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lunedì 16 ottobre 2023

Tar 2023-Il quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, non è modificato, quanto all'ambito soggettivo di applicazione, dall'art. 1911 comma 3 del c.o.m., che dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo).

 

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 04/10/2023) 09-10-2023, n. 752 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2021, proposto da  

contro 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

dell'atto di liquidazione Inps n. 14884 del 14 maggio 2020 nella parte in cui ha omesso di computare nella base di calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, 

e per il riconoscimento 

del diritto al beneficio di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

1. Il ricorrente ha prestato servizio nell'Aeronautica Militare dal 5 ottobre 1981 fino al 4 febbraio 2018 allorquando è stato collocato in quiescenza per anzianità con 41 anni e 10 mesi di servizio (con 56 anni e 6 mesi di età). 

2. Con il ricorso in esame lamenta le modalità con cui l'INPS ha determinato il calcolo e l'importo della sua buonuscita in quanto - a suo avviso illegittimamente - l'Istituto previdenziale non avrebbe tenuto conto dei sei scatti stipendiali dovuti ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in L. 20 novembre 1982, n. 487. 

3. Per resistere al ricorso si è costituito l'INPS che, con difese scritte ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese. 

4. Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2023, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione. 

Motivi della decisione 

La questione in esame è stata recentemente esaminata funditus dalla giurisprudenza amministrativa (v. CGARS, sentenze nn. 1326 e 1329 del 29 dicembre 2022; conf. Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 2762 del 2023, dal p. 15., decisione quest'ultima nella quale si distingue nettamente la situazione del personale appartenente alle Forze di Polizia, a ordinamento civile o militare, da quella del personale militare di Esercito, Marina e Aeronautica), con argomentazioni condivise dal Collegio e dalle quali non si ravvisano oggi motivi per discostarsi. 

1. L'istituto dell'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita è disciplinato - quanto all'ambito soggettivo di applicazione - dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della L. n. 231 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza, stabilendo che esso spetta "al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate". 

2. Detta previsione di legge, come detto, è intervenuta in modo organico in merito all'istituto dell'attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. 

3. L'introduzione della disciplina recata dall'art.6-bis del D.L. n. 387 del 1987 si accompagna infatti all'abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l'istituto. 

4. Invero, come anticipato, l'art. 13 della L. n. 804 del 1973 è stato abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 682) del c.o.m., come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, l'art. 32 comma 9-bis della L. n. 224 del 1986 è stato abrogato dall'art. 67 comma 3 del D.Lgs. n. 69 del 2001 e l'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987, così come sostituito dall'art. 11 della L. n. 231 del 1990, è stato abrogato (nei termini sopra illustrati) dall'art. 2268 comma 1 n. 872) del c.o.m. 

5. In particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468, come sostituito dall'art. 11 della L. 8 agosto 1990, n. 231, l'attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati" ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. 

6. Non è quindi compresa l'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. 

7. L'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987 non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 66 del 2010. 

8. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l'art. 11 L. n. 231 del 1990 che, come visto, ha sostituito l'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987. 

9. Si deve escludere che l'abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. 

10. Per l'effetto, non può ritenersi che l'abrogazione dell'art. 11 L. n. 231 del 1990, che ha sostituito l'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione. 

11. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell'abrogare l'art. 11 L. n. 231 del 1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987. 

12. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987, che estende l'istituto "ai sottufficiali delle Forze armate" ma ne limita l'applicazione ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. 

13. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell'Inps a proposito della norma contenuta, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata (l'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987 nella formulazione precedente alla modifica) riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell'atto che ne ha determinato l'abrogazione, è istituto di carattere eccezionale. 

14. Secondo l'orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l'interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. 

15. In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione (ex pluribus, 11 aprile 1951 n. 855 e 8 giugno 1979, n. 3284, secondo cui "l'abrogazione legislativa opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto rispristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate") e il Consiglio di Stato (ex pluribus, CGARS 16 ottobre 2012, n. 937, secondo cui nell'ordinamento italiano sussiste "il principio della non reviviscenza delle norme abrogate, a cui il legislatore può derogare soltanto in modo espresso", oltre che Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899). 

16. Con sentenza n. 13 del 2012 la Corte costituzionale ha aderito all'orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione. 

17. Nel caso di specie, non può ritenersi che l'abrogazione dell'art. 11 della L. n. 231 del 1990, che ha sostituito l'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione. 

18. L'art. 11 della L. n. 231 del 1990 è stato infatti abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 872) del c.o.m. 

19. Innanzitutto, la tecnica di produzione normativa di tipo codicistico osta di per sé alla reviviscenza di una norma esterna al codice, essendo connotata da un'aspirazione di completezza e sistematicità che non consente il rinvio ad altre disposizioni normative, recando al proprio interno le regole volte alla disciplina dell'intero settore cui si rivolgono. 

20. Si aggiunge che il Codice dell'ordinamento militare, nell'abrogare l'art. 11 della L. n. 231 del 1990 (per mezzo dell'art. 2268 comma 1 n. 872), ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell'art. 1911 (su cui infra). 

21. Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l'abrogazione dell'art. 11 L. n. 231 del 1990, che ha sostituito l'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch'essa. 

22. Detto questo, l'ambito di applicazione dell'art.6-bis del D.L. n. 387 del 1987 non comprende gli appartenenti all'Aeronautica militare (come, nel caso deciso dal CGARS con la sentenza n. 1326/2022, non riguardava "gli appartenenti alla Marina militare"). 

23. La disposizione infatti - prosegue il CGA, condivisibilmente - richiama la nozione di Forze di polizia, il che si comprende anche in ragione della funzione del D.L. n. 387 del 1987, delineata dall'art. 1 nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121. 

24. Quest'ultima norma, benché inserita nella L. n. 121 del 1981 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle Forze di polizia, dal precedente art. 6 del D.L. n. 387 del 1987, così potendosi utilizzare tale norma al fine di stabilire il portato della nozione di Forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis. 

25. Detta nozione non ricomprende l'Aeronautica militare fra le Forze di polizia. 

26. Del resto il D.P.R. n. 150 del 1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (così l'art. 1). 

27. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione. 

28. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n. 668 del 1986, art. 2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto") al personale che "che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto". 

29. Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990". 

30. L'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. 

31. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …") e al riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l'importo della pensione. 

32. L'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti contributi di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987. 

33. Il quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, non è modificato, quanto all'ambito soggettivo di applicazione, dall'art. 1911 comma 3 del c.o.m., che dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo). 

34. Detta disposizione si applica alle forze di polizia, fra le quali, come illustrato sopra, non rientra l'Aeronautica militare, con specifico riferimento a quelle ad ordinamento militare, in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare. 

35. Il Codice dell'ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l'ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987. 

36. Né sono idonei a supportare una diversa decisione le fattispecie di cui ai primi due commi dell'art. 1911. 

37. Ai sensi del comma 1, "in alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante". 

38. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1911 c.o.m. il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 

39. Gli artt. 1076, 1077 e 1082 c.o.m. sono stati abrogati dall'art. 1 comma 258 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015 (mentre il ricorrente è cessato dal servizio in data posteriore). 

40. Quanto al secondo comma il venir meno della condizione legittimante l'attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione", condizioni che nel caso di specie non risultano comprovate. 

41. Il comma 1 delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio agli ufficiali in servizio permanente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quale "alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, appunto abrogato". 

42. E' disciplinata quindi un'ipotesi nella quale gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere il beneficio dei sei scatti al posto della promozione. 

43. Attualmente, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell'art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella. Invero, la disciplina legislativa configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa. 

44. L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula infatti l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta. L'obbligazione ha quindi un oggetto indeterminato ma determinabile, con determinazione dello stesso a seguito della scelta. 

45. L'obbligazione facoltativa postula, invece, un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, e una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale (Cass. civ., sez. lavoro, 8 maggio 2009 n. 10633). 

46. Nel caso di specie l'Amministrazione è tenuta, sulla base della formulazione del comma 1 dell'art. 1911 c.o.m., a riconoscere la promozione e, solo in presenza di una diversa volontà del creditore, al beneficio dei sei scatti. Lo schema è quindi quello dell'obbligazione facoltativa in quanto l'Amministrazione conosce fin dall'origine l'oggetto della medesima, cioè il riconoscimento della promozione, che rappresenta la prestazione principale. 

47. Detto ciò, nel caso di specie la prestazione principale è divenuta giuridicamente impossibile in ragione dell'intervenuta abrogazione degli artt. 1176, 1177 e 1182 c.o.m. 

48. Alle obbligazioni facoltative non è applicabile l'art. 1288 c.c., che disciplina le conseguenze dell'impossibilità della prestazione non imputabile alle parti: "l'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti". 

49. Detta previsione trova la propria ragion d'essere infatti nel particolare oggetto delle obbligazioni alternative, connotato da due o più prestazioni equiordinate fra loro. 

50. Così individuata la ratio della regola dettata dall'art. 1288 c.c. essa non è applicabile alle obbligazioni facoltative, connotate da una prestazione principale, la cui impossibilità estingue l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. 

51. L'intervenuta abrogazione degli artt. 1176, 1177 e 1182 c.o.m. quindi, estinguendo l'obbligo di riconoscimento della prestazione della parte pubblica, travolge anche la prestazione subordinata, cioè l'attribuzione dei sei scatti. 

52. Del resto con l'art. 1 lett. l) del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 è stato introdotto l'art. 1084-bis nel c.o.m. prevedendo una fattispecie di promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio, con l'esplicita specificazione che le disposizioni introdotte "non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico" e il ricorrente è cessato dal servizio, come già visto, dopo l'entrata in vigore della disposizione, in data 4 febbraio 2018). 

53. Non sussistono quindi i presupposti, de iure condito, perché il ricorrente, ex appartenente all'Aeronautica Militare, benefici dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita (conf. CGA sent. cit., dal p.11.1. al p. 11.3.). 

54. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 

55. I contrasti giurisprudenziali nella materia oggetto della presente controversia giustificano peraltro la compensazione delle spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa le spese. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Marco Buricelli, Presidente 

Tito Aru, Consigliere, Estensore 

Jessica Bonetto, Consigliere 


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