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mercoledì 19 gennaio 2011

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PERQUISIZIONI DOMICILIARI.....






Agenzia delle Entrate Provv. 17-1-2011 Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2011”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.



































Agenzia delle Entrate
Provv. 17-1-2011
Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2011”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Provv. 17 gennaio 2011   (1).

Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2011”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (2)

(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:



Art. 1.  Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali

1.1.  È approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2011”, unitamente alle informazioni per il contribuente (Allegato 1), da utilizzare ai fini dell’attestazione:
a)  dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2010 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b)  delle relative ritenute di acconto operate;
c)  delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica “CUD 2011” è altresì utilizzato per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2010 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.

1.2.  Sono altresì approvate:
a)  le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2);
b)  le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (Allegato 3).

1.3.  Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4.  L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2011 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.

1.5.  Lo schema di certificazione CUD 2011 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2010 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2010 e 2011 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.



Art. 2.  Certificazioni relative ai contributi INPS

2.1.  La certificazione CUD 2011 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

2.2.  La certificazione CUD 2011 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.



Art. 3.  Certificazioni relative ai contributi INPDAP

3.1.  La certificazione CUD 2011, è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili che i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’INPDAP ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i criteri e le modalità di cui alla circolare INPDAP n. 59/2004.



Art. 4.  Certificazione integrativa

4.1.  Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2010, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2011 e non presenti nel CUD 2010 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.



Art. 5.  Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

5.1.  Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.



Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d’imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d’imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST.

Secondo quanto stabilito dall’art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l’IPOST è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Come convenuto con gli enti interessati la sezione relativa all’IPOST viene mantenuta per la gestione dei dati relativi all’anno 2010.

Vengono, altresì, definite le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il presente provvedimento tiene conto altresì, ferma quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di conversione.

Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2011, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell’Allegato 1, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2010 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2010 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 erogate in forma di capitale), a ritenuta a titolo d’imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), ad imposta sostitutiva (somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall’art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.

Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell’Allegato 2, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST indicate nell’Allegato 3 al provvedimento stesso.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l’altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l’estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto 2 agosto 2007, n. 149, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Decreto 20 marzo 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 recante disposizioni per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto-legge, 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2010, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di conversione, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

martedì 18 gennaio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 14-1-2011 n. 871 Ricostituzione automatica delle pensioni. Nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 14-1-2011 n. 871
Ricostituzione automatica delle pensioni. Nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ricostituzione automatica delle pensioni. Nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

 Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Si fa seguito al messaggio n. 32735 del 28 dicembre 2010 e si comunica che si è provveduto a ricostituire le pensioni di inabilità per l'attribuzione della nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa, stabilita con D.M. 21 luglio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010.
L'elaborazione ha riguardato le pensioni a credito del pensionato.
I conguagli a credito del pensionato sono stati memorizzati sull'archivio conguagli:
- “validati” a condizione che per lo stesso soggetto non siano memorizzate, sull'archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato;
- “da definire” se sono memorizzate, sull'archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato. Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni con indebiti riferiti agli stessi periodi.
I conguagli “validati” saranno posti in pagamento con la rata di febbraio 2011.
Nella procedura “PENSIONI DA VERIFICARE”, collocata nella Intranet dell'Istituto, area “Assicurato Pensionato”, sezione “Servizi” di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, saranno disponibili:
- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;
- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.



1. Aggiornamento del Data Base delle pensioni
Il ricalcolo delle pensioni interessate è stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2010, con conseguente aggiornamento dei dati mensili sui GP6 a partire da tale data.
La procedura di ricostituzione ha provveduto inoltre a memorizzare la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni.
In particolare, sono stati memorizzati al campo:
- GP1CMPNTIP il valore DB;
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1NUTS l'anno di decorrenza di calcolo degli arretrati;
- GP1NRCHGRN il mese di decorrenza di calcolo degli arretrati;
- GP1CPRD il valore ACC.



2. Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati interessati viene inviata apposita comunicazione, differenziata in relazione all'esito dell'elaborazione.
Al fine di agevolare le Sedi e per poter fornire ai pensionati eventuali chiarimenti necessari sul calcolo e sui conguagli effettuati, è stato predisposto anche il mod. TE08, disponibile in INTRANET in “Assicurato e Pensionato” - STAMPEWEB: stampa elaborati pensioni.



3. Procedura ARTE
I conguagli a credito possono essere visualizzati con la procedura ARTE.



4. Diario
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0409” (AUMENTO ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA) e le date del 20 al 21 dicembre 2010.

Ministero della salute Circ. 12-1-2011 n. DGPREV/747/P Monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.

Ministero della salute
Circ. 12-1-2011 n. DGPREV/747/P
Monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.

Circ. 12 gennaio 2011, n. DGPREV/747/P (1).

Monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.



     

Agli
   

Assessorati alla sanità regioni a statuto ordinario e speciale
           

Loro sedi
     

Agli
   

Assessorati alla sanità province autonome Trento e Bolzano
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Agli
   

Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
           

Loro sedi
     

All’
   

Istituto superiore di sanità
           

Roma
       



Considerato l’andamento epidemiologico dell’influenza stagionale 2010-2011 nei Paesi europei, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione nei confronti dei casi gravi e complicati e dei decessi da influenza.

Pertanto, anche per il nostro Paese, si ritiene opportuno:

- mantenere attiva la sorveglianza dei casi gravi e complicati di influenza, le cui condizioni prevedano il ricovero in UTI e, se necessario, il ricorso alla terapia in ECMO (introdotta con Circ. 19 novembre 2009, n. DGPREV/52279/P e successiva integrazione con Circ. 26 novembre 2009, n. DGPREV/53508/P (http://www.normativasanitaria.it/normsanpdf/0000/31217_1.pdf) il cui allegato 2 è stato aggiornato, secondo le indicazioni dell’ISS, per l’uso nella corrente stagione 2010-2011, ed è riportato nella presente comunicazione);

Si ricorda che con Intesa Stato/Regioni del 5 novembre 2009 è stata istituita la Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus dell’influenza e l'eventuale utilizzo della terapia ECMO (http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=31445&page=&anno=null). In caso di necessità di informazioni/consulto per la gestione di tali casi è possibile rivolgersi al call center dedicato 0039.2300065, attivo h 24/7gg;

- curare la corretta compilazione dei certificati di morte in cui menzionare l’influenza, ove accertata;

- l’invio di un campione biologico, per i casi gravi/decessi confermati da virus influenzali, al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell'ISS, secondo le modalità indicate nella Circ. 14 ottobre 2009, n. DGPREV/46540/P (http://www.normativasanitaria.it/normsanpdf/0000/30535_1.pdf), per il monitoraggio di eventuale variabilità genetica virale.

Si rammenta che, ove diagnosticati in laboratorio, tutti i casi di influenza devono essere segnalati con le modalità di notifica previste dal D.M. 15 dicembre 1990 per le malattie della Classe I.

Si ribadisce, infine, la tempestività della notifica dei casi gravi e complicati di influenza, quali:

- gravi infezioni respiratorie acute (SARI);

- sindromi da distress respiratorio acuto (ARDS);

a questo Ministero, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V – Malattie Infettive, tramite Fax 06 59943096 / e-mail malinf@sanita.it e la loro

registrazione sul sito web https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx.


Si resta in attesa, inoltre, della comunicazione del numero di vaccinazioni antinfluenzali stagionali effettuate, pur se provvisorio, da registrare nella scheda ad hoc predisposta on-line su https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx, al fine di comunicare le coperture vaccinali all’ECDC.


Il Capo dipartimento

Dr. Fabrizio Oleari



Allegato


Scheda per la notifica delle forme gravi e dei decessi di influenza da virus A


Scarica il file



D.M. 15 dicembre 1990



Accesso alla casella di posta elettronica e alla rete Intranet durante i periodi di assenza dal lavoro per maternità e/o congedi parentali.

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 2-11-2010 n. 2478
Accesso alla casella di posta elettronica e alla rete Intranet durante i periodi di assenza dal lavoro per maternità e/o congedi parentali.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Accesso alla casella di posta elettronica e alla rete Intranet durante i periodi di assenza dal lavoro per maternità e/o congedi parentali.

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.



  Ai
Dirigenti degli Uffici centrali e periferici
  A
tutto il personale






Il Comitato pari opportunità, nell'ambito delle iniziative volte a colmare le differenze di opportunità esistenti tra i dipendenti dell'Istituto, ha curato una ricerca per individuare gli strumenti idonei a mantenere i contatti con la realtà professionale e di conseguenza agevolare il rientro in servizio in occasione di periodi di assenza dal lavoro per maternità o congedo parentale. Dall'esame di un questionario sommministrato al personale attraverso la rete Intranet, gli strumenti giudicati più adatti sono stati l'accesso alla casella di posta elettronica e alla rete Intranet dell'Istituto.
La Direzione centrale risorse umane e la Direzione centrale Sistemi informativi, nel condividere quanto rappresentato dal Comitato pari opportunità, si sono attivate allo scopo di permettere la realizzazione di tale servizio, ciò anche in considerazione della circostanza che agevolare il rientro in servizio dopo un periodo di assenza apporta benefici all'Istituto oltre che al dipendente. Peraltro, la realizzazione dell'iniziativa in questione è stata ritenuta in linea con gli obiettivi strategici dell'INPDAP, costituendo un ulteriore passo del processo in atto di modernizzazione della struttura.
Ciò premesso, si comunica che è possibile attivare l'accesso, fuori dall'Ufficio, alla posta elettronica e alla rete Intranet dell'Istituto per i dipendenti che usufruiscono di periodi di congedo parentale o di maternità superiori a 15 giorni.
L'attivazione può essere chiesta collegandosi al portale Internet e Intranet dell'Istituto con le modalità previste nell'apposito manuale predisposto, che ad ogni buon fine si allega alla presente.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore generale
Massimo Pianese




Allegato 


Si omette il testo dell'allegato in quanto non riportato alla fonte.

STRAGI MAFIA: DA FIRENZE UN PENTITO ACCUSA IL PREMIER

STRAGI MAFIA: DA FIRENZE UN PENTITO ACCUSA IL PREMIER =
(AGI) - Firenze, 18 gen. - "Alcuni politici ci avevano
suggerito di fare le stragi per fare abolire il 41 bis, il
carcere duro ai mafiosi, la legge sui pentiti". Lo ha riferito
oggi in Tribunale a Firenze il pentito Giovanni Ciaramitaro,
ascoltato come teste nel processo a Francesco Tagliavia,
parlando della stagione di stragi che colpi' l'Italia negli
anni novanta. Il collaboratore ha riferito che il mafioso
Francesco Giuliano disse tra i "politici di mezzo" c'era anche
Silvio Berlusconi, ancora non sceso in campo.
Secondo Ciaramitaro, Giuliano gli disse che "ci stava
questo politico che all'epoca non era in politica, ci si stava
avvicinando, mi pare fosse il 1993, un politico che quando
diventera' presidente del consiglio mano a mano abolira' queste
leggi, il 41 bis, il carcere duro, la legge sui pentiti. Con
Giuliano poi siamo stati quattro mesi latitanti insieme a
Misilmeri e li' mi disse che questo politico era
Berlusconi".(AGI)
Fi2/Mav
181334 GEN 11

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Afghanistan/ Attacco a Italia a Bala Murgab, due feriti - E' MORTO UNO DEI DUE MILITARI FERITI

AFGHANISTAN: E' MORTO UNO DEI DUE MILITARI FERITI ++

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - E' morto uno dei due militari
italiani feriti nell'attacco di questa mattina a Balamurghab in
Afghanistan. Il militare era stato colpito alla testa.

SV
18-GEN-11 13:23 NNNN

FLASH -AFGHANISTAN: SCONTRO A FUOCO A BALA MURGHAB, FERITI DUE MILITARI ITALIANI-
Afghanistan/ Attacco a Italia a Bala Murgab, due feriti
Scontro a fuoco nell'ovest del Paese

Vigna di Valle, 18 gen. (TMNews) - Un conflitto a fuoco ha avuto
luogo questa mattina, tra militari italiani e un gruppo di
insorti, nell'area di Bala Murgab, nell'ovest dell'Afghanistan:
due soldati del contingente italiano sono rimasti feriti. Lo
riferiscono fonti militari.

Coa/Lux

181252 gen 11
ZCZC1957/SXA
XCI00890
B CRO S0A QBXB
++ AFGHANISTAN:SCONTRO A FUOCO, FERITI DUE ITALIANI ++

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Due militari italiani sono stati
feriti in uno scontro a fuoco avvenuto oggi in Afghanistan nella
zona di Balamurghab. Lo si e' appreso da fonti militari.

SV
18-GEN-11 12:50 NNNN
*Afghanistan/ Bala Murgab, militari feriti: spari dentro la base
Uno dei militari colpito alla spalla, non rischierebbe la vita

Vigna di Valle, 18 gen. (TMNews) - Sarebbe un "conflitto a fuoco
anomalo" quello in cui, questa mattina, sono rimasti feriti due
militari italiani in un avanposto di Bala Murgab, nell'ovest
dell'Afghanistan. "Gli spari sarebbero avvenuti all'interno della
base", ha spiegato il ministro della Difesa Ignazio La Russa,
riferendo ai giornalisti le prime notizie sull'accaduto. Uno dei
militari " stato colpito alla testa, le sue condizioni sono
disperate e la sua vita appesa a un filo", ha precisato il
ministro. "L'altro militare ferito stato colpito alla spalla e
non sarebbe in pericolo di vita", ha concluso La Russa.

Coa/Lux

181308 gen 11
Afghanistan/ Bala Murgab, militari feriti: spari dentro... -2-
"Non dovrebbe trattarsi di abituale scontro a fuoco"

Vigna di Valle, 18 gen. (TMNews) - "Non dovrebbe trattarsi di un
abituale conflitto a fuoco, ma aspettiamo conferme", ha spiegato
il ministro La Russa riferendo degli spari di oggi a Bala Murgab
in cui sono rimasti feriti due militari italiani.

Uno dei due militari stato colpito alla testa ed in
condizioni gravissime, ha spiegato il ministro. "Si dispera di
poterlo salvare, le sue condizioni sono disperate e gravissime",
ha detto.

La notizia giunge "in un momento di celebrazione e turba il
cambio al comando alle forze armate in maniera grave e dolorosa",
ha commentato La Russa.

Coa/Lux

181313 gen 11

CARCERI: UIL PA, AL MARASSI DI GENOVA AGGREDITO E FERITO POLIZIOTTO PENITENZIARIO



CARCERI: UIL PA, AL MARASSI DI GENOVA AGGREDITO E FERITO POLIZIOTTO PENITENZIARIO =

Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Un agente della polizia
penitenziaria del carcere Marassi di Genova e' stato aggredito e
ferito ieri pomeriggio mentre cercava di sedare una colluttazione tra
alcuni detenuti albanesi. Lo riferisce il segretario generale della
Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno precisando che l'agente e' rimasto
ferito.

''Il collega era impegnato nelle operazioni di chiusura della
socialita' al primo piano della prima sezione - si legge in una nota -
quando e' scoppiato un violento alterco con scambio di colpi tra
alcuni (5-6) detenuti di origine albanese. Prontamente intervenuto per
ristabilire l'ordine, e' stato oggetto di un'aggressione da parte
degli stessi detenuti. Trasportato all'Ospedale San Martino, oltre ad
ecchimosi e contusioni varie, gli e' stata riscontrata una infrazione
ad una costola ed e' stato giudicato guaribile in trenta giorni''.

''Siamo al fianco del nostro collega e gli esprimiamo tutta la
nostra solidarieta'. Dopo l'episodio di sabato a Bologna - aggiunge
Sarno - dobbiamo registrare ancora un ferito tra le fila della polizia
penitenziaria. Entrambe le aggressioni si sono verificate in danno di
personale intervenuto a sedare disordini e violenze tra detenuti".
(segue)

(Rre/Ct/Adnkronos)
18-GEN-11 09:51

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CARCERI: UIL PA, AL MARASSI DI GENOVA AGGREDITO E FERITO POLIZIOTTO PENITENZIARIO (2) =

(Adnkronos) - "E' chiaro che questi episodi sono anche frutto
delle gravi carenze organiche. Oramai - sottolinea Sarno - un solo
agente e' preposto alla sorveglianza di decine, a volte centinaia, di
detenuti. Solo, inerme e disarmato. Questa e' la condizione di
qualunque poliziotto penitenziario in servizio nelle sezioni
detentive. E' chiaro che in queste condizioni non e' piu' possibile
lavorare".

"A Marassi, inoltre, l'Amministrazione Penitenziaria fa di tutto
per aggravare le condizioni, gia' molto penalizzanti, del lavoro -
conclude Sarno - Si continuano ad aprire reparti senza l'assegnazione
di alcuna unita' di rinforzo. E' sin troppo facile recuperare spazi e
posti letto riversando solo sulla polizia penitenziaria carichi di
lavoro insostenibili e fattori di rischio per l'incolumita' personale.
A Marassi sono presenti circa 735 detenuti, rispetto alla capienza
massima prevista in 456''.

(Rre/Ct/Adnkronos)
18-GEN-11 09:56

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MASSO 12 TONNELLATE SFIORA VILLETTA NEL BERGAMASCO, TUTTI SALVI



MASSO 12 TONNELLATE SFIORA VILLETTA NEL BERGAMASCO, TUTTI SALVI =
(AGI) - Bergamo, 18 gen. - Tragedia sfiorata nel Bergamasco,
dove un masso di 12 tonnellate si e' staccato da una collina e
ha mancato di pochi metri una casa. Il macigno e' rotolato
dalla collina tra Predore e Sarnico. A scopo precauzionale e in
attesa di un sopralluogo dei geologi, la famiglia che vi
risiede e' stata invitata ad abbandonare la villetta situata
pochi metri da una strada parallela alla provinciale del lago
d'Iseo. Il masso ha sfondato la cancellata, danneggiato il
muretto sottostante e si e' fermato al centro di un vialetto
secondario. (AGI)
Bg1/Ral/
181003 GEN 11

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Landini: “Tutti in piazza il 28 gennaio. Firmate l'appello di MicroMega per sostenere lo sciopero generale”

     
Landini: “Tutti in piazza il 28 gennaio.
Firmate l'appello di MicroMega
per sostenere lo sciopero generale”

di Maurizio Landini, segretario generale Fiom
"Lo straordinario risultato di Mirafiori, frutto del coraggio e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Fiat, parla a tutto il paese. Dice che è necessario difendere insieme il lavoro, i diritti e la democrazia, perché sono la condizione per un nuovo modello di sviluppo e per una nuova giustizia sociale nelle fabbriche e nel paese.

Per questo, il 28 di gennaio è importante che allo sciopero generale dei metalmeccanici partecipino anche tutte le persone che ritengono che in questo momento la lotta dei lavoratori di Mirafiori e Pomigliano è una lotta generale. Ed è per questo importante sostenere anche gli appelli che sono stati lanciati, a partire da quello di MicroMega, in cui le persone, qualsiasi idea abbiano e qualsiasi posizione sociale ricoprano, si esprimano a fianco della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori Fiat.

Credo che sia un atto di civiltà perché siamo di fronte a una fase che mette a nudo queste questioni. Del resto c'è una lontananza e una latitanza del governo e della politica dal lavoro, e invece a partire dalla dignità e dal coraggio dei lavoratori di Mirafiori è possibile aprire una fase nuova.

Per questo, oltre a invitare tutti a partecipare il 28 alle manifestazioni che si faranno regione per regione in occasione dello sciopero generale dei metalmeccanici, credo che sia importante sostenere queste lotte firmando gli appelli di sostegno che sono stati promossi, a partire da quello di MicroMega".

FIRMA L'APPELLO: "LA SOCIETÀ CIVILE CON LA FIOM"

Storia di un prete "scomodo" che vuole coniugare fede ed impegno civile. Ospite di Corrado Augias a “Le Storie - Diario Italiano”, Don Andrea Gallo

lunedì 17 gennaio 2011

Salute: ISS, su prodotti chimici arriva etichetta di pericolo




SALUTE: ISS,SU PRODOTTI CHIMICI ARRIVA ETICHETTA DI PERICOLO

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Su detersivi, vernici, insetticidi,
dispositivi medici, e prodotti chimici in generale, arriva
l'etichetta di pericolo. Un simbolo d'allerta e consigli di
prudenza incorniciati in un rombo, in cui il responsabile
dell'immissione in commercio comunica il pericolo agli
utilizzatori della sostanza chimica - come previsto dal
Regolamento Clp che dal primo dicembre 2010 ha rivoluzionato la
gestione delle sostanze chimiche e delle loro miscele -
introducendo, sottolinea il Centro nazionale Sostanze Chimiche
dell'Iss, una serie di obblighi per l'industria e per gli organi
di vigilanza, da adempiere entro il 2017.
Inoltre, agli utilizzatori professionali, insieme
all'etichetta di pericolo viene consegnata la scheda informativa
di sicurezza (Sds) che descrive in 16 punti le indicazioni per
un uso corretto e sicuro negli ambienti di lavoro. Per le
imprese, comunque, la novita' piu' significativa, alla luce del
regolamento Reach, e' la registrazione presso l'Agenzia europea
delle Sostanze chimiche di tutte le sostanze prodotte e
commercializzate in quantitativi superiori a 1 ton/anno. Sulla
materia autorita' competente e' il ministero della Salute,
d'intesa con i ministeri dell'Ambiente e quello dello Sviluppo
Economico, col supporto tecnico-scientifico dell'Ispra e
dell'Iss, dove e' stato costituito il Centro nazionale delle
sostanze chimiche. (ANSA).

MON
17-GEN-11 18:58 NNNN

BENI CULTURALI: PON SICUREZZA FINANZIA BANCA DATI CARABINIERI



BENI CULTURALI: PON SICUREZZA FINANZIA BANCA DATI CARABINIERI =
(AGI) - Palermo, 14 gen. - Il PON Sicurezza finanziera' il
progetto 'Archecontrol' presentato dal comando generale
dell'Arma dei Carabinieri - Tutela del patrimonio culturale per
creare una piattaforma di monitoraggio centralizzata, dove
confluiranno le informazioni provenienti da diverse
amministrazioni. Nel sistema verranno gestiti ed elaborati dati
-video, foto, audio- da utilizzare per attivita' di tipo
preventivo e investigativo. Il progetto include anche
un'attivita' di addestramento all'uso delle nuove funzionalita'
destinata al personale dei nuclei Tutela patrimonio culturale
nelle quattro regioni Obiettivo Convergenza (Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia).
Scopo del progetto e' contrastare l'aggressione ai beni
culturali: solo nel primo trimestre del 2010, il comando dei
carabinieri Tutela patrimonio culturale ha recuperato oltre
4500 opere, sequestrato 266 falsi, rinvenuto 9.386 oggetti
archeologici, e denunciato 340 persone. "Archeocontrol" e'
un'evoluzione del sistema "Leonardo", finanziato dalla
precedente programmazione 2000-2006 del PON Sicurezza. (AGI)
Rap
171556 GEN 11
Sicurezza/ Al via 'Archeocontrol', per tutelare patrimonio Sud
Finanziamento Pon di quasi 3,5 milioni di euro

Napoli, 17 gen. (TMNews) - Salvaguardare il patrimonio culturale
per sostenere lo sviluppo e la crescita economica del territorio.
E' per questo che il Pon Sicurezza ha deciso di finanziare, con
circa 3,5 milioni di euro, il progetto `Archecontrol' presentato
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri-Tutela del
Patrimonio culturale. In Italia sono numerose le aggressioni che
subiscono i beni culturali: solo nel primo trimestre del 2010, il
Comando dei carabinieri Tutela Patrimonio culturale ha recuperato
oltre 4.500 beni, sequestrato 266 opere false, rinvenuto 9.386
oggetti archeologici, denunciato 340 persone.

Il progetto `Archeocontrol' rappresenta un'evoluzione del
sistema `Leonardo', finanziato dalla precedente programmazione
2000-2006 del Pon Sicurezza. In conformit con l'Obiettivo
Operativo 2.7 - Potenziare la dotazione tecnologica della
Pubblica amministrazione ai fini di migliorare l'efficienza e la
trasparenza dei processi gestionali - l'Arma potr contare su
strumenti investigativi tecnologicamente avanzati per migliorare
l'efficacia dell'azione di tutela del territorio e del patrimonio
storico-culturale, incrementando il numero di controlli
effettuati sui siti archeologici. (segue)
Psc



171532 gen 11


Sicurezza/ Al via 'Archeocontrol', per tutelare patrimonio... -2-
Per snellire procedure e incrementare capacit intervento

Napoli, 17 gen. (TMNews) - Con l'esecuzione del progetto verr
creata una piattaforma di monitoraggio centralizzata, presso la
quale confluiranno le informazioni provenienti da diverse
amministrazioni. Nel sistema verranno gestiti ed elaborati dati -
video, foto, audio - da utilizzare per attivit di tipo
preventivo e investigativo.

Il progetto include anche un'attivit di addestramento all'uso
delle nuove funzionalit destinata al personale dei nuclei Tutela
Patrimonio culturale nelle 4 regioni Obiettivo Convergenza:
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il Programma Operativo
Nazionale `Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza'
2007-2013, di cui titolare il ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cofinanziato dallo Stato
italiano e dall'Unione europea.


Psc



171532 gen 11

ROMA: FURTO PRESSO LA FIOM, PORTATI VIA ASSEGNI IN BIANCO E TRE EURO

ROMA: FURTO PRESSO LA FIOM, PORTATI VIA ASSEGNI IN BIANCO E TRE EURO =

Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Furto nella sede della Fiom-Cgil a
Roma, in via Buonarroti. Ieri sera intorno alle 19 ignoti sono entrati
nella sede del sindacato forzando la porta d'ingresso. Dopo aver
aperto la cassaforte, i ladri hanno portato via alcuni blocchetti di
assegni in bianco e tre euro in contanti. Sono in corso indagini della
polizia.

(Laf/Col/Adnkronos)
17-GEN-11 10:23

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Un sindaco Fiom per Torino

Un sindaco Fiom per Torino
di Paolo Flores d'Arcais "Se le opposizioni riconosceranno nella Fiom la punta di diamante dell’Italia che può risorgere dalle macerie cui l’ha ridotta il berlusconismo, la 'vittoria' più che dimezzata di Marchionne potrebbe inaugurare la caporetto anche di Berlusconi".

ANGELO D'ORSI Dalla resistenza degli operai Fiat la speranza per un'altra Italia
RITA BORSELLINO Sto con la Fiom. Ammiro la scelta di libertà di chi ha votato no
GIUSEPPE GIULIETTI La ribellione della dignità
GIACOMO RUSSO SPENA Il coraggio di dire no. Da Mirafiori lezione per la sinistra
DON FIOCCHI Le persone e il lavoro prima del capitale. Solidarietà alla Fiom

E' legittimo il licenziamento del dipendente che che timbra il cartellino marcatempo di una collega di lavoro











Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 07.12.2010, n. 24796
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato il 4.02.2003. #################, premesso di avere lavorato alle dipendenze della ################# S.r.################# dal 2.05.997 al 17.07.2000 e di essere stato licenziato, con lettera del 17 - 18 luglio 2000, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina l’anzidetta società per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio, risarcitorio e retributivo.
La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’esito dell’istruzione, escussi i testi di parte ricorrente ammessi e ritenuta la tardività delle istanze istruttorie della convenuta società, il Giudice del Lavoro adito con sentenza dell’11.05.2004 accoglieva il ricorso.
Tale decisione, appellata dalla S.r.################# ################# , è stata riformata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 77 del 2006, che ha rigettalo la domanda del D., con compensazione delle spese del doppio grado.
La Corte ha ritenuto, in via preliminare, ammissibili le richieste istruttorie della società spiegate in sede di memoria difensiva in primo grado, non ravvisando tardività della costituzione in giudizio della stessa società, avvenuta il 13 settembre 2003, nel termine stabilito dall’art. 416 c.p.c., ossia dieci giorni prima dell’udienza di discussione.
Nel merito la Corte ha disatteso il ricorso del D. e ritenuto legittimo il licenziamento allo stesso intimato dall’appellante società, essendo emerso che il lavoratore il giorno (…) aveva timbrato il cartellino - nell’apposito apparecchio marcatempo - della lavoratrice #################, e quindi posto in essere una condona idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Tale condotta, ad avviso della Corte, costituiva giusta causa di licenziamento, in quanto evidenziava un deliberalo e volontario inganno in danno della datrice di lavoro.
Contro la sentenza di appello il D. ricorre per cassazione con tre motivi.
La società ################# resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416 c.p.c., del D.################# n. 245 del 2002, (convertito nella ################# n. 286 del 2002), dell’O.P.C.M. del 10.04.2003 (proroga della sospensione fino al 30.06.2003), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Al riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha dato ingresso alle richieste istruttorie della ################# contenute nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ed inammissibili, in quanto spiegate tardivamente rispetto all’udienza di discussione del 25.03.2003. termine prorogato al 1.07.2003, a nulla rilevando che il giudice di primo grado avesse disposto rinviii della prima udienza.
Il motivo e infondato.
Dall’esame degli atti risulta che la prima udienza di comparizione del 25.03.2003, ricadente nel periodo di sospensione ai sensi del D.################# n. 245 del 2002, venne rinviata al 29.04.2003 e successivamente, prorogati i termini di sospensione per effetto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2003 n. 3279, venne fissata dal primo giudice udienza di discussione per il 23 settembre 2003.
Corretta e logica è quindi la statuizione contenuta nella impugnata sentenza circa la tempestività della costituzione della società avvenuta il 13 settembre 2003, ossia dieci giorni prima dell’anzidetta udienza di discussione ex art. 416 c.p.c., e l’ammissibilità delle richieste istruttorie spiegate in sede di memoria difensiva dalla stessa società. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: mentre con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il D. rileva che il giudice di appello in modo erroneo ha valutato la condotta a lui ascritta, sulla base della quale è stato fondato il provvedimentio) espulsivo, osservando che tale condotta, sotto il profilo dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo, non denotava una gravità dell’infrazione tale da comportare la massima sanzione del licenziamento.
Il D. aggiunge che in ogni caso) non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza di elementi integranti il tentativo di truffa ed era risultato che la timbratura del cartellino di una operaia da parte di esso ricorrente si era verificata quando la stessa si trovava a pochi passi da lui. Dal che l’insussistenza di un ingiusto profitto per sé e per gli altri.
Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese.
I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati al lavoratore rilevando che lo stesso all’entrata meridiana presso l’opificio della datrice di lavoro del (…) timbrò il cartellino, nell’apposito apparecchio marcatempo, della lavoratrice #################, che trovavasi in quel momento nell’area di parcheggio dello stabilimento industriale. Tale condotta è stata valutata dagli stessi giudici idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto tra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro.
In questo modo i giudici di merito hanno ricostruito, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, la condotta del ricorrente in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilevo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente (in tal senso ex plurimis Cass. sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003).
A tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 3.500,00, per onorari ed oltre IVA, CAP e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 07.12.2010