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mercoledì 2 marzo 2011

condominio Piantare alberi da frutta rientra nel legittimo uso del giardino condominiale


Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3188
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 1992, i coniugi G.S. e M.P., proprietari di un appartamento facente parte di una palazzina realizzata dallo IACP di Bari in (OMISSIS) di cui erano in precedenza assegna tari, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, Mu.

P. e B.F. nonchè M., + ALTRI OMESSI per sentirli condannare al ripristino dello stato dei luoghi oltre che al risarcimento del danno.

Lamentavano che i convenuti, proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio, avevano arbitrariamente suddiviso in quattro parti l'area pertinenziale della palazzina condominiale, piantando nella parte riservata ad ognuno alberi da frutto e fiori.

Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano che la suddivisione dell'area pertinenziale dell'edificio era stata fatta in base ad un accordo unanime intervenuto con gli stessi attori più di trent'anni prima ed in via riconvenzionale chiesero la condanna di costoro alla medesima rimozione di quanto anche loro avevano del pari fatto in forza di detto accordo.

2. - L'adito Tribunale, ritenuta l'illegittimità di quanto realizzato dalle parti in causa e rilevata l'inesistenza del danno lamentato dagli attori, ne rigettò l'istanza risarcitoria ed accolse per il resto la domanda principale nonchè quella riconvenzionale e condannò sia i convenuti che gli stessi coniugi G. - M. alla rimozione di tutto quanto realizzato nell'area pertinenziale in questione.

3. - La Corte d'appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 novembre 2005, ha accolto il gravame proposto da Mu.Pa., + ALTRI OMESSI e, per l'effetto, ha accolto "la domanda di questi ultimi limitatamente alla condanna degli appellanti alla rimozione della rete metallica con i sottostanti blocchetti di tufo di recinzione", dichiarando interamente compensate le spese del grado.

3.1. - La Corte territoriale ha premesso che costituisce un dato pacifico in causa che la suddivisione del giardino di pertinenza della palazzina in cui si trovano gli appartamenti dei contendenti rinviene il suo titolo nell'accordo unanime al riguardo intervenuto tra costoro.

Ha quindi rilevato, da un lato, la piena legittimità del menzionato accordo per ciò che concerne la piantagione degli alberi da frutta e dei fiori, e, dall'altro, l'invalidità del medesimo in ordine alla suddivisione di tale bene in quattro quote riservate esclusivamente a ciascuno dei titolari delle singole unità abitative della palazzina.

Mentre, infatti, la piantagione degli alberi e dei fiori rappresenta un uso conforme alla destinazione del giardino, l'operata, suddivisione, precludendo il pari uso degli altri comunisti ed attuando la costituzione di un diritto dominicale esclusivo su ciascuna delle zone riservate individualmente ai condividenti, "si scontra, per un verso, con il ... limite alla possibilità di godimento del bene comune da parte di ciascun partecipante alla comunione o al condominio e, per l'altro verso, con la necessità dell'atto solenne per la divisione del medesimo". 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello M. P. ved. G. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato notificato a Mu.Pa., + ALTRI OMESSI il 4 gennaio 2007, e - a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte in esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2010, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio - a G.L., + ALTRI OMESSI il (OMISSIS).

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso, dalla restituito in integrino dell'area comune, piantagioni e/o sovrastrutture impiantate al di fuori di un regolamento condominiale; e pone la questione "se, nel diritto di godimento di cui all'art. 1102 c.c., comma 1, di un'area pertinenziale non destinata a giardino, possa essere fatta rientrare l'unilaterale trasformazione a giardino operata da un partecipante nel dissenso degli altri con l'installazione di sovrastrutture mobili o immobili o di alberi e piante e se, in relazione al secondo comma della detta norma, tale comportamento non si risolva in danno degli altri partecipanti alla comunione o al condominio e non costituisca atto idoneo a mutare il titolo di possesso sulla cosa comune".

Il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 1117 c.c., comma 1, n. 1), in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe traccia della destinazione a giardino dell'area pertinenziale in questione negli atti di causa, poichè l'area adiacente al fabbricato è identificata, negli atti di acquisto della proprietà, come suolo di pertinenza, senza ulteriore qualifica; inoltre, "l'allocazione, fatta dai singoli condomini, di piantagioni in un atrio comune, senza il consenso di tutte le parti", comporterebbe "l'illegittima divisione dell'atrio parte comune del fabbricato". Di qui il quesito se "possa ritenersi adeguata e corretta la motivazione che attribuisce soggettivamente all'area pertinenziale de qua la qualificazione di giardino e se non si risolva in violazione dell'art. 1117 cod. civ. il riferimento della motivazione a detta norma quale elemento
giustificante la soggettiva individuazione come giardino dell'area pertinenziale de qua in mancanza del consenso degli altri condomini e nel dissenso di uno di loro". 2. - I due motivi - i quali, stante la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

La Corte d'appello ha accertato: (a) che il suolo comune di pertinenza del fabbricato condominiale di via (OMISSIS) ha una destinazione a giardino; (b) che la piantagione, in esso, di alberi da frutta e di fiori trova il suo titolo nell'accordo unanime intervenute tra i proprietari delle singole unità abitative facenti parte del condominio; (c) che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in concreto in modo del tutto compatibile con la destinazione dell'area ed il godimento della medesima da parte di tutti (essendo illegittima esclusivamente la delimitazione delle singole zone del giardino comune attraverso la posa in opera di sbarramenti).

Le censure svolte dalla ricorrente muovono dalla constatazione in fatto del risultato degli accertamenti compiuti, con logico e motivato apprezzamento, dalla Corte territoriale, sul rilievo che l'area pertinenziale de qua non avrebbe una vocazione a giardino e che la destinazione sarebbe frutto di una unilaterale trasformazione, operata da un partecipante nel dissenso degli altri.

In realtà, la critica mossa sul punto appare inadeguata.

Invero, per negare che l'area comune in questione abbia una destinazione a giardino, nel motivo ci si limita a riportare l'atto di acquisto, da parte della ricorrente, della proprietà dell'appartamento facente parte della palazzina, nel quale sono indicate le parti comuni indivise, senz'altra specificazione della loro destinazione. Inoltre, non si indicano quali risultanze probatorie la Corte d'appello avrebbe male o insufficientemente valutato nel pervenire al convincimento della rispondenza della piantagione di alberi e fiori all'accordo di tutti i condomini.

Ciò posto, in tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102).

Nella specie la Corte d'appello è giunta alla conclusione - argomentata ed immune da vizi logici e giuridici - che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso.

Si tratta di un giudizio di fatto che, proprio in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2^, 10 marzo 1981, n. 1336; Cass., Sez. 2^, 13 marzo 1982, n. 1624; Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, n. 1072).

3. - Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

investigatori privati e vigilantes In G.U. norme e requisiti in vigore dal 16 marzo 2011



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Il legale non è obbligato a rispondere all'Ordine Nessuna sanzione disciplinare per l'avvocato che non risponde alle richieste di chiarimento.

  

> Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-02-2011, n. 4773
> Fatto Diritto P.Q.M.
> Svolgimento del processo
>
> Con decisione del 26 settembre 2008 il Consiglio dell'ordine degli
> avvocati di Pistoia ha irrogato all'avvocato P.A. la sanzione disciplinare
> della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per quattro
> mesi, dichiarandola responsabile di 1) "non avere fornito al Presidente
> del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, che ne aveva fatto
> espressa richiesta con lettera inviata il 28 maggio 2007, le proprie
> deduzioni in relazione all'esposto presentato da L.P. violando con tale
> comportamento l'art. 24, n. 2 del Codice Deontologico, nonchè i doveri di
> correttezza e diligenza con cui l'avvocato deve svolgere la propria
> attività professionale sanciti dagli artt. 6 e 7 del Codice
> Deontologico"; - 2a) "avere agito in giudizio in ma la fede atteso che la
> sig.ra I.F. non era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la
> causa poi effettivamente promossa (azione per condanna al pagamento di
> Euro 400.000,00 quale corrispettivo di una compravendita"; - 2b) "avere
> utilizzato il provvedimento di ainmissione al patrocinio a spese dello
> Stato concesso per promuovere una causa di risarcimento danni per
> responsabilità professionale ed illecita gestione di conti correnti
> bancari contro soggetto diverso da quelli poi convenuti in giudizio,
> avendo con tale condotta violato i doveri di lealtà, correttezza e
> diligenza di cui agli artt. 6 e 8 del Codice Deontologico, con grave danno
> per l'assistita conseguente alla revoca dell'ammissione al gratuito
> patrocinio"; 3a) "avere assunto la carica di Amministratore Unico della
> società Arcadia International Service S.r.l. dal 4/3/2004 all'11/1/2007
> violando il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, che prevede l'incompatibilità
> fra la carica di amministratore di una società e l'esercizio della
> professione forense"; 3b) "non avere fornito al Consiglio dell'Ordine i
> chiarimenti richiesti in relazione alla propria posizione nell'ambito
> della società Arcadia International Service S.r.l. nonostante la espressa
> richiesta contenuta nella lettera 3/1/2008 del Presidente del Consiglio
> dell'Ordine".
>
> Impugnato dall'avvocato P.A., il provvedimento è stato confermato dal
> Consiglio nazionale forense, che con decisione del 12 maggio 2010 ha
> rigettato il gravame.
>
> L'avvocato P.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a cinque
> motivi. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pistoia non ha svolto
> attività difensive nel giudizio di legittimità.
> Motivi della decisione
>
> Con il primo e il secondo motivo di ricorso l'avvocato P.A. formula una
> stessa censura, con riferimento rispettivamente ai fatti di cui ai capi di
> incolpazione 1) e 3b): sostiene che la mancata (o incompleta) risposta
> alle richieste di chiarimenti rivoltele a proposito dei due esposti
> presentati nei suoi confronti è stata erroneamente qualificata dal
> Consiglio nazionale forense come violazione dell'art. 24 dei codice
> deontologico.
>
> La doglianza deve essere accolta.
>
> La norma citata dispone:
>
> "L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
> appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
> finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A
> tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
> conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
> giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
>
> 1. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
> dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
> osservazioni e difese non costituisce illecito disciplinare, pur potendo
> tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione
> del proprio libero convincimento". 2. Qualora il Consiglio dell'Ordine
> richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad
> un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere
> notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
> sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare".
>
> Il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che il secondo capoverso sia
> applicabile anche nell'ipotesi in cui i chiarimenti, le notizie o gli
> adempimenti vengano richiesti all'iscritto, come nella specie,
> relativamente a un esposto presentato nei confronti di lui stesso e
> attinente a fatti in cui sia ravvisabile un illecito disciplinare: è
> pervenuto a tale conclusione osservando che dopo l'apertura di un
> procedimento disciplinare "il dovere di collaborare ... trova un limite
> nel diritto di difesa, che è prevalente costituendo un diritto
> costituzionalmente garantito", mentre nella fase preliminare, "che trova
> la fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare",
> l'avvocato "da un lato ha l'obbligo (oltre al diritto) di chiarire il suo
> comportamento nei confronti dei reclamante, e dall'altro ha il dovere di
> fornire al Consiglio, investito con l'esposto del dovere di valutare la
> sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che
> consentano ad
> esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che
> tutelano prioritariamente un interesse pubblico".
>
> La tesi non è condivisibile.
>
> Nella stessa decisione impugnata si riconosce che una fase preliminare del
> procedimento disciplinare "non è prevista dalla legge". In effetti, il
> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 47, espressamente include nell'ambito
> dei "procedimenti disciplinari che siano stati iniziati" il momento della
> raccolta delle "opportune informazioni", dei "documenti... necessari" e
> delle "deduzioni che... pervengano dall'incolpato e dal pubblico
> ministero". L'istruzione predibattimentale non è dunque una fase
> precedente ed esterna al procedimento, nella quale l'avvocato sia tenuto,
> "osservando scrupolosamente il dovere di verità", a dare "sollecita
> risposta" a richieste di "chiarimenti, notizie o adempimenti" in ordine a
> fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare. Così
> intesa, la norma in esame contrasterebbe con la regola, basilare del
> diritto processuale in ogni campo, del nemo tenetur cantra se edere, che è
> espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e
> prevale quindi sull'esigenza del "pieno e corretto esercizio delle...
> funzioni istituzionali" dei Consigli degli ordini degli avvocati. Il
> secondo capoverso dell'art. 24 del codice deontologico forense deve
> pertanto essere interpretato - come il suo tenore testuale consente - nel
> senso che sanziona la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del
> Consiglio dell'ordine relativa a un esposto presentato nei confronti di un
> altro iscritto.
>
> Il principio da enunciare è dunque: "Non costituisce l'illecito
> disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 del codice
> deontologico forense la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del
> Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a
> un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti
> dello stesso iscritto".
>
> Il terzo motivo di impugnazione attiene al fatto di cui al capo di
> incolpazione 3a): secondo la ricorrente l'assunzione da parte sua della
> qualità di amministratore unico della s.r.l. Arcadia International Service
> non è avvenuta in violazione del divieto sancito dal R.D.L. 27 novembre
> 1933, n. 1578, art. 3, convertito con L. 22 gennaio 1934, n. 36, poichè la
> società era "formalmente e di fatto inattiva" e "nessuna attività di
> gestione era stata posta in essere" dall'avvocato P.A..
>
> L'assunto va disatteso.
>
> La decisione impugnata, sul punto, è coerente con la giurisprudenza di
> questa Corte in materia (Cass. s.u. 5 gennaio 2007 n. 37), la quale è
> orientata nel senso che l'incompatibilità di cui si tratta è configurabile
> "laddove l'avvocato assuma la carica di presidente del consiglio di
> amministrazione e/o di amministratore delegato di società commerciale con
> attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed
> effettivi poteri di gestione o di rappresentanza", indipendentemente
> quindi dalla circostanza che la società non svolga attività e che i poteri
> suddetti non vengano di fatto esercitati. Da questo indirizzo non vi è
> ragione di discostarsi, poichè la non operatività, come correttamente ha
> osservato il Consiglio nazionale forense, è "una condizione effimera,
> priva di stabilità anche perchè soggetta a condizioni di mercato, che non
> priva la società della sua qualità di impresa, nè la sottrae agli
> adempimenti e ai controlli previsti dalla legge, ed è
> pertanto meramente contingente".
>
> Il quarto e il quinto motivo di ricorso attengono all'unitario addebito,
> articolato nei capi di incolpazione 2a) e 2b), di aver proposto una
> domanda diversa da quella per la quale la cliente I.F. era stata ammessa
> al patrocinio a spese dello Stato e di avere conseguentemente agito in
> giudizio in mala fede, con danno per l'assistita consistito nella revoca
> dei beneficio.
>
> In primo luogo viene contestata la ricostruzione, compiuta dal Consiglio
> nazionale forense, delle vicende successive alla revoca del mandato e alla
> nomina di un altro difensore: le negligenze in cui l'avvocato P.A. sarebbe
> incorsa, per essersi disinteressata del corso ulteriore del giudizio.
>
> Si tratta di deduzioni inconferenti, poichè riguardano considerazioni
> svolte bensì dal giudice a quo, ma non pertinenti al fatto che
> specificamente aveva formato oggetto di incolpazione e del quale la
> ricorrente è stata dichiarata responsabile; considerazioni quindi
> ultronee, che non risulta abbiano influito sulla scelta della specie e
> della misura della sanzione inflitta, le quali comunque dovranno essere di
> nuovo determinate nel giudizio di rinvio, tenendo conto soltanto dei fatti
> come erano stati addebitati all'avvocato P.A..
>
> Con riguardo alla diversità tra la domanda effettivamente proposta (nei
> confronti degli acquirenti di un immobile di I.F., per ottenere il
> pagamento del prezzo) e quella cui si riferiva l'ammissione al patrocinio
> a spese dello Stato (nei confronti del commercialista della stessa I., per
> ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'appropriazione degli
> assegni emessi dai compratori del bene e consegnati al professionista), la
> ricorrente sostiene che ingiustificamente il Consiglio nazionale forense
> ha disconosciuto che l'azione, come esercitata, corrispondeva
> all'interesse e all'intento della parte.
>
> La doglianza è infondata.
>
> L'asserita maggiore utilità e convenienza, per la cliente, della domanda
> di adempimento contrattuale in luogo di quella di risarcimento, non
> esclude la scorrettezza dell'aver utilizzato il patrocinio a spese dello
> Stato per promuovere un giudizio del tutto diverso, per causa petendi,
> petitum e personae, da quello per il quale era stato rilasciato il
> provvedimento di ammissione: di "risarcimento danni per responsabilità
> professionale e illecita gestione di c/c bancari".
>
> Accolti pertanto i primi due motivi di ricorso e rigettati gli altri, la
> decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio nazionale forense.
>
> Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in
> considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso.
> P.Q.M.
>
> La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; rigetta gli altri;
>
> cassa la decisione impugnata; rinvia la causa al Consiglio nazionale
> forense; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
>

Sequestro di pagine su internet: cosa bisogna sapere (link diretto al sito dell'autore)

"Per i poliziotti pochi mezzi e paghe tagliate"



martedì 1 marzo 2011

SICUREZZA MONTAGNA: ACCORDO FRA POLIZIA ITALIANA E POLACCA PREVEDE FORMAZIONE NEL SERVIZIO DI CONTROLLO SU PISTE DA SCI



SICUREZZA MONTAGNA: ACCORDO FRA POLIZIA ITALIANA E POLACCA
PREVEDE FORMAZIONE NEL SERVIZIO DI CONTROLLO SU PISTE DA SCI
(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Un accordo di cooperazione formativa
per il Servizio di sicurezza in montagna sulle piste da sci e'
stato siglato fra la Polizia italiana e la Polizia nazionale
polacca.
Il memorandum d'intesa e' stato firmato al Centro
addestramento alpino di Moena (Trento) dal capo della Polizia e
direttore generale della pubblica sicurezza, Antonio Manganelli,
e dal comandante in capo della Polizia nazionale della
Repubblica di Polonia, Andrzej Matejuk.
Questa collaborazione, avviata gia' nel 2006 grazie al
progetto della Comunita' europea ''Leonardo Da Vinci'' -
sottolinea l'ufficio di gabinetto della questura di Trento - ha
dato la possibilita' di formare 40 operatori della Polizia
polacca gia' impiegati nel loro Paese, nell'omologo Servizio di
sicurezza e soccorso in montagna sulle piste da sci. L'accordo
permettera' quindi di mantenere, aggiornare e migliorare
l'attivita' formativa in corso. (ANSA).

XDO/VNN
01-MAR-11 17:22 NNNN

RAI: SANTORO, PDL VUOLE DECIDERE PALINSESTO, E' IL MINCULPOP NON BASTA AVER SUBORDINATO SERVIZIO PUBBLICO A INTERESSI PREMIER - SANTORO: SCONCERTATO CHE RAI NON MI ABBIA RIFERITO MINACCE

RAI. SANTORO: BOZZA PDL? SIAMO AL MINCULPOP


(DIRE) Roma, 1 mar. - "Siamo al Minculpop, ma con gerarchi che
assomigliano alle caricature dei fascisti'. Cosi' il conduttore
di 'Annozero', Michele Santoro, in merito alla bozza sul
pluralismo del Pdl presentata in commissione di Vigilanza Rai.
"Ma di cosa ci meravigliamo- aggiunge- viviamo in un paese in
cui una Commissione Parlamentare di Vigilanza nomina il Consiglio
d'amministrazione della Rai; e, nonostante questo, la maggioranza
di governo, dopo aver deciso i vertici della Rai e dopo aver
schiacciato il servizio pubblico subordinandolo agli interessi
personali del Presidente del Consiglio, pretende di organizzare
direttamente anche il palinsesto".

(Com/Vid/ Dire)
19:00 01-03-11

NNNN
GIORNALISTI. SANTORO: MINACCE? CONTINUIAMO A LAVORARE


(DIRE) Roma, 1 mar. - "Voglio rassicurare il nostro pubblico:
continuiamo a preparare la puntata di giovedi' nella massima
tranquillita'. Ho fiducia nelle forze di polizia e non mi turba
la lettera inviata a via Teulada che contiene proiettili
indirizzati a Travaglio, Gomez, Barbacetto e a me stesso". Lo
dice Michele Santoro.
"Sono pero' francamente sconcertato- aggiunge- dall'aver
appreso di queste minacce da agenzie giornalistiche e non
dall'azienda per la quale lavoro".

(Com/Vid/ Dire)
19:04 01-03-11

NNNN
ZCZC
DIR0706 3 POL 0 RR1 / DIR

GIORNALISTI. LIOFREDI (RAI) SOLIDARIETÀ A SANTORO E ANNOZERO


(DIRE) Roma, 1 mar. - "Tutta la mia solidarieta' va a Michele
Santoro, ai suoi collaboratori e ai redattori di Annozero,
vittime ancora una volta di un gesto di deplorevole
intolleranza". Lo afferma il direttore di Rai 2, Massimo
Liofredi, in riferimento alla lettera con proiettili indirizzata
a Michele Santoro, Marco Travaglio, Peter Gomez e Gianni
Barbacetto e che e' stata recapitata oggi alla sede Rai di Via
Teulada. "Rai 2 e' la casa di tutte le opinioni- aggiunge- in cui
tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero:
rigetto percio' anche questo ignobile tentativo di
condizionamento, nella certezza che Michele Santoro e i colleghi
di Annozero sapranno lavorare serenamente anche alla
realizzazione delle prossime puntate".

(Com/Anb/ Dire)
18:57 01-03-11

NNNN
SANTORO: SCONCERTATO CHE RAI NON MI ABBIA RIFERITO MINACCE =
(AGI) - Roma, 1 mar. - "Voglio innanzitutto rassicurare il
nostro pubblico: continuiamo a preparare la puntata di giovedi'
nella massima tranquillita'. Ho fiducia nelle forze di polizia
e non mi turba la lettera inviata a via Teulada che contiene
proiettili indirizzati a Travaglio, Gomez, Barbacetto e a me
stesso". Lo dichiara Michele Santoro, dicendosi pero'
"francamente sconcertato" dall'aver appreso di queste minacce
da agenzie giornalistiche e "non dall'azienda per la quale
lavoro". Il conduttore di 'Annozero' interviene, quindi, anche
su quanto avvenuto oggi in Vigilanza Rai: "Ma di che cosa
meravigliarsi? Viviamo in un paese in cui una Commissione
parlamentare di Vigilanza nomina il Consiglio d'amministrazione
della Rai, e, nonostante questo, la maggioranza di governo,
dopo aver deciso i vertici della Rai e dopo aver schiacciato il
servizio pubblico subordinandolo agli interessi personali del
presidente del Consiglio, pretende di organizzare direttamente
anche il palinsesto. Siamo al Minculpop, ma con gerarchi che
assomigliano alle caricature dei fascisti". (AGI)
Vic
011857 MAR 11

NNNN
Rai/ Santoro: Siamo a Minculpop, ma con caricature fascisti
Vado avanti, ma di minacce ho saputo da agenzie non da azienda

Roma, 1 mar. (TMNews) - Michele Santoro rassicura in una nota il
pubblico sulla sua intenzione di andare avanti nel suo lavoro
nonostante le minacce ricevute, ma allo stesso tempo punta il
dito contro il testo sul pluralismo presentato dalla maggioranza
in Vigilanza Rai. "Siamo al Minculpop, ma con gerarchi che
assomigliano alle caricature dei fascisti" dice.

"Voglio innanzitutto rassicurare il nostro pubblico: continuiamo
a preparare la puntata di gioved - ha affermato il conduttore -
nella massima tranquillit. Ho fiducia nelle forze di polizia e
non mi turba la lettera inviata a via Teulada che contiene
proiettili indirizzati a Travaglio, Gomez, Barbacetto e a me
stesso. Sono per francamente sconcertato dall'aver appreso di
queste minacce da agenzie giornalistiche e non dall'azienda per
la quale lavoro".

"Ma di che cosa meravigliarsi? Viviamo in un paese - ha osservato
- in cui una Commissione Parlamentare di Vigilanza nomina il
Consiglio d'Amministrazione della Rai; e,nonostante questo, la
maggioranza di governo, dopo aver deciso i vertici della Rai e
dopo aver schiacciato il servizio pubblico subordinandolo agli
interessi personali del Presidente del Consiglio, pretende di
organizzare direttamente anche il palinsesto. Siamo al Minculpop,
ma con gerarchi che assomigliano alle caricature dei fascisti".

Red/Bac

011849 mar 11


RAI: SANTORO, PDL VUOLE DECIDERE PALINSESTO, E' IL MINCULPOP
NON BASTA AVER SUBORDINATO SERVIZIO PUBBLICO A INTERESSI PREMIER
(ANSA) - ROMA, 1 MAR - ''Siamo al Minculpop, ma con gerarchi
che assomigliano alle caricature dei fascisti''. Cosi' Michele
Santoro commenta le ultime proposte del Pdl in commissione di
Vigilanza Rai.
''Viviamo in un paese - spiega il conduttore di Annozero - in
cui una commissione parlamentare di Vigilanza nomina il
Consiglio d'Amministrazione della Rai; e, nonostante questo, la
maggioranza di governo, dopo aver deciso i vertici della Rai e
dopo aver schiacciato il servizio pubblico subordinandolo agli
interessi personali del presidente del Consiglio, pretende di
organizzare direttamente anche il palinsesto''. (ANSA).

CAS
01-MAR-11 18:44 NNNN

ZCZC
ADN1365 5 CRO 0 ADN CRO NAZ

RAI: LIOFREDI, SOLIDARIETA' A SANTORO E AI COLLEGHI DI 'ANNOZERO' =

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - ''Tutta la mia solidarieta' va a
Michele Santoro, ai suoi collaboratori e ai redattori di Annozero,
vittime ancora una volta di un gesto di deplorevole intolleranza''. Lo
dichiara in una nota il direttore di Rai2, Massimo Liofredi in
riferimento alla lettera con proiettili indirizzata a Michele Santoro,
Marco Travaglio, Peter Gomez e Gianni Barbacetto e che e' stata
recapitata oggi alla sede Rai di Via Teulada.

''Rai 2 -aggiunge- e' la casa di tutte le opinioni, in cui tutti
hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero: rigetto
percio' anche questo ignobile tentativo di condizionamento, nella
certezza che Michele Santoro e i colleghi di Annozero sapranno
lavorare serenamente anche alla realizzazione delle prossime
puntate''.

(Spe/Gs/Adnkronos)
01-MAR-11 18:25

NNNN

PROIETTILI E LETTERA MINACCE A SANTORO, GOMEZ, TRAVAGLIO 4 BOSSOLI IN BUSTA INDIRIZZATI A REDAZIONE RAITRE A ROMA

RAI: LETTERA CON PROIETTILI INDIRIZZATA A SANTORO E TRAVAGLIO A VIA TEULADA =

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Una lettera con proiettili
indirizzata a Michele Santoro, Marco Travaglio, Peter Gomez e Gianni
Barbacetto e' stata recapitata oggi alla sede Rai di via Teulada.
Sulla vicenda indaga la Digos. "Non ne so niente e non mi hanno
avvisato", commenta all'ADNKRONOS Michele Santoro.

(Spe/Pn/Adnkronos)
01-MAR-11 15:27

GIORNALISTI. ART. 21: SOLIDARIETÀ A SANTORO E TRAVAGLIO


(DIRE) Roma, 1 mar. - "Abbiamo appreso che Michele Santoro, Marco
Travaglio, Gianni Barbacetto e Peter Gomez sono stati questa
mattina i destinatari di una busta con alcuni proiettili. Ci sono
tanti modi di imbavagliare l'informazione. Uno di questi sono le
intimidazioni. Per questo chiediamo che l'episodio non sia
sottovalutato e che venga espressa solidarieta' a chi, come loro,
cerca di illuminare a giorno fatti, temi e posizioni che, se non
fosse per loro, sarebbero sostanzialmente oscurati". Lo affermano
in una nota Stefano Corradino e Giuseppe Giulietti, direttore e
portavoce di Articolo21, che aggiunge: "Anche per questo il 12
marzo, per l'articolo21 della Costituzione e per la liberta' di
informazione scenderemo in piazza".

(Com/Anb/ Dire)
15:37 01-03-11

NNNN
RAI: DI PEITRO, SOLIDARIETA' A SANTORO E TRAVAGLIO, IGNOBILE MINACCIA =

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - ''L'Italia dei Valori denuncia la
grave intimidazione ai danni di Michele Santoro, Marco Travaglio
Gianni Barbacetto, e Peter Gomez, vittime di una vile e ignobile
minaccia. Esprimiamo la nostra solidarieta' e vicinanza umana
auspicando che le forze dell'ordine e la magistratura facciano al piu'
presto luce su questa inquietante vicenda''. E' quanto dichiara il
leader di Italia dei valori, Antonio Di Pietro.

''In questo momento cosi' delicato in cui l'informazione libera
e l'articolo 21 della Costituzione sono costantemente bersagliati da
chi vorrebbe calpestarli, occorre che le istituzioni mantengano alta
la guardia e che la politica si faccia garante del diritto dei
cittadini ad essere informati'', conclude.

(Pol-Leb/Col/Adnkronos)
01-MAR-11 16:05

NNNN
PROIETTILI E LETTERA MINACCE A SANTORO, GOMEZ, TRAVAGLIO
4 BOSSOLI IN BUSTA INDIRIZZATI A REDAZIONE RAITRE A ROMA
(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Una busta contenente quattro
proiettili e' stata recapitata oggi alla redazione di Raitre
nella sede di via Teulada a Roma. All'interno del plico c'era
anche una lettera di minacce ai giornalisti Marco Travaglio,
Michele Santoro, Peter Gomez e Gianni Barbacetto. Sulla vicenda
indaga la Digos di Roma.(ANSA).

Y4J-TZ
01-MAR-11 16:18 NNNN
Giornalisti/Di Pietro: Ignobile minaccia contro Santoro-Travaglio
"Difendere informazione da chi vuole calpestarla"

Roma, 1 mar. (TMNews) - "L`Italia dei Valori denuncia la grave
intimidazione ai danni di Michele Santoro, Marco Travaglio Gianni
Barbacetto e Peter Gomez, vittime di una vile e ignobile
minaccia". E' quanto ha affermato in una nota il leader
dell`Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.

"Esprimiamo la nostra solidariet e vicinanza umana - continua Di
Pietro - auspicando che le forze dell`ordine e la magistratura
facciano al pi presto luce su questa inquietante vicenda. In
questo momento cos delicato in cui l`informazione libera e
l`articolo 21 della Costituzione sono costantemente bersagliati
da chi vorrebbe calpestarli, occorre che le istituzioni
mantengano alta la guardia e che la politica si faccia garante
del diritto dei cittadini ad essere informati".

Red/Vep

011628 mar 11

RAI: VERRO, SOLIDARIETA' A SANTORO PER BUSTA MINACCE =

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - ''Vorrei esprimere la mia
solidarieta' a Santoro e agli altri giornalisti e condannare questo
gesto insensato e incivile con la massima fermezza''. Lo dichiara in
una nota Antonio Verro, consigliere di amministrazione della Rai, dopo
aver appreso della busta contenente minacce e 4 proiettili arrivata
questa mattina nella sede Rai di via Tuelada.

''La dialettica politica -ha aggiuntoil consigliere- non deve
mai lasciare il passo ad azioni che puntano esclusivamente a creare un
clima di odio e di intolleranza''.

(Spe/Opr/Adnkronos)
01-MAR-11 16:37

NNNN
MINACCE A SANTORO: VERRO, LA MIA SOLIDARIETA'
(V. 'PROIETTILI E LETTERA MINACCE...' DELLE 16.18)
(ANSA) - ROMA, 1 MAR - ''Vorrei esprimere la mia solidarieta'
a Santoro e agli altri giornalisti e condannare questo gesto
insensato e incivile con la massima fermezza.'' Lo ha
dichiarato Antonio Verro, consigliere di amministrazione della
Rai, dopo aver appreso della busta contenente minacce e quattro
proiettili arrivata questa mattina nella sede Rai di via
Teulada.
''La dialettica politica - ha aggiunto - non deve mai
lasciare il passo ad azioni che puntano esclusivamente a creare
un clima di odio e di intolleranza''. (ANSA).


MINACCE A SANTORO: ART. 21, INTIMIDAZIONI SONO BAVAGLIO

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - ''Abbiamo appreso che Michele Santoro,
Marco Travaglio, Gianni Barbacetto e Peter Gomez sono stati
questa mattina i destinatari di una busta con alcuni proiettili.
Ci sono tanti modi di imbavagliare l'informazione. Uno di questi
sono le intimidazioni''. Lo dicono Stefano Corradino e Giuseppe
Giulietti, direttore e portavoce di Articolo 21.
''Per questo - aggiungono - chiediamo che l'episodio non sia
sottovalutato e che venga espressa solidarieta' a chi, come
loro, cerca di illuminare a giorno fatti, temi e posizioni che,
se non fosse per loro, sarebbero sostanzialmente oscurati. Anche
per questo il 12 marzo, per l'articolo21 della Costituzione e
per la liberta' di informazione, scenderemo in piazza''.
(ANSA).

LC
01-MAR-11 16:44 NNNN
GIORNALISTI. VERRO (RAI): SOLIDARIETA' A SANTORO E AGLI ALTRI


(DIRE) Roma, 1 mar. - "Vorrei esprimere la mia solidarieta' a
Santoro e agli altri giornalisti e condannare questo gesto
insensato e incivile con la massima fermezza" dichiara Antonio
Verro, consigliere di amministrazione della RAI, dopo aver
appreso della busta contenente minacce e 4 proiettili arrivata
questa mattina nella sede Rai di via Tuelada. Per Verro "la
dialettica politica non deve mai lasciare il passo ad azioni che
puntano esclusivamente a creare un clima di odio e di
intolleranza".

(Com/ Pol/ Dire)
16:44 01-03-11

NNNN

Articolo 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga dei termini di presentazione del modello EAS - pdf

CGA"...Con ricorso al T.A.R. Palermo, il ricorrente esponeva di avere partecipato insieme ad altri al bando per l'assegnazione in locazione semplice di n. 139 alloggi riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato e di essere risultato assegnatario, secondo le posizioni conseguite nella graduatoria approvata il 23.10.1995; tuttavia, a seguito di impugnativa proposta avverso detta graduatoria da alcuni aspiranti non collocatisi in posizione utile e conclusasi con la sentenza n. 950/2000, il T.A.R. aveva annullato la graduatoria per un profilo di illegittimità dei criteri di compilazione della stessa...."

Cons. Giust. Amm. Sic., 30-12-2010, n. 1507

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 974/08, proposto da -

contro

la PREFETTURA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore e la COMMISSIONE PROVINCIALE di cui al D.P.R. n. 1406/1954, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ex lege domiciliati;

e nei confronti

dei signori -

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1942/07, del 20 agosto 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello stato per la Prefettura di Palermo e per la Commissione provinciale di cui al D.P.R. n. 1406/1954 e dell'avv.-

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 787/08 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Pietro Ciani;

Uditi alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 l'avv. -

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, il ricorrente esponeva di avere partecipato insieme ad altri al bando per l'assegnazione in locazione semplice di n. 139 alloggi riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato e di essere risultato assegnatario, secondo le posizioni conseguite nella graduatoria approvata il 23.10.1995; tuttavia, a seguito di impugnativa proposta avverso detta graduatoria da alcuni aspiranti non collocatisi in posizione utile e conclusasi con la sentenza n. 950/2000, il T.A.R. aveva annullato la graduatoria per un profilo di illegittimità dei criteri di compilazione della stessa.

Lamentando pregiudizi in sede di riformulazione della graduatoria, operata dall'Amministrazione in esecuzione della citata pronunzia, parte ricorrente sostanzialmente deduceva che la Commissione avrebbe errato, limitandosi a sostituire il parametro dei "metri quadrati", originariamente adottato, con quello dei "vani utili" dichiarati dagli interessati, nel rapporto con il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la voce relativa alle "particolari situazioni alloggiative", fermo restando ogni altro punteggio attribuito.

Si costituivano in giudizio sia l'Amministrazione resistente che due controinteressati intimati ed altri intervenienti.

Con sentenza n. 1942/07, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.

Avverso detta sentenza, il sig. -ha proposto l'appello in epigrafe, sostanzialmente reiterando le seguenti censure, già proposte dinanzi al TAR:

1) "Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 7, punto 4, lett. a), del D.P.R. n. 1035/1972 - Errata interpretazione".

La Commissione incaricata di riformulare la graduatoria in base a quanto statuito dalla suddetta sentenza del TAR, n. 950/2000, avrebbe errato nel non utilizzare i criteri di cui al citato art. 7, punto 4, lett. a), del D.P.R. n. 1035/1972.

2) "Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia - errata applicazione della sentenza n. 950/2000, sopra richiamata".

L'operato della Commissione sarebbe risultato difforme da quanto statuito dalla sentenza del T.A.R., n. 950/2000, laddove si legge che "... il concetto di alloggio adeguato è riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare ed il numero dei vani dell'alloggio. Trattasi del resto di criterio previsto in via generale dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (...)".

L'esatta esecuzione del giudicato avrebbe dovuto comportare, quindi, l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 7 del D.P.R. n. 1035/1972, al contrario di quanto fatto dalla Commissione.

Detta Commissione, nella seduta del 10 luglio 2001 avrebbe deciso di apportare delle variazioni alle schede di alcuni partecipanti per presunti errori materiali, senza che tale operazione sia mai stata invalidata, nonostante che dal parere dell'Avvocatura, a tal fine richiesto, non potesse evincersi il consenso di sanare errori di calcolo od errori materiali eventualmente commessi nel provvedimento predisposto dalla Commissione precedentemente insediata.

3) "Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ex L. n. 241/90 e L. n. 10/91 - omesso od insufficiente motivazione da parte del TAR".

Il TAR adito avrebbe errato nel ritenere che la scelta operata dalla Commissione di una soglia minima di punteggio, inferiore a quello previsto dal bando e dalla legge potesse essere assunta anche in assenza di motivazione.

La motivazione del TAR, secondo cui la scelta del criterio adottato dalla Commissione non abbisognava di alcuna specifica esternazione, sarebbe errata giacché tale criterio non sarebbe conforme a quello desumibile dal bando, il quale prevedeva un massimo di 3 punti, e non già di 2,5 come deciso dalla Commissione.

Con ordinanza n. 787/08, questo C.G.A respingeva l'istanza di sospensione cautelare proposta da parte appellante.

Con apposita memoria le Amministrazioni appellate hanno replicato al ricorso in appello, chiedendone il rigetto per infondatezza.

Si sono costituiti i controinteressati per dedurre l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, del quale hanno chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

L'appellante sostanzialmente lamenta che la Commissione provinciale - in sede di riformulazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di 139 alloggi riservati al personale della Polizia di Stato - si sia limitata ad applicare il parametro dei "vani utili", in luogo di quello originariamente adottato dei "metri quadrati", nel rapporto con il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la voce relativa alle "particolari situazioni alloggiative". La Commissione avrebbe, invece, dovuto adottare il criterio legislativo in materia previsto dall'art. 7, punto 4 lett. a), del D.P.R. n. 1035/1972, che prevede l'attribuzione dei punteggi da un minimo di punti 2 ad un massimo di punti 4, in funzione delle diverse situazioni alloggiative documentate dagli interessati.

La tesi non merita condivisione.

Invero, con il provvedimento impugnato, il T.A.R. ha correttamente dato esecuzione alla precedente sentenza n. 950/2000, con la quale era stata annullata la graduatoria approvata il 23 ottobre 1995, in quanto ritenuta in contrasto con il bando di concorso che, al punto 5), prevede che "... la graduatoria degli aspiranti all'assegnazione verrà formata sulla base dei punteggi che verranno attribuiti dalla sopradetta Commissione Provinciale secondo i seguenti criteri di massima che saranno più dettagliatamente fissati dalla Commissione: ... d) particolari situazioni alloggiative (antigienicità, sovraffollamento) fino a punti 3 ...".

Orbene, non pare revocabile in dubbio che le disposizioni del bando non prescrivevano l'obbligo di adeguarsi "sic et simpliciter" ai criteri ed ai punteggi di cui all'art. 7 D.P.R. n. 1035/1972, come sostenuto da parte appellante, ma imponevano l'onere a carico della Commissione di operare la necessaria specificazione dei criteri di massima adottati dal bando stesso.

Coerentemente, quindi, la sentenza n. 950/2000 non ha previsto, né imposto, che l'attribuzione di punteggio per la specifica voce "particolari situazioni alloggiative" avvenisse in tutto e per tutto in modo conforme alle indicazioni di cui al punto 4) dell'art. 7 D.P.R. n. 1035/1972; ha, invece, prescritto l'adozione di un criterio che risultasse conforme alla previsione - di cui al punto 6) del bando, e nella sostanza anche all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 1035/1972 - secondo la quale "...si intende come adeguata un'abitazione composta da un numero di vani (esclusi gli accessori ed inclusa la cucina se di superficie almeno pari a mq. 12) uguale a quello dei componenti il nucleo familiare ed in ogni caso non superiore a cinque vani...".

Sulla base del suddetto criterio, la Commissione ha legittimamente scelto - partendo da un minimo di punti "0" per l'ipotesi di componenti il nucleo familiare in numero pari o inferiore a quello dei vani occupati - di attribuire un punteggio progressivamente crescente, fino ad un massimo di punti 2,50, al crescere delle eccedenze dei componenti il nucleo familiare rispetto al numero dei vani occupati.

Né può trovare accoglimento la doglianza indicata al punto

3) della narrativa, secondo cui siffatto criterio poteva essere adottato soltanto mediante l'esplicitazione di una specifica motivazione, considerata la sua conformità al criterio desumibile dal bando; infatti, dalla citata sentenza 950/2000, si evince, da un lato, l'onere imposto all'Amministrazione di adeguarsi ad esso e, dall'altro, l'assenza di alcun obbligo di pedissequa applicazione dell'art. 7 D.P.R. n. 1035/1972.

Infine, si appalesa generica ed indimostrata, e per ciò stesso non meritevole di essere accolta, la censura dell'appellante secondo cui la nuova Commissione, nella seduta del 10 luglio 2001, aveva già deciso di apportare delle variazioni alle schede di alcuni partecipanti per presunti errori materiali, senza che tale operazione sia mai stata invalidata, nonostante che dal parere dell'Avvocatura, a tal fine richiesto, non potesse evincersi il consenso di sanare errori di calcolo od errori materiali eventualmente commessi nel provvedimento predisposto dalla Commissione precedentemente insediata.

Conclusivamente, l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 14 luglio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l'intervento dei signori Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D'Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2010.

ROMA: PD, SEL E IDV, DOMANI FIACCOLATA SCALE DEL CAMPIDOGLIO PER SICUREZZA



ROMA: PD, SEL E IDV, DOMANI FIACCOLATA SCALE DEL CAMPIDOGLIO PER SICUREZZA =
'ALEMANNO CI SPIEGHI COSA PENSA DI FARE PER UNA CITTA' A MISURA
DI TUTTI'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra solidarieta'
alle donne vittime di violenza e ci aspettiamo che il sindaco Alemanno
spieghi alle donne e agli uomini di questa citta' cosa pensa di fare
per rendere Roma una capitale a misura di tutti". Lo dichiarano, in
una nota congiunta, Micaela Campana, dell'Esecutivo del Pd di Roma,
Marina D'Ortenzio, della segreteria di Sel di Roma e Laura Segatori,
Responsabile donne dell'Idv di Roma, che invitano "tutte e tutti ad
essere in piazza San Marco mercoledi' 2 marzo, alle 18.30, per una
fiaccolata sulle scale del Campidoglio, insieme a parlamentari,
assessori, consigliere e consiglieri comunali e provinciali".

"Ormai e' sotto gli occhi di tutti - aggiungono - il fallimento
delle promesse di Alemanno. La rappresentazione di una citta' sicura,
perche' video sorvegliata e militarizzata che il sindaco ha offerto in
campagna elettorale, ha mostrato ampiamente tutta la sua
inadeguatezza".

"I terribili fatti accaduti nelle ultime due settimane sono la
conferma del fatto che una citta' come Roma non si governa con slogan
o con eventi mediatici, ma con misure concrete che sappiano
intervenire sul disagio sociale, sviluppino politiche culturali e
interventi adeguati a costruire una nuova convivenza tra generi e
generazioni e propongano soluzioni all'integrazione nel rispetto della
dignita' degli esseri umani, al contrario di quanto e' avvenuto con la
comunita' somala nei giorni scorsi. La violenza sessuale - concludono
- per noi non e' un problema di ordine pubblico".

(Sug/Col/Adnkronos)
01-MAR-11 15:58

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Privacy/ Via libera a prenotazioni e ritiro analisi in farmacia Per farmacisti 'particolare riservatezza' sui dati dei cittadini

Privacy/ Via libera a prenotazioni e ritiro analisi in farmacia
Per farmacisti 'particolare riservatezza' sui dati dei cittadini

Roma, 1 mar. (TMNews) - Via libera del Garante privacy alla
possibilità per i cittadini di prenotare visite specialistiche,
pagare il ticket e ritirare referti medici direttamente presso il
proprio farmacista. Occorrono però rigorose misure a protezione
dei dati personali. E' il contenuto del parere favorevole
dell'Autorità sullo schema di decreto del Ministero della salute
relativo all'erogazione di nuovi servizi sanitari da parte delle
farmacie. Senza doversi recare alla Asl o in ospedale si potrà
utilizzare la postazione collegata al Cup presente nelle
farmacie, anche in quelle rurali.

Il parere dell'Autorità, reso su una versione di decreto che
tiene conto di approfondimenti e indicazioni forniti dall'Ufficio
del Garante, prevede ulteriori condizioni volte ad innalzare il
livello di protezione dei dati. Oltre alle indicazioni già
recepite nello schema di decreto dovranno essere quindi
introdotti altri accorgimenti finalizzati a garantire l'accesso
al referto da parte degli operatori solo per effettuare la
consegna all'utente e ad impedire che vengano create banche dati
di referti digitali presso le farmacie. Il Ministero, inoltre,
dovrà individuare adeguati tempi di conservazione dei referti
digitali. Particolare riservatezza sarà chiesta agli operatori
della farmacia che dovranno essere sottoposti a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.

Nello schema di decreto presentato al Garante erano comunque già
presenti precise forme di tutela, in particolare, quella che
prevede l'obbligo di informare chiaramente l'utente ed acquisirne
il consenso al trattamento dei dati personali prima di erogare il
servizio. In caso di invio di sms o email da parte del Cup, per
ricordare, confermare o disdire la prenotazione, lo schema
prevede che i messaggi non debbano contenere alcuna informazione
sulla tipologia o l'esito della prestazione. Così come non devono
essere conservate copie dei documenti esibiti per il
riconoscimento dai cittadini. La postazione collegata al Cup
inoltre dovrà essere protetta da adeguate distanze di cortesia ed
i referti consegnati in busta chiusa. Per assicurare che le
misure di sicurezza rispettino un elevato standard e siano
applicate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale,
il decreto del ministero prevede infine che esse siano definite
in accordi regionali, correlati ad un accordo collettivo
nazionale, per i quali è previsto che venga acquisito il parere
del Garante.

Red/Sav

011150 mar 11

PRIVACY: GARANTE, PIU' TUTELE PER DISABILI CHE COMPRANO AUTO



PRIVACY: GARANTE, PIU' TUTELE PER DISABILI CHE COMPRANO AUTO =
(AGI) - Roma, 1 mar. - Privacy piu' tutelata per i disabili che
acquistano un'autovettura usufruendo dei benefici fiscali. E'
qaunto chiede il Garante prescrivendo ad Asl e concessionarie
di "limitare il trattamento dei dati sulla salute dei disabili
a quelli strettamente necessari".
Le strutture sanitarie pubbliche e le commissioni mediche
che accertano le varie forme di disabilita' dovranno redigere
le certificazioni sanitarie, necessarie per l'acquisto di
autoveicoli a tassazione agevolata (Iva ridotta al 4%,
esenzione del bollo ecc.), indicando solo i dati personali
effettivamente necessari per la concessione delle agevolazioni
fiscali di legge.
Giro di vite anche per i concessionari che dovranno
trattare solo dati indispensabili per istruire la pratica di
acquisto da parte di un disabile e dovranno conservare i dati
per eventuali controlli non oltre i limiti di prescrizione dei
diritti e di conservazione delle scritture contabili. Gli
stessi concessionari dovranno fornire ai disabili
un'informativa completa sulla raccolta e uso dei loro dati, e
dovranno indicare espressamente che le informazioni fornite,
anche quelle sulla salute, potranno essere comunicate alle
officine autorizzate nel caso siano da apportare eventuali
adattamenti sui veicoli acquistati. In quest'ultima ipotesi il
concessionario dovra' anche acquisire il consenso
dell'acquirente. Trascorsi dieci anni i dati personali,
compresi quelli sanitari, se non sussistono altre esigenze di
conservazione (ad esempio, controversie giudiziarie pendenti)
dovranno essere distrutti, cancellati o trasformati in forma
anonima.
"Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle informazioni
trattate", l'Autorita' raccomanda a concessionari, imprese e
officine autorizzate di "adottare adeguate misure di sicurezza.
Le pratiche dovranno essere collocate in locali opportunamente
protetti da intrusioni indebite e l'accesso alle informazioni
dovra' essere consentito solo al personale autorizzato. Se i
dati vengono trattati elettronicamente dovranno essere previsti
adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione".
Il provvedimento (di cui e' stato relatore Giuseppe
Fortunato) fa chiarezza su alcune problematiche presentate al
Garante da Federauto in un settore in cui circolano quantita'
sproporzionate di documenti e dati delicatissimi, molti dei
quali non indispensabili e spesso consegnati spontaneamente
dagli stessi disabili. (AGI)
Bas
011147 MAR 11

NNNN
Privacy/ Più tutele per i disabili che acquistano un'autovettura
Asl-concessionari devono trattare solo i dati veramente necessari

Roma, 1 mar. (TMNews) - Privacy più tutelata per i disabili che
acquistano un'autovettura usufruendo dei benefici fiscali. La
chiede il Garante della Privacy prescrivendo ad Asl e
concessionarie di limitare il trattamento dei dati sulla salute
dei disabili a quelli strettamente necessari. Le strutture
sanitarie pubbliche e le commissioni mediche che accertano le
varie forme di disabilità dovranno redigere le certificazioni
sanitarie, necessarie per l'acquisto di autoveicoli a tassazione
agevolata (iva ridotta al 4%, esenzione del bollo ecc.),
indicando solo i dati personali effettivamente necessari per la
concessione delle agevolazioni fiscali di legge. Giro di vite
anche per i concessionari di autoveicoli che dovranno trattare
solo dati indispensabili per istruire la pratica di acquisto da
parte di un disabile e dovranno conservare i dati per eventuali
controlli non oltre i limiti di prescrizione dei diritti e di
conservazione delle scritture contabili.

I concessionari, inoltre, dovranno fornire ai disabili
un'informativa completa sulla raccolta e uso dei loro dati, e
dovranno indicare espressamente che le informazioni fornite,
anche quelle sulla salute, potranno essere comunicate alle
officine autorizzate nel caso siano da apportare eventuali
adattamenti sui veicoli acquistati. In quest'ultima ipotesi il
concessionario dovrà anche acquisire il consenso dell'acquirente.
Trascorsi dieci anni i dati personali, compresi quelli sanitari,
se non sussistono altre esigenze di conservazione (come
controversie giudiziarie pendenti) dovranno essere distrutti,
cancellati o trasformati in forma anonima. Considerata inoltre,
l'ampiezza e la delicatezza delle informazioni trattate
l'Autorità raccomanda a concessionari, imprese e officine
autorizzate di adottare adeguate misure di sicurezza.

Le pratiche dovranno essere collocate in locali opportunamente
protetti da intrusioni indebite e l'accesso alle informazioni
dovrà essere consentito solo al personale autorizzato. Se i dati
vengono trattati elettronicamente dovranno essere previsti
adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione.

Il provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato) fa chiarezza su
alcune problematiche presentate al Garante da Federauto in un
settore in cui circolano quantità sproporzionate di documenti e
dati delicatissimi, molti dei quali non indispensabili e spesso
consegnati spontaneamente dagli stessi disabili.

Red/Sav

011150 mar 11

Privacy/ Pi tutele per i disabili che acquistano un'autovettura
Asl-concessionari devono trattare solo i dati veramente necessari

Roma, 1 mar. (TMNews) - Privacy pi tutelata per i disabili che
acquistano un'autovettura usufruendo dei benefici fiscali. La
chiede il Garante della Privacy prescrivendo ad Asl e
concessionarie di limitare il trattamento dei dati sulla salute
dei disabili a quelli strettamente necessari. Le strutture
sanitarie pubbliche e le commissioni mediche che accertano le
varie forme di disabilit dovranno redigere le certificazioni
sanitarie, necessarie per l'acquisto di autoveicoli a tassazione
agevolata (iva ridotta al 4%, esenzione del bollo ecc.),
indicando solo i dati personali effettivamente necessari per la
concessione delle agevolazioni fiscali di legge. Giro di vite
anche per i concessionari di autoveicoli che dovranno trattare
solo dati indispensabili per istruire la pratica di acquisto da
parte di un disabile e dovranno conservare i dati per eventuali
controlli non oltre i limiti di prescrizione dei diritti e di
conservazione delle scritture contabili.

I concessionari, inoltre, dovranno fornire ai disabili
un'informativa completa sulla raccolta e uso dei loro dati, e
dovranno indicare espressamente che le informazioni fornite,
anche quelle sulla salute, potranno essere comunicate alle
officine autorizzate nel caso siano da apportare eventuali
adattamenti sui veicoli acquistati. In quest'ultima ipotesi il
concessionario dovr anche acquisire il consenso dell'acquirente.
Trascorsi dieci anni i dati personali, compresi quelli sanitari,
se non sussistono altre esigenze di conservazione (come
controversie giudiziarie pendenti) dovranno essere distrutti,
cancellati o trasformati in forma anonima. Considerata inoltre,
l'ampiezza e la delicatezza delle informazioni trattate
l'Autorit raccomanda a concessionari, imprese e officine
autorizzate di adottare adeguate misure di sicurezza.

Le pratiche dovranno essere collocate in locali opportunamente
protetti da intrusioni indebite e l'accesso alle informazioni
dovr essere consentito solo al personale autorizzato. Se i dati
vengono trattati elettronicamente dovranno essere previsti
adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione.

Il provvedimento (relatore Giuseppe Fortunato) fa chiarezza su
alcune problematiche presentate al Garante da Federauto in un
settore in cui circolano quantit sproporzionate di documenti e
dati delicatissimi, molti dei quali non indispensabili e spesso
consegnati spontaneamente dagli stessi disabili.

Red/Sav

011150 mar 11

SICUREZZA STRADALE: ASS. GUARNIERI, PRESTO RACCOLTA FIRME PER 'OMICIDIO STRADALE' = IL VICEPRESIDENTE, IN INGHILTERRA DOVE CI SONO QUESTA FATTISPECIE E ALTRE MISURE VITTIME DIMEZZATE

SICUREZZA STRADALE: ASS. GUARNIERI, PRESTO RACCOLTA FIRME PER 'OMICIDIO STRADALE' =
IL VICEPRESIDENTE, IN INGHILTERRA DOVE CI SONO QUESTA
FATTISPECIE E ALTRE MISURE VITTIME DIMEZZATE

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Partira' all'incirca tra un mese,
in tutta Italia, la raccolta firme promossa dall'Associazione 'Lorenzo
Guarnieri', con il sostegno del Comune di Firenze e la collaborazione
di Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale (Asaps) e di altre
associazioni, per la proposta di legge di iniziativa popolare che
punta a introdurre in Italia 'l'omicidio stradale'.

"In Italia muoiono sulle strade 5mila persone l'anno - spiega
all'ADNKRONOS il vicepresidente dell'Associazione 'Lorenzo Guarnieri',
Stefano Guarnieri, che insieme alla moglie ha costituito questo
organismo per ricordare il figlio, ucciso da un uomo ubriaco alla
guida, "in Inghilterra, dove e' previsto 'l'omicidio stradale' e ci
sono molte altre misure per la sicurezza, le vittime sono 2.500, la
meta' di quelle del nostro Paese".

"Con la collaborazione della polizia municipale stiamo
preparando il testo del progetto di legge - aggiunge il vicepresidente
dell'Associazione 'Lorenzo Guarnieri' - ci vorra' all'incirca un mese
per metterlo a punto, dopo iniziera' la raccolta delle firme per
arrivare alle 50mila necessarie a presentare la pdl". (segue)

(Sci/Ct/Adnkronos)
01-MAR-11 12:40

NNNN
SICUREZZA STRADALE: ASS. GUARNIERI, PRESTO RACCOLTA FIRME PER 'OMICIDIO STRADALE' (2) =

(Adnkronos) - L'introduzione dell''omicidio stradale'
consentirebbe di delineare una fattispecie specifica in caso di
incidente con vittime: "l'omicidio - afferma Guarnieri - assume delle
caratteristiche ben definite e misurabili in base all'infrazione del
codice della strada e alle analisi che stabiliscono se ci si e' messi
alla guida sotto effetto di droga o di alcol".

Gli omicidi sulle strade "sono 10 volte piu' frequenti di quelli
commessi con un'arma da fuoco", prosegue Guarnieri sottolineando che
"servono pene piu' severe e provvedimenti restrittivi piu' importanti
perche' l'esperienza dice che quasi sempre ora il colpevole non va a
finire in carcere".

Oltre a lanciare la raccolta delle firme l'associazione
chiedera' anche una serie di altre misure, come maggiori controlli
sulle strade, campagne pubblicitarie, educazione stradale, maggiori
infrastrutture.

(Sci/Ct/Adnkronos)
01-MAR-11 12:43

NNNN

"Poliziotti in piazza contro il governo nazionale che tarda ancora a dare risposte concrete al comparto sicurezza e che continua a tagliare su uomini e mezzi..."







DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 11 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine. (11G0044) (GU n. 48 del 28-2-2011

testo in vigore dal: 15-3-2011


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Visto l'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso Codice; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non e' richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano




                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate  alle  quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 1989, n. 105. 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.   87,   quinto   comma, della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e'
          il seguente: 
              «In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  Provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574 e' citato nella nota al titolo. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2199  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O.; 
              «Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
          5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga
          alli art. 703, per  il  reclutamento  del  personale  nelle
          carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          civile e militare, i posti messi  annualmente  a  concorso,
          determinati sulla base di una  programmazione  quinquennale
          scorrevole  predisposta  annualmente  da   ciascuna   delle
          amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro   il   30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna delle 
              amministrazioni interessate con  decreto  adottato  dal
          Ministro competente, di  concerto  con  il  Ministro  della
          difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie
          di  merito.   Nella   formazione   delle   graduatorie   le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie dl cui al comma 3: 
                a) una parte e' immessa direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
                b) la restante parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte    delle    competenti    Commissioni    parlamentari
          permanenti.». 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574  con  le   modifiche
          apportate dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 33 - 1. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto
          delle norme del presente decreto da parte  delle  Forze  di
          polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
          121, nel reclutamento del personale deve essere  riservata,
          in  base  al  fabbisogno  di   personale   occorrente   per
          l'espletamento dei compiti di  istituto,  una  aliquota  di
          posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
          lingua  italiana  e  di  quella  tedesca.  Tale   requisito
          risulta,   per   ciascun   livello,   dal   possesso    del
          corrispondente attestato previsto dall'art. 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  e
          successive modificazioni.  Ai  suddetti  candidati  non  e'
          richiesto il requisito di cui all'art. 2199, commi 1  e  5,
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
          la disposizione dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono  destinati
          nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
          aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
          ad altra sede se non a domanda o per motivate  esigenze  di
          servizio, fermo quanto previsto dall'art.  3  del  presente
          decreto. 
              4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma  1,
          per il personale destinato a prestare servizio n  provincia
          di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
          linguistica  alle  prove  d'esame  per   il   conseguimento
          dell'attestato di cui al comma 1. 
              5. Il  Ministero  dell'interno  seguira'  la  direttiva
          politica di mantenere in provincia di Bolzano  i  cittadini
          dei  diversi  gruppi  linguistici   della   provincia   che
          entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
          eventuali sanzioni disciplinari individuali che  comportino
          il trasferimento.». 

I dati sugli infortuni dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro




bilancio delle morti sul lavoro nel 2011 è fornito dall’ Osservatorio Sicurezza sul Lavoro
Analisi statistiche aggiornate dei casi di morte sul lavoro
Graduatoria delle Province Italiane in base all’indice di incidenza

Poliziotti in trincea. "abbiamo auto vecchie anche di 15 anni" Poche auto e vecchie di 15 anni "Così la polizia insegue i ladri" I sindacati: da un lustro non ci danno nuove vetture