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domenica 30 luglio 2023

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023-2024 all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per millesettecentoquaranta posti di docente di educazione motoria.

 

 D.P.C.M. 28 giugno 2023 (1).


Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023-2024 all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per millesettecentoquaranta posti di docente di educazione motoria.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2023, n. 172.



IL PRESIDENTE


DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;


Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;


Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;


Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;


Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;


Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;


Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;


Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, commi da 329 a 338, ha previsto l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per le classi quinte a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria»;


Visto il comma 334 dell'art. 1 della predetta legge n. 234 del 2021, secondo cui i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023;


Visto il comma 335 dell'art. 1 della predetta legge n. 234 del 2021, che prevede, tra l'altro, che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022 è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento, nonché il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 90 dell'11 aprile 2022, con il quale, tra l'altro, sono rilevate le cessazioni di personale ed è rimodulato, per l'anno scolastico 2022/2023, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione, con il quale, tra l'altro, sono rilevate le cessazioni di personale ed è rimodulato, per l'anno scolastico 2023/2024, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte;


Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» in corso di conversione, e, in particolare, il comma 20 dell'art. 5, che apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all'accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all'anno di prova e alle immissioni in ruolo;


Vista la nota del Ministro dell'istruzione prot. n. 75786 del 14 settembre 2022, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, è richiesta l'autorizzazione all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che consiste in una procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria, per un contingente quantificato in n. 1.626 posti, ritenendo non attivabile la procedura concorsuale per l'anno scolastico 2022/2023, dato l'esiguo numero di posti interi rilevato;


Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito prot. n. 64765 del 13 aprile 2023, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, viene reiterata la richiesta di autorizzazione all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un contingente rimodulato in n. 1.740 posti, così come individuato dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione;


Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2023, n. 19664, con cui si trasmettono le valutazioni assunte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero di cui alla nota n. 113643 del 9 maggio 2023, attraverso cui, nell'esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all'avvio delle procedure concorsuali per n. 1.740 unità;


Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n. 1.740 posti di docente di educazione motoria;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;


Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:



[Articolo unico]


1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n. 1.740 posti di docente di educazione motoria.


2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.


3. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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