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mercoledì 16 marzo 2011

Linee guida per la conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia (link diretto al sito dell'autore)

# regimi di orario di lavoro modulati su base semestrale o annuale; # impiego del telelavoro; # orari flessibili nei primi tre anni di vita del bambino; # trasformazione temporanea del rapporto di lavoro dal tempo pieno a quello parziale per i primi cinque anni di vita del bambino; # possibilità di concordare, nal caso di gravi infermità di un familiare, diverse modalità di espletamento temporaneo dell'attività lavorativa; # impegno ad assegnare la lavoratrice che rientri dalla maternità a mansioni che non vanifichino la professionalità e l'esperienza acquisite; # concessione di permessi non retribuiti al dipendente in caso di malattia del figlio entro i primi otto anni di vita; # istituzione e possibilità di ricorso alla banca delle ore; # asili nido aziendali; possibilità di usufruire di orario di lavoro concentrato, inteso come orario continuato dei propri turni giornalieri; # istituzione di buoni-lavoro per lo svolgimento, da parte di terzi, di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per attività domestiche.

Cassazione: Dequalificazione professionale e mobbing: quantificazione del danno patrimoniale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
Dot t . BALESTRIERI Fede rico - rel . Cons igli ere
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 10735/2007 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato S-
- intimata -
e sul ricorso 14368/2007 proposto da:
-
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C.C.
- intimato -
avverso la sentenza n. 877/2006 della CORTE D'APPELLO di ####################, depositata il 20/06/2006 R.G.N. 498/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
-
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto di entrambi i ricorsi.


Fatto


Con sentenza n. 1460/03, il Tribunale di #################### giudice monocratico del Lavoro, all'esito di prova testimoniale e consulenza medico- legale, in parziale accoglimento della domanda proposta da C. C., condannava la convenuta Cassa di Risparmio di - al risarcimento del danno per dequalificazione professionale nella misura del 60% della retribuzione a lui dovuta dal 15.11.1985 fino alla cessazione del rapporto (18 aprile 2001) sulla base della qualifica di funzionario di grado 4^V, oltre Euro 30.987,41 per danno biologico da invalidità temporanea, rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese.

Proponeva appello la Cassa di Risparmio di #################### per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che non risultava affatto provato il declassamento professionale dal 1985, e tanto meno il mobbing, avendo il c.t.u. accertato la presenza di sofferenza psico-fisica solo dal 1999 e nessuna iniziativa era stata nel frattempo intentata dal C. contro le condizioni lavorative da lui ritenute frustranti. Concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in ipotesi, per la limitazione del risarcimento dei danni a decorrere dal novembre 1999.
Si costituiva il C. proponendo appello incidentale.
La Corte di appello di ####################, con sentenza n. 877/06 del 9.6.06, riteneva sussistente la dequalificazione professionale subita dal C. a seguito di illegittimi trasferimenti.
Non concordava tuttavia col Tribunale in ordine alla misura del danno patrimoniale, la cui prova gravava sul lavoratore, ritenendo eccessiva la percentuale del 60% riconosciuta, considerato che nel lungo periodo di demansionamento (1986-1999) e sino alla cessazione del rapporto (18 aprile 2001) il C. non assunse alcuna iniziativa per denunciare o contrastare la deteriore posizione lavorativa; riteneva di dover limitare la misura risarcitoria al 10% della retribuzione.
Quanto al danno non patrimoniale la Corte fiorentina riteneva motivatamente (per basarsi su certificazioni del solo anno 1999) di non poter condividere le conclusioni del c.t.u. da essa nominato, prof. S., e di dover invece condividere quelle formulate dal c.t.u. nominato in primo grado, Dr. F., basate su ampia documentazione sanitaria, confermando così la condanna al risarcimento del danno biologico stabilita dal Tribunale.
Riconosceva poi al C. un danno biologico temporaneo "quale danno alla salute distinto e ulteriore rispetto al danno da dequalificazione professionale", calcolato nella metà del danno biologico (Euro 15.493,70).
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il C. affidato a due motivi , poi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di #################### s.p.a., proponendo ricorso incidentale condizionato.


Diritto

1. - Con primo motivo il C. denuncia la sentenza impugnata di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversie decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisati: a) nella circostanza che la Corte fiorentina aveva dapprima ritenuto di dover rinnovare la c.t.u. disposta in primo grado, così mostrando di non condividerla, mentre aveva poi conferito ad essa maggior credito rispetto alla consulenza espletata in secondo grado dal prof. S., senza adeguata motivazione; b) nella individuazione della malattia accertata e nella conseguente percentuale dei postumi permanenti, ritenendo immotivatamente ("sic et simpliciter", pag. 9 ricorso) di preferire la diagnosi posta dal primo c.t.u. Dr. F.; c) nella valutazione della c.t.u. del prof. S., erroneamente ritenuta poco attendibile anche per assenza di accertamenti specialistici, non considerando che il c.t.u. era egli stesso un noto psichiatra e neurologo; d) nell'erronea determinazione della durata della malattia, per il prof. S. insorta nel gennaio 1986 e per la Corte d'appello databile al gennaio 1999, in contrasto con la certificazione in atti.

2. - Con secondo motivo il C. denuncia nuovamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversie decisivi per il giudizio, ravvisati: a) nella quantificazione del danno patrimoniale per demansionamento, per il Tribunale pari al 60% della retribuzione per tutto il periodo, per la Corte d'appello, senza adeguata motivazione, pari al 10%, non tenendo conto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza e segnatamente della gravità del demansionamento, della durata notevolissima di esso, dell'età del ricorrente, ritenendo invece erroneamente che tale notevole durata dovesse influire negativamente sull'entità del risarcimento.

3. - I motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

Osserva in primo luogo la Corte che la c.t.u. non è una prova in sè, che, giova ribadirlo, grava invece sulla parte, ma un mezzo di controllo della prova offerta dalla parte onerata, cfr. Cass. sez. un. 17.6.04 n. 11353, sicchè l'ammissione di una nuova c.t.u.,  al fine di valutare la correttezza o
meno delle critiche svolte nei confronti del primo ausiliare, non vincola in alcun modo il giudice, tanto meno nel recepimento integrale della nuova consulenza.
I più recenti arresti di legittimità hanno tuttavia evidenziato che qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando tuttavia adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, anche quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, Cass. n. 4850 del 27/02/2009, n. 23063/2009. In sostanza, nel caso di più consulenze contrastanti, il giudice deve dare adeguato conto del suo convincimento, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere una delle due in tutto od in parte. Resta in ogni caso fermo il consolidato orientamento secondo cui, in caso di accertamenti di inabilità lavorativa tramite c.t.u. "il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice", e plurimis, Cass. n. 9988 del 29/04/2009, Cass. n. 8654/2008, Cass. n. 15796/2004.

4. - Nella specie il giudice di appello ha confermato il risarcimento del danno biologico accertato dal Tribunale (Euro 30.987,41) a seguito di c.t.u., riconoscendo altresì, in accoglimento dell'appello incidentale, il danno morale per Euro 15.493,70, ed ha ritenuto solo eccessiva la quantificazione del danno patrimoniale da demansionamento che nulla ha a che fare con le risultanze peritali.
Il ricorrente, in sostanza, si duole dunque della quantificazione del danno biologico, a suo dire basata su di una immotivata adesione alle risultanze diagnostiche del primo ausiliare, e del danno patrimoniale, sicchè gran parte delle censure svolte circa il difetto motivazionale inerente l'adesione all'una o l'altra c.t.u., debbono circoscriversi entro tali limiti.
Nella specie la Corte fiorentina ha adeguatamente motivato entrambe le quantificazioni.

5. - Quanto al danno biologico, limitando il periodo dell'infermità dall'aprile 1999 al 20.11.00, a seguito della documentazione sanitaria fornita dal Dr. B. e dal certificato di Day Hospital di tale ultima data.
Di ciò ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che altre certificazioni ( M. e Z.), datate 1999, risultavano redatte a ritroso pro infirmo, comunicando semplicemente, ora per allora, che tali infermità sussistevano molti anni addietro. Il ricorrente evidenzia che era in atti anche un certificato (Dr. Z.) del marzo 1990, secondo cui il C. era affetto da sindrome neuro distonica con crisi cefalgiche, vertigini ed insonnia.
Tuttavia nessun preciso collegamento con la situazione lavorativa è in esso presente, tanto più che nel successivo certificato il medesimo sanitario afferma di avere in cura il C. dal 1997, che nel marzo di quell'anno fu colpito da ictus cerebellare, che neppure il ricorrente collega al demansionamento.
Quanto alla cessazione della malattia, la Corte ha il correttamente valutato sia la diagnosi in uscita dal ricovero, sia i tests psicologici effettuati dal Dr. Ce., sia la prossimità della cessazione del rapporto, posticipata su domanda dello stesso C., come di seguito chiarito.
6. - In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, la Corte territoriale ha evidenziato che il C. si era limitato a lamentare un generico danno alla professionalità, senza dedurre altre specifiche poste di danno (perdita di chances, o possibilità di ulteriori sviluppi professionali o di guadagno etc.); che nel lungo periodo di demansionamento il C. non aveva assunto alcuna iniziativa per denunciare o contrastare la deteriore posizione lavorativa a suo danno. A ciò può aggiungersi che risulta dagli atti che il C., in tale contesto e nello svolgimento delle mansioni in questione, abbia fatto domanda di posticipazione del pensionamento.
Al riguardo va rammentato che le sezioni unite di questa Corte, sent. n. 6572/06, hanno chiarito che il danno da demansionamento, lungi dall'essere in re ipsa, è risarcibile solo in quanto "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, essendo la finalità precipua del risarcimento del danno quella di neutralizzare la perdita sofferta in concreto dalla vittima attraverso la reintegrazione dell'effettiva diminuzione del suo patrimonio, subita per effetto del mancato (o inesatto) adempimento della prestazione, sicchè ove tale diminuzione patrimoniale non vi sia stata, o non sia stata provata dal danneggiato, il diritto al risarcimento del danno non è configurabile, essendo la prova di quest'ultimo presupposto necessario anche per una liquidazione equitativa. In termini: Cass. n. 19965/06; Cass. n. 13877/07; Cass. n. 29832/08.
Lo stesso ricorrente, nel contestare la misura del 10% della retribuzione per i circa quindici anni di accertato demansionamento, non chiarisce perchè la misura del 60% stabilita dal Tribunale sia più corretta.
Il C., come accennato, si limita nella sostanza a censurare la quantificazione operata dalla corte territoriale, ritenendo più appropriata quella operata dal Tribunale, sottoponendo alla Corte una inammissibile valutazione di fatto e senza considerare che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall'inadempimento datoriale, nel senso che è in re ipsa nella potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro, ma, al contrario, esso va provato dal lavoratore, il quale è tenuto, altresì , a dimostrare , ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., l'esistenza di un nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno e a precisare quali, fra le molteplici forme di danno da dequalificazione, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni elemento utile per la ricostruzione della loro entità.
Come detto, il C. ha allegato un generico danno alla professionalità senza altre specificazioni. Il richiamo alla durata e gravita del demansionamento (quest'ultima neppure pienamente apprezzabile in assenza di deduzioni circa le mansioni precedentemente svolte) non possono delineare in sè un difetto motivazionale della corte territoriale, trattandosi di elementi presuntivi essenzialmente volti alla quantificazione del danno esistenziale (sez. un. n. 6572/06), e considerato che la Corte, sulla scorta della genericità della posta di danno reclamata, dell'assenza di iniziative volte a denunciare o contrastare il mutamento di mansioni, ha equitativamente quantificato nella percentuale del 10% della retribuzione percepita per ogni anno di dequalificazione.

7. - Il ricorso va pertanto respinto, restando così assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il C. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 35,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Cassazione: Mansioni superiori nel pubblico impiego

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 16 febbraio 2011, n. 3814

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città con cui, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.G., dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di direttore di cancelleria presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze (ex nona qualifica funzionale, ora "C3"), il suddetto Ministero era stato condannato al pagamento di euro 7.337,94 in relazione all'espletamento, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 1998, delle superiori mansioni svolte come dirigente della segreteria della stessa Procura Generale. In particolare, la Corte di merito, riaffermato, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente al 30 giugno 1998, con conseguente inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla dipendente in relazione al termine di decadenza posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha accertato l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e ha rilevato che il diritto al corrispondente trattamento retributivo era conseguito all'applicazione della disciplina normativa e contrattuale, non potendosi configurare l'ipotesi della mera reggenza, sostenuta dalla p.a..
2. Di questa sentenza il Ministero domanda la cassazione con due motivi. La M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo, a sua volta, due motivi di impugnazione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il Ministero allega che l'attribuzione al direttore di cancelleria delle funzioni di sostituto del dirigente, nel periodo di vigenza del vecchio ordinamento (del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20) applicabile ratione temporis, rientra nel profilo di appartenenza e non costituisce svolgimento di mansioni superiori; soggiunge che, comunque, l'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 considera svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore, quelle espletate da parte dei dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica all'interno dell'area di appartenenza, mentre nella specie la M. rivestiva la posizione "C3" che non era quella apicale all'interno dell'area "C". 3. Con il secondo motivo lo stesso Ministero deduce vizio di motivazione lamentando che, apoditticamente, la decisione impugnata abbia incluso nel calcolo del dovuto sia la retribuzione di posizione che quella di risultato, proprie dell'attribuzione della qualifica dirigenziale in quanto connesse alle relative funzioni e alla fissazione di determinati obiettivi; si prospettano, altresì, errori di calcolo nella elaborazione della consulenza d'ufficio, in relazione alle modalità di computo delle predette retribuzioni accessorie, nonchè della retribuzione individuale di anzianità, dei giorni di assenza e della tredicesima mensilità, e si lamenta il mancato espletamento dei mezzi istruttori richiesti in relazione all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la dipendente assume che la Corte d'appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, non ha tenuto conto che il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, è in contrasto con i principi costituzionali (art. 3, 24, 36, 72 e 76 Cost.).
5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si allega che la sentenza impugnata ha erroneamente respinto la tesi della dipendente, che domandava il riconoscimento del trattamento economico per l'intero periodo di svolgimento delle mansioni superiori.
6. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
6.1. Come questa Corte ha più volte precisato, le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l'insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 4063 del 2010). E, dunque, nella specie, non rileva la disposizione dell'art. 24 del c.c.n.l. del 1999, richiamata dal Ministero, che - nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente.
6.2. Allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poichè nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cass., sez. un., n. 4063 del 2010, cit.).
7. Il secondo motivo è infondato in relazione alla censura relativa all'inclusione della retribuzione di posizione e di quella di risultato nel calcolo del trattamento differenziale. E' vero, infatti, che si tratta di elementi retributivi accessori, e non fondamentali, della retribuzione, connessi ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007). Non di meno, come questa Corte ha precisato (cfr. Cass. n. 29671 del 2008), l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, vanno compresi i predetti emolumenti accessori.
7.1. Sono invece inammissibili, per genericità e per mancato adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso, le restanti censure, riguardanti pretesi errori di calcolo della c.t.u., poichè non si riportano le relative conclusioni della consulenza, attributive delle specifiche "voci" contestate, nè si indicano gli atti e le deduzioni in cui siano state eventualmente sollevate corrispondenti censure nel giudizio d'appello; ugualmente inammissibile si rivela la doglianza riguardante il mancato approfondimento istruttorio circa l'espletamento delle mansioni, che si risolve nella contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dal giudice di merito.
8. Infondati sono anche i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per la connessione delle relative censure.
8.1. In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007; n. 13537 del 2006).
8.2. Con riguardo alle questioni che la ricorrente propone sulla illegittimità della disciplina relativa alla decadenza di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 per contrarietà alla Costituzione, queste Sezioni unite hanno già precisato in analoghe controversie che esse debbono essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione, che nella specie è il giudice amministrativo, al quale spetta di accertare gli effetti delle domande proposte oltre la data del 15 settembre 2000, prevista dalla norma, e di valutarne la conformità ai principi costituzionali (cfr. Cass., sez. un., n. 18506 del 2009; cfr. Corte cost. n. 214 del 2004 e n. 213 del 2005).
9. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi e, in riferimento al ricorso incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, con la rimessione delle parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio per gli effetti della translatio judicii. Si compensano le spese in ragione della difficoltà delle questioni esaminate e del complessivo esito del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; rigetta, altresì, il ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rimettendo le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa le spese del giudizio.

Lavoratori esposti all'amianto - Rivalutazione del periodo contributivo ex lege 257/92

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza dell' Il.1.20 Il, promossa da:
F.S., rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Labate F.
Ricorrente
CONTRO
INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar F. Lupo da Roma, dall' avv. Sgarrella
Resistente
Oggetto: Rivalutazione del periodo contributivo ex lege n. 257/92 P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12.10.2005, così provvede:
Dichiara il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto per il periodo lavorativo compreso tra il 29.9.1975 ed il 31.12.1992, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13, comma 8 e, per l'effetto, condanna l' Inps ad adottare i provvedimenti conseguenti aggiornando la posizione contributiva del ricorrente ai sensi di legge.
Condanna l' Inps al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, di cui € 650,00 per onorario, con distrazione, oltre IVA, CAP, e rimborso forfettario come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.10.2005, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato, per oltre dieci anni, presso la Centrale Termoelettrica Edipower (precedentemente Enel), con sede in Brindisi, alla via Einstein, n. 5 - allegava di avere svolto le mansioni riportate nel curriculum lavorativo allegato in atti, all'interno dei reparti nello stesso indicati.
Sosteneva che l'attività lavorativa svolta presso la centrale termoelettrica aveva comportato l'esposizione qualificata ad amianto in misura superiore ai limiti previsti dalla legge, precisando che, con provvedimento del 19.9.2001, l'Inail aveva rilasciato attestato di esposizione ad amianto per il periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981, durante il quale aveva svolto mansioni di meccanico - tubista all'interno del reparto di manutenzione meccanica.
Concludeva chiedendo il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e la conseguente condanna dell'Inps a compiere l'aggiornamento della propria posizione contributiva, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.
Con memoria, si costituiva in giudizio l'Inps che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine (15 giugno 2005) di cui agli artt. 1 e 3 del Decreto Ministeriale 27.10.2004 (di attuazione dell'art. 47 del D.l. n. 269/03, convertito con modifiche dalla legge 24.11.2003 n. 326). Nel merito, contestava gli assunti del ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita in via documentale ed orale e, all' odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in ordine alla legittimazione passiva nel presente giudizio, avendo riguardo alle conclusioni rassegnate in ricorso, con il quale parte ricorrente ha chiesto non il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto per un periodo ultradecennale (nel qual caso, secondo orientamento pacifico e costante della Cassazione, il soggetto legittimato passivo sarebbe stato l'Inail), bensì il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 e la conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento pensionistico previsto in favore dei lavoratori che abbiano subito una esposizione ultradecennale ad amianto nell'arco della attività lavorativa (in tal senso si vedano, ex multis, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8859 del 28.6.2001, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8937 del 19.6.2002, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 893712002 e Cassazione civile, sezione lavoro, n. 1225612003), deve ritenersi che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'Inps.
Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'Inps.
Quanto poi all'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps, la stessa risulta infondata.
Ed invero, in via preliminare, giova precisare che un mese dopo la conversione in legge del D.L. 30.9.2003 n. 269 (L. 24.11.2003 n. 326) è intervenuto l'art. 3, comma 132, L. 24.12.2003 n. 350, che ha ristabilito per i lavoratori che avevano già maturato - alla data del 2.10.2003 - il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali relativi all'amianto, le disposizioni previgenti alla medesima data del 2.10.2003.
Analoga disciplina si applica anche a coloro "che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data".
Ciò posto, deve darsi atto che il ricorrente - alla data del 2.10.2003 - aveva già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali relativi all'amianto, avendo presentato domanda all' Inail per il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto in data certamente anteriore al 19.9.2001, e cioè all'epoca cui risale il provvedimento di accoglimento dell' istanza da parte dell' ente previdenziale, limitatamente al periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981, durante il quale il ricorrente aveva svolto mansioni di meccanico - tubista all'interno del reparto di manutenzione meccanica (si veda documento allegato sub 3 del fascicolo del ricorrente).
Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente deve precisarsi che la presente fattispecie trova la sua disciplina nell' art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, senza che possano trovare applicazione gli sviluppi della successiva legislazione di settore.
E' utile in tal senso precisare che l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ha introdotto una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, del d.lgs. 257/1992, quanto all'oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25; la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla); quanto al regime di incompatibilità con altre provvidenze analoghe; quanto ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni -non più ultradecennale- di esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno); quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'Inail, Istituto al quale è conferita la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato disposto dall'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179).
Il legislatore è nuovamente intervenuto poco tempo dopo, disponendo, con l'art. 3, comma 132, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
La Suprema Corte (cfr. in tal senso ex plurimis Casso n. 21862/04) ha interpretato il dato normativo risultante dalle disposizioni suddette ritenendo che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003 e che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, purchè, per questi ultimi, il giudizio non sia stato definito con sentenza di rigetto.
Le ragioni dell'opzione interpretativa della Suprema Corte poggiano fondamentalmente sulle seguenti considerazioni: per un verso, la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione, cosicchè, per "maturazione del diritto" non può che intendersi il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, d.lgs. 257/1992 (per questa parte, perciò, la disposizione si limita a confermare quanto già disposto dall'art. 47, comma 6-bis d.lgs. 26912003, lasciando peraltro immutate le altre ipotesi di salvezza ivi contemplate); per altro verso, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto e deve perciò ritenersi che il legislatore abbia espresso l'intento, ricostruito secondo un'interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'lnail, ma anche, e soprattutto, all'Inps quale parte del rapporto previdenziale).
Alla stregua dello stesso criterio interpretativo, deve ritenersi che all'apertura di un procedimento amministrativo -proprio perchè non previsto come obbligatorio nel regime previgente- sia stata equiparata l'apertura di un procedimento giudiziale, con l'avvertenza che l'esito sfavorevole del giudizio avrebbe consentito soltanto di giovarsi della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6-ter dell'art. 47 e tenuto conto altresì che la salvezza della precedente normativa è stata disposta esclusivamente in "favore" dei lavoratori), considerata l'impossibilità di attribuire rilevanza conservativa all'accidente di una sentenza favorevole, poi travolta nei gradi successivi del giudizio e l'opportunità di applicare la normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, non soltanto al fine di rispettare le situazioni soggettive di aspettativa, ma anche di conservare la validità degli accertamenti -spesso lunghi e complessi- già espletati sulla base delle norme precedentemente in vigore.
Ciò posto, alla luce delle disposizioni normative illustrate e dei principi sanciti dalla Cassazione, deve ritenersi che la nuova disciplina non risulti applicabile alla presente fattispecie, in quanto il ricorrente ha provato di avere presentato istanza amministrativa all' Inail per ottenere il rilascio di attestazione della esposizione ultradecennale ad amianto in data anteriore al 19.9.2001.
Procedendo a valutare la fondatezza nel merito del ricorso, in via preliminare ed in diritto, giova evidenziare che, in adesione ai principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926,15 maggio 2002, n. 7084, Il luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n. 10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13 febbraio 2004, n. 2849), chi scrive ritiene che l' attribuibilità della maggiorazione contributiva (sia prima che dopo le innovazioni normative di cui si è detto) presuppone che l' interessato abbia subito, nel corso dell'attività lavorativa, un' esposizione all'amianto superiore in intensità ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/91 e successive modifiche.
In particolare, l'attribuzione dell' eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993. n. 271, presuppone l' adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.
L'accertamento della esistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè -nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al D. Lgs. n. 277 del 1991) nell'art. 3 della legge n. 257 del 1992. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo non inferiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro (cfr. ex plurimis Cassazione Civile Sent. n. 997 del 23-01-2003).
Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale (si veda Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 febbraio 2009, n. 4650), ha affermato che "il disposto della L. n. 257 del 1992 art 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) un'esposizione a polveri d'amianto superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31.", aggiungendo che "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno."
Tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui al D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), nozione che non contiene, nella mera formulazione letterale della norma, quegli elementi di delimitazione del rischio quali invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e, in quella del comma 7, dalla verificazione di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. L'opzione ermeneutica della Corte si correla con l'orientamento della Corte costituzionale, la quale con le sentenze n. 5/2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e c:o-":::::"":::'{ dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche.
E' stato anche precisato che, del riferimento complessivo al D. Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 è rilevante in concreto il dato emergente dall'art. 24, il quale indica al comma 3, o meglio indicava (visto che tutto il capo 31\ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel D.Lgs. n. 626 del 1994 )- il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, quale soglia il cui superamento implica, in sostanza, la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, richiedente l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio. L'art. 31 indicava invece - nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1992, ex art 3 - i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito (Cass. n. 1625612003 e 1611912005,40012007 e numerose altre sentenze successive). Peraltro, il D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 decies introdotto dal D. Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 (in attuazione, come si è già ricordato, della direttiva comunitaria 2003/18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.
La stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132) che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato (è stato ridotto il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitata la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse), ha precisato la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta, per l'acquisizione del detto beneficio previdenziale, l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa, con diversa unità di misura, dalla L. n. 277 del 1991, artt. 24.
Venendo alla presente controversia, deve in primis rilevarsi che consta in atti curriculum lavorativo del ricorrente da cui risulta che il F., a partire dal 29.9.1975, ha lavorato presso la Centrale Edipower - prima Enel Nord di Brindisi, svolgendo:
- dal 29.9.1975 al 1.1.1976, mansioni di operaio;
- dal 2.1.1976 al 1.1.1982, mansioni di meccanico qualificato di squadra e di saldatore
tubista, nel reparto di Manutenzione meccanica;
- dal 2.2.1982 al 2.5.1991, mansioni di addetto alla demineralizzazione e al trattamento di acque, all'interno del reparto Esercizio.
È poi provato che il ricorrente ha ottenuto il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto da parte dell'Inail in data 19.9.2001, limitatamente al periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981 (si veda documento allegato sub 3 del fascicolo del ricorrente).
Quanto alla prova della esposizione qualificata ad amianto per il restante periodo di attività lavorativa nello stabilimento Enel Nord di Brindisi, essa deve ritenersi dato acquisito alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, del C.d. Protocollo Guerrini e della relazione peritale prodotta in atti dalla parte ricorrente.
In ordine alle risultanze della prova testimoniale va evidenziato che il teste escusso, sig. F.L. - che ha lavorato nella centrale Enel Nord fino al 31.3.2004, con mansioni di assistente tecnico esperto della manutenzione - ha confermato che il F. ha svolto, presso la Centrale Enel Nord di Brindisi, mansioni di saldatore carpentiere dal 1975 al 1982 e di addetto al trattamento delle acque - reparto esercizio fino al giorno di cessazione di attività lavorativa da parte del Fuso e cioè il 31.3.2004.
Il teste ha inoltre dichiarato che il ricorrente ha svolto, sempre presso la Centrale Termoelettrica di Brindisi/Nord, le stesse mansioni svolte da altri lavoratori (quali P., R. S. A., S., D.G., M., C. e M.), che hanno già ottenuto il riconoscimento del diritto ai benefici di cui alla legge n. 257/1992 con sentenze pronunciate in altri giudizi instaurati presso il Tribunale di Bari, il Tribunale di Brindisi ed il Tribunale di Lecce (si vedano sentenze in atti).
Ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla suddivisione della centrale in reparti non separati gli uni dagli altri e quindi costituenti unico ambiente lavorativo, nel quale si verificava una notevole dispersione di polveri di amianto, che venivano inalate da tutti i dipendenti stante la assenza di mezzi di protezione individuali e collettivi.
Ha confermato che il F., dal 1975 e fino al 2004 (anno fino al quale il F. ha lavorato), ha svolto le mansioni indicate nel Curriculum esibito ed in atti.
Le dichiarazioni del teste trovano conferma ed integrazione nel curriculum lavorativo rilasciato dalla Edipower, nel quale si dà atto che il F., dal 29.9.1975 al 2.5.1991, ha svolto mansioni di operaio, manutentore meccanico e saldatore tubista, addetto al reparto Esercizio.
Ulteriore conferma della esposizione qualificata del ricorrente ad amianto è poi fornita dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio depositata nella Cancelleria del Tribunale di Brindisi il 15.12.09, a firma dell'ing. Emilio Scazzeri (allegato 5 del fascicolo del ricorrente), elaborata in relazione al giudizio incardinato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi, da dipendenti (Tundo, Greco, Piepoli, Sportelli, Rocco e Martino) che hanno lavorato presso la Centrale Enel Nord svolgendo mansioni analoghe a quelle svolte dal Ferretti, nei reparti e nel periodo indicati in ricorso (tanto risulta dalle dichiarazioni del teste Fuso e dalla lettura della relazione peritale in atti).
Sul punto, giova rilevare che la giurisprudenza, con pacifico orientamento, ha affermato che, al fine dell' accertamento di una esposizione qualificata ad amianto, "è indispensabile il ricorso da parte del giudice alla consulenza tecnica, pur senza escludersi la possibilità di trarre elementi di valutazione da quella già espletata in altra causa promossa da lavoratori della medesima azienda, nel qual caso peraltro - e, ove non emerga la necessità di una consulenza ad hoc - non è sufficiente ai fini dell' osservanza dell'obbligo di motivazione il mero richiamo alle conclusioni del ctu, imponendosi invece lo specifico esame delle contrarie deduzioni delle parti" (ex multis, si veda Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2970 del 20.8.1991).
Orbene, va dato atto che la consulenza depositata dal ricorrente risulta fondata su una attenta analisi dei fatti e delle circostanze, essendo immune da vizi logici e giuridici, conseguentemente meritando di essere pienamente condivisa.
Né l'Inps, d'altra parte, ne ha contestato le risultanze o il deposito in giudizio.
Trattasi quindi di elaborato peritale che involge l'indagine sulla sussistenza del rischio amianto nella medesima azienda ed esamina, in particolare, il medesimo ambiente di lavoro del ricorrente e mansioni analoghe a quelle da quest'ultimo svolte, con una totale coincidenza quindi dei fatti posti a fondamento della domanda.
Va detto che il consulente ha preso in considerazione mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente ed il medesimo ambiente lavorativo, effettuando un complesso lavoro di verifica ambientale sia sulle tecniche sia sui sistemi di produzione in uso nella centrale, evidenziando, in primis, la sussistenza di un generico rischio amianto atteso che è stato accertato che, per anni, tale materiale è stato impiegato nel ciclo di produzione della centrale. Il consulente ha poi individuato le macchine e le attrezzature contenenti amianto, verificando la qualità dei mezzi di protezione utilizzati. Ha concluso ritenendo che nell'ambiente lavorativo nel quale ha prestato la propria attività il ricorrente vi era una elevata dispersione di fibre di amianto. Compiuta tale ricostruzione di carattere generale il consulente ha poi esaminato lo specifico tipo di lavorazione cui è stato addetto anche l'odierno ricorrente e ha accertato che essa, considerata l'ubicazione nonché le caratteristiche dell'ambiente lavorativo, comportava una esposizione qualificata ad amianto in misura superiore ai limiti prevenzionali fissati dalla legge n. 277/1991. In particolare il consulente ha concluso che i sig. T., G.,P., S., R. e M. sono stati esposti all' amianto presente nell' ambiente di lavoro in concentrazione media giornaliera superiore al limite fissato dal d. 19s. 277/1991, come valore medio calcolato su otto ore al giorno.
Orbene, le conclusioni cui è giunto il ctu devono ritenersi automaticamente applicabili alla presente fattispecie, atteso che da un attento esame dell' elaborato risulta che il consulente ha preso in considerazione mansioni identiche a quelle svolte dal ricorrente.
Da ultimo, la prova della sussistenza del requisito della esposizione qualificata deve trarsi nella specie dalla lettura dell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (c.d. Atto di indirizzo Guerrini, allegato al fascicolo del ricorrente al momento di presentazione del ricorso) che contiene le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto, e riconosce espressamente che vi è stata esposizione qualificata all'amianto per quanti abbiano svolto l'attività di operatori addetti alla manutenzione di strutture, impianti e macchine, di operatore sala macchine, oltre al carico, scarico, movimentazione e taglio dei manufatti contenenti amianto e quindi, in ultima analisi, di attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente presso la Centrale Termoelettrica (per come emerse dalla lettura del CV, della relazione peritale in atti e delle dichiarazioni rese dal teste Fuso).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni non può revocarsi in dubbio che il ricorrente, dalla data di assunzione e cioè dal 29.9.1975, sia stato esposto al rischio amianto in misura superiore ai limiti di legge.
Quanto invece al periodo in relazione al quale può ritenersi sussistere prova ragionevolmente certa della esposizione qualificata, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 della legge n. 257/92, fermo restando che il teste F. ha confermato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, da parte del ricorrente, anche oltre il 1991 (data ultima indicata nel CV in atti) e almeno fino al 2004, esso va limitato al 31.12.1992.
Sul punto deve precisarsi che, stante la carenza di indicazioni in tal senso nell'elaborato peritale depositato in atti, fonte del convincimento si trae dalla lettura di diverse sentenze depositate dal ricorrente e relative a giudizi instaurati da suoi colleghi di lavoro nei confronti dell' Inps al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 257/1992.
In particolare, la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, n. 68712010, evidenzia che, nella consulenza tecnica redatta dal Dr. De Filippis (non depositata dell'odierno giudizio) nel procedimento n. 399912006, incardinato presso il Tribunale di Lecce da un collega di lavoro del ricorrente, il ctu ha evidenziato che non si può escludere una esposizione pari a 1000 fibre per litro di aria in considerazione della struttura dell' ambiente di lavoro, caratterizzato, fino al 1992, da un elevato utilizzo nelle strutture e negli impianti di materiali in amianto in matrice friabile e non, tutti sottoposti ad una intensa e rapida usura. Ha poi evidenziato che, successivamente al 1992, è iniziata la dismissione dell' amianto dai materiali e dal ciclo di produzione.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all' applicazione dei benefici di cui alla legge n. 257/92 stante l'esposizione a rischio qualificato per un periodo superiore a dieci anni nell' arco temporale compreso tra il 29.9.1975 ed il 31.12.1992.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente condanna dell' Inps ad adottare i provvedimenti necessari alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione al periodo innanzi detto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Brindisi, li 11.1.2011

martedì 15 marzo 2011

Agenzia delle Entrate Circ. 14-3-2011 n. 14/E Modello 730/2011 - Redditi 2010 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Circ. 14 marzo 2011, n. 14/E (1).

Modello 730/2011 - Redditi 2010 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Premessa

La presente circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è stata rinnovata nella struttura e predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell'assistenza fiscale, delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d'imposta da quelle rivolte ai Caf e ai professionisti abilitati.

Inoltre, con l'intento di semplificare e rendere più immediate le indicazioni relative ai diversi adempimenti, sono state eliminate le informazioni che, pur essendo relative all'attività dell'assistenza fiscale sono anche rivolte al contribuente e, per questo, contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione 730.

Per quanto riguarda le novità principali contenute nella circolare si segnalano le modalità per quantificare il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività e assoggettate a tassazione ordinaria. È stato chiarito che il rimborso può essere richiesto nell'ambito dell'assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato nonché al sostituto d'imposta in determinati casi, se il contribuente è in possesso di un CUD che ne certifica la corresponsione.

Con riferimento all'assistenza prestata dal sostituto d'imposta, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell'utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.

La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4. A tale riguardo, viene chiarito che, anche i sostituti d'imposta che negli anni scorsi hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 devono trasmettere, entro il 31 marzo, il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l'indicazione di nuovi dati per l'identificazione del sostituto, se intendono ricevere i mod. 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle entrate.



1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2011

Ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il modello 730/2011, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.

Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.

Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni sopra esposte.

I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.



2. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili vedi punto 2.2.1.).


2.1. I sostituti d'imposta


Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.


2.1.1. Comunicazione dei sostituti per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4


Il risultato finale delle dichiarazioni è reso disponibile, in via telematica, ai sostituti d'imposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione telematica effettuata dai CAF ai sensi dell'art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Il Provv. 25 febbraio 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (v. punto 9), che deve essere compilato dai sostituti d'imposta e trasmesso entro il 31 marzo, indicando la propria sede telematica (fisconline o entratel) o quella dell'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.

Questa procedura semplifica gli adempimenti a carico dei sostituti, poiché costituisce una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i sostituti inseriti nel flusso hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati ricevuti e la possibilità di un'agevole integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti.

Poiché il modello di comunicazione, da trasmettere entro il 31 marzo 2011, richiede l'indicazione di nuovi dati per l'identificazione del sostituto d'imposta deve essere presentato anche da chi negli anni scorsi ha già partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4.


2.2. Caf-dipendenti e professionisti abilitati


Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e definisce, all'articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell'assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.

I CAF per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica della società di servizi); informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello o l'espletamento di particolari attività connesse con la presentazione del modello 730/2011 (v. punto 3.2. penultimo e ultimo periodo).

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, anche gli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997.

All'attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21 - 22 - 25 e 26 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.


2.2.1. Elenco dei professionisti abilitati


L'articolo 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che il soggetto responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

L'articolo 21 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la prescritta documentazione.

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell'Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.

I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione unificata o sulla dichiarazione Iva, ai sensi dell'articolo 21 del citato D.M. n. 164 del 1999, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione.

Al riguardo si specifica che, per l'attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell'anno 2011, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2011, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall'anno seguente.

Si mette in evidenza che, l'avvenuta presentazione dell'istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non esime dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 21 del D.M. n. 164 del 1999, costituendo, infatti, l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all'apposizione del visto di conformità.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 del D.M. n. 164 del 1999 il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.

Per mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.

Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall'associazione professionale e in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato.

Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.



3. Compensi

3.1. Sostituti d'imposta


Ai sostituti d'imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

I compensi non spettano:

- alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;

- alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni identificate come "rettifiche" anche se costituiscono l'unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate.


3.2. Caf e professionisti abilitati


Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall'articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

Non spetta alcun tipo di compenso a carico del bilancio dello Stato, per le dichiarazioni identificate come "rettifiche" anche se costituiscono l'unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate.

Non spettano i compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter, del citato D.P.R. n. 322 del 1998, per le dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti d'imposta che hanno prestato l'assistenza fiscale ai propri dipendenti e per la trasmissione telematica della dichiarazione dovuta dallo stesso soggetto che trasmette.

Si specifica inoltre che, per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (v. punto 2.2.1.) non è prevista l'erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.

Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle entrate.

Anche nel caso in cui il contribuente, con la compilazione del rigo 13 del quadro F del modello 730/2011, abbia richiesto il rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e/o 2009 assoggettate a tassazione ordinaria, il CAF o il professionista può chiedere un corrispettivo poiché, per il calcolo del rimborso richiesto, il soggetto che presta l'assistenza deve effettuare una nuova liquidazione per ognuna delle pregresse annualità interessate.



4. Presentazione della dichiarazione modello 730

4.1. Presentazione ai sostituti d'imposta


Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2011:

- il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il D.M. n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.

Che il supporto cartaceo non sia indispensabile ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, è confermato dalla Ris. 18 ottobre 2007, n. 298/E dove, nel chiarire il dato testuale dell'articolo 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, si afferma che la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può "non riprodurre la sottoscrizione del contribuente."

Ciò consente di prevedere una modalità telematica di presentazione al sostituto d'imposta del modello 730, anche sulla scorta delle precisazioni rese con la Ris. 30 gennaio 2009, n. 29/E secondo cui la modalità, cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita la dichiarazione annuale del diritto alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, "non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché l'adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d'imposta."

Pertanto, la consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purché il sostituto abbia provveduto all'istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.

Il contribuente non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2015, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.


4.2. Presentazione al CAF o al professionista abilitato


Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2011:

- il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;

- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Qualora il contribuente richieda l'assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.

Si evidenzia che le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: "Residenza anagrafica", "Domicilio Fiscale al 31 dicembre 2010" e "Domicilio Fiscale al 1° gennaio 2011".

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. In tal caso il sostituto d'imposta svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

Il CAF o il professionista abilitato rilascia, al contribuente, una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.

L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie.

L'analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l'avvenuta verifica da parte del responsabile dell'assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall'assistito (Circ. 20 aprile 2005, n. 15/E).

La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.



5. Particolari tipologie di modello 730

5.1. Dichiarazione congiunta


I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730, presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta.

Comunque, non può essere utilizzata la forma congiunta se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o se è tenuto a presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante.

Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti.


5.2. Dichiarazione "730-integrativo"


5.2.1. Dichiarazione integrativa a favore - codice 1


Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2011, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Quando si é verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d'imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2011.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.


5.2.2. Dati del sostituto d'imposta errati - codice 2


Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell'apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l'effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.


5.2.3. Dati del sostituto errati con integrativa a favore - codice 3


Se l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella "730 integrativo" deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d'imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza
del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.



6. Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009

Il contribuente in possesso di CUD/2011 che certifica la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività assoggettabili a imposta sostitutiva negli anni 2008 e/o 2009, sottoposte invece a tassazione ordinaria, può recuperare le eventuali maggiori imposte utilizzando il modello 730/2011.

Se nell'anno in cui dette somme sono state percepite erano presenti anche altre somme erogate per incremento della produttività e il contribuente aveva optato per la tassazione ordinaria, qualora intenda scegliere la tassazione sostitutiva per le nuove somme certificate, l'intera somma erogata a tale titolo deve essere assoggettata a imposta sostitutiva.

Si specifica che tale richiesta di rimborso è riservata al recupero delle maggiori imposte pagate in relazione a somme percepite a titolo di incremento della produttività, pertanto, per le correzioni delle dichiarazioni di anni precedenti attinenti ad altri aspetti, restano ferme le ordinarie modalità di rimborso e di rettifica delle dichiarazioni.

Se sono rilevati errori od omissioni nella dichiarazione originaria il contribuente deve produrre una dichiarazione integrativa (per l'anno 2008 è possibile solo la presentazione di dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor debito o un maggior credito, quindi a sfavore del contribuente) e, solo dopo, può presentare il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività, tenendo conto delle variazioni apportate con la dichiarazione integrativa.

Conseguentemente, il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l'imposta sul reddito dovuta e le relative addizionali.

Le detrazioni legate al reddito (ad esempio, detrazioni per lavoro dipendente o pensione, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione) dovranno essere nuovamente calcolate mantenendo inalterati i dati già dichiarati (giorni di spettanza, percentuali) che ne hanno determinato la fruizione nell'anno della dichiarazione originaria.

Anche per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione per gli anni 2008 e 2009, in quanto esonerati, si dovrà procedere alla nuova liquidazione delle imposte dovute partendo dai dati indicati nei CUD relativi a tali anni.

Se il modello 730/2011 è presentato al proprio sostituto d'imposta la richiesta di rimborso può essere effettuata solo se lo stesso sostituto ha fornito l'assistenza fiscale per l'anno o gli anni cui si riferiscono le somme erogate per incremento della produttività o se per gli stessi anni il dipendente non ha presentato dichiarazione perché esonerato ed ha un solo CUD rilasciato dallo stesso sostituto. Stessa modalità può essere utilizzata qualora si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ovvero passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo.

Il Caf o il professionista, con l'apposizione del visto di conformità sul modello 730/2011, certifica la sussistenza del rimborso calcolato a seguito della/e liquidazione/i della/e dichiarazione/i precedente/i avendo esaminando la documentazione necessaria per tale operazione.

In presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro diversa dal CUD non è possibile utilizzare il 730/2011 per ottenere il rimborso. In questo caso, il contribuente potrà presentare UNICO/2011 o istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Se il CUD originario presenta errori od omissioni non può essere utilizzato il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività; pertanto il contribuente potrà presentare esclusivamente istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Parimenti, se il contribuente intende correggere la dichiarazione per il 2008 contenente errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito, non essendo più consentito presentare una dichiarazione integrativa con esito favorevole essendo decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per il recupero delle imposte pagate sulle somme per incremento della produttività riferite a tale anno, non può essere utilizzato il modello 730/2011 ma è necessario presentare una istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.



7. Elaborazione del modello 730

7.1. Adempimenti del sostituto


Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.


7.2. Adempimenti del Caf e del professionista abilitato


Il CAF, o il professionista abilitato, sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef effettuate dall'assistito, provvedendo all'apertura dell'apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.


7.2.1. Visto di conformità


Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 241 del 1997 sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);

- degli attestati degli acconti versati o trattenuti;

- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;

- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;

- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;

- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:

- copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;

- il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;

- il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;

- tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.

Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta. Al riguardo, la Circ. 31 maggio 2005, n. 26/E ha chiarito che il soggetto che presta l'assistenza fiscale potrà "qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione".

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Pertanto, il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

- la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

- la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della L. n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.

Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti.



8. Esiti e trasmissione della dichiarazione 730

8.1. Sostituti d'imposta


Entro il 31 maggio 2011 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate.

La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la Ris. 21 dicembre 2006, n. 145/E in materia di rilascio del CUD, può essere effettuata dal sostituto d'imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato;

- sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio, dell'avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata;

- i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione;

- i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla.

La stessa procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.

Il sostituto deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 30 giugno 2011.

Qualora entro la suddetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal Provv. 17 gennaio 2011, del Direttore dell'Agenzia delle entrate pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2013.


8.2. Caf e professionisti abilitati


Entro il 15 giugno 2011, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con Provv. 17 gennaio 2011, del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati:

- gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;

- le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

- i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

- la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell' Irpef.

Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l'assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2011 Persone fisiche.

Entro il 30 giugno 2011, il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l'assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Le specifiche tecniche relative al modello 730/2011, approvate con Provv. 16 febbraio 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all'Agenzia delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all'assistito nel riquadro "Messaggi" del mod. 730-3 cartaceo mediante l'indicazione di appositi codici.

Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio.

Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2013.


8.2.1. Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo


Il CAF o il professionista abilitato:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita casella "integrativo" deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito, entro il 10 novembre 2011, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d'imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre (v. punto 9.1.);

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed entro la stessa data il modello 730-4 integrativo direttamente al sostituto d'imposta che non è incluso negli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate (v. punto 9.2.).



9. Risultato contabile modello 730-4

9.1. Flusso telematico dei modelli 730-4


Il Provv. 25 febbraio 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate ha definito, per l'anno in corso, modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il modello deve essere trasmesso dai sostituti d'imposta, in via telematica, entro il 31 marzo 2011, per comunicare l'utenza telematica presso cui l'Agenzia delle entrate renderà disponibili i dati dei 730-4 (v. punto 2.1.1.).

La procedura telematica del flusso informativo semplifica gli adempimenti dei soggetti che intervengono nell'assistenza fiscale, costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.

Possono richiedere di ricevere i dati dei 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle entrate tutti i sostituti d'imposta; restano esclusi alcuni grandi sostituti indicati al successivo punto 9.2.

L'Agenzia rende disponibile ai CAF e ai professionisti abilitati l'elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione.

Conseguentemente, i predetti soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno trasmesso la comunicazione.

Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730 e deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730/2011 entro il 30 giugno 2011.

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:

1) l'Agenzia comunica nella ricevuta l'impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;

2) vengono restituiti al CAF da un sostituto che non è tenuto all'effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.

In entrambi i casi la dichiarazione 730/2011 viene acquisita dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il codice fiscale del sostituto d'imposta, indicato nel riquadro del frontespizio "Sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio", non è inserito nell'elenco dei sostituti d'imposta fornito dall'Agenzia delle entrate. In questo caso il CAF o il professionista deve trasmettere all'Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile.


9.2. Modelli 730-4 da inviare al sostituto d'imposta


Qualora il sostituto d'imposta non sia inserito nell'elenco fornito dall'Agenzia delle entrate il CAF o il professionista abilitato deve comunicare, entro il 30 giugno 2011, direttamente al sostituto d'imposta, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. È opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito provvedimento, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata telematicamente seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti internet nei confronti dei seguenti sostituti: INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa.

Tali sostituti d'imposta sono esclusi dal flusso telematico dei mod. 730-4 in base al punto 3.1. del Provv. 25 febbraio 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, poiché in questo caso, la quantità dei dati trattati e la tempistica necessaria ai vari adempimenti richiede ancora una fase di graduale attuazione per garantire ai dipendenti e pensionati la tempestiva effettuazione delle operazioni di conguaglio.

I sostituti d'imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.



10. Conguagli

10.1. Modalità e termini

L'articolo 19 del D.M. n. 164 del 1999, così come modificato dall'articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011.

Se il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti d'imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle entrate (v. punto 9.2.) ricevono i risultati contabili direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati.

I sostituti d'imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2011.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall'Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

A norma di quanto disposto dall'articolo 1, comma 137, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.

Anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2011.

In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per l'effettuazione del versamento ICI.

Conseguentemente, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d'imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l'assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.

Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l'importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.

Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell'ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.

Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell'ICI.

Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2011 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 5, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.


10.1.1. Conguagli a credito


Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Se anche quest'ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2011.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.


10.1.2. Conguagli a debito


Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2011. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d'imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2011 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2011, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.



11. Situazioni particolari

11.1. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione


Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l'ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.


11.2. Decesso del contribuente


Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla L. 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.


11.3. Eventi eccezionali


I termini per la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, in assenza di espresse disposizioni, non sono interessati da provvedimenti di sospensione degli adempimenti. Ciò stante la complessità dello svolgimento dell'assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi.

Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all'assistenza fiscale, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell'assistenza fiscale, devono rispettare gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti. Analogamente devono essere rispettati i tempi previsti da parte dei soggetti che svolgono l'assistenza fiscale, compresi quelli previsti per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni.


Il Direttore dell'agenzia

Attilio Befera



D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 e segg.
D.M. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13 e segg.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 34
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 35
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 37
Provv. 25 febbraio 2011
Provv. 17 gennaio 2011
Provv. 16 febbraio 2011