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giovedì 7 luglio 2011

Occhiali bionici migliorano vista di persone ipovedenti

SALUTE: OCCHIALI BIONICI MIGLIORANO VISTA DI PERSONE IPOVEDENTI =
(AGI) - Londra, 7 lug. - Occhiali 'bionici' potrebbero essere
presto impiegati per aiutare le persone che hanno la vista
particolarmente compromessa, in seguito, ad esempio, a una
maculopatia degenerativa. E forse potrebbero essere utili anche
per coloro che sono totalmente non vedenti. Ricercatori
dell'Universita' di Oxford stanno infatti sviluppando degli
occhiali 'intelligenti' che usano piccole telecamere e un
computer tascabile che avvisa chi li indossa di avere di fronte
oggetti e persone. Questa nuova tecnologia potrebbe rendere
piu' indipendenti le persone che percepiscono solo flebilmente
le luci: potrebbero infatti muoversi piu' agevolmente nella
citta' e potrebbe permettergli di 'leggere' i numeri degli
autobus o altri numeri visualizzati sul display. Le
microtelecamere, montate sulle stanghette degli speciali
occhiali, 'vedono' le persone o gli oggetti. Le informazioni
raccolte da queste telecamere sono inviate a un piccolo
computer tascabile, che semplifica l'immagine scomponendola in
una serie di punti. Successivamente, i led all'interno delle
lenti si illuminano componendo una immagine di puntini luminosi
che comunica che c'e' qualcosa o qualcuno di fronte. Le
telecamere, inoltre, potrebbero essere in grado di cogliere, ad
esempio, un numero di bus, e poi inviare un messaggio audio a
chi indossa gli occhiali, attraverso un auricolare. In questo
modo sarebbero utili anche per i non vedenti. Questi occhiali,
leggeri, poco costosi e indistinguibili dagli occhiali normali,
potrebbero essere gia' messi in vendita a partire dal 2014, se
passeranno con successo la fase di test. Le persone che
soffrono di maculopatia degenerativa, un serio disturbo della
vista legato all'eta', potrebbero essere le maggiori
beneficiarie del dispositivo. ''E' veramente una grande
soddisfazione pensare che presto saremo in grado di produrre
delle tecnologie cosi' sofisticate a costi accessibili per
tantissime persone'', ha detto Stephen Hicks, dell'Universita'
di Oxford, che ha curato lo sviluppo di questi occhiali
ricevendo un finanziamento del Ministero della Salute
britannico. Nei prossimi due anni, Hicks e il suo gruppo
contano di effettuare il trial definitivo su 120 persone. (AGI)
red/mld
071148 LUG 11

"E Tremonti insultò Brunetta: cretino"

E Tremonti insultò Brunetta: cretino

E Tremonti insultò Brunetta: cretino

Il nostro video esclusivo: "E' un massacro" Stretta sul welfare per trovare i 15 mld mancanti

ESCLUSIVO REPUBBLICA.IT Durante la conferenza stampa sulla manovra, i commenti feroci del titolare del Tesoro e del ministro Sacconi. "E' un cretino, è scemo, ma hai sentito che dice?". "Cosa parla a fare del Pubblico Impiego?" "E' un intervento suicida". Veltroni: "E' la prova che il centrodestra è finito". Il ministro: "Mi ha chiesto scusa oggi, ma mica ho capito bene..." di FRANCESCO COCCO e ROBERTO PETRINI  / Commenta


FONTE: WWW.REPUBBLICA.IT

Proteste per i tagli al Viminale..'Claudio Giardullo (Silp Cgil) "Abbiamo passato un anno e mezzo a discutere invano..."

Proteste per i tagli al Viminale..'Claudio Giardullo (Silp Cgil) "Abbiamo passato un anno e mezzo a discutere invano..." PDF Stampa E-mail
Giovedì 07 Luglio 2011 08:30
Clicca sul logo per leggere le dichiarazioni

Intervista a Gianni Ciotti - "Quei due elicotteri riservati ai vip. Ecco gli sprechi per la sicurezza"


Lotta alla malavita organizzata "I soldi per le indagini sono finiti"



Vigili di notte ma solo d'estate - Il sindacato di polizia tifa per i vigili



Manca la benzina le auto della polizia restano in garage - Le volanti senza benzina e le auto restano in garage --- "Tra poco andremo tutti a piedi"





La protesta dei poliziotti -- L'Ufficio immigrati è al "collaso" Gli agenti protestano



Mafie, Ciotti (Silp): "Mezzi per combatterle fermi al '94"


Mafie, Ciotti (Silp): "Mezzi per combatterle fermi al '94"

Ciotti


Il segretario generale del Silp Cgil Roma: "La cronologia dei fatti dice che a Roma c’è un’escalation di criminalità organizzata. Non hanno investito sulle risorse investigative". L'allarme:  "Quote di società che avrebbero ricevuto fondi da un Ente statale per attività d’impresa, questo Ente riceve fondi dalla comunità europea".
Le mafie fagocitano Roma da tempo, ma qualcuno se ne stupisce ancora. “Si sta concretizzando quello che diciamo da sempre”, ha detto il segretario generale del Silp Cgil di Roma, Gianni Ciotti, commentando l’omicidio a Prati del 33enne Flavio Simmi, figlio di un processato per la Banda della Magliana, e il colpo inflitto alla ‘ndrangheta nel maxisequestro di ieri a Roma che ha comportato la chiusura di 18 società, tra cui 'L'antico caffè Chigì’, nell'omonima piazza. “Alzare l’attenzione sulle mafie”, l’appello ripetuto negli ultimi anni dal Silp Cgil e sottovalutato da troppi.
Ciotti, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ieri ha detto che l’omicidio a Prati è un fatto esterno alla Capitale. Lei che ne pensa?
“Che il problema è stato sottovalutato quando noi chiedevamo allo Stato e alle amministrazioni locali di guardare al di là dei problemi di micro criminalità, a Roma sono state fatte ordinanze sulla prostituzione mentre questi signori mettevano le mani sulla città, anzi, non le hanno mai ritirate”.
Mi sta dicendo che le mafie controllano la Capitale?
“Si, è in atto una guerra tra bande bene organizzate. I numeri ci danno ragione, le operazioni degli ultimi anni su Roma e nel Lazio sono dati ufficiali e incontrovertibili. Ritengo poi che il legame tra la Banda della Magliana, la ‘ndrangheta e la camorra non si è mai interrotto. Hanno fatto affari con il cemento, con le attività commerciali, perfino con la Sanità. Riciclaggio di denaro sporco e traffico internazionale di stupefacenti. C’è un aspetto che come investigatore e come sindacalista mi allarma, pare vi siano delle quote di società che avrebbero ricevuto fondi da un Ente statale per attività d’impresa, questo Ente riceve fondi dalla comunità europea. Se venisse confermato che un Ente statale finanzia imprese in odore di ‘ndrangheta..”.
Qualcuno non ha voluto vedere quindi?
“Qualcuno non ha voluto investire risorse nella criminalità organizzata. La cronologia dei fatti dice che a Roma c’è un’escalation di criminalità organizzata. Abbiamo gli stessi mezzi per la lotta alla mafia che avevamo nel 1994, dunque noi siamo rimasti fermi in quanto a forze e le mafie hanno fatto un salto di qualità spaventoso, ha assoldato professionisti. Per fare una seria lotta alle mafie bisogna investire sugli uffici investigativi, ormai la squadra mobile è rimasta ferma al palo, e la Dia che è operativa a Roma copre tre o quattro regioni con soli 110 uomini circa. Mi chiedo se è possibile operare con questi mezzi in indagini così complesse. E mi chiedo pensando al Lazio, come mai non si riesce ad aprire un ufficio Dia a Latina dove conosciamo benissimo i problemi di criminalità organizzata?”.
E contro chi pensa che Roma sia ancora un territorio franco?
“La lotta alla mafia si fa anche con la cultura antimafia, certo è che fino a quando i nostri politici, non so per quale assurda ragione, minimizzeranno il problema non si riuscirà a cambiare le cose. I partiti facciano autocritica e anche autotutela tra le loro fila, e le imprese stiano più attente”.
Carmen Vogani 
 
 
 
 

TAR "... Guardia di Finanza - Riconoscimento causa di servizio ...(deve rilevarsi, in definitiva, che i servizi espletati dal L. nel corso degli anni -piantonamento in aree portuali, pronto intervento, attività d'indagine, di marconista e di verificatore, se certamente svolti anche in condizioni disagevoli, non risultavano eccedere dalla, pur complessa, routine dei servizi propri della Guardia di Finanza, così accomunando la sua situazione lavorativa a quella, difficile ma senza dubbio non tale da potersi reputare causa o concausa di infermità -almeno in situazioni, come quella de qua, sostanzialmente ordinarie, della gran parte degli appartenenti alle "Fiamme Gialle")."


FORZE ARMATE
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-06-2011, n. 1043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1  il sig. L., maresciallo della G.d.F. in congedo, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
a) rettilizzazione della fisiologica lordosi cervicale;
b) ernia inguinale destra;
c) voluminose varici venose arti inferiori con incontinenza valvolare safenofemorale bilaterale;
d) calcificazioni parietali dell'aorta addominale;
e) sinusopatia fronto mascellare cronica;
f) periartrite scapolo omerale bilaterale a lieve incidenza funzionale;
g) spondiloartrosi lombo sacrale a media incidenza funzionale.
1.2  Alla valutazione favorevole della Commissione Medico Ospedaliera seguiva il parere quasi completamente contrario del Comitato di Verifica  per le Cause di Servizio (si riconosceva il nesso eziologico per la sola spondiloartrosi), e, infine, la determinazione dirigenziale n. 5040/A, che quest'ultimo in toto recepiva.
2.- La d.d. appena citata formava oggetto del presente ricorso, così articolato:
A)  Eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa considerazione dei pareri di parte.
B) Violazione di legge: art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
3.-  Tanto esposto in fatto, rileva il Collegio che il gravame, rientrante nella giurisdizione esclusiva di questo g.a., è infondato e va respinto per le ragioni che subito si indicheranno.
4.-  Quanto, anzitutto, al tema della giurisdizione, deve osservarsi che "sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, sulle controversie instaurate per il riconoscimento di infermità contratte per causa di servizio, in quanto si tratta di diritti patrimoniali che, se accertati, trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione d'appartenenza (cfr., ad es., Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581). La giurisdizione della Corte dei Conti  si configurerebbe, infatti, nella diversa ipotesi che la controversia fosse esclusivamente finalizzata alla liquidazione della pensione privilegiata, mentre nella specie si tratta del provvedimento di diniego  del riconoscimento della causa di servizio, da cui sorge, se del caso, un diritto soggettivo, ben conoscibile nella presente
sede di giurisdizione esclusiva" (T.a.r. Trentino Alto Adige Trento, I, 25 marzo  2010, n. 92; cfr. anche T.a.r. Piemonte Torino, I, 12 maggio 2010, n. 2374, secondo cui appartiene "al Giudice Amministrativo la cognizione relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell'equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l'istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria,  stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e  relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e  condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell'equo indennizzo -pacificamente devoluta al Giudice Amministrativo- che la decisione circa l'attribuzione della
pensione privilegiata ordinaria").
5.-  Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Collegio osserva che, per  indirizzo giurisprudenziale consolidato, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici  dipendenti in costanza di attività lavorativa è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici,  desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione.
Ne discende che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno sostituire la propria valutazione a quella del predetto comitato (fra le  molte, Cons. Stato, IV, 16 ottobre 2009, n. 6352), essendo soltanto ammesso, in virtù delle particolari competenze tecnico - amministrative e  della composizione dell'organo predetto, un sindacato di legittimità limitato alle ipotesi di macroscopici vizi logici (irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e/o motivazione; cfr. T.a.r. Lazio Roma, II, 15 luglio 2010, n. 26067; T.a.r. Campania Napoli, VI, 14 luglio 2010, n. 16721; Cons. Stato, IV, 6 maggio 2010, n.  2619; I, 28 aprile 2010, n. 3185; IV, 23 marzo 2010, n. 1702; III, 18 dicembre 2009, n. 2164).
5.1 Applicando, infine, i principi appena richiamati al presente gravame, va in particolare rilevato che il Comitato formulava una serie di puntuali considerazioni tanto con riferimento alle particolari caratteristiche delle singole patologie lamentate dal ricorrente quanto rispetto al rapporto fra le stesse e la natura e le condizioni dei servizi prestati dal L. nel corso della propria carriera: tali giudizi, dunque, in quanto  per un verso correttamente argomentati e, per altro verso, corroborati dalle risultanze degli atti della causa, sfuggono alle censure di difetto di istruttoria e di carente motivazione formulate con l'atto di gravame (deve rilevarsi, in definitiva, che i servizi espletati dal L. nel corso degli anni -piantonamento in aree portuali, pronto intervento,  attività d'indagine, di marconista e di verificatore, se certamente svolti anche in condizioni disagevoli, non
risultavano eccedere dalla, pur complessa, routine dei servizi propri della Guardia di Finanza,  così accomunando la sua situazione lavorativa a quella, difficile ma senza dubbio non tale da potersi reputare causa o concausa di infermità -almeno in situazioni, come quella de qua, sostanzialmente ordinarie, della gran parte degli appartenenti alle "Fiamme Gialle").
6.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere respinto.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 675/2008 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Cassazione "...Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,  ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da M.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità)...."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,  ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da M.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il  giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni  di. dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente
accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta  decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art. 142 C.d.S., comma  4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,  il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che  le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è  pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata la normativa  vigente nell'ottobre 2003, epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.
L'art.  142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma  1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro  ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che  "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Dunque,  per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato;  c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,  in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli  indicati casi non è prescritta.
Non è, invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione,  in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attività d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto dispone  senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessità d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida  evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle  esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi  previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168,  con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al  rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di  ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto  intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione  letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento  ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o  simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o  altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come sì è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual riguardo, è noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di  falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti  in sua presenza nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto  pubblico dall'art. 2700 c.c..
Ne  consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a
concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con  riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti  alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde  doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento  compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale - che,  giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed  attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poichè,  infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna M.G. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.



DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011


mercoledì 6 luglio 2011

Ridurre il sale non protegge il cuore, contrordine da mega-indagine

SALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE, CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE =
PASSATI IN RASSEGNA 7 STUDI

Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Limitare il sale
nella dieta non riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ne' di
morire per queste malattie, secondo i dati oggi disponibili. Sono le
conclusioni, spiazzanti, di una recente revisione Cochrane, che ha
passato in rassegna 7 studi condotti sugli effetti della riduzione del
sodio, con ben 6.489 partecipanti. Sul risultato, che fara' discutere
visto il recente tam tam della comunita' scientifica di tenere la mano
leggera con il sale, i ricercatori precisano che sono necessarie
conferme da studi molto piu' ampi.

Molte prove scientifiche, infatti, sostengono che un'assunzione
moderata di sale riduce la pressione sanguigna: "Il continuo
incoraggiamento a limitare l'apporto di sodio ha portato a
un'effettiva diminuzione del suo utilizzo, che ha avuto come
conseguenza una piccola riduzione della pressione sanguigna - afferma
Rod Taylor, dell'Universita' di Exeter, autore della revisione - Il
nostro obiettivo era constatare se la dieta povera di sale modificasse
anche il rischio di incorrere in episodi cardiovascolari, o di morire
per queste cause", spiega.

Gia' una prima revisione Cochrane pubblicata nel 2004 non aveva
riportato alcuna prova conclusiva a proposito. Nel nuovo lavoro i
ricercatori, passando al setaccio i sette studi, hanno registrato una
quantita' di dati tale da poter iniziare a trarre qualche conclusione,
anche se Taylor ritiene che siano necessari numeri riferiti ad almeno
18.000 individui prima di provare con certezza qualsiasi effetto sulla
salute. Tant'e'. Sulla base dei dati attuali, "il nostro studio non
riporta grandi benefici, probabilmente perche' le persone analizzate
hanno ridotto di poco il loro consumo giornaliero di sale, per cui
l'effetto sulla pressione sanguigna e sul cuore e' limitato",
sottolinea Taylor. (segue)

(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:21

NNNNSALUTE: RIDURRE IL SALE NON PROTEGGE IL CUORE, CONTRORDINE DA MEGA-INDAGINE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Molti Paesi - ricordano i
ricercatori - hanno approvato raccomandazioni di tipo governativo che
invitano alla riduzione del sodio contenuto nella dieta. Nel Regno
Unito, il National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice)
- organismo indipendente inglese che sviluppa linee guida per il
servizio sanitario nazionale inglese - ha recentemente incoraggiato la
popolazione a ridurre l'assunzione di sale fino a un massimo di 6
grammi al giorno entro il 2015, e fino a 3 grammi entro il 2025.

"Accanto ai Governi che definiscono obiettivi per ridurre
l'assunzione di sale, alle industrie alimentari che lavorano per
rimuoverlo dai loro prodotti, e' importante fare studi molto piu'
grandi per comprendere a fondo i rischi e i benefici legati alla sua
assunzione", conclude l'esperto.

(Mad/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 16:04

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Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo

Manovra: Silp Cgil, polizia nel mirino del Governo

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"Il quadro degli effetti negativi della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo, ribadendo la contrarietà del sindacato alla manovra finanziaria.

"Non solo vi è nella manovra l'introduzione del mancato pagamento delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega Giardullo -, ma non è previsto che il personale del comparto sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle amministrazioni che registrano economie di spesa". Il che, conclude il Silp-Cgil, "per un comparto ad alta operatività, come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento della sua specificità e produttività".


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Quattro anni di appelli inascoltati

Quattro anni di appelli inascoltati


Dalla Rassegna stampa Non bastarono, anzi non servirono a niente le denunce fatte nell'agosto 2007 da Rita Bernardini, che lanciò l'allarme sulla presenza delle organizzazioni criminali a Roma. "L'allora prefetto Achille Serra smentì tutto, dicendo che erano cose inventate e che la situazione era sotto controllo", commenta oggi la deputata radicale. E inascoltate furono anche le proposte avanzate, sempre dai Radicali, due anni dopo: "Da consigliere municipale del centro storico chiesi di informatizzare gli uffici del Comune che si occupano di attività commerciali - racconta il segretario, Mario Staderini-. All'epoca veniva tutto scritto a mano su foglietti volanti.
Ottenni lo stanziamento di alcuni fondi, con i quali però si è solo ottenuta la scansione di quei foglietti". Secondo Staderini, si tratterebbe invece di un passaggio fondamentale: "Una rete informatica permetterebbe, infatti, di incrociare i dati e di vigilare sui repentini cambi di gestione delle attività commerciali, che vengono affidati a prestanome che non hanno una lira e non hanno mai gestito nulla". Il primo campanello d'allarme quando si parla di criminalità: negozi che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi, un modo per riciclare e spesso ripulire i soldi provento di attività illecite. "È per questo che bisognerebbe liberalizzare le droghe - prosegue Staderini-. C'è poi un secondo livello, la Prefettura.
Nel 2009 chiesi di istituire una task force in grado di incrociare gli archivi e definire una gamma di indicatori di sospetto. In modo da poter intervenire prima. Così come chiesi la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza proprio sul tema delle mafie. Appelli che sono rimasti inascoltati".
Così come rimangono ancora inascoltate le richieste di incontro avanzate dal sindacato di polizia Silp Cgil alla governatrice del Lazio, Renata Polverini: "Abbiamo presentato cinque richieste di incontro, non l'abbiamo mai vista - spiega il segretario regionale, Cosmo Bianchini-. Vorremmo farle presente il nostro punto di vista. Le mafie non si sono impossessate solo di Roma, ma di tutto il Lazio. E questo è frutto di una politica poco lungimirante".

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Sparatoria in Prati, flop Alemanno Le mani dei clan sulla capitale


Sparatoria in Prati, flop Alemanno
Le mani dei clan sulla capitale

di Mariagrazia Gerina | tutti gli articoli dell'autore
omicidio prati flavio simmi 304
La criminalità che avanza spargendo piombo e sangue, anche in pieno giorno, anche a due passi dal tribunale. E quella che silenziosamente si è presa anche i bar e i caffé più in vista della capitale. Le «due facce» della criminalità che sta affermando il suo dominio sulla città, si sono date appuntamento ieri mattina a Roma. Mentre in via Grazioli Lante, nel residenziale quartiere Prati, un commando uccideva con sette colpi di pistola Flavio Simmi- figlio di uno dei componenti della Banda della Magliana -, a due passi dal Parlamento e dalla sede del Consiglio dei ministri, l’Antimafia sequestrava l’Antico caffé Chigi, finito sotto le grinfie della ‘ndrina dei Gallico.

«Alemanno può anche dire che è tutto a posto, ma io di fronte a fatti del genere sono un po’ meno tranquillo di lui», osserva Enzo Ciconte, esperto di criminalità organizzata. Altro che «Roma sicura», come prometteva la destra, dopo l’omicidio di Giovanna Reggiani, durante la campagna elettorale che portò Alemanno in Campidoglio. «A Roma oggi c’è un problema di sicurezza grosso come una casa e non mi sembra che chi governi la città abbia fatto nulla fin qui per cominciare ad affrontarlo», avverte Enzo Ciconte. La violenza che ha lasciato a terra il rampollo della Banda della Magliana è l’ultimo di una lunga scia di omicidi, tutti concentrati nel giro di pochi mesi, che raccontano una «recrudescenza » della violenza criminale e una «dinamica tra bande che vogliono affermare il loro predominio ». E soprattutto, non si capisce chi se non l’amministrazione comunale dovrebbe far suonare l’allarme sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività commerciali, che è l’altro grande corno del problema sicurezza a Roma. «Possibile che la criminalità organizzata si infila nelle attività commerciali ed edilizie e nessuno si accorge di nulla? Possibile che il sindaco non senta nemmeno il bisogno di convocare attorno a un tavolo i commercianti romani?», si domanda Ciconte. In realtà, a questo punto, neppure Alemanno sembra stare troppo tranquillo.

Ieri, dopo l’omicidio di via Grazioli e il maxisequestro antimafia, ha voluto fare il punto della situazione, prima con il prefetto e poi con il questore. E infine ha chiestoun incontro al ministro dell’Interno Maroni. «Ci chiediamo se ci sia qualcosa che non funziona» e «se questa città ha le spalle coperte rispetto ai problemi di sicurezza», spiega candidamente, a tre anni dalla firma del patto per Roma sicura. E la lotta al degrado, le volanti, il poliziotto di prossimità, gli sportelli antiusura promessi nel Patto firmato 3 anni fa? Dati alla mano - Siap e Silp Cgil, raccolti dal Pd diRoma in un dossier che fa venire i brividi - tra poliziotti e vigili urbani, oggi mancano all’appello almeno4mila agenti. Inunmunicipio come Tor Bella Monaca, esteso quanto l’intera città di Napoli, c’è un solo commissariato e un solo poliziotto ogni 1.845 abitanti. Ancora peggio va a Ostia dove il rapporto è di un poliziotto ogni 2.302 abitanti. Di notte, ci sono solo 12 volanti in servizio per l’intera città. Ovvero una volante ogni 233mila abitanti, che diventano una ogni 58.300, contando anche le autoradio. «Mentre aumenta la presenza di clan criminali e si registra una escalation di delinquenza e violenza, assistiamo paradossalmente ad una riduzione dell'organico», riassume il Silp Cgil di Roma e del Lazio. «La città potrebbe avere più pattuglie e più uomini ma Alemanno non ha fatto nulla per affrontare il problema», attacca il responsabile sicurezza del Pd Emanuele Fiano. «Ormai - dice il capogruppo capitolino del Pd Umberto Marroni - siamo all’assalto alla Capitale, ma governo e giunta capitolina sembrano del tutto inadeguati ad affrontare la gravità della situazione ». E «in assenza di un presidio da parte delle istituzioni - denuncia il consigliere Pd Paolo Masini - , il tessuto economico romano è sempre più vittima di traffici, racket e usura».
6 luglio 2011
 
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Comunicato "...Il Governo reintroduce con la nuova manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennità accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori di Polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando non sono impegnati in attività che la norma definisce genericamente “operative”...."


MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA

MANOVRA: BOCCIA (PD), INDECENTE PATRIMONIALE SU DEPOSITI, VA RITIRATA =

Roma, 6 lug. (Adnkronos)- "E' indecente, oltre che assai iniqua,
la patrimoniale sui depositi prevista dalla manovra". Lo afferma
Francesco Boccia, coordinatore delle Commissioni Economiche del Gruppo
del Pd alla Camera. "Di fatto -sottolinea- e' una tassa sui Bot e una
vessazione per tutti quei piccoli risparmiatori che si troveranno a
pagare 380 euro l'anno se hanno piu' di 50 mila euro in banca, spesso
messi insieme con sacrifici e sudore, la stessa cifra che pagano i
milionari".

"Tremonti -conclude Boccia- si assuma invece la responsabilita'
di introdurre subito una tassa sulle transazioni finanziarie, senza
rinviarla ad una futuribile legge delega.

(Sec/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:28

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MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE = SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI SCIOPERI

MANOVRA: MEDICI FAMIGLIA FIMMG IN STATO AGITAZIONE, INIQUA E PENALIZZANTE =
SABATO A ROMA SI RIUNISCE SEGRETERIA NAZIONALE, NON ESCLUSI
SCIOPERI

Roma, 6 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' forte il
disagio dei medici nei confronti della manovra economica che sta per
essere emanata dal governo. Dopo gli ospedalieri e' il turno dei
camici bianchi di famiglia: "L'ulteriore rinvio al 2014 della
previsione di adeguamenti economici, cosi' come previsto per il
pubblico impiego, appare particolarmente iniquo e penalizzante per i
medici di medicina generale, che sono dei liberi professionisti
convenzionati". Ad affermarlo e' Giacomo Milillo, segretario nazionale
della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), che
dichiara lo stato di agitazione. E non esclude scioperi o altre azioni
di lotta sindacale, le cui date e modalita' che verranno decise sabato
nella riunione della segreteria nazionale.

"Rispetto ai dipendenti pubblici, ai quali i fattori di
produzione dell'attivita' (strutture, ma soprattutto personale
dipendente, collaboratori di studio e infermieri) sono forniti
direttamente dall'Ssn - sottolinea Milillo - i medici di medicina
generale devono sostenere in proprio i costi di tali attivita' di
servizio ai cittadini. Il blocco degli adeguamenti per quattro anni
consecutivi esporra' dunque la categoria, oltre che al sacrificio
richiesto alla collettivita' in questo periodo di difficolta'
economiche - sacrifico a cui la categoria non intende sottrarsi - a
un'ulteriore penalizzazione economica, visto il continuo aumento dei
costi. Inoltre, la conseguenza sara' la necessita' di disinvestire
rispetto ai servizi offerti anche con un'inevitabile forte contrazione
dei livelli di occupazione del personale ausiliario degli studi
medici".

Per il segretario nazionale della Fimmg, gli effetti negativi
della Manovra ricadranno anche sui servizi resi ai cittadini.
"L'effetto sui livelli assistenziali - spiega Milillo - sara'
dirompente, proprio in un momento in cui i medici di famiglia sono
impegnati in un processo di innovazione tecnologica e cambiamento
strutturale che avrebbero potuto contribuire, nel breve periodo, ad
una razionalizzazione dell'impiego delle risorse tale da offrire al
Ssn nuove e concrete prospettive di sostenibilita'". La Fimmg si
riserva di individuare e comunicare le date e le modalita' di
eventuali scioperi o di altre azioni di lotta sindacale, che verranno
decise nella riunione della segreteria nazionale di sabato 9 luglio.
"Ci terremo in contatto con i sindacati della dipendenza operanti nel
Ssn per concordare azioni unitarie".

(Com-Fed/Zn/Adnkronos)
06-LUG-11 15:30

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BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI

BIOTESTAMENTO. MARINO (PD): NUOVO TRUCCO CONTRO MEDICI E PAZIENTI


(DIRE) Roma, 6 lug. - "Con il nuovo emendamento la maggioranza di
destra ha trovato un nuovo trucco per paralizzare la liberta' di
medici e pazienti. La norma proposta non solo e' praticamente
inapplicabile nell'assistenza clinica e nella ordinaria pratica
medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici
impossibile". Cosi' Ignazio Marino, senatore del PD,
sull'emendamento presentato dalla maggioranza all'articolo 3 del
ddl sul testamento biologico che dovrebbe ridurre la platea cui
esso si rivolge.
"Secondo questi principi- aggiunge Marino- la dichiarazione
anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in
assenza di 'attivita' cerebrale integrativa
cortico-sottocorticale': si tratta di una espressione confusa,
per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e
unificati. E', insomma, un pasticcio".
"Questa norma e' scritta davvero male - continua Marino - a
meno che la maggioranza di destra non abbia tentato di riferirsi
maldestramente all'assenza di attivita' elettrica cerebrale (il
cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio
e' un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono
essere sospese le terapie. Bella scoperta".

(Com/Rai/ Dire)
15:50 06-07-11

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MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE

MANOVRA. CENTO (SEL): PEGGIO DELLA TASSA SUL PANE


(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il taglio agli enti locali provocato
dalla manovra del governo Berlusconi-Tremonti e' peggio della
tassa sul pane". Non ha dubbi Paolo Cento, responsabile nazionale
degli Enti Locali per Sinistra Ecologia Liberta'.
"Il taglio di 9/10 miliardi su comuni e regioni e' peggio
della tassa sul pane- ribadisce l'esponente di Sel- perche'
demolisce definitivamente il sistema di protezione sociale
locale, lasciando alla poverta' circa 9 milioni di cittadini nel
nostro Paese.Il nostro pieno sostegno - conclude Cento - va alle
proteste dell'Anci e alla necessita' di una grande mobilitazione
degli enti locali contro questa tassa occulta".

(Com/Rai/ Dire)
15:48 06-07-11

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Tatuaggi, in 5 anni raddoppiate reazioni allergiche

SALUTE: TATUAGGI, IN 5 ANNI RADDOPPIATE REAZIONI ALLERGICHE

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Disegni tribali, motivi floreali,
animali e scritte che possono provocare dermatiti, eczemi,
pruriti e desquamazione della pelle, a causa dei metalli
contenuti negli inchiostri per tatuaggi. Negli ultimi 5 anni, le
reazioni avverse da tatuaggio sono raddoppiate sia per quelli
permanenti che per quelli temporanei, all'henne', proposti
d'estate finanche sulle spiagge. Lo rileva un gruppo di
ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'Istituto
Dermatologico San Gallicano di Roma che ha realizzato una
ricerca sui prodotti presenti sul mercato italiano.
''Tutti i produttori commercializzano inchiostri contenenti
concentrazioni mediane molto elevate di cromo e di nichel - si
legge nello studio - mentre il cobalto e' presente in
concentrazioni piu' basse''.
Il cromo, il nichel e il cobalto servono a produrre il blu,
rosso e verde dei disegni e sono i diretti responsabili delle
reazioni allergiche. La cura va da una crema al cortisone, fino
alla laser terapia che cancella il tatuaggio.
Nel caso dei tatuaggi temporanei all'henne' a scatenare la
reazione allergica e' ''la parafenilendiamina, colorante usato
anche nelle tinture per capelli - afferma Antonio Cristaudo,
direttore dell'Unita' Operativa di Dermatologia e Allergologia
dell'Istituto San Gallicano - . Questa sostanza rende
l'inchiostro piu' scuro (l'henne' da' una colorazione rossa) e
allunga la persistenza sulla pelle''. (ANSA).

Y63-CAV/CAV
06-LUG-11 12:49 NNNN

Manovra: Silp Cgil, forze polizia in mirino Berlusconi


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MANOVRA: SILP-CGIL, FORZE POLIZIA IN MIRINO BERLUSCONI

   (ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il quadro degli effetti negativi
 della manovra sugli operatori di polizia conferma che nel mirino
 del Governo Berlusconi ci sono ancora gli operatori delle forze
 dell'ordine''. E' quanto afferma il segretario del Silp-Cgil
 Claudio Giardullo, ribadendo la contrarieta' del sindacato alla
 manovra finanziaria.
   ''Non solo vi e' nella manovra l'introduzione del mancato
 pagamento delle indennita' accessorie nei primi dieci giorni di
 malattia, anche se contratta per causa di servizio - spiega
 Giardullo -, ma non e' previsto che il personale del comparto
 sicurezza sia destinatario degli incentivi riconosciuti alle
 amministrazioni che registrano economie di spesa''. Il che,
 conclude il Silp-Cgil, ''per un comparto ad alta operativita',
 come quello della sicurezza, equivale ad un disconoscimento
 della sua specificita' e produttivita'''.(ANSA).

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04658 presentata da MARIO TULLO mercoledì 27 aprile 2011, seduta n.468 TULLO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: in questi giorni il dipartimento di polizia stradale avrebbe comunicato alla questura di Genova che al momento non sono disponibili fondi per l'acquisto di carburante per i mezzi;

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04658 presentata da MARIO TULLO mercoledì 27 aprile 2011, seduta n.468

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472 FIANO, VELTRONI, ANDREA ORLANDO e MORASSUT. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nel sud pontino permane una grave situazione in riferimento alle infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche e mafiose;

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04723 presentata da EMANUELE FIANO giovedì 5 maggio 2011, seduta n.472

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05029 presentata da SIMONETTA RUBINATO giovedì 30 giugno 2011, seduta n.494 RUBINATO e BRESSA. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: lo stato in cui versa la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicino al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05029 presentata da SIMONETTA RUBINATO giovedì 30 giugno 2011, seduta n.494

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11659 presentata da JEAN LEONARD TOUADI martedì 19 aprile 2011, seduta n.466 TOUADI e VILLECCO CALIPARI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: negli ultimi 45 giorni nella regione Lazio si sono verificati fatti criminosi che in misura crescente, hanno fatto emergere la gravità delle infiltrazioni della criminalità organizzata su tutto il territorio. Sebbene negli ultimi mesi siano state diverse le operazioni svolte dalle forze dell'ordine che hanno portato a numerosi arresti e alla confisca di beni per il valore di svariati milioni di euro

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11659 presentata da JEAN LEONARD TOUADI martedì 19 aprile 2011, seduta n.466

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12114 presentata da RITA BERNARDINI lunedì 30 maggio 2011, seduta n.479 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: sul quotidiano «Il Manifesto» del 26 maggio 2011, è apparso un articolo sul Cie di palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, a firma Stefano Liberti, dal titolo «Un carcere-voliera per i neo clandestini»;


Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02267 presentata da ACHILLE PASSONI martedì 28 giugno 2011, seduta n.574 PASSONI, CARLONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: un'inchiesta condotta dal quotidiano "la Repubblica" nei giorni scorsi evidenzia lo stato di abbandono e di degrado in cui versano la questura e i commissariati della provincia di Caserta;

PEDAGGI: ZINGARETTI, AL TAR PER DIFENDERE ROMA DA TASSE LEGA PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA

PEDAGGI: ZINGARETTI, AL TAR PER DIFENDERE ROMA DA TASSE LEGA
PROVINCIA RICORRERA' APPENA PRESENTATO DECRETO, VINCEREMO ANCORA
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Il moribondo Governo Bossi-
Berlusconi continua a voler imporre il pedaggio sul Gra (Grande
raccordo anulare di Roma, ndr). Ci sorprende che il Pdl continui
a governare insieme con una Lega che ha come unico obiettivo
quello di umiliare e tassare i cittadini di Roma e provincia.
Comunque, garantisco che la Provincia di Roma, appena sara'
presentato il decreto, ricorrera' al Tar. Abbiamo gia' vinto la
scorsa estate e se ora i pedaggi non ci sono si deve proprio
alla nostra battaglia davanti al Tar e poi al Consiglio di
Stato. Vinceremo anche stavolta''. Lo dichiara in una nota il
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.

(ANSA).

COM-LAL
05-LUG-11 21:56 NNNN

Corte dei Conti "...La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile  dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  ..."

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 42261/PM R.G proposto da ----, contro il Ministero della Difesa nonché contro il Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Sez. Staccata di Padova, il Comando 2/121° Reggimento Artiglieria e l’INPDAP per il riconoscimento, in sede pensionistica, del diritto alla maggiorazione del 18% sull’assegno di funzione di cui all’art. 1, comma 9, l. n. 468/1987 e del diritto al ricalcolo dell’importo dei sei scatti stipendiali con l’inclusione nella base di computo dell’assegno di funzione;
Udito nella pubblica udienza del 4 maggio 2011, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il ricorrente sig. R. R.; non costituite le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Nel ricorso in esame il sig. R.R., già Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, premesso di essere cessato dal servizio attivo il 13 febbraio 2004, ha lamentato che l’Amministrazione, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria, pur comprendendo l’assegno di funzione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del 1987, non abbia riconosciuto detto assegno suscettibile dell’incremento di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ove si dispone che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, la base pensionabile è aumentata del 18%.
Ha sostenuto che la mancata attribuzione del richiesto beneficio pensionistico configura un comportamento dell’Amministrazione di appartenenza, e conseguentemente dell’Ente pagatore, affetto da violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, l. n. 177/1976 e 1, c. 9, l. n. 468/1987, nonché per eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento economico di base dei dipendenti dello Stato.
Al riguardo, ha osservato che detto trattamento è composto da due voci, ovvero il livello retributivo e la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), e l’assegno funzionale si aggiunge alla R.I.A., sicché viene a far parte di detta voce retributiva, in quanto in essa viene inglobato, e come questa entra nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio.
A conferma di ciò, ha richiamato la sentenza n. 66/1999/A della Sezione II giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte dei Conti, laddove si deduce che l’assegno funzionale è stato previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, d.l. n. 379 conv. con modificazioni in l. n. 468/87) “quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia”, il che significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di militari.
Ha inoltre citato la norma contenuta nel comma 10 dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, per la quale i nuovi importi – quelli, cioè, previsti quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali, e quale assegno funzionale, per i sottufficiali – “hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita …”.
Ha poi dedotto che poiché l’assegno funzionale va incluso tra gli emolumenti che compongono lo stipendio, lo stesso assegno è computabile nella determinazione dei sei scatti previsti dall’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito in l. n. 468/87.
Richiamata, da ultimo, giurisprudenza pensionistica favorevole (Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Sicilia, sent. n. 3314/2008; Sezione giur. reg. Piemonte, sent. n. 974/2003; Sezione giur. reg. Veneto, sent. n. 1264/2003), ha concluso chiedendo che questa Corte voglia: 1) “accertare e dichiarare il diritto all’inclusione dell’assegno di funzione nel computo della base pensionabile suscettibile dell’incremento del 18% riconosciuto dall’art. 16 l. n. 177/1976”; 2) “riconoscere il diritto all'inclusione dell’assegno di funzione nel computo della base pensionabile per il ricalcolo dei sei scatti stipendiali, di cui all’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379 del 1987 convertito in legge n. 468/87”; 3) condannare: il Ministero della Difesa – Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Sezione Staccata di Padova alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico di ausiliaria in godimento del ricorrente; il Ministero della Difesa e l’INPDAP, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del trattamento pensionistico di ausiliaria come rideterminato e riliquidato, nonché delle somme arretrate dovute a titolo di conguaglio, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dalla maturazione dei singoli ratei e fino all’effettivo pagamento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
In data 7 aprile 2011 l’avv. -- ha depositato, nell’interesse del ricorrente, memoria difensiva con allegata procura notarile alla lite.
In detta memoria si espone che in risposta ad apposita domanda in data 13 maggio 2008 del sig. R., volta ad ottenere l’incremento del 18% sull’assegno di funzione percepito in attività di servizio, l’Amministrazione, con nota del 3 giugno 2008, ha negato detto beneficio sulla base di quanto disposto dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976.
In opposizione a tale diniego, si richiama l’interpretazione favorevole e condivisibile data alla suddetta disposizione dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia, citandosi in particolare la sentenza n. 133/A/2010, e si evidenzia, altresì, l’“illogico” operato dell’Amministrazione la quale, mentre ha incluso l’assegno in discussione ai fini della determinazione della pensione, lo ha poi escluso ai fini dell’aumento del 18%.
Si osserva che la normativa citata non prevede affatto “questa sorta di disciplina diacronica, fatta propria dall’amministrazione stessa”, ed è pertanto errato l’assunto contenuto nell’impugnata reiezione secondo cui la legge istituisce l’indennità di funzione, ma non ne prevede la maggiorazione del 18% pur considerandola pensionabile.
Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso nelle conclusioni così come direttamente formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nell’udienza odierna il ricorrente, liberamente interrogato, ha confermato il contenuto del ricorso e depositato, su richiesta del giudicante, sia la relazione di notificazione del ricorso alle controparti sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, sia l’avviso di ricevimento di cui agli artt. 149 c.p.c. e 4 l. n. 890 del 1982.
La causa è quindi passata in decisione con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato in
DIRITTO
La questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile  dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  
Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nello stesso art. 16 [ a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 ] è aumentata del 18% (primo comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).
Nella fattispecie va osservato che l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle due anzidette condizioni, non essendo compreso tra gli assegni e indennità di cui al primo comma e non essendo assistito dalla clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui al secondo dei commi succitati.
Devesi, altresì, rilevare che le argomentazioni assunte dalla Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello con la sentenza n. 66/99 invocata dal ricorrente sono state espressamente disattese da successive sentenze (n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre 2003) della medesima Sezione la quale, “rimeditata la complessa questione anche alla luce delle perspicue considerazioni svolte dalla Sezione del controllo nella deliberazione n. 52/2000” (cfr. sentenza n. 347 del 30 ottobre 2003), ha osservato che l’assegno funzionale in argomento, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella specie: R.I.A.), costituisce emolumento distinto e separato dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga alla R.I.A.
Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella base pensionabile, la questione controversa è stata deferita una prima volta nel dicembre 2003 alle Sezioni Riunite, che l’hanno dichiarata inammissibile sul rilievo che al momento del deferimento un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra le Sezioni di primo grado, “tenuto conto che in grado di appello era stato emessa una sola pronuncia in materia favorevole alla inclusione dell’assegno di funzione nella base pensionabile” e che la stessa Sezione Seconda d’appello aveva poi proceduto “ad una integrale rivisitazione della problematica affermando in maniera uniforme, in più pronunce, che l’assegno di cui trattasi non può essere incluso nella base pensionabile e, quindi, non è soggetto alla maggiorazione del 18%”, sicché una difformità di soluzioni interpretative si riscontrava soltanto tra le Sezioni regionali, venendo a difettare quella difformità di soluzioni giurisprudenziali in grado di appello – “cosiddetta orizzontale” – ritenuta idonea ad attivare presso le Sezioni Riunite il potere-dovere di rendere la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima (cfr. Corte dei Conti – Sezioni Riunite, 27 aprile 2004 n. 6/QM).
Successivamente, però, la giurisprudenza d’appello ha espresso due diversi ed opposti orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole all’includibilità dell’assegno funzionale nella base pensionabile.
Da un lato, le Sezioni giurisdizionali centrali d’appello, con una serie costante di decisioni conformi, hanno statuito che, anche se pensionabile, l’assegno di cui si discute, pur aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, non suscettibile di maggiorazione, in assenza di espressa previsione legislativa (ex multis: Sez. I, 6 febbraio 2006 n. 57/A; Sez. II, 2 settembre 2005 n. 304/A; Sez. II, 11 novembre 2004 n. 342/A; Sez. III, 24 marzo 2004 n. 205/A).
Per contro, alcune pronunce della Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia – concordando con precedenti decisioni di primo grado - hanno affermato che l’assegno funzionale percepito ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 379 del 1987, presentando indubbio carattere di componente stipendiale, confluisce a pieno titolo nella base pensionabile, con conseguente applicabilità dell’incremento del 18% previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall’art. 16 l. n. 177 del 1976 (cfr. sentenze 4 luglio 2005 n. 146/A e 17 marzo 2005 n. 66/A).
La questione è quindi tornata alle Sezioni Riunite le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28 settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.
Hanno, pertanto, conclusivamente statuito le Sezioni Riunite che << Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forse armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari >>.
Ritiene questo giudice che non vi siano decisive ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella surrichiamata pronuncia, orientamento peraltro già adottato in precedenza dalla Sezione: la pretesa azionata dal ricorrente, volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile - con i conseguenziali relativi effetti (maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177/76; rideterminazione dei sei scatti attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/90) - dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 468/87 (conv. in l. n. 468/87), deve pertanto essere respinta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso de quo si appalesa infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento; in difetto di costituzione delle parti intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 4 maggio 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
                        f.to Francesco Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 10 giugno 2011
                        Il Direttore di Segreteria
f.to Nicoletta Natalucci
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
                                                                       Il Giudice Unico
                                                           (Francesco Maria Pagliara)
                                   f.to Francesco Maria Pagliara
Depositato in Segreteria il giorno 10 giugno 2011
                                               Il Direttore della Segreteria
                                   f.to Nicoletta Natalucci
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.
Data 10 giugno 2011
                                               Il Direttore della Segreteria
                        f.to Nicoletta Natalucci
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 282 2011 Pensioni 10-06-2011