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mercoledì 20 luglio 2011

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 13-7-2011 n. 63 Anno scolastico 2011/2012 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Uffici di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento - Uff. V, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. IV e V.


Circ. 13 luglio 2011, n. 63 (1).
       Anno scolastico 2011/2012 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.        

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  Dipartimento per l’istruzione, Uffici di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento - Uff. V, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. IV e V.


                             
                                                   
Ai                                                  
Direttori generali degli uffici scolastici regionali                                          
                                                                     
Loro sedi                                          
                                 
e, p.c.:                                                  
Agli                                                  
Assessori regionali all’istruzione                                          
                                                                     
Loro sedi                                        



               



Con la presente circolare si impartiscono istruzioni  e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di  sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.    
Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 9, comma 19, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine del 31 luglio di cui alle L. n. 333/2001 di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato).    
Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati fatti tenere dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e  proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Detti incontri sono tanto più necessari in considerazione della graduale attuazione della riforma del secondo ciclo  che, com’è noto, coinvolge le classi prime e seconde dell’a.s. 2011/12,  lasciando in
vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie relative all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.    
Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto  le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli  organici, ricordando che i regolamenti relativi al riordino del secondo  ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.    
Si rammenta che i criteri e i parametri per la  formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (D.P.R. n. 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 (n. 331) e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.    
Com’è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2011/12 ha previsto che le riduzioni di cui alla L. n. 133 del 2008, per l’a.s. 2011/12, fossero effettuate tutte in organico di diritto.    
Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno le misure  e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’anno 2010/11. È appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.    
A solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che in organico di fatto possono concorrere a raggiungere l’obiettivo di contenimento:
- nella  scuola primaria, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese, cui tale insegnamento deve essere attribuito solo congiuntamente ad altri, e procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti per l’attivazione di  classi a tempo pieno;
- nell’istruzione secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e delle condizioni necessari per la formazione delle classi a  tempo prolungato; una puntuale e attenta verifica della richiesta delle  famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.
Una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, inoltre, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spese di cui all’art. 64 della L. n. 133 del 2008.    
Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per  un verso l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in coerenza con le finalità di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.    
Per la corretta e scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che  l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.  Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse stesse,  al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità conseguenti dall’autonomia organizzativa e didattica.    
Ciò posto, considerato che alla determinazione  del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009,  debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale, delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.    
A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino  di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009,  per i vari gradi di istruzione, ovvero che l’iscrizione di un limitato numero di alunni debba comportare lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.    
In particolare:    
a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto,  in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;    
b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.    
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.    
Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della L. 22 novembre 2002, n. 268,  concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.    
Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza  di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.    
Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.    
I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo  che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 23 luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti  e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.    
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della L. n. 268/2002,  non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale,  relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.    
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).    
Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 411, lett. c) della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.    
Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.    
Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non  oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle L. n. 333/2001 e L. n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della L. n. 268/2002.    
In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata L. n. 333/2001,  le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche  nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.    
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli  spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.    
Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri  o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha abrogato il comma 4 dell’art. 459 del D.P.R. n. 297/1994, modificato dall’art. 3, comma 88, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.  Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato  art. 459 del D.P.R. n. 297/1994:
- per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;
- per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o  scuole con almeno quaranta classi.  



Personale docente    
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla Circ. 14 marzo 2011, n. 21,  di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2011/12, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della L. n. 133 del 2008.    
Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.    
Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni  interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. A tale ultimo riguardo si fa presente che è stato predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare  per il pagamento delle ore attraverso l’inoltro per via telematica.    

   
       Scuola dell’infanzia          
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 333/2001.  Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.    
Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni.    

   
       Scuola primaria          
Com’è noto, la dotazione organica della scuola  primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde e terze, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla terza e in 44 ore per le classi a tempo pieno.    
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con  il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2011/12.    
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.    
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).    
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla Cir. 14 marzo 2011, 21 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento
della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.    
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/1999),  articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali  sopra si è fatto cenno.    
Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per  quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.    

   
       Scuola secondaria di I grado          
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado:
- tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);
- tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.    
Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario  settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è  di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.    
Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in  progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza  di economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate
dalle famiglie, l’eventuale disattivazione delle classi a  tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.    
La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. 26 marzo 2009, n. 37,  che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di italiano, storia e geografia, il citato D.M. n. 37/2009, per assicurare la continuità didattica delle tre  discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. È rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento  da destinare a ciascuna disciplina.    
L’ora di approfondimento di materie letterarie  nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline  richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota n. 9583 del 27 ottobre 2010.    

   
       Scuola secondaria di II grado          
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati D.P.R. n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, D.P.R. n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e D.P.R. n. 89/2010 relativo ai licei.    
Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime e seconde dei previgenti ordinamenti nelle classi successive.    
Si ricorda che:    
- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;    
- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della L. n. 133 del 2008.  Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso  l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.    
- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a  tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione  delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e,
comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.    

   
       Classi di concorso          

   
Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per  la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.    
Con nota 14 marzo 2011, n. 272 e nota n. 4561 del 31 maggio 2011 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime  e seconde degli istituti di secondo grado interessate al riordino dal 1° settembre 2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente  e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.    
Quanto alla sistemazione del personale in esubero e al potenziamento dell’orario si premette che negli ultimi due anni scolastici il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezioni delle classi degli istituti tecnici e degli istituti professionali non interessati dal riordino.    
Tenendo conto, pertanto, di tale situazione, il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.    
Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica  e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad  integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.    
Soddisfatta tale esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, nonché per assicurare gli insegnamenti previsti per il conseguimento delle qualifiche professionali.    
Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.    

   
       Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)          

   
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.    
Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e  sussidiarietà complementare) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della L. n. 40/2007 (vedi www.istruzione.it - riordino istruzione Professionale).    
Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella Circ. 14 aprile 2011, n. 21 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:    
       - la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;    
- la quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.    
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia  è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.    
In tale fase, per il funzionamento dei percorsi di qualifica, oltre alla utilizzazione della quota di flessibilità, potranno essere impiegate anche le consistenze orarie dei docenti eventualmente in esubero, le quote residuali di organico disponibili, nonché le differenza orarie rispetto alle 18 qualora la cattedra sia costituita con orario inferiore a quello d’obbligo.    
Per i percorsi relativi all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo Ministero ha  predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste  dagli attuali ordinamenti: tale funzione consente di attribuire lo specifico insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi, nonché di regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo ovviamente a riferimento l’intero sviluppo quinquennale dei corsi statali e triennale dei corsi di IeFP.    
Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di  quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.  La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi  istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e,  pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.    
L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.    

   
       Ufficio tecnico          

   
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino  degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti.    
I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione  tecnica e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono  che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione  scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni  provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.    

   
       Posti di sostegno          

   
L’art. 19, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.    
Il citato comma stabilisce:    
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992,  nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;    
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. n. 244/2007 (finanziaria per il 2009);    
c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;    
d) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili.  Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi  didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.    
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di  organico di fatto.    
A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.    
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.    
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.    
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994.    
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali  e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.    
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado,  comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima  attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di  due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.    

   
       Istruzione degli adulti          

   
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.  In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna  realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto  dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali
attualmente funzionanti. Quanto  alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell’organico di fatto.    
Come già fatto presente nella Circ.14 marzo 2011,  n. 21, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa "al rilascio del permesso di soggiorno CE". Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.    

   
       Progetti          

   
Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie  indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a  quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2010/2011. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità di concedere la relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.    

   
       Personale educativo          

   
Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.  



Personale ATA    
Come già evidenziato nella nota n. 4638 del 1°  giugno 2011, con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2011/2012, l’eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare incrementi dell’organico di diritto della  dotazione provinciale.    
Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne  avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.    
Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute,  motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa,  nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo  dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in  alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto dall’articolo 35 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria) in merito alla cessazione dei collocamenti fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.    
In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo, a condizione che la concentrazione risulti dalla rilevazione anagrafica di tale personale, attivata, in prima applicazione, secondo tempi e modalità indicati nella nota del 1° giugno scorso.    
Di conseguenza, si ritiene di dover evidenziare che l’incremento di posti per la presenza di personale inidoneo risulterebbe privo di motivazione qualora non supportato dal citato riscontro anagrafico. In tale ipotesi, pertanto, le ulteriori, eventuali esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici potranno essere prese in considerazione dalle SS.LL. previa regolarizzazione anagrafica di tutto il personale ATA che si trovi nelle condizioni di cui alla citata L. n. 289/2002,  ovvero di quello che successivamente sia stato o sia dichiarato totalmente o parzialmente inidoneo all’espletamento del profilo professionale di appartenenza. [Dalla nota 1 giugno 2011, n. 4638: La rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati (per l’O.D. 2011/2012) a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà
previsto l’annuale aggiornamento, secondo termini e  modalità da definire a regime. La funzione informatica del SIDI è già disponibile per le istituzioni scolastiche: in particolare, si deve accedere all’area SIDI “Gestione Assenze”. È necessario, poi, selezionare la categoria “Esoneri” e il codice “P065 - Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con mansioni ridotte nel  profilo di titolarità”, comunicando la data di inizio dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento].    
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi  generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.    
Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.    
Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.    
L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a  mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministtrative che saranno rese note entro breve termine.    
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla L. n. 133/2008.    
Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2011/2012.    

   
       Monitoraggio          

   
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio  con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.    
Per consentire il monitoraggio, riguardante le  consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:    
- pongano in essere tutti gli interventi atti a  definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;    
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;    
- rilevino le condizioni e le consistenze sia delle classi eccessivamente sovradimensionate e che quelle eccessivamente sottodimensionate.    
Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.    
Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.    
Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.    

   
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.    

   
Il Direttore generale    
Luciano Chiappetta  



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9
D.L. 3 luglio 2001, n. 255
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 411
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
D.L. 25 settembre 2002, n. 212, art. 2
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 19
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 459

Ministero degli affari esteri Nota 8-7-2011 Pubblicazione nel sito del MAE di un bando END presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA).Avviso di pubblicazione di un bando per un esperto nazionale distaccato presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) - Scadenza: 21 luglio 2011. Emanata dal Ministero degli affari esteri, Direzione generale per l’unione europea, Ufficio V.



Nota 8 luglio 2011 (1).

Pubblicazione nel sito del MAE di un bando END presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA).Avviso di pubblicazione di un bando per un esperto nazionale distaccato presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) - Scadenza: 21 luglio 2011.

(1) Emanata dal Ministero degli affari esteri, Direzione generale per l’unione europea, Ufficio V.



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Unione Europea > Nelle Agenzie e Organismi UE > Esperti Nazionali Distaccati) è stato pubblicato un bando per un posto di esperto nazionale distaccato presso l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA).

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura - tramite la propria Amministrazione di appartenenza - al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione Europea, Ufficio IV, entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata, affinché la stessa possa essere esaminata ed inviata all'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), previa verifica della completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed i profili richiesti dai bandi.

Per la trasmissione della candidatura occorre seguire le indicazioni specificate alla voce "Modalità di presentazione delle candidature" [percorso:

Home > Ministero > Servizi > Italiani > Opportunità studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE > Esperti Nazionali Distaccati (End)], utilizzando i facsimili presenti.

Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae (in lingua inglese o francese secondo il modello europeo presente nel sito) e nulla osta dell'Amministrazione o Ente di appartenenza, che si impegna a provvedere alla retribuzione ed agli oneri sociali e assicurativi connessi alla partecipazione dei propri funzionari al distacco. Il curriculum vitae dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it in un unico documento (in formato Word o Pdf), mentre il nulla osta, unitamente ad una nota di accompagnamento firmata dal candidato, dovrà essere inoltrato al menzionato Ufficio, via fax, al numero 06 36 91 46 80, oppure per posta elettronica (scansionando i documenti originali). Si attira l'attenzione sulla necessità, da parte dei candidati, di presentare, congiuntamente al curriculum vitae, anche una "Declaration of Honour"come
espressamente indicato dall'EMSA nel bando. La dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello reperibile sul sito dell'Agenzia stessa.

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione candidature che non rispondano a tutti i requisiti suindicati.


Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti" (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/ltaliani/Opportunita/NellaUE/Nelle Istituzioni/EspertiNazionaliDi che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati.

È inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo "Quesiti on line" accessibile dalla finestra "Approfondimenti".


Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), tel. n. 06 36 91 88 99, dal lunedì al venerdì (ore 9.00 -13.00).

Ministero dell'economia e delle finanze Circ. 13-7-2011 n. 23 Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e Budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, Ufficio I - IV........ Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), ... dirigenziale e con trattamento superiore dei corpi di polizia e delle forze armate e personale di magistratura) ...




Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 13-7-2011  n. 23
Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e Budget per il triennio 2012 - 2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma  2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, Ufficio I - IV.
Circ. 13 luglio 2011, n. 23 (1).
Previsioni di bilancio per         l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014 e Budget per il triennio 2012 - 2014         - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo         10, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.    

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della  ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, Ufficio I - IV.


         
                          
A                          
tutti i Ministeri            
                          
A                          
tutte le Amministrazioni autonome            
                          
A                          
tutti gli Uffici centrali del bilancio               presso i ministeri  
                           
Al                          
Dipartimento del tesoro - Direzione V -               Ufficio IV  
                
All'                          
Ufficio di ragioneria presso i monopoli di               Stato  
             
e, p.c.:                          
Alla                          
Presidenza del Consiglio dei               Ministri  
                          
Alla                          
Corte dei conti            
                          
All'                          
Istituto nazionale di statistica            
                          
Alle                          
Ragionerie territoriali dello Stato                      



             



1. Il quadro di riferimento e gli obiettivi della politica di         bilancio      
Lo scenario internazionale, dopo la crisi         economico e finanziaria che ha colpito le economie di tutti i principali paesi         industrializzati, mostra segnali di ripresa. Nel corso del 2010 l'economia         mondiale ha registrato tassi di crescita pari al 4,8 per cento; un ulteriore         incremento del 4 per cento è previsto per l'anno in corso. Resistono tuttavia         elementi di rischio che necessitano di essere monitorati. È ancora incerto il         grado di diffusione e di strutturalità della ripresa nel settore privato e         rimane da valutare in quale misura il graduale rientro dalle politiche         espansive condotte per contrastare la fase recessiva possa portare ad un         indebolimento della congiuntura.      
In questa cornice, l'economia italiana ha         mostrato segnali di ripresa nel corso del 2010. Il tasso di crescita del Pil è         stato pari all'1,3 per cento, in linea con i risultati di Francia e Regno         Unito. La previsione di crescita per il 2011 si attesta all'1,1 per cento,         mentre un graduale miglioramento è previsto per gli esercizi successivi. La         variazione dovrebbe aumentare fino a raggiungere nel 2014 l'1,6 per cento in         termini reali.      
Dal lato della finanza pubblica, è proseguito il         processo di consolidamento dei conti pubblici. L'indebitamento netto delle         amministrazioni pubbliche ha registrato nel 2010 una riduzione di otto decimi         rispetto al risultato del 2009, con un miglioramento di 0,4 punti rispetto alle         ultime previsioni. Per il 2011 è prevista, a legislazione vigente, una         ulteriore riduzione al 3,9 per cento.      
Il percorso di risanamento strutturale dovrà        quindi proseguire anche nei prossimi esercizi.      
In linea con queste esigenze e con gli accordi         assunti con le Autorità europee il Documento di economia e finanza 2012-2014 ha         fissato l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014, con una correzione         netta annua pari a 1,2 punti percentuali del Pil nel 2013 e ulteriori 1,1 punti         percentuali nel 2014.      
Per raggiungere questo obiettivo è stato         recentemente adottato dal Governo il D.L. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti         per la stabilizzazione finanziaria) ed è di prossima presentazione al         Parlamento una legge delega riguardante una complessiva riforma del sistema         fiscale e assistenziale.      
Il disegno di legge di bilancio a legislazione         vigente, quale componente essenziale della manovra di finanza pubblica per il         triennio 2012-2014, dovrà pertanto essere improntato al rigore finanziario e         predisposto in coerenza con gli interventi previsti nel citato decreto         legge.    



2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente      
2.1 La L. n. 196 del 2009        ha stabilito i principi e le regole che disciplinano gli strumenti di governo         della finanza pubblica, il loro contenuto e la relativa tempistica di         presentazione al Parlamento, delineando in tal modo il ciclo della         programmazione finanziaria e di bilancio del nostro Paese. La L. n. 39 del 2011        ha modificato detto quadro di riferimento allo scopo di consentirne         l'adeguamento al cosiddetto "Semestre europeo" con riferimento ai documenti         programmatici (Documento di economia e finanza e relativa nota di         aggiornamento) e ai tempi della loro presentazione alle Camere (rispettivamente         10 aprile e 20 settembre di ciascun anno).      
Le modifiche non hanno inciso né sul processo né         sulla struttura del bilancio che rimane articolata in Missioni e Programmi ai         sensi degli articoli 21 e 25 della citata L. n. 196/2009, sulle cui finalità si         è già detto nella precedente circolare sulle previsioni di bilancio, Circ. 2         luglio 2010, n. 28 cui si rinvia.      
Il disegno di legge del bilancio annuale di         previsione continua quindi ad essere formato sulla base del criterio della         legislazione vigente con riferimento al contenuto di ciascun Programma, tenendo         in evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili. Per tali         classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati         nell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. In proposito         l'articolo 10, comma 15, del citato D.L. n. 98 del 2011        [1] ha introdotto una norma         di interpretazione dell'articolo 21, comma 6, sulla base della quale si         procederà ad una revisione della classificazione dei capitoli di spesa         rimodulabili e non rimodulabili (si veda, in tal senso, la nota tecnica n.         1).      
2.2 Il disegno di legge         di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno.         Esso rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e         assume un carattere non meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti,         possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti         (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di         bilancio aventi natura obbligatoria (spese per il personale) destinati al         funzionamento degli Enti pubblici (in precedenza determinati dalla tabella C         della legge finanziaria).      
In coerenza con la funzione programmatoria di         medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per         ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando         alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.      
La presente circolare, con i suoi allegati,         fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della L. n. 196/2009, indirizzi e         chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per         l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014.      
2.3 La L. n. 196 del 2009        ha previsto (art. 40) una delega al Governo per il completamento della         revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che         prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della         struttura dei programmi, l'individuazione delle azioni come articolazione dei         programmi e unità elementari del bilancio stesso. Compiti di analisi,         approfondimento in tal senso saranno svolti anche con il supporto dei Nuclei di         analisi e valutazione della spesa, nel cui ambito avviene la collaborazione tra         le amministrazioni centrali dello Stato e il Ministero dell'economia e delle         finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. I Nuclei hanno iniziato         la loro attività dotandosi di un programma di lavoro triennale che prevede         l'approfondimento di
alcune tematiche comuni a tutti i gruppi (debiti fuori         bilancio, consumi intermedi, individuazione di indicatori da associare ai         programmi di spesa, fabbisogni delle strutture periferiche) accompagnate da         tematiche specifiche individuate secondo le necessità dell'amministrazione di         spesa.      
In attesa dei risultati dell'attività dei Nuclei         di analisi e valutazione della spesa, per le previsioni 2012-2014 le         Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi         attualmente esistenti. Potranno essere proposte eventuali modifiche alle         denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte         all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale         valutazione.      
2.4 Tenuto conto della         situazione della finanza pubblica e delle risorse disponibili, nel formulare         gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le         priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle         proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie         per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla         legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi         dell'articolo 23 della L. n. 196/2009.      
Al riguardo, l'art. 2, comma 1, del D.L. 31         maggio 2010, n. 78, dispone, con riferimento al triennio 2011-2013,         l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dal citato articolo 23,         consentendo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza         pubblica, di riallocare con il disegno di legge di bilancio, per motivate         esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili, tra le Missioni di         ciascuno stato di previsione, restando precluso comunque l'utilizzo degli         stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.      
È da ritenere che i suddetti più ampi margini di         flessibilità possano essere considerati, con il medesimo disegno di legge di         bilancio, anche con riferimento all'anno 2014, atteso che il provvedimento di         stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98 del 2011) all'articolo 10, comma 14, in         via sperimentale, per gli anni 2012, 2013 e 2014, prevede la possibilità di         adottare, con provvedimento amministrativo e, quindi, in corso di gestione,         variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui         all'articolo 21, comma 5, lettera b), (rimodulabili di fabbisogno e di fattore         legislativo) della L. n. 196/2009, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra         programmi diversi e nel limite del 20 per cento delle risorse finanziarie         complessivamente stanziate. Ne consegue che analoghe variazioni
compensative         possano essere proposte con il disegno di legge di bilancio.      
Per le risorse "non rimodulabili" le         Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli         importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la         loro evoluzione.      
Resta ferma la revisione delle proposte da parte         del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro         compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.      
Si conferma la necessità che le Amministrazioni         formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del         bilancio triennale 2012-2014, in coerenza con il disposto normativo relativo al         bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della L. n. 196/2009.      
Per i puntuali ragguagli sulle procedure da         seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle         specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1.      
2.5 Il bilancio         pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e         Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (art. 22, L. n. 196 del         2009).      
Le previsioni in termini di cassa dovranno         rispecchiare le reali necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso         degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa         delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.         Ciò anche in relazione al ruolo programmatorio del bilancio di cassa introdotto         dal novellato articolo 42, della L. n. 196/2009, che sarà oggetto della nuova         sperimentazione, prevista dal medesimo articolo 42, a decorrere dal 1° gennaio         2012.      
Anche per la formulazione delle proposte delle         autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n.         1.      
2.6 Per quanto riguarda         le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota         Tecnica n. 1.      
2.7 Come tutti gli anni         nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di         bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, meritano particolare         attenzione le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a)        della L. n. 196/2009.      
Nelle note integrative, le Amministrazioni         individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi         di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a         disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di         collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.      
Per la compilazione delle note integrative si         rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui         all'allegato A alla presente circolare.      
Le note integrative, redatte su base triennale,         sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via         informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e         con le modalità indicate nel richiamato allegato A.      
       
     
       
[1] "Il secondo e terzo periodo dell'articolo           21, comma 6, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che           nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese           cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi,           assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese           derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di           mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri,           determinati da leggi che regolano la loro           evoluzione.".    



3. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui         all'articolo 10, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011.      
3.1 Riguardo alla         considerazione della legislazione vigente rilevano le disposizioni del D.L. n.         98 del 2011. L'articolo 10 (commi da 1 a 5) di tale provvedimento dispone che,         ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza         pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere         dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da         finanziare ed indebitamento netto per gli importi indicati nell'apposito         allegato al provvedimento stesso.      
Dalle suddette riduzioni sono preselettivamente         esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse         destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque         per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo         spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla         manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno         2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.      
I Ministri competenti devono proporre, in sede di         predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014,         gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra         richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle         spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest'ultimo caso         ovviamente le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che,         incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di         conseguire i risparmi stabiliti.      
Tutte le proposte di interventi correttivi         dovranno essere formalmente e debitamente illustrate in un apposito ed unico         documento da far pervenire al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il         12 settembre, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.      
Il Ministro dell'economia e delle finanze         verificherà gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai         suddetti interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi.      
Nelle more della definizione dei menzionati         interventi correttivi, verrà accantonato e reso indisponibile, nell'ambito         delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero         interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel richiamato         allegato.      
Qualora, a seguito della verifica, le proposte         correttive sopra indicate non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in         termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze         riferisce al Consiglio dei Ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di         stabilità verrà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni         finanziarie di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse         accantonate.      
Le schede delle proposte per il triennio         2012-2014 che saranno messe a disposizione delle amministrazioni indicheranno         gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente senza tener conto delle         riduzioni stabilite in base all'allegato C previsto dal citato articolo 10 del         D.L. n. 98 del 2011. Le amministrazioni dovranno individuare selettivamente le         spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in         relazione ai loro obiettivi prioritari da raggiungere.      
3.2 Nell'ambito delle         proposte, va anche considerata l'interpretazione autentica del secondo e terzo         periodo dell'articolo 21, comma 6, della L. n. 196/2009, fornita dal comma 15         del richiamato articolo 10, secondo cui, tra gli oneri inderogabili rientrano         esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al         pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per         interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali,         le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari         meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.         Lo scopo principale della disposizione è quello di chiarire meglio il concetto         di onere inderogabile (e quindi di spesa non rimodulabile) riconducendolo         nell'ambito delle
fattispecie che effettivamente presentano le caratteristiche         individuate dalla legge. In linea generale, ciò dovrebbe comportare un aumento         della quota rimodulabile della spesa e quindi della flessibilità di         bilancio.      
Le Amministrazioni potranno quindi procedere ad         una più puntuale valutazione della natura delle autorizzazioni di spesa di         propria competenza, segnalando, allo scrivente, in fase di proposte, l'esito         delle nuove valutazioni.      
Dalle suddette valutazioni, potrà conseguire una         modifica dell'importo complessivo delle spese rimodulabili e di quelle non         rimodulabili, con evidenti conseguenze sulle misure da adottare in adempimento         di quanto richiesto dall'articolo 10 del ripetuto D.L. n. 98/2011.      
Qualora le motivazioni addotte saranno         considerate valide, potrà procedersi all'eventuale rettifica della         caratteristica del capitolo da tener presente anche ai fini delle previste         riduzioni della spesa.    



4. Budget economico      
L'art. 21, comma 11, lettera f) della L. n.         196/2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con         la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi         della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle         previsioni economiche con quelle finanziarie.      
Come per gli anni passati, le previsioni         economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità        economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche         fisicoeconomiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti;         per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o         destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.      
Per procedere alla formulazione delle suddette         previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato         terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata         alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di         rilevazione ed il calendario degli adempimenti.      
       
     
Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro         proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello         specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.      
Come di consueto, le Amministrazioni medesime         potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del         bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo         9, comma 3, del D.P.R. n. 38 del 1998, - per una puntuale applicazione delle         presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.      
       
     
Il Ragioniere generale dello Stato      
Mario Canzio    



Allegati      
       
     
Bilancio di previsione per l'anno         2012 e per il triennio 2012 - 2014      
       
     
Nota tecnica n. 1            
       
     
N.B.: si confida nella         consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una         puntuale applicazione delle presenti linee guida.      
       
     
1. - Criteri generali per         l'impostazione delle previsioni di bilancio      
       
     
1.1 - Il nuovo ciclo         della programmazione (L. n. 39 del 2011) prevede la razionalizzazione dei         documenti di finanza pubblica, dei loro contenuti e dei relativi termini di         presentazione, il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella         individuazione delle politiche di bilancio e un più articolato raccordo tra         queste e gli obiettivi assunti in sede comunitaria.      
Tali innovazioni sono finalizzate a conseguire la         piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo         "Semestre europeo" [2].      
In questo ambito si colloca il Bilancio dello         Stato con un ruolo rafforzato rispetto al passato.      
1.2 - La "legge di         contabilità e finanza pubblica", stabilisce che il bilancio annuale e         pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente,         secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.      
L'articolo 40, della L. n. 196/2009, prevede che         entro il 31 dicembre 2012 sia adottato il relativo decreto legislativo di         completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con         particolare riguardo alla riorganizzazione dei Programmi di spesa e delle         Missioni.      
La revisione e razionalizzazione dei Programmi         [3] risponde alla necessità        di rendere i Programmi stessi più omogenei rispetto ai risultati da perseguire,         nonché di stabilire, per quanto possibile, una corrispondenza univoca tra         ciascun Programma di spesa e ciascun centro di responsabilità amministrativa.         Ciò, oltre che facilitare la gestione del Programma, consente anche di         individuare il responsabile della gestione del Programma medesimo.      
Per le previsioni 2012-2014, relativamente alle         proposte di modifica dei Programmi si rinvia a quanto precisato al punto 2.3         della circolare.      
Per la formulazione delle proposte di previsione,         si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.4, che le         Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse         stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto         dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze,         limitatamente al triennio 2012-2014, possono proporre rimodulazioni delle         dotazioni finanziarie anche tra Missioni diverse con riferimento alle spese di         cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta L. n. 196 del 2009, restando         precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese         correnti.      
Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili"         (articolo 21, comma 6, della L. n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono         formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per         effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.      
Le proposte di revisione devono essere formulate         dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio         2012-2014, in armonia con la triennalità del bilancio medesimo.      
       
     
       
[2] Con la L. n. 39 del 2011, l'avvio del ciclo           di programmazione viene anticipato alla prima parte dell'anno, mentre resta           invariato il calendario previsto per la successiva fase decisionale, che si           realizza con la manovra di finanza pubblica nel mese di ottobre (legge di           stabilità e legge di bilancio). Il ciclo della programmazione inizia con la           presentazione entro il 10 aprile di ogni anno del Documento di economia e           finanza (DEF). Il Documento di economia e finanza si compone di tre sezioni: la           prima contiene il Programma di Stabilità; la seconda ricalca i contenuti della           REF e, in parte, della Decisione di finanza pubblica; la terza include il           Programma nazionale di riforma.        
Il Documento è inviato dal Governo alle Camere           e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Dopo           l'esame parlamentare il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di           Riforma sono quindi inviati alle Istituzioni comunitarie entro il 30           aprile.        
Entro il successivo 20 settembre, il Governo           invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le           previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici,           per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea. Con           la medesima Nota di aggiornamento può, inoltre, essere ridefinita           l'articolazione degli obiettivi programmatici tra i sottosettori delle           amministrazioni pubbliche. In questi casi, entro il 10 settembre, il Governo           trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente le linee guida per la           ripartizione degli obiettivi           programmatici.      
       
[3] Avviata con la predisposizione e           l'applicazione della Circ. 22 marzo 2010, n. 14 della Ragioneria generale dello           Stato.    



2. Flessibilità di bilancio      
Come già anticipato nella circolare (punto 2.4),         l'articolo 2, comma 1, del menzionato D.L. n. 78 del 2010, ed il comma 14         dell'articolo 10 del D.L. n. 98 del 2011, consentiranno alle Amministrazioni,         in sede di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilità rispetto a         quella prevista dalla nuova normativa contabile, al fine di rendere possibile         una più idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese         rimodulabili. Ciò, comunque, deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli         effetti sui saldi di finanza pubblica. In questo ambito resta ferma l'attività        di revisione della classificazione operata ai sensi del comma 15 dell'articolo         10 del D.L. n. 98 del 2011.      
Per individuare le variazioni compensative         all'interno di ciascun programma o tra programmi di missioni diverse, ciascuna         amministrazione dovrà utilizzare, come già avvenuto per le proposte di         assestamento 2011, i file Excel, che saranno messi a disposizione per il         tramite degli Uffici centrali del bilancio.      
I citati file sono predisposti per "Missione" e         "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale,         l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la         rimodulazione a favore di altra autorizzazione legislativa ovvero di         fabbisogno. Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del         bilancio attraverso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento         delle proposte medesime che le formulerà, riassumendole per "Missione" e         "Programma", al fine di assicurare l'effettiva compensazione finanziaria delle         stesse nel loro complesso.      
L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a         trasmettere, in via informatica, le suddette proposte all'indirizzo di posta         elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".    



3. Processo di formazione del bilancio      
3.1 - Per la spesa, le         unità di voto parlamentare sono costituite dai "Programmi" quali aggregati         diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni.         Le proposte di bilancio per gli anni 2012-2014 dovranno quindi essere         considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette         aggregazioni.      
Il titolare del centro di responsabilità        amministrativa potrà realizzare l'attività propositiva attraverso la "Scheda         proposte formazione 2012-2014" dedicata a ciascun programma, formata, come per         il passato, da più schede costituenti un unico insieme.      
Per quanto concerne i dati contabili, le schede         in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le         previsioni iniziali del bilancio 2011 approvato dal Parlamento ed il relativo         bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli         attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (rimodulabile/non         rimodulabile, classificazione economica, etc.).      
Ciascun centro di responsabilità amministrativa         potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano         gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul Sistema di Contabilità        Gestionale (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul         sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per         ciascuna missione e programma.      
L'attività propositiva dovrà riguardare         distintamente la previsione di competenza e quella di cassa.      
Le schede saranno disponibili a partire dal 12         luglio attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno         porre a disposizione degli Uffici Centrali del bilancio le richiamate schede         entro il 5 settembre. Gli stessi Uffici Centrali del bilancio avranno cura di         validare entro il 12 settembre le proposte formulate dalle Amministrazioni         mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di         coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale         dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le         proposte predisposte dalle Amministrazioni.      
La validazione presuppone un'attenta valutazione         delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici Centrali del         Bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti         Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione         solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da         loro ritenuti congrui. Ultimate le valutazioni di competenza e comunque,         improrogabilmente, entro la data già indicata del 12 settembre, gli Uffici         centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale del         Bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle         proposte.      
Le amministrazioni dovranno restituire entro la         data del 5 settembre anche le proposte di variazioni su autorizzazioni di         fattore legislativo formulate utilizzando i file Excel di cui al precedente         punto 2, essendo preclusa su SICOGE la possibilità di formulare tali         proposte.      
       
     
3.2 - Attuazione di talune         disposizioni specifiche      
       
     
A. Conduttore unico ex articolo         2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (LF 2010)      
       
     
In merito all'applicazione della normativa recata         dall'articolo 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 riguardante         l'istituzione del cosiddetto "conduttore unico" per la stipulazione dei         contratti di locazione passiva, si rammenta la necessità che le Amministrazioni         comunichino tempestivamente il fabbisogno occorrente per la stipulazione, da         parte dell'Agenzia del demanio, dei contratti in scadenza nell'anno 2012,         comprensivo degli eventuali oneri fiscali a carico, al fine di permettere         l'esatta determinazione dello stanziamento da assegnare al fondo unico         destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle         medesime Amministrazioni; tali risorse, peraltro, dovranno essere previste in         riduzione sui pertinenti capitoli/pg riguardanti il pagamento dei fitti passivi         per
contratti vigenti, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni         stesse.      
Nel fabbisogno da comunicare all'Agenzia non         dovranno essere comprese le esigenze connesse ai rapporti contrattuali in         scadenza, qualora sia possibile esercitare un'opzione di rinnovo che sia stata         esplicitamente prevista e disciplinata nell'ambito del contratto a suo tempo         sottoscritto; in tali casi, infatti, non vi è passaggio di competenze in capo         all'Agenzia del demanio, ma la stessa resta in capo all'amministrazione che         dovrà adeguatamente motivare il relativo decreto di rinnovo del contratto di         locazione, esponendo nella premessa le ragioni di convenienza, anche economica,         che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per il rinnovo, anziché procedere         alla sua rinnovazione, nonché la chiara indicazione della nuova scadenza del         rapporto locativo.      
Parimenti, nell'indicazione del fabbisogno         occorrente, non dovranno essere considerate esigenze derivanti da eventuali         casi, senz'altro circoscritti e particolari, in cui un'Amministrazione si trovi         ad utilizzare un immobile in assenza di un contratto di locazione, dando         origine ad un'occupazione sine titulo, ovvero ottenga, per lo più da un'altra         Amministrazione pubblica anche locale, la disponibilità di locali o di un         immobile a titolo gratuito e per un tempo determinato. In siffatte evenienze,         ferma restando la necessità di procedere quanto prima alla regolarizzazione         dell'occupazione, sino all'avvenuta stipula del nuovo contratto da parte         dell'Agenzia del demanio, la situazione di fatto non può che essere ricondotta         alla sfera gestionale dell'Amministrazione, anche per quanto attiene i profili      
di eventuali responsabilità. Infatti, l'Amministrazione, nel momento in cui ha         valutato l'insorgenza di ragioni di urgenza che impongano il ricorso a dotarsi         in tempi strettissimi di nuovi spazi allocativi, necessariamente deve assumere         in proprio la conduzione delle relative attività, tanto in relazione al         rapporto giuridico con i terzi proprietari degli immobili occupati, quanto al         diretto sostenimento dei relativi oneri (indennità di occupazione, eventuali         profili risarcitori, ecc.).      
       
     
B. Manutentore unico ex articolo         12 del D.L. n. 98 del 2011      
       
     
In ordine a quanto stabilito dall'articolo 12 del         D.L. n. 98 del 2011, sulla manutenzione degli immobili, si sottolineano alcuni         adempimenti da svolgere da parte di codeste Amministrazioni a decorrere dal         prossimo esercizio finanziario, che potranno trovare migliore specificazione in         successive circolari.      
Il comma 2 del suddetto articolo 12, stabilisce         che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuite all'Agenzia del         demanio:      
a) le decisioni di spesa relative agli interventi         manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili         di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle         Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo         2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, incluse la Presidenza         del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le         specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il         Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali         nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a         quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e         successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006,      
n. 163, e successive modificazioni;      
b) le decisioni di spesa per gli interventi         manutentivi a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi         utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.      
In base al comma 3, le medesime Amministrazioni         devono altresì comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal         2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e         straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello         Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono         di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a         qualsiasi titolo.      
Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso         articolo, gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle         suddette Amministrazioni, confluiscono dal 1° gennaio 2013 in due appositi         fondi. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da         corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla         base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo della         L. 23 dicembre 2009, n. 191. Detta disposizione prevede che le Amministrazioni         medesime debbano comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli         interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato,         alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi         utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.      
Allo scopo di pervenire, dal 1° gennaio 2013,         alla costituzione dei predetti due fondi, le Amministrazioni interessate, già        in sede di predisposizione del bilancio triennale 2012 - 2014, anche al fine di         ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 619 della L. 24 dicembre         2007, n. 244, dovranno proporre l'istituzione dei previsti capitoli,         appositamente denominati con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e         straordinaria, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, su cui         far confluire tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità che         dovranno, pertanto, essere individuati nelle proposte medesime in coerenza         anche con la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e         straordinaria oggetto della comunicazione da effettuare annualmente, da parte      
delle suddette Amministrazioni, a decorrere dal 31 gennaio 2012 ai sensi del         menzionato comma 3.      
       
     
C. Organismi indipendenti di         Valutazione (OIV)      
       
     
In ordine alla dotazione finanziaria degli         Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), di cui         all'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, codeste amministrazioni         dovranno completare gli adempimenti richiesti con la Circ. 16 aprile 2010, n.         18 in ordine all'istituzione in ogni stato di previsione di appositi         appostamenti di spesa sui quali far confluire le risorse destinate alla spesa         del personale ed a quella finalizzata alle spese di funzionamento.      
La separata evidenziazione in bilancio, richiesta         con la succitata Circ. 16 aprile 2010, n. 18, aveva lo scopo precipuo di dare         atto dell'avvenuto rispetto della clausola di invarianza di spesa recata dai         commi 1 e 9 del citato articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. Tali commi hanno         disposto che l'istituzione dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione         dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello         Stato. Pertanto agli oneri derivanti dalla loro costituzione e finanziamento         doveva provvedersi nei limiti delle risorse in precedenza destinate agli uffici         del controllo interno.      
La realizzazione dei suddetti intendimenti si è         resa possibile solo parzialmente ed in misura non omogenea tra i vari Ministeri         in conseguenza delle incomplete informazioni fornite dalle amministrazioni         interessate. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il         triennio 2012-2014 occorrerà ottemperare ai richiamati adempimenti.      
Pertanto codeste amministrazioni dovranno fornire         apposite indicazioni riguardo ai capitoli relativi alle spese di personale         degli OIV che dovranno essere istituiti nell'ambito del centro di         responsabilità "Gabinetto" di ciascuno stato di previsione. Le stesse         amministrazioni dovranno altresì indicare le risorse finanziarie da iscrivere         nei detti capitoli, nonché la loro temporanea allocazione, al fine di         consentire le occorrenti variazioni compensative di bilancio.      
Va da sé che l'individuazione e la         quantificazione delle risorse in parola dovrà essere coerente con la         composizione dei suddetti organismi stabilita dai relativi provvedimenti che ne         individuano la composizione già disposti o in via di predisposizione.      
In ordine alle spese di funzionamento le stesse         potranno essere allocate su di un apposito piano gestionale del capitolo         "acquisto di beni e servizi" del centro di responsabilità "Gabinetto".      
       
     
D. Rideterminazione degli         stanziamenti dei capitoli di trasferimenti ad enti quantificati dalla tabella C         a legislazione vigente      
       
     
In sede di prima applicazione dell'articolo 52        della L. n. 196 del 2009, con la legge di stabilità 2011, il contenuto della         tabella C è stato rideterminato per effetto della suddivisione degli         stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti tra spese di natura         obbligatoria (personale) e spese di funzionamento, utilizzando, in assenza di         comunicazioni da parte delle amministrazioni interessate, un criterio di         quantificazione delle spese obbligatorie rapportato ad una percentuale         (mediamente determinata) del totale dello stanziamento.      
Tale criterio verrà modificato, in sede di         formazione delle previsioni per l'anno 2012, utilizzando tutti gli elementi         necessari a quantificare le spese relative al personale. Le Amministrazioni         sono tenute ad indicare in appositi allegati l'ammontare della spesa relativa         al personale di ciascun ente vigilato.      
In detti allegati, andranno indicate         esclusivamente le unità di personale a tempo indeterminato, distinte per         contratto e categoria di appartenenza, la loro prevista consistenza al 31         dicembre 2011 le relative voci stipendiali; andranno inoltre distinti,         relativamente alle spese fisse e continuative, il dettaglio della ripartizione         delle voci stipendiali lorde, nonché i contributi sociali a carico del datore         di lavoro e l'IRAP.      
In assenza di tale comunicazione, per la         quantificazione di dette tipologie di spesa si procederà utilizzando i dati         degli enti interessati risultanti dagli ultimi conti consuntivi approvati         tenuto conto degli interventi correttivi in materia di pubblico impiego         richiamati nel paragrafo 5.2.      
Dato l'ammontare complessivo delle risorse da         trasferire a ciascun ente a legislazione vigente, verranno conseguentemente         rideterminati gli stanziamenti della tabella C per gli anni 2012-2014         [4].      
       
     
       
[4] Per completezza di informazione, si           rammenta che, con riferimento al corrente esercizio, è prevista dall'art. 17,           comma 17, della legge di bilancio, L. n. 221 del 2010, la possibilità da parte           del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare con propri decreti su           proposta dei Ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio           compensative tra gli stanziamenti dei capitoli rispettivamente concernenti le           spese di personale e quelle di funzionamento, al fine di consentire l'eventuale           compensazione tra le diverse tipologie di           spesa.      
       
     
3.3 - Criteri di definizione         delle proposte di entrate      
       
     
I criteri per la formulazione delle proposte di         entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono         immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si         riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.      
Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla         comunicazione delle predette proposte di entrata gestite dalle singole         Amministrazioni, si segnala che le relative schede "proposte previsioni         2012-2014" saranno messe a disposizione, tramite il sistema NSBF; i competenti         Uffici centrali di bilancio provvederanno all'inoltro delle predette schede         alle Amministrazioni interessate che, una volta compilate, le restituiranno         agli stessi Uffici centrali di bilancio per l'inserimento delle informazioni in         esse contenute al sistema informativo. Le schede relative ai capitoli di         competenza del Dipartimento del tesoro, saranno inviate tramite e-mail alla         competente Direzione V - ufficio IV che, non disponendo del collegamento con il         sistema NSBF, provvederà, una volta acquisite le informazioni dai singoli      
uffici, a restituirle debitamente compilate all'Ispettorato generale del         bilancio.      
Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno         segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei         riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli         atti".      
Le previsioni delle entrate tributarie dovranno         essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione         del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato,         nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.      
Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle         diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati         per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere         dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai         competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente         alle proposte.      
Al fine di consentire l'esatta determinazione         degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi         direttamente dalle Regioni, è necessario che detta nota illustrativa contenga         anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da         versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale         Sicilia e Sardegna, nonché della quota riferibile ad introiti della Regione         Friuli-Venezia Giulia ancorché siano da versare presso la tesoreria statale, da         regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze         di entrata.      
Inoltre, il predetto Dipartimento provvederà ad         inviare all'Ispettorato Generale del Bilancio un documento contenente le         indicazione degli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al         momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni         o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di         recente introduzione (si veda anche il punto 6 dell'Allegato A "Nota         integrativa allo stato di previsione dell'entrata").      
Per le entrate non tributarie la valutazione         dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche         in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno         essere dettagliatamente specificati in apposta nota illustrativa. Particolare         attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa         per i quali le previsioni dovranno essere in linea con quelle formulate nei         corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche         disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono         le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di         cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta).         Diversamente le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso
della         gestione, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli         dovranno, quindi, essere identificati "per memoria".    



4. Bilancio di cassa      
Appare doveroso, innanzitutto, richiamare         l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le         previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di         cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno         statale.      
La nuova normativa contabile dispone,         simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa         su base triennale (articolo 22 della L. n. 196 del 2009).      
La previsione stessa deve essere indicata         distintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o         spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.      
Le Amministrazioni, per determinare la cassa         triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno,         dovranno procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base         dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle         spese.      
In particolare, dovranno essere considerate con         attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di         enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica,         ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui         quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.      
Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà        effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa         in modo da smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di         richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le amministrazioni         dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti         correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste         aggiornati all'ultima data disponibile.      
In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte         salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità,         dovranno assicurare una più puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa         ed effettivo fabbisogno di spesa.      
Le proposte per le autorizzazioni di cassa         verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire         ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa         del settore statale.      
Le Amministrazioni interessate alla         sperimentazione, di cui all'articolo 42 della L. n. 196 del 2009, dovranno         procedere alla formulazione delle proposte di cassa, per ogni appostazione di         spesa, coerentemente con le previsioni determinate dai piani finanziari dei         pagamenti, cosiddetti "crono programmi", oggetto della sperimentazione         medesima. Detta sperimentazione, in via di rideterminazione con apposito         decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima adozione,         procederà con differenti modalità e termini a seguito dell'entrata in vigore         della L. 7 aprile 2011, n. 39, di modifica della citata L. n. 196/2009, che ha         riscritto il suddetto articolo 42, prevedendo il potenziamento della funzione         del bilancio di cassa anziché, come era prima, il passaggio ad un bilancio         redatto in termini
di sola cassa. A decorrere dall'anno 2012 potrà essere         prevista l'estensione della sperimentazione a tutte le Amministrazioni         centrali.    



5. Adempimenti particolari      
5.1 - Ministero della         difesa      
       
     
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1,         comma 2, della L. 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del         Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al         Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di         bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei         precedenti esercizi con leggi speciali.      
Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento         sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere         predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1        della citata L. n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare         al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio         permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei         programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca         scientifica.      
       
     
5.2 - Spese di personale              
       
     
a. Criteri generali per la         determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio         2012      
       
     
Nel formulare le previsioni delle spese di         personale per l'anno 2012 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni         attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le         riduzioni di organico.      
In materia di assunzioni e riduzioni di personale         a tempo indeterminato, si rammentano i seguenti articoli della L. 6 agosto         2008, n. 133:      
- l'articolo 64 in materia di riduzione del         personale scolastico;      
- l'articolo 65 relativo al personale delle forze         armate;      
- l'articolo 66 in materia di turn-over.      
In particolare, per quanto riguarda le         Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo         Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli         Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.Lgs.         n. 165 del 2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo         indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della L. 6 agosto 2008, n. 133,         come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,         nella L. 30 luglio 2010, n. 122, sono consentite, per il quadriennio 2010-2013,         previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un         contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al         20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.         Inoltre,
viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere         non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche         alle unità cessate nell'anno precedente.      
Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66         della L. n. 133/2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui         all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (D.P.C.M. su proposta del         Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro         dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni         interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative         economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai         relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel         successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle         assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165        e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni
     relative alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota         d'obbligo. Per maggiori dettagli in materia di assunzioni a tempo indeterminato         si rinvia alla nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 del Dipartimento della         funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle         finanze.      
Ai fini della determinazione delle unità da         assumere, occorre tener conto anche delle disposizioni introdotte dal citato         D.L. n. 78 del 2010 con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio.         In particolare, l'articolo 9, comma 31, del predetto decreto stabilisce che "Al         fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle         pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, "fermo il rispetto         delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72        del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6         agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette         disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà        assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del  
    personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse         destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in         misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti         in servizio.".      
Sulla base della predetta disposizione, quindi,         l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una         riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al         costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti.         Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti         ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.         165/2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad         un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati         per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente         trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e         precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.      
Per la professionalizzazione delle Forze Armate         si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle         riduzioni operate dall'articolo 65 della citata L. n. 133 del 2008.      
Per quanto concerne la Scuola, si dovranno         considerare le riduzioni di personale docente ed ATA, previste anche per l'anno         scolastico 2011/2012, a seguito delle misure di razionalizzazione di cui         all'articolo 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,         dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (19.699 docenti e 14.166 ATA quale terza ed         ultima tranche della complessiva riduzione disposta dalla predetta normativa         per il triennio 2009-2011), ulteriormente rafforzate con gli specifici         interventi in materia di razionalizzazione scolastica stabilite dall'art. 19        del D.L. n. 98 del 2011. In materia poi di assunzioni, si dovrà tener conto         delle immissioni in ruolo del personale docente ed ATA da effettuarsi, in         applicazione dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 70 del 2011, già a         decorrere
dall'a.s. 2011-2012, secondo le modalità ivi previste, nonché delle         ulteriori assunzioni di dirigenti scolastici e DSGA, da effettuarsi         prevedibilmente a decorrere dal 1 settembre 2012 (a.s. 2012-2013)         conseguentemente alle relative procedure concorsuali autorizzate con         D.P.C.M. 21 aprile 2011.      
Relativamente all'impiego di personale con         contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del D.L.         31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le         amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato         o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e         continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità        nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di         personale con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi,         somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,         lett. d) del D.Lgs. n. 276 del 2003.      
Infine, in materia di revisione degli assetti         organizzativi e riduzione degli organici, per le amministrazioni dello Stato,         per le agenzie, comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non         economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art. 70 del D.Lgs.         n. 165 del 2001, si rammentano gli adempimenti previsti dall'articolo 74 della         L. n. 133 del 2008, (già richiamati nella Circ. 5 giugno 2009, n. 21) e gli         ulteriori interventi recati dall'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della L. 26         febbraio 2010, n. 25. Tale ultima disposizione ha previsto, per le         amministrazioni sopra citate, l'obbligo di procedere ad un'ulteriore riduzione         degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni         organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a      
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 nonché alla rideterminazione         delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di         quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa         complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale         risultante a seguito dell'applicazione del ripetuto articolo 74. Si evidenzia         che l'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con         modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha escluso la Presidenza del         Consiglio dei Ministri dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 74,         comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; contestualmente, al fine di         assicurare il conseguimento delle economie, la medesima norma ha espressamente         previsto che la Presidenza procedesse ad una riduzione
degli organici         dirigenziali in misura pari al 7 per cento per i dirigenti di prima fascia e         del 15 per cento per i dirigenti di seconda fascia.      
Fino all'adozione dei provvedimenti in esame, la         dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via         provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28         febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di         conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del         D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata adozione dei predetti provvedimenti di         riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove         assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.      
       
     
b. Criteri per la compilazione         degli "Allegati delle spese di personale"      
       
     
La quantificazione degli stanziamenti relativi         alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di         consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle Spese di Personale         al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per singola         qualifica.      
Anche per il prossimo anno, stante il disposto di         cui all'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010,         si considera esclusivamente l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale         nella misura già prevista a decorrere dal 1° luglio 2010 per il triennio         2010-2012. Per il personale il cui trattamento economico è disciplinato dalla         legge (personale dirigenziale e con trattamento superiore dei corpi di polizia         e delle forze armate e personale di magistratura) i parametri retributivi non         vanno modificati rispetto alla previsione per l'anno 2011.      
Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste         dal comma 21 del citato art. 9, in base alle quali anche nel 2012 sono bloccati         gli automatismi stipendiali (classi e scatti) e gli effetti economici delle         progressioni di carriera. Tale blocco della dinamica retributiva non opera nei         confronti del personale di magistratura ai sensi del comma 22 del medesimo         articolo che stabilisce, peraltro, la riduzione della speciale indennità ex         art. 3 della L. n. 27/1981 nella misura - per l'anno 2012 - del 25% rispetto         all'importo previsto per il 2010. Si richiama altresì l'applicazione del comma         2 dello stesso art. 9 secondo cui i trattamenti economici complessivi dei         dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte         eccedente 90.000,00 euro annui lordi fino a 150.000,00 euro e del 10% per
la         parte eccedente 150.000,00 euro annui lordi.      
Maggiori informazioni di dettaglio e relative         istruzioni operative saranno fornite nella Nota operativa (Allegato Tecnico -         Spese di Personale 2012) pubblicata sull'apposito portale cui si rinvia anche         per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalità di         acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione.      
Si fa presente sin d'ora che gli stanziamenti         saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i         parametri retributivi precaricati per gli anni persona acquisiti tramite il         processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si         precisa che le informazioni sugli anni persona per l'anno 2012 saranno         trasferite in SICO dal sistema CONTECO, come specificato nella Nota tecnica 2         (par. 3.1.1).      
Da quest'anno, le informazioni sull'IRAP e sugli         oneri sociali a carico dell'Amministrazione saranno acquisite, a livello         aggregato, secondo la modalità di gestione del Bilancio introdotta ai fini         dell'applicazione del cedolino unico, come disposto dall'art. 2, comma 197,         della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente         D.M. 1 dicembre 2010.         Qualora la stessa non sia stata ancora recepita per il Bilancio 2012, si         procederà secondo la modalità fino ad ora utilizzata.      
Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli         aspetti gestionali, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente         all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli         stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a         decorrere dalla mensilità di gennaio 2012.      
A tal fine, nel periodo immediatamente successivo         alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non         oltre il 2 dicembre 2011, le Amministrazioni che si avvalgono del Service         Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del         bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno         comunicate e rese disponibili da SPT, alla suddetta associazione nonché         all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di         costo.      
Si rammenta infine che, per una corretta         imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale         comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e         destinazione siano gestite dal SPT, dovrà essere a carico dell'Amministrazione         di destinazione.      
Si conferma la competenza dell'Amministrazione di         provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale         in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra         quelle aderenti al suddetto Service, e sia nell'impossibilità di provvedere         direttamente alla liquidazione dei pagamenti.      
Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la         richiesta di rimborso delle somme corrisposte.      
       
     
c. Criteri per la determinazione         del Fondo unico di amministrazione      
       
     
Relativamente alla determinazione del fondo unico         di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa         del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di         risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che anche per         l'anno 2012 gli importi da quantificare terranno conto delle limitazioni         previste dalle vigenti disposizioni, individuate con circolare di questo         Dipartimento, Circ. 5 giugno 2009, n. 21. In particolare, i suindicati importi         verranno definiti sulla base delle risorse storiche individuate negli anni         pregressi e per l'anno 2012 in conformità alle vigenti norme         contrattuali.      
A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa         alle amministrazioni un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette         risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di         progressioni economiche orizzontali.      
Resta fermo che ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis         del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla L.         30 luglio 2010, n. 122, l'importo complessivo del fondo non potrà, comunque,         superare quello stabilito per l'anno 2010 al lordo di eventuali impieghi od         utilizzi. Si rammenta che le riduzioni dei fondi in relazione alla diminuzione         del personale in servizio, previste dal citato comma 2-bis, dovranno essere         apportate in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio per l'anno         2012.      
       
     
5.3 - Articoli del disegno di         legge      
       
     
Insieme alle proposte di previsione, ciascuna         Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al         proprio stato di previsione. Le norme dovranno tenere conto, eventualmente,         della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in         considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di         detta legge.      
       
     
5.4 - Elenco da allegare alla         Tabella n. 2 (Economia e Finanze)      
       
     
Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a         segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai         vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere         nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e         delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).    



6 Calendario degli adempimenti      
12 luglio: disponibilità        dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da         parte delle Amministrazioni;      
5 settembre: termine         ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per         l'invio agli Uffici centrali del Bilancio dei file excel relativi alle proposte         di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo;      
12 settembre: termine         ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del         bilancio e per l'invio all'IGB dei file excel relativi alle proposte di         variazione su autorizzazioni di fattore legislativo.      
Per gli allegati relativi alle spese di         personale, ogni Amministrazione avrà accesso a SICO solo nel momento in cui         avrà completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di         contabilità economica; le attività per la compilazione degli allegati medesimi         andranno effettuate dal 19 al 28 luglio c.a.      
Si precisa, infine, che le Amministrazioni         medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello         Stato - Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la         tempistica indicata nell'allegato A.    



Allegato A      
       
     
Linee guida alla compilazione         delle note integrative agli stati di previsione      
(Art. 21, comma 11, lett. a), L.         n. 196/2009)      
       
     
Nota Tecnica 1      
       
     
1. Note integrative bilancio di         previsione - Aspetti generali e normativi      
       
     
La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato         di previsione del Bilancio dello Stato, disciplinata dall'art. 21, comma 11,         lettera a) della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (L. 31         dicembre 2009, n. 196), è un documento di ausilio alla programmazione         dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del         bilancio dello Stato. Essa completa ed arricchisce le informazioni del bilancio         costituendo lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in         relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni,         gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.      
In materia occorre tenere presente il         collegamento fra la L. n. 196 del 2009 e il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di         attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della         produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle         amministrazioni e la esplicita necessità che gli obiettivi e gli indicatori,         definiti da ciascuna amministrazione nella Nota integrativa al bilancio, siano         coerenti con quelli contenuti nel proprio "piano delle performance".      
Le Note integrative si collocano all'interno del         ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su un         orizzonte temporale triennale.      
       
     
     
       
     
Tale ciclo prende avvio dall'individuazione delle         finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e dalla conseguente         assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per perseguirle         (input "finanziari"); il processo prosegue con l'individuazione e         l'acquisizione delle risorse umane e strumentali da impiegare (input fisici o         "strumentali") e si conclude con l'erogazione di servizi ai cittadini, alle         imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e quindi con il         dispiegarsi degli effetti finali dell'attività pubblica sull'economia e sulla         società (outcome o risultati finali).      
L'applicazione efficace del ciclo descritto         richiede:      
a) l'utilizzo di una classificazione che         rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le         finalità e i programmi dell'azione di Governo;      
b) la definizione, per ciascuna Amministrazione,         degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;      
c) l'individuazione e l'applicazione di         indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con         riferimento al triennio della programmazione;      
d) la misurazione annuale degli stessi indicatori         al fine di monitorare i risultati conseguiti.      
Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 11,         lettera a) della L. n. 196/2009, la Nota integrativa al bilancio di previsione,         per quanto riguarda le spese, è articolata in due distinte sezioni, la prima         delle quali contiene il piano degli obiettivi e degli indicatori e la seconda i         criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli         programmi di spesa.    



2. Note integrative 2012-2014 - Utenti coinvolti nell'inserimento         tramite sistema informatico      
La Nota integrativa al bilancio di previsione         2012 deve contenere le informazioni relative alla programmazione del triennio         2012-2014.      
La responsabilità dell'inserimento delle         informazioni nelle Note integrative è attribuita a ciascun Centro di         Responsabilità amministrativa (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato         in aderenza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma         contabile.      
Sono chiamati all'espletamento di tale attività        anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo - Monopoli di         Stato, Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi         notarili.      
Gli Organismi indipendenti di valutazione delle         performance (OIV), costituiti presso ogni amministrazione, svolgeranno il ruolo         di coordinamento nello svolgimento dell'attività di compilazione della Nota, di         inserimento dei dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo         complesso (quadro di riferimento) e di validazione finale della Nota.      
I rappresentanti delle Amministrazioni e degli         OIV, forniti di identificativo (username) e parola chiave (password), accedendo         alla apposita area riservata accessibile dal seguente link:         http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/index.asp. potranno         inserire tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la         suddivisione dei compiti di seguito succintamente riportata.      
       
     
         
             
Tipologie di utente                          
Funzioni  
                       
- Utente inseritore nota integrativa -               centro di responsabilità                          
- Inserisce il Quadro di riferimento del               CdR            
- Gestisce il piano degli obiettivi               triennali (anagrafica degli obiettivi)            
- Inserisce i dati contabili per anno e per               obiettivo, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale a               legislazione vigente            
- Inserisce gli indicatori riferiti a               ciascun obiettivo            
- Inserisce i valori target degli               indicatori per ciascuno dei tre anni            
- Comunica la fine attività per i singoli               tre anni  
             
- Utente inseritore nota integrativa -               OIV              
- Inserisce il Quadro di riferimento               generale dell'amministrazione            
- Verifica la completezza e correttezza               degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità            
- Valida la Nota integrativa            
             
- Utente inseritore nota integrativa -               referente di programma                          
- Inserisce i criteri di formulazione delle               previsioni per programma (Sezione II)            


               
       
     
Oltre alle indicazioni fornite con la presente         Nota Tecnica, sul portale web delle Note preliminari sarà a disposizione una         nota operativa con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di         inserimento dei dati nel sistema, nonché un documento illustrativo delle         modalità di accesso al sistema.    



3. Note integrative 2012- 2014 - Contenuto ed articolazione della         Sezione I      
3.1. La gestione degli         obiettivi      
       
     
L'insieme degli obiettivi definiti da ciascuna         amministrazione per il triennio 2012-2014 e associati ai singoli programmi di         spesa costituisce il "Piano degli obiettivi".      
La gestione del Piano degli Obiettivi, negli         anni, é "a scorrimento": ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito         per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema         informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative         2012-2014.      
I CdR possono, eventualmente, aggiungere nuovi         obiettivi per il triennio in considerazione o rimuovere obiettivi riportati dal         triennio precedente.      
Gli obiettivi sono identificati da:      
- una Missione ed un Programma di         riferimento;      
- un codice numerico univoco all'interno         dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al         fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e         di consentire confronti temporali [5];      
- una denominazione ed una descrizione, indicate         dal CdR che istituisce l'obiettivo;      
- la natura di obiettivo strategico o         strutturale;      
la Priorità Politica di riferimento (solo per gli         obiettivi strategici);      
- l'indicazione se si tratta di obiettivo         composto di sole risorse finanziarie da trasferire ad altri enti, a famiglie o         imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione         dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri,         di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla         esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa; per questi obiettivi dovrà        essere indicata la tipologia di beneficiario destinatario del         trasferimento;      
- l'indicazione se si tratta di obiettivo che,         pur definito in sede di programmazione nei contenuti e nei risultati attesi,         non vede ancora presenti nel bilancio di previsione le relative risorse         finanziarie che saranno assegnate all'amministrazione solo in corso di         gestione, in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti normativi o         regolamentari. Nella nota integrativa tale obiettivo apparirà senza alcuna         risorsa finanziaria associata e il CdR dovrà inserire apposita         motivazione.      
       
     
       
[5] Sia i centri di responsabilità          amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a           cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti,           scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza           che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere           validi.      
       
     
3.2. Le priorità        politiche      
       
     
La norma prevede che il Piano degli obiettivi         faccia riferimento, tra l'altro, alle Priorità Politiche dell'Amministrazione         (convenzionalmente PP) derivanti dall'Atto di indirizzo         dell'Amministrazione.      
L'inserimento delle PP valide per il triennio         2012-2014 e per tutta l'amministrazione é a carico degli Organismi Indipendenti         per la Valutazione delle Performance. Tale inserimento è propedeutico         all'immissione degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR.         Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo         strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno         la PP alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.      
Qualora l'Atto di indirizzo al momento         dell'inserimento della Nota integrativa non fosse disponibile, gli utenti OIV         provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del mancato         inserimento delle PP, rendendo in tal modo accessibile il sistema agli utenti         CDR per il prosieguo delle attività.      
       
     
3.3. La gestione degli         indicatori      
       
     
L'amministrazione deve assegnare uno o più         indicatori significativi a ciascun obiettivo identificato, al fine di         quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel         corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.      
È opportuno che ciascuna amministrazione         definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse         finanziare e umane utilizzate (gli input), le attività svolte (realizzazione         fisica), i risultati ottenuti (l'output), e l'impatto (l'outcome) generato dal         programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente. È auspicabile, tuttavia,         che agli obiettivi inseriti nelle Note integrative sia associato almeno un         indicatore di risultato o di impatto; esempi di indicatori da utilizzare         saranno riportati nella citata nota operativa.      
Le funzioni per l'inserimento degli indicatori         saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle         dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.      
Gli indicatori sono identificati da:      
- un codice numerico identificativo unico         all'interno di ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema;          
- una descrizione, indicata dal CdR;      
- un tipo, da scegliere nella classificazione di         cui alla tabella precedente;      
- l'unità di misura (ad es. %, Km, euro,         etc.);      
- il metodo di calcolo dell'indicatore;      
- la fonte del dato (il sistema informativo, il         processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al         calcolo dell'indicatore);      
- il valore target che dovrà assumere         l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano (l'indicazione può essere omessa         sugli anni di piano per i quali non è stata attribuita alcuna risorsa         finanziaria all'obiettivo);      
- il valore che si prevede assumerà l'indicatore         nell'anno corrente che, se l'indicatore era esistente in fase di previsione         2011-2013, si assume pari al valore target dell'anno 2011 inserito in quella         sede.      
Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno         un indicatore, mentre non si possono inserire più di quattro indicatori per         singolo obiettivo.      
       
     
3.4. Quadro di         riferimento      
       
     
Il "Quadro di riferimento" (QdR) riporta la         descrizione dello scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare         per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, relativo al         triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in         atto o previste. Esistono due tipi di QdR:      
a. per ciascun Centro di responsabilità        amministrativa, con inserimento a cura dei CdR;      
b. per Amministrazione con inserimento a cura         degli OIV.      
Il QdR viene formulato dalle amministrazioni         attraverso la compilazione di un file.doc e l'invio dello stesso file (nello         stesso formato.doc o alternativamente in formato.pdf) tramite una funzione di         upload presente nel portale dell'applicazione.      
Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e         nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le         amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di download dal portale         dell'applicazione, un file.doc contenente un "modello" predefinito per la         compilazione del QdR, che fornisce alcune brevi indicazioni sul contenuto e         sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.      
       
     
3.5. Inserimento dati contabili         sul piano degli obiettivi      
       
     
Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà        relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.      
Gli utenti CdR dovranno indicare le spese         previste per ciascun obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli         stanziamenti in c/competenza, procedendo sequenzialmente per anno/obiettivo. Al         termine dell'inserimento dei dati di ciascun anno il CdR dovrà effettuare una         "fine attività"; al termine delle attività di tutti i CDR gli utenti con         profilo OIV potranno procedere alla validazione della Nota.      
Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei         tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di         lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così         valorizzati saranno successivamente visualizzati per categoria economica sul         Piano degli Obiettivi.      
Saranno disponibili funzioni per interrogare on         line il dettaglio degli stanziamenti sul triennio anche a livello di Piano di         Gestione.      
Il sistema non permetterà la Validazione della         Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi         per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento         triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione         vigente per lo stesso Programma.    



4. Note integrative 2012-2014 - Contenuto ed articolazione della         Sezione II      
Secondo la L. n. 196/2009 la seconda sezione         della Nota integrativa é relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse         finanziarie ed indica:      
- il "contenuto di ciascun Programma di spesa":         il sistema delle Note integrative visualizzerà le attività sottostanti i         programmi presenti sul sistema del Bilancio dello Stato;      
- i "criteri di formulazione delle previsioni"         che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni Programma e per         tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti         stanziamenti del bilancio triennale.      
L'inserimento dei criteri in oggetto é a carico         del profilo utente "referente di programma" che agisce, nell'ambito di ciascuna         amministrazione, esclusivamente per la raccolta, la sintesi e l'inserimento dei         criteri di formulazione delle previsioni per programma.      
Tenuto conto che, in coerenza con le indicazioni         della L. n. 196 del 2009, un programma fa di solito riferimento ad un unico         Centro di responsabilità amministrativa, il referente dei programmi ricadenti         all'interno dello stesso CdR può coincidere con lo stesso referente del CdR che         inserisce le informazioni della Sezione I della Nota         [6].      
Nel caso in cui un programma interessi più Centri         di responsabilità amministrativa, per l'inserimento delle informazioni della         Sezione II dovrà essere necessariamente individuato un referente unico per tale         programma a livello amministrazione.      
A supporto della formulazione dei richiamati         criteri gli utenti indicati avranno a disposizione sul sistema un prospetto         riepilogativo riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti         triennali 2012-2014 distinti per categoria economica; la Ragioneria generale         provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle         previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il         sistema.      
Pertanto, l'utente con profilo "referente di         programma", accedendo alla Sezione II della Nota integrativa dovrà:      
- scegliere il programma su cui operare;      
- visualizzare il prospetto riepilogativo         relativo al programma selezionato;      
- inserire i criteri di previsione in una         apposita maschera in relazione al programma selezionato. Per "criteri di         formulazione delle previsioni" si intendono i fattori di natura legislativa,         tecnica o contabile che giustificano le previsioni finanziarie triennali, che         devono essere fornite distintamente per categoria economica.      
       
     
       
[6] La Ragioneria Generale dello Stato, a           partire dalla Circ. 22 marzo 2010, n. 14, ha avviato una azione diretta alla           revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le           indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della L. n. 196/2009 secondo il quale           "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di           responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo           livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.           300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la           realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico           responsabile.    



5. Le fasi del processo di programmazione e il calendario degli         adempimenti      
         
             
              Data                          
              Attività  
                       
              5 set. 2011                          
- Apertura dell'applicazione note               integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della Sezione I)            
             
              19 set. 2011                          
- 1° trasmissione del flusso dei capitoli,               con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note               integrative;            
- apertura delle funzioni di inserimento               dati contabili Sezione I (utenti CdR);            
- apertura delle funzioni di acquisizione               dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma)            
             
              19 set. - 3 ott. 2011                          
- gli utenti CdR completano gli inserimenti               della Sezione I ed effettuano la fine attività;            
- gli utenti referenti dei programmi               inseriscono i criteri nella Sezione II;            
- gli utenti SECIN-OIV completano gli               inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti               della Sezione II e validano l'intera Nota.  
                       
              4 ott. 2011                          
- 2° trasmissione al sistema Note dei               capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data            
             
              4 ott. 2011 - 8 ott. 2011                          
- IGB verifica le modifiche apportate alle               previsioni finanziarie, le segnala agli OIV, che riaprono gli inserimenti della               Sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i               programmi interessati;            
- gli utenti CdR interessati dalle               modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi               della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine               attività;            
- gli utenti referenti dei programmi               interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II               /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva               fine attività;            
- gli utenti OIV rivalidano l'intera               Nota.  
             
              8 ott. 2011                          
              CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI              
             
              11 ott. -15 ott. 2011                          
- IGB monitora l'evoluzione degli               stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo;            
- nel caso in cui avvengano modifiche negli               ultimi giorni prima della presentazione del DLB, IGB provvede ad effettuare il               ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione               I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più               modificati.            


             



6. La nota integrativa allo stato di previsione         dell'entrata      
L'art. 21, comma 11, lettera a) della L. n.         196/2009, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate,         oltre a contenere "criteri per la previsione relativa alle principali imposte e         tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente         e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle         disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte         nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con         l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie         dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti".      
Il documento, per le previsioni 2012-2014, sarà        predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo         anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.      
Le previsioni sono esposte ed illustrate con         riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata.      
Tra questi, ha importanza preponderante il titolo         I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati         previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate         focalizzate sui principali tributi.      
È allegato alla nota un documento, predisposto         dal competente Dipartimento delle Finanze, che deve indicare gli effetti         connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione         del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo         obbligatorio, dando separata indicazione di quelle di recente         introduzione.      
       
     
         
              
             
              Assistenza  
             
                       
Le richieste di chiarimenti necessari per               lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le               richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area               riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per               posta elettronica, all'indirizzo:  
                       
note.integrative@tesoro.it            
             
indicando nell'oggetto il Ministero di               appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale,               telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare            
  
                       
Per l'assistenza tecnica è disponibile il               Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì,               dalle ore 9,00 alle 18,00).  
                       

             



Formulazione del budget economico         triennale 2012-2014      
       
     
Nota tecnica n. 2            
       
     
1. La formulazione del budget         triennale 2012-2014 - Principali innovazioni      
       
     
Con la formulazione del budget, i titolari dei         Centri di Responsabilità amministrativa che sono responsabili delle risorse         finanziarie assegnate ai programmi, coordinano le previsioni economiche annuali         - in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali - effettuate dai         centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le         previsioni economiche e finanziarie del triennio di programmazione; a tale         scopo, si avvalgono anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei         periodi precedenti.      
Il Budget dei costi costituisce uno degli         allegati agli stati di previsione della spesa. Ciò ha comportato l'introduzione         di alcune innovazioni nel processo di formulazione del budget e dei relativi         strumenti informatici a supporto, che possono riassumersi nei seguenti         punti:      
1. il Budget dei costi, in coerenza con il         bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale;      
2. la formulazione delle previsioni di costo, per         il primo anno di Budget (2012), è effettuata secondo le procedure ed il livello         di dettaglio finora in uso, ossia per centro di costo e per programma; per il         Budget del secondo e del terzo anno (2013 e 2014) è stata, invece, prevista una         rilevazione a livello di Centro di responsabilità        amministrativa/Programma;      
3. le informazioni per la riconciliazione dei         costi devono essere fornite, distintamente per ciascun anno, dal CdR di         pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di         previsione a legislazione vigente, consolidando il ruolo di maggior rilevanza         che, già dallo scorso anno, hanno assunto gli utenti referenti dei Centri di         Responsabilità;      
4. con la presente rilevazione previsionale è         stato completato l'adeguamento informatico, iniziato lo scorso anno:         conseguentemente tutti gli utenti del portale di contabilità economica dovranno         accedere alla nuova piattaforma informatica per l'inserimento dei costi         relativi al budget triennale 2012-2014;      
5. le strutture organizzative interessate alla         previsione dei costi per il triennio 2012-2014 sono quelle attualmente         esistenti nel sistema informativo e recepiscono le indicazioni della nuova         legge di riforma contabile, L. n. 196/2009, relative a più consona         individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici,         conseguente alle intese intercorse con le amministrazioni centrali a seguito di         incontri dedicati a tal fine.      
Eventuali modifiche nell'organizzazione         richiedono, come di consueto, la tempestiva comunicazione all'Ufficio IV         dell'Ispettorato Generale del Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale         dello Stato - al fine di procedere all'aggiornamento della struttura nel         sistema informativo, e all'immediata attivazione delle utenze necessarie         all'inserimento dei dati.    



2. Il processo e gli attori del budget triennale      
2.1. Il processo di formulazione         del Budget triennale      
       
     
2.1.1. - Rilevazione integrata         degli anni persona 2012      
       
     
Negli ultimi anni la Ragioneria generale dello         Stato ha avviato alcune iniziative dirette a consentire una maggiore         integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità        finanziaria ed economica che hanno condotto all'unificazione ed integrazione         del processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali         quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la         predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla         spese di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la         rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del Budget         economico.      
Per l'anno 2012 tale rilevazione interesserà le         Amministrazioni centrali dello Stato con le stesse modalità applicative         dell'anno precedente; conseguentemente, le previsioni quantitative del         personale saranno inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica         per poi affluire automaticamente a SICO.      
Nella Nota tecnica 1 della presente circolare         sono forniti i criteri generali per la determinazione delle previsioni del         personale e le istruzioni operative per il completamento delle informazioni         necessarie a SICO.      
Ulteriori dettagli sulle modalità operative         attraverso le quali le amministrazioni dovranno fornire le informazioni         relative al personale saranno fornite nella Nota operativa pubblicata sul         portale dedicato.      
       
     
2.1.2. - Rilevazione dei dati         per il Budget triennale      
       
     
Le previsioni di costo, come anticipato, devono         essere riferite al triennio 2012-2014 e sono formulate dalle Amministrazioni         avvalendosi del portale web di contabilità economica, secondo le seguenti         indicazioni:      
1. I Centri di costo rilevano i dati previsionali         per l'anno 2012 per natura di costo e per programma, a partire dai dati         quantitativi del personale (anni persona).      
2. I referenti dei Centri di responsabilità        completano le previsioni per ciascuno degli anni del triennio con l'indicazione         dei costi previsti complessivamente per tutto il Centro di Responsabilità e per         Programma.      
3. Gli stessi referenti provvedono, infine,         all'inserimento, per ciascun anno del triennio, delle informazioni necessarie         alla riconciliazione fra le previsioni economiche e finanziarie, entrambe         formulate per programma, a livello di Centro di responsabilità        amministrativa.      
Quest'ultima attività merita particolare         attenzione in quanto deve garantire la coerenza tra le previsioni economiche e         finanziarie ed implica che le Amministrazioni tengano conto dell'ammontare         delle risorse finanziarie a disposizione relativamente ai costi previsti,         nonché, delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze         in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza         pubblica (così come meglio specificato nella parte prima della presente         circolare). Sarà possibile, pertanto, intervenire sui costi di natura         discrezionale mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti         incomprimibili in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o         allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.      
La coerenza fra previsioni economiche e         finanziarie, naturalmente, deve tenere conto anche dei disallineamenti (di         natura temporale, strutturale e sistemica) che caratterizzano la contabilità        economica rispetto a quella finanziaria, relativi ai diversi criteri applicati         nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello         finanziario. Tale operazione di riconciliazione è a carico del Dipartimento         della Ragioneria Generale dello Stato, come richiamato dall'art. 21 comma 11         della legge di riforma, che si avvale delle informazioni, fornite dalle         Amministrazioni, relative all'andamento della spesa rispetto alla         manifestazione dei costi.      
Successivamente all'approvazione della legge di         bilancio, i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità delle Amministrazioni         aggiornano, ciascuno per la parte di propria competenza, le previsioni del         Budget per il triennio 2012-2014, tenendo conto delle eventuali variazioni         conseguenti alla discussione parlamentare.      
       
     
2.2. Gli attori coinvolti nella         formulazione del Budget triennale 2012-2014      
       
     
Ciascun utente è abilitato all'accesso al portale         web di Contabilità economica nell'ambito di un profilo predefinito, che         identifica il tipo di operazioni consentite.      
Di seguito si elencano sinteticamente i profili         previsti nel sistema e le principali funzioni.      
       
     
Ufficio del personale              
       
     
Gli utenti con profilo Ufficio del personale         (inseritore e responsabile) hanno il compito di integrare i costi medi delle         competenze fisse, preimpostati a sistema con i dati elaborati da IGOP,         inserendo i valori medi delle competenze accessorie per contratto/qualifica e         per Centro di Responsabilità.      
       
     
Centro di costo      
       
     
Gli utenti con profilo Centro di costo         (inseritore e validatore) hanno il compito di inserire e validare, distinti per         il terzo livello del piano dei conti e per programma, i costi previsti per         l'anno 2012, a partire dai dati quantitativi del personale (anni         persona).      
In proposito, si segnala la possibilità di         avvalersi della trasmissione elettronica in formato XML delle previsioni         economiche formulate dai centri di costo, in alternativa all'inserimento         tramite maschere di acquisizione sul portale. A tale scopo è stato previsto un         apposito profilo utente (inseritore XML).      
       
     
Centro di Responsabilità              
       
     
Gli utenti con profilo referente del Centro di         Responsabilità, con l'applicazione della riforma hanno nuovi compiti e, come         per il trascorso anno, devono, in particolare, provvedere:      
- all'inserimento delle informazioni relative         alla previsione integrata degli anni persona per il 2012, evidenziando le         differenze tra gli AAP che si prevede di utilizzare per Programma e quelli che         si prevede di pagare sui capitoli stipendiali del Centro di Responsabilità e         sui Programmi;      
- al coordinamento del processo di inserimento         delle previsioni economiche per il primo anno (2012) da parte dei Centri di         costo sottostanti [7];      
- ad inserire le previsioni di costo per i due         anni successivi al primo, aggregate per Centro di Responsabilità e per         Programma e per voce di terzo livello del piano dei conti;      
- ad inserire le informazioni per la         riconciliazione per tutto il triennio.      
       
     
       
[7] La Ragioneria Generale dello Stato, a           partire dalla Circ. 22 marzo 2010, n. 14, ha avviato un'azione diretta alla           revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le           indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della L. n. 196/2009 secondo il quale           "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di           responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo           livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.           300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la           realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico           responsabile.      
       
     
Uffici Centrali di         Bilancio      
       
     
Gli Uffici centrali di bilancio sono pienamente         coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni         centrali dello Stato, assicurando il controllo dei dati trasmessi dai Centri di         costo e dai Centri di Responsabilità.      
       
     
Per maggiori approfondimenti relativi al         processo, agli attori coinvolti ed alle specifiche tecnico operative per gli         utenti, si rimanda all'apposito documento pubblicato sul sito di Contabilità        economica.    



3. Calendario degli adempimenti relativi al budget triennale 2012 -         2014      
La raccolta dei dati economici deve essere         effettuata nel pieno rispetto dei tempi di seguito indicati per consentire agli         uffici della RGS la successiva attività di verifica ed analisi dei dati         economici e l'elaborazione delle tabelle del Budget 2012-2014 entro il 15         ottobre 2011, data di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei         correlati elementi informativi di cui all'art. 21, comma 11 della citata legge         di riforma.      
       
     
         
             
              Data                          
              Attività  
                       
              25 lug. 2011                          
- Apertura dell'applicazione Budget               2012-2014  
             
              2 settembre 2011                          
- l'Ufficio del personale conclude le               attività relative all'inserimento e alla validazione dei costi medi e delle               competenze accessorie per contratto/qualifica e per CdR.            
             
              25 lug. 2011 -02 set. 2011                          
- I Centri di costo delle Amministrazioni               inseriscono a sistema le previsioni di personale per il 2012 in anni persona               per contratto/qualifica e per programma ed effettuano la fine               comunicazione;  
                       
              02 set. 2011 -09 set. 2011                          
- I Centri di costo successivamente               provvedono all'inserimento di tutti gli altri costi ed alla validazione finale               dell'anno 2012;  
                       
              12 set. 2011 -23 set. 2011                          
- I Centri di responsabilità inseriscono e               validano le informazioni per le integrazioni degli anni persona relative al               2012            
- I Centri di responsabilità inseriscono le               previsioni economiche per gli anni 2013 e 2014            
- I Centri di responsabilità inseriscono le               informazioni per la riconciliazione tra previsioni economiche e finanziarie per               gli anni 2012, 2013 e 2014 e validano il triennio  
                       
              26 set. 2011 - 30 set. 2011                          
- Gli Uffici centrali del bilancio               verificano e validano i dati inseriti dai Centri di costo e dai Centri di               responsabilità delle Amministrazioni, provvedendo così alla loro trasmissione               automatica all'Ispettorato Generale del Bilancio, allo scopo di consentire               l'analisi dei dati e la predisposizione del Budget economico da allegare al DLB               2012-2014  
                       
              Dopo l'approvazione della LB 2012-2014 (dicembre 2011)                            
- le Amministrazioni, entro i 15 giorni               lavorativi successivi al recepimento sul sistema di contabilità analitica delle               variazioni parlamentari intervenute sui valori finanziari del DLB               trasmetteranno, per via informatica, le riformulazioni dei costi previsti e               delle informazioni per la riconciliazione ai coesistenti Uffici Centrali del               Bilancio,            
- Gli Uffici centrali del bilancio               provvederanno, nei tre giorni successivi, alla validazione e trasmissione dei               costi rimodulati all'Ispettorato Generale del Bilancio allo scopo di consentire               l'analisi dei dati e la predisposizione definitiva del documento di Budget               economico 2012-2014 e per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 14,               comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001            


               
       
     
         
             
              Assistenza  
             
                       
Le richieste di chiarimenti necessari per               lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le               richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area               riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per               posta elettronica, all'indirizzo:  
                       
contabilita.economica@tesoro.it            
              
             
indicando nell'oggetto il Ministero di               appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale,               telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare            
  
                       
Per l'assistenza tecnica è disponibile il               Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì,               dalle ore 9,00 alle 18,00).  
                       

               
       
     
Fase di budget DLB triennio         2012/2014 - Sintesi del processo e dei ruoli      
       
     
   



D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art.       10
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       21
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       22
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       23
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       40
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       42
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       2
L. 7 aprile 2011, n. 39, art.       3
L. 7 aprile 2011, n. 39, art.       7