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domenica 11 giugno 2023

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita.

 

 L.R. 5 giugno 2023, n. 24 (1).


Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita.


(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 giugno 2023, n. 23.



ATTO DI PROMULGAZIONE n. 24


VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;


VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 90/7 del 30.5.2023


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


la seguente legge regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



Art. 1 Modifica al titolo della L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. Nel titolo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) la parola "grave" è soppressa.



Art. 2 Modifica all'art. 1 della L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. Il comma 1, dell'articolo 1, della L.R. 42/2019 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Abruzzo intende riconoscere un sostegno economico a favore delle famiglie, anche monopersonali, che hanno al proprio interno un componente affetto da patologie oncologiche, che sia in attesa di trapianto o sia stato sottoposto a trapianto, per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per sottoporsi alle relative terapie.".



Art. 3 Modifiche all'art. 2 della L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. Il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 42/2019 è sostituito dal seguente:

"1. Il paziente oncologico o affetto da patologie per le quali è in attesa di trapianto o è stato sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e che necessita di visita e/o trattamenti radioterapici, chemioterapici e di ogni altra prestazione terapeutica finalizzata alla cura delle suddette patologie, residente in Abruzzo, può accedere ai contributi di cui all'articolo 1, secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4.".


2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 42/2019 è inserito il seguente:

"1-bis. Le richieste di contributo devono essere attinenti a spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per sottoporsi a visite e terapie connesse alle indicate fattispecie presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).".



Art. 4 Modifiche all'articolo 3 della L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 42/2019 le parole "dal Regolamento" sono sostituite con le parole "dalla deliberazione della Giunta regionale".


2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della L.R. 42/2019, sono abrogati.



Art. 5 Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. L'articolo 4 della L.R. 42/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modalità attuative)

1. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo di cui alla presente legge, nonché i criteri di priorità per l'accesso e le modalità di erogazione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Servizio regionale competente in materia di Politiche sociali (di seguito Servizio competente).

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è formulata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti alla persona affetta da patologie oncologiche, e/o che sia in attesa di trapianto o sia stata sottoposta a trapianto:

a) criterio reddituale familiare più basso come risultante dall'ISEE;

b) criterio della gravità della patologia;

c) perdita del posto di lavoro;

d) termine del periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e ricorso al periodo di aspettativa non retribuita.

3. Il Servizio competente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 5, all'esito dell'istruttoria delle istanze, procede all'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi ed ammissibili, con esplicitazione della somma richiesta e del beneficio concesso. Il Servizio competente procede, inoltre, all'approvazione dell'elenco dei non ammessi, con esplicitazione delle motivazioni.

4. Il Servizio competente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale può delegare le attività istruttorie di cui al presente articolo agli Enti d'Ambito Sociale, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.".



Art. 6 Modifiche all'articolo 5 della L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della L.R. 42/2019 la parola "grave" è soppressa.



Art. 7 Integrazione alla L.R. 42/2019.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 42/2019 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, presenta al Comitato per la legislazione del Consiglio regionale una relazione che dia conto dei seguenti elementi, articolati per territorio di riferimento:

a) lo svolgimento del processo di attuazione della legge, in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;

b) le domande presentate, quelle ammesse a contributo e finanziate, quelle ammesse a contributo e non finanziate e quelle non ammesse con la motivazione dell'esclusione;

c) le criticità riscontrate nella fase di attuazione e le soluzioni alle stesse;

d) l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla commissione consiliare competente.

4. La commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.".



Art. 8 Contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. La Regione Abruzzo concede alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti"), un contributo straordinario per l'anno 2023 di euro 12.500,00 per l'acquisto di un videoduodenoscopio di ultima generazione, strumento che consente di effettuare interventi mini-invasivi per via endoscopica e, anche, di trattare i tumori.


2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in euro 12.500,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71730 denominato "Contributo Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita", nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025.


3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71730 denominato "Contributo Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita", per euro 12.500,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 07, Titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 12.500,00.


4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia sociale adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.



Art. 9 Entrata in vigore.

In vigore dal 8 giugno 2023


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


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