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sabato 3 febbraio 2024

Tar 2024- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2013 è stato bandito il concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013.

 

Tar 2024- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2013 è stato bandito il concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. 




T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 19/01/2024) 30-01-2024, n. 1819 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Stralcio) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli   

contro 

Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- del Decreto del Ministero dell'Interno n. 129 del 28 aprile 2005, recante "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 

- del Bando prot. n. (...) del 24 settembre 2013, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il "concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato"; 

- dell'elenco alfabetico dei candidati idonei ammessi alla prova orale, pubblicato solo sul sito "http://doppiavela.poliziadistato.it" in data 17 dicembre 2015, nella parte in cui non compare parte ricorrente; 

- del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, datato 18 novembre 2013, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato; 

- del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza del 21 febbraio 2014, con il quale i componenti supplenti della Commissione esaminatrice sono stati nominati titolari, nominando ulteriori membri supplenti; 

- di tutti i decreti di successiva modifica della composizione della Commissione; 

- del verbale n. 37 della Commissione esaminatrice, datato 17 dicembre 2014, con il quale sono stati individuati i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato; 

- del verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato valutato insufficiente e del giudizio assegnato dalla Commissione esaminatrice in calce allo stesso elaborato; 

- di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; 

per la condanna ex art. 30 cod. proc. amm. 

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente ordinando la ricorrezione dell'elaborato, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato, ovvero disponendo l'ammissione dello stesso alla prova orale. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 

per l'annullamento 

- del verbale n. 51 datato 23 febbraio 2015, conosciuto solo in data 7 marzo 2016 in seguito al riscontro all'istanza di accesso documentale, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha valutato insufficiente l'elaborato di parte ricorrente; 

- del giudizio assegnato dalla Commissione esaminatrice in calce allo stesso elaborato; 

- di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, 

per la condanna ex art. 30 cod. proc. amm. 

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente ordinando la ricorrezione dell'elaborato, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato, ovvero disponendo l'ammissione dello stesso alla prova orale. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2013 è stato bandito il concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013. 

Con formale istanza inoltrata per via telematica, il Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha chiesto di partecipare al citato concorso. 

Con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18 novembre 2013 è stata nominata la Commissione Esaminatrice del concorso in argomento. 

Con verbale n. 37 del 17 dicembre 2014, la Commissione esaminatrice ha individuato criteri e modalità di valutazione della prova scritta: rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia. 

Il ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva, è stato ammesso alla prova scritta, che si è svolta in data 29 gennaio 2015. 

Con il verbale n. 51, redatto nella seduta del 23 febbraio 2015, la Commissione esaminatrice ha provveduto alla valutazione collegiale di n. 37 elaborati, numerati progressivamente dal numero 323 al 360, tra cui quello del Sig. -OMISSIS-, contenuto nella busta n. 339, al quale è stato attribuito la valutazione di -OMISSIS- corrispondente al seguente giudizio "-OMISSIS-", con conseguente non ammissione alla prova orale. 

A conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in data 18 dicembre 2015 sono stati pubblicati sul sito web della Polizia di Stato "Doppiavela" gli esiti della correzione della prova scritta, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 

Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2016, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; il Bando di concorso del 24 settembre 2013; l'elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova orale, pubblicato sul sito "http://doppiavela.poliziadistato.it" in data 17 dicembre 2015, nella parte in cui non risultava la propria idoneità; il Decreto del 18 novembre 2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso; i decreti di modifica della composizione della Commissione esaminatrice; il verbale n. 37 della Commissione esaminatrice, datato 17 dicembre 2014, con cui sono stati individuati i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte; il verbale di correzione del proprio elaborato, nella parte in cui è stato giudicato insufficiente; nonché tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice, con richiesta di misure cautelari sospensive. 

Si è costituito il Ministero dell'Interno, instando per la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale rigettava l'istanza cautelare così motivando "-OMISSIS-". 

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13 maggio 2016, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il verbale n. 51 del giorno 23 febbraio 2015, conosciuto solo in data 7 marzo 2016 in seguito al riscontro all'istanza di accesso documentale, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha valutato insufficiente il proprio elaborato, ed il relativo giudizio, con richiesta di misure cautelari. 

Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 28 giugno 2016, il ricorrente ha rinunciato alla proposta istanza cautelare. 

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Presidente della Sezione ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, ordinando allo stesso di produrre "-OMISSIS-". 

Con documentazione versata in atti in data 3 ottobre 2023, l'intimata amministrazione ha adempiuto all'incombente istruttorio ordinato da questo Tribunale. 

All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024, parte ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dei gravami, instando per la declaratoria di improcedibilità, con richiesta di compensazione delle spese di lite. A tale richiesta non si è opposta la difesa erariale, la quale ha tuttavia richiesto la condanna del ricorrente alle spese di lite. 

L'esame del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in rito e nel merito è radicitus precluso dalla dichiarazione con cui parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse. 

Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, cui non ha proposto obiezioni l'amministrazione resistente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. 

In ragione delle peculiarità della vicenda e della soluzione in rito della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Michelangelo Francavilla, Presidente FF 

Roberto Vitanza, Consigliere 

Caterina Luperto, Referendario, Estensore 


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