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sabato 28 ottobre 2023

Cassazione 2023-"con sentenza del 1 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, accoglieva la domanda proposta da OMISSIS nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operava in qualità di Ufficiale Giudiziario, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di trasferta nella quota del 50% (voce retributiva risultante dall'importo pro quota complessivamente percepito da tutti i collaboratori ed assistenti UNEP dell'ufficio giudiziario) nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio subito durante il servizio, protrattosi dal (Omissis) al (Omissis); "

 



Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 05/10/2023) 25-10-2023, n. 29567 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente - 

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - 

Dott. FEDELE Ileana - Consigliere - 

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere - 

Dott. BUCONI Maria L. - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso 23202-2018 proposto da: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; 

- ricorrente - contro 

OMISSIS, elettivamente domiciliata in ROMA,  

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 5585/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 1776/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. 

Svolgimento del processo 

- che, con sentenza del 1 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, accoglieva la domanda proposta da OMISSIS nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operava in qualità di Ufficiale Giudiziario, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di trasferta nella quota del 50% (voce retributiva risultante dall'importo pro quota complessivamente percepito da tutti i collaboratori ed assistenti UNEP dell'ufficio giudiziario) nel periodo di assenza dal lavoro per infortunio subito durante il servizio, protrattosi dal (Omissis) al (Omissis); 

- che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto doversi interpretare la disciplina recata dall'art. 5 del CCNL recante le norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari di cui all'art. 2 del CCNL per il comparto Ministeri del 16.2.1999 nel senso che l'emolumento in questione, in quanto destinato anche al personale UNEP che lavora esclusivamente all'interno dell'ufficio impegnato in attività tipicamente amministrative, costituisce voce fissa e continuativa della retribuzione secondo quanto ritenuto dalla stessa amministrazione che nella circolare Pos. Arch. VI- Dog/742/027-12009 CA del 22.5.2009, sul presupposto che l'emolumento in questione è legato per sua natura alla funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari, ha stabilito che, ai fini della sua attribuzione agli aventi diritto, sono da considerarsi utili, nel senso di essere parificati alla presenza in servizio, i giorni di assenza per ferie, astensione obbligatoria, permesso sindacale, permesso studio...malattia anche dovuta ad infortunio dipendente da causa di servizio; 

- che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero della Giustizia, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la OMISSIS; 

- che la controricorrente ha poi presentato memoria. 

Motivi della decisione 

- che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui reca la condanna dell'amministrazione al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, in contrasto con il divieto di cumulo di cui alla normativa invocata; 

- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 20 art. 21, comma 7, CCNL 16.5.1995 e 2, lett. f), CCNL 24.4.2002, il Ministero ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità di una lettura della disciplina contrattuale intesa a desumere il carattere fisso e continuativo della voce retributiva qui rivendicata e così ad includerla nel trattamento economico dovuto in caso di assenza per malattia o infortunio dovuto a causa di servizio, che va limitato alla sola retribuzione fissa mensile con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato; 

- che il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento in effetti contrastando la statuizione della Corte territoriale con il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36; 

- che parimenti meritevole di accoglimento si rivela il secondo motivo alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 17.12.2019 n. 33406) secondo cui "Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l'indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (nel regime anteriore all'accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l'art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia."; 

- che la sentenza impugnata ed il controricorso non prospettano argomenti tali da indurre il Collegio a rimeditare l'orientamento già espresso, al quale va data continuità; 

- che il ricorso va, dunque, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e la causa, che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva e compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo, giustificata dall'esito alterno del giudizio oltre che dall'essersi l'orientamento citato formato in epoca successiva alla introduzione della lite. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva. Compensa tra le spese dell'intero processo. 

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 5 ottobre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2023 


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