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martedì 29 marzo 2011

Corte Costituzionale: pacchi in ritardo: la Posta deve pagare i danni

SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-           Ugo                             DE SIERVO                      Presidente
-           Paolo                           MADDALENA                 Giudice
-           Alfio                            FINOCCHIARO                      "
-           Alfonso                       QUARANTA                           "
-           Franco                         GALLO                                    "
-           Luigi                            MAZZELLA                            "
-           Gaetano                       SILVESTRI                              "
-           Sabino                         CASSESE                                 "
-           Giuseppe                     TESAURO                               "
-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                        "
-           Giuseppe                     FRIGO                                      "
-           Alessandro                  CRISCUOLO                           "
-           Paolo                           GROSSI                                   "
-           Giorgio                        LATTANZI                              "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
            Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
            udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
            1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
            1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
            1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
            Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
            1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
            Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
            1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.
Considerato in diritto
            1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
            Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
            Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
            3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
            4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
            5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
            6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
            6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
            6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
            Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
            7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
            dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Salute: 50% italiani si scotta al sole, cresce allarme melanoma nei bimbi



SALUTE: 50% ITALIANI SI SCOTTA AL SOLE, CRESCE ALLARME MELANOMA NEI BIMBI =
PICCOLI 'INCREMATI' MA SENZA MAGLIETTA, OGNI ANNO +3% TUMORI

Milano, 29 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sotto il sole
ancora troppi italiani 'rischiano la pelle'. Oltre uno su 10 (12%) si
espone senza filtri di nessun genere; uno su 4 (24%) non usa creme
protettive e chi lo fa le sceglie troppo 'soft' (53%), col risultato
che la meta' si scotta (51%).

Ma i piu' indifesi sono i bambini, quasi sempre 'incremati'
(96%) e tuttavia lasciati spesso senza cappello (56%), maglietta (89%)
e occhiali (83%), quindi vittime di eritemi e bolle in 2 casi su 5
(41%). Bruciori e arrossamenti, dunque, ma non solo.

Secondo i dati del National Cancer Institute americano, tra i
piccoli aumentano del 3% circa all'anno (+2,9%) anche i casi di
melanoma: il tumore della pelle piu' mortale, un tempo rarissimo in
eta' pediatrica. Colpa di nei congeniti non controllati, ma anche
delle cattive abitudini sotto i raggi della 'stella madre'. (segue)

(Opa/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:16

NNNN
SALUTE: 50% ITALIANI SI SCOTTA AL SOLE, CRESCE ALLARME MELANOMA NEI BIMBI (2) =

(Adnkronos) - A lanciare l'allarme sono gli esperti dell'Adoi
(Associazione dermatologi ospedalieri italiani), che con La
Roche-Posay promuovono per il terzo anno il progetto di
sensibilizzazione 'Myskincheck', presentato oggi a Milano.

In tutta la Penisola materiale informativo e 5 mila visite
dermatologiche gratuite, iniziative che quest'anno passeranno
attraverso la rete capillare delle farmacie. L'Sos arriva dai dati
raccolti nell'edizione 2010 della campagna: 2.925 italiani visitati di
cui 2.578 adulti (eta' media 44 anni) e 347 bambini (8 anni in media),
e neoplasie diagnosticate nel 5% degli adulti (uno su 20) e in 9 bimbi
su 339 (2,6%). Non solo: tra gli italiani visitati l'anno scorso,
oltre la meta' degli adulti (52%) e la stragrande maggioranza dei
bambini (82%) non era mai entrato prima nell'ambulatorio del
dermatologo. (segue)

(Opa/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:20

NNNN

Ministero dell'interno Circ. 25-3-2011 n. F.L.4/2011 Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 25 marzo 2011, n. F.L.4/2011 (1).

Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.



Ai
   

Sigg. Prefetti
     

Loro sedi
     

(esclusi Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Enna, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trento, Trieste, Udine)
   



1. Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della L. 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni.

Sono comunque a carico dello Stato:

1. talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, L. n. 136/1976);

2. gli oneri derivanti dall’art. 5 della L. 16 aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).



2. Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.


A norma del citato articolo 17 della L. n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (31 marzo 2011) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 29 maggio 2011 (data del ballottaggio).

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62:


- Seggi ordinari


- Presidenti: euro 150,00 (di cui euro 30,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)

- Scrutatori e Segretari: euro 120,00 (di cui euro 24,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)


Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di euro 37,00 e euro 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata L. n. 62/2002, esulano dal rimborso statale.


- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: euro 90,00 (di cui euro 18,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)

- Scrutatori: euro 61,00 (di cui euro 12,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)


Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).


2.2 - Disciplina dei riparti - Rendiconti dei comuni


Elezioni provinciali

Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni dovranno presentare apposito documentato rendiconto alla relativa Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, comma 8, L. n. 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.

In ordine al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della menzionata L. n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.


Elezioni comunali

Relativamente al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della cennata L. n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.


Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli provinciali con l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, i rendiconti dei comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l’indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alla consultazione, ivi compresa quella a carico dello Stato per quanto attiene la predetta L. n. 62/2002. Il prospetto dovrà essere redatto in numero di copie sufficienti per essere poi trasmesso, a cura del comune, alla Provincia e alla locale Prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza.


Relativamente ai termini di presentazione dei predetti rendiconti si rappresenta quanto segue:

1) i rendiconti delle spese derivanti dalla L. n. 62/2002, dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura entro il termine di sei mesi dalla consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011;

2) i rendiconti delle restanti spese dovranno essere trasmessi alla rispettiva Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, L. n. 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.



3. Spese delle Prefetture - Uffici Teritoriali del Governo

3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

La Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, sta provvedendo ad impartire, alle dipendenti filiali, le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero e delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune.

Al pagamento delle relative spese provvederanno direttamente codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dalle locali filiali di Poste Italiane, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 - PG 3 - del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi. Sul medesimo capitolo saranno imputate anche le spese di cui alla cennata L. n. 62/2002.


Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, quanto prima, il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle spese dovute ai comuni (L. n. 62/2002) nonché a Poste italiane per le agevolazioni postali concesse.


Il Direttore centrale

Verde



L. 23 aprile 1976, n. 136, art. 17
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 5
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 3

Ministero della salute Nota 25-3-2011 n. DGPREV/7470/P Indirizzi procedurali per l'assistenza da parte dei centri ospedalieri di riferimento a soggetti provenienti dal Giappone potenzialmente esposti a radiazioni ionizzanti. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Nota 25 marzo 2011, n. DGPREV/7470/P (1).

Indirizzi procedurali per l'assistenza da parte dei centri ospedalieri di riferimento a soggetti provenienti dal Giappone potenzialmente esposti a radiazioni ionizzanti.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.



A
   

Tutti gli assessorati alla Sanità
     

Loro sedi
   



Al fine di armonizzare e razionalizzare le procedure da mettere in atto in risposta alle richieste di cittadini provenienti da aree del Giappone interessate dall'incidente della centrale nucleare di Fukushima, che su base volontaria si rivolgessero ai vari centri ospedalieri di riferimento individuati dalle Regioni in indirizzo per essere rassicurati in merito alle loro condizioni di salute, la scrivente Direzione Generale ha elaboralo i seguenti indirizzi procedurali, da ritenersi validi sino a eventuali modifiche sfavorevoli rispetto al livello di rischio attualmente segnalato nella centrale di Fukushima e nel Giappone.

I dati disponibili, provenienti da un articolato sistema di monitoraggio e vigilanza ambientale che vede coinvolte e coordinate le autorità giapponesi e numerosi organismi nazionali ed internazionali di protezione ambientale e radiologica, permettono allo stato attuale di escludere la possibilità di significativa (cioè rilevante rispetto all'esposizione dovuta alla radioattività naturale) radioesposizione per quei viaggiatori provenienti da zone del territorio giapponese distanti più di 80 km dalla centrale, corrispondente alla maggiore distanza presa a riferimento per interventi precauzionali da parte di diversi Paesi e organizzazioni internazionali.

Si tenga inoltre in considerazione il fatto che le raccomandazioni dell'OMS, allo stato, prevedono la necessità di controlli al rientro dal Giappone esclusivamente per coloro che hanno operato in prossimità della centrale, e comunque all'interno della zona di evacuazione (20 km).

Tanto premesso, si rappresentano i seguenti indirizzi procedurali, che prendono in considerazione tre tipologie di casi:

a) persone che provengano da aree situate in un raggio superiore ad 80 km rispetto alla centrale di Fukushima;

b) persone che abbiano soggiornato in aree ad una distanza inferiore ad 80 km dalla centrale di Fukushima;

c) persone che abbiano soggiornato o si siano recate nelle vicinanze della centrale di Fukushima. Nei casi di cui al punto a) non sussistono i presupposti per procedere ad indagini di tipo radiometrico o dosimetrico sul soggetto. Il centro di riferimento dovrebbe limitarsi a fornire informazioni e adeguato sostegno psicologico, ove necessario, teso a rimuovere stati di tensione e di ansia attraverso una corretta comunicazione sull'assenza di esposizione rilevante rispetto a quella dovuta alla radioattività naturale, e conseguentemente di rischio sanitario.

Nelle tipologie di cui al punto b), fermo restando che livelli significativi di contaminazione sono attesi esclusivamente per coloro che hanno operato in prossimità della centrale, su richiesta dell'interessato si prevede una raccolta di informazioni ed una valutazione strumentale dell'eventuale esposizione, con le seguenti azioni da intraprendere:

- presa in carico presso la struttura individuata dalla Direzione Sanitaria (es. Medicina nucleare, Pronto Soccorso, ecc.);

- raccolta di informazioni su: area di provenienza (escludere se superiore a 80 km dalla centrale di Fukushima): durata di soggiorno nell'area, periodo trascorso dal rientro in Italia (escludere se superiore a 30 giorni), eventuali dati sulla funzione tiroidea e renale, abitudini alimentari, eventuale assunzione di iodio o farmaci per patologia tiroidea, eventuali recenti trattamenti medici con somministrazione di radionuclidi:

- esecuzione delle seguenti indagini strumentali: 1) misura di captazione della tiroide con sonda esterna a scintillazione; 2) spettrometria gamma ad alta risoluzione delle urine delle 24 ore dopo un minimo di quattro giorni dalla presunta esposizione (solo dopo il quarto giorno dall'esposizione si hanno condizioni di stabilizzazione dell'escrezione di iodio e risultati affidabili alla spettrometria gamma).

Si precisa in merito che la spettrometria gamma delle urine, considerato il breve tempo di decadimento dello Iodio 131, risulterebbe a priori non significativa passati 30 giorni dall'esposizione, perché questo sarebbe in gran parte decaduto o escreto. Per i soggetti ove l'intervallo temporale dalla potenziale esposizione fosse superiore ai 30 giorni andrebbe fornita opportuna informazione e supporto psicologico come nei casi a), senza effettuare indagini strumentali.

I risultati, nonché una descrizione adeguata delle modalità di effettuazione delle suddette indagini strumentali, dovranno essere comunicati all'ISS tramite apposita scheda, in via di predisposizione, per la costituzione di un archivio informativo nazionale utile a fini istituzionali del Ministero. È previsto inoltre il rilascio a richiesta dell'utente di dichiarazione attestante i risultati dell'esame, nonché la registrazione dei risultati degli esami che dovranno essere conservati dalla struttura.

Nei casi di cui al punto c), fermo restando che tali soggetti dovrebbero già essere stati presi in carico dalle autorità locali, valgono gli stessi indirizzi che nei casi b), con raccolta di informazioni più dettagliate su luogo, durata e modalità di permanenza nelle vicinanze della centrale, e di quanto avvenuto tra tale permanenza e la richiesta di controlli presso la struttura ospedaliera. Potranno essere disposti eventuali altri esami e indagini strumentali. Qualora i risultati degli esami e delle indagini strumentali fossero tali da far ipotizzare un rischio per la salute si avrebbe la presa in carico sanitaria del soggetto per le azioni del caso.


Il Capo dipartimento

Dott. Fabrizio Oleari



D.P.C.M. 19 marzo 2010

Agenzia delle dogane Circ. 25-3-2011 n. 11/D Det. 16 marzo 2011, n. 12128. Timbri a calendario bistemma. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio servizi di coordinamento e di supporto.

Circ. 25 marzo 2011, n. 11/D (1).

Det. 16 marzo 2011, n. 12128. Timbri a calendario bistemma.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio servizi di coordinamento e di supporto.



     

Alle
   

Direzioni interregionali delle dogane
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni regionali delle dogane
           

Loro sedi
     

Alle
   

Direzioni provinciali delle dogane di Bolzano e Trento
           

Bolzano
           

Trento
     

Ai
   

Laboratori chimici
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Alla
   

Direzione centrale accertamenti e controlli
           

Sede
     

Alla
   

Direzione centrale amministrazione e finanza
           

Sede
     

Alla
   

Direzione centrale personale e organizzazione
           

Sede
     

All'
   

Ufficio centrale audit interno
           

Sede
     

Agli
   

Uffici delle dogane
           

Loro sedi
     

Al
   

Comando generale della guardia di finanza
           

Viale XXI Aprile, 55
           

Roma
       



Si rende noto che sul sito Internet dell'Agenzia (www.agenziadogane.gov.it) è stata pubblicata la Det. 16 marzo 2011, n. 12128 con la quale sono state definite le caratteristiche dell'impronta dei timbri a calendario bistemma (tipo conalbi) in dotazione alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle dogane e ai Laboratori chimici, la cui legenda è corrispondente alla nuova denominazione ad essi attribuita in conformità dell'intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo di questa Agenzia.

In dipendenza di quanto sopra, le Strutture interessate sono pregate di assumere le opportune iniziative necessarie ai fini della dotazione dei nuovi timbri a calendario di cui trattasi, inoltrando le relative richieste alla Direzione centrale amministrazione e finanza, competente per materia.

Sarà cura delle medesime Strutture trasmettere, per il tramite della citata Direzione centrale amministrazione e finanza, alla Zecca dello Stato, i timbri sostituiti per la loro deformazione.

La Direzione centrale accertamenti e controlli che legge per conoscenza provvedere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad informare i competenti Servizi comunitari e ad avviare le ulteriori iniziative ritenute opportune.


Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis



Allegato


Det. 16 marzo 2011, n. 12128

Caratteristiche dell’impronta dei timbri a calendario bistemma (tipo conalbi) in dotazione alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali e ai Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane (Pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 23 marzo 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)


Il Direttore

della direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti


Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57 con cui è stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle Dogane;

Visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che stabilisce, all'art. 74, comma 1, lett. a), il ridimensionamento degli assetti organizzativi secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli Uffici dirigenziali a livello generale e non generale nonché la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale;

Visto il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 intitolato "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

Viste la Det. n. 22945/R.I. del 13 agosto 2010, la Det. 23 dicembre 2010, n. 36644 e la Det. 23 dicembre 2010, n. 36709 con le quali sono state attivate le nuove Strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane;

Considerata la necessità di dotare le nuove Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle dogane, nonché i Laboratori chimici di un timbro a calendario la cui legenda sia corrispondente alla nuova denominazione;


Adotta la seguente determinazione:


Art. 1

Dotazione per le nuove Strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane di un timbro a calendario


1. Le Direzioni interregionali delle dogane, le Direzioni regionali delle dogane, le Direzioni provinciali delle dogane e i Laboratori chimici dovranno provvedere a dotarsi di nuovi timbri a calendario aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.

2. Per le restanti Strutture territoriali (Uffici delle dogane, Sezioni operative territoriali) restano validi gli specimen dei timbri attualmente in uso, le cui caratteristiche sono indicate nella Det. 25 febbraio 2004, n. (299/4200/AGTU/I).


Art. 2

Caratteristiche del timbro


Il nuovo timbro a calendario, conforme ai fac-simile di seguito riportati, terrà conto della necessità di rendere l'impronta di facile individuazione anche in ambito internazionale, mantenendo alto il livello di difficoltà di contraffazione.


Fac- simile dell'impronta
   

Caratteristiche

Direzione interregionale
   

- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.

delle dogane
   

- Corona interna avente diametro 25 mm.

   

- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).

- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.

- Denominazione della Direzione interregionale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Interreg. Dog.", con il nome delle Regioni in maiuscolo.

- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.

- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.

- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.

- La denominazione della Direzione interregionale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.

Direzione regionale delle
   

- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.

dogane
   

- Corona interna avente diametro 25 mm.

   

- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).

- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.

- Denominazione della Direzione regionale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Reg. Dog.", con il nome della Regione in maiuscolo.

- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.

- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.

- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.

- La denominazione della Direzione regionale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.

Direzione provinciale
   

- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.

delle dogane
   

- Corona interna avente diametro 25 mm.

   

- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).

- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.

- Denominazione della Direzione provinciale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Provinciale Dog.", con il nome della Provincia in maiuscolo.

- La dicitura "Dir. Provinciale Dog." può essere ulteriormente abbreviata in "Dir. Prov. Dog." ove esigenze di spazio e di leggibilità lo richiedano.

- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.

- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.

- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.

- La denominazione della Direzione provinciale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.

- Per la Direzione provinciale delle dogane di Bolzano è prevista l'indicazione della denominazione anche in lingua tedesca.

Laboratorio Chimico
   

- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.

delle Dogane
   

- Corona interna avente diametro 25 mm.

   

- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).

- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.

- Denominazione del Laboratorio chimico posta tra le due corone in basso, composta dalla dicitura "Laboratorio Chimico" seguita dal nome della Provincia in maiuscolo.

- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.

- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.

- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.

- La denominazione del Laboratorio chimico può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
   


La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.it. ai sensi dell'art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.



Det. 16 marzo 2011, n. 12128

Agenzia delle Entrate Ris. 25-3-2011 n. 35/E Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 - Esonero dalla presentazione della dichiarazione - Chiarimenti. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 25 marzo 2011, n. 35/E (1).

Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 - Esonero dalla presentazione della dichiarazione - Chiarimenti.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Nell'ambito del processo di semplificazione del linguaggio della modulistica dichiarativa da utilizzare nell'anno 2011, nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 sono state predisposte alcune tabelle che illustrano in forma sintetica le ipotesi in cui i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al fine di evitare ai soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo di interpretare erroneamente il contenuto delle predette tabelle e di ritenersi, conseguentemente, in possesso dei requisiti per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione, si forniscono alcune precisazioni in merito alla tabella relativa ai "Casi di esonero con limite di reddito", in relazione alla quale sono pervenute alcune richieste di chiarimento.

Nello specifico, è stato chiesto se l'avvertenza contenuta nell'intestazione della medesima tabella, laddove viene precisato che «il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze», debba considerarsi riferita anche alla prima ipotesi di esonero in essa indicata, riguardante il caso in cui il reddito complessivo non superi 500 euro e risulti formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati.

A tale riguardo, si evidenzia che la predetta avvertenza è stata predisposta in relazione alla generalità dei casi di esonero contenuti nella tabella. Diversamente, per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nella specifica ipotesi sopra descritta, il reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

A titolo di esempio valga il caso di un soggetto che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro. In tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto, non ricorrendo i presupposti dell'esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l'imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l'abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all'ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).

Si fa presente, infine, che i criteri predisposti dall'Agenzia delle entrate per il controllo e la liquidazione dell'imposta del modello 730/2011 sono conformi alle regole sopra descritte.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



Provv. 17 gennaio 2011, Istruzioni

Ministero della salute Nota 9-3-2011 n. 4480-P Linee guida per l’elaborazione di un provvedimento che disciplini la registrazione e la trasmissione dei dati informativi indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV.

Nota 9 marzo 2011, n. 4480-P (1).

Linee guida per l’elaborazione di un provvedimento che disciplini la registrazione e la trasmissione dei dati informativi indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV.



Alla
   

Regione Veneto
     

Assessorato alle politiche della formazione
     

Istruzione lavoro
     

Servizi veterinari
     

Dorsoduro 3493
     

30123 - Venezia
     

Fax 0412791374-330

All’
   

Aisa
     

Via G. da Procida, 11
     

20149 - Milano
     

Fax 0234565457

All’
   

Assalzoo
     

Via Lovanio, 6
     

00198 - Roma
     

Fax 068557270

All’
   

A.S.SO.FARM.
     

Via Cavour, 147
     

00184 - Roma
     

Fax 0648976639

All’
   

AS.CO.FAR.VE
     

Via dei Gracchi, 137
     

00192 - Roma
     

Fax 0632629517

All’
   

Assogenerici
     

P.le R. Ardigò, 30
     

00142 - Roma
     

Fax 065431323

All’
   

Associazione distributori farmaceutici
     

Via Milano, 58
     

00184 - Roma
     

Fax 0647824943 064828606

Alla
   

Federfarma
     

Via E. Filiberto, 190
     

00185 - Roma
     

Fax 0670476587

Alla
   

Fofi
     

Via Palestro, 75
     

00185 - Roma
     

Fax 064941093

Alla
   

S.I.VE.M.P.
     

Via Nizza, 11
     

00198 - Roma
     

Fax 068848446

Alla
   

S.I.VE.L.P.
     

Via Zanotti, 15
     

30029 - S. Stino di Livenza (VE)
     

Fax 0498830809

All’
   

Aia
     

Via G. Tomassetti, 9
     

00161 - Roma
     

Fax 0644249286

Alla
   

Cia
     

Via M. Fortuny, 20
     

00196 - Roma
     

Fax 0632687209

Alla
   

Coldiretti
     

Via XXIV Maggio, 43
     

00187 - Roma
     

Fax 064871199

Alla
   

Confagricoltura
     

Corso Vittorio Emanuele II, 101
     

00186 - Roma
     

Fax 066861726

All’
   

Una
     

Via V. Mariano, 58
     

Fax 0633252427

All’
   

Assoavi
     

Via Punta di Ferro, 2
     

47100 - Forlì
     

Fax 0543750680

All’
   

Avitalia s.c.a.r.l.
     

Via Torino, 146
     

00184 - Roma
     

Fax 0648029282

Alla
   

OmeoImprese
     

Via Cornaglia, 7
     

Milano
     

Fax 0229534066

Alla
   

Federazione italiana sport equestri
     

Dipartimento veterinario
     

Viale Tiziano, 74
     

00196 - Roma
     

Fax 063233772
   



Facendo seguito alla precedente Circ. 15 settembre 2010, n. 16617-P di pari oggetto, si comunica che le linee guida diverranno operative non appena entrerà in vigore il decreto ministeriale concernente il modello di prescrizione medico-veterinaria, attualmente in fase di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni.


Il Direttore generale

Dott.ssa Gaetana Ferri



Circ. 15 settembre 2010, n. 16617-P

SICUREZZA RIMINI. VITTORIA AL TAR DEI VIGILANTES SU QUESTORE DUE ISTITUTI DI VIGILANZA VINCONO RICORSO; ABOLITO 'REGOLAMENTO'


(ER) SICUREZZA RIMINI. VITTORIA AL TAR DEI VIGILANTES SU QUESTORE
DUE ISTITUTI DI VIGILANZA VINCONO RICORSO; ABOLITO 'REGOLAMENTO'

(DIRE) Bologna, 29 mar. - Il Questore non ha potere di decidere
l'organizzazione gestionale e operativa degli istituti di
vigilanza privati. Lo ha stabilito il Tar dell'Emilia-Romagna,
accogliendo ieri il ricorso presentato da due ditte di vigilanza
contro il "Regolamento provinciale di servizio" emanato dal
Questore di Rimini. Risultato: la sentenza da' ragione agli
istituti Civis Augustus e Vigilanza Adriatica e ordina
l'annullamento del decreto con cui il Questore di Rimini, nel
2000, istitui' il "Regolamento provinciale di servizio" che
regolava l'attivita' degli istituti di vigilanza dalla 'a' alla
'z'. Nel regolamento, infatti, si stabiliva la formazione e
l'aggiornamento professionale, le dotazioni, i controlli e le
procedure disciplinari, ma anche l'esecuzione dei diversi servizi
e l'organizzazione della centrale operativa. Secondo i giudici
del Tar, il Questore non ha "potesta' regolamentare" in questa
materia. Prima della sentenza depositata ieri, il Tar si era gia'
espresso favorevolmente verso gli istituti di vigilanza:
l'ordinanza di sospensiva fu emessa nel gennaio 2001.
Nella sentenza, i giudici ricordano che l'attivita' di
vigilanza privata e' gia' disciplinata nel Tulps (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), in cui si prevede che l'opera
di vigilanza o custodia (di immobili privati o pubblici) puo'
essere svolta dai privati solo se in possesso della licenza,
concessa a chi ha i requisiti (tra cui cittadinanza italiana e
assenza di condanne). In materia esiste poi un Regio decreto del
1936: a questo avrebbero dovuto seguire regolamenti di esecuzione
che non vennero mai emanati, ricordano i giudici del Tar, per cui
la normativa di riferimento rimane una norma del 1914.
Considerando queste leggi, appare contraddittoria l'attribuzione
di un potere regolamentare al Questore.

(Pir/ Dire)
11:26 29-03-11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 10-3-2011 n. 25/II/0003472 Programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2011. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nota 10 marzo 2011, n. 25/II/0003472 (1).

Programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2011.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Si trasmette il documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2011, contenente le linee programmatiche dell'azione ispettiva che codeste Strutture dovranno realizzare nell'anno in corso nonché il numero di aziende da sottoporre a verifica, a seguito delle proposte pervenute alla scrivente Direzione.

Si ricorda inoltre l'obiettivo evidenziato dall'On. le Ministro, in occasione dell'incontro “Il contrasto al lavoro sommerso: le implicazioni sul piano della legislazione sociale, fiscale e previdenziale” tenutosi in data 16 febbraio u.s., di realizzare per l'anno 2011 “un piano straordinario” che preveda l'effettuazione di almeno 80.000 controlli mirati allo specifico fenomeno del lavoro sommerso.

Tate obiettivo sarà, inoltre, monitorato mensilmente attraverso un apposito “contatore” volto ad evidenziare puntualmente il numero dei lavoratori in nero accertati.

Il citato obiettivo numerico dovrà pertanto essere proporzionalmente ripartito tra i competenti Uffici territoriali, secondo lo schema di seguito allegato.

Si invitano, pertanto, codeste Direzioni a dare concreta e puntuale attuazione alle suddette linee programmatiche.



Allegato 1


Premessa


Nell'ambito dell'azione di riforma organizzativa e funzionale che ha interessato negli ultimi anni l'attività di vigilanza, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, al fine di delineare le direttive operative rivolte alle Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intende proseguire nell'attività di programmazione della vigilanza che tiene conto delle peculiarità dei fenomeni di irregolarità nei diversi ambiti locali.

In primo luogo, va evidenziato, che l'attività di vigilanza svolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve privilegiare ambiti settoriali e tematici ben delineati e meritevoli di particolare attenzione in quanto caratterizzati da fenomeni di rilevante impatto economico-sociale. Inoltre, ove sussistano i presupposti normativi, appare necessario utilizzare quanto più possibile - in linea con gli anni precedenti - gli strumenti conciliativi introdotti dal D.Lgs. n. 124/2004 anche in via alternativa allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Particolare attenzione sarà, dedicata al miglioramento, dei risultati qualitativi dell'attività ispettiva da realizzarsi mediante una più mirata selezione delle realtà aziendali da sottoporre a controllo, con l'obiettivo di concentrare, quanto più possibile gli interventi nei soli confronti di quelle aziende maggiormente a rischio di fenomeni di lavoro sommerso. La finalità tendenziale da perseguire quindi è quella di incrementare in maniera significativa il riscontro effettivo di tali fenomeni diminuendo conseguentemente gli interventi non produttivi di risultati sotto il profilo dell'efficacia dell'azione ispettiva.

Si ribadisce, dunque, l'opportunità di orientare l'attività di vigilanza esclusivamente al contrasto delle irregolarità di natura “sostanziale” che costituiscono una lesione dei livelli di tutela delle condizioni di lavoro in una logica di conseguimento dei risultati qualitativi piuttosto che sul piano meramente quantitativo.

Infatti, più che su una indistinta e generalizzata fissazione di parametri di carattere quantitativo (numero delle aziende irregolari, dei lavoratori irregolari è totalmente in nero, ecc.), la vigilanza continuerà ad essere indirizzata esclusivamente su specifici obiettivi meritevoli di particolare attenzione (si pensi al lavoro nero, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, ai fenomeno delle false prestazioni nel settore agricolo, alla vigilanza in materia di appalti illeciti, al lavoro irregolare degli stranieri, ai fenomeni di elusione contributiva, al lavoro minorile, all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, alla disciplina sulle pari opportunità), anche attraverso la programmazione di accessi ispettivi a brevi intervalli temporali finalizzati ad assicurare l'effetto sorpresa e mirati al solo riscontro del lavoro nero.

La presente programmazione è fondata sulle proposte provenienti dalle Direzioni regionali del lavoro che sulla base dell'approfondita conoscenza delle realtà socio-economiche locali, hanno individuato i fenomeni maggiormente rilevanti nei rispettivi ambiti territoriali su cui indirizzare l'attività ispettiva.

Al fine di garantire una maggiore, efficacia dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo proseguirà, inoltre la programmazione di specifici progetti di vigilanza che vedranno il coinvolgimento dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro costituiti con la Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 luglio 2010.

In considerazione della rilevanza, prioritaria che continua ad avere la lotta al lavoro sommerso, occorre altresì affrontare in termini più incisivi il problema del contrasto ai fenomeni del lavoro insicuro ed irregolare realizzando un sistema che, grazie alla cooperazione dei diversi soggetti pubblici attivi nel mondo del lavoro, consenta di avviare un processo volto al passaggio dall'«ispezione al controllo».

In particolare l'«ispezione» è volta a far emergere le irregolarità, ad individuare i responsabili e sanzionarne i comportamenti illeciti, mentre il “controllo” presuppone un'attività di carattere più generale finalizzata a monitorare il complesso dei fenomeni maggiormente significativi, nonché ad individuare le possibili situazioni di patologia enucleate da specifici indicatori ed a predisporre le conseguenti azioni di contrasto.

Il citato processo si inserisce in una logica di protezione dei diritti fondamentali della persona e del lavoratore, garantendo al contempo il pieno rispetto delle regole sulla libera e corretta concorrenza fra i soggetti economici.

Alla luce di quanto sopra esposto, si individuano di seguito gli obiettivi verso i quali indirizzare l'attività di vigilanza amministrativa e tecnica.



Vigilanza amministrativa

Per la programmazione dell'attività di vigilanza amministrativa per l'anno 2011 si evidenziano gli ambiti di intervento segnalati da tutte le Strutture territoriali:


- Lavoro nero


La centralità delle azioni di contrasto al lavoro irregolare impone di considerare quale preminente ambito d'intervento dell'attività ispettiva il fenomeno del c.d. “sommerso totale”, tenuto conto della mancanza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell'omesso versamento di contributi e della perdita dei diritti conseguenti all'instaurazione di un regolare contratto di lavoro, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, dei pubblici esercizi, ecc. nei quali si riscontra una maggiore concentrazione di tale fenomeno.


- Impiego irregolare lavoratori extracomunitari


L'attività lavorativa dei cittadini stranieri immigrati deve svolgersi nell'integrale rispetto della normativa vigente e, pertanto, vanno contrastate tutte le forme di impiego irregolare di tale manodopera, intervenendo mediante azioni di intelligence coordinate con le forze di polizia e gli Istituti previdenziali. In particolare, va privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti di quelle realtà economiche gestite o organizzate mediante minoranze etniche, operanti al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere lavoristica previdenziale e fiscale e che realizzano, vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera impegnata.


- Appalti somministrazione e distacchi


Si prosegue nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia di appalti privati caratterizzati da rilevanti fenomeni di subappalti per verificare la regolarità dell'impiego di manodopera, con particolare riferimento all'individuazione di eventuali ipotesi di somministrazione irregolare, abusiva o fraudolenta.

La citata azione di vigilanza sarà mirata a specifici settori maggiormente interessati al ricorso allo strumento contrattuale dell'appalto.

Inoltre, si prevede di intensificare l'azione ispettiva nel settore degli appalti, pubblici volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di lavoro ed evitare che la concorrenza si sviluppi a danno delle stesse disposizioni lavoristiche.

La vigilanza riguarderà altresì, i rapporti tra committenti/appaltatori/subappaltatori e la relativa responsabilità solidale, nonché si estenderà anche alla verifica circa l'ottemperanza degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati.

Particolare attenzione sarà riservata all'attività di vigilanza sulle opere pubbliche e all'individuazione di eventuali pseudo lavoratori autonomi, al fine di garantire il rispetto del costo del lavoro e la presenza, di adeguate misure di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Infine, in tale ambito, l'attività di vigilanza sarà rivolta al contrasto dell'impiego irregolare di lavoratori attraverso agenzie di somministrazione di Paesi UE e/o mediante il ricorso a forme di distacco transnazionale che possono consentire l'abbattimento significativo del costo della manodopera sfruttando il differenziale retributivo e contributivo applicalo nei diversi Paesi.

A tale scopo, è stato elaborato - nell'ambito del Progetto Empower realizzato in partnership con la Romania - uno specifico vademecum che rappresenta un utile strumento per gli ispettori che sono chiamati ad affrontare le problematiche legate alle posizioni di un lavoratore distaccato in Italia da un Paese appartenerne all'Unione Europea.

Inoltre, sempre in materia di distacco transnazionale la Direzione generale per l'Attività ispettiva ha aderito, ad un'ulteriore progetto (c.d. Transpo) in partnership con la Francia, che si prefigge di approfondire la conoscenza della legislazione europea e nazionale in materia di distacco nel settore dei trasporti, al fine di garantire una migliore efficacia dei relativi controlli ispettivi.


- Cooperative


Al fine di favorire, una maggiore incisività dell'azione degli Osservatori provinciali delle cooperative, nonché di uniformare i diversi comportamenti tenuti in ambito nazionale, si ritiene necessario pianificare l'attività di verifica annuale nel settore cooperativo.

Si precisa che l'attività di verifica va orientata per il 70% al controllo delle cooperative non iscritte ad alcuna associazione di categoria e comunque non note e per il restante 30% nei confronti delle imprese associate privilegiando quelle mai verificate, ovvero non verificate negli ultimi 3 anni.

Per quanto attiene all'oggetto dell'attività di vigilanza è necessario in primo luogo indirizzarla al contrasto dell'impiego irregolare di manodopera ovvero di utilizzo di lavoro nero con l'evidente finalità di perseguire le peggiori forme di sfruttamento dell'attività lavorativa.

Inoltre, per scongiurare fenomeni di dumping sociale e contrattuale, derivanti da una scorretta applicazione delle norme vigenti in materia di cooperazione e delle clausole contenute nei Contratti Collettivi Nazionali, l'accertamento ispettivo dovrà concernente i fenomeni interpositori, ovvero, la fattispecie di appalto illecito di manodopera posto in essere da pseudo imprese o da cooperative spurie. Ciò con il primario obiettivo di salvaguardare la posizione contributiva e retributiva dei lavoratori impiegati nelle attività oggetto di appalto nonché il rispetto dei principi di leale concorrenza.


- Minori


Anche per l'anno 2011 l'azione ispettiva continuerà a verificare la regolarità dell'impiego di lavoratori minori nei settori maggiormente a rischio.


- Interventi a sostegno delle categorie “svantaggiate” del mercato del lavoro


L'attività di vigilanza sarà - come di consueto - anche orientata verso particolari fenomeni di rilevante impatto sociale quali:


Soggetti disabili


È opportuno verificare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla L. n. 68/1999, con particolare attenzione a quello della copertura dell'aliquota obbligatoria, utilizzando a tal fine il potere di diffida.


Pari opportunità


Alla luce del Protocollo d'Intesa del 27 giugno 2007 siglato dalla Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e dalle Direzioni generali per l'Attività ispettiva e del Mercato del Lavoro, nonché del Tavolo Tecnico di studio di cui al Decreto n. 241 del 12 gennaio 2009 proseguono le verifiche in merito all'esistenza di fenomeni discriminatori ed all'effettività della tutela delle lavoratrici madri.

Per i profili di carattere quantitativo, si prevede di sottoporre a verifica nel corso del 2011 - a seguito delle proposte pervenute dagli Uffici territoriali - complessivamente n. 144.252 aziende.


Direzioni regionali
   

Numero aziende da ispezionare
   

Di cui lavoro nero “piano straordinario”

ABRUZZO
   

5.021
   

2.821

BASILICATA
   

5.250
   

2.950

CALABRIA
   

8.058
   

4.528

CAMPANIA
   

13.335
   

7.493

EMILIA ROMAGNA
   

13.561
   

7.620

FRIULI VENEZIA GIULIA
   

3.183
   

1.789

LAZIO
   

12.526
   

7.038

LIGURIA
   

4.620
   

2.596

LOMBARDIA
   

14.168
   

7.961

MARCHE
   

6.199
   

3.483

MOLISE
   

2.100
   

1.180

PIEMONTE
   

10.775
   

6.055

PUGLIA
   

13.891
   

7.805

SARDEGNA
   

7.770
   

4.366

TOSCANA
   

11.085
   

6.299

UMBRIA
   

4.219
   

2.371

VALLE D'AOSTA
   

459
   

258

VENETO
   

8.032
   

4.513

TOTALE
   

144.252
   

81.056
       



Altre forme di tutela sostanziale dei lavoratori

Come già evidenziato in premessa ed in linea con quanto ribadito dalla Dir. Stato 18 settembre 2008, particolare importanza dovrà essere riservata agli istituti della conciliazione monocratica e della diffida accertativa per crediti patrimoniali, al fine di garantire un'immediata risposta alle esigenze di tutela dei lavoratori interessati, anche indipendentemente dall'attivazione dell'azione ispettiva.



Coordinamento

Le strategie di intervento per il contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, che rappresentano la condizione fondamentale per sviluppare la crescita e la competitività del Paese, rendono indispensabile consolidare le iniziative di coordinamento fra i soggetti impegnati nelle azioni ispettive, così da assicurare la massima efficacia ed ottenere migliori risultati della vigilanza.

A tal fine, nel corso dell'anno 2011 sarà data attuazione a quanto previsto, dalle Intese siglate nel 2010 con: INPDAP, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ministero della Difesa, Guardia di Finanza, ENPAM.

In particolare, saranno predisposte apposite visite ispettive, volte al recupero contributivo, con il personale dell'INPDAP e dell'ENPAM.

Inoltre, in collaborazione con i Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza saranno predisposte, a livello locale, specifiche, azioni volte al contrasto dei fenomeni criminali collegati all'occupazione di lavoratori irregolari ed in nero, ivi compresi extracomunitari clandestini, all'occupazione illegale di minori, alle frodi in danno degli Enti previdenziali, nonché alla prevenzione dei fenomeni infortunistici.

Infine, in ottemperanza al Protocollo d'intesa del 4 agosto 2010, siglato con l'INPS, l'INAIL, e l'Agenzia delle Entrate, si procederà a focalizzare in modo più puntuale possibile gli obiettivi dell'azione di verifica attraverso la condivisione delle informazioni contenute nelle diverse banche-dati. Tale Protocollo rappresenta, pertanto, lo strumento che consente l'evoluzione del sistema della vigilanza da una fase legata alle sole verifiche sul campo ad un più ampio sistema di monitoraggio dei fenomeni lavoristico-previdenziali.



Progetto qualità dell'azione ispettiva

Come premesso, anche per l'anno in corso, il più importante elemento deduzione ispettiva sarà rappresentato dall'indicatore di qualità.

Pertanto, ai fini statistici e di verifica della capacità degli Uffici di assicurare una presenza sul territorio, in termini “qualitativi” e anche “quantitativi”, si proseguirà con il c.d. “progetto qualità”.



Attività di prevenzione e promozione

Anche per quanto concerne l'attività di prevenzione e promozione, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004, le Direzioni provinciali del lavoro, coordinate dalle rispettive Strutture di livello regionale, proseguiranno nel pianificare e realizzare le iniziative di carattere informativo e di aggiornamento aventi ad oggetto la materia lavoristica, esclusivamente con le organizzazioni datoriali e sindacali e le realtà economico-sociale presenti sul territorio.



Vigilanza tecnica

La vigilanza tecnica per l'anno 2011 va orientata all'assoluto privilegio delle iniziative Ispettive finalizzate ad arginare il fenomeno infortunistico nel settore dell'edilizia.

Si precisa che per il raggiungimento degli obiettivi il personale tecnico non dovrà essere in alcun modo distolto dalle attività individuate dal presente documento ed in particolare non dovrà essere impiegato per le verifiche degli ascensori e montacarichi, in quanto tali verifiche non costituiscono compiti prioritari, in termini di efficacia e di efficienza per l'Amministrazione, né l'omissione di tale attività costituisce pregiudizio nei confronti dei terzi in quanto la stessa può essere assolta, ai sensi delle disposizioni vigenti, dai soggetti all'uopo autorizzati.

Si sottolinea la necessità che l'attività di vigilanza tecnica vada opportunamente pianificata nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

La vigilanza tecnica dovrà essere tale da raggiungere un risultato annuale, pari almeno a 70 accertamenti per ciascun ispettore, escluse le riviste.



Vigilanza tecnica settore edilizia

Considerato che gli incidenti sul lavoro nel settore edilizio, rappresentano, per gravità, una componente numericamente rilevante rispetto alla globalità del fenomeno infortunistico, si ritiene che in tale settore, debba concentrarsi l'attività di vigilanza tecnica svolta dalle Strutture territoriali.

La vigilanza tecnica nei cantieri edili dovrà essere condotta in modo completo sia sotto gli aspetti tecnici che amministrativi con particolare attenzione alla catena di appalti e subappalti, ove esistenti.

La scelta dei cantieri da individuare dovrà rispettare, indicativamente, i seguenti criteri:

- 5% Cantieri grandi - importo lavori maggiore 10.000.000 Euro, ove presenti.

- 30% Cantieri medi - importo lavori compreso tra 1.000.000 e 10.000.000 di Euro, ove presenti;

- 65% Cantieri piccoli.

Tale ripartizione trova, fondamento evidentemente nella considerazione che i più gravi infortuni avvengono normalmente nel cantieri di più piccola dimensione.



Vigilanza tecnica settore ferrovie

Anche l'attività di vigilanza tecnica nel settore ferroviario, come previsto dalle disposizioni vigenti, dovrà prevedere come per l'anno precedente, una programmazione almeno annuale degli obiettivi in sede di ufficio di coordinamento regionale.

In tale sede saranno individuati gli obiettivi della vigilanza congiunta in considerazione delle priorità degli interventi da effettuare per di ciascuna Provincia.



Altra vigilanza tecnica

Il personale tecnico potrà altresì, essere impegnato nell'ambito della vigilanza in materia di tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, purché la stessa venga svolta in settori lavorativi significativi ai fini della suddetta tutela e pertanto, dovranno essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi, gli accertamenti svolti solo in particolari strutture sanitarie complesse e settori industriali ove l'impiego di sorgenti di radiazione siano qualitativamente e quantitativamente significativi.

Inoltre, costituiranno accertamenti tecnici, quelli svolti in ambito di sorveglianza di mercato secondo le concordate procedure definite in base alle circolari vigenti.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli è gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono, al rischio in esame, personale non sempre preparato ad affrontare tali specifiche evenienze. Eventuali ulteriori iniziative volte a tutelare i lavoratori che potenzialmente potrebbero operare in ambienti sospetti di inquinamento potranno essere assunte e condivise nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento, di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007, secondo le indicazioni fornite nella Circ. 9 dicembre 2010, n. 42/2010.


Il Direttore generale

Dott. Paolo Pennesi



D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8
L. 12 marzo 1999, n. 68
Dir. Stato 18 settembre 2008
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
D.P.C.M. 21 dicembre 2007

Dubbi di costituzionalità sui tagli agli organi della scuola La norma che dispone i tagli agli organici del personale non dirigenziale e non docente della scuola statale potrebbero non essere conformi a Costituzione. A dubitare della legittimità della norma di legge che li prevede, è il Tar del Lazio, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2 e comma 4, lett. e), D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, con un'ordinanza depositata il 14 marzo 2011. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 14 marzo 2011, n. 2227










lunedì 28 marzo 2011

DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27 Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0073) (GU n. 71 del 28-3-2011 )



 note:    Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. 2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno: a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace; b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. 3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, e' destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianita' di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonche' degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010. 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Agenzia delle Entrate Ris. 25-3-2011 n. 35/E Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 - Esonero dalla presentazione della dichiarazione - Chiarimenti. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 25 marzo 2011, n. 35/E (1).

Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 - Esonero dalla presentazione della dichiarazione - Chiarimenti.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



Nell'ambito del processo di semplificazione del linguaggio della modulistica dichiarativa da utilizzare nell'anno 2011, nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 sono state predisposte alcune tabelle che illustrano in forma sintetica le ipotesi in cui i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al fine di evitare ai soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo di interpretare erroneamente il contenuto delle predette tabelle e di ritenersi, conseguentemente, in possesso dei requisiti per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione, si forniscono alcune precisazioni in merito alla tabella relativa ai "Casi di esonero con limite di reddito", in relazione alla quale sono pervenute alcune richieste di chiarimento.

Nello specifico, è stato chiesto se l'avvertenza contenuta nell'intestazione della medesima tabella, laddove viene precisato che "il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze", debba considerarsi riferita anche alla prima ipotesi di esonero in essa indicata, riguardante il caso in cui il reddito complessivo non superi 500 euro e risulti formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati.

A tale riguardo, si evidenzia che la predetta avvertenza è stata predisposta in relazione alla generalità dei casi di esonero contenuti nella tabella. Diversamente, per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nella specifica ipotesi sopra descritta, il reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

A titolo di esempio valga il caso di un soggetto che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro. In tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto, non ricorrendo i presupposti dell'esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l'imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l'abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all'ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).

Si fa presente, infine, che i criteri predisposti dall'Agenzia delle entrate per il controllo e la liquidazione dell'imposta del modello 730/2011 sono conformi alle regole sopra descritte.


Il Direttore centrale

Aldo Polito