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martedì 5 luglio 2011

Ministero dell'interno Circ. 9-6-2011 n. 3 Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153.


Circ. 9 giugno 2011, n. 3 (1).
 Istruzioni operative agli         organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156.      

(1) Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153.
 

Al fine di un corretto e trasparente         funzionamento del mercato e per uniformità di indirizzo, le Amministrazioni         scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei         prodotti da costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE (Direttiva Prodotti         da Costruzione, in acronimo inglese CPD), del D.P.R. n. 246/1993 e del D.M. n.         156/2003, hanno concordato le disposizioni contenute nella presente circolare.         Gli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 dalle         Amministrazioni scriventi (nel seguito Organismi) devono conformarsi, a partire         dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, alle         procedure ed adempimenti riportati ai seguenti punti, comunicando alle         Amministrazioni promotrici della presente Circolare l'avvenuta ottemperanza a         quanto dalla
Circolare stessa prescritto.     

 

a) Certificati CE       
I certificati rilasciati dagli Organismi devono         essere conformi ai modelli riportati in Allegato 1 (versione in lingua         italiana) ed in Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti         hanno carattere generale e sono stati sviluppati sulla base degli orientamenti         emersi in sede comunitaria. Sono distinti in relazione ai diversi sistemi di         attestazione di conformità previsti dalla Dir. 89/106/CEE (abbreviati nel         seguito come sistemi 1+1, 2+2). In ogni modello sono evidenziati i campi che         gli Organismi debbono compilare. Per alcune voci state predisposte delle         indicazioni per una corretta compilazione (legenda esplicativa riportata in         allegato 3).       
Le procedure interne dell'Organismo devono         garantire che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla         versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata (in breve         nel seguito: hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale         dell'Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo inglese ETA:         European Technical Approval), applicabile alla data di emissione del         certificato.       
I certificati emessi con riferimento ad una         hEN/ETA per il quale la Commissione europea o un organismo membro EOTA         (European Organization for Technical Approvals) abbia disposto il ritiro con         eventuale sostituzione debbono essere ritirati entro la data di cessazione         della presunzione di conformità ed eventualmente sostituiti con un nuovo         certificato riportante i riferimenti aggiornati della specifica tecnica,         all'esito dell'accertamento della conformità al nuovo standard.       
L'esigenza di avere un'indicazione circa         l'eventuale caso di riemissione di certificati già rilasciati in caso di         modifiche non sostanziali (ad esempio, per variazioni nella ragione sociale del         fabbricante o nella denominazione commerciale del prodotto) è stata trattata         includendo un numero di revisione e differenziando la data di primo rilascio da         quella dell'eventuale riemissione del certificato, senza che il numero         originale debba essere modificato. Ciò al fine di minimizzare gli adempimenti         richiesti agli Organismi ed ai produttori, pur garantendo la massima         trasparenza del mercato.       
Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una         hEN/ ETA, ciascun organismo deve:       
esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla         validità di tutti i certificati in corso di validità;       
effettuare gli accertamenti eventualmente         necessari (nuova ispezione della fabbrica, esecuzione di prove, ecc.);       
procedere alla revisione dei certificati entro il         termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità        dell'emendamento.       
In tal caso non è necessaria una nuova specifica         abilitazione dell'Organismo, che deve comunque prontamente adeguare le proprie         procedure e/o modulistica alle modifiche introdotte dalle specifiche tecniche,         dandone comunicazione alle Amministrazioni competenti. Per i sistemi cumulativi         di attestazione della conformità (prodotti con sistemi 2/2+ o 3 o 4 per un uso         generico, cui si sovrappongono i sistemi 1, 3, 4 associati alla reazione al         fuoco), al certificato di sistema relativo al controllo della produzione della         fabbrica (acronimo inglese FPC: Factory Production Control) per il sistema 2/2+         relativo all'uso generico, deve associarsi, ove sia applicabile il sistema 1         alla sola caratteristica essenziale di reazione al fuoco, un certificato di         prodotto rilasciato dall'Organismo che effettua tale
attestazione di         conformità, con indicazione esplicita di tale limitazione nel campo del         certificato riservato alla descrizione delle prestazioni del prodotto.       
Per una corretta applicazione di quanto previsto         negli allegati ZA.2 delle norme armonizzate hEN o in un ETA, l'Organismo di         certificazione, oltre a quanto esplicitamente previsto in detti documenti,         deve:       
a) verificare la rispondenza del prodotto e della         documentazione di accompagnamento almeno ai decreti interministeriali di cui         all'art. 6 del D.P.R. n. 246/1993, ove disponibili ed applicabili, ed         eventualmente alle analoghe disposizioni emanate dagli altri Stati Membri; e,         nel solo caso di sistemi di attestazione della conformità 2 e 2+:       
b) verificare che il fabbricante abbia effettuato         le prove iniziali di tipo (acronimo inglese ITT: Initial Type Test) previste         per le caratteristiche essenziali dichiarate e la congruenza con i dati         riportati nella marcatura CE;       
c) valutare, quale elemento integrante e critico         del FPC per ciascun prodotto certificato, i laboratori (interni e/o esterni)         utilizzati per le prove di autocontrollo previste nel FPC stesso.       
Nel caso di prodotti per cui siano previsti i         sistemi 1 o 1+, gli Organismi che siano abilitati esclusivamente in qualità di         Organismi di certificazione ed ispezione non possono stipulare accordi con         laboratori di prova notificati che vincolino il fabbricante ad eseguire         esclusivamente presso di essi le prove necessarie per l'ITT. Nell'offerta tali         Organismi dovranno specificare esclusivamente le prove necessarie per         l'attestazione della conformità richiesta, prevedere la comunicazione del         fabbricante relativamente al laboratorio notificato prescelto, indicare che gli         oneri per l'esecuzione delle stesse non sono inclusi nel preventivo.     

 

b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da         costruzione       
L'attività di attestazione della conformità deve         essere riportata in un registro, da istituirsi ai sensi dell'art. 10, comma 5        del D.M. 9 maggio 2003, n. 156, il cui formato è riportato in allegato 4. Tale         registro deve essere reso pubblicamente consultabile anche sul sito internet         dell'Organismo, unitamente alle abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni         competenti, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni riportate         (con scarto massimo di un mese dall'ultimo certificato/rapporto di prova o         classificazione emesso o decreto di abilitazione ricevuto). È facoltà di         ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute         essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta.       
Nel registro devono essere riportate tutte le         informazioni relative all'attività svolta a partire dalla data di prima         notifica.     

 

c) Comunicazioni periodiche       
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi         abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 devono trasmettere a ciascuna         delle Amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione         dell'attività svolta nell'anno precedente e degli eventuali aggiornamenti         occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale. In prima applicazione,         devono essere riportate tutte le informazioni relative al periodo compreso fra         la data di prima notifica ed il 31 dicembre 2010, eventualmente con un         riferimento a quanto già trasmesso.       
Nella nota informativa devono essere         specificati:       
il numero complessivo di certificati e di         rapporti di prova/classificazione emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel         caso di sospensione o ritiro è necessario allegare una relazione sintetica         sulla motivazione di tali provvedimenti;       
la partecipazione ai lavori del Gruppo degli         Organismi Notificati GNB-CPD (Group of Notified Bodies for the Construction         Products Directive 89/106/EEC);       
ogni modifica o revisione della struttura         dell'organismo con riferimento alla documentazione di cui all'allegato B del         D.M. 9 maggio 2003, n. 156, esaminata dalle Amministrazioni competenti nel         corso delle istruttorie di abilitazione svolte nel periodo di         riferimento.       
La copia dei certificati e/o dei rapporti di         prova/classificazione emessi deve essere trasmessa su supporto informatico         all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalle Amministrazioni competenti         (per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:         stc.abilitazioni@mit.gov.it; per il Ministero dell'interno:         prev.normazione@vigilfuoco.it; per il Ministero dello sviluppo economico:         imp.mccvnt. div14info@sviluppoeconomico.gov.it) o, in alternativa, essere resa         disponibile direttamente sul sito internet o tramite accesso remoto al server         dell'organismo.     

 

d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle         istruttorie di abilitazione       
Per una semplificazione degli adempimenti         amministrativi e per uniformità di indirizzo nell'espletamento delle attività        successive alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili, è         necessario che ciascun Organismo:       
acquisisca il nulla-osta dell'Amministrazione/i         che ha/nno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei casi di:       
a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di         nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati CE         o di rapporti di prova/classificazione. In tal caso l'Amministrazione si         riserva di effettuare un nuovo audit per valutare la competenza tecnica dei         candidati;       
b) inserimento di nuovo personale tecnico         (ispettori, addetti a laboratori di prova, ecc.);       
c) trasferimento o istituzione di nuove sedi         operative;       
d) modifiche significative del Manuale di Qualità        e dei documenti del sistema qualità utilizzati nell'attestazione della         conformità in ambito CPD, esaminati in precedenti istruttorie di abilitazione         (regolamenti, procedure operative, istruzioni operative, ecc.);       
e) sostituzione di attrezzature di prova,         corredata con la documentazione tecnica attestante l'idoneità per         l'effettuazione delle prove previste nell'attestazione della conformità.            
Nei casi a) e b) è necessario evidenziare la         qualificazione professionale per lo specifico settore di attività, integrata         con la copia del Libro Unico del Lavoro dell'Organismo e dei contratti di         collaborazione coordinata e continuativa stipulati. Inoltre dovrà essere         trasmesso l'aggiornamento del mansionario con indicazione delle competenze, per         prodotto/famiglia di prodotti o per metodica di prova, di ciascun addetto con         funzioni tecniche e direttive. In relazione all'inserimento di nuovo personale         ispettivo, occorre fare riferimento anche a quanto previsto nei successivi         paragrafi e) ed f).       
Nei casi a), b) e c) le Amministrazioni         competenti possono effettuare un nuovo audito visita ispettiva per valutare la         competenza tecnica dei candidati e/o l'idoneità delle sedi, locali ed         attrezzature proposte;       
dia COMUNICAZIONE alle Amministrazioni competenti         nei casi di:       
a) nomina di un nuovo responsabile legale;            
b) rinnovo della polizza di assicurazione di         responsabilità civile;       
c) aggiornamento del tariffario, con indicazione         degli estremi temporali di validità;       
d) effettuazione delle verifiche periodiche di         taratura delle attrezzature di prova, prima della relativa scadenza.       
Resta comunque fermo l'obbligo, per tutte le         fattispecie sopra indicate, di trasmettere la pertinente documentazione         prevista nell'allegato B del D.M. n. 156/2003.       
L'istruttoria per il rilascio del nulla-osta si         conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente         ha ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilità di sospensione dei termini in         caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l'Amministrazione non         si pronunci entro il termine su indicato, l'istanza si intende accolta.     

 

e) Criteri per la qualificazione del personale ispettivo, operante         stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione ed         ispezione       
Nell'espletamento delle istruttorie, si è         occasionalmente riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in         paesi esteri (anche non aderenti all'Unione europea), incaricato di svolgere         funzioni ispettive per conto di Organismi di certificazione ed         ispezione.       
Il personale su citato può operare in qualità di         dipendente o collaboratore dell'organismo oppure di dipendente o collaboratore         della società od ente che rappresenta la sede locale di un gruppo         multinazionale, cui anche l'organismo appartiene.       
Per tale fattispecie, constatando la mancanza di         specifici riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi,         competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da         costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE, del D.P.R. n. 246/1993 e del         D.M. n. 156/2003, hanno concordato le seguenti disposizioni, per garantire la         necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di         abilitazione o di rilascio di nulla-osta ai fini dell'inserimento nell'elenco         del personale con funzioni tecniche e direttive.       
Si ritiene innanzitutto necessario, in prima         applicazione, che gli Organismi abilitati dalle Amministrazioni competenti         provvedano ad inoltrare una dichiarazione circa l'eventuale utilizzo in         attività ispettive di personale, in qualità di dipendente o collaboratore,         operante stabilmente in paesi esteri.       
Nel caso in cui l'Organismo intenda avvalersi         delle prestazioni di detto personale, sarà necessario produrre inoltre la         seguente documentazione (resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n.         445/2000):       
dichiarazione, resa dal legale rappresentante         dell'Organismo, volta ad assicurare che detto personale sia in possesso dei         titoli di studio ed esperienza professionale, equivalenti a quelli previsti         all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, come desumibile da curriculum vitae tradotto         in lingua italiana, e che esso opererà, nello specifico settore di competenza,         nel rispetto delle procedure operative trasmesse alle Amministrazioni         abilitanti;       
atto d'impegno, sottoscritto dal Direttore         tecnico, dal Responsabile della qualità e dal legale rappresentante         dell'Organismo, a far si che detto personale:       
sia impiegato esclusivamente in attività di         ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive previste         dall'Iter per la certificazione, che resteranno di esclusiva competenza del         personale operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo;       
sostenga un corso iniziale di addestramento,         tenuto da personale operante stabilmente nella sede centrale dell'Organismo, e         teso ad assicurare la conoscenza della Dir. 89/106/CEE, delle disposizioni         nazionali di recepimento (D.P.R. n. 246/1993 e D.M. n. 156/2003), delle norme         armonizzate di prodotto e delle check-lists/procedure         operative/istruzioni/modulistica di riferimento per la specifica attività        ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l'attività        ispettiva dovrà essere tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore;            
sia qualificato come ispettore solo dopo un         affiancamento iniziale effettuato in qualità di osservatore con un ispettore         operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi         successivamente con cadenza almeno biennale;       
sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche         attività di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante         stabilmente nella sede centrale dell'organismo, secondo le cadenze temporali         stabilite nei documenti del sistema di qualità e comunque almeno ogni due         anni.       
Si soggiunge, infine, che trattandosi di         fattispecie per cui è prevista la necessità di ottenere un nulla-osta,         l'Amministrazione/i che hanno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione si         riserva/no la facoltà di convocare presso i propri uffici i candidati per         effettuare un audit mirato a valutarne la competenza tecnica.       
         
       
 e.1) Criteri ulteriori per la         qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri,         per conto di sedi estere di uno stesso gruppo multinazionale cui appartiene         l'organismo di certificazione ed ispezione        
         
       
È possibile inoltre che venga prospettato         l'utilizzo di personale ispettivo dipendente di società che siano sedi estere         dello stesso gruppo multinazionale cui appartiene l'Organismo.       
In tale caso particolare, ferma restando la         responsabilità della supervisione e controllo in capo all'Organismo nazionale         che ha ottenuto l'abilitazione, oltre a quanto previsto nel precedente         paragrafo e), è necessario regolamentare tale attività previa l'adozione di una         delle seguenti procedure:       
stipula di una specifica Convenzione tra         l'Organismo e la/e sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente         servizio, con le modalità previste dall'art. 14 del D.M. n. 156/2003;       
dichiarazione, resa nelle forme previste         dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante che i suddetti         ispettori svolgeranno tale attività sulla base di un accordo quadro stipulato         fra l'Organismo e la sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano         regolarmente servizio. L'accordo quadro deve specificare che per l'esecuzione         di tali attività è vincolante l'utilizzo di procedure, modulistica e tariffe         dell'organismo abilitato, sottoposte alla vigilanza delle Amministrazioni         competenti ai sensi del D.M. n. 156/2003. Devono inoltre essere riportate         nell'oggetto le limitazioni relative ai servizi offerti dalla sede locale, come         di seguito evidenziato.       
Qualora per procedure amministrative societarie         e/o disposizioni nazionali del paese in cui è stabilito il richiedente del         servizio di certificazione, sia previsto che il contratto sia stipulato         direttamente con la sede estera (e non con l'Organismo abilitato), è necessario         che in esso venga data evidenza che:       
il servizio offerto dalla sede locale è         esclusivamente legato alla effettuazione con proprio personale, se del caso         coadiuvato con quello dell'organismo abilitato, della visita ispettiva;       
tutta la fase preliminare all'effettuazione         dell'audit, relativa all'esame della documentazione tecnica predisposta dal         richiedente, quella di definizione ed incarico del gruppo ispettivo, e quella         successiva, di valutazione del fascicolo tecnico ed eventuale emissione del         certificato nonché di sorveglianza, resta di esclusiva competenza         dell'organismo abilitato, con cui la sede estera ha stipulato l'accordo         quadro.     

 

f) Personale degli Organismi. Art. 9 del D.M. n. 156/2003       
L'art. 9 del D.M. n. 156/2003, concernente il         personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che: «1. L'organico minimo         degli Organismi è costituito:       
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria         o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali,         iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico         settore per almeno tre anni;       
b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in         discipline tecniche;       
c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso         almeno del diploma di scuola media superiore.       
2. L'organigramma del personale dell'Organismo         deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della         qualità.»       
Ciò premesso, le Amministrazioni scriventi hanno         concordato le seguenti disposizioni per garantire la necessaria uniformità di         indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio del         nulla-osta.       
Con esclusivo riferimento alla funzione di         direttore tecnico, alle due unità di personale laureato ed al responsabile         della qualità, nonché ad eventuale personale ispettivo in sovrannumero rispetto         a quanto riportato all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, si ritiene che le stesse         non debbano necessariamente essere lavoratori subordinati inseriti         nell'organigramma dell'Organismo, ma che sia possibile ricorrere, in maniera         equivalente, alla stipula di contratti, con le forme previste dalla         legislazione vigente, con collaboratori esterni che, pur escludendo         espressamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, abbiano le         seguenti caratteristiche:       
durata almeno pari a quella di scadenza         dell'abilitazione (sette anni);       
rispetto dei requisiti previsti nei commi 4 e 5         dell'art. 9 del D.M. n. 156/2003;       
per la funzione di direttore tecnico: presenza         fisica, presso la/e sede/i in cui l'organismo opera e che risultano indicate         nei decreti di abilitazione, per un tempo congruo all'esercizio delle funzioni         previste dal D.M. n. 156/2003 e dalle procedure operative dell'organismo,         valutato in relazione all'attività prevedibile o effettivamente svolta         dall'organismo nel settore della marcatura CE dei prodotti da costruzione e         comunque per almeno trenta giorni nell'anno solare.       
È possibile inoltre prevedere nell'organigramma         la funzione di vice-direttore o sostituto del direttore tecnico, purché:            
il personale incaricato sia in possesso dei         medesimi requisiti previsti per il direttore tecnico;       
l'impiego sia previsto solo per periodi limitati         e definiti, per manifesto e temporaneo impedimento del Direttore Tecnico ed         avvenga con modalità specificate nel sistema di qualità dell'Organismo.       
Si precisa infine che l'impiego di personale         usualmente operante in laboratorio per svolgere altre attività soggette a         diverse autorizzazioni/concessioni ministeriali, è consentito esclusivamente         con le eventuali limitazioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione         competente (ad esempio sperimentatori per prove su materiali e prodotti         strutturali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 possono essere impiegati         soltanto in attività di prova analoghe a quelle previste dalla Circ. 14         dicembre 1999, n. 346/STC del Min. LL.PP. ma non in attività di ispezione dei         siti produttivi svolte ai sensi del D.M. n. 156/2003).     

 

g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici       
La terzietà degli Organismi richiede che la         pianificazione delle attività svolte debba avvenire nel rispetto dell'ordine         cronologico di trattazione delle pratiche. Ciò può essere garantito solo         assicurando che la registrazione delle pratiche di certificazione/prova ed il         coordinamento delle attività tecniche di certificazione a valle della conferma         d'ordine (esame della documentazione tecnica predisposta dal fabbricante,         programmazione delle viste ispettive presso il/i sito/i produttivo/i, esame del         fascicolo tecnico da sottoporre alla decisione relativa al         rilascio/sospensione/revoca della certificazione) sia assicurato a livello         centrale, coordinando le attività svolte nella sede centrale con quelle di         eventuali unità locali opportunamente designate dall'Organismo ed autorizzate         dalle
Amministrazioni competenti. È per tale motivazione che nelle istruttorie         (e nei decreti) di abilitazione emessi ai sensi del D.M. n. 156/2003, qualora         sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini         dell'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, dette strutture         ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede         centrale dell'organismo, e, alla conclusione del procedimento amministrativo,         sono citate nel decreto di abilitazione.       
Al di fuori di tale ipotesi, un parziale         decentramento delle attività preliminari all'iter di certificazione deve essere         limitato esclusivamente alla formulazione di offerte economiche relative ad         attività di attestazione della conformità ai sensi del D.M. n. 156/2003, sulla         base di documenti di riferimento (facsimile dell'offerta e tariffario)         stabiliti dalla sede centrale dell'Organismo.       
Nel caso di Organismi operanti in più sedi, è         inoltre certamente possibile avvalersi della possibilità di creare archivi         cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche, purché sia garantita         comunque la disponibilità nella sede centrale (o in altra sede autorizzata)         dell'archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attività di         vigilanza delle Amministrazioni abilitanti.       
Per quanto concerne la possibilità di         dematerializzare l'archivio dei fascicoli di riscontro, si evidenzia la         necessità che l'Organismo, qualora richieda alle Amministrazioni competenti di         avvalersi di tale facoltà, assicuri il rispetto di procedure analoghe a quelle         previste nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale»         e s.m.i., che siano cioè tali da garantire la certezza circa l'autenticità dei         documenti informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonché         l'adeguatezza delle modalità di gestione e conservazione.       
Si precisa infine che i fascicoli su citati         debbono essere predisposti in modo tale consentire un effettivo controllo sia         da parte dell'Autorità vigilante che del richiedente che ne abbia titolo         secondo le leggi vigenti. A tale fine è necessario che sia prevista la         conservazione in luogo apposito e noto, per tutta la durata del rapporto         contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di         risoluzione, dei seguenti atti per ciascuna attività di attestazione della         conformità espletata:       
Domanda (corredata della documentazione tecnica         ed da eventuale campionatura);       
Commessa;       
Verbale nomina Servizi coinvolti;       
Documenti attestanti l'attività svolta dai         Servizi e dai richiedenti l'attestazione della conformità.       
Se ITT:       
Definizione campionatura di prova e         documentazione tecnica;       
Rapporto di Prova [in copia conforme];       
Minuta di prova (anche nel Laboratorio).       
Se FPC:       
Rapporto di Ispezione Iniziale;       
Allegati, Check list;       
Rapporto Ispezione Periodiche;       
Eventuali Reclami e Azioni Correttive;       
Certificato o di prodotto (1 o 1+) o di FPC (2 o         2+) [in copia conforme];       
Verbali dei servizi incaricati circa la decisione         di rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati.       
Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo         deve essere munita di data significativa ai fini della collocazione temporale         nell'iter di attestazione della conformità.       
Pertanto:       
i documenti in entrata, trasmessi dal richiedente         all'Organismo, devono recare la data di ricezione, con timbro datario         riportante la ragione sociale dell'organismo;       
i documenti in uscita, trasmessi dall'Organismo         al richiedente, devono riportare la data di produzione dell'atto e/o di         trasmissione secondo il caso.       
         
       
Il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del         soccorso pubblico       
e della difesa civile del Ministero         dell'interno       
Tronca       
         
       
Il Presidente del consiglio superiore dei lavori         pubblici       
del Ministero delle infrastrutture e dei         trasporti       
Karrer       
         
       
Il Capo dipartimento per l'impresa e         l'internalizzazione       
del Ministero dello sviluppo economico       
Tripoli     

 

Allegato 1       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 1 +        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 Certificato CE di         conformità        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 immesso sul mercato da               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 e prodotto nello         stabilimento        
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante al controllo della         produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in         fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo         notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA         (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle         pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “ Nome         dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale         della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la         sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della         produzione in fabbrica e l'organismo notificato “Nome del/i Laboratori/o di         Prova (7)” esegue le prove di verifica su campioni prelevati in         fabbrica, sul mercato o in cantiere.  
    
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni         definite nell'allegato ZA della norma o nell’ETA (opzioni alternative)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy         (10)” oppure “ETA-yy/BBBB         (8)”        
         
       
sono stati applicati e che il prodotto sopra         indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 1        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
         
       
 Certificato CE di         conformità        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 immesso sul mercato da               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 e prodotto nello         stabilimento        
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante al controllo della         produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in         fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo         notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA         (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle         pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “Nome         dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale         della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la         sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della         produzione in fabbrica.       
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni         definite nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
sono stati applicati e che il prodotto sopra         indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 2+        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 Certificato CE del controllo di         produzione della fabbrica        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 prodotto dal fabbricante               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 nello stabilimento di               
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali         di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica ed alle         ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un         prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “Nome dell'organismo         di Ispezione” (6) ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica         e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza         continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in         fabbrica.       
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica         descritti nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
sono stati applicati.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “data” ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”       
         
       
 Facsimile di Certificato per         s.a.c. 2        
         
       
           
                             
               «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione»                 
               
               “Logo dell'Organismo di certificazione”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 Certificato CE del controllo di         produzione della fabbrica        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio         delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle         disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri         concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o         CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del         22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione       
         
       
 “PRODOTTO(I)         (2)”        
         
       
 “parametri del prodotto         (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE         (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso);         campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del         prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)”        
         
       
 prodotto dal fabbricante               
         
       
 “Nome del fabbricante o del suo         rappresentante autorizzato”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
 nello stabilimento di               
         
       
 “Fabbrica”        
         
       
 “Indirizzo completo”               
         
       
è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali         di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica e che         l'organismo notificato “Nome dell'organismo di Ispezione (6) “ ha         effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione         in fabbrica il “data”.       
Il presente certificato attesta che tutte le         disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica         descritti nell'allegato ZA della norma o nell' ETA (opzioni alternative)            
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
sono stati applicati.       
         
       
Il presente certificato è stato emesso la prima         volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella         specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il         suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.       
         
       
           
               
“Città, Data (11)”                           
“Firma autorizzata”              
               
“Revisione n. (12)”                           
“Titolo, Posizione”             
 
 
                 
         
       
“Estremi delle eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto (13)”     

 

Annex 2       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         1 +        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of         conformity        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable         (3); description of the product (type, identification, intended         use); field of direct application; particular conditions applicable to the use         of the product according to the technical specification (4)”               
         
       
 placed on the market by               
         
       
 “Name of the producer or its         authorised representative”        
         
       
 “Full address”        
         
       
 and produced in the         factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to a factory         production control and to the further testing of samples taken at the factory         in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of         the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the         initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the         notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial         inspection of the factory and of the factory production control and performs         the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production         control and the notified body “ Name of the testing laboratory(ies)         (7)” perform(s) the audit-testing of samples taken at the factory,         on the market or at the construction site.       
         
       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of conformity and the performances described in         annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied and that the product fulfils all the         prescribed requirements.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         1        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of         conformity        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable         (3); description of the product (type, identification, intended         use); field of direct application; particular conditions applicable to the use         of the product according to the technical specification (4)”               
         
       
 placed on the market by               
         
       
 “Name of the producer or its         authorised representative”        
         
       
 “Full address”        
         
       
 and produced in the         factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to a factory         production control and to the further testing of samples taken at the factory         in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of         the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the         initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the         notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial         inspection of the factory and of the factory production control and performs         the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production         control.       
         
       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of conformity and the performances described in         annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied and that the product fulfils all the         prescribed requirements.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         2+        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of factory         production control        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable         (3); description of the product (type, identification, intended         use); field of direct application; particular conditions applicable to the use         of the product according to the technical specification (4)”               
         
       
 produced by the         manufacturer        
         
       
 “Name of the producer”               
         
       
 “Full address”        
         
       
 in the factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to the initial         type-testing of the product, a factory production control and to the further         testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test         plan and that the notified body “Name of the inspection body” has performed the         initial inspection of the factory and of the factory production control and         performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory         production control.       
         
       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of factory production control described in annex ZA         of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”       
         
       
 Example of Certificate for a.o.c.         2        
         
       
           
                             
               «Name and address of the certification body»               
               
               “Logo of the certification Body”                  
                                        
 
 
                 
         
       
 EC certificate of factory         production control        
         
       
 “nnnn - CPD - zzzz         (1)”        
         
       
In compliance with Council Directive 89/106/EEC         of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and         administrative provisions of the Member States relating to construction         products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the         Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it         has been stated that the construction product       
         
       
 “PRODUCT(S)         (2)”        
         
       
 “product parameters (performance         of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3);         description of the product (type, identification, intended use); field of         direct application; particular conditions applicable to the use of the product         according to the technical specification (4)”        
         
       
 produced by the         manufacturer        
         
       
 “Name of the producer”               
         
       
 “Full address”        
         
       
 in the factory        
         
       
 “Factory”        
         
       
 “Full address”        
         
       
is submitted by the manufacturer to the initial         type-testing of the product and to a factory production control and that the         notified body “Name of the inspection body (6)” has performed the         initial inspection of the factory and of the factory production control on “         date “.       
This certificate attests that all provisions         concerning the attestation of factory production control described in annex ZA         of the standard or in the ETA (resp. in)       
         
       
 “EN AAAAA:yyyy         (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp.         “ETA-yy/BBBB (8)”        
         
       
were applied.       
         
       
This certificate was first issued on “ date “ and         remains valid as long as the conditions laid down in the technical         specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or         the factory production control itself are not modified significantly.       
         
       
           
               
“City, Date (11)”                           
“Authorized signature”              
               
“Revision n. (12)”                           
“Title, Position”             
 
 
                 
         
       
“Reference to national regulations concerning the         product (13)”     

 

Allegato 3       
         
       
 Legenda esplicativa               
         
       
 1. Numerazione del         certificato        
         
       
I simboli indicano:       
nnnn = Numero identificativo dell'Organismo         Notificato assegnato dalla Commissione Europea;       
zzzz = Numero progressivo del certificato         (corrispondente a quello riportato nel registro dei certificati di cui         all'articolo 10 comma 5 del D.M. n. 156/2003).       
         
       
 2. Prodotto        
         
       
Riportare la denominazione del prodotto         utilizzata nella pertinente specifica tecnica (hEN o ETA).       
         
       
 3. "Metodo(i) per la marcatura         CE"        
         
       
Molte specifiche tecniche per prodotti         strutturali consentono la possibilità di utilizzare metodi alternativi per         determinare le proprietà connesse alla stabilità ed alla resistenza (in accordo         agli Eurocodici ed alla Linea Guida "L"). Tali metodi sono comunemente indicati         come "Metodo 1", "Metodo 2" e "Metodo 3" (in qualche caso suddiviso in "Metodo         3a" e "Metodo 3b"). Se la specifica tecnica consente l'uso di più di un metodo,         il certificato deve riportare chiaramente quale metodo(i) l'Organismo sta         certificando.       
         
       
 4. Caratteristiche del prodotto         ed uso inteso        
         
       
Riportare le informazioni richieste con         riferimento a quanto prescritto nella pertinente specifica tecnica         (disposizioni contenute nell'Appendice ZA.3 della norma armonizzata hEN o         nell'ETA). Se necessario, identificare i vari tipi di prodotto coperti dal         certificato e fornire una chiara indicazione delle relative classi         prestazionali, ove differenti.       
Per prodotti per cui sia pertinente il requisito         essenziale n. 2, è altresì obbligatorio riportare le seguenti informazioni, ove         previste nella pertinente specifica tecnica:       
- classe di reazione a lfuoco Se necessario,         precisare le condizioni in cui è valida l'attribuzione della classe (ad es.         spessore, densità, ecc.), stabilite sulla base del contenuto del rapporto di         prova/classificazione o di una decisione di attribuzione automatica della         classe.       
- classe di resistenza al fuoco Riportare il         campo di diretta applicazione, con riferimento a quanto contenuto nel rapporto         di prova/classificazione.       
         
       
 5. Laboratori/o di prova         responsabile/i delle prove iniziali di tipo        
         
       
Riportare la/e denominazione/i del/i         laboratorio/i o dell'Organismo membro EOTA che hanno eseguito le prove iniziali         di tipo del prodotto. L'indicazione può essere omessa se l'organismo notificato         che emette il certificato effettua tutte le prove richieste per l'attestazione         della conformità in qualità di laboratorio notificato.       
         
       
 6. Organismo di         ispezione        
         
       
Riportare la denominazione dell'organismo di         ispezione che ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo         della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione         e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica, se distinto         dall'organismo notificato che emette il certificato.       
         
       
 7. Laboratori/o di prova         responsabile/i delle prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul         mercato o in cantiere        
         
       
Riportare la/e denominazione/i del/i         laboratorio/i che eseguirà/nno le prove di verifica. L'indicazione può essere         omessa se l'organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le         prove richieste per l'attestazione della conformità in qualità di laboratorio         notificato.       
         
       
 8. Riferimenti della norma         armonizzata di prodotto        
         
       
I simboli indicano:       
AAAAA/BBBBB = Numero della norma armonizzata hEN         / ETA;       
yyyy = Anno di pubblicazione della specifica         tecnica.       
         
       
 9. Riferimenti a emendamenti         della norma armonizzata di prodotto        
         
       
Da utilizzare solo nel caso di emendamenti della         norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la data di         applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità. I simboli         indicano:       
n = Numero della revisione più recente della         norma armonizzata di prodotto cui fa riferimento il certificato;       
yyyy = Anno di pubblicazione della revisione         della norma armonizzata di prodotto.       
         
       
 10. Riferimenti ad         errata-corrige della norma armonizzata di prodotto        
         
       
Da utilizzare solo nel caso di errata-corrige         della norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la         data di applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità.       
Il simbolo indica:       
yyyy = Anno di pubblicazione dell'errata-corrige         della norma armonizzata di prodotto.       
         
       
 11. Data di emissione/revisione         del Certificato        
         
       
Riportare la data di emissione del certificato.         Per la prima emissione coincide con la data riportata nel testo del         certificato.       
         
       
 12. Numero di revisione               
         
       
In caso di revisione per aggiornamento dei dati         contenuti nel certificato, che non comporti la necessità del ritiro di un         certificato precedentemente emesso (ad es. per cambio della ragione sociale del         fabbricante o della denominazione commerciale del prodotto), incrementare il         numero di revisione di una unità. Per la prima emissione, il numero di         revisione è 0 (zero).       
         
       
 13. Estremi delle eventuali         disposizioni nazionali applicabili al prodotto        
         
       
Riportare le eventuali disposizioni nazionali         applicabili al prodotto.       
         
       
Per l'Italia, è necessario fare riferimento ai         decreti interministeriali emanati ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n.         246/1993 (ad es.         D.M. 5 marzo 2007,         D.M. 11 aprile 2007 e         D.M. 16 novembre           2009).     

 

Allegato 4       
         
       
 Modello del registro dei prodotti         certificati ovvero provati/classificati (istituito ai sensi dell'articolo 10,         comma 5 del D.M.. n. 156/2003)        
         
       
 Registro dei prodotti certificati         ovvero provati/classilicati da        
         
       
 “nome dell'organismo         notificato”,        
         
       
 quale organismo notificato ai         sensi della Dir. 89/106/CEE con n. “nnnn”        
         
       
 ed abilitato con i decreti “         elenco dei decreti di abilitazione”        
         
       
Il presente registro viene istituito ed         aggiornato ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D.M. 9 maggio 2003, n.         156.       
         
       
       
         
       
Istruzioni per la compilazione       
1) Numerazione dei certificati in accordo al         formato nnnn-CPD-zzzz (connnnn = Numero identificativo dell'Organismo         Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del         certificato).       
2) Ad ogni rapporto di prova rilasciato va         assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi:       
- più prove effettuate ai fini di ottenere una         particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o         resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo         rapporto di classificazione;       
- l'organismo abbia effettuato anche la         certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di         prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio         notificato).       
3) Fare riferimento alle indicazioni contenute         nella specifica tecnica di prodotto (Appendice ZA.3 delle norma hEN o nell'ETA)         ed a quanto riportato nel certificato.       
4) Riportare i soli rapporti di         prova/classificazione emessi dall'organismo in qualità di laboratorio         notificato. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico         prodotto.       
5) Nel caso di rapporti di prova/classificazione         utilizzati da un altro organismo notificato incaricato della certificazione di         prodotto, riportare anche la denominazione di tale organismo.       
6) Da utilizzare per i soli certificati,         indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati.       
         
       
Ultimo aggiornamento del registro: “data”     

 

D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art.       9
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art.       10
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art.       14
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , allegato       B
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art.       6
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       47
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.       59
Dir. 22 luglio 1993, n.       93/68/CEE

RAI: DANDINI, NON SO SE ANDRO' IN ONDA

RAI: DANDINI, NON SO SE ANDRO' IN ONDA
SE L'AZIENDA VUOLE DISFARSI DI NOI AMLENO CE LO FACCIA SAPERE
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Jaafate o Gnaafate? Ovvero tornate
in onda la prossima stagione o no? Mi piacerebbe rispondere a
questa semplice domanda, ma sinceramente non so cosa dire. Per
quel che mi riguarda non ho contratti, ne' contatti. Non ho
ricevuto telefonate simboliche o sostanziali da nessun
presidente o direttore generale. In compenso il mio faccione e'
stato inserito negli spot che l'azienda offre agli inserzionisti
per stimolare gli investimenti pubblicitari, ossigeno agognato
da ogni tv''. Lo scrive Serena Dandini in una lettera al
Corriere della Sera.
Esistono ''forze superiori che ormai tutti danno per
scontate, poteri che alitano sulle decisioni delle alte sfere
televisive, ma noi ormai ci siamo abituati a tutto, non ci
spaventa neanche che una importante dirigente del marketing Rai,
ex dipendente del presidente del Consiglio ora deputata Pdl,
spifferi in anteprima la programmazione alla concorrenza per
farla vincere meglio e oscurare le trasmissioni scomode o
sgradite al manovratore'', scrive la conduttrice di ''Parla con
Me''.
''Visti i risultati dell'ultima stagione, RaiTre ci ha
riconfermato con gioia nel suo palinsesto che pare pero' non sia
lo stesso palinsesto della direzione generale'', racconta
Dandini. ''Se l'azienda vuole disfarsi della nostra
collaborazione sarebbe se non altro corretto farcelo sapere.
Perche' tenere il nostro programma e quello di altri validi
collaboratori nel limbo dell'incertezza fino all'ultimo? L'anno
scorso abbiamo firmato la mattina stessa della nostra prima
puntata. Non e' un po' troppo?''.
''Verrebbe da pensar male come le famose e onnipresenti voci
di corridoio suggeriscono a piu' riprese: stanno cercando un
cavillo legale per bloccarvi definitivamente'', prosegue
Dandini. ''Sarebbero solo i soliti innocui gossip ma purtroppo
nel nostro Paese vengono puntualmente confermati dalla
pubblicazione di intercettazioni telefoniche che fanno
accapponare la pelle o almeno la faranno accapponare ancora per
poco, fino a che passera' la legge che ne limitera'
l'utilizzazione''.(ANSA).

Y89-PNZ
05-LUG-11 10:30 NNNN

E' super-stangata sugli statali 215 euro in meno al mese....Stretta sui giorni di malattia anche per le forze di polizia e per le forze armate....


MANOVRA: SILP-CGIL, GOVERNO PENALIZZA ANCORA FORZE ORDINE

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - La manovra penalizza le forze
dell'ordine. L'accusa arriva da Claudio Giardullo, segretario
generale del sindacato di polizia Silp-Cgil.
''Il Governo - lamenta Giardullo - con accanimento degno di
miglior causa, smentisce se stesso e reintroduce con la nuova
manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennita'
accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori
di polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando
non sono impiegati in attivita' che la norma definisce
genericamente 'operative'. Quindi - sottolinea - non tiene conto
delle modifiche approvate in sede di conversione del decreto 112
del 2008 e vuole ancora una volta penalizzare le forze
dell'ordine, disconoscendo la loro specificita' tanto
sbandierata, ma evidentemente non difesa, dai ministri Maroni e
La Russa''.
''E, veramente troppo negli stessi giorni in cui si spertica
a tessere l'elogio delle forze di polizia per i fatti della Val
di Susa - prosegue il segretario del Silp - il Governo trova
anche il modo escluderle dai finanziamenti aggiuntivi ai
contratti integrativi, previsti per le amministrazioni che
registrano economie di spesa. Insomma - conclude - questo
Governo non riesce proprio a uscire dalla logica degli annunci
non seguiti dai fatti e riconoscere agli operatori delle forze
di polizia ci• che tutto il Paese, sul piano della
professionalit… e dell'impegno, riconosce da tempo''. (ANSA).

NE
04-LUG-11 18:48 NNNN

Multa da pagare anche se l'autovelox non é 'identificato'


"Colpite famiglie e pensionati. Sacrifici per un futuro peggiore"



Sette italiani su dieci: col premier anni bui


UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA

ROMA: AGGUATO IN STRADA A PRATI, UOMO RAGGIUNTO DA COLPI PISTOLA =

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni e' stato
raggiunto da colpi di pistola in via Grazioli, nel quartiere Prati a
Roma. Sul posto e' intervenuta la Squadra Mobile di Roma.

(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 10:18

NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Omicidio in strada nel quartiere
Prati a Roma. Un romano di 33 anni e' stato ucciso in strada
dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, in
via Grazioli Lante. La vittima aveva alcuni precedenti per
lesioni. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile della Questura
di Roma.(ANSA).

Y4J-TAG
05-LUG-11 10:22 NNNN

MANOVRA: LODO; AVVENIRE, CORREGGERE QUEGLI ERRORI PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO

MANOVRA: LODO; AVVENIRE, CORREGGERE QUEGLI ERRORI
PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Dalle pieghe dei provvedimenti
destinati a mantenere il piu' possibile in ordine i malmessi
equilibri contabili del Bel Paese emergono particolari
sconcertanti''. Lo scrive il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio in un editoriale dal titolo ''Errori da correggere''
che critica la manovra economica.
''Si possono chiedere, in forma di ticket, sacrifici
probabilmente inevitabili ma certo pesanti e amari ai malati, si
possono, e forse si devono, bloccare per un altro anno il
turnover e gli aumenti di stipendio nella pubblica
amministrazione, e si puo' persino decidere che in questo Paese,
dove l'evasione fiscale e' ancora e sempre scandalosa, i
'ricchi' a cui chiedere di piu' siano i pensionati che incassano
trattamenti previdenziali da 1.428 euro lordi al mese'', scrive
Tarquinio.
Tuttavia, ''non si capisce perche' i tagli ai costi della
politica siano invece tutti orientati al futuro e debbano
ridursi, qui e ora, alla sola riduzione dei voli di Stato'',
prosegue l'editoriale. ''E soprattutto non ci si capacita del
motivo per cui in una manovra cosi' aspra e dura, e in un
momento cosi' complicato per l'Italia e per la stessa
maggioranza che la governa, debba saltar fuori una norma che in
se' puo' avere una logica ma che oggi appare tagliata su misura
per una vicenda, il lodo Mondadori, che riguarda un'azienda di
famiglia del premier''.
''Tutto si puo' capire - conclude Tarquinio - ma non tutto si
puo' spiegare e accettare. E gli errori si correggono''.(ANSA).

Y89-PNZ
05-LUG-11 10:12 NNNN

'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI

'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI =

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Gli agenti de Centro operativo
della Direzione Investigativa antimafia stanno sequestrando beni per
20 milioni di euro a persone legate alla 'ndrina dei Gallico di Palmi
(Reggio Calabria). Il sequestro e' stato disposto dal Tribunale di
Roma su richiesta della procura distrettuale antimafia della Capitale.

I beni sequestrati si trovano tra Roma, Ardea, Formello e
Fiumicino. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche 18
societa', tra cui l'Antico Caffe' Chigi, che si trova nell'omonima
piazza e l'Adonis, holding del gruppo con varie sedi tra il quartiere
Coppede' e i Parioli. (segue)

(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:23

NNNN

'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI (2) =

(Adnkronos) - Secondo quanto emerso dalle indagini, l'Adonis
avrebbe effettuato operazioni finanziarie e acquisti per diversi
milioni di euro pur dichiarando modesti redditi. Alla base del
provvedimento di sequestro ci sono gli accertamenti disposti dalla
procura distrettuale antimafia ed eseguiti dalla Dia che hanno
individuato sia i sofisticati sistemi finanziari attraverso i quali
veniva gestito l'ingente patrimonio, sia la sperequazione tra le
entrate lecite e la disponibilita' dei beni stessi.

In particolare una delle due persone colpite dal provvedimento
non svolgeva alcuna attivita' lavorativa e negli anni passati era
stato vittima di un agguato nel corso del quale era stato ucciso
Alfonso Gallico, capo dell'omonima 'ndrina. Tra i beni sequestrati
anche un mega yacht denominato Feezy, unita' immobiliari e una villa
di 29 stanze a Formello, un salone di bellezza e 90 rapporti bancari.

(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:36

NNNN

SICILIA: STRISCIONI A PALERMO, 'INDAGATI FAREMO I DEPUTATI'

SICILIA: STRISCIONI A PALERMO, 'INDAGATI FAREMO I DEPUTATI'

(ANSA) - PALERMO, 5 LUG - ''Siamo indagati e condannati,
vogliamo fare i deputati''. E' questo il testo di alcuni
striscioni appesi in alcune strade del centro a Palermo nei
pressi dell'universita', in Via Liberta', in Via Notarbartolo,
in via Autonomia Siciliana, e nella zona dello Stadio.
I promotori dell'iniziativa danno appuntamento ad oggi
pomeriggio per un presidio davanti a Palazzo dei Normanni, sede
dell'Assemblea Regionale Siciliana dove e' prevista in
contemporanea la seduta d'aula. ''La provocazione e' da
collegare al recente voto all'Ars - afferma una loro nota - che
ha salvato il seggio di Santo Catalano, condannato per
abusivismo edilizio''. Ma non e' questo l'unico caso al quale
fanno riferimento gli ideatori della protesta. Il 28 giugno e'
stato arrestato il deputato regionale Cateno De Luca per tentata
concussione e falso in atto pubblico. E sono complessivamente 27
su 90 i parlamentari regionali siciliani che sono stati iscritti
nel registro degli indagati dalla magistratura per una serie di
reati che vanno dalla corruzione e concussione al peculato,
dalla truffa all'abuso d'ufficio e falso. Tra di loro anche il
governatore Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in
associazione mafiosa: lo stralcio della sua posizione da parte
della procura sarebbe pero' propedeutico alla richiesta di
archiviazione. Nella quindicesima legislatura gli ordini di
custodia cautelare hanno raggiunto finora quattro deputati.
Oltre a De Luca sono finiti in manette: il deputato del Pid
Fausto Fagone, arrestato per concorso esterno, nell'ambito
dell'inchiesta catanese ''Iblis''; Gaspare Vitrano del Pd,
accusato di avere intascato una tangente da un imprenditore del
settore fotovoltaico e che il 27 giugno e' stato rimesso in
liberta' anche se nei suoi confronti i giudici hanno disposto la
misura del divieto di soggiorno in Sicilia. Ai domiciliari e'
finito anche il deputato ragusano del Mpa Riccardo Minardo per
una truffa ai danni dello Stato e dell'Unione europea.(ANSA).

FI
05-LUG-11 09:46 NNNN
"SIAMO INDAGATI, SAREMO DEPUTATI", PALERMO SI SVEGLIA INDIGNATA =
(AGI) - Palermo, 5 lug. - L'indignazione viaggia sugli
striscioni affissi questa notte nelle strade di Palermo: "Siamo
indagati e condannati, vogliamo fare i deputati", e' la
provocazione lanciata. Sono apparsi nei pressi
dell'universita', nelle centrali vie Liberta', Notarbartolo,
Autonomia Siciliana e nella zona dello stadio. Sotto accusa
l'Assemblea regionale siciliana con i suoi indagati e
arrestati. Negli striscioni anche un appuntamento per questo
pomeriggio, un presidio alle 17 davanti Palazzo dei Normanni,
sede dell'Ars, dove e' prevista la seduta d'aula. L'iniziativa
e' da collegare anche al recente voto di Sala d'Ercole che,
resistendo alla sentenza della prima sezione civile del
tribunale di Palermo e alle conclusioni della Commissione
verifica poteri dell'Ars, ha salvato a maggioranza (38 voti
contro 35) il seggio del deputato regionale del Pid Santo
Catalano, dichiarato ineleggibile perche' ha patteggiato in
appello una condanna a un anno e undici mesi per abusivismo
edilizio e, in concorso, per abuso d'ufficio. Dito puntato
contro i 27 parlamentari indagati, quattro dei quali arrestati,
l'ultimo giovedi' scorso per tentata concussione, falso e abuso
d'ufficio. (AGI)
Mrg
050944 LUG 11

NNNN

ESPLOSIONE IN CAVA BRINDISI: TROVATO CORPO OPERAIO

ESPLOSIONE IN CAVA BRINDISI: TROVATO CORPO OPERAIO

(ANSA) - BRINDISI, 4 LUG - E' stato trovato ieri sera a tarda
ora il corpo di Salvatore Di Latte, l'operaio di 46 anni, di
Carovigno, di cui non si avevano piu' notizie da quando ieri,
intorno alle 13.00, nell'ambito di normali attivita' di
estrazione sono state fatte brillare cariche di esplosivo nella
cava poco distante dalla quale e' stata poi trovata parcheggiata
e con lo sportello aperto l'auto dell'uomo.
Le ricerche, cominciate subito dopo l'allarme dato dai
dipendenti della cava, che hanno notato la vettura, erano
proseguite ieri sino a tarda ora, grazie all'ausilio di
torri-faro dei vigili del fuoco che hanno messo in atto
operazioni di sbancamento della montagna di detriti sotto la
quale si sospettava potesse trovarsi il corpo di Salvatore
Di Latte.
Nel momento dell'esplosione nella zona interessata non ci
sarebbe dovuto essere nessuno e invece qualcuno, subito dopo, ha
notato la Fiat Panda di colore rosso di Salvatore Di Latte
parcheggiata proprio nelle vicinanze e per giunta con lo
sportello aperto. E' scattato immediatamente l'allarme e sul
posto sono giunti gli uomini della Squadra Mobile e i Vigili del
fuoco. Di Latte era dipendente della azienda Cocebit, di
proprieta' dello stesso imprenditore della cava, situata tra
l'altro a poche decine di metri dal luogo dove e' avvenuta
l'esplosione, trova tra Brindisi e San Vito dei Normanni.
L'uomo si sarebbe recato nella cava, invece di trovarsi sul
suo posto di lavoro, perche' aveva intenzione - a quanto si e'
saputo - di recuperare alcune pietre utili per completare la
pavimentazione nella sua villetta. Per le ricerche sono stati
utilizzati anche cani cercapersone dei vigili del fuoco.(ANSA).

AME
05-LUG-11 09:52 NNNN

INTERNET: POLIZIA POSTALE INDIVIDUA 3 HACKER DI 'ANONYMOUS'



INTERNET: POLIZIA POSTALE INDIVIDUA 3 HACKER DI 'ANONYMOUS' =
(AGI) - Roma, 5 lug - Sono stati identificati dalla Polizia di
Stato il promotore ed alcuni esponenti di rilievo della cellula
italiana di "anonymous", il gruppo hacker che dallo scorso
gennaio ha organizzato e condotto numerosissimi attacchi
informatici ai danni di siti web istituzionali e di aziende di
rilevante interesse nazionale. Gli investigatori del Centro
Nazionale Anticrimine Informatico - CNAIPIC - della Polizia
delle Comunicazioni, coordinati dalla Procura della Repubblica
di Roma, hanno denunciato 3 persone, di cui una minorenne, ed
eseguito 32 perquisizioni su tutto il territorio nazionale ed 1
in Svizzera, nel Canton Ticino, con l'ausilio della Polizia
Cantonale Ticinese. Ingenti i danni sino ad oggi provocati alle
istituzioni ed alle aziende, che una volta colpiti dall'attacco
non sono in grado di erogare servizi all'utenza ed il
ripristino della normale funzionalita' del sito web spesso
avviene dopo molte ore, a fronte di spese consistenti.
Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza
stampa prevista alle ore 10:45 odierne presso gli uffici del
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni a Roma in via
Tuscolana n. 1558.(AGI)
Mal
050740 LUG 11INTERNET: IDENTIFICATI ANONYMOUS ITALIANI, TRA I DENUNCIATI UN MINORENNE =

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Sono stati identificati dalla
Polizia di Stato il promotore e alcuni esponenti di rilievo della
cellula italiana di 'anonymous', il gruppo hacker che dallo scorso
gennaio ha organizzato e condotto numerosissimi attacchi informatici
ai danni di siti web istituzionali e di aziende di rilevante interesse
nazionale.

Gli investigatori del Centro Nazionale Anticrimine Informatico -
CNAIPIC - della Polizia delle Comunicazioni, coordinati dalla Procura
della Repubblica di Roma, hanno denunciato 3 persone, di cui una
minorenne, ed eseguito 32 perquisizioni su tutto il territorio
nazionale ed 1 in Svizzera, nel Canton Ticino, con l'ausilio della
Polizia Cantonale Ticinese.

Ingenti i danni sino ad oggi provocati alle istituzioni ed alle
aziende, che una volta colpiti dall'attacco non sono in grado di
erogare servizi all'utenza ed il ripristino della normale
funzionalita' del sito web spesso avviene dopo molte ore, a fronte di
spese consistenti.

(Rre/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:11

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Manovra/ Verde: norma 'Mondadori' furbesca e anticostituzionale

Manovra/ Verde: norma 'Mondadori' furbesca e anticostituzionale
Giudice non avr scelta, favoriti ricorsi strampalati

Roma, 5 lug. (TMNews) - Una norma furbesca che viola la
Costituzione quella sulla sospensione in appello delle condanne
con risarcimenti superiori a 10 milioni di euro. Lo dice Giovanni
Verde, ex vice presidente del Csm, al Mattino.

Una norma, dice, "fatta in relazione ad un caso specifico. Ci si
deve chiedere perch la sospensione diventi obbligatoria per
crediti molto onerosi e non per quelli di entit inferiore. Si
pu ravvisare una violazione della Costituzione, articolo 3"
sull'uguaglianza dei cittadini. Con la norma "la discrezionalit
del giudice viene sostituita con un obbligo" e "non ci sar pi
alcuna valutazione da parte del magistrato. Si incentivano i
ricorsi strampalati e infondati che avranno il solo scopo di
lucrare sulla sospensione". La Consulta potrebbe bocciare la
norma? "Si scelta una formulazione prudente e in qualche modo
molto furba. Ma comunque vada il debitore potrebbe sempre
approfittare della sospensione in attesa che la Consulta si
pronunci".

Mdr

050802 lug 11

CROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO

CROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO =
IL PACCO ERA DESTINATO A VITTIMA ESTORSIONE

Crotone, 5 lug. - (Adnkronos) - Sbaglia indirizzo e consegna un
finto ordigno esplosivo a un carabiniere anziche' alla vittima. Errore
fatale per Massimo Caloiro, ambulante di 36 anni pregiudicato, che
stava ponendo in essere un'estorsione. L'indagine e' partita nel
febbraio di quest'anno, quando il finto ordigno esplosivo e' stato
trovato nella cassetta postale privata di un carabiniere di Isola di
Capo Rizzuto, in localita' Le Castella.

Gli specialisti dell'Arma del Comando Provinciale di Catanzaro
avevano immediatamente posto in sicurezza l'area e riscontrato che il
pacco, che esternamente sembrava un vero e proprio ordigno
artigianale, risultava essere inerte, nonostante confezionato in modo
professionale.

Gli investigatori della Compagnia di Crotone sono riusciti a
risalire al reale destinatario, residente vicino al carabiniere, che
aveva gia' ricevuto lettere minatorie e proiettili a scopo estorsivo
ma non aveva mai denunciato per paura. Dalle successive indagini, sia
scientifiche che classiche (come i pedinamenti e l'escussione di
testimoni), e' stato individuato Caloiro come sospettato per la
vicenda. (segue)

(Ink/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:17

NNNNCROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO (2) =

(Adnkronos) - E' emerso che l'uomo, imbarcato fittiziamente a
bordo di un motopeschereccio ormeggiato nel porto di Le Castella dal
2009 al 2010, non solo non si e' mai presentato al lavoro percependo
fraudolentemente gli assegni assistenziali previsti, ma ha anche
minacciato in piu' occasioni il proprietario della nave affinche' gli
consegnasse indebitamente una somma di denaro quantificabile in 1.500
euro. A seguito delle sue minacce l'uomo era riuscito a farsi
consegnare gia' una somma di 500 euro continuando la sua azione
intimidatoria anche dopo il rinvenimento dell'ordigno inerte.

Infatti, nonostante a suo carico fosse gia' in atto
un'estenuante caccia all'uomo, Caloiro ha proseguito la sua attivita'
intimidatoria cercando di inviare una nuova missiva, con all'interno
alcuni proiettili, tempestivamente intercettata dai Carabinieri al
centro smistamento postale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Nel corso della perquisizione effettuata nel domicilio del
sospettato, i militari della Compagnia hanno rinvenuto due panetti
avvolti nel cellophane e nastrati fra loro, del peso complessivo di
740 grammi, con etichetta riportante la dicitura ''Esplosivo C4'',
risultata essere in realta' sostanza inerte. Insieme a Caloiero e'
stato denunciato a piede libero G. M. che avrebbe fatto assumere
fittiziamente l'uomo e consentito di ricevere indebitamente dall'Inps
le somme non dovute, che poi Caloiero ha continuato a chiedere a
titolo estorsivo.

(Ink/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:19

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VIOLENZA SESSUALE SU MINORE, ARRESTATO 40ENNE NEL SALENTO

VIOLENZA SESSUALE SU MINORE, ARRESTATO 40ENNE NEL SALENTO =
(AGI) - Lecce, 5 lug. - I militari della Stazione Carabinieri
di Matino hanno eseguito una ordinanza di arresto nei confronti
di un 40enne del luogo, perche' ritenuto responsabile di
violenza sessuale nei confronti di minore. Le indagini erano
state avviate su segnalazione di un insegnante dell'istituto
frequentato dal ragazzo. Secondo l'accusa l'uomo tra il 2006 e
l'aprile 2011 si sarebbe reso responsabile nei confronti
proprio nipote di atti sessuali approfittando dell'assenza dei
genitori del ragazzo. L'arrestato e' stato trasferito presso il
carcere di Lecce.(AGI)
Le1/Sec
050833 LUG 11

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MANOVRA: CAVALLINI (BOCCONI), MODIFICA DEL GENERE NON PUO' ENTRARE IN DECRETO

MANOVRA: CAVALLINI (BOCCONI), MODIFICA DEL GENERE NON PUO' ENTRARE IN DECRETO =

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Questi interventi estemporanei
lasciano il giurista basito" e una modifica del genere non puo'
entrare in un decreto. Cosi' il giurista Cesare Cavallini, docente
all'Universita' Bocconi, commenta in un'intervista al "Corriere della
Sera", la norma nella manovra che potrebbe condizionare l'iter
giudiziario del processo civile noto come 'lodo Mondadori'.

"C'e' il rischio -dice ancora Cavallini- che questo doppio
sistema crei disparita' fra cittadini o, per meglio dire in questo
caso, tra utenti del servizio giustizia". "Le controversie che
potrebbero rientrare in questa norma sono note -aggiunge ancora- ed e'
inevitabile che il pensiero corra li'. Ma diro' che in fondo la cosa
in se' mi lascia indifferente, proprio perche' l'intervento ha portata
piu' ampia".

(Sec/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:57

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MANOVRA: BINDI, 'SALVA MEDIASET' E' NORMA ABERRANTE E ABUSO DI POTERE = BERLUSCONI FA IL PREMIER PER AVERE IMPUNITA' PENALE E TUTELARSI IN SEDE CIVILE

MANOVRA: LODO; BINDI, E' ABERRANTE,PRONTI A FARE BARRICATE
LA LEGA ALZI LA VOCE; ALFANO? E' IL SEGRETARIO DI BERLUSCONI
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''E' una norma aberrante che dimostra
come Berlusconi faccia il presidente del Consiglio per
garantirsi l'impunit… in sede penale e tutelare i suoi interessi
in sede civile. Ma e' ancora piu' grave perche' e' dentro una
manovra iniqua nei contenuti, una manovra che non e' di rigore,
non crea sviluppo, toglie a chi non puo' piu' dare nulla''.
Intervistata dalla Stampa, la presidente del Pd Rosy Bindi si
dice pronta a ''fare le barricate'' contro la norma contenuta
nella manovra che consentirebbe di sospendere l'esecutivita' del
risarcimento di 750 milioni di euro a carico della Fininvest e a
vantaggio della Cir di Carlo De Benedetti, qualora venisse
confermato in appello il verdetto di primo grado sul Lodo
Mondadori.
''Non e' in gioco solo il rapporto tra maggioranza e
opposizione, e' in gioco un fondamentale della vita democratica
del Paese. Qui c'e' un potere che piega la legge ai propri
interessi'', denuncia Bindi, secondo cui ''la Lega dovrebbe
alzare la voce e togliere l'appoggio al presidente del
Consiglio''. Nella manovra, prosegue, ''c'e' la dilazione di
quelle norme di pura propaganda che sono i tagli dei costi della
politica. Ora s'e' capito perche': un Parlamento che deve votare
un favore cos� grosso al premier non puo' vedersi danneggiato''.
Per la vicepresidente della Camera ''questa e' l'ennesima
prova che Alfano e' il segretario di Berlusconi e non del suo
partito, e non incidera' minimamente sulle cose che contano. Se
facesse sul serio, se davvero volesse essere il segretario del
partito degli onesti, la prima dichiarazione di condanna della
norma sarebbe dovuta essere la sua''.(ANSA).

Y89-PAT
05-LUG-11 08:46 NNNN
MANOVRA: BINDI, 'SALVA MEDIASET' E' NORMA ABERRANTE E ABUSO DI POTERE =
BERLUSCONI FA IL PREMIER PER AVERE IMPUNITA' PENALE E TUTELARSI
IN SEDE CIVILE

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "E' una norma aberrante che
dimostra come Berlusconi faccia il presidente del Consiglio per
garantirsi l'impunita' in sede penale e tutelare i suoi interessi in
sede civile". Lo afferma Rosy Bindi, presidente dell'assemblea
nazionale del Pd, in un'intervista a 'La Stampa', in merito
all'articolo 'salva-Mediaset' del decreto sulla manovra, definito "un
abuso di potere, un conflitto di interessi".

Bindi punta l'indice anche nei confronti del nuovo segretario
Pdl Angelino Alfano: "E l'ennesima prova che e' il segretario di
Berlusconi e non del suo partito, e non incidera' minimamente sulle
cose che contano. Se facesse sul serio, se davvero volesse essere il
segretario del partito degli onesti, la prima dichiarazione di
condanna della norma sarebbe dovuta essere la sua".

Quanto alla manovra nel suo complesso, Rosy Bindi promette
barricate dall'opposizione: "Abbiamo gia' dimostrato di saperle fare,
le faremo anche questa volta" anche perche' "gia' il contenitore
scelto, il decreto legge, quando poteva essere fatto con un disegno di
legge, denota la non volonta' di discutere. E poi gia' si annuncia la
fiducia, quindi di che cosa dobbiamo discutere"? La vice presidente
della Camera sollecita anche la Lega: "Dovrebbe alzare la voce e
togliere l'appoggio al presidente del Consiglio", visto che c'e' pure
"la dilazione di quelle norme di pura propaganda che sono i tagli ai
costi della politica".

(Pol/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:57

NNNNMANOVRA: BELISARIO (IDV), PER BANDA ONESTI E' CAVALLO DI TROIA SALVA-PREMIER =

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Dopo i vari lodi Schifani e
Alfano, dopo il legittimo impedimento, dopo il processo breve e le
tante leggi salva-Cavaliere gia' partorite dalle 'illustri' menti del
centrodestra, ecco spuntare nella manovra economica un'altra norma
tagliata su misura del Presidente del Consiglio. Quando c'e' di mezzo
l'interesse personale del premier il Governo tira fuori sempre il
peggio di se'". Lo scrive sul suo blog il Presidente dei Senatori IdV,
Felice Belisario.

"La banda degli onesti, quella guidata dal Ministro
dell'ingiustizia Alfano, usa un provvedimento di fondamentale
importanza come un cavallo di Troia per introdurre l'ennesima
indecente norma ad personam. Una vergogna? Di piu'. A spese dei
contribuenti tra l'altro -sottolinea Belisario- visto che le leggi ad
personam che riguardano la giustizia per il Presidente del Consiglio
sono costate al Paese, dal 2001 al 2011, oltre 2 miliardi e duecento
milioni di euro".

"Sono anni che parliamo di conflitto di interessi, di uso
strumentale della politica e di un Parlamento ridotto ad ufficio
legale di un premier che ha fatto della cancellazione dei suoi guai
giudiziari l'unico vero punto del programma di Governo. E c'e' ancora
chi nega l'evidenza: noi dell'IdV -conclude Belisario- non abbiamo
l'anello al naso e per questo non siamo caduti nel tranello
dell'apertura di Berlusconi alle opposizioni. Non ci fidiamo e non
faremo passare quest'ennesimo elogio dell'impunita'".

(Sec/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:18

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Tav: Silp-Cgil, grazie a Napolitano per condanna violenze

(AGENPARL) - Roma, 04 lug - ''Siamo riconoscenti al presidente Napolitano per la ferma condanna delle violenze operate in Val di Susa nei confronti degli operatori di polizia e manifestiamo apprezzamento per quelle istituzioni e forze politiche che hanno pronunciato un netto no alla violenza come strumento di lotta politica e hanno espresso solidarieta' alle forze di polizia impegnate in quella circostanza''. Lo afferma Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil. ''Gli operatori di polizia - osserva Giardullo - sono perfettamente consapevoli del loro ruolo di garanti dei diritti di tutti i cittadini e le violenze di ieri non modificheranno ne' il loro impegno ne' la piena aderenza alle norme dei loro comportamenti professionali. La Tav - aggiunge poi il segretario del Silp - non e' una questione che sembra potersi risolvere in tempi brevi. Per questo auspichiamo che il Governo predisponga le risorse umane e tecniche necessarie perche' gli operatori possano svolgere il loro compito nelle migliori condizioni di sicurezza, per loro stessi e per i cittadini che esercitano il diritto a manifestare pacificamente''.

fonte: Agenzia Parlamentare

Saremo l'esperimento più avanzato di censura del nuovo millennio. Da 1 a 10 quanto sei determinato a fermarli?

Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                M.G. avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,   al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le  ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di  Stato; c)  all'Arma  dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del  territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del  territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),  la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi  non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser,  debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro,  la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di  puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 M.G. alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.