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venerdì 25 marzo 2011

Cassazione"...Rischio radiologico e indennità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE LAVORO 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in --
Fatto

Con sentenza in data 18.10/4.12.2006 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12.12.2003, impugnata dall'Azienda Ospedaliera I.C.P. (di seguito l'Azienda), dichiarava non dovuta agli appellati -- l'indennità di rischio radiologico per i periodi in cui gli stessi non avevano effettuato turni in sala operatoria e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, che aveva accolto la domanda proposta dai restanti appellati ai fini del riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico dal luglio 1998.
Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti degli accertamenti tecnici disposti nel corso dell'istruttoria confermavano, attraverso l'analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti , per essere l'esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non minore per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Azienda ospedaliera con cinque motivi.
 
Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe.
 
Hanno proposto, altresì, ricorso incidentale
Hanno depositato memorie l'Azienda Ospedaliera,


Diritto

 
1. Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'Azienda lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 6 della L. n. 724 del 1994, art. 5 dell'art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 osservando che, sulla base della normativa di settore e pur a seguito della trasformazione dell'indennità di rischio radiologico in "indennità professionale correlata a specifiche funzioni", presupposto per il riconoscimento al personale diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica è non la qualifica rivestita, ma la continuità (abitualità e permanenza) della esposizione al rischio radiologico.
 
Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, l'Azienda prospetta violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso qualsiasi riferimento alla commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58, preposta all'individuazione del personale soggetto a rischio radiologico, ed ai criteri dalla stessa elaborati.
 
Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 e al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 68) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.,n. 5) rilevando che la corte di merito aveva in definitiva assunto come presupposto giustificativo della corresponsione dell'indennità la violazione di un obbligo di legge, avendo il ctu dato atto che i chirurgi ortopedici "non sempre indossa(va)no, al di sotto del camice sterile, il grembiule protettivo anti X".
 
Con il quinto motivo, infine, l'Azienda deduce ancora vizio di motivazione non avendo i giudici di merito in alcun modo spiegato per quale ragione gli intimati, che, sotto il vigore del D.P.R. n. 185 del 1964, erano ricompresi fra le persone che per motivi di lavoro si trovavano occasionalmente nella zona controllata e, pertanto, percepivano l'indennità di rischio in misura ridottaci sensi della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 3, dovevano considerarsi per il periodo successivo esposti in maniera continuativa al rischio radiologico.
 
2. Con il ricorso incidentale T.G.M. lamenta violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso il diritto a percepire l'indennità per i periodi in cui la stessa non aveva effettuato turni in sala operatoria, sebbene nessuna certezza fosse stata acquisita in ordine ai relativi fatti, ed ancora violazione dell'art. 345 c.p.c., per essere la domanda nuova, per ampliamento del petitum, e dell'art. 414 c.p.c., per genericità ed indeterminatezza del relativo contenuto.
 
3. Con cinque motivi, invece, d.S. lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la corte valutato le ragioni dell'assenza della stessa dalla "zona controllata" (ragioni riferibili al mobbing nei suoi confronti perpetrato dai colleghi di lavoro e dal responsabile della struttura); ed ancora violazione dell'art. 2049 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), dovendosi il datore di lavoro riconoscere, comunque, responsabile dei fatti illeciti posti in essere dai propri dipendenti; violazione dell'art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la corte territoriale valutato il concorso del fatto colposo dell'Azienda; violazione dell'art. 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte di merito riscontrato alcuna responsabilità del datore di lavoro nella mancata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale della dipendente, che, se non fosse stata vittima di comportamenti illeciti, avrebbe avuto accesso alla sala operatoria e avrebbe percepito la relativa indennità; ed infine vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla (parziale) compensazione delle spese di lite.
 
4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
 
5.1 primi due motivi del ricorso principale sono infondati.

5.1 Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo qui rilevante, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (nel dettare "Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all'art. 1, "1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988"; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 58, comma 4 ...".
Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1, commi 2 e 3:
dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni".

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha, infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l'indennità di rischio radiologico nella sua misura piena, stabilendo che "a partire dall'1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 comma 2" (comma 4).
 
L'art. 29 del CCNL del 10.2.2004, integrativo del CCNL dell'8.6.2000, nel trasformare l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, ha, quindi, previsto che "1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29). 2 Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3 L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni ...".
5.2 In tal contesto, deve essere, quindi, rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli artt. 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale normativa una lettura costituzionalmente adeguata, precisando che "la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dall'art. 1 con riferimento alle altre categorie del personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata". "Si tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello un'indennità legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico, laddove la corte territoriale, lungi dall'assegnare rilievo alla continuità dell'esposizione al rischio, avrebbe dato rilievo solo alla prima condizione.

Non si può, tuttavia, non osservare che i giudici di merito, nel delibare la fondatezza della domanda, hanno preso in esame, sulla base degli accertamenti tecnici espletati nel corso dell'istruttoria, gli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, accertando che, in forza della mansioni concretamente espletate, gli stessi si trovano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non è inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Tale accertamento è stato congruamente motivato, sia dal punto di vista logico, che fattuale, correttamente osservandosi che il concetto di continuità, contrapponendosi a quello di temporaneità ed occasionalità, non può che essere inteso in senso relativo, e cioè con riferimento al genere di pratiche cliniche in cui è normalmente coinvolto il lavoratore, e che per i chirurghi esso si manifesta come rischio professionale connaturato alle mansioni, nel senso che essi non possono svolgerle senza esporsi a rischio, con una intensità di esposizione tale da superare il limite previsto dalla legge per i lavoratori non esposti.
Ed, al riguardo, si è, fra l'altro, osservato (richiamando le indagini tecniche acquisite) che i chirurghi, a differenza dei medici e tecnici radiologici, hanno necessità di U osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei materiali, e che gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione , nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, lungi dal ricollegare il diritto all'indennità alla mera qualifica rivestita, si è attenuta al principio, che in questa sede va ribadito, per cui la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto,indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni ed il relativo accertamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità.

6. Il terzo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c..
Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica.
Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.
Il quesito posto dall'azienda ricorrente ("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla base della normativa che disciplina il diritto alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il compito di individuare il personale, diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica, avente diritto all'indennità di rischio radiologico esposto con continuità al rischio radiologico") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto tautologico e generico, ed inidoneo, quindi, ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

7. Infondato è, invece, il quarto motivo. La sentenza impugnata, non solo non ha riconosciuto quale presupposto della corresponsione dell'indennità la violazione, da parte dei medici chirurghi, di obblighi protezionali di legge, ma ha, anzi, per come si è già detto, adeguatamente motivato circa le condizioni di lavoro di tali dipendenti, in particolare sulle ragioni per cui gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
 
8. L'ultimo motivo, infine, resta assorbito nel rigetto delle censure svolte nei primi due mezzi di ricorso e nel conseguente riconoscimento delle condizioni per una esposizione qualificata al rischio radiologico.
 
9. Non meritevoli di accoglimento sono anche i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da T.S., che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Se si considera, infatti, che, per come ha precisato lo stesso giudice delle leggi, l'indennità in questione non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione, corretta appare la decisione della corte territoriale che ha escluso che la stessa sia dovuta allorchè venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo.
Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura e dei colleghi di lavoro, dal momento che, essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l'erogazione dell'indennità, il diritto alla stessa non può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche finalità di prevenzione che la legittimano e ne qualificano la struttura normativa. E, del resto, ove pure si ritenesse che l'indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l'esistenza di un danno effettivo (e cioè, l'esistenza di una situazione di rischio reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa), ove tale danno mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l'evento di danno.
 
9.1 Egualmente infondata appare la censura relativa alla (parziale) compensazione delle spese.
Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento alle difficoltà di accertamento dell'esposizione al rischio connesse alla peculiare posizione dei medici chirurghi; motivazione che, in quanto nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimità. 10.
Meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da T.G.M..
 
A ragione, infatti, la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha temporalmente delimitato il periodo in cui alla stessa non compete il diritto all'indennità, non avendo in alcun modo specificato i "significativi periodi di tempo" di mancata esposizione al rischio per la sospensione degli interventi chirurgici che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultano obiettivamente riscontrabili. Sicchè deve ritenersi, in definitiva, che non esiste al processo alcuna certezza in ordine a tali fatti.
Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:
"L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo".
Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l'asserita novità della domanda, in contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il suo contenuto, avuto riguardo alla evidente funzione riduttiva della pretesa creditoria della lavoratrice perseguita con l'istanza.
 
11. Le spese del ricorso principale seguono la soccombenza dell'Azienda ricorrente; mentre, in considerazione dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle fra la stessa e D.S..

P.Q.M.
 
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale di D.S., accoglie il ricorso incidentale di T.G.M. nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese fra la T. e l'azienda alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; compensa le spese del presente giudizio fra l'Azienda ricorrente e D.S.; condanna l'Azienda al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese del presente giudizio, che liquida per R.V. in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari di avvocato,oltre ad accessori di legge, e per gli altri in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Ministero dell'Interno, Circolare 09 marzo 2011, n. 3185 - Impianti termici



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA


Roma, 09 marzo 2011

Alle Direzioni Regionali ad Interregionali dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile.
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco
LORO SEDI



LETTERA - CIRCOLARE


OGGETTO:  Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW.
Linee di indirizzo per la valutazione del rischio.

Come è noto, gli impianti in oggetto non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).

La nota ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998 aveva già dettato indicazioni sull'installazione degli apparecchi in oggetto ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provvedimenti avevano, di fatto, vietato l'installazione di tali impianti in luoghi di culto.
Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi riunitosi in data 23.02.11 con la presente lettera circolare si provvede a :
1. rimuovere i divieti di cui alla nota prot. P214/4134 sott. 58 del 16/7/2008 e alla nota prot. P213/4134 sott. 58 del 16/7/2008;
2. evidenziare, sulla falsa riga di quanto già stabilito con la ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998, alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al DM 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, ovvero con le metodologie richiamate nel DM 09/05/2007 avente per argomento le "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

A. Fattore di rischio: "Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto ...) ".La norma UNI EN 13410, applicabile esclusivamente agli apparecchi di tipo A, stabilisce i requisiti per la ventilazione dei locali per uso non domestico dove siano installati e funzionanti apparecchi di riscaldamento sospesi ad irraggiamento alimentati a gas, conformi alla norma UNI EN 419-1.
Nella fattispecie, particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell'impianto, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne.
È necessario assicurare che l'accensione, anche parziale, dell'impianto di riscaldamento sia sempre subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma citata ed eventualmente dal progettista, con particolare riferimento:
• all'effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l'evacuazione dell'aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi;
• all'effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.
Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l'alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.

B. Fattore di rischio : "Irraggiamento termico ".Per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappeggi, ecc.) e l'elemento radiante.
Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto.

C. Fattore di rischio : "Presenza di linee di alimentazione del gas ali 'interno dell 'ambiente ".
Per la valutazione di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori:
• Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.)
• Determinazione della portata di rilascio;
• Individuazione delle fonti di innesco efficaci;
• Valutazione delle aree con rischio di esplosione;

Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensative riconducibili alle parti pertinenti previste dal titolo V del D.M. 12/4/1996 e s.m.i. ovvero ad altri apprestamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flusso, pressostati, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il più possibile esterno al manufatto.
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi a gas e le pareti del locale devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
Per gli impianti termici di potenzialità compresa fra i 35 e 116 kW i contenuti della presente lettera circolare possono costituire un utile riferimento.
Si ricorda, infine, che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.


Il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
(PINI)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 23-3-2011 n. 22 Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. Chiarimenti per le classi in cui sono presenti alunni non vedenti. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.

Circ. 23 marzo 2011, n. 22 (1).

Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012. Chiarimenti per le classi in cui sono presenti alunni non vedenti.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.



 

Ai


Direttori generali degli uffici scolastici regionali
   

Loro sedi
 

Al


Sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano
 

All’


Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
   

Bolzano
 

All’


Intendente scolastico per la scuola località ladine
   

Bolzano
 

Al


Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia di
   

Trento
 

Al


Sovrintendente agli studi della Valle d’Aosta
   

Aosta

e, p. c.:


All’


Assessore alla P.I. regione siciliana
   

Palermo
 

All’


Assessore alla P.I. regione autonoma Valle d’Aosta
   

Aosta
 

Al


Presidente della giunta provinciale di Bolzano
 

Al


Presidente della giunta provinciale di Trento
 

All’


Associazione Italiana Editori A.I.E.
   

Corso di Porta Romana, 108
   

20122 - Milano
 

All'


Anarpe
   

Via XXIV Maggio, 10
 

50129 - Firenze
 

All'


Ali
   

Via Nizza, 22
   

00198 - Roma




La Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”di Monza, incaricata della stampa dei libri di testo in formato “braille” per alunni non vedenti e a caratteri ingranditi per alunni ipovedenti, ha rappresentato alcune difficoltà in ordine alla stampa e alla distribuzione dei libri di testo stessi in tempo utile rispetto all’inizio delle lezioni, qualora le relative adozioni dovessero essere deliberate nella prima decade del mese di maggio 2011, come previsto dalla Circ. 25 febbraio 2011, n. 18.

Tale termine della prima decade del mese di maggio, pur comprendendo anche le adozioni dei testi scolastici per le classi in cui frequentino alunni non vedenti, è stato, tuttavia, anticipato rispetto al termine fissato per il precedente anno scolastico (seconda decade di maggio), proprio in considerazione dei maggiori tempi tecnici che richiede la stampa dei testi da parte della Biblioteca di Monza, stampa che vede anche il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali che determinano un allungamento dei tempi stessi.

Ciò premesso, i dirigenti scolastici avranno cura di anticipare, per quanto possibile, le procedure di adozione, limitatamente alle classi in cui sono presenti alunni non vedenti e per i soli libri di testo per i quali risulterebbe eventualmente possibile procedere ad una nuova adozione.


Il Direttore generale

Carmela Palumbo



Circ. 25 febbraio 2011, n. 18

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 23-3-2011 n. 56 Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Circ. 23 marzo 2011, n. 56 (1).

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni e dei requisiti economici.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato 28 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011, ha reso noto che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l'anno 2011, alle prestazioni di cui all'art. 65, comma 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultato pari all'1,6 per cento.

Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.



Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011 è pari, nella misura intera, a euro 131,87.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a euro 23.736,50.

Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2010, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2010.



Assegno di maternità

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è pari a euro 316,25 per cinque mensilità, e quindi a complessivi euro 1.581,25.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è pari a euro 32.967,39.


Le operazioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 del Ministro per la solidarietà sociale come modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337 del Ministro per la solidarietà sociale.


Il Direttore generale

Nori



Comunicato 28 febbraio 2011
L. 5 febbraio 1992, n. 81
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 74

Pile, accumulatori e relativi rifiuti


Nella G.U. n. 61 del 15/3/2011 e' pubblicato il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 recante: Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.

CIRCOLARE 11 marzo 1992, n.10 Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce. (G.U. Serie Generale n. 62 del 14 marzo 1992)



Ai presidenti delle regioni
                                  Ai   presidenti   delle    province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                  regioni e
                                    province autonome
                                  Ai  veterinari  di  confine, porto,
                                  aeroporto e dogana interna
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla segreteria del Sottosegretario
                                  di Stato on. Bruno
                                  Alla segreteria del Sottosegretario
                                  di Stato sen. Marinucci
                                  Al    Ministero    della     marina
                                  mercantile   -  Direzione  generale
                                  della pesca marittima
                                  Al   Ministero   dell'industria   -
                                  Ufficio di Gabinetto
                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Alla Confindustria Federalimentari
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla Federpesca
                                  Alla Federazione nazionale  cooper-
                                  ative pesca
                                  All'Associazione  generale  cooper-
                                  ative italiane
                                  All'A.N.C.P. lega pesca
                                  Alla Fed.Al. Confartigianato
                                  All'Associazione          nazionale
                                  pescatori ed affini
                                  All'Unione nazionale consumatori
                                  Al Movimento consumatori
                                  All'Associazione       piscicoltori
                                  italiani presso Agricenter
                                  All'Assoittica Italia
                                  All'Associazione          nazionale
                                  conservieri ittici e delle tonnare
                                  Al Comando carabinieri A.S.
  Alla  luce delle recenti notizie di stampa relative al riscontro di
larve  di  parassiti  del  genere  Anisakis   in   alici   (Engraulis
encrasicolus)  e  sardine  (Sardina pilchardus), si ritiene opportuno
fornire con la presente,  in  conformita'  ai  recenti  pareri  delle
sezioni congiunte I e V del Consiglio superiore di sanita', direttive
per  una  uniforme  e  corretta  applicazione  su tutto il territorio
nazionale dei controlli ispettivi nonche' raccomandazioni  rivolte  a
pescatori,   operatori   del   settore   alimentare,   ristoratori  e
consumatori, al fine di prevenire i rischi per la salute.
  Innanzitutto vale rilevare che, sotto il profilo epidemiologico, la
parassitosi umana da  Anisakis  non  e',  in  Italia,  una  patologia
significativa.
  Le   manifestazioni   morbose   nell'uomo,   soprattutto  a  carico
dell'apparato gastroenterico, possono  verificarsi  esclusivamente  a
seguito  di  ingestione  di  pesce  contenente  larve  vive di specie
patogene del parassita; invece,  larve  non  vitali  non  determinano
nell'uomo la comparsa di alcuna forma morbosa.
  Vale  anche  rilevare  che  l'infestazione  da parassiti del genere
Anisakis ha una variabilita'  stagionale  con  prevalenza  nel  tardo
autunno  e nell'inverno e non riguarda in modo uniforme tutte le spe-
cie ittiche.
  L'aringa (Clupea  harengus),  lo  sgombro  (Scomber  scombrus),  il
tracuro  (Trachurus  trachurus),  il melu' (Gadus potassou), il pesce
sciabola (Lepidopus caudatus), il merluzzo  (Merluccius  merluccius),
le acciughe (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus)
e   le   triglie   (Mullus  spp)  risultano  essere  le  specie  piu'
frequentemente colpite.
  Poiche' e' noto che le larve  permangono  di  norma  nella  cavita'
celomatica  del  pesce  vivo e si trasferiscono in genere nel tessuto
muscolare dopo la morte del pesce stesso,  una  pronta  eviscerazione
puo'  rappresentare  un  importante  intervento  di prevenzione della
parassitosi umana.
  A tal fine si ritiene necessario raccomandare ai pescatori ed  agli
operatori che manipolano il pesce fresco (i quali ovviamente non sono
responsabili  della  presenza di Anisakis nel pesce) di provvedere ad
una tempestiva eviscerazione dei pesci di pezzatura superiore a 18 cm
appartenenti a tutte le  specie  sopraelencate,  escluse  sardine  ed
acciughe.  Si  raccomanda  altresi'  che  detti  operatori evitino di
gettare in mare i visceri asportati al fine di interrompere il  ciclo
biologico del parassita.
  Per  quanto  concerne  la  vigilanza  e  i  controlli sanitari alla
produzione, la direttiva  del  Consiglio  n.  91/493/CEE,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 88 del 14
novembre 1991 - 2a serie speciale, prevede al  cap.  V  dell'allegato
quanto segue:
  "Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i
prodotti  ittici  devono essere sottoposti ad un controllo visivo per
campionatura per la ricerca dei parassiti visibili.
  I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti
e che sono asportati non devono essere immessi  sul  mercato  per  il
consumo umano".
  Le  modalita'  di  tale  controllo  dovranno  essere  stabilite con
decisione della Commissione delle Comunita' europee previo parere del
comitato veterinario permanente. Fino a quando non interverra' questa
decisione, i servizi veterinari sono tenuti ad attuare a  livello  di
ispezione del pesce fresco o refrigerato, in particolare sulle specie
precedentemente    elencate,    un    campionamento    a    sondaggio
statisticamente significativo  con  esame  visivo  del  pesce  previa
apertura della cavita' celomatica.
  L'obbligo della distruzione sussiste nei casi in cui l'invasione da
parassiti  delle  parti  edibili  conferisce al pesce, a giudizio del
veterinario ispettore, un aspetto repellente o ripugnante. Altrimenti
lo  stesso  veterinario  ispettore  puo'  consentire  la  bonifica  o
risanamento del pesce mediante le seguenti metodiche:
    a)  congelamento  a - 20 C all'interno del pesce per non meno di
24 ore presso  stabilimenti  autorizzati,  previo  trasferimento  dai
mercati  ittici sotto vincolo sanitario. L'immissione sul mercato del
prodotto  bonificato  e'  subordinata   ad   autocertificazione   del
trattamento sotto la responsabilita' del conduttore dell'azienda;
    b) trattamento termico del pesce ad almeno 60 C per dieci minuti
o  altro  trattamento  equivalente,  previa  toelettatura delle parti
parassitate, presso stabilimenti di conservazione  o  trasformazione,
previo  trasferimento  dai mercati ittici sotto vincolo sanitario. Le
parti  asportate  nel  corso  della   toelettatura   debbono   essere
distrutte.
  Su  conforme  parere  del  Consiglio  superiore di sanita', sono in
corso di adozione i provvedimenti del Ministro della sanita'  recanti
il  divieto  di  somministrazione  a livello di ristorazione pubblica
(alberghi, ristoranti, bar, ecc.) e di ristorazione collettiva (mense
aziendali,  scolastiche  o  di  comunita'  quali  caserme,  ospedali,
collegi,  carceri,  ecc.)  di  preparazioni  a  base di pesce crudo o
praticamente crudo (marinato o affumicati a freddo)  a  meno  che  si
tratti  di  pesce congelato o surgelato ovvero che abbia subito altri
trattamenti  idonei  ad  assicurare   l'inattivazione   o   l'assenza
dell'Anisakis.  Nelle  more dell'emanazione dei provvedimenti citati,
gli operatori  del  settore  sono  invitati  ad  attenersi  a  quanto
summenzionato.
  Si raccomanda a quanti effettuano campagne di educazione alimentare
di voler dare divulgazione del contenuto della presente circolare.
  Le  SS.LL.  sono  pregate  di voler dare la massima diffusione alle
raccomandazioni contenute nella presente circolare.
                                              Il Ministro: DE LORENZO

Anno Zero - 24 marzo 2011 - Le vignette di Vauro

giovedì 24 marzo 2011

i.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 16-3-2011 n. 6678 Invio delle certificazioni fiscali emesse per l'anno 2010 (Mod. CUD 2011) e richiesta delle dichiarazioni dei redditi e di detrazione per i familiari a carico. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 16 marzo 2011, n. 6678 (1).

Invio delle certificazioni fiscali emesse per l'anno 2010 (Mod. CUD 2011) e richiesta delle dichiarazioni dei redditi e di detrazione per i familiari a carico.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Come preannunciato con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 167 ai titolari di trattamenti pensionistici sono stati inviati anche per l'anno 2011 in un unico "Bustone" i modelli di certificazione fiscale (Mod CUD 2011) e, nei casi previsti, la richiesta delle informazioni reddituali ed il modulo per la richiesta delle detrazioni per carichi familiari.

La lettera di presentazione, diversificata tra residenti in Italia (allegato 1) e residenti all'estero (allegato 2), è composta in maniera modulare in funzione dei modelli inviati e contiene una breve informativa sulla multicanalità del colloquio con l'Istituto, nonché sulle nuove modalità di comunicazione del dettaglio di pagamento delle pensioni che saranno adottate nel corso dell'anno.

Come di consueto, ai pensionati residenti nella provincia di Bolzano, la modulistica sarà inviata nella versione bilingue.



1. Emissione generalizzata della certificazione fiscale dei redditi 2010 (CUD 2011)

La certificazione è stata inviata ai soggetti titolari di prestazione fiscalmente imponibile, anche in considerazione delle variazioni delle aliquota addizionali regionali e comunali illustrate con il Msg. n. 5784 dell'8 marzo 2011.

Le certificazioni richieste in sede e le posizioni interessate dai benefit saranno oggetto di invio dedicato.



2. Richiesta delle detrazioni per carichi familiari

Il modello DETR 2011 è stato inviato se, a dicembre 2010, risultavano memorizzati codici di detrazioni per familiari a carico.

La richiesta è stata inviata anche nel caso in cui il modello CUD 2011 non sia stato inviato al pensionato con emissione generalizzata.

La scelta del modello DETR 2011 è funzionale alla residenza del pensionato memorizzata sulla pensione:

Modello DETR italiano (Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti in Italia), se l'indirizzo memorizzato sulla pensione è italiano (RRESIDOM diverso da 9).

Modello DETR UE (Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti negli Stati dell'Unione Europea e in Norvegia), se l'indirizzo memorizzato sulla pensione è estero (RRESIDOM = 9) e il paese estero di residenza è:

Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (M), Norvegia (N), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito oppure Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB), Repubblica Ceca (CZ), Repubblica Slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Ungheria (H).

Modello DETR Extra UE (Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti in Stati diversi dall'Unione Europea e dalla Norvegia), solo se l'indirizzo memorizzato sulla pensione è estero (RRESIDOM = 9) e il paese estero di residenza è diverso dai precedenti.



3. La dichiarazione dei redditi

Anche la scelta del modello RED è funzionale alla residenza del pensionato memorizzata sulla pensione.


Modello RED ITA


Il modello RED italiano contiene la lettera di motivazione della richiesta, con l'indicazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione e delle modalità di restituzione (allegato 3). Viene inoltre precisato che se la dichiarazione reddituale viene integralmente resa dal pensionato e dai suoi familiari con modelli 730 2011 o UNICO 2011, è possibilità non compilare il modello RED. In tal caso, infatti, le informazioni vengono trasmesse direttamente dall'Agenzia delle Entrate.


Modello RED EST


Il modello REDEST consta di un modulo cartaceo per la dichiarazione dei redditi del pensionato e degli eventuali familiari. Nel caso in cui siano disponibili le informazioni anagrafiche dei familiari, la sezione anagrafica è stata precompilata.



4. Codici a Barre

Dopo ciascun modello inviato è stata inserita una pagina con il codice a barre specifico.

I codici a barre non sono previsti per i soggetti residenti all'estero.



5. Certificazione fiscale per i pensionati ex IPOST

Anche ai pensionati ex IPOST, transitati all'INPS da agosto 2010 in attuazione del dispositivo dell'art. 7, comma 3, della L. n. 122/2010, viene inviata in unico plico la certificazione fiscale e la richiesta delle dichiarazioni.



Allegato 1


Versione italiana


INPS


Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Indirizzo
 

CAP CITTÀ



   

28 febbraio 2011

Città, data


Al Signor/ra

 

Nome Cognome

 

Indirizzo

 

CAP CITTÀ




Gentile Signore/a,


in allegato a questa lettera troverà la documentazione di seguito indicata.


- CUD 2011 - È la certificazione fiscale relativa alla/e sua/e pensione/i, contiene anche il modulo per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef e le istruzioni per il contribuente. In particolare, il punto 2 delle istruzioni contiene le informazioni sull'uso della certificazione e il punto 3 quelle sulla scelta dell'associazione o ente a cui destinare, a scopi sociali o religiosi, l'8 e il 5 per mille dell'Irpef;

- Modulo detrazioni - È il modulo da utilizzare per richiedere le detrazioni d'imposta a cui ha diritto per l'anno 2011. Deve compilarlo e consegnarlo entro il 30 giugno 2011. Le ricordiamo che, se ha intenzione di chiedere le detrazioni d'imposta per familiari a suo carico, dovrà inserire i loro dati anagrafici e il codice fiscale.


Attenzione! Se non restituirà questo modulo compilato, le detrazioni d'imposta per i familiari a carico che stiamo applicando alla sua pensione saranno revocate con effetto dal 1° gennaio 2011.


- Istruzioni per la dichiarazione dei suoi redditi relativi all'anno 2010. La dichiarazione - che va effettuata entro il 30 giugno 2011 - serve per consentire all'INPS di adeguare l'importo della sua pensione ai redditi posseduti.

- Codici a barre da utilizzare presso i Centri di Assistenza Fiscale o professionisti abilitati.


Con l'occasione, le segnalo anche che è possibile richiedere l'assegnazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale stabilire un canale di comunicazioni elettroniche certificate con la Pubblica Amministrazione, con valenza legale pari a quella di una tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ottenerla è necessario farne richiesta ai soggetti certificatori autorizzati.

L'attribuzione della casella di posta elettronica certificata le consentirà di ricevere tramite posta elettronica tutta la corrispondenza INPS a lei destinata.

La informo, inoltre, che nel corso del 2011 l'INPS renderà disponibili tutte le informazioni che la riguardano (estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD e OBIS/M, pagamenti di prestazioni richieste all'Istituto, prospetto di dettaglio della rata di pensione prima del pagamento) sul proprio sito web WWW.INPS.IT - Fascicolo previdenziale del cittadino. Troverà inoltre nella sezione "servizio al cittadino" il nuovo servizio - Cassetta postale on line - dove potrà consultare la corrispondenza inviatale dall'INPS.

Per poter accedere a tali servizi sarà quindi indispensabile che lei si munisca del "PIN" o di una "carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora lei non possieda il PIN, la invito ad attivarsi per il rilascio, considerato che nei prossimi mesi il dettaglio dei pagamenti delle rate di pensione non le sarà più inviato attraverso gli Uffici pagatori (Poste e Banche).

Lei può richiedere il PIN collegandosi alla home page del sito dell'INPS, attraverso l'apposita funzionalità denominata "Richiedi il tuo PIN online". Dovrà inserire il codice fiscale, seguendo le istruzioni che troverà sul sito.

Chi non ha la possibilità di accedere alla rete Internet, oppure è sprovvisto di PIN, potrà richiedere al numero verde 803.164 l'invio a casa del dettaglio mensile.


Cordiali saluti


Il Direttore generale


Tutti gli uffici INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.


Può, inoltre, telefonare al numero verde gratuito InpsInforma 803 164: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.


Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:


Numero pensione XXXXXXXX


Categoria XXXX


codice sede XXXX

Codice fiscale XXXXXXXXX
 




Allegato 2


Versione Estero


INPS


Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Indirizzo
 

CAP CITTÀ



   

28 febbraio 2011
   
   

Al signor XXXXXXXXXX
   
   

XXXXXXXXXXX

Città, data


Al Signor/ra

 

Nome Cognome

 

Indirizzo

 

CAP CITTÀ




Gentile Signore/a,


in allegato a questa lettera troverà la documentazione di seguito indicata.


- CUD 2011 - È la certificazione fiscale relativa alla/e sua/e pensione/i, contiene anche il modulo per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef e le istruzioni per il contribuente. In particolare, il punto 2 delle istruzioni contiene le informazioni sull'uso della certificazione e il punto 3 quelle sulla scelta dell'associazione o ente a cui destinare, a scopi sociali o religiosi, l'8 e il 5 per mille dell'Irpef;

- Modulo detrazioni - È il modulo da utilizzare per richiedere le detrazioni d'imposta a cui ha diritto per l'anno 2011. Deve compilarlo e consegnarlo entro il 30 giugno 2011 alla sede INPS che gestisce la sua pensione (indicata in alto a sinistra). Le ricordiamo che, se ha intenzione di chiedere le detrazioni d'imposta per familiari a suo carico, dovrà inserire i loro dati anagrafici e il codice fiscale.


Attenzione! Se non compilerà questo modulo, le detrazioni d'imposta per i familiari applicate alla sua pensione saranno revocate con effetto dal 1° gennaio 2011.


- Modulo RED EST - È il modulo da utilizzare per avere diritto alle prestazioni legate al reddito (ad esempio: l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, i trattamenti di famiglia). Dovrà compilarlo con i dati reddituali relativi all'anno 2010 e consegnarlo all'INPS entro il 30 giugno 2011. In questo modo eviterà che ci siano interruzioni nei pagamenti.

Le ricordo che gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge possono assisterla gratuitamente per la compilazione e la trasmissione del/i modulo/i all'INPS.


Cordiali saluti


Il Direttore generale


Tutti gli uffici INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento; per l'elenco completo delle nostre Sedi e altre informazioni può consultare il sito internet www.inps.it.


Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.


Può contattare il Contact Center dell'Istituto attraverso il sito www.inps.it, selezionando l'apposito banner.


Se risiede in uno dei paesi indicati di seguito può inoltre, telefonare ai numeri verdi: Belgio 080013255, Danimarca 80018297, Francia 0800904332, Germania 08001821138, Gran Bretagna 0800963706, Irlanda 1800553909, Lussemburgo 08002860, Paesi Bassi 08000223952, Portogallo 800839766, Spagna 900993926, Svezia 020795084, un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:


Numero pensione XXXXXXXX


Categoria XXXX


codice sede XXXX

Codice fiscale XXXXXXXXX
 





Allegato 3


LOGO


Red - Richiesta dichiarazione redditi


Istruzioni


Per consentire all'INPS di accertare il diritto e l'esatto importo della/e seguente/i prestazione/i:


Pensione categoria XX


numero XXXXXX


gestita dalla Sede INPS di XXXX



è necessario che lei comunichi i redditi che ha percepito nel corso del 2010, ad esclusione di tutte le prestazioni pensionistiche o assistenziali, anche se erogate da altro ente, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Istituto.


Dovrà inoltre dichiarare i redditi del familiare:


...... Nome Cognome...........


Codice fiscale: XXX XXX XXXXX

XXXX




Per semplificare le operazioni di verifica reddituale e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei pensionati, a partire da quest'anno, quando possibile, l'INPS preleverà le informazioni necessarie direttamente dagli archivi delle Amministrazioni Finanziarie, oltre che dal Casellario centrale dei pensionati.

Per questo motivo, se la sua situazione reddituale (e/o quella dei componenti il suo nucleo familiare) sarà integralmente dichiarata al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), non sarà necessario inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS.


In tutti gli altri casi, invece, dovrà comunicarci i suoi redditi, scegliendo la modalità che preferisce tra le seguenti.


- Può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale) o ad un professionista abilitato che le forniranno assistenza gratuita e trasmetteranno i redditi direttamente ai nostri uffici. Le ricordiamo di presentare questa lettera, con gli allegati e i codici a barre contenuti nella busta, nonché tutta la documentazione utile in suo possesso.

- Può trasmettere direttamente via internet le informazioni reddituali che la riguardano utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) eventualmente in suo possesso. In questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che trova sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino - Dichiarazione reddituale e detrazioni di imposta.

- Può rivolgersi alla sede INPS più vicina, presentando questa lettera, con gli allegati e i codici a barre, nonché tutta la documentazione utile in suo possesso.

La informiamo che l'INPS si riserva di effettuare controlli incrociati con le altre amministrazioni in possesso dei dati reddituali influenti sulla/e sua/e pensione/i e di adottare, in caso di difformità con la sua dichiarazione, i provvedimenti conseguenti. In particolare, le ricordiamo che la legge prevede l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, non conosciuti dall'INPS (art. 13, L. n. 412/1991).

La informiamo, inoltre, che l'art. 13, comma 6, lettera c) della L. 30 luglio 2010, n. 122 dispone che, qualora i titolari di prestazioni collegate al reddito non facciano pervenire i dati relativi alla propria situazione reddituale nei tempi e nei modi stabiliti dagli Enti previdenziali che le erogano, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 16-3-2011 n. 2858/GM USB (Unione Sindacale di Base): sciopero generale 1° aprile 2011. Comparto scuola. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gabinetto.

Nota 16 marzo 2011, n. 2858/GM (1).

USB (Unione Sindacale di Base): sciopero generale 1° aprile 2011. Comparto scuola.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gabinetto.



Ai


Direttori generali uffici scolastici regionali
 

Loro sedi

Ai


Dirigenti uffici territoriali provinciali
 

Loro sedi




Si comunica che l’Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato lo sciopero generale del personale del comparto scuola per la “prima ora per i turni antipomeridiani e dell’ultima ora per i turni pomeridiani del 1° aprile 2011”.

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all'art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima.

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità del rispetto della suindicata normativa, si pregano le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata.

Si pregano inoltre le SS.VV. di invitare i dirigenti scolastici a far pervenire con urgenza i dati relativi all’astensione dal lavoro del personale del comparto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 146/1990, utilizzando il sistema informatizzato del ministero - home page sito www.mpi.it rete intranet - sezione “questionari e rilevazioni”, selezionando la voce “rilevazione scioperi”.


La sezione dovrà essere compilata anche in caso di risposta negativa.


Il Vice Capo di gabinetto

Dott.ssa Sabrina Bono



L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1
L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 2
L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 5

mercoledì 23 marzo 2011

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) (GU n. 67 del 23-3-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011

Salute/ Arriva nuovo test diagnostico 'made in Italy per la Tbc Studio ricercatori della Cattolica di Roma e dello Spallanzani

Salute/ Arriva nuovo test diagnostico 'made in Italy per la Tbc
Studio ricercatori della Cattolica di Roma e dello Spallanzani

Roma, 23 mar. (TMNews) - Individuato un nuovo test diagnostico
sperimentale in grado di distinguere rapidamente le persone con
tubercolosi attiva da quelli con infezione tubercolare latente.
Se i risultati dello studio preliminare saranno confermati da un
campione di popolazione pi ampio, il nuovo sistema diagnostico,
tutto italiano, potrebbe consentire di stabilire pi efficaci
strategie di controllo della diffusione della grave e riemergente
patologia.

quanto ha dimostrato un gruppo di ricercatori dell'Universit
Cattolica di Roma, dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive
L. Spallanzani di Roma e dell'Universit degli Studi di Sassari,
in uno studio in uscita sulla rivista internazionale PLoS One,
comunicato alla vigilia del World TB Day. La tubercolosi
un'infezione causata dal Mycobacterium tuberculosis, batterio
anche noto come bacillo di Koch, dal nome del suo scopritore
(Robert Koch) nel 1882. Dopo l'infezione con il bacillo possiamo
distinguere: la malattia attiva, clinicamente evidente e che, se
non opportunamente curata, pu portare a morte chi lo ha
contratto, e l'infezione cosiddetta latente, che asintomatica.

Nel mondo si stima che non meno di 2 miliardi di persone abbiano
contratto l'infezione nella forma latente e, fortunatamente, solo
nel 5-10% di questi casi si pu sviluppare la malattia
tubercolare vera e propria. Le cause che determinano la comparsa
della malattia, meglio nota in Italia come Tbc, sono ancora
sconosciute e una rapida diagnosi dei soggetti con tubercolosi
polmonare, i soli che con la tosse, o semplicemente parlando
emettono bacilli nell'aria circostante, fondamentale per
ridurre i tempi di cura e per limitare il diffondersi
dell'infezione tubercolare alla comunit.

La diagnosi di infezione da Mycobacterium tuberculosis viene
ancora oggi eseguita mediante il test intradermico della
tubercolina, sviluppato agli inizi del XX secolo, usato come
mezzo di screening per determinare la diffusione dell'infezione
nella popolazione. Il nuovo test ematico, che prende il nome di
test di ristimolazione linfocitaria con antigeni specifici basato
sul rilascio di interferon-?, in grado di identificare in modo
selettivo coloro che hanno tubercolosi, e quindi questo un
avanzamento rispetto alla tubercolina.

"I risultati del nostro studio - spiega Giovanni Delogu, primo
autore dell'articolo, che assieme a Giovanni Fadda ha coordinato
il gruppo di ricerca presso l'istituto di microbiologia
dell'universit Cattolica di Roma - dimostrano che possibile
distinguere i soggetti infettati da quelli malati, utilizzando un
test in cui il sangue prelevato dal paziente viene messo a
contatto con una proteina del bacillo, chiamata Hbha" che funge
da cosiddetto biomarker di infezione tubercolare latente e quindi
per certi versi di protezione alla diffusione della Tbc. E
proprio in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla
Tubercolosi, domani, 24 marzo, dalle 14.30 alle 17, presso l'Aula
715 del Policlinico Gemelli, esperti italiani faranno il punto su
epidemiologia della tubercolosi in Italia, aspetti clinici,
diagnosi immunologica e nuove strategie.

Red/Apa

231303 mar 11

Salute: eiaculazione precoce retaggio masturbazioni frettolose

SALUTE: EIACULAZIONE PRECOCE RETAGGIO MASTURBAZIONI FRETTOLOSE =
(AGI) - Roma, 23 mar. - L'eiaculazione precoce in eta' adulta
puo' avere origine da errati comportamenti in adolescenza.
Masturbarsi in bagno, infatti, sembra avere un'influenza
sull'insorgere, anni dopo, di questo disturbo. Lo ha appurato
uno studio condotto all'Ospedale San Camillo di Roma su 200
pazienti, meta' con eiaculazione precoce e meta' sani. Il
risultato e' inequivocabile: coloro che si masturbavano
prevalentemente in bagno da adolescenti, nella maggior parte
dei casi da grandi non avevano il controllo della riflesso
eiaculatorio ed avevano un tempo di latenza intravaginale
inferiore ai due minuti. Coloro invece che avevano la
possibilita' di masturbarsi nel loro letto, senza fretta e al
riparo da intrusioni, nella maggioranza dei casi era capace di
controllare il riflesso e decidere il momento dell'orgasmo
facendo durare il rapporto tutto il tempo necessario per
appagare la propria partner. "Il motivo e' chiaro", spiega
l'autore dello studio, l'andrologo Giuseppe La Pera, "anche se
molti lo ignorano. Esistono dei muscoli che consentono il
controllo dell'eiaculazione: lo stimolo viene in modo naturale,
ma noi lo possiamo controllare con efficacia e ritardare anche
di molto. Un po' come succede quando si deve urinare.
Masturbarsi in bagno, in fretta, con uno stato di ansia,
impedisce che l'adolescente impari a conoscersi, a scoprire il
funzionamento di questi muscoli e a imparare a 'rallentare'
l'atto. Cosa che ha modo di fare chi si tocca nel letto. Per
questo da grandi si puo' incorrere nell'eiaculazione precoce.
Tra i pazienti che ho interpellato, il 90% di chi soffre di
eiaculazione precoce si masturbava in bagno, e appena il 10%
nel letto".
Su questo e altri temi da lunedi' sara' possibile
confrontarsi con gli esperti nell'ambulatorio dedicato ai
disturbi della eiaculazione, diretto dallo stesso La Pera al
San Camillo. "Data la delicatezza dell'argomento -spiega
l'andrologo- si e' pensato di dedicare uno specifico
ambulatorio con un sistema di prenotazione riservato in modo da
consentire di superare gli imbarazzi di una prenotazione
pubblica e facilitare cosi' la possibilita' di curarsi . Molti
uomini infatti non si curano, restando nella 'solitudine'
familiare per imbarazzo o perche' non sanno che oggi e'
possibile curare tale condizione. Anche le donne possono
chiamare per avere informazioni o per prenotare una visita per
il proprio uomo". L'eiaculazione precoce e' la piu' diffusa
disfunzione sessuale maschile e gli studi epidemiologici
indicano che circa il 30% della popolazione maschile non ha il
controllo del riflesso eiaculatorio. (AGI)
Pgi
231751 MAR 11

NNNN

SALUTE. NUBE GIAPPONE, AME-AIMN-AIT: ITALIA NON E' A RISCHIO "NON E' RACCOMANDATA ALCUNA MISURA TERAPEUTICA O PREVENTIVA".

(DIRE) Roma, 23 mar. - "Alla luce dell'imminente transito
sull'Italia di una nube contente particelle radioattive scaturita
dall'esplosione in Giappone, vogliamo rassicurare la popolazione
che si trova nel nostro Paese sul fatto che, ad oggi, non esiste
alcun rischio di contaminazione". Lo hanno dichiarato, in una
nota congiunta, l'Associazione medici endocrinologi (Ame),
l'Associazione italiana medicina nucleare (Aimn) e l'Associazione
italiana tiroide (Ait).
"Non e', quindi, raccomandata alcuna misura terapeutica o
preventiva, poiche' il livello di radioattivita' e', infatti,
estremamente basso e non eccede in maniera significativa la
normale esposizione ambientale" si legge nel comunicato.
Tuttavia, alla luce delle continue notizie riguardanti
l'esplosione della centrale nucleare giapponese a Fukushima, le
tre societa' scientifiche ritengono opportuno fare alcune
precisazioni.
"Le categorie maggiormente a rischio sono le donne in
gravidanza e i bambini di eta' inferiore ai 10 anni- spiegano gli
esperti- Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza, il
vero rischio e' a carico del feto, particolarmente sensibile agli
effetti nocivi delle radiazioni. Nel primo trimestre di
gravidanza, durante la formazione degli organi nel prodotto del
concepimento, possono verificarsi malformazioni a vari organi e
apparati. A partire dal secondo trimestre, quando la tiroide e'
gia' formata e funzionante, lo iodio radioattivo eventualmente
assorbito dalla madre si accumula anche nella tiroide del feto.
Questo puo' ridurre la capacita' della tiroide di produrre ormoni
e determinare un quadro di ipotiroidismo congenito. Un'altra
categoria a rischio aumentato- avvertono- sono i pazienti affetti
da insufficienze renale in terapia con dialisi, a causa di una
ridotta capacita' di eliminare le sostanze radioattive
contaminanti e di una maggiore sensibilita' alle
radiazioni".(SEGUE)

(Com/Fmu/ Dire)
18:49 23-03-11

NNNNSALUTE. NUBE GIAPPONE, AME-AIMN-AIT: ITALIA NON E' A RISCHIO -2-


(DIRE) Roma, 23 mar. - "Nelle persone che si trovano nelle
immediate vicinanze di materiale radioattivo che emette
radiazioni con elevata intensita'- sottolinea la nota- i danni
maggiori e piu' precoci sono al midollo osseo e all'intestino con
conseguente suscettibilita' alle infezioni, possibili emorragie e
malassorbimento del cibo. Questa condizione si chiama sindrome
acuta da radiazioni e si verifica solo per livelli di
radioattivita' molto elevati, non raggiunti nel corso
dell'incidente a Fukushima. Questa minaccia non riguarda,
infatti, la popolazione generale ma solo il personale che si
trova all'interno o nelle immediate vicinanze del reattore al
momento dell'incidente".
Per la popolazione che vive nelle zone limitrofe, o che mangia
alimenti contaminati provenienti dalle zone a rischio, il
pericolo, secondo Ame, Aimn e Ait, "deriva dalla possibile
ingestione con il cibo o inalazione dall'aria di sostanze
disperse in seguito all'incidente. Caratteristico e' stato il
riscontro di latte radioattivo in seguito all'incidente di
Chernobyl come conseguenza dell'erba contaminata mangiata dalle
mucche. Le sostanze rilasciate in seguito all'incidente sono-
riferiscono gli esperti- oltre allo 131I: lo Stronzio-90,
assorbito dall'osso, che puo' causare tumori ossei e leucemia; il
Cesio-137 che si accumula con preferenza nei muscoli; il Plutonio
che e' tossico soprattutto se viene inalato e puo' causare tumori
del polmone".
Per arginare un'eventuale esposizione a sostanze radioattive,
le societa' scientifiche consigliano "la somministrazione di un
eccesso di iodio non radioattivo, sotto forma di ioduro di
potassio (KI)" che "puo' ridurre, fino a bloccare, l'accumulo
dello iodio radioattivo all'interno della tiroide".(SEGUE)

(Com/Fmu/ Dire)
18:49 23-03-11

NNNNSALUTE. NUBE GIAPPONE, AME-AIMN-AIT: ITALIA NON E' A RISCHIO -3-


(DIRE) Roma, 23 mar. - Sulle possibili malattie che la
popolazione giapponese rischia di contrarre a livello delle
ghiandole endocrine, "l'unica ghiandola endocrina che corre il
rischio di ammalarsi in seguito alla contaminazione da sostanze
radioattive e' la tiroide- spiegano gli esperti- Tra le sostanze
radioattive disperse nell'ambiente in seguito al danno del
reattore di Fukushima, c'e' lo iodio-131. Lo iodio si accumula
nella tiroide e vi rimane per alcuni giorni- prosegue la nota- La
tiroide, pero', non e' in grado di distinguere lo iodio
radioattivo (131I) dallo iodio normale, non radioattivo. In
presenza di elevate concentrazioni di 131I nei liquidi o nei
cibi, questo si accumula nella tiroide e irradia le cellule di
questa ghiandola. L'irraggiamento della tiroide da parte dello
131I, non necessariamente esita in un danno clinicamente
rilevante. Lo 131I viene impiegato normalmente in diagnostica per
lo studio della funzione tiroidea e non provoca alcun danno alle
bassi dosi somministrate. Il nostro organismo, infatti, e' dotato
da sempre di sistemi per la riparazione dei danni indotti da
basse dosi di radiazioni, a cui siamo costantemente esposti per
la presenza di elementi radioattivi nel terreno e attraverso
l'atmosfera con le radiazioni cosmiche".
Quando i danni prodotti dalle radiazioni eccedono la capacita'
riparatrice dell'organismo, possono tradursi in un danno
clinicamente rilevante. "La possibilita' che questo avvenga
aumenta con l'aumentare della dose di radiazioni a cui e' esposta
la tiroide- ricordano i medici- Per livelli di radiazioni elevati
(superiori a 100 mSv nell'adulto) la probabilita' di ammalarsi di
tumore della tiroide aumenta in modo significativo. L'esperienza
di Chernobyl- concludono le societa' scientifiche- ci ha
insegnato che i tumori della tiroide indotti dalle radiazioni
compaiono dopo circa 10-20 anni. E' necessaria, pertanto, anche
se limitata alle sole zone esposte alla sorgente radioattiva, la
sorveglianza medica per tutta la vita dei soggetti eventualmente
contaminati".

(Com/Fmu/ Dire)
18:49 23-03-11

NNNN
GIAPPONE:NUBE; FARMACISTI,PREOCCUPA USO SBAGLIATO MEDICINALI

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "In Italia non esiste un pericolo di
esposizione a radiazioni, e l'assunzione di farmaci al di fuori
dell'indicazione del medico Š da considerarsi irrazionale e
pericolosa". L'indicazione e' del presidente della Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli,
che
osserva come la catastrofe che ha colpito il Giappone non debba
suscitare panico e allarmismi per la salute della popolazione
italiana a causa di una possibile esposizione a elementi
radioattivi trasportati dalle correnti aeree. "E' il caso di
sottolinearlo - aggiunge - perch‚ ci sono state segnalate dai
colleghi che operano nelle farmacie di comunit… numerose
richieste di farmaci da usare in funzione di profilassi contro
l'esposizione a radiazioni, in particolare prodotti a base di
ioduro di potassio".
Mandelli ricorda che "questa corsa ai medicinali in funzione
di profilassi contro le radiazioni non si Š registrata soltanto
in Italia. In Francia la Farmacia centrale delle Forze armate ha
ricevuto centinaia di richieste per preparati a base di iodio,
ma anche l le autorit… sanitarie preposte alla radioprotezione
hanno ribadito ieri che questi medicinali, nella situazione
europea, sono inutili e caso mai dannosi anche per chi fosse di
ritorno dal Giappone. Come farmacisti, inoltre, mettiamo in
guardia i cittadini dal cercare di procurarsi questi o altri
farmaci attraverso l'e-commerce, come accadde per gli antivirali
ai tempi della pandemia influenzale". (ANSA).

COM-NAN
23-MAR-11 17:43 NNNN
ZCZC
AGI0676 3 EST 0 R01 /

GIAPPONE: RILEVATE PARTICELLE IODIO RADIATTIVO IN FINLANDIA =
(AGI/EFE) - Helsinki, 23 mar. - Lo iodio radioattivo
sprigionato dalla centrale di Fukushima dopo il terremoto e lo
tsunami che hanno colpito il Giappone e' arrivato anche in
Finlandia. L'Agenzia nucleare locale ha rilevato la presenza di
particelle in due centraline, a Helsinki e Rovaniemi
(Lapponia), ma in quantita' cosi' minima da non costituire un
rischio per la salute. (AGI)

Zec
231743 MAR 11


GIAPPONE: 3BMETEO, TRACCE DI PARTICELLE RADIOATTIVE MA NESSUN RISCHIO LA SALUTE =
IN PROCINTO DI RAGGIUNGERE L'EUROPA - TRACCE DISPERSE, NON E'
UNA NUBE

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - ''Le particelle emesse dalla
centrale Giapponese hanno attraversato l'Oceano Pacifico e gli Stati
Uniti, e sono in procinto di raggiungere l'Europa. Nel lungo tragitto
le concentrazioni si sono diluite enormemente e gia' in California
sono state misurate concentrazioni di milioni di volte inferiori a
quelle che potrebbero risultare dannose per la salute umana''. E'
quanto si legge in una nota del centro meteorologico 3bmeteo.

''Non si tratta dunque di una vera e propria nube radioattiva -
spiega il meteorologo Daniele Olivetti - quanto piuttosto di tracce
disperse e diluite nell'atmosfera che solo grazie ai sofisticati
strumenti di misura odierni e' possibile misurare''. (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
23-MAR-11 16:41

NNNN
GIAPPONE: 3BMETEO, TRACCE DI PARTICELLE RADIOATTIVE MA NESSUN RISCHIO LA SALUTE (2) =
DOSE RADIAZIONI DIECIMILA VOLTE INFERIORE RISPETTO A CHERNOBYL

(Adnkronos) - ''I valori attesi -continua Olivetti- vanno dai
100 a 1.000 milionesimi di becquerel (unita' di misura della
radioattivita', 1 Bq corrisponde a 1 disintegrazione al secondo) per
metro cubo di aria. Questo significa che la dose di radiazioni che
arrivera', sara' di mille, diecimila volte inferiore rispetto a quella
che giunse dopo Chernobyl. Inoltre le particelle vagheranno in alta
atmosfera e l'eventuale esposizione sara' molto rapida.''

''Pertanto la quantita' di radiazione che potrebbe derivare
dall'eventuale passaggio di particelle radioattive e' di gran lunga
inferiore alla quantita' che subiamo ogni anno dal suolo terrestre
-sottolinea 3bmeteo- Non esiste dunque alcun rischio per la salute
umana, cosi' come non esiste alcun pericolo di contaminazione per
l'ambiente naturale''.

(Sin/Zn/Adnkronos)
23-MAR-11 16:44

NNNN

Salute: al via concorso pubblico per campagna prevenzione ictus

SALUTE: AL VIA CONCORSO PUBBLICO PER CAMPAGNA PREVENZIONE ICTUS =
(AGI) - Roma, 23 mar. - L'attrice Jane Seymour invita il
pubblico a votare per i progetti piu' efficaci ad accrescere la
consapevolezza del legame tra fibrillazione atriale (FA) e
ictus. La fibrillazione atriale e' la forma piu' comune di
aritmia cardiaca e provoca fino a tre milioni di ictus all'anno
in tutto il mondo. La Seymour, che e' stata colpita
indirettamente dalle drammatiche conseguenze dell'ictus legato
alla FA, e' impegnata a sostenere la campagna '1 Mission 1
Million: Andare al cuore dell'ictus', il cui obiettivo e'
accrescere la consapevolezza di questa patologia. Grazie a
questa iniziativa, a livello mondiale, il voto del pubblico
permettera' ai progetti vincitori di beneficiare di somme di
denaro, per un totale di 1 milione di euro, per contribuire
alla prevenzione di 1 milione di ictus correlati alla FA
attraverso campagne informative. L'iniziativa e' sostenuta da
oltre 40 organizzazioni in tutto il mondo ed e' sponsorizzata
da Boehringer Ingelheim. "Sostengo 1 Mission 1 Million: Andare
al cuore dell'ictus per ragioni molto personali: mia madre era
affetta da fibrillazione atriale ed e' stata colpita da ictus"
ha dichiarato Jane Seymour. "Chiunque abbia assistito una
persona colpita da ictus sa quanto questa malattia possa essere
invalidante e terribile. E' assolutamente necessario sapere di
piu' sulla fibrillazione atriale e sul suo rapporto con
l'ictus. Grazie a 1 Mission 1 Million, possiamo contribuire a
evitare 1 milione di casi di ictus legati alla fibrillazione
atriale con un semplice voto online". Si possono votare 184
progetti 1 Mission 1 Million presentati da singoli individui,
gruppi di pazienti, professionisti e da societa' scientifiche
di 36 Paesi. Ogni progetto propone un diverso approccio per
accrescere la coscienza sociale sull'ictus legato alla FA,
attraverso ricerche scientifiche e programmi di screening o
l'istituzione di network di gruppi di pazienti e siti web.
Secondo il Professor Ariel Cohen, dell'ospedale Sainte Antoine
di Parigi, "l'ictus legato a FA e' invalidante e spesso letale;
ma l'aspetto ancora piu' importante e' che in molti casi puo'
essere prevenuto. Votando i progetti che rafforzano la
consapevolezza del legame fra FA e ictus, il pubblico ha
l'opportunita' di contribuire realmente alla prevenzione
dell'ictus. Visitate il sito internet della campagna, dove
potrete avere piu' informazioni sulla FA e il rischio di ictus,
in modo da visionare i progetti in gara e votare quelli che
preferite". Oltre alle informazioni su tutti i 184 progetti,
www.heartofstroke.it offre informazioni utili sui fattori di
rischio dell'ictus legato a FA e offre sostegno e consigli per
le persone a cui e' stata diagnosticata la FA. (AGI)
Red
231848 MAR 11

NNNN

SICUREZZA : CDM STANZIA 345 MLN PER COMPARTO, OK DA SINDACATI

SICUREZZA : CDM STANZIA 345 MLN PER COMPARTO, OK DA SINDACATI =
(AGI) - Roma, 23 mar. - Il Consiglio dei ministri ha approvato
un decreto-legge che consente l'erogazione di 345 milioni di
euro, nel triennio, al personale delle Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di
Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della
Polizia penitenziaria. Le risorse si aggiungono ai 160 milioni
gia' disponibili.
Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha sottolineato
come la norma preveda che vengano "utilizzati fondi per 80
milioni gia' stanziati a cui si aggiungono 115 destinati ad
altre cause per due anni, mentre per il terzo anno si disporra'
di 115 mln". Fondi che potranno anche aumentare: "Questi soldi
potranno diventare di piu' - ha detto il ministro - se ci sara'
una riduzione delle spese per le missioni internazionali, a cui
puo' corrispondere un aumento del prelievo dei fondi della
Giustizia dei beni confiscati alla mafia".
Il Consiglio ha anche preso atto della proposta dei
ministri La Russa e Maroni di procedere quanto prima alla
predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino
dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa.
Un "risultato positivo", cosi' i sindacati del comparto
sicurezza definiscono il decreto approvato oggi dal Consiglio
dei ministri. "Prendiamo atto che il Governo, dopo le nostre
manifestazioni, da ultime quelle di Arcore del 14 marzo scorso
e oggi di Roma, sia passato dalle promesse ai fatti approvando
un decreto che interviene per tamponare in parte i gravi
effetti dei tagli lineari sulle voci e le materie afferenti la
specificita' del personale del comparto sicurezza e difesa e
soccorso pubblico e' un risultato positivo, che va attribuito
soprattutto alla tenacia degli operatori e delle organizzazioni
sindacali che hanno condotto una mobilitazione incisiva, ma
questo non puo' far venir meno una riforma, quella delle
carriere, essenziale per la professionalita' degli operatori e
l'efficienza dell'amministrazione". (AGI)
Cav
231833 MAR 11

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Ministero dello sviluppo economico Ris. 8-3-2011 n. 43282 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lett. c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Liceo Scientifico. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 8 marzo 2011, n. 43282 (1).

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lett. c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Liceo Scientifico.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Si fa riferimento alla mail (....) con la quale codesto Comune chiede se il diploma di Liceo Scientifico possa considerarsi requisito valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale, verificato che tra le materie oggetto del corso di studio non ce n’è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi, non può ritenere valido il titolo in questione.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71

Ministero dello sviluppo economico Ris. 23-2-2011 n. 33310 Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 - Requisiti morali per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 23 febbraio 2011, n. 33310 (1).

Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 - Requisiti morali per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Codesto Comune, con nota (…), richiama all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale elenca le condizioni ostative all’avvio dell’attività commerciale.

Nello specifico richiama il comma 1 che prevede che:

«Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive».

Codesto Comune richiama, altresì, il comma 2 che prevede che: «Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi».

In ultimo, cita il comma 3 che prevede che:

«Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione».

Con riferimento alle predette disposizioni, codesto Comune chiede di conoscere se il divieto di cui al comma 2 dell’art. 71 sia da ritenersi permanente o sia ammessa anche in tal caso la possibilità di esercizio dell’attività di somministrazione, previo ottenimento di formale riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale fa presente quanto segue.

Le condizioni ostative elencate al citato art. 71, comma 1, si applicano sia ai soggetti che intendono avviare un’attività di vendita nel settore alimentare, che ai soggetti che intendono avviare un’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicano solo ai soggetti che intendono avviare l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e sono aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.

Peraltro, va altresì osservato che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è con tutta evidenza collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell’attività di somministrazione.

Premesso quanto sopra, risulterebbe non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.

In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.

Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell’art. 71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all’attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti

Di conseguenza, la Scrivente ritiene ammissibile la possibilità di applicare l’istituto della riabilitazione di cui all’art. 178 del Codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3 dell’art. 71, anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.

La presente nota è inviata al Ministero della giustizia, che è pregato di far conoscere eventuali e ulteriori determinazioni.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



c.p. art. 178
c.p. art. 438
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
L. 27 dicembre 1956, n. 1423
L. 31 maggio 1965, n. 575

Sicurezza: sindacati, bene decreto ma garanzie per carriere - 'governo tampona in parte effetti tagli'

SICUREZZA:SINDACATI, BENE DECRETO MA GARANZIE PER CARRIERE
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - I sindacati prendono atto con
soddisfazione del decreto sui fondi per il comparto sicurezza ma
chiedono garanzie per il riordino delle carriere.
''Prendiamo atto - dicono i sindacati SIAP, SILP CGIL, COISP,
ANFP, UIL Penitenziari,FP-CGIL,UIL PA e Confsal - che il
Governo, dopo le nostre manifestazioni, sia passato dalle
promesse ai fatti approvando un decreto che interviene per
tamponare in parte i gravi effetti dei tagli lineari sulle voci
e le materie afferenti la specificit… del personale del comparto
sicurezza e difesa e soccorso pubblico''. ''E' un risultato
positivo - aggiungono - anche in considerazione del fatto che
ancora ieri, nella riunione a Palazzo Chigi con il
Sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna garanzia
certa''. Secondo i sindacati ''questo risultato va attribuito
soprattutto alla tenacia degli operatori e delle organizzazioni
sindacali che hanno condotto una mobilitazione incisiva, senza
alcuna ambiguit… e subalternit… e non certamente a chi ha deciso
di stare a casa abbandonando la campagna di mobilitazione''.
''Resta ferma - proseguono - la nostra richiesta di garanzie
circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del
comparto sicurezza e difesa. Infatti, come Š gi… successo con i
giorni di malattia, gli operatori anche questa volta pagano con
le loro risorse i provvedimenti del Governo, ma questo non pu•
far venir meno una riforma, quella delle carriere, essenziale
per la professionalit… degli operatori e l'efficienza
dell'amministrazione''.

AU
23-MAR-11 17:34 NNNN
SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA, GOVERNO TAMPONA IN PARTE EFFETTI TAGLI =
Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Prendiamo atto che il governo,
dopo le nostre manifestazioni, da ultime quelle di Arcore del 14 marzo
e quella di oggi a Roma, sia passato dalle promesse ai fatti
approvando un decreto che interviene per tamponare in parte i gravi
effetti dei tagli lineari sulle voci e le materie afferenti la
specificita' del personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso
pubblico". E quanto affermano, in una nota congiunta le sigle
sindacali di polizia - Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp - polizia
penitenziaria - Uil Penitenziari e Fp-Cgil - Corpo forestale dello
Stato - Fp-Cgil e Uil Pa - e Vigili del Fuoco (Confsal).

"E' un risultato positivo - aggiungono i sindacati - anche in
considerazione del fatto che ancora ieri, nella riunione a Palazzo
Chigi con il sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna
garanzia certa.Questo risultato va attribuito soprattutto alla tenacia
degli operatori e delle organizzazioni sindacali che hanno condotto
una mobilitazione incisiva - sottolineano - senza alcuna ambiguita' e
subalternita' e non certamente a chi ha deciso di stare a casa
abbandonando la campagna di mobilitazione".

"Resta ferma - continuano i sindacati - la nostra richiesta di
garanzie circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del comparto
sicurezza e difesa. Infatti, come e' gia' successo con i giorni di
malattia, gli operatori anche questa volta pagano con le loro risorse
i provvedimenti del governo, ma questo non puo' far venir meno una
riforma, quella delle carriere - concludono - essenziale per la
professionalita' degli operatori e l'efficienza dell'amministrazione".

(Lum/Col/Adnkronos)
23-MAR-11 17:40
SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA, GOVERNO TAMPONA IN PARTE EFFETTI TAGLI =

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Prendiamo atto che il governo,
dopo le nostre manifestazioni, da ultime quelle di Arcore del 14 marzo
e quella di oggi a Roma, sia passato dalle promesse ai fatti
approvando un decreto che interviene per tamponare in parte i gravi
effetti dei tagli lineari sulle voci e le materie afferenti la
specificita' del personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso
pubblico". E quanto affermano, in una nota congiunta le sigle
sindacali di polizia - Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp - polizia
penitenziaria - Uil Penitenziari e Fp-Cgil - Corpo forestale dello
Stato - Fp-Cgil e Uil Pa - e Vigili del Fuoco (Confsal).

"E' un risultato positivo - aggiungono i sindacati - anche in
considerazione del fatto che ancora ieri, nella riunione a Palazzo
Chigi con il sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna
garanzia certa.Questo risultato va attribuito soprattutto alla tenacia
degli operatori e delle organizzazioni sindacali che hanno condotto
una mobilitazione incisiva - sottolineano - senza alcuna ambiguita' e
subalternita' e non certamente a chi ha deciso di stare a casa
abbandonando la campagna di mobilitazione".

"Resta ferma - continuano i sindacati - la nostra richiesta di
garanzie circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del comparto
sicurezza e difesa. Infatti, come e' gia' successo con i giorni di
malattia, gli operatori anche questa volta pagano con le loro risorse
i provvedimenti del governo, ma questo non puo' far venir meno una
riforma, quella delle carriere - concludono - essenziale per la
professionalita' degli operatori e l'efficienza dell'amministrazione".

(Lum/Col/Adnkronos)
23-MAR-11 17:40

Sicurezza: sindacati, decreto governo è risultato positivo

ZCZC
AGI0652 3 CRO 0 R01 /
(Rif. R010187)
SICUREZZA: SINDACATI, DECRETO GOVERNO E' RISULTATO POSITIVO =
(AGI) - Roma, 23 mar. - Un "risultato positivo". Cosi' i
sindacati del comparto sicurezza definiscono il decreto
approvato oggi dal Consiglio dei ministri. "Prendiamo atto che
il Governo, dopo le nostre manifestazioni, da ultime quelle di
Arcore del 14 marzo scorso e oggi di Roma, sia passato dalle
promesse ai fatti approvando un decreto che interviene per
tamponare in parte i gravi effetti dei tagli lineari sulle voci
e le materie afferenti la specificita' del personale del
comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico - si legge in
una nota congiunta di Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp (per
la Polizia di Stato), Uil penitenziari, Fp Cgil (per la Polizia
penitenziaria), Uil Pa, Fp Cgil (per il Corpo Forestale dello
Stato), Confsal e Uil Pa (per i Vigili del fuoco) - e' un
risultato positivo anche in considerazione del fatto che
ancora ieri, nella riunione a Palazzo Chigi con il
sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna
garanzia certa".
Questo risultato, secondo i sindacati, "va attribuito
soprattutto alla tenacia degli operatori e delle organizzazioni
sindacali che hanno condotto una mobilitazione incisiva, senza
alcuna ambiguita' e subalternita' e non certamente a chi ha
deciso di stare a casa abbandonando la campagna di
mobilitazione". Resta comunque "ferma - concludono le
organizzazioni sindacali - la nostra richiesta di garanzie
circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del
comparto sicurezza e difesa. Infatti, come e' gia' successo con
i giorni di malattia, gli operatori anche questa volta pagano
con le loro risorse i provvedimenti del Governo, ma questo non
puo' far venir meno una riforma, quella delle carriere,
essenziale per la professionalita' degli operatori e
l'efficienza dell'amministrazione". (AGI)
Red/Oll
231726 MAR 11

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Sicurezza: Giardullo (Silp Cgil), decreto approvato grazie a proteste 'attendiamo garanzie su permanenza finanziamento per riordino delle carriere'


Sicurezza: Giardullo (Silp Cgil), decreto approvato grazie a proteste
'attendiamo garanzie su permanenza finanziamento per riordino
delle carriere'

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "E' positivo il fatto che il
governo sia passato dalle promesse ai fatti. Un risultato che va
ascritto alla mobilitazione di quelle organizzazioni sindacali che
hanno protestato ad Arcore il 14 marzo, e oggi a Roma". Cosi' Claudio
Giardullo, segretario generale Silp per Cgil, commenta all'ADNKRONOS
l'annuncio da parte del ministro della Difesa, Ignazio La Russa,
dell'approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto per lo
stanziamento di fondi al comparto Sicurezza e Difesa. Per Giardullo,
comunque, "resta ferma la richiesta di garanzie circa la permanenza
del finanziamento per il riordino delle carriere".

(Lum/Col/Adnkronos)
23-MAR-11 14:22

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