Translate

sabato 3 febbraio 2024

Tar 2024- I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato in forza presso la Questura di Milano, hanno impugnato gli atti in epigrafe, chiedendo altresì la disapplicazione delle norme in materia di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

 



T.A.R. Lombardia Milano Sez. V, Sent., (ud. 25/01/2024) 29-01-2024, n. 216 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ricorso giurisdizionale

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; 

per l'annullamento 

dei provvedimenti, emessi dall'Amministrazione resistente e notificati ai ricorrenti tra il 31 dicembre 2021 e l'11 gennaio 2022, con immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'art.4-ter, comma 3 - D.L. n. 44 del 2021, convertito in L. n. 76 del 2021; 

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; 

per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte Costituzionale delle seguenti norme: 

- D.L. n. 44 del 2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021; 

- D.L. n. 127 del 2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021; 

- D.L. n. 172 del 2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Vista le dichiarazioni con cui parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

I) I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato in forza presso la Questura di Milano, hanno impugnato gli atti in epigrafe, chiedendo altresì la disapplicazione delle norme in materia di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. 

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. 

Con ordinanza n. 410 del 6.4.2022 la domanda cautelare veniva respinta. 

In data 28.11. 2023 sono state depositate le dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte dai ricorrenti. 

Con memoria depositata in data 19.1.2024 l'Avvocatura dello Stato ha aderito alla rinuncia dei ricorrenti. 

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

II) Il Collegio prende atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35 comma 2, lett. c) e 84 comma 1, c.p.a. 

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Daniele Dongiovanni, Presidente 

Silvana Bini, Consigliere, Estensore 

Giuseppe Nicastro, Referendario 


Nessun commento: