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sabato 25 novembre 2023

Commissione Reg. (CE) 23/11/2023, n. 2023/2618/UE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2023

 

 Reg. (CE) 23 novembre 2023, n. 2023/2618/UE (1).


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2023, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,


considerando quanto segue:


(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).


(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.


(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (4) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L'evoluzione della situazione epidemiologica del virus della malattia di Aujeszky (ADV) e del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV) in alcuni Stati membri rende necessario modificare gli allegati VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per riflettere la situazione attuale.


(4) Per quanto riguarda l'infezione da ADV e l'infezione da BTV, alcuni Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l'approvazione di programmi facoltativi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Alcuni Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da BTV. E' pertanto opportuno che tale situazione si rifletta negli allegati VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.


(5) Per quanto riguarda l'infezione da ADV, il Portogallo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella regione autonoma delle Azzorre. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'infezione da ADV. E' pertanto opportuno elencare tale zona nell'allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da ADV.


(6) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, il Belgio e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da BTV sierotipo 3 che interessano l'intero territorio di tali Stati membri, la Germania ha notificato alla Commissione un focolaio di infezione da BTV sierotipo 3 che interessa il Land Renania settentrionale-Vestfalia e la Spagna ha notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da BTV sierotipo 4 nella provincia di Ciudad Real nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, che interessano anche le province circostanti di Albacete, Cuenca e Toledo. Poiché l'intero territorio del Belgio, l'intero territorio della Germania, l'intero territorio dei Paesi Bassi e parti di tali province della Spagna sono riconosciuti come aventi lo status di indenne da malattia e figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare tale status di indenne da malattia per l'infezione da BTV, nonché sopprimere le voci relative all'intero territorio del Belgio e all'intero territorio dei Paesi Bassi e modificare di conseguenza le voci relative alla Spagna e alla Germania in tale elenco.


(7) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l'ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione già approvato per la zona elencata nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 con l'aggiunta di una zona comprendente l'insieme delle province di Albacete, Ciudad Real e Toledo nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Pertanto tale zona dovrebbe essere aggiunta alla voce relativa alla Spagna nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da BTV.


(8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.


(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.


(3) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).


(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).



Articolo 1

In vigore dal 14 dicembre 2023


Gli allegati VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

In vigore dal 14 dicembre 2023


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Allegato

In vigore dal 14 dicembre 2023


Gli allegati VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:


1) nell'allegato VI, parte I, tra la voce relativa alla Polonia e la voce relativa alla Slovenia è inserita la seguente voce relativa al Portogallo:


Stato membro Territorio

«Portogallo Região Autónoma dos Açores»


2) l'allegato VIII è così modificato:


a) la parte I è così modificata:


i) la voce relativa al Belgio è soppressa;


ii) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:


Stato membro Territorio

«Germania Intero territorio, ad eccezione del Bundesland Nordrhein-Westfalen»


iii) la voce relativa ai Paesi Bassi è soppressa;


iv) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:


Stato membro Territorio

«Spagna Comunidad Autónoma de Andalucía: provincia di Almería provincia di Granada, i distretti seguenti: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

provincia di Salamanca

A'vila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de A'vila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada nella provincia di A'vila Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia, ad eccezione delle aree seguenti: provincia di Ourense

provincia di Pontevedra

Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga in provincia di Lugo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid ad eccezione dei distretti se uenti:

, Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias

, Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia»


b) la parte II è sostituita dalla seguente:


«PARTE II


Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da BTV


Stato membro Territorio Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Spagna Comunidad Autónoma de Andalucía: 21 febbraio 2022»

province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

provincia di Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione della

provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

provincia di Salamanca

provincia di A'vila, i distretti seguenti: A'vila, Arenas de San Pedro,

Candeleda, Cebreros, El Barco de A'vila, El Barraco, Navaluenga,

Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

provincia di Zamora, i distretti seguenti: Alcañices, Bermillo de

Sayago, Puebla de Sanabria

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia:

provincia di Ourense

provincia di Pontevedra

Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga in provincia di Lugo

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Madrid, i seguenti distretti:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias 

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