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venerdì 29 luglio 2011

Ord. 21 luglio 2011, n. 64 del MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca "... Personale della scuola statale: termini per cambiare sede I  docenti della scuola statale che intendono cambiare sede per un anno, fruendo delle disponibilità che insorgeranno nell'organico di fatto, hanno tempo fino al 1 agosto per presentare le domande di utilizzazione o  di assegnazione provvisoria. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (c.d. personale Ata) invece, potrà inoltrare le istanze fino all'8 agosto. Lo ha fatto sapere il Miur che, a tal fine, ha emanato l'Ord. n. 64 il 21 luglio scorso..."



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Ordinanza Ministeriale n. 64
Prot. n. AOODGPER 6122 Roma, 21.7.2011
UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO IL D.L.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N. 421;
VISTO IL D.L. 27.8.1993, N. 321, CONVERTITO DALLA LEGGE 27.10.1993, N.423;
VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N. 662;
VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N. 59;
VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N. 127 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N. 124;
VISTO IL D.L.VO 30.3.2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
VISTO IL D.L. 3.7.2001, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20.8.2001, N. 333;
VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233;
VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445;
VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N. 275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL’ART. 21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N. 59;
VISTO IL D.P.R. 20/01/2009, N. 17, CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA", PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009,
SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2007;
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VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2011/2012 SOTTOSCRITTO IN DATA 22
FEBBRAIO 2011;
VISTA L’IPOTESI DI ACCORDO SOTTOSCRITTA IN DATA 12 MAGGIO 2011;
VISTO L’ART. 40 BIS, COMMA 2, DEL D.L.VO 165/01 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ ART. 55 DEL
D.L.VO 150/09;
VISTE LA CERTIFICAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ FINANZIARIA E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RESE DALL’UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MIUR CON NOTE PROT. N. 8295 E PROT. N.
8296 DEL 30 MAGGIO 2011;
VISTO IL PARERE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA, RILASCIATO CON NOTA PROT. N. DFP 0040466 P-4.17.1.14 DEL 15.7.2011
CON CUI SI LASCIA A QUESTA AMMINISTRAZIONE L’OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE ALLA
STIPULAZIONE DELL’ACCORDO PER I SOLI ASPETTI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI E ALLE
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, NON AMMETTENDO A CERTIFICAZIONE LE DISPOSIZIONI DEL CCNI
AFFERENTI A MATERIE RIENTRANTI NEL NOVERO DELLE PREROGATIVE DATORIALI;
VISTO CHE, SULLA BASE DELLE OSSERVAZIONI RAPPRESENTATE DAL DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA CON LA SUDDETTA NOTA, LE MATERIE RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DEL
PERSONALE NEI CIRCOLI O ISTITUTI ARTICOLATI IN PIÙ PLESSI E/O SEDI (DI CUI AGLI ARTT. 4 E 15
DEL CCNI NON SOTTOSCRITTO), ALLA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI (DI CUI ALL’ART. 11 BIS DEL CCNI NON
SOTTOSCRITTO) E ALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA RICONVERSIONE
PROFESSIONALE (CUI ALL’ART. 21 DEL CCNI NON SOTTOSCRITTO) RIENTRANO NELL’ESERCIZIO
DEI POTERI DIRIGENZIALI DATORIALI E SONO PERTANTO ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA AI SENSI DELL’ART. 40 DEL D.L.VO 165/01 COME MODIFICATO DALL’ART. 54 DEL
D.L.VO 150/09;
TENUTO CONTO CHE LE OO.SS NON HANNO INTESO SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO INTEGRATIVO
SECONDO LE INDICAZIONI FORMULATE DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CON
NOTA PROT. N. DFP 0040466 P-4.17.1.14 DEL 15.7.2011;
CONSIDERATO CHE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA – DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA DELLO STATO – IGOP NON HA FORMULATO RILIEVI DI ORDINE ECONOMICOFINANZIARIO;
CONSIDERATO CHE, AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3 TER DEL D.L.VO N. 165/01, COME
NOVELLATO DAL D.L.VO 150/09, AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ E IL MIGLIORE
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SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, QUALORA NON SI RAGGIUNGA L'ACCORDO PER LA
STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO, L'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA
PUÒ PROVVEDERE, IN VIA PROVVISORIA, SULLE MATERIE OGGETTO DEL MANCATO ACCORDO,
FINO ALLA SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE;
RITENUTO PERTANTO, PER ASSICURARE IL PUNTUALE E CORRETTO AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO 2011/12, DI DOVER DETTARE SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA
DI UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED
A.T.A., CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE;
INFORMATE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA;
O R D I N A :
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell’ordinanza
1. La presente ordinanza ministeriale si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2. La presente ordinanza - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012
secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente
diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena
realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la
continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e
disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri
insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale appartenente a
ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con
l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10 comma 10
del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente
all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale
interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo
corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione della presente ordinanza ed hanno validità per
l’anno scolastico 2011/2012.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata
dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come
definito nell’art. 3 della presente ordinanza, i direttori regionali definiranno i criteri e le modalità per la
determinazione delle disponibilità, sentite le organizzazioni sindacali territoriali.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali,
sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del
migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente
ordinanza.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di
cattedra e/o posto nella scuola é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale
presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza
di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di
titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni
organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti
titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. La
valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle
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domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I.
concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 22 febbraio 2011 per le parti
relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi
vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita
per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica
regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10,
commi 3 e 4 dell’O.M. n. 29 dell’8 aprile 2011.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4 ) é formulata da ciascuna
istituzione scolastica, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle
domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola
sottoscritto in data 22 febbraio 2011 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti
precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio , va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi
vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita
per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è
sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dalla presente ordinanza sulla base
dell’All. 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale A.T.A.
considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di
utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale
devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data
del 1 agosto 2011 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado,
personale educativo e per gli insegnanti di religione, e alla data dell’8 agosto 2011 per il personale
A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s.
2011/2012 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5
giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per la
regione Abruzzo si rinvia alle disposizioni contenute nell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a
modifica ed integrazione del C.C.N.I. 26 giugno 2009.
Per la mobilità annuale nazionale restano ferme le scadenze della presente ordinanza.
Art.1-bis. - Utilizzazione tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza.
1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che
hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella
scuola di ex titolarità ai sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. C), del C.C.N.I. 22.2.2011 e non l’abbia ottenuto,
ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine,
nel comune. La domanda va inviata all’Ufficio territoriale della provincia di attuale competenza. A tale
personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8 c. 1 punto II e art. 18 comma 1 punto II.
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2. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno
modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il
trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità ai sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. A), del C.C.N.I.
22.2.2011, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di
titolarità, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o classe di concorso. Il suddetto
personale invia la domanda all’Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni
di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.
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TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata
dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come
definito nell’art. 3 della presente ordinanza, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.
2011/2012 sono:
a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella
scuola primaria titolari sulla provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver
presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che
chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in
subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente
titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel
rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del settennio il
trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2011/2012 può
produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 22.02.2011 che hanno avuto una
sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano
stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa
categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della
procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati
assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede
non compresa tra quelle espresse a domanda.
d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla
D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2010/2011 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno
scolastico 2011/2012;
f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed
ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano
l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti
assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa,
o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di
specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. Sui posti di strumento musicale le
utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella
seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.
124/99;
i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che
chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I
docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento
della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito
del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili.
Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su
posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
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j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o
corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno;
k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio
della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8
della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M.
39/98;
m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n.
186.
n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del
D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola
primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero
nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche
di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale
come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 22.02.2011, ivi compresi i posti assegnati alla scuola
secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in
esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso
comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del
10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio
su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in
possesso del previsto titolo di specializzazione.
E’ fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 4 comma 6.
4. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero,
sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga
la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette
utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di
insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine
su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione
corrispondente.
5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di
sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione
dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola
medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche
della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si
applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di
cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si
determini la necessaria disponibilità di ore.
6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati
dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o
stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a
nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi
intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai
corsi stessi.
7. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di
studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla
tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti
del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di
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situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di
utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico
spettante.
8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative
sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali
iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora
non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria e permanga la situazione di
soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di
ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici,
negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la
realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella
scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che
risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il
riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il
riordino degli istituti tecnici;
b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di
progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
c) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto
legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della
disponibilità e della professionalità degli interessati;
d) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della
legge n. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza
nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in
utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un
anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.(1) Subordinatamente alle
operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi
di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono
essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività
previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11. Gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Possono
comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica,
a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui
sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore
formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della
idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere
prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su
diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo
non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede
assegnata.
(1) Sarà cura dell’Ufficio territorialmente competente di valutare l’equivalenza dell’insegnamento sulla base delle
esigenze rilevate dal dirigente scolastico.
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Art. 3 - Criteri per la determinazione delle disponibilità
1. Con riguardo al personale docente, i direttori regionali, sentite le OO.SS., determinano i criteri di
definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento
eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno
aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione
della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili
per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti
della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità
intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i
progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui alla
presente ordinanza sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti
dall’attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate, i posti autorizzati per la scuola
secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate
nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella
stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non
superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di
approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di
approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore
eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di
alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di
abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina
richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 8
comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4
del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e
curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità,
l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni,
esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore
alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che
comportino un maggior onere finanziario.
3. I direttori regionali, sentite le OO.SS., definiscono i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle
iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.
4. I direttori regionali, sentite le OO.SS., può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di
utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 4, in relazione alle specifiche situazioni locali, con
l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte
all’educazione degli adulti.
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per
ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi
i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS.
anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
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10
Art. 3 bis- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra
il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del
territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione
cattolica complessivamente funzionanti.
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Art. 4 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione
delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la
sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. In assenza
dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali
confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla
specifica Dotazione Organica Provinciale;
Tali graduatorie vanno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità
sottoscritto in data 22.02.2011 allegate alla presente ordinanza, con le precisazioni e integrazioni di cui
all’art. 1, comma 6.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che
si renderanno disponibili successivamente.
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a
ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia
prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la
medesima causale.
L’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in
esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente nell’ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in
subordine, nell’ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio a loro
attribuito.
5. Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente
titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2 e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato
a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e
classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base
del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a
disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento ed il
potenziamento delle attività dell’ offerta formativa e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di
utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
6. Seguiranno le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a
dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria
classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto,
fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale. Le predette assegnazioni d’ufficio sono disposte
solo per posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza.
7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di
esubero, saranno privilegiate le proroghe.
8. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia
soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi
nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati comunque alle predette
attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a
rendersi disponibili.
9. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi
di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità
accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie
di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo
valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione pari
all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.
10. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di
fatto, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in
situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla
riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo
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restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 della presente ordinanza, sono utilizzati nell’ambito della
scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa
classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad
altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative
di arricchimento dell’offerta formativa.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle
risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente
scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di
docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con ordinanza a
tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di
docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la
classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase
delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua
posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase prevista ai punti 10, 13 e 28 bis dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 1 con le precisazioni e
integrazioni di cui all’art. 1, comma 6, della presente ordinanza.
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Art. 5 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado
1. Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per
l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo
prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua
inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’Ufficio territoriale (utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole.
Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al
personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell’orario e, successivamente, come ore
aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali
di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella
stessa classe di concorso.
Art. 6 – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici
1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione
vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella
nota prot. n. A00DPIT 272 del 14 marzo 2011 - allegato E (1) - tabella licei.
2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione,
anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili.
Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro
complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere
considerate tutte le ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un
numero di ore anche inferiore a sei.
3. L’utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni
sull’organico di fatto relative all’anno scolastico 2011/12.
Si precisa che ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo
musicale e/o coreutico non possono essere conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che
diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.
4. Possono produrre l’istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia
della stessa regione o di altra regione qualora in quest’ ultima non siano stati attivati corsi di liceo
musicale.
5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al
comma 4.
6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a
pubblicare nei propri siti istituzionali l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto
per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell’art. 1 comma 9 della
presente O.M..
7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica
d’insieme” si fa riferimento alla nota ministeriale prot. A00DPIT n. 272 del 14 marzo 2011 – allegato E (1)
- tabella licei. Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate
ipotesi:
a) servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;
b) servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o
posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97.
8. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota
prot. A00DPIT n. 272 del 14 marzo 2011 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in esubero, titolari
nella classe di concorso 77/A graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata
al CCNI 22.2.2011.
9. Per l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli
previsti dalla nota prot. A00DPIT n. 272 del 14 marzo 2011 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in
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esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica
congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.
10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il
personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in
attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.
___________________________
(1) Si riporta l’allegato E.
Allegato E
PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO MUSICALE E COREUTICO
1° Anno 2° Anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura
italiana
51/A
50/A
132 132
Lingua e cultura straniera 46/A 99 99
Storia e geografia 51/A
50/A 99 99
Matematica * 49/A
47/A
99 99
Scienze naturali** 60/A 66 66
Storia dell’arte 61/A 24/A-25/A 66 66
Religione cattolica o
attività alternative
==== 33 33
Totale ore 594 594
Sezione musicale
***
Scienze motorie e sportive 29/A 66 66
Esecuzione e
interpretazione ****
99 99
Teoria, analisi e
composizione ******
99 99
Storia della musica******* 31/A 66 66
Laboratorio di musica
d’insieme ****
66 66
Tecnologie musicali***** 66 66
Totale ore 462 462
Sezione coreutica
Storia della danza
Storia della musica*******
Tecniche della danza 264 264
Laboratorio coreutico 132 132
Laboratorio coreografico
Teoria e pratica musicale 66 66
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per la danza
Totale ore 462 462
Totale complessivo ore 1056 1056
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8
**** In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di
Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento,
abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di
istruzione secondaria di II grado; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A
purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato
servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado.
***** In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le
classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del: Diploma accademico di II livello in
Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad
indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello “musica
elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica”
(vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di
studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o
della musica elettronica.
****** In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti
abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso di idonei requisiti
professionali: diplomi accademici: - di composizione; - di direzione di orchestra;- di organo;- di
direzione del coro;- direzione e strumentazione per banda. .
******* Purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-
45- o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n. 233 )
congiuntamente a diploma di conservatorio )
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Art. 6 bis – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria
1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in
rete, individuate dagli Uffici scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono
prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola
che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 (1) del suddetto decreto, graduati in base alla tabella
di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.
2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti
secondo il seguente ordine di priorità:
- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell’ambito delle classi
31/A, 32/A e 77/A;
- docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) della presente O.M. che ne abbiano fatto domanda in ambito
provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed
educativo.
3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano
delle disponibilità di cui all’art. 3 della presente O.M. per le operazioni di utilizzazione del personale
docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.
__________________________
(1) Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.
Art. 3
1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del
personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli
conseguiti presso istituzioni dell’alta formazione musicale:
a) diploma quadriennale in didattica della musica;
b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;
c) diploma accademico di secondo livello;
d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212;
e) diploma accademico di primo livello;
f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero
presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.
2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di
concorso A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non
produca esuberi nell’organico destinato alla scuola primaria.
3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui
all’articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse
all’insegnamento nella scuola primaria.
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Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per
i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o
posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità
professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. La richiesta di assegnazione
provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella
relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di
sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (1) e che l’assegnazione provvisoria
nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di
concorso, secondo l’ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all’allegato 3.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza
nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le
assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima
nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si
effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
3. In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del 22.02.2011, può partecipare
all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1,
tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si
effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2011/2012,
possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico
2010/2011, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento qualora beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che
svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti
nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai
genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia
un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno
in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria
per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di
ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso
richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti,
dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla
indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta
precedere la preferenza per ogni altro comune.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra
gradi diversi o classi di concorso;
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di
diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di
appartenenza.
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente
esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di
appartenenza.
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L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di
ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti
anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte
dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado
diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali
casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche
scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del
C.C.N.I. del 22.02.2011 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 16 del 24. 02. 2011, anche con riferimento ai casi di
ricongiungimento al convivente.
7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei
comuni che comprendono più distretti.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui
vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli
interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione
provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta
degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
9. I direttori regionali, sentite le OO.SS., regolamenteranno le modalità per consentire lo scambio di cattedre
o posti tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo
art. 9.
11. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente
nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di
appartenenza.
12. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì,
allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.
13. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro
posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo
indeterminato previsto per l’a.s. 2011/2012.
(1) Tale disposizione va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio
descritte.
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Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono
funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9
della presente O.M., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del
22.02.2011.
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale docente che, a partire dall’a. s. 2004/2005 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola
di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio
(senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che
abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza
prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune,
classe di concorso, posto sostegno).
III. PERSONALE CON DISABILITA’
d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601
del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
e) Personale docente che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere
continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al
comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n.
104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure
una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
− coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in
situazione di gravità.
− unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza
- documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado
di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia
unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola
condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con
disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza
al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
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In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del
22.02.2011, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. n 16 del 24.02.2011. La condizione di
esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al
genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di
presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il
coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale
precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il
soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e
globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento
di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del
domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si
ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che
abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in
considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettua il movimento.
V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART. 35 COMMA 5
DELLA LEGGE 27/12/2002, n. 289
j) i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art. 35, comma
5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio
ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle
assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica
sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari
della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella
L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini
del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto
l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,
tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non
esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe
di concorso di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI
LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma
dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del
mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove
espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede
dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al
momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di
assegnazione provvisoria
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VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL
C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
m) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.
sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da
almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato
mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge
16 gennaio 2003 n. 3.
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Art. 9 - Sequenza operativa
1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate
alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di
utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale
titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate
privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari
su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte
dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo
all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui alla
presente ordinanza. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a
domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo
aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la
valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli
progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui
sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo
stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e
inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla
legge n. 104/92.
4. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3.
L’Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione
interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente competente di
provenienza degli interessati.
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TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni
ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si
applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno
per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione del personale
soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter della
Legge n. 333/ 2001.
2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla
semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico
disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le
operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il
personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo
maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine,
essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'Ufficio territorialmente competente, ai
sensi dell'art. 73 della Legge n. 270/82.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo settennio, che abbia richiesto in
ciascun anno del settennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere
l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
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TITOLO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata
dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come
definito, nell’articolo 3 della presente ordinanza i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.
2011/2012 sono:
a) il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;
b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato
domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti,
che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel
distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non
esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e
che abbia richiesto in ciascun anno del settennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente
titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2011/2012 può produrre domanda di utilizzazione il
personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2004/05 e
successivi;
c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del
dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai
sensi dell’art. 48 - , comma 19, del C.C.N.I. del 22.02.2011 detto personale è riassegnato d’ufficio
per l’anno scolastico successivo;
d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 22.02.2011 che ha
avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
e) il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo
di appartenenza che, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002,n. 289, è cessato dal
collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
f) il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza,
svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle legge
27/12/2002 n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a
norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo
dall’anno scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di
partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di
trasferimento;
g1) Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda
di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale
inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per
scuola.
h) il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma
9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
j) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed
ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
k) il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione
professionale;
l) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori
ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore
dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli
effetti;
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25
m) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali
aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da
considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
n) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
2. In conformità alle finalità indicate dall’articolo 1 comma 2, della presente ordinanza il personale in
soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato, a domanda, in profilo diverso da quello di
appartenenza, o per gli assistenti tecnici in area diversa ma comunque nell’ambito della stessa area
contrattuale. Sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale richiesto per l’accesso a quel
profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli
di studio e/o professionali posseduti.
3. Il personale che non è possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo
o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al
profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - è utilizzato, a domanda, sulle
eventuali disponibilità relative ad altro profilo o, per gli assistenti tecnici in laboratorio di area
professionale diversa, ma comunque nell’ambito della stessa area contrattuale. A tal fine il personale di
cui al presente comma, parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nella presente
ordinanza.
4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti
comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, cessato dal collocamento fuori ruolo, a norma
dell’articolo 35, comma 6, della legge 27/12/2002 n. 289, e quello riconosciuto comunque inidoneo, è
utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.
6. Il personale A.T.A. inidoneo, cessato dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35, comma 6, della
legge 27/12/2002, n. 289 nonché quello dichiarato inidoneo successivamente, è utilizzato, secondo
quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri
stabiliti dal contratto di istituto.
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Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
1. Con riguardo al personale A.T.A., i Direttori regionali, sentite le organizzazioni sindacali, determinano i
criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le
operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni
socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve
essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle
disposizioni in vigore. Sono compresi in tali disponibilità i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali
ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente,
nonché tutti i posti disponibili per mancanza del personale titolare, assente a seguito di disposizioni
previste dalla normativa vigente. Sono altresì da considerare quelli che si rendano disponibili per
mobilità intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Su richiesta del
personale, l’utilizzazione può essere effettuata anche sommando spezzoni compatibili su più scuole. Alle
OO.SS. è data tempestiva informazione sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione
delle stesse.
2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1
del presente articolo, il quadro complessivo deve ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità
derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di
funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla
Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche
dimensionate:
a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi
collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla
scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e
alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
c) esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni
scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996, n. 567. In particolare
saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.
5, comma 1 e comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 156/99;
d) utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti
a livello provinciale;
e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali;
f) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A.
presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art. 31, comma 6 bis, del decreto
legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
g) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla
riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici
scolastici provinciali della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa
con gli stessi Enti.
3. I responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera l) della presente ordinanza sono utilizzati
in base ai criteri individuati al successivo art. 13 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a)
del citato art. 13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono confermati, a domanda,
con priorità nella scuola o posto di servizio di utilizzazione dell’anno scolastico precedente.
4. I responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera m) della presente ordinanza sono utilizzati
in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 della presente ordinanza e, a domanda,
possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni
scolastiche. Sono confermati, a domanda con priorità nella scuola o posto di servizio di utilizzazione
dell’anno scolastico precedente.
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Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi.
1. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle
disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 12 comma 1, al fine del miglior impiego
di tale personale soprannumerario, secondo le finalità individuate all’art. 12 comma 2, il Direttore
regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il quadro delle disponibilità nel quale comprendere
una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con
particolare riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell’ambito organizzativo delle
istituzioni scolastiche:
a) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per
assenze prevedibili fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.
b) utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
c) utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati presso gli uffici
provinciali;
d) esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività
integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R., 10/10/1996
n. 567. In particolare devono essere considerate le esigenze di supporto, con funzioni di
coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario, alla Consulta provinciale degli studenti
di cui all’art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/99;
e) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento
degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali possono prevedere punti di raccordo
operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi
tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Può essere prevista l’utilizzazione del personale in
argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali
concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi
al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti
sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni con disabilità e quelli connessi
all’integrazione degli alunni stranieri;
f) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla
riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici
scolastici provinciali della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa
con gli stessi Enti .
2. Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i
Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
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Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte
nel dimensionamento.
1. Il personale A.T.A. di cui all’art. 11, comma 1 lettera c) della presente ordinanza ha titolo, a domanda, ad
essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione
staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell’anno scolastico, 2003/2004 e
successivi con precedenza assoluta, purché vi sia la relativa disponibilità di posto.
2. Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce specifiche modalità al fine di assicurare
le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.
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Art.15 Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Ai fini delle utilizzazioni, il Direttore regionale dispone che siano compilate distinte graduatorie per i profili
professionali del personale in soprannumero, secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate alla
presente ordinanza con riguardo al seguente ordine:
a) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia
dichiarato in soprannumero;
b) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa di
sede definitiva.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la
valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle
disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia
inferiore alle disponibilità, le utilizzazioni devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino
un maggiore onere finanziario.
3. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati - per il
raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.19 e nel
rispetto delle precedenze di cui all’art. 18. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli
interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione
all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
5. Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce le modalità di utilizzazione anche
facendo ricorso a criteri relativi a specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi generali definiti dalla
presente ordinanza.
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Art. 16 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
1. L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle
di valutazione allegate alla presente ordinanza. In caso di concorrenza tra il personale titolare presso la
stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista
nell’ordine seguente:
a) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico, per mobilità volontaria, a partire
dal 1° Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
b) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti,
ivi compresi i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (vedi nota (1) – art. 48 del C.C.N.I.
22.02.2011).
2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 18, punti I, III, IV lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria,
anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2011/2012.
3. Per gli assistenti tecnici, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie
compilate per ciascuna area.
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31
Art. 17 - Assegnazioni provvisorie
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e
indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
− ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da
certificazione anagrafica;
− ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
− per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
− ricongiungimento ai genitori;
2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività
lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti
nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai
genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65
anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano
anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le
assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di
ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più
distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di
preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la
preferenza per ogni altro comune.
4. L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico
di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche
altri comuni o distretti oltre i predetti.
5. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte
dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera
domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in
considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.
6. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 9 del
C.C.N.I. del 22.02.2011 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 16 del 24.02.2011, anche con riferimento ai casi di
ricongiungimento al convivente.
7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei
comuni che comprendono più distretti.
8. Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per
l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part
time, l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale, interessato può essere effettuata su
spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti
su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni
anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle
sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le
istituzioni scolastiche.
9. Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, regolamenta le modalità per consentire lo
scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo
art. 19.
11. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni
a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2011/2012.
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Art.18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono
funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 19
della presente ordinanza in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del
12.02.2009:
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Emodializzati (art. 61 della Legge 270/82);
a1) Non vedenti
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
b) Personale A.T.A. che, a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e/o successivi, chieda il rientro
nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda
condizionata ovvero trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico cui
si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza
prevale l’istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli
assistenti tecnici, alla stessa area.
III. PERSONALE CON DISABILITA’
c) Personale A.T.A. con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del
D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale A.T.A. che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo
(ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze
espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in
cui esista un centro di cura specializzato;
e) Personale A.T.A. appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n.
104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure
una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
f) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92 che sia:
− coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela di soggetto con disabilità in
situazione di gravità.
− unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza
- documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado
di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive.
g) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia
unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella
sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona
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disabile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare
l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente
oggettive.
In relazione ai punti f e g:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I.
del 22.02.2011, (in particolare i punti a), b) ) e dall’art. 4 dell’O.M. n. 16 del 24.02.2011. La
condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista unicamente nei
casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.; tutte le certificazioni devono essere
prodotte entro la data di presentazione della domanda.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria qualora il richiedente la
precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine che convive con il
soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la
certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile”
purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3,
comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del
provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub
comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti
sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda
l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso
dall’assistito.
h) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa, i lavoratori padri; sono
presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua il movimento.
V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE
SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
i) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di
altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
V. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica
sicurezza e del personale di cui all’art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/95, destinatari della
legge n. 100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L.
402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto
l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,
tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del
19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del
coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo
di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
m) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma
dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza
purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni,
pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
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VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL
C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.
sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato
da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato
mediante dichiarazione, sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3.
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Art.19 - Sequenza operativa
1. Al fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione sono effettuate preliminarmente
tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare, per massimizzare i posti
disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti
disponibili alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale
già utilizzato nell’anno scolastico precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni
di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
a) utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in
soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali
posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività
di riconversione professionale;
a1) utilizzazione del personale di cui al precedente art. 11 lettere l) ed m);
b) utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
c) utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo
professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici,
nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
d) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o
d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la
conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
e) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite dal direttore regionale, sentite le OO.SS., di
personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;
f) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora
senza sede definitiva;
g) assegnazioni provvisorie provinciali;
h) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite dal direttore regionale, sentite le OO.SS., dei
responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali
aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
i) assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;
3. Il Direttore regionale, sentite le organizzazioni sindacali, disciplina forme di utilizzazione del personale in
soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
L’Ufficio provinciale fornisce immediata comunicazione agli uffici delle province di provenienza degli
interessati, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie disposte.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 20 - CONTENZIOSO
Gli interessati possono presentare reclami avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro
confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché
avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5
giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati
con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le
decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli
articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137
e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
F.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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ALLEGATO 1 – A) - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale
docente ed educativo
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)
Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di
appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio
di cui al punto A)
Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)
Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di
servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
Punti 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)
Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente
prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle
lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità
Punti 0,5
Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni
scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di
Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per
i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B),
B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Punti 6
Punti 2
Punti 3
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)
Punti 1,5
Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.
2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento
provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano
revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un
punteggio aggiuntivo di (5ter)
Punti 10
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II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge
o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto (9)
Punti 6
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III - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo Punteggio
A) per ogni promozione di merito distinto …………………………………. Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per
l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della
domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)
Punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90
(artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati
da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti
equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente
- per ogni diploma …………………………………………………………..
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di
corso)
Punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea
di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica
(ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica,
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al
ruolo di appartenenza (12)……………………………………..
Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di
1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso………………………………………………………..
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)
Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi
compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea
magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al
ruolo di appartenenza (12) ……………………………………………
Punti 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”……………
(si valuta un solo titolo)
Punti 5
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione
linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal
ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente
competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE,
CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università
………….……………………………………………...
Punti 1
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R.
23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente
di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa
l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene
l’esame…………………………..…………………………………….
Punti 1
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro, sono
valutati fino ad un massimo di ………………………………….
Punti 10
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40
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI
PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I
GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL
PERSONALE EDUCATIVO
P R E M E S S A
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di
ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario
che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si
considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettua il trasferimento.
L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata
dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M.
sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line ovvero con certificato di
servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di
servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in
classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di
cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza
anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia
stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece
considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a
seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di
educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II
grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad
esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio
prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione
provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di
appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di
appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella
carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo
prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola
primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della
religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei
Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle
scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101
del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità
diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale
un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180
giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto
riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello
militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai
fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di
specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o
il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il
servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso
punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore
a 180 gg interrompe la continuità.
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La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale
proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di
docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del
diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge
7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella
mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il
periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).
Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo,
che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4
mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
primi 4 anni (valutati per intero) ⇒ 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) ⇒ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
totale: 12 punti + 4 punti ⇒ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo
prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui
al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli
interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è
valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per
servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul
riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il
punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito
delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle
piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, mentre quello derivante da 8 anni
assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d’ufficio.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo
di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione
che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In
caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi
di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III –
Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII –
Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i
corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma
dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od
enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della
borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o
d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della
lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale
riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del
servizio nella stessa scuola.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della
ricostruzione di carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie
che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio
comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
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N O T E
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola
primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e
artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno
scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della
legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante
il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e
dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno,
o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le
scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per
posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al
R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è
raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere
effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o
per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione,
ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito
indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica
della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il
servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che
gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, ai sensi della
presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come
pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di
secondo grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano
per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e
viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è
titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni
o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto
riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt.
485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro
ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con
modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato
senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno,
o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le
scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per
posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
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Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui
al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è
raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei
laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo
dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato
come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli
insegnanti della scuola primaria e viceversa.
(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno
(DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei
trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme
all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze
on line. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS
decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del
punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000
per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non
costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel
caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento
ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la
continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo
non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per
gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia
di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe
di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del
periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso
la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del
servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo
tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e,
analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al
servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di
cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo settennio della presente
ordinanza.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del
servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come
servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la
continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e
puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di
aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di
esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a
commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240,
convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari.
Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento,
aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova
istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola
sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non
interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella
scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo
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richieda in ciascun anno del settennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente
titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente
titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) della
presente ordinanza - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia
attualmente titolare su posti DOP.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria
interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio
nell’ultimo settennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della
domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio.
Qualora, scaduto il settennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di
precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel settennio dovranno essere riferiti
esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione
spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la
sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio,
sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola
primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità,
ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali
di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il
punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del
D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve
essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata
prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno
scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di
trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel settennio quale soprannumerario che
abbia chiesto, in ciascun anno del settennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato
servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel settennio del personale trasferito in
quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve
essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai
docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella
sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del
trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella
scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità
senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),
A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio.................................................................……………
- oltre il quinquennio ……………………………………………………....
Punti 2
Punti 3
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del
trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella
seguente misura:
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità
senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),
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A1), B), B1), B2), B3) …………………………………………………………. Punti 1
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha
prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il
punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel settennio del personale trasferito in
quanto soprannumerario.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno)
e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere
altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella
scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età
adulta).
Qualora il docente al termine del settennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in
altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche
per tutti i 7 anni del settennio.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto
dalla lettera C).
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione
personale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per
le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità
volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo
intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico
2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per
l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è
stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i
successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le
condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento
in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato
in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico
dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di
domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio
senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento
del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di
cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di
pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
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La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato
anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei
quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data
di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella
A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi
siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente)
ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà
attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di
viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso
in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le
predette scuole. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune
di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D
della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va
attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza
del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella
a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra
loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede
(per sede si intende “comune”).
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di
famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal
comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di
titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non
vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e
lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia
e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le
condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto
comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un
plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.
lettera B) e lettera C) valgono sempre;
lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata
l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel
comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura
tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309,
programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la
residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato
D.P.R. n. 309/1990.
(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.
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47
E’equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli
istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non
sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola
secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed
artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II
grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della
scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore
rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l.
30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono
stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di
primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità
all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola
abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e
cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito
disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in
attuazione della legge 124/1999.
(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi
previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale
presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche
i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi
anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di
soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge
n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal
precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino
le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella
legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute
per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni
in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla
Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di
Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per
l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo
d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie
non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione
Fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di
ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle
arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto
per l’accesso al ruolo di appartenenza.
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48
Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.
(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di
durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con
esame finale.
(15) limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati
validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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49
ALLEGATO 2 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli
minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge
104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o
maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92)
affidati (6)…………………………………………………………………………………
Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia
superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne
che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro……………...
Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto (5)…………………………………………………………………….
Punti 6
In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
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NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000
così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
(1) il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai
sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano
effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale
si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al
coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In
tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di
lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel
comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non
comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le
scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze
espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una
preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
(2) Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità
dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza
permanente, continuativa e globale ( art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del
riconoscimento travalichi la durata la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione
provvisoria.
(3) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che
si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
(4) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
(5) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura,
tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.
309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero
presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122,
comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(6) il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
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ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria - personale docente
Tipo posto Descrizione Note
1 Sostegno Conferma a domanda della utilizzazione nello stesso istituto
dell’anno scolastico precedente dei docenti titolari su posto
della Dotazione Organica di Sostegno
Valido solo per la
scuola secondaria di
II grado
2 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I della presente
ordinanza nell’ordine riportato.
3 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II della presente
ordinanza.
Non valido per la
scuola secondaria di
secondo grado
4 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto III nell’ordine
riportato.
5 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV della
presente ordinanza nell’ordine riportato, esclusa la lettera i).
La lavoratrice madre
con prole di età
inferiore di tre anni
(art. 8 comma 1
punto IV lettera i) )
viene trattata con
priorità nell’ambito di
ciascuna delle fasi
successive.
5
bis
Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal
collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della
legge 27/12/2002 N. 289.
6 Sostegno Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui all’art. 2, comma
1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del prescritto titolo
7 Sostegno Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del
prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno
scolastico precedente.
8 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti
già titolari su posti della dotazione organica di sostegno
Valido solo per la
scuola secondaria
di secondo grado
9 Sostegno Utilizzazione sul comune di precedente titolarità
(trattamento in subordine) del docente trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo settennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto
nella scuola di precedente titolarità; l’utilizzazione avviene
anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché il
docente sia in possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
Non valido per la
scuola secondaria di
secondo grado
10 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 2
comma 1 lettera g) titolari su posto di sostegno.
11 Sostegno Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare
su posto di sostegno.
12 Sostegno Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del
docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione
e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo settennio
13 Sostegno Utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in subordine) del
docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione
e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo settennio
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52
14 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti
in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari
della D.O.P. o provincia
15 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti
in possesso del prescritto titolo di specializzazione non
licenziabili che non trovano sistemazione per
l’insegnamento d’appartenenza.
Valido solo per la
scuola secondaria
di primo grado
16 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui
all’art. 2 lettera c) , j) e k) in possesso del prescritto titolo di
specializzazione
17 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in
possesso del titolo di specializzazione, appartenente a
classe di concorso o posto con esubero nella provincia
18 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in
possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro
ruolo, appartenente a classe di concorso o posto con
esubero nella provincia.
19 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 2
comma 1 lettera e) titolari su posto comune in possesso del
prescritto titolo.
20 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su
tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione,
non compresi nelle categorie precedenti.
21 Comune Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola
primaria, con precedenza nell’ambito del circolo di titolarità
Valido solo per la
scuola primaria
22 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto
I della presente ordinanza nell’ordine riportato.
23 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto
II della presente ordinanza.
24 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto
III nell’ordine riportato.
26 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto
IV della presente ordinanza nell’ordine riportato esclusa la
lettera i).
La lavoratrice madre
con prole di età
inferiore di tre anni
(art. 8 comma 1
punto IV lettera i) )
viene trattata con
priorità nell’ambito di
ciascuna delle fasi
successive.
26
bis
Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente cessato dal
collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della
legge 27/12/2002 N. 289.
27 Comune Conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente
nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico
precedente, nell’ambito della stessa classe di concorso o
tipologia di posti di titolarità.
28 Comune Utilizzazione sul distretto sub-comunale di precedente
titolarità (in caso di trasferimento d’ufficio in diverso distretto
sub-comunale), sul comune di precedente titolarità, o, in
subordine, su comuni viciniori, specificamente richiesti dal
docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o nell’ultimo settennio, che abbia
chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente
titolarità.
28
bis Comune
Utilizzazione del personale docente beneficiario delle
precedenze di all’art. 8 – VI, VII, VIII nell’ordine suddetto
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53
29 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio
dei docenti già titolari su D.O.P. o provincia.
30 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio
dei docenti entrati nella D.O.P. o provincia a seguito di
assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno
scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.
31 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio
dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione
per l’insegnamento d’appartenenza.
Valido solo per la
scuola secondaria di
primo grado
32 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti
di cui all’art. 2 lettera c), i).
33 Comune Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda
del docente appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia in classe di concorso diversa da quella di
titolarità.
34 Comune Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P.
o provincia, appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di
titolarità.
35 Comune Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda
del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a
classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di
concorso diversa da quella di titolarità.
36 Comune Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P.
o provincia, proveniente da altro ruolo, appartenente a
classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di
concorso diversa da quella di titolarità.
37 Comune Utilizzazione a domanda dei docenti dell’art. 2 comma 1
lettera e) titolari su posto comune.
37
bis
Assegnazione provvisoria dei docenti nell’ambito dello
stesso comune tra distretti diversi
38 Comune Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia su tipo
posto comune (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7
comma 1).
39 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da
altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
40 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti a classi di concorso o posto con
esubero nella provincia da cui provengono.
41 Sostegno Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del
docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
42 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di cui alla
lett. J) - art. 2 senza titolo di specializzazione.
43 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti
provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero.
44 Comune Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti
provenienti da altra provincia (nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 7 comma 1).
45 Sostegno Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai docenti
nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.
46 Comune Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune
ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede
definitiva.
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54
ALLEGATO 4 – A - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale A.T.A.
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda)
……………………………..
Punti 2
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole
in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda
è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda)
……………………………………………………………………………
Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di
altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)
……………………………………………………………………………
Punti 1
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o
di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole
o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
(3) (11) (a)
………………………………………………………………………………..
Punti 1
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo
effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli
Enti Locali (b)
……………………………………………………………………………..
Punti 1
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza
soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
(4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
entro il quinquennio…………………………………………………….……
oltre il quinquennio………………………………………………………….
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Punti 8
Punti 12
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di
appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità
(4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che
non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti
d’ufficio)………………………………………………………………….…
Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto
dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..
Punti 40
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55
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti
Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo.
(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti
Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla
lettera A) e B).
(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti
Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo
(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio
prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il
servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.
(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale,
nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito
provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo
intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per
l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato
è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i
successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le
condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento
in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di
domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio
aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II
e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non
retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo
IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)
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56
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di
personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai
genitori o ai figli (5)
………………………………………………………………………………
Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….………………………… Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…………………..
Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al
lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1),
nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza
abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R.
309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 –
122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio
nella sede della struttura medesima (8)
………………………………………………..
Punti 24
III - titoli generali
Tipo di titolo Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di appartenenza (9) ………………………...……….…...
Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) ………..
Punti 12
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57
NOTE
(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge
16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera
l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di
ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata
l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare
deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.
15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di
cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i
medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede
dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico
ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in
questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.
15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono
essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di
cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato
effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto
dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della
carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale
accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n.
312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito
di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art.
38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o
assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile
amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del
C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale
appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di
provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e
successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e
periferica;
il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi
dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di
appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti
dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli
accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti
guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di
segreteria e dei magazzinieri);
- per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti
situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai
sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto
assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od
organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata
del corso o della borsa di studio;
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- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli
insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge
9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di
insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai
sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori
scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole
dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad
una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di
servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente,
viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella
seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i
due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi
dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n.
958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista
dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia
richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza
economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come
anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto
di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle
scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve
essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa
che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo
di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di
titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto
sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della
nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito
anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è
riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella
medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio
deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed
aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti
dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di
aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa
inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla
scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola
sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità
del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di
titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione,
autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio,
il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel settennio
immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in
ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve
essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata
prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno
scolastico.
Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi
dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale responsabile amministrativo o
assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.
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Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio
il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del settennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia
usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella
sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale
rientro si realizzi prima della scadenza del settennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le
esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di
titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di
residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni
scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si
realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata
l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore,
qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a
condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione
anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.
15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai
fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il
comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano
altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici
tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti
relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i
trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura
tali da comportare la necessità di elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera,
rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del
D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito
anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e
all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti
Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
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60
(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per
l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di
livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito
anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale
superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al
personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art.
58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio
previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg,
interrompe la continuità.
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61
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il ricongiungimento ai
figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 -
legge 104/92 ) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (2)(3)(5) e ai minori o
maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92)
affidati (7) ……………………………………………………………………………….
Punti 24
B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di età. (3) ………. Punti 16
C) per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7)
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo
lavoro.(1) ……………………………………………………………………………….
Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente
inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza
abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R.
309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122
D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella
sede della struttura medesima. (6)……………………………………………………
Punti 24
in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
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62
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
(1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei
figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o
divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore
minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il
domicilio nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente
pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare;
in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al
D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3,
che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per
assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i
medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto
disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n. 3.
(2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di
presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La
residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato
anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si
prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti
alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere
presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche
per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a
condizione che in quest’ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche esprimibili dal personale
interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.
(3) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
(4) La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
A) figlio disabile ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
B) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di
cura tali da comportare la necessità di elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo.
(5) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori inabili. Il
punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap
dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente,
continuativa e globale ( art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la
durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
(6) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera,
rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R.
309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socioriabilitativo
comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione
provvisoria.
(7) Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
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ALLEGATO 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria –Personale A.T.A.
Descrizione
1
Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art. 11, comma 1, lettera c) della presente ordinanza
2 Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all’art.18 (dalla I alla V)
nell’ordine previsto dall’articolo stesso della presente ordinanza.
3 Conferma a domanda del personale A.T.A. nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico
precedente. Tale conferma riguarda anche il personale di cui all’art. 11 lettere l)ed m) della presente
ordinanza.
4 Utilizzazione a domanda e d’ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato
quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o sul distretto sub-comunale (in
caso di trasferimento d’ufficio in diverso distretto sub-comunale) o sul comune di precedente titolarità di
coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
settennio.
5 Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art. 11, comma 1, lettera d) della presente ordinanza.
6 Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli
assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o in altra area professionale
(riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità.
7 Utilizzazione d’ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o
in altra area professionale (per gli assistenti tecnici).
8 Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia.
9 Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede
definitiva.
10 Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero.
11 Assegnazione provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia.
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INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del ordinanza 3
Art.1-bis. - Utilizzazione tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza 4
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE 6
Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni 6
Art. 3 - Criteri per la determinazione delle disponibilità 9
Art. 3 bis - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC 10
Art. 4 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni 11
Art. 5 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado 13
Art. 6 – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici 13
Art. 6 bis – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria 16
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente 17
Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 19
Art. 9 - Sequenza operativa 22
TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO 23
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 23
TITOLO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO 24
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni 24
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A. 26
Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi 27
Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate
coinvolte nel dimensionamento 28
Art. 15 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni 29
Art. 16 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero 30
Art. 17 - Assegnazioni provvisorie 31
Art. 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 32
Art. 19 - Sequenza operativa 35
TITOLO IV - DISPOSIZIONE COMUNE 36
Art. 20 - CONTENZIOSO 36
ALLEGATO 1 – A) Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale
docente ed educativo 37
ALLEGATO 2 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo 49
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO 50
ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria - personale docente 51
ALLEGATO 4 – A) Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale
A.T.A. 54
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A. 61
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A. 62
ALLEGATO 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria – Personale A.T.A. 63