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sabato 25 novembre 2023

Tar 2023-"L'art. 63 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) prevede, ai commi 1 e 2, che: "L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento""

 

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 26/10/2023) 20-11-2023, n. 6410 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; 

per l'annullamento 

della delibera del Consiglio di Amministrazione per gli affari del Personale della Polizia di Stato del 24 febbraio 2020, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso le note di qualifica relative all'anno 2018; 

nonché degli atti presupposti e conseguenti, compresi i rapporti informativi per l'anno 2018. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Il ricorrente, dall'anno 2016 Direttore tecnico capo dirigente dell'Ufficio tecnico logistico della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di OMISSIS, impugna il provvedimento del Consiglio di Amministrazione per gli affari del Personale della Polizia di Stato che ha respinto il ricorso gerarchico da lui promosso avverso le note di qualifica ottenute per l'anno 2018. 

Espone di aver sempre ottenuto il punteggio massimo nei precedenti rapporti informativi, mentre nell'anno in questione tutti gli elementi di giudizio hanno riportato la valutazione massima (3 punti), ad eccezione della voce indicata alla lettera C (Capacità organizzativa) - sub punto 2 (gestione del personale) e alla voce indicata alla lettera D (Qualità dell'attività svolta) - sub punto 2 (Assiduità e disponibilità dimostrate), per le quali il punteggio assegnato è stato ridotto, rispetto agli anni precedenti, da tre punti ("elevato") a due ("positivo"), con un decremento quindi di due punti nella valutazione complessiva (passata da 72 a 70 punti). 

Soggiunge il deducente che la decurtazione dei punteggi attribuiti per l'anno 2018 risulta apparentemente motivata da due specifici episodi che gli vengono contestati: 

- il rinvenimento nel dicembre 2018 di un dipendente della struttura da lui diretta all'esterno dell'ufficio durante l'orario di lavoro, cui è seguita una nota di esortazione; da tale vicenda il valutatore ha inferito una temporanea flessione nella capacità del ricorrente di direzione e controllo del personale assegnato; 

- un cedimento nel grado di attenzione e di interesse, in relazione ad alcune richieste del superiore gerarchico che sarebbero rimaste inevase, risultando ancora "aperte" nel sistema di gestione documentale M.W. e non riscontrate aliunde, nonché ad una "riservata" con richiesta di chiarimenti del giugno 2018 che avrebbe messo in luce mancanze organizzative relative all'ufficio da lui diretto. 

Ritenendo che i fatti allegati nella motivazione a sostegno della flessione nella valutazione degli indicati elementi di giudizio fossero incoerenti e privi di fondamento, il deducente ha presentato ricorso gerarchico, che è stato respinto con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione. 

In particolare in sede di ricorso amministrativo il militare ha evidenziato, rispetto alla variazione del punteggio per la voce C2 "gestione del personale", che l'episodio contestato, ovvero il rinvenimento in orario di lavoro (peraltro prossimo alla pausa pranzo) di un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta presso la palestra sita in un'altra area dell'Istituto non rientrava nella sua responsabilità, non potendo egli esercitare alcun controllo diretto del personale fuori dai locali fisici occupati dalle articolazioni dell'ufficio. Evidenziava infatti in via generale l'impossibilità oggettiva di controllare i comportamenti personali e soggettivi assunti in un dato momento da tutto il personale assegnato all'ufficio in uno spazio ampio come la Scuola di OMISSIS. Tra l'altro si trattava in specie di un dipendente dell'amministrazione civile. 

Con riferimento invece alla flessione del punteggio per la voce D2 "assiduità e disponibilità dimostrate", ancorata dal valutatore alle risultanze del software applicativo, egli precisava che il sistema informatizzato M.W. risulta di ausilio agli operatori della polizia di Stato nella gestione dei flussi informativi delle pratiche amministrative ma non riporta lo stato effettivo delle pratiche assegnate e quindi non costituisce prova della loro conclusione. Nello specifico evidenziava che il compilatore del rapporto informativo aveva verificato la presenza sul "desk" del Funzionario dei dati relativi ad alcune pratiche ritenendo erroneamente che fossero rimaste inevase, mentre le stesse erano state tutte concluse. In ordine alla "riservata", peraltro non sfociata in alcun provvedimento disciplinare, egli evidenziava che la stessa si riferiva ad un episodio di malfunzionamento del sistema di sostegno e innalzamento della bandiera europea esposta all'esterno dell'Istituto, in occasione del quale egli aveva dato immediato impulso alle operazioni di ripristino tramite la squadra lavori, azionando il processo di competenza e risolvendo la problematica in tempi brevi. 

Il militare allegava inoltre che la conferma del punteggio per la voce D1 (capacità dimostrate nell'assolvimento degli incarichi in relazione alla difficoltà degli stessi) si poneva in contraddizione con gli argomenti allegati nelle motivazioni della diminuzione delle voci C2 e D2. 

Il Consiglio di Amministrazione: 

- con riferimento al primo giudizio contestato (Voce C2) rilevava che la motivazione del compilatore risultava adeguata e respingeva le argomentazioni del ricorrente, sottolineando che egli era stato richiamato ad esercitare un controllo più diretto del proprio personale durante l'orario di lavoro non già all'esterno ma all'interno dell'ufficio: 

- con riferimento alla valutazione della voce D2, affermava che gli argomenti dell'interessato risultavano inconferenti rispetto alle motivazioni espresse dal compilatore, che non sembravano riferirsi alla mera conclusione e archiviazione dei procedimenti amministrativi assegnati attraverso l'applicativo informatico, ma all'intempestività e in qualche caso all'assenza di riscontro da parte del militare alle richieste del suo superiore. L'episodio oggetto della riservata veniva ritenuto confermativo di mancanze organizzative. 

Il ricorrente deduce l'illegittimità del rigetto del ricorso gerarchico e quindi della valutazione relativa all'anno 2018 per i seguenti motivi: 

I. Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - omessa, illogica e contraddittoria motivazione - motivazione meramente apparente del tutto slegata con i precisi elementi posti a fondamento del ricorso gerarchico - motivazione incomprensibile. Il Consiglio di amministrazione non ha considerato le controdeduzioni formulate dal ricorrente circa l'insussistenza degli specifici fatti contestati, né ha effettuato alcun effettivo riscontro, limitandosi a riportare in modo acritico le valutazioni e le osservazioni espresse dal compilatore; 

II. Illogicità della motivazione, difetto di motivazione, carenza di presupposti, irragionevolezza violazione dell'art. 63 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 - eccesso ed abuso di potere. Con riferimento alla voce C2, alla luce delle puntuali osservazioni del ricorrente sull'episodio specifico che gli veniva contestato e sull'impossibilità di un controllo dei dipendenti all'esterno dei locali dell'ufficio, la motivazione del provvedimento impugnato risulta incomprensibile e illogica laddove fa riferimento al richiamo del ricorrente, da parte del direttore pro tempore, all'esercizio di un più attento controllo dei dipendenti all'interno dell'ufficio; 

III. Violazione di potere e contraddittorietà` dei rapporti informativi per omessa comparazione con i precedenti rapporti; non è stata in alcun modo apprezzata l'attività svolta in precedenza, con un giudizio atomistico fondato su singoli ed inconsistenti episodi; 

IV. Eccesso di potere per carenza d' istruttoria e motivazione contraddittoria: violazione della L. n. 241 del 1990 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Palese illogicità - Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Rispetto alla Voce D2 il compilatore assume genericamente e arbitrariamente che il militare non abbia riscontrato le richieste del superiore gerarchico senza fornire alcuna prova a sostegno di quanto affermato, limitandosi in concreto ad indicare l'intempestiva registrazione nel sistema di gestione documentale di alcune richieste, ovvero una circostanza che non sussiste; 

V. Violazione della L. n. 241 del 1990 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Palese illogicità - Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Gli argomenti allegati dal compilatore e dal CDA a supporto delle due voci in diminuzione contrastano con le valutazioni espresse nel medesimo rapporto informativo per altre voci quale la voce D1 (Capacità dimostrate nell'assolvimento degli incarichi in relazione alle difficoltà degli stessi), in cui si conferma il punteggio massimo, descrivendo il ricorrente come un funzionario attento e preciso, che nel medesimo anno 2018 ha ricevuto due "compiacimenti" dal superiore gerarchico per alcuni eventi organizzati presso la Scuola. 

Si è costituita per resistere al ricorso, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'intimata Amministrazione dell'Interno. 

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza di smaltimento dell'arretrato del 26 ottobre 2023. 

Motivi della decisione 

Viene a decisione il ricorso promosso dal ricorrente avverso la nota di qualifica ottenuta con riferimento all'anno 2018. 

Occorre premettere che, in disparte la valutazione complessiva di "ottimo" ottenuta per tale annualità, il ricorrente ha ben evidenziato come per la sua storia professionale, che lo ha sempre visto ottenere il massimo punteggio, nonché per la qualifica professionale e la funzione rivestita, anche la diminuzione di due punti (da 72 a 70) nella valutazione complessiva costituisce circostanza atta a determinare un consistente pregiudizio. 

Con i motivi dedotti nel gravame, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, il ricorrente censura il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e il giudizio del compilatore, deducendo che la valutazione in flessione è frutto di un errore di fatto in merito a specifici episodi dei quale è stato ingiustamente ritenuto responsabile e che i compiacimenti ricevuti per la medesima annualità dal suo superiore gerarchico confermano, per contro, la coerenza e continuità rispetto al passato nello svolgimento della sua attività lavorativa. 

Il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi risultano caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, sicché il sindacato giurisdizionale sul suo esercizio è limitato ai profili di manifesta illogicità, abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14 marzo 2018, n. 1594). E, ulteriormente, va confermato il principio secondo cui i giudizi possono variare di anno in anno, stante il principio di indipendenza e autonomia delle valutazioni delle singole annualità di servizio, sicché una serie continua di giudizi di eccellenza non esclude la possibilità di una rettifica in pejus negli anni successivi. 

Tanto premesso nel caso specifico il ricorso è fondato. 

L'art. 63 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) prevede, ai commi 1 e 2, che: "L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento". 

Pur connotata, come premesso, da ampia discrezionalità, l'attività di valutazione del personale è sottoposta alle ordinarie regole dell'adeguata e coerente motivazione, a garanzia del corretto esercizio della funzione. 

L'amministrazione ha motivato la flessione dei punteggi assegnati al ricorrente per le due voci di cui è questione richiamando specifici episodi ed elementi su cui la stessa si fondava. Il ricorrente ha peraltro chiarito, con argomenti congrui e ragionevoli, le circostanze contestate ed ha evidenziato l'inconsistenza degli elementi fattuali allegati dal compilatore della nota di qualifica, sicché in sede di ricorso gerarchico doveva esserne rivalutata la sussistenza e conferenza ai fini della conferma o revisione del contestato giudizio sull'anno 2018. 

Diversamente il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico ha ritenuto irrilevanti e inconferenti le contestazioni in punto di fatto formulate dal ricorrente, confermando la valutazione del compilatore con argomenti non sempre congruenti, come evidenziato ad esempio dal fatto che rispetto alla censura di mancato controllo dei dipendenti all'esterno dell'ufficio il CDA ha sostenuto che il ricorrente è stato richiamato per mancato controllo all'interno dell'ufficio, modificando quindi la condotta contestata al valutato. Come evidenziato dal ricorrente, infatti, laddove il CDA ha riconosciuto che il ricorrente non poteva esercitare un controllo degli altri subordinati all'esterno del proprio ufficio, ha modificato la contestazione riportata nel rapporto informativo, senza chiarire le ragioni per cui l'episodio fosse comunque idoneo a giustificare una valutazione in decremento della performance. 

Per quanto riguarda poi la flessione della voce D2 la contestazione contenuta nel rapporto informativo risulta in parte superata dagli argomenti allegati dal ricorrente in parte talmente generica da rimanere apodittica e sfornita di elementi di prova. 

La decisione del ricorso gerarchico, nel confermare tale valutazione, non risulta supportata da alcuna istruttoria in merito all'effettiva fondatezza dei rilievi allegati dal compilatore del rapporto informativo, esprimendo un mero giudizio di raffronto tra i rilievi formulati dall'istante e le motivazioni indicate nel predetto rapporto. 

In conclusione per le esposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto; conseguentemente va disposto l'annullamento dell'atto impugnato. 

La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. 

Compensa le spese di lite. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Passoni, Presidente 

Angela Fontana, Consigliere 

Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore 


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