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sabato 22 aprile 2023

Tar 2023-case popolari ed economiche – assegnazione alloggi

 

Tar 2023-case popolari ed economiche – assegnazione alloggi



T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., (ud. 15/03/2023) 18-04-2023, n. 964 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa x; 

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano, Via della Guastalla, 6; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione cautelare dell'efficacia 

del Provv. PG 0472161/2022 del 13 settembre 2022, di rigetto del ricorso PG 447442/2022 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso (...) -Piano 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017, per l'assegnazione di unità abitative pubbliche, emesso dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del Provv. PG 0413080/2022 del 29 luglio 2022 di cancellazione della domanda dalla graduatoria. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; 

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con il ricorso introduttivo del giudizio la signora -OMISSIS- impugnava i provvedimenti elencati in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili. 

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, instando per la reiezione del gravame. 

La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2022, veniva accolta con ordinanza della sezione n. 1470/2022. 

Come risulta dalla documentazione depositata il 2 febbraio 2022, la ricorrente conseguiva medio tempore l'assegnazione di un alloggio. Pertanto, con atto versato il 3 febbraio 2023, l'istante dichiarava che le pretese azionate in giudizio risultavano integralmente soddisfatte. 

All'udienza pubblica del 15 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione. 

Vista la dichiarazione della parte ricorrente, il Collegio ritiene che debba essere emessa sentenza dichiarativa dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34 comma 5 c.p.a. 

Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della condotta collaborativa dell'Amministrazione. 

Il Collegio conferma l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall'apposita Commissione con decreto n. 188 del 26 ottobre 2022. Rinvia la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente a un separato provvedimento, da adottarsi a seguito dell'avvenuta presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. 

Spese compensate. 

Riserva all'adozione di un successivo provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente stessa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Gabriele Nunziata, Presidente 

Alberto Di Mario, Consigliere 

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore 


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