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sabato 2 marzo 2024

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02412 presentato da DE CORATO Riccardo testo di Giovedì 29 febbraio 2024, seduta n. 253   DE CORATO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che: il Codice dell'ordinamento militare prevede, in seguito alle modifiche ad esso apportate dai provvedimenti del cosiddetto «riordino delle carriere», che la carriera dell'ufficiale abbia «sviluppo dirigenziale» (articolo 627, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare); i predetti provvedimenti di revisione dei ruoli hanno individuato nel grado di maggiore delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con la conseguente estensione al relativo personale della disciplina economica della dirigenza;

 

            ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02412

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 253 del 29/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: DE CORATO RICCARDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/02/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 28/02/2024
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02412
presentato da
DE CORATO Riccardo
testo di
Giovedì 29 febbraio 2024, seduta n. 253

  DE CORATO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

il Codice dell'ordinamento militare prevede, in seguito alle modifiche ad esso apportate dai provvedimenti del cosiddetto «riordino delle carriere», che la carriera dell'ufficiale abbia «sviluppo dirigenziale» (articolo 627, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare);

i predetti provvedimenti di revisione dei ruoli hanno individuato nel grado di maggiore delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con la conseguente estensione al relativo personale della disciplina economica della dirigenza;

il riconoscimento dello status dirigenziale per i maggiori e i tenenti colonnelli ha indotto il legislatore a modificare l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 che sancisce il cosiddetto adeguamento retributivo annuale automatico per docenti universitari, dirigenti delle Forze armate e di polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, dei magistrati e avvocati dello Stato;

il riordino del 2017 estende tale meccanismo di adeguamento automatico anche ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli (i discendenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di adeguamento annuale infatti correttamente motivano l'applicabilità del decreto ai maggiori e ai Tenenti Colonnelli, «in quanto inquadrati nella dirigenza dal 1° gennaio 2018»);

lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze nel conto annuale del personale pubblico predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato inserisce i maggiori e i tenenti Colonnelli nel novero del personale statale dirigente, così come i generali di brigata, di Divisione e di Corpo d'armata inquadrati tra i dirigenti pubblici facenti parte della categoria degli ufficiali generali;

va rilevato che se un maggiore/tenente colonnello (e gradi corrispondenti della Polizia di Stato) non dovesse risultare più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio questi «può presentare domanda di transito (...) manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale del Ministero della Difesa»;

ove non esercitasse tale facoltà, verrebbe posto in congedo assoluto, perdendo il proprio posto di lavoro. I maggiori e i tenenti colonnelli quindi, pur essendo dirigenti pubblici devono prestare il proprio consenso ad essere demansionati ex lege e a venir inquadrati nell'area prevista per i capitani/commissari capo ovvero la terza area funzionale F 4 dei funzionari: altrimenti non rimarrebbe loro che il congedo assoluto;

analoga e paradossale situazione riguarda i militari nel grado di colonnello in su perché la legge nulla prevede: qualora colonnelli e generali risultassero inidonei al servizio militare incondizionato non potrebbero transitare nei ruoli civili del Ministero della difesa né in altra pubblica amministrazione, di fatto venendo posti in congedo e perdendo il proprio posto di lavoro;

tale situazione risulta altamente penalizzante in quanto con il sistema contributivo un colonnello (ovvero un primo dirigente della Polizia di Stato) che per sventura risultasse inidoneo al servizio militare potrebbe trovarsi anche a 43 anni senza lavoro e una retribuzione dignitosa. Inoltre, anche sotto il profilo etico e morale appare doveroso che lo Stato riconosca la possibilità di continuare a prestare la propria opera professionale ai propri dirigenti del «comparto difesa-sicurezza», nella piena consapevolezza che lo Stato non abbandona i propri «servitori» che, per i particolari compiti demandati alle Forze armate e di polizia, sono sovente chiamati allo svolgimento di delicati compiti di servizio che comportano la necessità di esporsi a pericoli –:

se si intenda adottare idonee iniziative normative al fine di sanare le evidenti anomalie di cui in premessa e se si intenda garantire a ufficiali superiori e a ufficiali generali, appartenenti alle Forze armati e alle Forze di polizia, in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il legittimo transito in situazioni di vacanza organica nella dirigenza pubblica ovvero in un apposito ruolo istituito ad hoc.
(4-02412)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

determinazione del salario

parita' retributiva

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