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sabato 22 aprile 2023

Tar 2023-bandi di concorso, requisiti di ammissione ed esclusione

 

Tar 2023-bandi di concorso, requisiti di ammissione ed esclusione




T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 13/04/2023) 17-04-2023, n. 497 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

Lecce - Sezione Seconda 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 c.p.a;sul ricorso numero di registro generale 299 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato x

contro 

Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

OMISSIS, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

della Determina Dirigenziale n.44 - Reg.Gen.155/2023 (allo stato non integralmente conosciuta), con la quale il Ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente ai servizi tecnici (Geometra), cat.(...)"; 

della nota di comunicazione dell'esclusione prot.n.(...) del 14.02.2023, nonché ancora, nei limiti dell'interesse azionato, del Bando d'indizione del predetto concorso nella parte in cui prevede l'esclusione per la mancata "datazione" del curriculum; 

di ogni altro atto connesso, consequenziale e/ presupposto anche allo stato non conosciuto. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. M. Merico, per la parte ricorrente, e avv. F.sco Romano per il Comune di OMISSIS; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

- letto il ricorso e ritenutane la fondatezza. Invero: 

a) ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. e) del Bando di concorso in esame, alla domanda di concorso doveva essere allegato il "curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa"; 

b) il ricorrente è stato escluso dal concorso in esame, per avere allegato alla propria domanda di partecipazione "... curriculum non datato, come invece richiesto all'art. 5 comma 1, lettera e) del Bando. Tale carenza, insanabile, comporta l'esclusione dalla selezione, come stabilito dall'art. 6, punto 4) del medesimo Bando di concorso" (cfr. atto impugnato); 

c) emerge pertanto dal tenore motivazionale dell'atto impugnato che l'Amministrazione ha imputato al ricorrente unicamente l'assenza di datazione del proprio curriculum vitae (CV), e non anche il suo difetto di sottoscrizione; sottoscrizione da ritenersi invece del tutto pacifica; 

d) ne consegue che la fattispecie in esame (sottoscrizione del CV; assenza di datazione) non è sussumibile all'interno della previsione di cui all'art. 5 co. 1 lett. e) del Bando, che collega la sanzione espulsiva all'operare congiunto della mancata sottoscrizione del CV e dell'assenza di datazione; il tutto senza sottacere che, in presenza di CV debitamente sottoscritto, la sua datazione, in difetto di ulteriori elementi, può senz'altro essere ricondotta a quella dell'inoltro del relativo plico da parte del candidato, nelle forme richieste dal bando (consegna a mano; racc. A/R; invio mediante PEC); con la conseguenza che se tale inoltro è tempestivo, ed è certificato nelle forme di legge - come appunto nel caso di specie - non vi è ragione per negare la valenza di data certa della relativa documentazione; 

e) per tali ragioni, l'impugnata sanzione espulsiva deve ritenersi in contrasto con la previsione dell'art. 5 lett. e) del Bando, difettandone un elemento costitutivo, vale a dire l'assenza di sottoscrizione, presente invece nel caso di specie; 

- ritenuto pertanto di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato; 

- spese di lite secondo soccombenza; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato. 

Condanna il Comune di OMISSIS al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati: 

Antonella Mangia, Presidente 

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore 

Andrea Vitucci, Primo Referendario 


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