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lunedì 4 luglio 2011

Manovra finanziaria: ecco il testo trasmesso al Quirinale

IRAP BANCHE PASSA AL 4,65%, SU ASSICURAZIONI AL 5,90% - Arriva un aumento delle aliquote Irap per banche e assicurazioni. Il testo definitivo della manovra prevede per gli istituti di credito e per le altre societa' finanziarie si passi al 4,65% mentre per le assicurazioni l'aliquota al 5,90%. 
IMPOSTA BOLLO SU DEPOSITI TITOLI FINO A 380 EURO - Nuova imposta di bollo variabile per i depositi titoli. Il bollo che si applica alle comunicazioni relative sui depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari puo' salire dal 2013 fino a 380 euro per i depositi il cui valore e' superiore a 50mila euro. Lo prevede il testo definitivo della manovra inviato al Quirinale. Si passa da 10 euro mensile a 120 annuale. Dal 2013 poi per gli importi sotto i 50mila euro si va dai 12,50 euro mensile ai 150mila annuali e per quelli sopra i 50mila euro, dai 31,66 mensili ai 380 euro annui.

CONFERMATA STRETTA SU PENSIONI OLTRE 1.428 EURO - Confermato per il biennio 2012-2013 il colpo di freno alla rivalutazione automatica delle pensioni nel testo definitivo della manovra inviato al Quirinale. In particolare e' previsto il blocco totale della rivalutazione per "la fascia dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps" mentre per le "fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte" il minimo, l'indice di rivalutazione e' ridotto del 45%. Si tratta quindi di un freno per i trattamenti oltre i 1.428 euro.

AEREI BLU SOLO PER 5 MASSIME CARICHE STATO - I voli di Stato saranno limitati soltanto alle cinque massime cariche dello Stato, ossia al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte Costituzionale. Lo prevede la manovra, nel testo inviato al Quirinale. Nell'articolo, si sancisce che le eccezioni a questa regola "devono essere specificatamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato".

SUPERBOLLO AUTO LUSSO, 10 EURO PER OGNI KW SOPRA 225 - Da quest'anno arriva la sovratassa per le auto di lusso: un'addizionale erariale da dieci euro per ogni chilowatt di potenza oltre i 225. Lo prevede il testo della manovra nella versione definitiva inviata al Quirinale. "A partire dal 2011 per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 kw, da versare alle entrate dl lbilancio dello Stato".

RISPUNTA TAGLIO 30% INCENTIVI RINNOVABILI IN BOLLETTA - Rispunta il taglio del 30% degli incentivi e delle agevolazioni in bolletta per le energie rinnovabili. "Allo scopo di ridurre il costo finale dell'energia per i consumatori e le imprese - si legge nel testo - a decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti gli incentivi, i benefici e le altre agevolazioni, comunque gravanti sulle componenti tariffarie relative alle forniture di energia elettrica e del gas naturale previsti da norme di legge o da regolamenti sono ridotti del 30% rispetto a quelli applicabili alla data del 31 dicembre 2010".

DA 2012 TAGLI 20% A CONSOB, AUTHORITY, CSM E CORTE CONTI - Tagli del 20% a partire dal prossimo anno ai fondi della Consob, delle altre Autorita' indipendenti, del Csm e della Corte del Conti.  ''A decorrere dall'anno 2012 - e' scritto nell'articolo 5 del capitolo dedicato alla riduzione dei costi della politica e degli apparati - gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011''.

























































































































INTOSSICATI IN 50 DOPO BAGNO A MARE NEL PALERMITANO

INTOSSICATI IN 50 DOPO BAGNO A MARE NEL PALERMITANO

(ANSA) - PALERMO, 4 LUG - Una cinquantina di persone sono
rimaste intossicate, probabilmente a causa della presenza
dell'alga tossica, questa mattina dopo aver fatto un bagno in
alcune spiagge del litorale palermitano: Trappeto, Isola delle
Femmine, Capaci e Vergine Maria.
Le segnalazioni dell'alga tossica sono arrivate alla
Capitaneria di porto di Palermo. Le persone intossicate, tutti
con gli stessi sintomi (febbre, senso di vomito e arrossamenti
alla gola), sono andate in ospedale per i controlli. Gia' nei
giorni scorsi era stata segnalata da alcuni bagnanti la presenza
dell'alga nella spiaggia della borgata palermitana
dell'Arenella. (ANSA).

Y7P-FI
04-LUG-11 14:35 NNNN

MANOVRA: VERONESI,PERCHE'I TICKET SE GIA' PAGHIAMO LE TASSE?

MANOVRA: VERONESI,PERCHE'I TICKET SE GIA' PAGHIAMO LE TASSE?

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - ''Io non sono mai stato d'accordo sui
ticket, tanto e' vero che nel 2001, da ministro della Sanita',
avevo firmato il provvedimento di abolizione dei ticket sui
farmaci. E avevo in animo di abolire anche il ticket sulle
visite specialistiche e sulla diagnostica, che sono tasse ancora
piu' ingiuste, perche' gravano su malati ancora piu' fragili e
bisognosi''. Lo scrive Umberto Veronesi sul settimanale
''Oggi''.
''Chiediamoci - aggiunge l'oncologo - perche' mai i ticket,
quando i cittadini gia' pagano le tasse? Il prelievo fiscale
italiano e' uno dei piu' alti d'Europa, e conferisce allo Stato
davvero un mucchio di soldi: sapendo organizzare la gestione
della Cosa Pubblica, questi soldi dovrebbero ampiamente coprire
il fabbisogno in tutti i campi, dalla sanita' alla scuola. E
invece i ticket sono dilagati, e le Regioni si sono ben guardate
dal cercare strade alternative''.
''La manovra finanziaria in questione stabilisce per il 2012
un ticket di 10 euro sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale e un ticket di 25 euro sulle prestazioni di Pronto
soccorso in codice bianco, ossia non urgenti. Quello che non
viene detto e' che non sono affatto nuovi ticket, ma ticket piu'
pesanti, che vanno ad aggiungersi a quelli gia' esistenti''.
(ANSA).

CAV
04-LUG-11 13:31 NNNN

MANOVRA: BENZINA, OK NO-OIL E SELF, MA NIENTE SIGARETTE PASSA LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

MANOVRA: BENZINA, OK NO-OIL E SELF, MA NIENTE SIGARETTE
PASSA LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Nel testo finale della manovra ci sono
anche le nuove norme sulla razionalizzazione della rete dei
carburanti, con la possibilita' di vendita di prodotti no-oil e
l'estensione massiccia dei self service. Rispetto alle prime
bozze, pero', sparisce la possibilita' di vendita di tabacchi,
che viene invece sostituita con quella di 'pastigliaggi', vale a
dire caramelle, merendine e dolciumi preconfezionati.
L'articolo 28 della manovra conferma invece le prime
indiscrezioni: ogni impianto dovra' essere dotato di self
service con pagamento anticipato che dovra' funzionare anche in
presenza del gestore; i distributori potranno vendere alimenti,
bevande, quotidiani, periodici e, appunto, pastigliaggi; vengono
introdotte differenti tipologie contrattuali per
l'approvvigionamento; il fondo per la razionalizzazione della
rete potra' essere usato (massimo per il 25%) per contributi
alla chiusura degli impianti; i comuni dovranno individuare gli
impianti da chiudere.(ANSA).

FP
04-LUG-11 13:52 NNNN

MANOVRA: CONFERMATO STOP TURN-OVER E CONTRATTI PER P.A.

MANOVRA: CONFERMATO STOP TURN-OVER E CONTRATTI PER P.A.

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Confermata ''la proroga di un anno
dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni
dello Stato'', con l'esclusione di Polizia, Vigili del Fuoco,
agenzie fiscali e enti pubblici non economici e confermata anche
''la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche
accessori del personale delle pubbliche amministrazioni''. E'
quanto si legge nel testo della manovra inviato al
Quirinale.(ANSA).

TU-CHO
04-LUG-11 13:53 NNNN

MANOVRA: TUTTOSCUOLA, 'SALTERANNO' 800-1.000 VICEPRESIDI

MANOVRA: TUTTOSCUOLA, 'SALTERANNO' 800-1.000 VICEPRESIDI =

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Con la manovra 'salteranno' anche un
migliaio di attuali vicepresidi. A lanciare l'allarme Tuttoscuola on
line, spiegando che attualmente, infatti, la maggior parte delle
10.311 istituzioni scolastiche statali (le presidenze) si avvale di
collaboratori del dirigente scolastico che, per svolgere gli incarichi
affidati o per sostituire lo stesso dirigente scolastico, vengono
distaccati dall'insegnamento completamente (esonero) o parzialmente
(semiesonero). Al posto di questi docenti distaccati a svolgere il
ruolo di vicepresidi per tutto o parte dell'orario di insegnamento
vengono nominati docenti a tempi determinato fino al termine delle
attivita' (giugno).

Su questo importante istituto normativo, evidenzia Tuttoscuola,
ha messo l'occhio la manovra di stabilizzazione varata giovedi' scorso
dal Consiglio dei Ministri. Nel testo ufficioso del decreto sulla
manovra di stabilizzazione si legge, tra l'altro, che ''il comma 4
dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato''.

La breve e criptica formulazione, spiega ancora la rivista
specializzata, racchiude una decisione che, se confermata, influirebbe
negativamente sulla qualita' del funzionamento delle istituzioni
scolastiche perche' creerebbe difficolta' nella gestione e
nell'organizzazione del servizio, oltre a determinare una contestuale
contrazione di posti per i docenti con contratto a tempo determinato.
(segue)

(Ste/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 14:21

NNNN
MANOVRA: TUTTOSCUOLA, 'SALTERANNO' 800-1.000 VICEPRESIDI (2) =

(Adnkronos) Una norma generale (art. 459 del Testo Unico) regola
gli esoneri o semiesoneri dall'insegnamento del docente vicario
collaboratore del dirigente scolastico.

Il comma 4 da abrogare consente di ottenere l'esonero (quindi il
vicepreside, sostituito nel collegio docenti da un supplente) anche a
istituzioni scolastiche con un numero di classi inferiore ai limiti
stabiliti (80 classi per i circoli didattici, 55 per gli altri
istituti). Con l'abrogazione del comma 4 una serie di scuole non
rientreranno piu' nei parametri per ottenere l'esonero.

Difficile quantificarne l'entita', ma si puo' stimare che
oscillino tra le 800 e le 1.000 unita'. Per esse verra' quindi
eliminata la figura del vicepreside. (segue)

(Ste/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 14:33

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VIBO VALENTIA: ASSALTO A PORTAVALORI, BOTTINO DA 500MILA EURO

VIBO VALENTIA: ASSALTO A PORTAVALORI, BOTTINO DA 500MILA EURO =

Vibo Valentia, 4 lug. (Adnkronos) - Un furgone portavalori e'
stato rapinato questa mattina a Francavilla Angitola, nel vibonese.
Tre malviventi sono entrati in azione poco dopo le 8 di questa
mattina, quando il portavalori della Sicurtransport era arrivato
davanti all'ufficio postale.

Nel carico c'erano 500mila euro che sarebbero dovuti servire per
i pagamento delle pensioni. I banditi si sono impossessati del furgone
e hanno disarmato una delle guardie giurate. L'altro vigilantes ha
estratto la sua pistola e fatto fuoco contro il furgone, senza esito.
Il mezzo e' stato ritrovato poco dopo, abbandonato. I malviventi sono
riusciti a rubare tutto il denaro. Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia che hanno avviato
indagini.

(Ink/Col/Adnkronos)
04-LUG-11 14:29

NNNN

MANOVRA: CONFERMATO BLOCCO RIVALUTAZIONE PENSIONI

MANOVRA: CONFERMATO BLOCCO RIVALUTAZIONE PENSIONI ++
SE 5 VOLTE SUPERIORI ALLA MINIMA, IN 2012-2013
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Confermato per il biennio 2012-2013 il
blocco della rivalutazione delle pensioni ''dei trattamenti
pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di
pensione Inps''. ''Per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto
trattamento minimo Inps l'indice di rivalutazione automatica
delle pensioni e' applicato nella misura del 45%''. E' quanto
prevede il testo della manovra consegnato al Quirinale.(ANSA).

TU-CN
04-LUG-11 13:32 NNNN
MANOVRA: CONFERMATA STRETTA SU PENSIONI OLTRE 1.428 EURO =
(AGI9 - Roma, 4 lug. - Confermato per il biennio 2012-2013 il
colpo di freno alla rivalutazione automatica delle pensioni nel
testo definitivo della manovra inviato al Quirinale. In
particolare e' previsto il blocco totale della rivalutazione
per "la fascia dei trattamenti pensionistici superiore a cinque
volte il trattamento minimo di pensione Inps" mentre per le
"fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3
e 5 volte" il minimo, l'indice di rivalutazione e' ridotto del
45%. Si tratta quindi di un freno per i trattamenti oltre i
1.428 euro. (AGI)
Rm1 (Segue)
041343 LUG 11

NNNN
MANOVRA: PENSIONI, CONFERMATO AUMENTO ETA' DONNE DA 2020

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Confermato l'intervento 'soft' per
l'aumento dell'eta' pensionabile delle donne nel settore
privato. Si parte dal 2020 con un mese in piu' oltre i 60 anni
per arrivare al 2032 con l'ultimo scaglione. E' quanto si legge
nell'articolo 18 del testo della manovra inviato al
Quirinale.(ANSA).

TU
04-LUG-11 13:57 NNNNMANOVRA: PENSIONI, IN 2014 AGGANCIO ETA' A SPERANZA VITA
CONFERMATA L'ANTICIPAZIONE DELLA MISURA PREVISTA AL 2015
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Confermato al 2014 l'avvio della
misura che aggancia l'eta' pensionabile alla speranza di vita.
la norma precedente faceva cominciare questo processo dal 2015.
E' quanto prevede l'articolo 18 del testo della manovra inviato
al Quirinale.(ANSA).

TU-CHO
04-LUG-11 14:03 NNNN

RAI: IDV, LEI CACCI DIRIGENTI INFEDELI

RAI: IDV, LEI CACCI DIRIGENTI INFEDELI =
(AGI) - Roma, 4 lug. - "La struttura 'Delta' sembra sempre di
piu' un'associazione a delinquere. I dirigenti infedeli che
hanno lavorato per Mediaset e per Berlusconi devono pagare in
prima persona perche' hanno ingannato i cittadini che, versando
il canone, sono i veri proprietari dell'azienda. Agiremo per
vie legali e promuoveremo una class action per risarcire la Rai
da coloro che hanno tradito il ruolo del servizio pubblico e
hanno distrutto la liberta' d'informazione". E' quanto afferma
in una nota il portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca
Orlando, che aggiunge: "Lorenza Lei dica da che parte sta, non
ha piu' alibi, deve dimostrare di non aver nulla a che fare con
questa struttura parallela lobbista e piduista, prendendo
provvedimenti nei riguardi di coloro che hanno infangato
l'azienda pubblica e che ancora sono al loro posto. Dovrebbe
disporre un'indagine interna e cacciare chi rema contro".
"L'eliminazione di programmi di successo e di professionisti
dell'informazione - prosegue l'esponente dipietrista - come
Maria Luisa Busi, Milena Gabanelli, Michele Santoro, il duo
Fazio-Saviano, Serena Dandini e tanti altri, dimostra come la
struttura Delta sembra ancora operare in Rai. Il Dg batta un
colpo ed esca dal suo imbarazzante silenzio o si rendera'
complice delle epurazioni e dell'implosione dell'azienda. Si
capisce ora perche' questo governo e questa maggioranza
vogliono abolire le intercettazioni perche' vogliono nascondere
tutte le nefandezze che commettono". "L'Italia dei Valori, che
non si e' mai seduta al tavolo della spartizione delle poltrone
del Cda Rai - conclude Orlando - chiede nuovamente a tutte le
forze politiche di fare un passo indietro e di promuovere una
riforma seria del servizio pubblico radio televisivo per
restituirlo ai cittadini. Una riforma da fare contestualmente
alla risoluzione del conflitto d'interessi, per evitare che in
futuro si nomino altri Cda in applicazione della legge
Gasparri, norma che abbiamo tutti il dovere civile di
abrogare". (AGI)
Ted
041213 LUG 11

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(ER) SICUREZZA RIMINI. PD A MARONI: BELLARIA-RICCIONE, POLIZIA KO MARCHIONI: RIPORTARE I CONTINGENTI ESTIVI AI NUMERI DEL 2010

(ER) SICUREZZA RIMINI. PD A MARONI: BELLARIA-RICCIONE, POLIZIA KO
MARCHIONI: RIPORTARE I CONTINGENTI ESTIVI AI NUMERI DEL 2010

(DIRE) Rimini, 4 lug. - "I posti estivi di polizia di Riccione e
Bellaria non saranno in grado di essere funzionali e tanto meno
operativi". La parlamentare del Pd riminese, Elisa Marchioni,
sollecita con un'interrogazione in commissione il ministro
dell'Interno, Roberto Maroni, sul fronte dei rinforzi estivi per
le forze dell'ordine a Rimini e provincia. Marchioni ricorda al
ministro che lo scorso anno erano arrivati a Rimini 123
poliziotti: "Per compensare i pochi aggregati del 2010- negli
anni precedenti arrivavano non meno di 150 poliziotti- il
ministro della Difesa aveva confermato l'impiego dell'esercito la
cui utilita' si e' rivelata scarsamente rilevante, dal momento
che i militari non hanno preparazione specifica, ne' qualifica
adeguata, tant'e' che debbono avere sempre vicino un poliziotto".
Quest'anno il questore di Rimini ha annunciato che i
poliziotti che giungeranno nel territorio come rinforzo "saranno
solamente 80, 43 in meno dell'anno scorso". Tra questi, "solo
otto per la Polizia stradale, 10 per la Polizia ferroviaria e
zero per la Polizia di frontiera: numeri assolutamente
insufficienti per fra fronte alle esigenze di sicurezza dei
cittadini e dei turisti", scrive la deputata del Pd nella sua
interrogazione. In tutto questo, il ministero dell'Interno "ha
pero' imposto ugualmente l'apertura dei posti estivi di Polizia
di Riccione e Bellaria anche se non saranno in grado di essere
funzionali e tanto meno operativi: basti pensare che il solo
posto estivo di Riccione poteva contare su 55-60 unita' mentre
quest'anno ne avra' solamente quattro o cinque. Sara' solo
un'immagine di facciata". A Maroni, dunque, Marchioni chiede
"quali urgenti iniziative intende adottare per mantenere le
promesse che questo Governo ha ampiamente e largamente profuso
sin dall'inizio della legislatura", ovvero "di garantire la
sicurezza di tutti i cittadini". E "se questa promessa non passi
anche dal riportare urgentemente il contingente di Polizia, nei
mesi estivi a Rimini, almeno ai numeri dell'anno 2010".

(Lud/ Dire)
11:41 04-07-11

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Lettera circolare. Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. 106/2009

Scarica la circolare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Lettera circolare del 30 giugno 2011 - Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 190712006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 45312010 (recante modifiche dell'Allegato]] del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

Ultime novità per rischio chimico, cancerogeno e mutageno (LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE)

Consiglio di Stato "...La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli attuali appellati, nella loro qualità di eredi dell'agente di Polizia di Stato ####################, ha annullato il decreto del Ministero dell'interno n. 914 del 6 agosto 1998, concernente il diniego delle istanze formulate dagli interessati, volte alla liquidazione dell'equo indennizzo, in dipendenza  della morte per causa di servizio...."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3284
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli attuali appellati, nella loro qualità di eredi dell'agente di Polizia di Stato ####################, ha annullato il decreto del Ministero dell'interno n. 914 del 6 agosto 1998, concernente il diniego delle istanze formulate dagli interessati, volte alla liquidazione dell'equo indennizzo, in dipendenza  della morte per causa di servizio.
Il Ministero appellante contesta la decisione, mentre le parti intimate resistono al gravame.
2. L'amministrazione sostiene la piena legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, incentrato sull'affermata carenza del nesso di causalità tra l'infermità accertata e  il servizio prestato dall'Agente C..
Al riguardo, il Ministero evidenzia che l'evento letale è derivato da un colpo accidentale partito dalla pistola dello stesso C., mentre questi, nel corso di un servizio di vigilanza a bordo di un'autovettura della Polizia, era intento a pulire l'arma. Pertanto, a  dire dell'appellante, il fatto sarebbe stato determinato unicamente dal  comportamento "incauto" dell'interessato, il quale avrebbe agito senza rispettate le ordinarie regole di diligenza.
3. L'appello è infondato.
L'atto impugnato in primo grado e i pareri da questo richiamato si limitano ad affermare, in modo del tutto generico, che l'Agente C. avrebbe operato "senza tener conto delle specifiche vincolanti norme di regolamentazione".
In tal modo, però, si trascura di considerare che  il collegamento tra la prestazione del servizio e l'evento dannoso non viene necessariamente meno in presenza di comportamenti colposi del dipendente, che abbiano influito, in parte, sulla dinamica concreta dei fatti.
Occorre accertare, infatti, se la condotta del dipendente sia stata idonea a spezzare qualsiasi connessione rilevante con la prestazione del servizio. Nella vicenda in esame non risulta dimostrato, in modo persuasivo, che l'asserita mancanza di diligenza, in  relazione all'utilizzo dell'arma in dotazione, abbia determinato l'interruzione del collegamento eziologico tra il servizio e l'evento letale.
Al contrario, il provvedimento in contestazione non solo omette un'approfondita motivazione di questo aspetto centrale della vicenda, ma trascura di attribuire adeguato rilievo ai circostanziati apporti istruttori (in particolare, la relazione del Dirigente Biagioli), da cui emerge che "l'avvenuta pulizia dell'arma può  essere considerata un'attività rivelatasi indispensabile al fine di rendere l'armamento individuale idoneo a far fronte a situazioni di emergenza connesse al servizio di vigilanza."
4. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello.
Condanna il Ministero dell'interno a rimborsare agli appellati le spese di lite, liquidandole in complessivi euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



CGAS "...I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico. Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. ..."

Cons. Giust. Amm. Sic., 19-05-2011, n. 380Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. Ne conseguiva un incremento dell'indennità mensile pensionabile che veniva calcolata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata anche nell'Amministrazione di provenienza. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96, l'Amministrazione regionale non procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad adeguare l'indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne reclamavano la  corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al solo ricorrente Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29 marzo 2000, l'Amministrazione riduceva la misura della indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, avendone stabilito l'importo considerando la sola anzianità di servizio maturata nei ruoli regionali e non quella espletata nelle amministrazioni di provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per  difetto di giurisdizione.
Contro tale decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento circa la giurisdizione in  subiecta materia.
L'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  stabilisce che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro  alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al  comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il  conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto stabilisce  a sua volta quali rapporti rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e sono perciò eventualmente sottratti alla giurisdizione ordinaria) e tra essi include quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Corpo forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, è irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare della potestà di costituire "forze militari" o di "polizia" in tutto assimilate, nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure ha esattamente osservato: "Ne è conferma la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095,  stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare, che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che "al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze amministrative del Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto di applicazione della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima definisce il suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti che "svolgano attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e alle "Forze di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di interpretazione estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001,  in quanto - anche questo il giudice ha esattamente osservato - il regime transitorio del riparto di giurisdizione ivi previsto attribuisce  al giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quelle che siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti impugnati sono stati comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque relativi ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque ineccepibile e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo  od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Va ribadito, come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per compensare le spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,  rigetta il ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.



TAR "...I ricorrenti, tutti appartenenti ed ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Arma dei Carabinieri, deducono la violazione della legge n. 121/81 e della legge n. 216/92, sostenendo il loro diritto ad ottenere, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 121/81, l'equiparazione, ai fini retributivi, all'omologo personale della Polizia di Stato,  previa ricostruzione delle singole carriere, la corresponsione delle differenze retributive arretrate, e con la conseguente riliquidazione, per coloro cessati dal servizio, dell'indennità di buonuscita...."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4415
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  atto notificato il 18 ottobre 1995, depositato nei termini, il Sig. #################### e gli altri indicati in epigrafe del ricorso hanno proposto gravame  per l'accertamento del loro diritto ad ottenere a far data dall'entrata  in vigore della legge 121/81 il trattamento erogato ai sovrintendenti ed ispettori di polizia e, limitatamente a coloro che sono cessati dal servizio, ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
I ricorrenti, tutti appartenenti ed ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Arma dei Carabinieri, deducono la violazione della legge n. 121/81 e della legge n. 216/92, sostenendo il loro diritto ad ottenere, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 121/81, l'equiparazione, ai fini retributivi, all'omologo personale della Polizia di Stato,  previa ricostruzione delle singole carriere, la corresponsione delle differenze retributive arretrate, e con la conseguente riliquidazione, per coloro cessati dal servizio, dell'indennità di buonuscita.
Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale non ha prodotto alcun scritto difensivo.
Si è parimenti costituito in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, la cui difesa contesta la fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011 la causa è passata in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va, infatti, precisato che, alla luce della normativa succedutosi nel tempo così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo, il diritto alla equiparazione tra appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per effetto della legge n. 121 del 1981,  ma, per quanto concerne la concreta individuazione della corrispondenza  tra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della legge n. 216 del 1992,  nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire i relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici. Va, peraltro, aggiunto che i benefici in questione non riguardano il personale collocato a riposo in quanto la legge non ha finalità perequative (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 178 del 1995).
Va, inoltre, osservato che, nell'ambito della legge n. 216 del 1992,  si prevede una diversa decorrenza del trattamento economico in questione fra i sottufficiali che hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole al momento della entrata in vigore del decretolegge, ai quali si riconosce l'equiparazione in oggetto con effetto retroattivo, ed i sottufficiali che non l'hanno ottenuta, in quanto non ricorrenti, ai quali riconosce l'equiparazione solo dal 1 gennaio 1992.
Peraltro su tale circostanza la Corte Costituzionale con la decisione n. 455 del 1993 ha precisato che la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la  posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta di censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio assume nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore.
Né può, inoltre, giovare alle ragioni dei ricorrenti la sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale che, come lo stesso Giudice delle Leggi ha successivamente più volte ribadito, si è limitata esclusivamente a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C, allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla  tabella, esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche  degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri"; in nessuno dei suoi contenuti tale decisione  ha previsto che tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dei CC. o della Polizia di Stato svolgessero identità di funzioni e
dovessero essere inquadrati all'interno di un unico ruolo, dovendo di conseguenza escludersi che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni  sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri con quelli della Polizia di Stato,  essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà,  irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa (cfr. in tal senso, C. Cle, ord. N. 439 del 2001).
Può, pertanto, concludersi nel senso che la tendenziale omogeneità dei trattamenti economici del personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia, perseguita dal legislatore  sin dalla legge n. 121 del 1981,  non può comportare per il periodo anteriore al 1 gennaio 1992 il riconoscimento dell'identità di posizioni economiche in ragione della differenza di funzioni e di compiti previsti nei rispettivi ordinamenti,  apparendo quindi priva di fondamento la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge n. 216/92.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila), di cui, euro 5000,00 (cinquemila,00) a favore dei  Ministeri del Tesoro e della Difesa e euro 5000,00 (cinquemila,00) a favore dell'Inpdap.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.