Translate

martedì 22 marzo 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 16-3-2011 n. 53 L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Chiarimenti. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Circ. 16 marzo 2011, n. 53 (1).

L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Chiarimenti.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 22 settembre 2010, prot. 04/UL/004915/l, è stata illustrata, tra l'altro, la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall'art. 12, commi 1 e 2, della L. n. 122 del 2010.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che:

a. le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalla L. n. 243/2004 e dalla L. n. 247/2007;

b. la L. n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalla L. n. 243 del 2004 e dalla L. n. 247 del 2007 (v. in proposito Circ. 15 maggio 2008, n. 60). Infatti la L. n. 122/2010 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.

Ciò premesso con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 04/UL/000911/P del 22 febbraio 2011 in merito ad alcune problematiche interpretative sottoposte all'esame del predetto Dicastero, si forniscono precisazioni al fine di assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.



1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243/2004

Con la nota di cui sopra è cenno, il Ministero del Lavoro in sintonia con le linee interpretative concordate con il covigilante Ministero dell'Economia, ha interessato l'Istituto a rettificare gli ultimi due capoversi contenuti nel punto 1.1 della Circ. 24 settembre 2010, n. 126.

Nei predetti due capoversi della circolare da ultimo citata, è stato precisato che "Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 6, delle L. n. 243/2004.

Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243/2004."

Ciò posto, al riguardo il predetto Ministero ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243 del 2004.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.

Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.



2) Pensione supplementare

Le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla L. n. 122 del 2010 devono trovare applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO stessa.

A tal proposito, si precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell'età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO (v. Msg. 29 aprile 2009, n. 9632).

I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Peraltro, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell'età anagrafica richiesta per detta prestazione.

Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all'80%

Al riguardo si richiamano i criteri illustrati con Msg. 15 maggio 2008, n. 11136.

Pertanto qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell'età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla L. n. 122 del 2010.

Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.



4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia

L'articolo 1, comma 10, della L. n. 222 del 1984 stabilisce che "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia".

La disciplina introdotta dalla L. n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.

In tale contesto, l'assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Nell'ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorché abbia compiuto l'età pensionabile, ha l'onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. Circ. 3 dicembre 1984, n. 262) in attesa dell'apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.



5) Fondo Volo

Il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo si consegue quando i tre requisiti previsti di età, contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti. Pertanto se anche uno solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, é da quel momento che decorrono i 12 mesi previsti dalla L. n. 122/2010.



6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata

Il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall'articolo 12, comma 2, lett. b), si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Come già evidenziato nella premessa della presente circolare, la più volte citata L. n. 122/2010 non ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, pertanto anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo le innovazioni sono relative alla sola disciplina di accesso a detto trattamento.

Sull'argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La L. n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. Circ. 15 maggio 2008, n. 60 - parte prima: punto 2.3.1).

Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. Circ. 15 maggio 2008, n. 60 - parte prima: punto 2.3.2).

Per completezza, si richiama il Msg. n. 23916 del 29 ottobre 2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica.



7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia

I soggetti in argomento conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia.



8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni

Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, è stato precisato che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l'articolo 1, comma 37 della L. n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010 delle parole: "comma 2" con le seguenti "commi 1 e 2".

In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell'articolo 12, comma 5, lett. a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Si ribadisce che rimane fermo che detti lavoratori devono essere stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il comma 37 dell'articolo 1 della L. n. 220/2010 ha aggiunto anche il comma 5-bis in base al quale il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per quei lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. n. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto decreto (c.d. finestra mobile).

In merito a quest'ultima disposizione si fa riserva di comunicazione al riguardo.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 15-3-2011 n. 7 L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo

.

Nota 15 marzo 2011, n. 7 (1).

L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo.



 

Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali
 

Ai


Dirigenti generali regionali
 

Ai


Dirigenti regionali

e, p.c.:


Al


Direttore generale
   

Dr. Massimo Pianese




Si fa seguito alla nota 2 novembre 2005, n. 12 e alla nota 30 aprile 2010, n. 7 per fornire una sintesi riepilogativa della disciplina di cui trattasi e per indicare più dettagliate istruzioni in merito agli adempimenti propedeutici al recupero degli oneri sullo stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da parte di questo Istituto.

La L. 18 febbraio 1992, n. 162, all'art. 1, comma 1, ha disposto che i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino o le relative esercitazioni nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

Il successivo comma 2 ha, in particolare, stabilito che ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di astensione dal lavoro per i motivi succitati. La retribuzione è corrisposta direttamente dall'ente datore di lavoro, il quale ha facoltà di richiederne il rimborso all'Istituto Previdenziale, cui il lavoratore è iscritto.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che gli oneri derivanti dal suddetto rimborso sono posti - come anticipato in premessa - a carico dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il D.M. 24 marzo 1994, n. 379, contenente il regolamento attuativo, all'art. 2, commi 1 e 2, prevede che i datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista all'art. 1 della legge in oggetto, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta, debbano presentare domanda, contenente specifiche indicazioni elencate al comma 3, alla competente Sede provinciale dell'Istituto di previdenza entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso e l'esercitazione.

Tali le disposizioni legislative e regolamentari, si richiama l'attenzione di codeste Sedi sui punti di seguito evidenziati, che sono stati oggetto di chiarimento in occasione di quesiti formulati oltre che di rilievi a suo tempo sollevati da parte del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'accoglimento/rigetto delle istanze di rimborso delle retribuzioni:

- L'operazione di soccorso deve aver avuto durata maggiore di 8 ore ovvero essersi protratta dopo la mezzanotte del giorno di svolgimento dell'operazione stessa.

- Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro. Vanno, cioè, escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, di ferie, ecc.

- La domanda di rimborso, corredata da idonea documentazione, deve essere inoltrata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso e dell'esercitazione. A tale fine fa fede la data del timbro postale di partenza della richiesta.

- La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione pensionistica e previdenziale.

- Per l'individuazione della "retribuzione" da rimborsare ci si deve riferire a tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di trattamento economico globale giornaliero spettante al dipendente normalmente ed in forma continuativa.

- Il rimborso al datore di lavoro è concesso solo per le somme effettivamente corrisposte al lavoratore che si è assentato. Restano, quindi, esclusi gli oneri previdenziali, che devono essere comunque versati agli Istituti previdenziali.

- Le determinazioni dirigenziali finalizzate all'accoglimento delle istanze devono indicare l'esatto numero delle giornate per le quali si richiede il rimborso e la data della richiesta di rimborso dell'ente - che deve essere prodotta nei termini di legge - nonché specificare che gli importi sono al netto degli oneri contributivi.

Quanto sopra premesso, al fine di consentire annualmente alla scrivente Direzione l'avvio della procedura di provvista finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 4, della L. 18 febbraio 1992, n. 162, e nell'ottica di semplificare l'acquisizione dei dati, necessari per la quantificazione contabile degli oneri sostenuti dall'Inpdap, le Direzioni regionali, previa preliminare verifica dei sopra descritti presupposti di legittimità nelle determinazioni dirigenziali, hanno cura di trasmettere a questa Direzione Centrale - Ufficio I - un elenco contenente l'ammontare complessivo delle retribuzioni rimborsate ai datori di lavoro da ciascuna Sede provinciale e per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La documentazione giustificativa dei rimborsi in questione, unitamente alle determinazioni dirigenziali, deve, pertanto, rimanere agli atti delle Sedi competenti.

L'occasione è utile per informare che nel corso del 2010 sono state definite con esito positivo le procedure di recupero a suo tempo avviate riferite agli anni dal 2004 al 2006, oltre che dal 1999 al 2003.

Alla luce di quanto sopra evidenziato ed al fine di chiudere definitivamente le procedure di riscossione dei periodi pregressi si richiede l'elenco come sopra indicato, distinto per annualità, oltre che riferito al 2010, anche agli anni 2007, 2008 e 2009 entro il 30 aprile p.v.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e sostegno.


Il Dirigente generale

Dr. Diego De Felice



D.M. 24 marzo 1994, n. 379, art. 2
L. 18 febbraio 1992, n. 162, art. 1

SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' = 'PRESI IN GIRO DA BERLUSCONI SU FONDI A COMPARTO'

SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' =
'PRESI IN GIRO DA BERLUSCONI SU FONDI A COMPARTO'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Come promesso dal presidente del
Consiglio Berlusconi il 14 marzo ad Arcore e ribadito nel question
time dal ministro Maroni, domani sarebbe dovuto essere varato un
provvedimento che assegna ulteriori 79 milioni di euro al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ci saremmo aspettati, percio',
che oggi venisse illustrato il decreto ed i suoi contenuti ma il
governo si e' limitato ad ascoltare le posizioni dei sindacati e delle
rappresentanze militari che per altro ben conosce fin dal mese di
luglio dello scorso anno (ed anche da prima), avendo recepito da
allora ordini del giorno reiterati nell'impegno assunto all'atto della
sottoscrizione dell'accordo economico per il biennio 2008-2009''. E'
quanto si legge nella nota dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo
Chigi fra organizzazioni sindacali e il governo sulle risorse chieste
dal comparto sicurezza.

Nella nota firmata da Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp, Uil
Penitenziari, Fp-Cgil, Uil pa, Confsal e Uil pa si legge: ''Al termine
dell'incontro un laconico Gianni Letta si e' limitato a dichiarare di
aver recepito le richieste e ha rimandato al Consiglio dei ministri,
forse quello della prossima settimana, l'emanazione del provvedimento
legislativo''.

''A questo punto -rimarcano- e' palese che il presidente del
Consiglio dei ministri ha, ancora una volta, preso in giro gli
operatori della sicurezza e soccorso pubblico con le solite
chiacchiere, le solite promesse vane, proferite a margine delle nostre
manifestazioni di protesta ma prive di fondamento''. (segue)

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 19:02

NNNN
SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' (2) =
PRESIDIO ORGANIZZATO PER DOMANI SARA' VERA MANIFESTAZIONE DI
PROTESTA

(Adnkronos) - ''La storia di questi anni -spiegano i sindacati-
l'episodio di oggi ne e' l'ennesima riprova, mostra che questo governo
perde quotidianamente credibilita' nei confronti del personale del
Comparto sicurezza e soccorso pubblico''.

''Pertanto -concludono- il presidio organizzato per domani sara'
una vera e propria manifestazione di protesta davanti a Montecitorio,
preludio di nuove e piu' dure rivendicazioni contro le sperequanti
penalizzazioni imposte dal governo Berlusconi alle donne ed agli
uomini del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico''.

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 19:04

NNNN

SICUREZZA: GIARDULLO (SILP CGIL), PROMESSE GOVERNO CADUTE NEL VUOTO CONTINUEREMO A MANIFESTARE FINO A QUANDO NON MANTERRA' IMPEGNI

SICUREZZA: GIARDULLO (SILP CGIL), PROMESSE GOVERNO CADUTE NEL VUOTO
CONTINUEREMO A MANIFESTARE FINO A QUANDO NON MANTERRA' IMPEGNI

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Abbiamo dovuto verificare che per
l'ennesima volta sono cadute nel vuoto perfino le promesse pubbliche
che assicuravano la soluzione dei problemi del comparto sicurezza e
difesa nel Consiglio dei ministri di domani''. Lo dice all'ADNKRONOS
Claudio Giardullo, segretario generale nazionale Silp Cgil, dopo
l'incontro a Palazzo Chigi fra i sindacati e il governo sulle risorse
chieste dal comparto sicurezza.

''Non ci resta che continuare a manifestare caparbiamente
-rimarca Giardullo- fino a quando il presidente del Consiglio non
riterra' necessario fare fronte agli impegni assunti per una doppia
tutela: da una parte quella per una specificita' degli operatori del
comparto scurezza-difesa e soccorso pubblico, dall'altra per la stessa
credibilita' del suo governo''.

(Sin/Gs/Adnkronos)
22-MAR-11 18:12

SICUREZZA:DONADI A POLIZIOTTI, PAROLA PREMIER NON VALE NULLA

SICUREZZA:DONADI A POLIZIOTTI, PAROLA PREMIER NON VALE NULLA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - ''I poliziotti si chiedono quanto
valgono le parole di Berlusconi? Rispondiamo noi: valgono zero.
Lo dimostra, ancora una volta, la vicenda dei sindacati di
polizia, cui aveva promesso personalmente, uscendo dalla
residenza di Arcore, che avrebbe esaudito le loro richieste''.
Lo afferma il presidente del gruppo Idv alla Camera Massimo
Donadi.
''La sicurezza per questo governo - aggiunge Donadi - e'
solo uno slogan, una parola utile in campagna elettorale ma
priva di significato nell'azione di governo. Il governo ha fatto
tanta propaganda, ma ha tagliato i fondi alle forze dell'ordine.
Di Berlusconi, ormai e' chiaro a tutti, non ci si puo' fidare''.
(ANSA).

CSS
22-MAR-11 15:45 NNNN
Sicurezza/ Idv: Impegni Berlusconi valgono zero
Donadi: Dal governo solo parole propaganda, nei fatti solo tagli

Roma, 22 mar. (TMNews) - "I poliziotti si chiedono quanto valgono
le parole di Berlusconi? Rispondiamo noi: valgono zero. Lo
dimostra, ancora una volta, la vicenda dei sindacati di polizia,
cui aveva promesso personalmente, uscendo dalla residenza di
Arcore, che avrebbe esaudito le loro richieste". Lo ha affermato,
in una dichiarazione, il presidente del gruppo Idv alla Camera
Massimo Donadi.

"La sicurezza per questo governo - ha aggiunto Donadi - solo
uno slogan, una parola utile in campagna elettorale ma priva di
significato nell`azione di governo. Il governo ha fatto tanta
propaganda, ma ha tagliato i fondi alle forze dell`ordine. Di
Berlusconi, ormai chiaro a tutti, non ci si pu fidare".

Tor

221637 mar 11

Sicurezza: rabbia sindacati PS, quanto vale parola di Berlusconi?

SICUREZZA:RABBIA SINDACATI PS,QUANTO VALE PAROLA BERLUSCONI?
(V. ''SICUREZZA: LA RUSSA, PRESTO DECRETO...'' DELLE 14.53)
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Escono insoddisfatti i sindacati di
polizia dall'incontro di oggi a Palazzo Chigi con il
sottosegretario Gianni Letta ed i ministri di Interno, Difesa e
Giustizia, Maroni, La Russa e Alfano. Il premier Berlusconi nei
giorni scorsi aveva promesso un provvedimento al Consiglio dei
ministri di domani per stanziare risorse aggiuntive al comparto
sicurezza. Ma oggi, lamentano i rappresentanti dei sindacati
(tra gli altri c'erano Siulp, Sap, Siap, Anfp, Silp, Consap,
Coisp), ''ci hanno detto che domani non ci sara' alcun decreto
ed allora ci chiediamo quanto vale la parola del presidente
Berlusconi?''. (SEGUE)

NE
22-MAR-11 15:09 NNNN
SICUREZZA:RABBIA SINDACATI PS,QUANTO VALE PAROLA BERLUSCONI? (2)

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La promessa era stata fatta da
Berlusconi lo scorso 14 marzo ai poliziotti che erano andati a
protestare per i tagli al settore davanti alla villa del premier
ad Arcore. ''Avete il mio impegno - aveva detto il presidente -
al prossimo Consiglio dei ministri presentero' un progetto che
sia io che Maroni e La Russa siamo assolutamente intenzionati a
far passare''. L'ostacolo, aveva spiegato, era il ministro dell'
Economia Tremonti, che frenava sulle risorse. Anche Maroni, due
giorni dopo al question time, aveva assicurato che al Consiglio
dei ministri di domani sarebbe stato varato un provvedimento per
assegnare 79 milioni di euro di risorse aggiuntive al settore.
Oggi, hanno riferito i sindacati di polizia, ''questi impegni
si sono rivelati illusori. Letta ci ha detto di aver preso nota
delle nostre rivendicazioni, peraltro ben note, ma il
provvedimento e' rimandato, forse, al Consiglio dei ministri
successivo''. Si tratta, hanno aggiunto, ''dell'ennesima presa
in giro e domani faremo una manifestazione di protesta davanti a
Montecitorio ed alla Galleria Alberto Sordi. Questo Governo
continua a tagliare i fondi alle forze dell'ordine ed alle forze
armate in modo sbagliato e nel momento sbagliato''. (ANSA).

NE
22-MAR-11 15:16 NNNN
SICUREZZA: LETIZIA (ANFP), GOVERNO PRENDE TEMPO SU INTERVENTO ATTESO DA MESI =
'DOMANI MANIFESTAZIONE DAVANTI MONTECITORIO'

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - ''Dopo la nostra manifestazione di
Arcore e l'impegno preso dal premier Berlusconi ad accogliere le
richieste degli uomini e delle donne del comparto sicurezza, ci
saremmo aspettati di piu' dall'incontro di oggi a Palazzo Chigi''. Lo
dice all'ADNKRONOS Enzo Letizia, segretario nazionale
dell'Associazione nazionale dei funzionari di polizia (Anfp), dopo
l'incontro a Palazzo Chigi fra i sindacati e il governo sulle risorse
chieste dal comparto sicurezza.

''Pensavamo che il governo illustrasse il provvedimento -spiega
Letizia- e invece Letta, Maroni, La Russa e Alfano hanno preso ancora
tempo, procastinando un intervento che si attende da mesi per
sbloccare i tetti salariali legati alle indennita' specifiche del
comparto difesa e sicurezza, una componente assai rilevante per lo
stipendio dei polizotti che peraltro quest'anno subira' delle vere e
proprie decurtazioni''.

Per il segretario dell'Anfp, ''le risorse stanziate con la
manovra di luglio sono del tutto insufficienti rispetto agli impegni
presi dalla maggioranza di governo. Continuiamo percio' lo stato di
mobilitazione -conclude Letizia- e i sindacati che hanno manifestato
ad Arcore, ovvero Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Uil Penitenziari, Uil
pubblica amministrazione, Fp-Cgil, confermano per domattina alle 9 la
manifestazione davanti Montecitorio e alla Galleria Sordi e si
preparano a nuove iniziative''.

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 16:20

NNNN

Mafia: Giardullo (Silp Cgil), Liguria non è isola felice

MAFIA: GIARDULLO (SILP CGIL), LIGURIA NON E' ISOLA FELICE =

Genova, 22 mar. - (Adnkronos) - La Liguria non e' un'isola
felice, e' a rischio di infiltrazione mafiose. Lo ha dichiarato
Claudio Giardullo, segretario generale nazionale Silp Cgil, a margine
della tavola rotonda in corso al Palazzo Ducale di Genova sul tema
''Genova, laLiguria e le infiltrazioni mafiose - un teritorio con gli
anticorpi necessari?''.

''L'impegno delle forze di polizia e' massimo, le intelligenze
ci sono -ha detto- purtroppo le risorse diminuiscono in misura
impressionante. Le risultanze di dicono che le mafie passano anche in
Liguria dalle attivita' criminali al tentativo di controllo del
territorio''.

( Sca/Zn/Adnkronos)
22-MAR-11 10:49
MAFIA: GIARDULLO (SILP CGIL), LIGURIA NON E' ISOLA FELICE =

Genova, 22 mar. - (Adnkronos) - "La Liguria non e' un'isola
felice, e' a rischio di infiltrazione mafiose". Lo ha dichiarato
Claudio Giardullo, segretario generale nazionale Silp Cgil, a margine
della tavola rotonda in corso al Palazzo Ducale di Genova sul tema
''Genova, la Liguria e le infiltrazioni mafiose - un teritorio con gli
anticorpi necessari?''. ''L'impegno delle forze di polizia e' massimo,
le intelligenze ci sono - ha detto - purtroppo le risorse diminuiscono
in misura impressionante. Le risultanze di dicono che le mafie passano
anche in Liguria dalle attivita' criminali al tentativo di controllo
del territorio''.

(Sca/Zn/Adnkronos)
22-MAR-11 13:20

NNNN

MAFIA: SINDACO GENOVA, SI' A STAZIONE UNICA APPALTI
APPELLO PRIMO CITTADINO A PREFETTURE, ENTI LOCALI NON SIANO SOLI
(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Le prefetture ''cuore pulsante
della lotta alla criminalita' organizzata''. E' la proposta del
sindaco di Genova, Marta Vincenzi, che chiede alla sua citta' di
fare ''una scelta coraggiosa'' puntando ''sulla stazione unica
degli appalti''. Perche' ''gli enti locali non ce la fanno, da
soli, a essere un baluardo vero contro le tante mafie''.
''Un paese che non ha fatto della legalita' la sua forza -
denuncia la Vincenzi intervenendo ad un convegno della Silp Cgil
- ma anzi nell'illegalita' vive e fa crescere tanta parte di
se', lasciando soli in prima linea gli enti locali, determina
nuove forme corruttive e nuove sembianze della criminalita'
organizzata e delle nuove tante mafie''.
''La criminalita' organizzata e' anche nel Nord Italia,
nessuno e' immune - prosegue - si rischia di passare con
facilita' dalla corruzione al fenomeno mafioso''.
Per questo motivo, secondo la prima cittadina, occorre ''dare
un ruolo centrale alle Prefetture liguri'' e ''evitare il
frazionamento dei lavori pubblici solo per mantenere in vita
piccole aziende locali non concorrenziali e a rischio
infiltrazioni mafiose''. (ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 13:20 NNNN

NNNN
GIUSTIZIA: CANEPA, SERVONO RISORSE E LEGGI ADEGUATE

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - ''E' inutile continuare a dire
'stiamo arrestando i latitanti' e poi togliere alla giustizia lo
strumento principe per arrestare i latitanti: le intercettazioni
telefoniche''. Lo ha affermato il sostituto procuratore alla
Direzione Nazionale Antimafia, Anna Canepa, questa mattina a
Genova per l'incontro organizzato dalla Silp Cgil 'La Liguria e
le infiltrazioni mafiose, un territorio con gli anticorpi
necessari?'.
''La giustizia in Italia non deve agire in un'ottica
demagogica e di propaganda - e' l'invito del magistrato -
dobbiamo fornire risorse e leggi adeguate, necessarie al sistema
giudiziario. Servono modelli d'azione coerenti ai livelli piu'
alti delle istituzioni''.
Il membro della Anm ha lanciato un appello: ''In Italia c'e'
l'assoluta necessita' di una magistratura autonoma e
indipendente, che e' la condizione essenziale a posteriori per
l'affermarsi della legalita'''.(ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 12:17 NNNN
MAFIA: MARRA (DIA), LIGURIA HA ANTICORPI PER ARGINARE FENOMENO =
(AGI) - Genova, 22 mar. - "Sono sicuro che in Liguria ci siano
gli anticorpi per combattere il fenomeno delle infiltrazioni
mafiose. Sono convinto che qui ci siano i presupposti per poter
reagire e fronteggiare questa 'offensiva' della criminalita'
organizzata che, senza dare adito a manifestazioni eclatanti,
e' comunque sempre presente perche' il suo scopo e' il
business, fare soldi". Lo ha detto il colonnello Luigi Marra,
capo del Centro Operativo della Dia di Genova, a margine del
convegno 'Genova, la Liguria e le infiltrazioni mafiose. Un
territorio con gli anticorpi necessari?', organizzato dal Silp
Cgil del capoluogo. Tra gli strumenti efficaci per combattere
le infiltrazioni, Marra ha citato "i gruppi interforce
istituiti in ogni prefettura" e l'istituzione di una centrale
unica appaltante. "L'aggiramento di eventuali norme si puo'
evitare soltanto facendo quello che e' stato fatto in altre
aree, come il casertano, dove e' stata istituita una sede unica
in cui convergono tutti gli appalti. In Liguria - ha proseguito
Marra - so' che le istituzioni e soprattutto il prefetto si
stanno impegnando per realizzare la centrale unica appaltante.
E' uno strumento gia' sperimentato che ha dato risultati
positivi". Il capo del Centro Operativo della Dia di Genova ha
sottolineato che "la Liguria era ed e' una zona di investimenti
ed i criminali hanno tutto l'interesse a non sollecitare gli
interventi delle forze dell'ordine con la commissione di gravi
reati. Si tratta quindi di una mafia 'invisibile'. In Liguria
abbiamo soggetti ritenuti collegati alla criminalita'
organizzata che,pur avendo lo stesso modo di operare delle
organizzazioni in terra d'origine, qui hanno il dovere di
reinvestire in attivita' imprenditoriali, nel settore dei
rifiuti, del movimento terra e cosi' via. Sono convinto - ha
proseguito Marra - che qui siano stati raggiunti degli
equilibri tra i vari gruppi con una spartizione del territorio.
Ritengo quindi che la Mafia abbia gia' il controllo del
territorio, nel senso che i gruppi criminali sono sul posto".
Rispetto al possibile coinvolgimento da parte delle
organizzazioni criminali di altri imprenditori, Marra ha citato
l'esempio della provincia di Imperia dove "di recente ci sono
stati atti di intimidazione non denunciati e questa rappresenta
la maggiore difficolta' per le forze di polizia e la
magistratura per combattere il fenomeno. Per quanto riguarda il
voto di scambio, per quello che emerge dall'area del Ponente -
ha concluso il capo del Centro Operativo della Dia di Genova -
sembra sia evidente. Ci sono comunque procedimenti in corso e
sara' fatta luce anche su questi aspetti". (AGI)
Ge2/Pro
221224 MAR 11

NNNN
MAFIA: BORDIGHERA; DIA GENOVA, VOTO DI SCAMBIO E' EVIDENTE

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - ''Per quello che emerge, pare
evidente il voto di scambio tra criminalita' organizzata e
politica''. Lo ha affermato il capo del centro operativo della
Direzione Investigativa Antimafia di Genova, Luigi Marra, a
margine dell'incontro 'La Liguria e le infiltrazioni mafiose, un
territorio con gli anticorpi necessari?' organizzato dalla Silp
per la Cgil, riferendosi alla situazione del comune di
Bordighera sciolto recentemente per sospette infiltrazione
mafiose.
''La Liguria e' una zona d'investimento per la criminalita'
organizzata - ha aggiunto - e la mafia ha tutti gli interessi a
non sollecitare l'intervento delle forze di polizia''. Ma la
regione, ha sottolineato - ha ''gli anticorpi necessari per
fronteggiare l'offensiva della criminalita' organizzata - ha
sottolineato Marra''.
Il capo della Dia genovese ha infine auspicato la creazione
in Liguria di ''una centrale unica appaltante per controllare
investimenti e imprese, uno strumento utile, gia' sperimentato a
Caserta''.(ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 12:36 NNNN
MAFIA: BORDIGHERA; CANEPA (DNA), NON LASCIAMO SOLI CITTADINI
CASO EMBLEMATICO INFILTRAZIONE. SI' A CENTRALE APPALTANTE UNICA
(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - ''I territori piu' ricchi, come
quelli del Nord Italia, devono stare ancora piu' attenti alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata''. E' l'allarme
lanciato dal sostituto procuratore alla Direzione Nazionale
Antimafia, Anna Canepa, intervenuta questa mattina a Genova al
convegno della Silp Cgil su 'La Liguria e le infiltrazioni
mafiose, un territorio con gli anticorpi necessari?'.
''Il provvedimento di scioglimento da parte del Consiglio dei
Ministri del Comune di Bordighera lo dimostra, ora non dobbiamo
lasciare soli i suoi cittadini'', aggiunge il magistrato, che il
comune della Riviera e' il secondo, nel Nord Italia, ad essere
stato sciolto per sospette infiltrazioni mafiose.
Canepa sostiene inoltre la necessita' di ''una centrale unica
appaltante a livello regionale'', come chiesto dal presidente
della Regione Liguria Claudio Burlando, e sottolinea come ''la
mafia oggi sia l'unico soggetto economico ad avere grande
liquidita' in un momento di crisi mondiale''.(ANSA).

YTM-GTT
22-MAR-11 12:56 NNNN

Codice della strada, zone a traffico limitato. Limiti alla contestazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 gennaio – 4 marzo 2011, n. 5252

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso tempestivamente depositato avverso tre distinti verbali di accertamento elevati dal Comando di Polizia municipale di Bologna nei confronti di #################### (tutti per violazione dell'art. 7 c. strada relativamente all'avvenuto transito in z.t.l. del Comune di Bologna), il giudice di pace adito, con sentenza n. 4071/2004 (depositata il 1 dicembre 2004), rigettava, in via principale, l'opposizione proposta, dichiarava sussistenti giusti motivi per la riduzione dell'importo dovuto all'opposta P.A. entro il limite del minimo edittale e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del giudice di pace di Bologna ha proposto ricorso per cassazione (notificato al Comune di Bologna il 10 giugno 2005) #################### , basato su tre motivi, avverso il quale si è costituito in questa fase l'intimato ente con apposito controricorso (notificato il 15 luglio 2005). Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, del codice della strada e dell'art. 385 del regolamento di attuazione dello stesso codice (d.P.R. n. 495/1992), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'assunta illegittimità dei verbali impugnati per omessa indicazione delle modalità con le quali erano avvenuti gli accertamenti e dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata.
1.1 Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Si ricorda che, nel contesto del quadro normativo che aveva conosciuto numerose modifiche al testo originario del d.lgs. n. 285/1992 (individuante il nuovo codice della strada), intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il d.l. n. 151 del 27 giugno (pubbl. in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modif., nella l. 1 agosto 2003, n. 214 (pubbl. in G.U. 12 agosto 2003, n. 186, suppl. ord. n. 133), il quale, con l'art. 4, comma 1, ebbe ad apportare una serie di variazioni all'art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l'elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi - per espresso disposto normativo - necessaria la contestazione immediata, fermo restando l'obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (allora fissato) di 150 giorni dall'accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma 1 della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale - da notificarsi nel predetto termine - deve contenere l'esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.
In particolare il nuovo comma 1 bis dell'ari 201 (prima dell'integrazione recentemente apportata dall'ari 36, comma 1, della l. 29 luglio 2010, n. 120), così complessivamente disponeva nella sua versione originaria (applicabile specificamente nell'ipotesi esaminata dal giudice di pace di Bologna): "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del di 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della l. 15 maggio 1997, n. 127.
Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non si doveva considerare più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto dell'art. 4 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella l. 1 agosto 2003, n. 214), si evinceva che il legislatore non aveva inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti - per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385, comma 1, del richiamato regolamento di esecuzione (rimasto immutato).
Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, recita: "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".
Da questa disposizione si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all'accertamento e, tanto, sulla scorta dell'implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l'appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata; in quest'ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l'indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata.
Pertanto, alla stregua di questo impianto normativo, bisogna ritenere che nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, e. strada 1992 - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata - non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.
Alla stregua della riportata interpretazione del parametro normativo di riferimento riguardante il tipo di violazione contestata alla ricorrente (transito in z.t.l.), la doglianza dedotta con il primo motivo non è meritevole di pregio, risultando insussistente la supposta violazione di legge.
In proposito si deve ricordare che anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata prospettando, in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, nonché, con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sollecitando, in proposito, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'ottenimento della declaratoria di illegittimità costituzionale del menzionato art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita il proprio campo di applicazione alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2.1. Anche questo motivo non si prospetta fondato e deve, perciò, essere respinto, ritenendosi che sono sussistono i presupposti per sollevare la dedotta questione di costituzionalità.
Si osserva, al riguardo, che la legge n. 689 del 1981 contiene anche la previsione - con la consueta clausola di "salvezza" delle diverse disposizioni normative derogatrici - della disciplina relativa all'ipotesi della contestuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile ad un unico agente, così occupandosi anche della fattispecie del concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogeneo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso omogeneo), mentre la diversa fattispecie della "continuazione" non era contemplata nell'impostazione originaria della richiamata legge depenalizzatrice, avendo ricevuto solo successivamente, in modo specifico e diretto, un riconoscimento limitato alle sole infrazioni contemplate in materia previdenziale ed assistenziale, alla stregua di un sopravvenuto intervento normativo integrativo dell'art. 8.
E per questo che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. 21 maggio 2008, n. 12974, e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24655), alla quale si è correttamente conformato il giudice di pace nell'impugna sentenza, ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 c.p., sia perché il menzionato ari 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi.
Solo con il nuovo ari 8 bis, introdotto per effetto dell'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferimento all'istituto generale della "reiterazione delle violazioni" (che, in un certo qual senso, riprende la regolamentazione propria della recidiva rilevante nell'ambito penale), il legislatore ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 della recente disposizione - conferire un rilievo diverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a tutti gli illeciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e si prospettano riconducibili ad una programmazione unitaria. In sostanza, perciò, la rilevanza dell'unicità del "disegno trasgressivo" non è stata prevista in funzione dell'applicazione di una sanzione unica e ridotta nella sua determinazione quantitativa complessiva bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti che altrimenti conseguirebbero in virtù del riconoscimento della sussistenza della "reiterazione", disciplinata nei precedenti commi del medesimo art. 8 bis.
Pertanto, nell'attuale quadro normativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua attitudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. In definitiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, comma 2, numeri 1 e 2, c.p.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, comma 2, c.p.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 c.p.). La previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unificazione della sanzione.
Alla luce di tali argomentazioni la questione di costituzionalità - per supposta violazione dell'art. 3 Cost. - sollecitata dalla difesa della ricorrente appare manifestamente infondata, anche con riguardo all'indicato parametro normativo di cui al nuovo art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, che deve, necessariamente, essere inquadrato nei confini precedentemente descritti, svolgendo una funzione ben circoscritta e non estensibile ad altre diverse ipotesi. Con riguardo alla suddetta questione (relativa all'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981) deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha assunto la violazione e falsa applicazione dell'ari 201, comma 4, e. strada, nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (con riferimento all'ari 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), con riguardo all'illegittimo addebito delle spese per l'accertamento della titolarità del ciclomotore mediante il quale erano state commesse le violazioni contestate.
3.1. Anche questo motivo è infondato poiché la sentenza del giudice di pace è pienamente rispondente all'art. 201, comma 4, c.d.s., il quale sancisce che le spese di accertamento (e, quindi, per ogni accertamento, che impone la verifica, caso per caso, della titolarità del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione) e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Peraltro, lo stesso giudice di pace ha, in sostanza, tenuto conto delle circostanze che la medesima infrazione era stata commessa con lo stesso motoveicolo e in un arco temporale circoscritto, onde, al fine di non far gravare anche le spese complessive derivanti dalla distinte attività di accertamento, ha rilevato la sussistenza di giusti motivi per disporre la riduzione dell'importo dovuto al Comune di Bologna entro il limite del minimo edittale, ragion per cui non si rileva nemmeno l'emergenza dello specifico interesse della ricorrente a far valere il motivo appena esaminato.
4. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo (non potendosi provvedere in questa sede anche ad una rideterminazione della pronuncia di compensazione delle spese disposta dal giudice di pace di Bologna nella sentenza impugnata, non avendo il Comune di Bologna - che ha invocato la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio - proposto uno specifico motivo di ricorso incidentale, essendosi limitato a formulare un mero controricorso orientato all'ottenimento del rigetto dei motivi avanzati dalla ricorrente principale).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11262 presentata da MAURIZIO TURCO lunedì 14 marzo 2011, seduta n.448 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2.




DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n.21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE. (11G0059) (G.U. Serie Generale n. 61 del 15 marzo 2011)

lunedì 21 marzo 2011

Art. 25 della L. n. 183 del 2010 e art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.Emanata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1° aprile 1981 - 1° aprile 2011 - Dalla smilitarizzazione ad oggi. "Una riforma non ancora applicata"

EDILIZIA: FILLEA CGIL, 25 MARZO PRESENTAZIONE OSSERVATORIO SU LEGALITA'

EDILIZIA: FILLEA CGIL, 25 MARZO PRESENTAZIONE OSSERVATORIO SU LEGALITA' =

Roma, 21 mar. - (Adnkronos/Labitalia) - Si terra' venerdi' 25
marzo a Roma, con inizio alle ore 9.30 presso la sede del Cnel a Roma,
la presentazione dell'osservatorio nazionale 'Edilizia e Legalita''
della Fillea Cgil, alla presenza del segretario generale del sindacato
Walter Schiavella, di Pier Luigi Vigna, gia' Procuratore nazionale
Antimafia e presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio, e
di Serena Sorrentino, segretario confederale della Cgil, che
concludera' i lavori.

Il progetto dell'Osservatorio nasce dalla volonta', si legge in
una nota del sindacato, "di continuare a contrastare con maggiore
decisione le infiltrazioni mafiose nei luoghi di lavoro, lo
sfruttamento degli esseri umani, l'uso distorto del denaro pubblico,
lo scempio del territorio. In particolare, si propone di fare emergere
le drammatiche conseguenze che le lavoratrici e i lavoratori subiscono
in ordine alla presenza delle mafie, che si manifesta oltre che con la
privazione dei diritti civili con una recrudescenza del lavoro nero e
del caporalato".

Gli edili della Cgil hanno posto il tema della legalita' al
centro della propria iniziativa per il 2011, che sara' articolata
attraverso una serie di campagne e iniziative nazionali e
territoriali, tra cui la raccolta di firme, partita da pochi giorni,
per una legge contro il caporalato, promossa insieme alla Flai Cgil,
la categoria dei lavoratori dell'agroindustria, che ha gia' raccolto
numerose adesioni sul sito www.stopcaporalato.it. Alla presentazione
dell'Osservatorio 'Edilizia e Legalita'' parteciperanno anche
Salvatore Lo Balbo, segretario nazionale Fillea Cgil, e Claudio
Giardullo, segretario generale Silp per la Cgil.

(Lab/Opr/Adnkronos)
21-MAR-11 18:42

Sicurezza: sindacati il 23/3 presidio a Montecitorio, mentre a Palazzo Chigi CDM discute finanziamento fondo

SICUREZZA: SINDACATI, IL 23/3 PRESIDIO A MONTECITORIO
MENTRE A PALAZZO CHIGI CDM DISCUTE FINANZIAMENTO FONDO
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un presidio a piazza Montecitorio
mercoledi' prossimo mentre il consiglio dei ministri a Palazzo
Chigi distutera' il provvedimento che riguarda il comparto
sicurezza e difesa. Lo annunciano i sindacati di polizia che
sottolineano come l'obiettivo della manifestazione sia quello di
vigilare perche' il Governo, ''dopo tanti impegni puntualmente
disattesi, affronti concretamente la questione dell'ulteriore
finanziamento, pari a 79 milioni di euro, del fondo perequativo
di 80 milioni gi… presente nella manovra finanziaria, e fornisca
garanzie circa la permanenza del finanziamento del riordino
delle carriere''.
Questa iniziativa, ricordano Siap, Silp CGIL, Coisp, Anfp, UIL
Penitenziari, FP-CGIL e UIL PA, segue la manifestazione di
Arcore del 14 marzo nell'ambito della quale il Presidente del
consiglio ha incontrato personalmente le organizzazioni
sindacali, ''ed ha assunto pubblicamente gli impegni che saranno
oggetto del provvedimento in discussione il 23 marzo''.

AU
21-MAR-11 19:21 NNNN

Frodi ai fondi strutturali della UE

UNIONE EUROPEA - IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Frodi ai fondi strutturali della Ue

Umberto Mignosi

Reg. (CE) 21-06-1999, n. 1260/1999

FONTE
Fisco, 2011, 3, 380

ABSTRACT - Il presente articolo, premesse le necessarie indicazioni in materia di fondi strutturali dell’Unione europea, analizza la risposta sanzionatoria, sia penale che amministrativa, alle frodi perpetrate nei confronti degli stessi.



1. Premessa. Gli illeciti comunitari


L’illecito comunitario si può definire come qualsiasi comportamento idoneo a determinare un danno alle finanze dell’Unione europea. Finanze che vedono flussi in entrata alimentati dagli Stati membri e movimenti in uscita destinati a sostenere la politica agricola comune da un lato e le politiche strutturali dall’altro. Si tratta di cifre talmente rilevanti da costituire occasioni uniche da cogliere, sia per coloro che intendono realmente usufruirne per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono erogate che, purtroppo, per soggetti dediti alla frode ed in grado di appropriarsi del denaro dopo averne simulato un corretto impiego. Questi ultimi comportamenti ledono pesantemente gli interessi finanziari dell’Unione europea, che è invece protesa, in sintesi:

1. dal lato della politica agricola comune, ad incrementare la produttività dell’agricoltura, ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a stabilizzare i mercati, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

2. sul versante delle politiche strutturali, all’eliminazione degli squilibri regionali ed alla salvaguardia delle infrastrutture e dell’occupazione (1).

Avendo questi interessi un elevato valore, è stato approntato, in tutti gli Stati membri, un adeguato sistema sanzionatorio, per lo più incentrato sulla risposta penale dell’ordinamento giuridico.

Nel settore della spesa pubblica “comune” un posto di rilievo è occupato dalle risorse finanziarie denominate “fondi strutturali”. Sulla base di una programmazione di durata pluriennale, rilevantissime somme di denaro vengono assegnate agli Stati membri per l’esecuzione di specifici programmi.

Pur essendo raccomandata l’adozione di sistemi di sorveglianza e di controllo, il numero delle frodi in questo settore rimane elevato.



2. La finanza dell’Unione europea


Nel 1957, con l’istituzione della Comunità economica europea, si è voluto promuovere, attraverso la creazione di un mercato comune ed il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso nell’insieme della Comunità (2).

Tenuto conto dell’esigenza di finanziare tale obiettivo, già dall’anno successivo a quello della firma del Trattato di Roma, furono effettuati versamenti da parte degli Stati membri in base ad una suddivisione percentuale.

Attraverso vari passaggi, si è giunti al Trattato sull’Unione europea di Maastricht nel 1992 che ha posto come obiettivo primario dell’Unione la promozione di un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economico-sociale e l’instaurazione di un’unione economica e monetaria.

Da Maastricht in avanti, il bilancio generale delle Comunità europee ha assunto la denominazione di bilancio generale dell’Unione europea. Il frutto di questa “marcia di avvicinamento” è costituito dall’aver introdotto un sistema di finanziamento autonomo e diretto dell’Unione. Quest’ultima dispone così di entrate indipendenti rispetto alle finanze dei singoli Stati membri (qualificate come “risorse proprie”), le quali, a loro volta, vengono utilizzate per il finanziamento di tutte le spese gestite dalla Ue, consistenti nelle erogazioni necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi previsti nel quadro delle singole politiche comunitarie (3).

Queste entrate non derivano però da “tributi comunitari” e rappresentano il “gettito” di prelievi istituiti ed applicati dagli Stati membri.

Attualmente le entrate di bilancio (cd “risorse proprie”), specificamente individuate dall’art. 2 della decisione 29 settembre 2000 in sintesi sono:

a) i dazi doganali alla frontiera esterna della Ue;

b) i prelievi agricoli;

c) gli altri tributi eventualmente previsti nel quadro della politica comunitaria conformemente ai dettami dei trattati istitutivi tra i quali rientrano anche le risorse provenienti dall’imposta sul valore aggiunto ottenute mediante applicazione di un tasso percentuale ad una base imponibile determinata in modo uniforme per tutti gli Stati membri;

d) un’aliquota applicata al prodotto interno lordo di tutti gli Stati.

Tra i dazi della tariffa doganale comune rientrano anche quelli antidumping i quali mirano a sterilizzare ogni effetto di distorsione economica conseguente alla scelta di introdurre merci extracomunitarie attraverso uno Stato membro in luogo dell’altro.

I dazi vengono riscossi non solo in occasione delle operazioni di importazione, ma in tutti i casi in cui prodotti extracomunitari vengono destinati, all’interno dell’Unione, ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale europeo (4).

Come è noto, il dumping è la pratica con cui vengono accordati prezzi all’esportazione inferiori rispetto a quelli posti sul mercato interno, con chiaro pregiudizio all’integrità della libera concorrenza nell’industria comunitaria.

I prelievi agricoli sono una particolare tipologia di diritti di confine applicati in relazione all’importazione di prodotti agricoli provenienti da Paesi terzi al fine di compensare la differenza fra i prezzi mondiali e i prezzi “interni” della Unione europea. A fianco di tali prelievi, vi sono, inoltre, quelli previsti a carico dei produttori nell’ambito del trattato CECA e i contributi sullo zucchero e l’isoglucosio anch’essi a carico dei relativi produttori.

La terza delle entrate testè menzionate, nonostante la sua definizione onnicomprensiva, include esclusivamente una quota (attualmente pari all’1%) delle entrate nette di ciascuno Stato membro a titolo d’imposta sul valore aggiunto.

A causa dell’esistenza di differenze nelle aliquote proprie di ciascuno Stato, nonché di un non perfetto allineamento nella determinazione dell’imposta indetraibile, la base sulla quale viene applicata la predetta percentuale viene ricalcolata e normalizzata attraverso una formula piuttosto complessa.

Infine, per quanto riguarda l’ultima tipologia di entrata (c.d. “quarta risorsa”) si tratta di un prelievo a carico di ciascuno Stato membro determinato applicando al relativo prodotto interno lordo (che, anche in questo caso, è suscettibile di alcune “correzioni”) un’aliquota uniforme attualmente pari all’1,2%. Tale aliquota costituisce la soglia massima della contribuzione, in quanto la “quarta risorsa” è applicata (sempre in base ad un’aliquota uniforme) solo fino alla misura necessaria a riequilibrare il bilancio comunitario.

Tale sistema è, evidentemente, composto in modo eterogeneo. In particolare le risorse sub a) e b) sono poste a carico dei membri delle collettività statali che compongono l’Ue; le prestazioni sub c) e d), invece, gravano direttamente sui singoli Stati.

Sebbene il gettito derivante dal complesso di istituti sopra descritto sia relativamente modesto, merita segnalare come un posto centrale abbia assunto negli ultimi anni la risorsa consistente in una prestazione dei singoli Stati membri commisurata al relativo prodotto interno lordo (5).

Infatti, questo istituto è stato introdotto come risposta ad un’esigenza di perequazione fra le prestazioni dei singoli Stati, alla quale non forniva idonea soluzione, invece, il contributo commisurato al gettito dell’Iva.

Quest’ultimo, infatti, è fortemente influenzato dalle propensioni al consumo delle diverse nazioni che, non risultando necessariamente correlate in via diretta alle variazioni del prodotto nazionale lordo degli Stati, possono caratterizzare il prelievo in senso fortemente regressivo.

Le risorse così incamerate vengono destinate alla realizzazione degli scopi delle Comunità.

Nelle uscite del bilancio generale dell’Unione europea sono infatti incluse:

a) le spese relative al funzionamento delle diverse Istituzioni comunitarie, alla gestione del personale, al mantenimento delle infrastrutture, eccetera,

b) le spese concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie, corrispondenti agli obiettivi stabiliti dal Trattato di Roma. Queste possono essere fondamentalmente suddivise in due categorie e precisamente:

1. la politica agricola comune, i cui obiettivi principali consistono nell’incrementare la produttività dell’agricoltura (sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola ed un migliore impiego dei fattori di produzione), nonché nell’assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola e nello stabilizzare i mercati, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurando prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La responsabilità degli interventi finanziari in questo settore fa capo al Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (Feoga)/sezione garanzia, istituito nel 1962, che impegna la gran parte del bilancio dell’Unione;

2. le politiche strutturali, ovvero tutte le forme di finanziamento erogate dall’Unione europea, finalizzate a compensare gli squilibri economici e sociali esistenti tra le diverse regioni del territorio europeo e che costituiscono un ostacolo alla creazione di uniformi condizioni di crescita e sviluppo nel continente (6).



3. Il finanziamento delle politiche strutturali


Nel contesto delle politiche strutturali, assumono particolare rilievo le provvidenze erogate da alcuni fondi, ognuno dei quali è destinato a gestire gli interventi finanziari in uno specifico settore. Ciò avviene attraverso un sistema di pianificazione e realizzazione di carattere integrato e quindi fondato sul contestuale ricorso a più fonti di finanziamento. Le disposizioni generali sui fondi strutturali sono contenute nel Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/99 del 21 giugno 1999, pubblicato sulla GUCE L 161 del 26 giugno 1999. Si tratta, in particolare, dei seguenti strumenti, ciascuno disciplinato da appositi regolamenti comunitari:

1. Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (Feoga)/sezione orientamento (7), istituito nel 1962 (art. 34 Trattato CE), contribuisce a finanziare progetti volti al miglioramento ed eventualmente alla riconversione delle strutture di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sulla base di progetti di investimento nazionali conformi alle disposizioni comunitarie. Il fondo partecipa anche agli interventi strutturali di sviluppo rurale;

2. Fondo Sociale europeo (Fse), (8) istituito nel 1958 (artt. 146-148 Trattato Ce), ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Ue le possibilità di occupazione, anche con la creazione di posti di lavoro, e la mobilità geografica e professionale. Inoltre, esso tende a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali ed ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Una delle principali attività finanziate dal Fondo sociale europeo è quindi rappresentata dall’organizzazione di corsi formativi;

3. Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) (9), istituito nel 1975, destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nelle Comunità, partecipando allo sviluppo ed all’adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo, nonché alla riconversione delle Regioni industriali in declino. Inoltre, contribuisce al sostegno degli investimenti produttivi e della creazione o dell’ammodernamento di infrastrutture sul territorio (strade, aeroporti, telecomunicazioni, eccetera);

4. Strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop) (10), che non è previsto espressamente dal Trattato. È deputato ad incentivare, nel settore della pesca, la competitività delle strutture operative nazionali ed a migliorare l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Pur non essendo classificabile tra i fondi strutturali è a questi assimilabile in quanto interviene per sostenere la politica comune della pesca mediante operazioni di ristrutturazione, associazioni temporanee di imprese, società miste, adeguamento delle capacità degli addetti. Può anche partecipare al finanziamento di iniziative che siano comunque finalizzate al miglioramento delle condizioni globali della pesca;

5. il Trattato di Maastricht sull’Unione europea ha istituito anche il fondo di coesione (art. 161 del Trattato Ce), con lo scopo di contribuire al finanziamento di progetti di interesse comune approvati dagli Stati membri in materia di ambiente, di infrastrutture dei trasporti e delle reti transeuropee nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. Il Fondo opera solo per quegli Stati che presentano un prodotto interno lordo inferiore al 90% della media dei Pil di tutti gli Stati membri dell’Unione (in pratica la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l’Irlanda).

Il mercato comune comporta - come dispone l’art. 2, comma 1, lettera g), del Trattato Ce – “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”. Sono perciò vietati, in linea di principio, gli “aiuti di Stato” (artt. 107-109, ex artt. 87-89).

Il divieto riguarda qualsiasi intervento, in qualsiasi forma, che allevia gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa, anche se non si tratta di sovvenzioni: la norma, quindi, riguarda anche le norme fiscali di favore.

In materia di esenzioni e agevolazioni fiscali alle imprese, quindi, il legislatore nazionale deve osservare l’art. 87 del Trattato (ora 107), a norma del quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra gli Stati membri e quelli che, “favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza” (11).

Lo stesso art. 87 prevede alcune deroghe: nel comma 2, dichiara compatibili de iure con il mercato comune alcuni tipi di aiuti (tra cui quelli concessi in occasione di calamità naturali o altri eventi eccezionali); nel comma 3, elenca i seguenti aiuti che “possono considerarsi compatibili con il mercato comune”:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti diretti a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a gravi perturbamenti dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti rivolti ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune;

d) gli aiuti indirizzati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e, infine,

e) le altre categorie di aiuti che siano determinate con decisioni del Consiglio.

L’art. 88 del Trattato Ce (ora 108) prevede che gli Stati, prima di adottare progetti diretti a concedere aiuti, devono comunicarli alla Commissione, e non possono eseguirli prima che la Commissione si sia pronunciata; la Commissione può stabilire che un aiuto di Stato sia soppresso o modificato.



4. La frode comunitaria


Una precisa indicazione delle fattispecie che possono realizzare una frode comunitaria è quella fornita dalla risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994, concernente la tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità (12).

In base a questo provvedimento, rientrano nel concetto di frode comunitaria tutti gli atti e le omissioni intenzionali che causano un danno per il bilancio delle comunità o per i bilanci gestiti da esse per loro conto e che implicano, da un lato, appropriazione indebita, detenzione illecita e distrazione dei fondi e, dall’altro, un’indebita diminuzione delle entrate.

Una più puntuale descrizione dei casi che possono concretamente configurare l’ipotesi in discorso è contenuta nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (13).

In materia di uscite, comparto cui le politiche strutturali appartengono, costituisce frode che lede gli interessi finanziari della Ue qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

a) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della Ue (14);

b) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

La nozione appena esposta deve essere tenuta distinta da quella, meno grave, di irregolarità. Infatti, il Regolamento n. 2988/1995 del Consiglio del 18 ottobre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità, definisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia, o possa avere come conseguenza, un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie, ovvero una spesa indebita.



5. I controlli sull’impiego dei fondi comunitari


La tutela degli interessi finanziari comunitari si fonda in gran parte sulla primaria competenza degli Stati membri, responsabili della gestione di oltre l’80% delle spese e della riscossione integrale delle risorse proprie tradizionali.

I vari tipi di controllo previsti dai regolamenti settoriali coinvolgono una molteplicità di attori e agenti a vari livelli dell’amministrazione nazionale (agenzie di pagamento, autorità di gestione, servizi nazionali centrali e decentrati, servizi degli enti locali).

Gli Stati membri sono tenuti a garantire una protezione effettiva degli interessi finanziari della Ue e ad assimilarli ai propri interessi nazionali.

In particolare gli Stati membri sono tenuti ad adottare una serie di misure intese a garantire che i fondi siano utilizzati in modo razionale e corretto (15).

Le principali modalità del controllo che gli Stati sono tenuti a porre in essere sono rappresentate dai controlli di regolarità, previsti dai regolamenti settoriali e dalle indagini antifrode, conformemente all’art. 280 del Trattato Ce.

I controlli di regolarità sono basati su verifiche documentali, fondate su un’analisi di rischio, come previsto dalla normativa comunitaria.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a effettuare azioni più mirate per lottare contro le frodi. Questi controlli, denominati indagini antifrode, vengono condotti in base a sospetti di frode che, a seconda degli Stati membri, vengono rilevati da organi diversi: polizia, amministrazioni fiscali e autorità giudiziaria (16).



6. Le frodi ai fondi strutturali più ricorrenti


Le frodi che si sono manifestate con maggiore ricorrenza nel settore delle politiche strutturalitengono conto degli obiettivi che, attraverso le risorse disponibili sui fondi, devono essere perseguiti. Poiché infatti a diverse finalità corrispondono diverse modalità operative, anche le tipologie di frodi possono assumere varie configurazioni. In pratica possiamo rinvenire illeciti realizzati producendo documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa relativa a corsi di formazione professionale, cofinanziati con risorse comunitarie, in realtà non effettuati o svolti per periodi temporali o numero di frequentatori in misura inferiore a quella dichiarata. Essa consiste in fatture per operazioni inesistenti e relativi documenti di accompagnamento falsi, volti a certificare:

• acquisti di materiali didattici mai realizzati ovvero effettuati per quantitativi minori di quelli reali;

• operazioni di pagamento del personale docente per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti;

• locazione di immobili o locali da destinare all’attività di insegnamento, in realtà mai stipulate ovvero relative a periodi temporali più brevi di quelli dichiarati.

Parallelamente, si sono registrate false attestazioni riportate nei registri appositamente istituiti per documentare lo svolgimento dei corsi, concernenti la presenza del personale docente per orari di lezione superiori a quelli effettivi e la partecipazione di frequentatori in numero superiore a quello reale.

La produzione e l’utilizzazione di documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa è stata riscontrata anche per il fine di certificare la realizzazione di opere pubbliche cofinanziate con sovvenzioni comunitarie, in realtà utilizzate soltanto in parte per gli scopi predeterminati. Può trattarsi di fatture per operazioni inesistenti e documenti di accompagnamento falsi, concernenti acquisti fittizi e/o maggiorati di materiali da costruzione, ovvero di false attestazioni riportate nella documentazione delle imprese appaltatrici dei lavori, concernenti principalmente:

• il numero del personale dipendente e della mano d’opera impiegati per l’esecuzione dello specifico appalto;

• gli emolumenti corrisposti al personale stesso;

• gli elementi attinenti alla progressiva realizzazione dell’opera, riportati nello stato di avanzamento lavori.

Infine, altre forme di illecito attengono alla non inerenza delle spese relative alla realizzazione di opere, strutture, acquisti di macchinari e prestazioni di servizi ed all’interposizione di soggetti di comodo, in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione di progetti destinati a non essere mai realizzati, ma ideati al solo scopo di appropriarsi delle provvidenze così ottenute ed eludere sia le conseguenti azioni di recupero che le responsabilità penali.



7. Contestazione e notifica delle sanzioni


Il sistema sanzionatorio nazionale concernente i fondi strutturali prevede, sul versante penale, l’illecito di:

a) acquisizione indebita di erogazioni Feoga/sezione orientamento (art. 2 della L. 23 dicembre 1986, n. 898, come modificato dalla L. 29 settembre 2000, n. 300) e inoltre

b) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del codice penale),

c) malversazione a danno delle Comunità europee (art. 316-bis del codice penale), che si differenzia dall’ipotesi dell’art. 640-bis del codice penale in quanto presuppone che le provvidenze finanziarie siano state legittimamente acquisite);

d) indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter del codice penale).

In particolare, è interessante al riguardo la giurisprudenza della Cassazione (17):

“Il reato previsto dall’art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898 – che punisce l’indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie false, deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artifizi o raggiri quali ad esempio la formazione e l’utilizzazione di falsi documenti – che integrano, invece, il delitto di cui all’art. 640bis C.P.” (Sez. II, sent. n. 7280 del 24 luglio 1997).

“La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie false è perseguibile ai sensi dell’art. 640bis C.P. ove al mendacio si accompagni un quid pluris, cioè un’attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione dei dati falsi, così da vanificare o comunque rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta da parte delle autorità preposte; quando invece la condotta si esaurisce nella esposizione dolosa di dati non veritieri viene ad essere realizzato l’illecito amministrativo – se la somma percepita è inferiore ai venti milioni di Lire – ovvero la speciale ipotesi criminosa – se trattasi di erogazioni di importo superiore – di cui all’art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898, come modificata dall’art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142” (Sez. II, sent. n. 375 del 13 gennaio 1998).

“Il reato previsto dall’art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 – che punisce l’indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la semplice esposizione di dati o notizie falsi – ha carattere sussidiario rispetto al più grave reato di truffa (aggravata) che ricorre quando le suindicate condotte sono congiunte a malizie ulteriori dirette all’induzione in errore del soggetto passivo per conseguire indebitamente gli aiuti comunitari (Cfr. Corte Costituzionale 10 febbraio 1994, n. 25). (Fattispecie di pluralità di attività ingannatorie: simulazione di compravendite e trasporti inesistenti con relative bolle di accompagnamento e fatture, per cui la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisato il delitto di truffa)” (Sez. V, sent. n. 4569 del 17 aprile 1998).

“Il reato di cui all’art. 316bis C.P. (malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all’art. 640bis dello stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere tra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali esse sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri, mentre questi ultimi necessari ai fini della configurabilità dell’altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l’eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell’art. 316bis C.P.” (Sez. I, sent. n. 4663 del 7 novembre 1998).

“L’art. 640bis C.P., al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un’ipotesi autonoma di reato rispetto alla truffa contemplata dall’art. 640 C.P.” (Sez. II, sent. n. 11582 del 9 novembre 1998).

“Il reato di cui all’art. 2 della L. n. 898 del 1986, con il quale si punisce l’esposizione di dati e notizia falsi per l’indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l’agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l’utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti”, (Sez. VI, sent. n. 11076 del 28 settembre 1999) (18).

“In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.), l’elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall’oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: ‘contributi e sovvenzioni’ (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all’ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato, la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l’ente erogatore. (Fattispecie in tema di concorso con il reato di abuso di ufficio. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata sul presupposto che la condotta di abuso si esauriva in momenti di un’unitaria
seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire contributi agevolati ad un soggetto privato)” (Sez. III, sent. n. 11831 del 15 ottobre 1999).

“Il delitto di frode fiscale può concorrere, attesa l’evidente diversità del bene giuridico protetto, con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall’agente in via esclusiva; il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (SS.UU., sent. n. 27 del 7 novembre 2000) (19).

“L’articolo 640bis C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non una figura autonoma di reato, con la conseguenza che, ove siano riconosciute sussistenti anche circostanze attenuanti, è consentito al giudice effettuare il giudizio di comparazione tra gli elementi accessori di segno diverso” (Sez. II, sent. n. 4731 del 17 aprile 2000).

“L’articolo 640bis C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice.” (Sez. II, sent. n. 11077 del 27 ottobre 2000).

“La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’ art. 640bis C.P. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante).” (SS.UU., sent. n. 26351 del 10 luglio 2002).

Sul versante amministrativo, il sistema sanzionatorio riguarda la sanzione prevista per i soli finanziamenti a carico del FEOGA/sezione orientamento (art. 3 della L. 23 dicembre 1986, n. 898) e l’ipotesi più lieve di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato (prevista dall’art. 316-ter del codice penale, nell’ipotesi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 4.000 euro).

Ferme restando le procedure da adottare nell’ipotesi di indagini tese alla raccolta di fonti di prova da utilizzare nel processo penale, in materia amministrativa si impone, in linea generale, la scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per la disciplina speciale relativa alle risorse tratte dal Feoga/sezione orientamento.

Sono altresì previste sanzioni amministrative comunitarie, che si caratterizzano per essere disciplinate da regolamenti, previste nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche per la violazione di disposizioni concernenti singoli e determinati settori, applicate concretamente dai competenti organi amministrativi dei singoli Stati membri, in base alle procedure previste dalle rispettive legislazioni (20).

Il processo verbale di constatazione redatto a cura dei verbalizzanti, solitamente la Guardia di finanza, deve essere redatto e notificato non solo nei confronti del trasgressore, ma anche dei concorrenti, intendendosi per tali tutti coloro che hanno concorso alla violazione (21) nonché ai corresponsabili in via solidale (22).
-----------------------

(1) Cfr. A. Fedele, Prospettive e sviluppi della disciplina dello “scambio di informazioni” fra Amministrazioni finanziarie, in “Rassegna Tributaria” n. 1/1999, pag. 49. Cfr. pure, dello stesso Autore, La Direttiva “madre-figlia” e la disciplina attuativa come complesso normativo unitario e sistematico: i criteri interpretativi, in “Rassegna Tributaria” n. 5/2001, pag. 1256. Cfr. pure E. Bartolotta, Ordinamento comunitario - Principi fondamentali - Interpretazione, Sent. 12.2.2008, causa C-2/06 C. Giustizia CE - Grande Sezione, in “Rassegna Tributaria” n. 4/2008, pag. 1190.

(2) Cfr., di estremo interesse, P. Valente, Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in “il fisco” n. 30/2010, fascicolo n. 1, pag. 4829. Dello stesso Autore, Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie, in “il fisco” n. 31/2010, fascicolo n. 1, pag. 4987.

(3) Cfr. P. Kalenda, Attività e poteri degli organismi deputati al contrasto delle frodi comunitarie, in “Notiziario della Scuola di Polizia Tributaria” n. 5/2003.

(4) Cfr. G. D’Alfonso, Evoluzione delle inchieste OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa, in “il fisco” n. 32/2004, fascicolo n. 1, pag. 5003. Cfr. pure P. Marchesseou, Le conseguenze fiscali del Trattato di Lisbona, in “Rassegna Tributaria” n. 3/2010, pag. 595.

(5) Cfr. G. Falsitta, Corso Istituzionale di Diritto Tributario, Cedam 2009, pagg. 626 e seguenti.

(6) Cfr. G. Chinellato, Rivoluzione copernicana per gli enti di ricerca: più risorse dal recupero dell'Iva sui contratti di ricerca finanziati dalla Comunità europea, in “il fisco” n. 17/2006, fascicolo n. 1, pag. 2536.

(7) Disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato sulla GUCE L 160 del 26 giugno 1999.

(8) Disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato sulla GUCE L 161 del 26 giugno 1999.

(9) Disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999 pubblicato sulla GUCE L 161 del 26 giugno 1999.

(10) Disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato sulla GUCE L 161 del 26 giugno 1999.

(11) Cfr. tra le tante, Corte Ue, sent. 17 novembre 2009, causa 169/08, in “il fisco” n. 45/2009, fascicolo n. 1, pag. 7472, con commento di P. Turis.

(12) Cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2009 (Iva, frodi comunitarie e misure di contrasto), in “il fisco” n. 7/2009, fascicolo n. 1, pag. 1063.

(13) La Convenzione è stata adottata a Bruxelles il 26 luglio 1995 da tutti gli Stati membri, pubblicata sulla GUCE n. C 316 del 27 novembre 1995 e ratificata dall’Italia con L. 29 settembre 2000, n. 300. In particolare, la nozione di frode comunitaria è contenuta nell’art. 1.

(14) Cfr. Corte Ue, Sez. II, sent. 29 gennaio 2009, cause riunite da C-278/07 a C-280/07, in “il fisco” n. 8/2009, fascicolo n. 1, pag. 1253 (Politica agricola comune - Restituzione all’esportazione - Indebita percezione).

(15) Art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

(16) Cfr. G. Trotta, Frodi ai fondi strutturali, analisi e tecnica operativa, in “Notiziario Sc. Polizia Trib.” n. 1/2006.

(17) Cfr. S. Beltrami-R. Marino-R. Petrucci, Codice penale, Ed. Simone, 2003. Sembra pacifico (cfr. SS.UU., n. 26351 del 10 luglio 2002) che la truffa ex art. 640-bis del codice penale costituisca circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 e non figura autonoma di reato.

(18) In banca dati “fisconline”.

(19) In banca dati “fisconline”.

(20) I principi fondamentali sono contenuti nella disciplina di carattere generale dettata dal Regolamento (CEE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995. I principi in questione sono i seguenti:
– nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità;
– il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di 4 anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità. I termini di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

(21) Il concorso di persone nella violazione amministrativa è soggetto agli stessi principi di concorso di persone nel reato. Di conseguenza, un soggetto può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, della violazione e della conseguente sanzione, a titolo di responsabilità diretta, quando abbia fornito al trasgressore principale un contributo non solo causale ma anche soltanto agevolatore, a condizione che ricorrano i requisiti di carattere soggettivo sotto il profilo della coscienza e volontà del concorso.

(22) Come definiti dall’art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento al settore dei finanziamenti erogati dal Feoga, dall’art. 3, comma 2, della L. n. 898/1986. La contestazione della violazione anche a questi soggetti è espressamente imposta dall’art. 14, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689.