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domenica 5 settembre 2010

Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

Acc.reg. 27-7-2010
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri.
Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30.
Acc.reg. 27 luglio 2010 (1).
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri (2) (3) .

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale.
(3) La data dell’Accordo qui indicata è quella del Bollettino Ufficiale, in quanto mancante nel testo pubblicato.



Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale

A seguito della Delib.G.P. n. 1606 del 9 luglio 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, il giorno 16 luglio 2010 presso gli uffici di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:

dott. Aldo Duca - presidente
(firmato)

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: per la C.G.I.L. FP (non firmato)

per la C.I.S.L. FPS
(firmato)
per la U.I.L. FPL - Enti locali (firmato) per la Fe.N.A.L.T. - Enti locali
(firmato)




Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto il nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri



Allegato

Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri.




Capo I
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente accordo disciplina il sistema di classificazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.
2. Le norme del presente accordo sostituiscono le norme contenute nell’Ordinamento professionale del personale dei profili professionali dei vigili del fuoco del 15 novembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni ed hanno decorrenza dall’1 gennaio 2010.



Articolo 2
Settori e ruoli.
1. Il personale oggetto di questo accordo è suddiviso in due settori, settore operativo e settore aeronavigante.
2. All’interno del settore operativo sono istituiti i seguenti ruoli che si articolano in qualifiche, come specificato nei successivi articoli:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi;
d) ruolo dei funzionari antincendi.
3. All’interno del settore aeronavigante vi è un unico ruolo, denominato ruolo del personale aeronavi gante. Fino a diversa disposizione contrattuale, il personale del settore aeronavigante mantiene l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifiche. Analogamente rimane invariato il sistema di classificazione e progressione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni giuridico - economiche contenute nel presente accordo, il personale del predetto ruolo è equiparato al personale del settore operativo come indicato nella tabella di cui all’art. 42.



Articolo 3
Funzioni di polizia giudiziaria.
1. Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 2, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi, nel ruolo dei funzionari antincendi e nel ruolo del personale del settore aeronavigante riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.



Capo II
Ruolo dei vigili del fuoco
Articolo 4
Qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco qualificato;
c) vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco coordinatore.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.



Articolo 5
Accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
1. L'accesso al ruolo dei vigili del fuoco e alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante procedura di pubblico concorso e corso di formazione. È possibile far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Fino al 40%, i posti del concorso pubblico di cui al comma 1 possono essere riservati al personale che ha svolto servizio civile nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, al personale che presta servizio nei corpi volontari dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio e al personale che ha prestato servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come vigile del fuoco discontinuo per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri candidati.
3. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.
4. I vincitori del concorso ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 e non si trovino nelle condizioni che impediscono l’ammissione al concorso.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale successivo al concorso, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Sono prese a riferimento le corrispondenti disposizioni previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Articolo 6
Corso di formazione per vigili del fuoco.
1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso teorico - pratico della durata di almeno tre mesi.
2. Durante il corso di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi.
3. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico sono inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco secondo la graduatoria finale dell’esame di fine corso. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vigile del fuoco decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
4. L’esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione provinciale.



Articolo 7
Promozioni alle qualifiche superiori.
1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore avviene a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo. Sono interessati da detta promozione coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.



Articolo 8
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori.
1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.



Capo III
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Articolo 9
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto;
d) capo reparto esperto.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.



Articolo 10
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e alla qualifica di capo squadra avviene di regola a cadenza biennale e nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall’Amministrazione provinciale tenuto anche conto della differenza tra “dotazione storica complessiva” e posti attualmente occupati, sempre che la consistenza del numero dei posti non giustifichi l’attivazione delle procedure a cadenza annuale, secondo le seguenti modalità:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con provvedimento della Giunta provinciale. Tale individuazione terrà conto dei criteri individuati, per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale in possesso dei requisiti ivi previsti che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. A parità di punteggio, per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età, mentre per l’ammissione al corso di formazione di cui al comma 1, lettera b), prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono resi disponibili per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono resi disponibili per gli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I dipendenti che superano l’esame finale dei corsi di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella qualifica di capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.



Articolo 11
Promozione a capo squadra esperto.
1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.



Articolo 12
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti.
1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.



Articolo 13
Promozione a capo reparto.
1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene di regola a cadenza biennale, secondo le seguenti modalità, nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall’Amministrazione provinciale e sempre che la consistenza del numero dei posti non giustifichi l’attivazione delle procedure a cadenza annuale:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con provvedimento della Giunta provinciale. Tale individuazione terrà conto dei criteri individuati, per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono resi disponibili per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono resi disponibili per gli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I dipendenti che superano l’esame finale dei corsi di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella qualifica di capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.



Articolo 14
Promozione a capo reparto esperto.
1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.



Articolo 15
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.
1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.



Capo IV
Ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi
Articolo 16
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Il ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi è articolato nelle seguenti cinque qualifiche:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) collaboratore antincendi;
e) collaboratore antincendi capo.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei degli ispettori e dei collaboratori antincendi sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.



Articolo 17
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per vice ispettori antincendi, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, e non si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 del medesimo art. 18.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Articolo 18
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) ………………… (4);
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.
5. I vincitori del concorso sono inquadrati nella qualifica di allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

(4) La lettera e) non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.


Articolo 19
Partecipazione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore.
1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano un corso della durata di almeno tre mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale.
2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettori antincendi. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi tre mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
5. L’esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione provinciale.



Articolo 20
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione.
1. I vincitori del concorso interno di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di almeno due mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato negli aspetti previsti dal precedente art. 19, comma 4, con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi coloro che abbiano superato gli esami finali del corso. I dipendenti che non abbiano superato i predetti esami sono ammessi alla frequenza del corso successivo.



Articolo 21
Promozione a ispettore antincendi.
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli artt. 19 e 20 e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.



Articolo 22
Promozione a ispettore antincendi esperto.
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.



Articolo 23
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti.
1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.



Articolo 24
Promozione a collaboratore antincendi.
1. La promozione alla qualifica di collaboratore antincendi avviene di regola a cadenza biennale e nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo - funzionali mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la medesima data, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa. La procedura di promozione può avvenire a cadenza annuale qualora ciò si renda necessario per la consistenza del numero dei posti da mettere a concorso.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Articolo 25
Promozione a collaboratore antincendi capo.
1. La promozione alla qualifica di collaboratore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.



Articolo 26
Collaboratore antincendi capo “esperto”.
1. Ai collaboratori antincendi capo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di “esperto”.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.



Articolo 27
Tabella di equiparazione.
1. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE
QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE
collaboratore antincendi
sostituto direttore antincendi
collaboratore antincendi capo
sostituto direttore antincendi capo
collaboratore antincendi capo “esperto”
sostituto direttore antincendi capo “esperto”




Capo V
Altre disposizioni relative al personale dei ruoli dei vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto e degli ispettori e collaboratori antincendi
Articolo 28
Conferimento delle promozioni per merito straordinario.
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
3. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto.
4. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 3.
5. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sulla proposta di promozione si esprime il Dirigente del dipartimento competente in materia di personale, sentito il Dirigente del dipartimento cui è incardinato il Corpo permanente dei vigili del fuoco.
6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste da questo articolo, al personale interessato possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.



Capo VI
Ruolo dei funzionari antincendi
Articolo 29
Articolazione del ruolo dei funzionari antincendi.
1. Il ruolo dei funzionari antincendi è articolato nelle seguenti due qualifiche:
a) funzionario antincendi;
b) funzionario direttivo antincendi.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei funzionari antincendi sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.



Articolo 30
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
1. L’accesso alla qualifica di funzionario antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.
2. Nel concorso, il venti per cento dei posti è riservato al personale delle qualifiche inferiori in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti come specificati nel successivo articolo, di un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando di indizione del concorso, se personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei collaboratori, e di sette anni se appartenente ai ruoli inferiori e che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso pubblico, le modalità di svolgimento del concorso pubblico e dei concorsi riservati, le prove di esame, scritte e orali, i titoli da prendere in considerazione nel concorso riservato, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. Sono altresì individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.



Articolo 31
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi per pubblico concorso.
1. Al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari antincendi possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalla normativa provinciale vigente;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.



Articolo 32
Corso di formazione per l’accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
1. I vincitori del concorso di cui all'art. 30 sono inquadrati nella qualifica di funzionario antincendi e sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico – pratico della durata non inferiore a tre mesi.
2. Il corso di formazione è articolato in cicli di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo finalizzato all'espletamento delle funzioni per la qualifica di funzionario antincendi. Al termine del corso i dipendenti devono superare l’esame finale. Dalla data di superamento dell’esame di fine corso decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi si esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Salvo che si tratti di personale già inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, l’esclusione dal corso o il mancato superamento dello stesso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.



Articolo 33
Promozione a funzionario direttivo antincendi.
1. La promozione a funzionario direttivo antincendi si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di funzionario antincendi, in possesso del diploma di laurea, che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non è ammesso a scrutinio il personale che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui al successivo art. 34 un punteggio inferiore al 70% della valutazione positiva;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della multa;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della promozione e i punteggi agli stessi attribuiti sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.



Articolo 34
Valutazione annuale del personale del ruolo dei funzionari.
1. L'Amministrazione valuta annualmente le prestazioni del personale del ruolo dei funzionari nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. La Giunta provinciale definisce le modalità di valutazione del personale del ruolo dei funzionari tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Articolo 35
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale della qualifica di funzionario direttivo antincendi.
1. Al personale inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei funzionari è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Gli scatti convenzionali di cui al precedente comma non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale un punteggio inferiore all’80% del punteggio positivo o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della multa.



Articolo 36
Tabella di equiparazione.
1. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE
QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE
funzionario antincendi
direttore
funzionario direttivo antincendi
direttore vice dirigente



Articolo 37
Corsi di formazione.
1. I corsi di formazione previsti dal presente accordo sono organizzati dalla scuola provinciale antincendi; ai discenti potrà comunque essere richiesto di partecipare ai corsi o a parte degli stessi organizzati per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Capo VII
Norme di primo inquadramento
Articolo 38
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco qualificato.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 8.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.



Articolo 39
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 12.
4. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto.
5. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 15.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.



Articolo 40
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi capo.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi capo con l’attribuzione dello scatto convenzionale e l’assunzione della denominazione aggiuntiva di “esperto”.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l’ordine di ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell’anzianità maturata nel profilo di provenienza.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
6. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di collaboratore antincendi capo, consegue il diritto secondo l’ordine di ruolo, con decorrenza dall’1 gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all’art. 26 e la denominazione aggiuntiva di “esperto” prescindendo dall’anzianità di servizio prevista dal medesimo art. 26, nei limiti delle cessazioni dal servizio del personale collaboratore antincendi capo “esperto” verificatesi al 31 dicembre dell’anno precedente, purché nell’ultimo triennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.



Articolo 41
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari antincendi.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale funzionario antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di funzionario antincendi.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di funzionario esperto antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nei profili professionali di provenienza.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.



Articolo 42
Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel settore aeronavigante.
1. Il personale del settore aeronavigante mantiene, fino a diversa disposizione contrattuale, l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifica.
2. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti per il restante personale disciplinato dal presente accordo si definisce la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE
QUALIFICHE DEL SETTORE OPERATIVO
SPECIALISTA BREVETTATO (Certifying Staff meccanico di linea)
Capo SQUADRA
TECNICO DI ELICOTTERO (Certifying Staff tecnico di linea)
Capo REPARTO
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE (Certifying Staff Base Maintenance)
COLLABORATORE ANTINCENDI
RESPONSABILE PLANNING
COLLABORATORE ANTINCENDI
RESPONSABILE TECNICO
COLLABORATORE ANTINCENDI Capo

3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.



Articolo 43
Trattamento economico.
1. Al personale contemplato dal presente accordo è attribuito il trattamento economico fondamentale fissato dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre all’assegno annuo, previsto per la generalità del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali, già in godimento.
2. L’eventuale differenza tra lo stipendio annuo lordo attribuito per effetto del comma 1 e quello in godimento alla data di inquadramento è conservato quale assegno personale riassorbibile, fino a concorrenza, a seguito dell’attribuzione dello stipendio tabellare previsto per il biennio economico 2008-2009 dalle norme di disciplina del trattamento economico del corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L’eventuale ulteriore differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante a seguito dell’applicazione delle disposizioni relative al corrispondente personale del Corpo nazionale con riferimento al biennio 2008-2009 è conservato come assegno personale non riassorbibile.



Articolo 44
Clausola di salvaguardia retributiva.
1. Nelle ipotesi in cui il personale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente accordo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.



Articolo 45
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alla qualifica di ispettore antincendi.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo beneficia, per una sola volta in carriera, dell’abbreviazione di un anno dell’anzianità richiesta ai fini delle promozioni a ruolo aperto o dell’attribuzione di scatti convenzionali nelle prime procedure utili per ciascun dipendente.
2. In sede di prima applicazione del presente accordo, l’accesso al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi avviene alla qualifica di ispettore antincendi mediante concorso per titoli riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 18, comma 1, lett. d), che non abbia riportato, nell’ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma 2, le categorie dei titoli da valutare ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L’immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento del concorso medesimo.



Articolo 46
Norma finale.
1. Le parti concordano sulla necessità di riapertura del tavolo contrattuale al fine di un’eventuale revisione di questo ordinamento qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, nell’ordinamento relativo al corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenissero modifiche che si rende opportuno recepire, compatibilmente con la struttura organizzativa della Provincia e l’impianto ordinamentale del personale provinciale relativamente alle strutture di secondo e terzo livello.




Allegato A

Funzioni del personale dei ruoli e delle qualifiche

Articolo 1
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo di vigile del fuoco.
1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
2. Al personale inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.



Articolo 2
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale inquadrato nelle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
2. Al personale inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.



Articolo 3
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna e di attività esterne connesse sia all’attività interventistica che a quella di prevenzione; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; nell’ambito dei compiti attribuiti effettuano attività di prevenzione mediante esami progetto e sopralluoghi; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Nell’ambito delle proprie attribuzioni coordinano reparti speciali e tecnico logistici ai quali sono assegnati. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale.
2. Ai collaboratori antincendi, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività;



Articolo 4
Funzioni del personale del ruolo dei funzionari.
1. Il personale del ruolo dei funzionari antincendi, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, svolge le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari del ruolo dei direttivi possono esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche se esistenti all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.




Nota a verbale

Trento, 26 maggio 2010

La scrivente organizzazione sindacale ritiene indispensabile ed importante l'applicazione dell'articolo 5 comma 2 dell'ordinamento nazionale, là dove stabilisce la percentuale della riserva dei posti per la qualìfica iniziale di vigile del fuoco al personale proveniente dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati. Si farà carico di richiederlo anche nelle prossime tornate contrattuali, vista la contrarietà manifestata dall'amministrazione e dalle altre forze sindacali per un inserimento immediato.

Per la Segreteria FPS CISL
Roberto Tavagnutti

Disposizioni in ordine alla pianificazione dei corsi di tipo specialistico riservati al personale della Polizia di Stato.


Ministero dell'interno
Circ. 6-7-2010 n. 559/A/1/115.18/22334
Disposizioni in ordine alla pianificazione dei corsi di tipo specialistico riservati al personale della Polizia di Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Circ. 6 luglio 2010, n. 559/A/1/115.18/22334 (1).
Disposizioni in ordine alla pianificazione dei corsi di tipo specialistico riservati al personale della Polizia di Stato.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.


Al
Sig. Capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
Al
Sig. Direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
Al
Sig. Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia
Roma
Al
Sig. Direttore dell'ufficio centrale ispettivo
Roma
Al
Sig. Direttore centrale della polizia criminale
Roma
Al
Sig. Direttore centrale per gli affari generali della polizia di Stato
Roma
Al
Sig. Direttore centrale della polizia di prevenzione
Roma
Al
Sig. Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Roma
Al
Sig. Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Roma
Al
Sig. Direttore centrale per i servizi antidroga
Roma
Al
Sig. Direttore centrale per le risorse umane
Roma
Al
Sig. Direttore centrale per gli istituti di istruzione
Roma
Al
Sig. Direttore centrale di sanità
Roma
Al
Sig. Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Roma
Al
Sig. Direttore centrale dei servizi di ragioneria
Roma
Al
Sig. Direttore dalla direzione investigativa antimafia
Roma
Al
Sig. Direttore dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
Roma
Al
Sig. Direttore centrale anticrimine della polizia di Stato
Roma
Al
Sig. Direttore della scuola superiore di polizia
Roma
Al
Sig. Direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia
Roma
e, p.c.:
Al
Sig. Vice direttore generale con funzioni vicarie
Roma
Al
Sig. Vice direttore generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia
Roma
Al
Sig. Vice capo della polizia
Direttore centrale della polizia criminale
Roma



Nell'ambito di una sempre maggiore qualificazione e specializzazione formativa del personale della Polizia di Stato, pervengono a questo Dipartimento numerose richieste di avvio a corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione, nonché di istituzione di nuovi profili e relativa formazione.
La varietà e l'entità delle richieste, spesso non rapportate alle reali esigenze ed alle disponibilità potenziali nella stessa sede di analoghe professionalità, inducono ad emanare la presente direttiva.
In particolare:
- tutte le esigenze di formazione del personale dipendente, dirette ad acquisire specializzazioni, qualificazioni od abilitazioni a particolare impiego, dovranno essere indirizzate agii Uffici e Direzioni Centrali competenti per tipologia corsuale e, comunque, alla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato;
- la richiesta dovrà indicare, oltre alle ragioni dell'esigenza, il numero degli operatori che gradiscono l'avvio al corso e quello relativo ai dipendenti per i quali si ritiene necessaria la formazione, distinti per qualifica o ruolo, nonché il numero degli stessi in servizio presso l'ufficio, già in possesso della specifica qualifica, precisando, altresì, quanti tra costoro non vengono più impiegati nel settore per cui sono stati formati e la relativa motivazione.
Nel proporre l'istituzione di nuovi corsi e nuove tipologie formative dovranno essere indicati:
- l'esigenza operativa specifica, dettagliatamente motivata, che spinge a proporre il nuovo profilo;
- l'attività alla quale il personale, così formato, potrebbe essere destinato;
- i requisiti minimi per l'accesso al corso che si propone (se conosciuti) e le condizioni di mantenimento del livello addestrativo raggiunto;
- il numero minimo di professionalità ritenuto necessario per il Reparto o l'Ufficio destinatario dell'attività di formazione proposta.
Una puntuale rappresentazione del fabbisogno esigenziale, correlato ad ogni tipologia corsuale ed iniziativa didattica di tipo specialistico ritenuta utile, consentirà conseguentemente una coerente e funzionale programmazione degli interventi formativi.
La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, di concerto con le Direzioni Centrali interessate, valutata la proposta in rapporto alla verifica delle esigenze, alla disponibilità delle risorse umane da dedicare in relazione alla presenza di analoghe professionalità nella stessa sede, individuate le priorità generali e specifiche, avanzerà la proposta alla competente Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione diretta alla programmazione del corso richiesto.
Per i nuovi profili, di cui sarà ritenuta necessaria o utile l'istituzione, saranno individuati anche i requisiti minimi per l'accesso alla formazione, il percorso formativo, le condizioni di mantenimento del titolo conseguito e della sua revoca o sospensione e verrà istituito il relativo codice informatico.
La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione non darà corso alle richieste che non seguiranno la procedura sopra individuata.
Nulla viene variato per la trasmissione delle domande dei singoli aspiranti alla frequenza dei corsi.

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli

Petizione Silp: No ad una Polizia senza donne e militarizzata

Petizione Silp: No ad una Polizia senza donne e militarizzata

Di viola, di più”. Comunicato di Camilleri, Flores d’Arcais, don Gallo, Hack sulla manifestazione del 2 ottobre

      4 settembre 2010
“Di viola, di più”. Comunicato di Camilleri, Flores d’Arcais, don Gallo, Hack sulla manifestazione del 2 ottobre
Tra quattro settimane dovrebbe svolgersi a Roma una grande manifestazione che dica “basta” a Berlusconi e chieda la realizzazione della Costituzione. Se le divisioni tra i diversi gruppi viola non rovineranno tutto. Per evitare confusioni: vari siti (micromega, ilfatto, ecc.) hanno pubblicato un appello di quattro anziane persone (la più giovane veleggia verso i settanta) che, convinte della nausea crescente di questo paese verso il regime di Berlusconi e della incapacità dell’opposizione parlamentare di interpretarla e mobilitarla, si sono rivolte alla società civile perché organizzi una grande manifestazione nazionale a Roma. La dizione “società civile” non è restata generica. L’appello si rivolge esplicitamente alla testate giornalistiche, ai siti web, ai club e associazioni, ai gruppi viola, e alle personalità della cultura, della scienza e dello spettacolo che godono del privilegio della visibilità pubblica.
Molti gruppi e molte personalità hanno cominciato ad aderire. Alcuni gruppi hanno chiesto un contatto telefonico diretto (in genere al direttore di MicroMega) a cui nella misura del possibile si è sempre risposto. Le quattro anziane persone sono ovviamente pronte (“da ciascuno secondo le sue possibilità”, come diceva il vecchio Marx) a dare una e anche quattro mani per questa manifestazione auto-organizzata (di cui non sono quindi gli organizzatori) e alle espressioni della società civile che si vogliono adoprare per essa.
Tra i gruppi viola sono in corso polemiche, al punto che si parla di due manifestazioni. Sarebbe peggio di zero, sarebbero due fallimenti e un gigantesco regalo al regime. L’Italia che continua a volere “giustizia e libertà” non li perdonerebbe. Invitiamo perciò tutti i gruppi viola, e le numerose altre realtà che si stanno mobilitando (la mera replica del “No B day” è superata, davvero inedita è la partecipazione di personalità e gruppi della Chiesa “di base”, ad esempio, e di organizzazioni anticlericali) perché si riuniscano al più presto per organizzare insieme la manifestazione del 2 ottobre. Senza escludere nessuno e senza che nessuno si escluda (“di viola e di più”, si potrebbe dire). Se il nostro appello ha infastidito qualcuno se ne può fare carta straccia, purché restino i contenuti essenziali, “fuori Berlusconi e realizziamo la Costituizione”. Se infastidiscono le nostre persone togliamo tranquillamente il disturbo. Purché non si rovini, per incomprensibili particolarismi, l’occasione di una grande mobilitazione dell’Italia civile.
Andrea CamilleriPaolo Flores d’ArcaisDon Andrea GalloMargherita Hack
(4 settembre 2010)
www.micromega.net

sabato 4 settembre 2010

Pd/ Il popolo viola contesta Schifani alla festa del Pd

Apc-Pd/ Il popolo viola contesta Schifani alla festa del Pd -punto-2
I manifestanti: "Ci hanno sequestrato anche gli striscioni"

Torino, 4 set. (Apcom) - "Se i contestatori si trovavano gi
seduti dentro l'area dibattiti - ha spiegato il segretario
provinciale del Pd, Gioacchino Cuntr - proprio perch noi non
abbiamo fatto un controllo preventivo. Alla festa potevano
entrare tutti. Ma era un dibattito in cui non erano previste
domande, e comunque di fatto erano urla e insulti, non domande. A
quel punto gli uomini della sicurezza hanno chiesto ai ragazzi di
alzarsi e di accomodarsi fuori e li hanno accompagnati".

Per tutta la durata del dibattito, non sono mancati, mentre
continuavano le urla e i fischi, momenti di tensione con molti
manifestanti protestavano tenendo in mano delle agendine rosse.
Uno, in particolare avvenuto perch, sostengono alcuni
manifestanti, "ci hanno sequestrato addirittura gli striscioni".
"C'era scritta - ha detto Simonetta Zandiri rappresentante del
movimento Resistenza viola - una frase di Pertini, 'la politica
va fatta con le mani pulite'. Hanno avuto il coraggio di dirci
che la frase di Pertini era oltraggiosa". Quando Schifani ha
terminato il suo discorso ed stato portato fino all'auto blu, i
manifestanti si sono piazzati a semicerchio nell'area confinante
lo spazio dei dibattiti e hanno aperto un grosso lenzuolo su cui
c'era scritto: "Pd, ma chi inviti?".

Secondo la Digos i contestatori erano circa 50, ma secondo il
Popolo Viola la cifra era molto pi alta. A parte qualche
spintone, non si sono verificati scontri e non ci sono stati n
feriti n persone fermate dalle forze dell'ordine.

Sol/Lux

041820 set 10

Estate: virus del rientro per 20 mila italiani, mal di pancia e dissenteria

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) 16:15
Virus del rientro complicano la fine delle vacanze per 20 mila italiani. "Si tratta per lo più di enterovirus e rotavirus - spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano - che colpiscono in modo trasversale adulti e bambini. Provocando mal di pancia, fitte improvvise, diarrea e un'astenia che può durare anche più dei circa tre giorni di sintomi gastrointestinali". "In questo caso il fastidio non è molto pesante, ma si tratta di forme estremamente contagiose - ricorda l'esperto - almeno finché i sintomi sono presenti. Dunque il consiglio è quello di lavare bene le mani, curare l'igiene e, se si è stati colpiti, idratarsi e riposare. Assumendo in caso di bisogno antidiarroici leggeri, senza esagerare", raccomanda il virologo. I 20 mila connazionali colpiti questa settimana dai virus del rientro "faranno i conti con qualche giorno di stanchezza, anche dopo la fine del disturbo", prevede Pregliasco. Una spossatezza che potrebbe rendere ancor più dura la ripresa del lavoro.

Salute: 'boom' problemi udito giovani, medici chiedono norme abbassa volume

Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) 16:40
Sotto accusa finiscono, ancora una volta, i lettori Mp3. Ma anche le lunghe chiacchierate al telefonino e le notti trascorse in discoteca. Il risultato non varia, anzi peggiora di anno in anno: i problemi di udito continuano a crescere tra giovani e giovanissimi, in ogni angolo del pianeta. A tastare il polso alla situazione, gli esperti riuniti a Lecce per il XXXVIII Convegno della Societas Orl Latina di otorinolaringoiatria, una 'quattro giorni' che vede a confronto gli addetti ai lavori dei Paesi di lingua latina per parlare delle principali novità del settore. "E dagli interventi - assicura all'Adnkronos Salute il presidente del Convegno Michele De Benedetto, direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si comprende che il problema non è solo italiano ma condiviso da tutti i Paesi", in altre parole ovunque "c'è bisogno di abbassare il volume". Anche perché, assicura l'esperto, "basterebbe ridurre il rumore complessivo del 2-3% per vedere questi problemi diminuire sensibilmente". Da qui, un vero e proprio appello "alle istituzioni, per introdurre norme" 'abbassa volume' che preservino l'udito dei giovani. Ragazzi che, nell'attesa che arrivino nuovi 'paletti', "dovrebbero adottare stili di vita più sani", per non ritrovarsi con le orecchie danneggiate dalle cattive abitudini, troppo spesso sottovalutate. "Più che di raccomandazioni e linee guida - ribadisce Giancarlo Cianfrone, presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sulla sordità (Airs), tra gli esperti presenti all'appuntamento leccese - abbiamo bisogno di norme ferree, per lo meno a livello europeo". Regole, ad esempio, "che stabiliscano il volume massimo dei lettori Mp3 a cui le aziende produttrici dovranno obbligatoriamente attenersi". Oppure norme che fissino l'audio invalicabile in discoteca, "parametri, questi ultimi, che in Italia sono stati già stabiliti - riconosce Cianfrone - ma che vengono costantemente disattesi". E così, tra musica sparata in cuffietta e notti trascorse al ritmo di house ed elettronica, "i danni all'apparato uditivo dei giovani continuano a crescere. Non possiamo perdere altro tempo - raccomandano gli addetti ai lavori riuniti a Lecce - è arrivato il momento di correre ai ripari".

venerdì 3 settembre 2010

Pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza sul posto di lavoro

FATTO E DIRITTO

Il difensore di P. S. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente dei comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall'ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione "dell'attenuante del valore lieve".

Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenta, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. II 8.10.06 n. 34210, depositata 12.10.08, rv, 23530; Cass. II 16.3.04 n. 19302, depositata 28.4,04, rv. 229439).

Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dai giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, D. F.). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 8402, ud. 30.4.97, rv. 207944, D.).

È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso non avendo il giudice di appello dato risposta alla richiesta di applicazione dell'attenuante chiesta essendo il fatto accertato limitato ai giorni 24, 27 e 30 dicembre 2010.

All'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di (OMISSIS) per la verifica della sussistenza della chiesta attenuante, fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto in quanto nella fattispecie vale il principio che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207840).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di (OMISSIS) per il giudizio sul punto.

Dichiara ìnammissibile nel resto il ricorso.

Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone

1. In data 5/1/2009 P. M. veniva controllato alla guida dell'auto Mercedes tg. (OMISSIS) e trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico del 2,30.

La P.G. provvedeva al sequestro del veicolo.

Con provvedimento del 7/1/2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.

A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del P., il Tribunale con ordinanza del 21/1/2009 annullava il provvedimento di sequestro.

Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "(OMISSIS)" s.n.c. di cui il P. era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.

2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S..

Invero il P., quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'art. 186 C.d.S., lett. c) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.

Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone (s.n.c."(OMISSIS)").

La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 c.c. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 c.c. effettua ad esso - attribuisce alla società...." (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).

Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.

Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo (rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

'Boom' problemi udito giovani, medici chiedono norme abbassa volume

HTML clipboard(Adnkronos Salute) - Sotto accusa finiscono, ancora una volta, i lettori Mp3. Ma anche le lunghe chiacchierate al telefonino e le notti trascorse in discoteca. Il risultato non varia, anzi peggiora di anno in anno: i problemi di udito continuano a crescere tra giovani e giovanissimi, in ogni angolo del pianeta. A tastare il polso alla situazione, gli esperti riuniti a Lecce per il XXXVIII Convegno della Societas Orl Latina di otorinolaringoiatria, una 'quattro giorni' che vede a confronto gli addetti ai lavori dei Paesi di lingua latina per parlare delle principali novità del settore. "E dagli interventi - assicura all'Adnkronos Salute il presidente del Convegno Michele De Benedetto, direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si comprende che il problema non è solo italiano ma condiviso da tutti i Paesi", in altre parole ovunque "c'è bisogno di abbassare il volume". Anche perché, assicura l'esperto, "basterebbe ridurre il rumore complessivo del 2-3% per vedere questi problemi diminuire sensibilmente". Da qui, un vero e proprio appello "alle istituzioni, per introdurre norme" 'abbassa volume' che preservino l'udito dei giovani. Ragazzi che, nell'attesa che arrivino nuovi 'paletti', "dovrebbero adottare stili di vita più sani", per non ritrovarsi con le orecchie danneggiate dalle cattive abitudini, troppo spesso sottovalutate. "Più che di raccomandazioni e linee guida - ribadisce Giancarlo Cianfrone, presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sulla sordità (Airs), tra gli esperti presenti all'appuntamento leccese - abbiamo bisogno di norme ferree, per lo meno a livello europeo". Regole, ad esempio, "che stabiliscano il volume massimo dei lettori Mp3 a cui le aziende produttrici dovranno obbligatoriamente attenersi". Oppure norme che fissino l'audio invalicabile in discoteca, "parametri, questi ultimi, che in Italia sono stati già stabiliti - riconosce Cianfrone - ma che vengono costantemente disattesi". E così, tra musica sparata in cuffietta e notti trascorse al ritmo di house ed elettronica, "i danni all'apparato uditivo dei giovani continuano a crescere. Non possiamo perdere altro tempo - raccomandano gli addetti ai lavori riuniti a Lecce - è arrivato il momento di correre ai ripari".

FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM

FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM
SITO TESTA ANCHE FUNZIONE PER SEGUIRE CONTATTI IN MODO MIRATO
(ANSA) - ROMA, 03 SET - Dopo le recenti ondate di phishing e
spam che hanno preso di mira diversi social network, Facebook
prova a correre ai ripari con un nuovo strumento per rendere
'invalicabile' il proprio profilo online.
Nella pagina del sito dedicata alla sicurezza, il team di
Facebook illustra una nuova opzione che consente agli utenti di
controllare quante sessioni del social network sono aperte a
proprio nome e con la propria password ed, eventualmente,
effettuare il log out, ovvero chiudere quelle sessioni, 'a
distanza'. Attraverso questa funzione, al momento in via di
attivazione per l'oltre mezzo miliardo di iscritti, l'utente
potra' rendersi conto, ad esempio, se ha dimenticato di
effettuare il log out da un computer pubblico, come un internet
cafe', oppure se l'account e' stato aperto senza il proprio
permesso. In questi casi, con un clic, potra' 'chiudere' queste
sessioni, bloccando eventuali accessi non autorizzati.
Secondo alcuni analisti questo strumento puo' anche essere
considerato in funzione anti-phishing e anti-spam. I criminali
informatici, infatti, una volta che riescono a entrare in un
account, lo sfruttano per inviare messaggi portatori di malware
ai contatti dell'utente e 'infettarne' altri, estorcendo spesso
altre informazioni personali a scopo di lucro.
Le novita' non sono finite. Secondo quanto riportato dal blog
'Allfacebook', il social network di Mark Zuckerberg sta testando
su un numero ristretto di utenti un 'pulsante' che consente di
'seguire' le attivita' su Facebook di uno specifico contatto e
ricevere notifiche ogni volta che l'utente 'seguito', per
esempio, pubblica foto o altri aggiornamenti. La funzione - che
richiama il 'Segui' di Twitter - potrebbe essere attivata sui
propri 'amici' e sulle pagine di cui si e' fan. L'opzione
consentirebbe di seguire in modo piu' mirato alcuni dei propri
contatti rispetto al flusso di aggiornamenti in bacheca. Non
tutti i commenti, che gia' arrivano sui blog che riportano la
notizia, sono pero' positivi: in tanti si chiedono se uno
strumento del genere non possa essere un 'aiuto' per potenziali
molestatori. (ANSA).

Y14
03-SET-10 14:01 NNNN

News della giornata

  Cassazione "...Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo ..."




Cassazione "...Per il Karaoke occorre una distinta licenza..."




Cassazione "..."Mai il telefonino in auto senza auricolare, neanche per un'urgenza". L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida...."






 Cassazione "...Infortunio in itinere solo in luogo pubblico . La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti..."




Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."


Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."


Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."


Cassazione "...Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti..."


Cassazione "...Condominio senza unanimità tabelle millesimali modificabili..."


TAR "...Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale...."


      




Cassazione "...Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile ..."

Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."

Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."

Polizia di Stato irripetibilità del credito erariale

Corte dei Conti "...Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. .... , già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 1995, chiede che venga dichiarata la irripetibilità del credito erariale di € 3.411,02 derivante dal conguaglio tra la pensione definitiva spettante al ricorrente e la pensione parimenti definitiva corrisposta al medesimo per il periodo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2004...."
SENTENZA

Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile

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Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27 Aprile 2010, n. 9962


Svolgimento del processo


@@@@@@@., passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da @@@@@@@ e di proprietà di @@@@@@@ assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di @@@@@@@ condotta da @@@@@@@ e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a **** per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.

Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S., sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la V. ha esteso la domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.

In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.

Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a., mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell'appello nei propri confronti.

Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di @@@@@@@ e di @@@@@@@ con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S.A..

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@, HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., @@@@@@@ e C.M..

Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

Motivi della decisione

1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.

2. L'eccezione - come già anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.

Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità del ricorso, ove risulti che l'atto provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni: una sull'originale ed una sulla copia notificata del ricorso.

L'assunto non può seguirsi.

La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell'atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l'eccezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo - ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l'appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l'effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

L'atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato notificato a mezzo del servizio postale e l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al "destinatario o persona delegata").

Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile - Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando "l'avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione... e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto".

Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del 2009 - è l'enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di diritto: "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".

Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che "quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario che l'indicazione della qualità non è necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell'avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall'amministrazione in difformità dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario,. quand'anche egli sia lo stesso destinatario.

Diversamente - conclude l'ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall'ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell'avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall'agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand'anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.

In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che prevede, in termini non equivoci, che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario Ciò - giusta la previsione testuale di cui all'art. 12 preleggi - non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l'atto di appello le era stato notificato presso la sede legale della società, con conseguente nullità della notifica, nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI (essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l'improcedibilità dell'appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l'atto di appello notificato alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al domiciliatario indicato, dall'altro, ritenuto la inammissibilità dell'appello nei confronti della stessa, nonostante l'inscindibilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).

9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario e della società assicuratrice della, vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla ritualità, o meno, della notifica dell'atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non poteva, comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello dalla V..

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti, che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesistenza della notifica dell'atto di appello (e non la inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivo di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l'eventuale inammissibilità dell'appello per novità della domanda della V. ancorché l'HDI Assicurazioni s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al verificarsi del sinistro denunciato dall'attrice potrà e dovrà essere sottoposta all'esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).

E' palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

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