Translate

giovedì 13 gennaio 2011

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password (al 13 gennaio 2011)

 

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
Sostieni questo canale di informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni

CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI   


 

 

La visualizzazione dei documenti riservati ai possessori di User Id e Password  è possibile solo ed esclusivamente entrando direttamente dal portale di riferimento www.cives.roma.it

 

 


 

 

 

 

 

 







Per mantenere aperto e migliorare sempre di più questo canale informativo , sostieni la nostra informazione con una delle seguenti modalità:



  • versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano IBAN CALCOLATA   IT55M0558403258000000002151;
    • Beneficiario: Capuzzi
    • causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i servizi offerti dall’Associazione Cives
  • versamento su Postepay  4023600440472860
  • versamento tramite Paypal
  • l




Puoi effettuare un versamento online in maniera veloce e sicura con Postepay  Carta n° 4023600440472860  



COME RICARICARE LA CARTA POSTEPAY
Negli uffici postali  
- con versamento in contanti
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Presso gli sportelli automatici (ATM) Postamat  
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra
- trasferendo denaro da una Inps Card
- utilizzando qualsiasi carta di pagamento abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard o Maestro  
Sul sito www.poste.it  
- addebitando l'importo sul Conto BancoPosta
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Con una SIM PosteMobile  
- da oggi puoi ricaricare un'altra Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay  
Presso le ricevitorie Sisal  
- esclusivamente in contanti  
 


L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai non titolari

Potrai darci la conferma dell'avvenuto sostegno e/o donazione per e-mail o per fax



Sostegno e/o Donazione            
Versando la quota annuale da  

  1. €. 25,00
  2. €. 50,00
  3.  oltre €.50,00  

    

Per sostenere la nostra informazione , scarica il  

Come  ottenere  User Id e password

per consultare le novità che si trovano nel settore

"Aggiornamenti in area riservata"


CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI




Consiglio di Stato "... Polizia di Stato - Pagamento ore straordinario - Opposizione decreto ingiuntivo...Il giudice di I grado ha ritenuto che la Questura di #################### ricorrente non fosse legittimata a ricorrere poiché "la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell'interno, in quanto il Questore è soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell'Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569)."

valdannini, sentenze, Roma, cgil,silp cgil, ruolo dei sindacati, sindacato autonomo polizia, siulp, sindacato polizia, politica, newsletter, creare newsletter, newsletter manager, newsletter software, news, varese news, news server, news calciomercato, n: "Consiglio di Stato '... Polizia di Stato - Pagamento ore straordinario - Opposizione decreto ingiuntivo...Il giudice di I grado ha ritenuto che la Questura di #################### ricorrente non fosse legittimata a ricorrere poiché 'la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell'interno, in quanto il Questore è soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell'Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569).'

- Inviata con Google Toolbar"

Funzione Pubblica: disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare



Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 14 del 23 dicembre 2010, fornisce alcuni chiarimenti su aspetti problematici di interpretazione o applicazione della disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative, così come modificata dal D.L.vo n. 150 del 2009.









INPDAP: personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo





L'INPDAP, con la nota n. 139 del 10 gennaio 2011, fornisce alcune indicazioni circa le modifiche alla disciplina dei criteri volti a regolamentare l’esercizio delle facoltà riconosciute all’amministrazione dall’art. 72 della legge n. 133/2008, relativamente alle disposizioni in tema di "personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo" ed, in particolare, in materia di esonero dal servizio, di trattamento in servizio e di risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che avviano maturato 40 anni di anzianità contributiva.





USA: FACEBOOK CONTRIBUIRA' A RICERCHE BIMBI SCOMPARSI





USA: FACEBOOK CONTRIBUIRA' A RICERCHE BIMBI SCOMPARSI

(Adnkronos) - Gli utenti Facebook che ne faranno richiesta
riceveranno i bollettini Amber per i loro stati e seguire le notizie
relative ai diversi casi di scomparse nella zona in cui sono oltre a
poter condividere i contenuti delle alert con gli amici. "Cerchiamo di
essere innovatori in materia di sicurezza cosi' come lo siamo in altri
aspetti della nostra attivita'", ha spiegato Andrew Noyes, manager
delle comunicazioni di Facebook.

Nel corso della stessa conferenza stampa, il sovrintendente
della polizia di stato della Virginia, Steven Flaherty, ha raccontato
un caso di scomparsa risolto proprio grazie a Facebook. Sei settimane
fa, una donna - Tina Smith- fu trovata uccisa nella sua casa di
Roanoke, in Virginia. La figlia di 12 anni risultava dispersa e
all'appello mancava anche l'amico della donna uccisa, Jeff Easley,
mentre era scomparsa la macchina della vittima. La polizia e' ricorsa
all''Amber Alert' e l'allarme e' stato postato sulla Fan Page di
Facebook della Polizia della Virginia. Immediatamente la fotografia
della piccola Brittany e di Jeff Easley, oltre alla descrizione del
veicolo sono arrivate a 24mila persone, ha raccontato Flaherty.

Il link ha fatto il giro del paese grazie a Facebook e
rapidamente la vicenda e' finita sulle news nazionali. Cinque giorni
piu' tardi, dall'altra parte degli Stati Uniti, una donna ha visto la
coppia davanti ad un negozio di San Francisco. Li ha riconosciuti dopo
averli visti in Tv. Ha allertato le forze dell'ordine, che hanno
arrestato l'uomo e riportato la ragazza dal padre in Virginia.

(Ses/Zn/Adnkronos)
13-GEN-11 11:57

NNNN

I dipendenti pubblici pagheranno le visite fiscali



POMPIERI, I PIU' AMATI DAGLI ITALIANI, I PIU' PRESI PER I FONDELLI DALLA POLITICA





Concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.


Nota 10-1-2011 n. 128
Concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.
Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio II.
Concorso di idee: “Io vivo la Legalità”.

Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano
Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Trento
Intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano



















L’Associazione Regionale Studio Educazione e Famiglia (A.R.S.E.F.) nell’ambito del progetto di educazione alle legalità “Legalmente m’intendo” - Social Network, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indice il concorso di idee: “Io vivo la Legalità”. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i ragazzi residenti in Italia di età compresa tra i 13 e i 25 anni.
Il concorso intende premiare quei ragazzi che svilupperanno in maniera più originale e propositiva possibile le tematiche proposte, che dal regolamento scaricabile dal sito: www.legalmentemintendo.it, risultano essere: Il bullismo, la sicurezza stradale, la contraffazione, il gioco d’azzardo, le organizzazioni criminali, il vandalismo cittadino.
Si potranno sviluppare una o più delle predette tematiche mediante: elaborati testuali, video, foto e racconti a fumetti.
Per partecipare al Concorso di Idee: “Io vivo la Legalità” è necessario iscriversi al sito: www.legalmentemintendo.it.
I lavori dovranno essere trasmessi in formato digitale all’indirizzo: info@legalmentemintendo.it  specificando la tematica o le tematiche scelte, oppure postati direttamente sul sito indicato, utilizzando la propria pagina personalizzata, entro il termine perentorio del 22 febbraio 2011.
Il Dirigente
Antonio Lo Bello

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 12-1-2011 n. 2 Art. 34, della L. 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale, prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.




I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 12-1-2011 n. 2
Art. 34, della L. 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale, prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 12 gennaio 2011, n. 2 (1).

Art. 34, della L. 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale, prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

L'art. 34 della L. 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nel S.O. n. 243 della G.U. n. 262 del 9 novembre 2010, ha apportato rilevanti novità al D.Lgs. n. 109/1998, già modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e successivamente dalla L. n. 244/2007.

Più precisamente tale articolo ha riscritto interamente l'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998, ha sostituito il comma 1 dell'art. 4-bis del D.Lgs. cit. ed ha aggiunto un nuovo capoverso alla tabella 1, parte I, del medesimo decreto legislativo.

Con la presente circolare si intende tracciare un quadro sintetico delle principali modifiche intervenute e fornire le prime istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.



1) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

La L. n. 183/2010, fermo restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e INPS), introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.

In particolare, l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 109/1998 prevede la possibilità di presentare la DSU all'INPS in via telematica.

Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai "Servizi On-Line", tramite il link "Al Servizio del Cittadino" o dal menu "Per tipologia di utente", dal link "Cittadino". Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link "Richiesta PIN".

Le funzioni disponibili per la presentazione della DSU sono:

- Acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante, che si concretizza nel compilare i pannelli che verranno presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare;

- Rettifica delle informazioni che sono nella banca dati ISEE a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti;

- Consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è facente parte del nucleo familiare. Va rimarcato che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. È prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l'accesso con il proprio PIN, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di presentazione della DSU all'INPS in via telematica, l'attestazione nel riquadro "timbro dell'ente e firma dell'addetto che consegna l'attestazione" conterrà in sostituzione degli stessi la dizione "dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all'INPS in via telematica".



2) Controlli sui dati autocertificati

2.1) Controlli dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)


Il comma 5 dell'art. 4 attribuisce all'Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU.

L'Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e le comunica all'Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).

I soggetti acquisitori o l'Inps stesso, nell'ipotesi di invio telematico, rilasciano un'attestazione che contiene l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).

Spetta, poi, all'Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (art. 4, comma 9).


2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)


Se, a seguito del controllo automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;

2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.


2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)


Il comma 10 dell'art. 4 in esame riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11).



3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale

Il comma 1 dell'art. 4-bis fa salva la possibilità che l'Istituto, per l'alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE, possa stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.

In considerazione, quindi, del nuovo dettato normativo, si sta procedendo con la predisposizione del testo di convenzione che, a conclusione del previsto iter per l'approvazione, sarà sottoposta alla firma dei Centri di Assistenza Fiscale. Nelle more della definizione della suddetta convenzione, i rapporti con i Centri di Assistenza Fiscale continuano ad essere disciplinati dalla convenzione attualmente in essere.



4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE

Con la modifica di cui all'art. 34 della L. n. 183/2010 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall'art. 3, comma 1, delle norme integrate dal D.P.C.M. n. 221/1999 e dal D.P.C.M. n. 242/2001.

In particolare, la lettera d) dell'art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.

Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell'ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.

Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:

1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l'importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l'importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell'impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall'imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);

2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della L. n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l'importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;

3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della L. n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l'importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.



5) Convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate

Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all'art. 4, la stipula di una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (art. 4, comma 12).

In tal senso è stata sottoscritta apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.



6) Ulteriori disposizioni

L'art. 4, comma 13, per consentire la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti, in presenza di un'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, fa salva la possibilità di prevedere un periodo di sperimentazione finalizzato a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

Inoltre, ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, è prevista la possibilità di razionalizzare e armonizzare i criteri di determinazione dell'ISEE rispetto all'evoluzione della normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 14).



7) Conclusioni

In attesa della piena operatività della convenzione di cui al punto 5), che darà attuazione alla disciplina in esame, si evidenzia l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) della presente circolare, relativi, rispettivamente, alla presentazione all'INPS in via telematica della DSU ed all'individuazione di nuove componenti del reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE.


Il Direttore generale

Nori



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 34
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 4
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, art. 4-bis
D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130
L. 24 dicembre 2007, n. 244

Buone pratiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FONTE: 

 Campagna EU-OSHA 2012-13

L’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) invita i paesi europei a presentare casi studio/buone pratiche che contengano elementi e informazioni utili alla preparazione della campagna 2012-2013 che riguarderà la tematica della prevenzione nei luoghi di lavoro. In particolare il focus della campagna sarà sviluppato intorno a due elementi fondamentali: la leadership e la partecipazione dei lavoratori nella prevenzione del rischio.

Al riguardo le indicazioni di merito per la predisposizione di casi studio/buone pratiche sono riportate, nella versione inglese, nella scheda allegata. Il termine ultimo per la presentazione è il 28 gennaio 2010.

Tutti coloro che desiderano inviare casi studio/buone pratiche con le caratteristiche indicate possono inoltrare la documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it.

Scheda (versione in inglese) (formato .pdf 34,6 Kb)

mercoledì 12 gennaio 2011

Corte Costituzionale 2011...Polizia di Stato - Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati....

Corte Costituzionale "...Polizia di Stato - Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati....che il rimettente espone in punto di fatto che un dipendente della Polizia di Stato presentava in data 6 giugno 1997 domanda di dimissioni a decorrere dal 30 dicembre 1997, avendo maturato l’anzianità prescritta dalla legge per ottenere il trattamento di quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal 30 dicembre 1997....che, tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – entrato nelle more in vigore –  sanciva la immediata sospensione dell’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione era definitivamente confermata dall’art. 59, comma 54, della legge n. 449 del 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998);..."

CGARS "...L’odierno appellato, assistente di Polizia di Stato, in seguito ad istanza presentata il 2.12.1987, otteneva dalla C.M.O. di ####################, con provvedimento del 24/7/1989, il riconoscimento dell’infermità dovuta a “trauma cranico e sublussazione spalla destra senza reliquati” come dipendente da causa di servizio e, tuttavia, ritenuta non ascrivibile per equo indennizzo a categoria di pensione di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 384/1981..."

Privacy e web: per le PA, in arrivo le linee guida del Garante






Il Garante della privacy è tornato ancora una volta sulla pubblicazione via web dei cosiddetti dati sensibili. A seconda se l'obiettivo è quello della trasparenza, o della pubblicità e informazione, le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto di alcune regole: esattezza, contestualizzazione dei dati e durata nel tempo. Le regole approvate dal Garante in via preliminare il 22 dicembre saranno emanate al termine di una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011. Le "Linee guida" hanno lo scopo di definire quali accorgimenti le pubbliche amministrazioni devono adottare per la pubblicazione sui propri siti web istituzionali di dati personali per finalità di: - trasparenza; - pubblicità dell'azione amministrativa; - consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. A seconda del fine perseguito, le pubbliche amministrazioni dovranno valutare di volta in volta l'effettiva necessità di diffusione di dati personali, nonché utilizzare strumenti e accorgimenti tecnici diversi al fine assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni, impedendone l’indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet. Nel caso in cui la disciplina di settore stabilisca un limite temporale alla pubblicazione degli atti, le PA dovranno assicurarsi che tale limite sia rispettato; al contrario, nel caso in cui tale limite non sia stabilito a priori, sarà cura delle PA stabilire un limite in relazione alle esigenze di volta in volta perseguite; evitando la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali.

Uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n. 555-DOC/C/UL/LMASS/MOT/79-11 del 5 gennaio 2010 relativa all'uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia.


Uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia



Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n.  555-DOC/C/UL/LMASS/MOT/79-11 del 5 gennaio 2010 relativa all'uso delle cinture di sicurezza da parte delle forze di polizia.


Le recenti modifiche all'articolo 172 del codice della strada, relativo all'uso delle cinture di sicurezza, prevede l'uso di tali “dispositivi” anche per le forze di polizia. L'esenzione all'obbligo di utilizzare le cinture per le forze dell’ordine non è generalizzata ma limitata allo svolgimento di servizi di emergenza.


L'utilizzo delle cinture è reso ancor più necessario per la presenza degli airbag all'interno delle autovetture e per gli aspetti medico - legali legati al risarcimento dei danni in caso di incidente stradale in servizio.







Clandestini garantiti. Il rimpatrio coattivo va giustificato. Circolare della polizia. Più attenzione ai motivi umanitari


Nel 2013 patente unica dal motorino al camion. Medici-spia sulle patologie che limitano l'idoneità


martedì 11 gennaio 2011

News della giornata

Ministero della salute Nota 8-1-2011 n. DGSAN/I/401/P Riscontro di diossina in Germania in taluni prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ufficio I.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 10-1-2011 n. 1 Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 10-1-2011 n. 1
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Circ. 10 gennaio 2011, n. 1 (1).

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

- euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;

- euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.



I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2010 è stata pari all'1,5% per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2011 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.


Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.



II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2011

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2011 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 467,43.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2011:

- euro 658.29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1152,02 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*]


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione

1 persona [**]


- euro 8.698,92


-

2 persone


- euro 14.434,88


- euro 17.287,30

3 persone


- euro 18.560,53


- euro 22.224,52

4 persone


- euro 22.165,88


- euro 26.544,95

5 persone


- euro 25.774,30


- euro 30.865,40

6 persone


- euro 29.210,51


- euro 34.981,33

7 o più persone


- euro 32.646,10


- euro 39.096,56



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.



Allegato 2


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati [*] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+10 per cento)


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)

1 persona [**]


- euro 9.568,51


-

2 persone


- euro 15.880,32


- euro 19.015,47

3 persone


- euro 20.415,12


- euro 24.446,12

4 persone


- euro 24.383,82


- euro 29.199,51

5 persone


- euro 28.350,11


- euro 33.952,93

6 persone


- euro 32.131,31


- euro 38.479,17

7 o più persone


- euro 35.909,51


- euro 43.005,43



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.



Allegato 3


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+50 per cento)


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)

1 persona [**]


- euro 13.045,00


-

2 persone


- euro 21.650,49


- euro 25.928,21

3 persone


- euro 27.836,51


- euro 33.336,16

4 persone


- euro 33.248,84


- euro 39.815,31

5 persone


- euro 38.658,10


- euro 46.296,91

6 persone


- euro 43.812,71


- euro 52.468,89

7 o più persone


- euro 48.967,95


- euro 58.641,48



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.



Allegato 4


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2011


Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati [*] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.


Nucleo familiare


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+ 60 per cento)


Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)

1 persona [**]


- euro 13.915,82


-

2 persone


- euro 23.094,09


- euro 27.656,36

3 persone


- euro 29.692,33


- euro 35.557,16

4 persone


- euro 35.463,71


- euro 49.382,59

5 persone


- euro 41.235,11


- euro 49.382,59

6 persone


- euro 46.734,75


- euro 55.964,95

7 o più persone


- euro 52.230,74


- euro 62.550,96



[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

[**] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.