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lunedì 6 giugno 2011

Ministero dell'interno Circ. 10-5-2011 n. 300/A/4287/11/106/2 Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.

Circ. 10 maggio 2011, n. 300/A/4287/11/106/2 (1).
 Cessazione dalla circolazione         dei veicoli a motore.     

(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Servizio polizia stradale.


          
              
Ai                          
Compartimenti della polizia stradale             
                           
Loro sedi  
                         
Al                          
Centro addestramento della polizia di               Stato  
                                      
Cesena            


              



Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la         Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 del Ministero delle Infrastrutture e dei         Trasporti, relativa alle procedure per la cessazione dalla circolazione dei         veicoli a motore per esportazione [1], per radiazione a seguito di demolizione,         per perdita di possesso.      
I procedimenti sono distinti a secondo che si         tratti di veicoli iscritti al P.R.A. o non iscritti al P.R.A. (rimorchi dì         massa inferiore a 3,5 t., ciclomotori, macchine agricole e macchine         operatrici).      
        
      
        
[1] Distinguendo tra paesi facenti parte           dell'U.E. e paesi non facenti parte           dell'U.E.      
        
      
Il Direttore del servizio      
Sgalla    



Allegato      
        
      
 Circ. 25 marzo 2011, n.         9866       
 Cessazione dalla circolazione dei         veicoli a motore          (2)    
      
(2) Il testo della circolare 25 marzo 2011, n. 9866, emanata dal         Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato         autonomamente.    

Circ. 25 marzo 2011, n. 98
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 25-3-2011  n. 9866
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Emanata  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).
 Cessazione dalla circolazione         dei veicoli a motore.     

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.


          
                           
Ai                          
Dirigenti generali territoriali             
                                        
Loro sedi  
                           
A                          
tutti gli UMC  
                                                   
Loro sedi  
                           
Alla                          
Regione siciliana             
                                        
Assessorato trasporti turismo e               comunicazioni  
                                                   
Direzione trasporti             
                                        
Via Notarbartolo, 9             
                                        
Palermo  
                           
All'                          
Assessorato regionale turismo commercio e               trasporti  
                                        
Direzione compartimentale M.C.T.C. per la               Sicilia  
                                        
Via Nicolò Garzilli, 34             
                                        
Palermo  
                           
Alla                          
Provincia autonoma di Trento             
                                        
Servizio comunicazioni e trasporti               motorizzazione  
                                                   
Lungadige San Nicolò, 14             
                                        
Trento  
                           
Alla                          
Provincia autonoma di Bolzano             
                                        
Ripartizione traffico e trasporti             
                                        
Palazzo Provinciale 3b             
                                        
Via Crispi, 10  
                                                   
Bolzano  
                           
Alle                          
Province della regione autonoma del Friuli               Venezia Giulia  
                                                   
Servizi motorizzazione civile             
                                        
Loro sedi  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Ministero dell'interno             
                                        
- Dipartimento della pubblica               sicurezza  
                                        
Roma  
                           
All'                          
Automobile club d'Italia             
                                        
Via Marsala, 8  
                                                   
Roma  
                           
All'                          
U.N.A.S.C.A.  
                                                   
Piazza Marconi, 25             
                                        
Roma  
                           
Alla                          
Confarca  
                                                   
Via Laurentina, 569             
                                        
00143 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione nazionale -               Coldiretti  
                             
Via XXIV Maggio, 43             
                                        
00187 - Roma  
                           
Alla                          
Confagricoltura             
                                        
Corso Vittorio Emanuele II, 101             
                                        
00186 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione italiana agricoltori -               C.I.A.  
                                        
Via E. Granturco, 1             
                                        
00196 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione agromeccanici -               Confai  
                                        
Piazza Nicolajewka, 29             
                                        
25030 - Roncadelle (BS)             
                           
Alla                          
Unione nazionale imprese di meccanizzazione               agricola - Unima  
                                                   
Via Nomentana, 303             
                                        
Roma  
                           
All'                          
Associazione nazionale produttori agricoli               - Anpa  
                                        
Via Rovigo, 14  
                                                   
00161 - Roma  
                           
Alla                          
Confederazione produttori agricoli -               Copagri  
                                        
Via Calabria, 32             
                                        
00187 - Roma            



              



I) Introduzione      
 A) Premessa       
        
      
Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva         1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14         febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già        immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono         la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute         a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato         membro che l'ha rilasciata.      
Conseguentemente è emersa la necessità di         prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni         contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire         possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli         cessati dalla circolazione per esportazione.      
Dette modalità operative sono state individuate,         d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I.         con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a         conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360         dell'8 febbraio 2005.      
In tal modo, è stato previsto che in caso di         esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed         iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di         cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di         circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata         per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da .......         (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.      
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le         modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci         per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono         finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità        straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma         circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati         all'atto della richiesta di immatricolazione.      
Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre         una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si         fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive         interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di         rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o         di irregolarità.      
Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova         procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di         annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile         tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità        in sede di immatricolazione all'estero.      
Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì         indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con         riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione         nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei         procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non         facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò         allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di         polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di         contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo         smaltimento dei veicoli fuori uso.      
Peraltro, vale sottolineare che a seguito         dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno         2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione         transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e         del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art.         12 del Trattato).      
Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta         per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della         rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di         accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni         relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei         relativi intestatari.      
Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile         necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati         costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i         veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla         circolazione.      
Per completezza di esposizione, rileva infine         evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la         competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di         pervenire a soluzioni operative condivise.      
L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di         approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla         proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.      
Pur nel rammarico per la mancata intesa, è         comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti         istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi         né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili         alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a         rispondere anche in ambito U.E.      
        
      
 B) Ambito di         applicazione       
        
      
In considerazione di quanto illustrato in         premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie         per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:      
1. annullamento delle carte di circolazione dei         veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri         Paesi della U.E.;      
2. attestazione di avvenuta cessazione dalla         circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti         parte della U.E.;      
3. attestazione di avvenuta cessazione dalla         circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;      
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non         iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine         agricole e macchine operatrici).      
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3         debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli         STA.      
Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva         competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla         circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni         vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.      
Sarà oggetto di successiva valutazione da parte         della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione         anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle         restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili         registrati.      
        
      
 Avvertenza       
        
      
La presente circolare, reperibile anche sul sito         istituzionale del Ministero (www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni         Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere         alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di         competenza.      
Si avverte, altresì, che le istruzioni operative         contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena         saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L.         29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in         materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti         anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei         veicoli.    



II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al         Pra      
 A) Cessazione dalla circolazione         per esportazione in altri Paesi della U.E.       
        
      
Nell'ambito del procedimento di radiazione di         veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva         esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono,         contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione,         alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da         applicare sulla stessa, recante:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- il codice meccanografico dello STA;      
- la data;      
- la dicitura: "Carta di circolazione originale         annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".      
Le istruzioni operative necessarie per la stampa         del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.           
La stampa del tagliando comporta il pagamento dei         soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul         c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive         rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi         emolumenti.      
Nel caso in cui la carta di circolazione sia         stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in         condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni         sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il         duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi         applicato il tagliando di annullamento.      
        
      
 B) Cessazione dalla circolazione         per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.       
        
      
Nel caso di cessazione dalla circolazione i         veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la         necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative         targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio         Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.      
Tuttavia, al fine di consentire l'immediato         aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono,         contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione         per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare         sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- il codice meccanografico dello STA;      
- la data;      
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla         circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".      
Le istruzioni operative necessarie per la stampa         del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.           
Tenuto conto che l'emissione del tagliando di         attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello         stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.           
Nel caso in cui la carta di circolazione sia         stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di         attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul         corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo         PRA provvede ad inviare all'UMC.      
        
      
 C) Cessazione dalla circolazione         per demolizione       
        
      
Per quanto concerne la cessazione dalla         circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata         alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime         istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).      
Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono,         contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione         per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla         carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- il codice meccanografico dello STA;      
- la data;      
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla         circolazione per demolizione".      
Le istruzioni operative necessarie per la stampa         del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.           
Inoltre, anche per la stampa del tagliando di         attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n.         870/1986.      
Infine, nel caso in cui la carta di circolazione         sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di         attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul         corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad         inviare all'UMC.    



III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al         Pra      
 A) Rimorchi di massa inferiore         alle 3,5 t       
        
      
Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n.         3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1        del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa         inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro         automobilistico.      
Pertanto, allo stato attuale della legislazione         vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati         unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di         conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla         loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto         illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla         circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al         PRA.      
Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla         circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione         le seguenti istruzioni.      
        
      
 A1) Cessazione per         esportazione       
        
      
In caso di esportazione del rimorchio all'estero,         il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione         dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.      
In caso di esportazione verso uno Stato non         facente parte dell'U.E.:      
1. la carta di circolazione in originale, anche         se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa,         dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia         ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà        (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con         Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante         l'avvenuta denuncia;      
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di         smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato         nel precedente punto 1);      
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul         conto corrente postale 4028.      
In caso di esportazione verso altro Paese membro         della U.E.:      
1. la carta di circolazione in originale, da         restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di         apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione         sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in         condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni         sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato,         secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il         predetto tagliando di annullamento;      
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di         smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la         ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa,         una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n.         445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre         1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta         denuncia;      
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul         conto corrente postale 4028.      
Le modalità per la stampa del tagliando di         annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.      
Il tagliando in parola deve recare:      
- il codice antifalsificazione del tagliando         medesimo;      
- il codice di antifalsificazione apposto sulla         carta di circolazione;      
- il numero di targa;      
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto         all'annullamento;      
- la data;      
- la dicitura: "Carta di circolazione originale         annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".      
Contestualmente alla presentazione dell'istanza,         verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia         all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla         circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le         modalità già in uso.      
        
      
 A2) Cessazione per perdita di         possesso       
        
      
Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso         giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza         di cessazione dalla circolazione allegando:      
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi         di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già        indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021),         comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero      
2. copia conforme all'originale della sentenza,         passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di         possesso;      
3. la carta di circolazione in originale, anche         se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto         già indicato al precedente punto 1);      
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul         conto corrente postale 4028.      
Contestualmente alla presentazione dell'istanza,         verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia         all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla         circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati         secondo le modalità già in uso.      
        
      
 A3) Cessazione per         demolizione       
        
      
In caso di demolizione, l'UMC dispone la         cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla         quale deve essere allegata:      
1. la documentazione rilasciata dal centro di         raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione,         ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa         costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un         centro di raccolta;      
2. la carta di circolazione in originale, anche         se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato         stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di         polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già        indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021),         comprovante l'avvenuta denuncia;      
3. la targa, anche se deteriorata; in caso di         smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato         nel precedente punto 1);      
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di         notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro         automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);      
5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul         conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale         4028.      
Contestualmente alla presentazione dell'istanza,         verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia         all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla         circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le         modalità già in uso.      
        
      
 A4) Cessazione dalla         circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.       
        
      
La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di         massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico         prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria         procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di         quanto illustrato nella precedente sezione II).      
        
      
 B) Ciclomotori       
        
      
Ferme restando le direttive già impartite in tema         di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n.         14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare         medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in         grassetto.      
        
      
"A) Cessazione per esportazione      
        
      
In caso di esportazione del veicolo         in uno Stato non facente parte della U.E.,        l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del         ciclomotore dalla circolazione, allegando:      
- il relativo certificato di circolazione in         originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione         del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia         agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva         dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le         modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4         - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta         sospensione del ciclomotore dalla circolazione;      
- l'attestazione di versamento di €         9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione         di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.      
 In caso di esportazione del         veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è         tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione,         allegando:       
 - il certificato di circolazione         in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante         l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il         certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o         distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la         chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a         richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di         annullamento;       
 - l'attestazione di versamento         di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di         euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.       
 Le modalità per la stampa del         tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on         line.       
 Il tagliando in parola deve         recare:       
 - il codice antifalsificazione         del tagliando medesimo;       
 - il codice di         antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;       
 - il CIC (codice identificativo         ciclomotore);       
 - l'indicazione dell'UMC ovvero         il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto         all'annullamento;       
 - la data;       
 - la dicitura: "Carta di         circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese         della U.E.".       
All'interessato viene rilasciato, contestualmente         all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla         circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del         titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."      
        
      
 C) Macchine agricole e macchine         operatrici       
        
      
Per quanto concerne la cessazione dalla         circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano         applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa         inferiore alle 3,5 t.      
Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la         necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione         sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel         pubblico registro automobilistico.      
Si evidenzia infine che, contestualmente alla         presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità        e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta         cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca         dati secondo le modalità già in uso.    



IV) Disposizioni finali      
 A) Controlli e gestione della         modulistica       
        
      
Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si         evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure         "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:      
- dei tagliandi di annullamento delle carte di         circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in         altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;      
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta         radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;      
- dei tagliandi di annullamento dei certificati         di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per         esportazione in altro Paese della UE.      
A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la         fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di         circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può         essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite         con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per         l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per         l'aggiornamento dei certificati di circolazione.      
Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio         dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da         vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della         consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario         di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei         prescritti controlli.      
In particolare, per quanto concerne il rilascio         dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla         cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della         U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della         prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella         giornata.      
        
      
 B) Abrogazioni       
        
      
Ogni previgente istruzione operativa che risulti         in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi         implicitamente abrogata.      
        
      
 C) Entrata in vigore              
        
      
La presente circolare entrerà in vigore il 4         luglio 2011.      
        
      
Il Direttore generale      
Arch. Maurizio Vitelli    



L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n.       1999/37/CE

Ministero della salute Nota 12-5-2011 n. 15844-P Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

Nota 12 maggio 2011, n. 15844-P (1).
        Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di  materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.   

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.


                               
                                                   
Agli                                                  
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Agli                                                  
Usmaf                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
All'                                                  
Istituto superiore di sanità                                           
                                                                    
Viale Regina Elena, 299                                           
                                                                    
00161 - Roma                                           
                                                   
Agli                                                  
Istituti zooprofilattici sperimentali                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Al                                                  
Comando carabinieri per la tutela della salute                                           
                                                                    
Piazza Guglielmo Marconi, 25                                           
                                                                    
00144 - Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero dello Sviluppo economico                                           
                                                                    
Via Molise n. 2                                           
                                                                    
00187 - Roma                                           
                                                   
Alla                                                  
Federchimica                                           
                                                                    
Via Giovanni da Procida 11                                           
                                                                    
20149 - Milano                                           
                                                   
Alla                                                  
Federalimentare                                           
                                                                    
Viale Pasteur, 10                                           
                                                                    
00144 - Roma                                           
                                                   
Alla                                                  
Federdistribuzione                                           
                                                                    
Via Albricci, 8                                           
                                                                    
20122 - Milano                                           
                                                   
Agli                                                  
Uffici II, III, IV, V, VIII DGSAN                                           
                                                                    
Sede                                         



                 



Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.     
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia  plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.     
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:     
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir.  2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n.  174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).     
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette  modifiche, di cui la Dir.  2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n.  220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n.  735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n.  572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n.  91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n.  210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n.  123/2003);     
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e  dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n.  220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n.  735/1994 e D.M. n.  338/1998);     
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti  per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti  alimentari (recepita con D.M. n.  220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);     
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).     
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:     
- Campo di applicazione;     
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;     
- Prove di conformità.   



Campo di applicazione     
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli  strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e  chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle  gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione  del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso  gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).     
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).     
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.     
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a  livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di  materiali di cui almeno uno di plastica.     
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale,  sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).     
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati  di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..     
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).     
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e  globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i  limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).   



Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche     
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I  un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi),  macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).     
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel  Reg. (CE) n. 1935/2004.     
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché  in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).     
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.     
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60  mg/kg di alimento (art. 11).     
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008  e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.     
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il  limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).   



Prove di conformità     
Il Reg. (UE) n. 10/2011  fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).     
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.     
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V  (modalità di prova e condizioni di contatto).     
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il  simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per  la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.     
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.     
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).     

     
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).     
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del  Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.     
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).     
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).   



Abrogazioni ed applicazione     
Il Reg. (UE) n. 10/2011  si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21)  la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982)  che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della  migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.     
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate  o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia  plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.     

     
Da ultimo si informa che a livello comunitario  è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more,  a fare riferimento.     
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n.  87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita  con D.M. 16 febbraio 2011).     
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.     

     
Il Direttore generale     
Dott. Silvio Borrello         



Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006
D.M. 16 febbraio 2011

Lavoro in luoghi particolarmente rischiosi, maggiori misure di sicurezza (dossier) (Link diretto al sito dell'autore)

Corte dei Conti "...Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092...."

REPUBBLICA ITALIANA sent. n.185/2011In nome del Popolo italianoLa Corte dei contiSezione giurisdizionale per la Regione AbruzzoIl giudice unico
in L'Aquila, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 17487/M del registro di segreteria, proposto da ####################, nato a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv.
C O N T R O
il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore;
A V V E R S O
il decreto n. 3387 in data 1 ottobre 2007, emesso dallo stesso dicastero, corpo forestale dello Stato, ispettorato generale, ed avente ad oggetto la reiezione dell’istanza in data 16 febbraio 2004, tendente ad ottenere la
concessione della pensione privilegiata;
P E R
il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria, tabella A, a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo;
uditi, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2011, l’avv. #################### ####################, per il ricorrente, ed il rappresentante dell’amministrazione;
con l’assistenza del segretario;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato inF A T T O
Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il provvedimento oggetto di doglianza:
escludeva la sussistenza di uno – l’inabilità
al servizio - dei requisiti previsti dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
era adottato sulla base del parere reso dalla C.M.O. in Chieti la quale, con verbale mod. BL/B in data 13 marzo 2006, ritenuta l’affezione in diagnosi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria, esprimeva, tuttavia, un giudizio di idoneità dell’interessato al servizio d’istituto nel CFS alla data del 01.08.2000.
Con memoria depositata in data 8 febbraio 2011, l’avv. #################### #################### insisteva per l’accoglimento della domanda, invocando altresì l’applicazione dell’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recupero dell’equo indennizzo).
Con memoria depositata in data 23 febbraio 2011, l’amministrazione, richiamata la nota operativa INPDAP n. 22 del 13.5.2010, precisava di non essere più interessata a resistere al ricorso.
La lite si radicava, nel prosieguo processuale, presso il giudice unico, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
In occasione della pubblica udienza in data 8
marzo 2011, le parti non si discostavano dalle rispettive, precedenti conclusioni.
Considerato in
D I R I T T O
In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).
Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).
Le doglianze del ricorrente appaiono fondate.
Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall’art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all’art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale - del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III
giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato d.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).
Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione, non è subordinata alla circostanza che l’infermità sofferta abbia determinato l’inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004).
Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, riconoscendo all’interessato il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, tabella A - secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti - a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo.
Nel caso di specie, inoltre, non ravvisandosi difetto alcuno di giurisdizione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 125 del 2008, 511 del 2005 e 566 del 2004; Sezioni riunite, sentenza n. 67 del 1987; Sezione IV giurisdizionale, pensioni militari, sentenza n. 68392 del 1986; Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3601 del 1986), deve essere applicato anche l’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che il recupero della metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato avvenga mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo della stessa (Corte dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 445 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 69 del 1996).
Sulle somme dovute a #################### occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.
Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione;
dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla per le spese.



Così deciso in L’Aquila, in data 8 marzo 2011.


Il giudice unico

Fto dott. Federico Pepe
Depositata in segreteria il 02/05/2011
Il direttore della segreteria

Fto Dott.ssa Antonella Lanzi

 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
 ABRUZZO Sentenza 185 2011 Pensioni 02-05-2011

Cassazione "... Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di   Lagonegro   n.  313  del  2005  con  la  quale  veniva   accolta l'opposizione  dell'odierno  intimato,           P.A.,  avverso  il verbale  di  contestazione n. (OMISSIS) della  Polizia  stradale di potenza per la violazione  dell'art.  142 C.d.S., comma 8, accertata con  l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2.  Il  Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro  motivo  di ricorso,  lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di   taratura,  la  misurazione  della  velocità  doveva   ritenersi inattendibile  e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 8698
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.   Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di   Lagonegro   n.  313  del  2005  con  la  quale  veniva   accolta l'opposizione  dell'odierno  intimato,           P.A.,  avverso  il verbale  di  contestazione n. (OMISSIS) della  Polizia  stradale di potenza per la violazione  dell'art.  142 C.d.S., comma 8, accertata con  l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2.  Il  Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro  motivo  di ricorso,  lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di   taratura,  la  misurazione  della  velocità  doveva   ritenersi inattendibile  e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
3.  Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L.  n. 273  del  1991,  nonchè violazione e falsa applicazione dell'art.  45 C.d.S. e dell'art.  142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345  reg. esec.  C.d.S.. Osserva l'Amministrazione ricorrente che  i  requisiti tecnici  dell'apparecchiatura in questione sono  stabiliti  dall'art. 345 reg. esec. C.d.S. e che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria direttamente applicabile la necessità di una "taratura periodica"  dell'apparecchiatura autovelox 104/C2  e  di  un'apposita certificazione.
4. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5.  Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,  il Procuratore  Generale inviava  requisitoria scritta nella quale, concordando con il  parere espresso  nella  nota di trasmissione, concludeva  con  richiesta  di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
6.  All'udienza  camerale  del  24  settembre  2008  veniva  disposta l'acquisizione  del fascicolo del merito per verifiche  ai  fini  del controllo  della regolarità della notifica del ricorso nel domicilio eletto dall'intimato.
7.  Effettuata  tale  verifica  e risultando  regolare  la  notifica, effettuato  nuovo  esame  preliminare, il ricorso  veniva  nuovamente trattato  in  camera  di consiglio all'udienza dell'11  giugno  2010.
Rinviato veniva posto in decisione all'odierna udienza.
8.  Il ricorso è fondato e va accolto. Questa Corte ha già ritenuto (vedi per ampia motivazione la sentenza n. 29333 del 2008, che qui si richiama  integralmente)  che  non  è  prevista  normativamente   la periodica  taratura  dello strumento utilizzato  per   la  rilevazione della  velocità. Il giudice di pace non si è attenuto  ai  principi affermati da questa Corte.
9.  Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento   del  ricorso  deriva  logicamente   il   giudizio d'infondatezza  dei  motivi  posti  a  base  dell'opposizione  -   è consentito  in questa sede pronunciare nel merito ai sensi  dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l'originaria opposizione.
10. Le spese seguono la soccombenza.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento  impugnato   e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente  proposta dalla  parte  intimata.  Condanna la parte  intimata  alle  spese  di giudizio,  liquidate in 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

sabato 4 giugno 2011

LEGGE 1 giugno 2011, n. 78 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0122) (GU n. 127 del 3-6-2011 )



testo in vigore dal: 4-6-2011


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2680): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro dell'interno (Maroni) e dal Ministro della difesa (La Russa) 1'11 aprile 2011. Assegnato alla Commissione 1^ (Affari costituzionali) in sede referente, l'11 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^. Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 aprile 2011. Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente, il 13 e 20 aprile 2011 e il 3 maggio 2011. Esaminato in aula il 3 maggio 2011 ed approvato il 17 maggio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4362): Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III, IV, V e VI. Esaminato dalla Commissione I, in sede referente, il 23, 24 e 25 maggio 2011. Esaminato in aula il 30 maggio 2011 ed approvato il 31 maggio 2011.

Pubblicato l'elenco degli idonei al concorso per 1.600 agenti

Pubblicato l'elenco degli idonei al concorso per 1.600 agenti

Pubblicato l'elenco degli idonei al concorso per 1.600 agenti Pubblicato l'elenco, in ordine alfabetico, degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per 1.600 allievi agenti della Polizia di Stato.


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