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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-“ Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di Milano, Area trasporto pubblico sharing e sosta, del 18.10.2022 di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone, nonché del parere della Commissione tecnica disciplinare regionale del 6.10.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 04/11/2022: “





Pubblicato il 21/07/2023

N. 01946/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02964/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso  

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di Milano, Area trasporto pubblico sharing e sosta, del 18.10.2022 di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone, nonché del parere della Commissione tecnica disciplinare regionale del 6.10.2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 04/11/2022:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è titolare di licenza taxi rilasciata dal comune di -OMISSIS-. Nell’agosto 2022 l’esponente ha ricevuto, da parte della direzione mobilità- area trasporto Pubblico Sharing del Comune di Milano- una comunicazione di avvio del procedimento con la quale gli si contestava la violazione degli articoli 40 e 44 comma 1 lett. d) del vigente Regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2, recante “Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”.

1.1) Più nel dettaglio, il procedimento scaturiva da una segnalazione pervenuta in data 21.07.2022 che, a riguardo di una corsa del giorno precedente, riferiva: “(...) il tassista ha risposto con insulti e parolacce su Draghi ed il Governo nonostante la presenza di un bambino. Non ha consentito alla mia compagna di aprire il finestrino per prendere un po' d’aria ed ha percorso lunghi tratti di autostrada a 160 km/ora (...). Arrivati a Milano la mia compagna ha aperto il finestrino posteriore ed il tassista ha iniziato ad inveire (...). Poi ha comunicato che aveva il POS scarico e che ci poteva accompagnare ad un bancomat per prelevare”.

2) Ricevute le difese dell’interessato, in data 6.10.2022 si è riunita la Commissione di disciplina la quale, constatata l’assenza del tassista all’audizione, decideva di irrogare la sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone per un numero di giorni pari a 7. Tale sanzione veniva portata ad esecuzione dal Comune di Milano con il provvedimento del 18.10.2022.

3) Avverso detto provvedimento, notificato il 28.10.2022 e depositato il 03.11.2022, parte ricorrente propone ricorso introduttivo affidato a quattro motivi:

3.1) Nullità del provvedimento per difetto di attribuzione del potere – violazione dell’articolo 21 septies della legge 241/90 – in subordine incompetenza. L’esponente lamenta la nullità ovvero l’incompetenza del Comune di Milano ad adottare il provvedimento sanzionatorio nei confronti del tassista. Ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento regionale 8 aprile 2014 n.2 spetterebbe al Comune di -OMISSIS-, che ha rilasciato la licenza, l’emanazione del provvedimento sanzionatorio;

3.2) Illegittimità per violazione degli articoli 3 e 10 della legge 241/90 - difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente si duole della carenza di un’adeguata motivazione circa le ragioni per le quali l’amministrazione avrebbe accertato la condotta illecita di cui all’articolo 40 e dell’articolo 44 lett. d);

3.3) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di ponderazione e di equilibrio – violazione del principio di imparzialità. L’interessato denuncia la carenza d’istruttoria del procedimento posto in essere dalla Commissione la quale, ad avviso del ricorrente, si limitava a prendere atto delle sole affermazioni dell’utente;

3.4) Violazione dell’articolo 1 della legge 241/90 per aggravamento del procedimento. L’esponente lamenta l’inadeguatezza del termine di 10 giorni, indicato nel provvedimento de quo, in quanto impedirebbe l’esercizio del diritto di accesso e della successiva proposizione del ricorso.

4) Con motivi aggiunti, notificati e depositati il 04.11.2022, parte ricorrente impugnava il successivo provvedimento del Comune di -OMISSIS- del 25.10.2022 n. prot. 38691 con il quale veniva data esecuzione alla sanzione della sospensione disciplinare oggetto del parere della Commissione di disciplina.

5) Il ricorso per motivi aggiunti è articolato in due motivi:

5.1) Nullità del provvedimento per difetto di attribuzione del potere – violazione dell’articolo 21 septies della legge 241/90 – in subordine incompetenza. Parte ricorrente evidenzia come l’emanazione successiva del provvedimento disciplinare da parte del comune di -OMISSIS- confermi quanto dedotto con il primo motivo del ricorso principale (carenza di attribuzione di potere o incompetenza del Comune di Milano);

5.2) Illegittimità derivata in quanto l’esponente lamenta sia l’“acrobazia motivazionale” del provvedimento che rimanda alla determina del Comune di Milano, la quale a sua volta fa rinvio al provvedimento adottato dalla commissione disciplinare; sia i vizi, esposti nel ricorso principale, del parere della Commissione disciplinare la cui illegittimità travolge inevitabilmente il provvedimento de quo.

6) Si è costituito il Comune di Milano esponendo con separata memoria le proprie difese e preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in quanto l’Ente Locale non sarebbe il soggetto titolare del potere disciplinare esercitato nei confronti del ricorrente ma solo organo strumentale con funzione di supporto amministrativo e di esecuzione della decisione disciplinare adottata dalla Commissione, organo della Regione nei cui confronti il ricorso avrebbe dovuto essere istaurato. Pertanto, spettando il potere disciplinare alla Commissione regionale che si avvale degli Uffici tecnici unicamente per lo svolgimento degli accertamenti istruttori, vi è carenza di legittimazione passiva del Comune di Milano.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, l’Amministrazione Civica riafferma di aver assunto tutti gli atti di propria competenza, osservando rigorosamente le prescrizioni del Regolamento suddetto.

7) Si è costituito in giudizio anche il Comune di -OMISSIS- controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. In particolare afferma che il richiamo alla determina dirigenziale n. 8763/2022 di cui al provvedimento impugnato con motivi aggiunti non determinerebbe un pregiudizio per la ricorrente, essendo, per relationem, pienamente satisfattivo dell’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione locale. Non sussisterebbe, inoltre, alcuna lamentata carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento essendo, quest’ultimo, un atto di natura vincolata e dovendo l’Ente Locale limitarsi alla mera esecuzione. Le violazioni contestante al tassista, corrispondenti alle fattispecie di cui all’articolo 40 del Regolamento, non hanno trovato smentita nella propria memoria procedimentale confermando, così, il fatto di aver tenuto un comportamento non consono alle regole di comportamento proprie del servizio di trasporto pubblico. Infine, il percorso logico-motivazionale è lineare e chiaro avendo l’organo competente verificato che il soggetto interessato ha tenuto un comportamento non corretto con i propri passeggeri e che le circostanze denunciate non siano state puntualmente confutate in atti. A fronte di ciò, la sanzione disciplinare della sospensione risulta essere dovuta e doverosa a garanzia di regole minime di comportamento da osservarsi nell’esercizio di un servizio di interesse pubblico.

8) Non risulta costituita in giudizio, infine, la Regione Lombardia.

9) Con ordinanza n. 1440 del 2022 il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta: “-) …con riguardo all’impugnativa della determinazione dirigenziale del Comune di Milano non risultando la licenza rilasciata dallo stesso Comune, sicché appare assistita da fumus boni iuris la censura di incompetenza ad adottare il provvedimento sanzionatorio (tale essendo, a tutti gli effetti, l’atto impugnato con il ricorso introduttivo, visto che esso non si limita a trasmettere gli atti al Comune competente); “ e respingendola…..” con riferimento all’impugnativa del provvedimento del Comune di -OMISSIS- tenuto conto che la sanzione disciplinare applicata appare adeguatamente motivata in considerazione dei fatti riportati in ricorso, e attraverso il rinvio alle valutazioni compiute dalla commissione a ciò preposta, che sono vincolanti per il Comune competente a provvedere”.

10) In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie.

11) Alla pubblica udienza del 20 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

12) Preliminarmente va chiarito che il ricorso in questione, non può ritenersi improcedibile stante l’incontestata esecuzione, in corso di giudizio, della sanzione da parte del Comune di -OMISSIS-, in quanto persiste l’interesse del ricorrente alla sua decisione (cfr. verbale di udienza) in relazione agli effetti recidivanti che, nel caso di nuove contestazioni di violazioni di regole di condotta di cui al regolamento di competenza, determinerebbero un aggravamento della sanzione da irrogare.

13) Il Collegio ritiene utile, sempre in via preliminare, richiamare il quadro normativo di riferimento.

14) Con il Regolamento Regionale del 8 aprile 2014 n.2 il Consiglio regionale ha disciplinato l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio delle province ove sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale stabilendo: le modalità di svolgimento, i relativi requisiti, le condizioni di esercizio, nonché le conseguenze sul piano sanzionatorio, secondo quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 6 del 2012.

14.1) Al capo V (articoli 40-48) del citato Regolamento, titolato “Norme di comportamento”, si prevede una serie di regole di condotta che il tassista è tenuto ad osservare nello svolgimento delle sue funzioni. Più nello specifico, vanno considerati ai fini della presente controversia, l’articolo 40 che prevede gli obblighi generali dei conducenti in servizio il quale dispone che “I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di: a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo; b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza; c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato; d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti; e) essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica; (...)” e l’art. 44 comma 1 lett.d) in base al quale “E' vietato ai conducenti di autoveicoli in servizio: a) accettare prenotazioni in qualsiasi forma; b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di questi ultimi. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie dell'uso collettivo del taxi di cui all'art. 5; c) tenere sull'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio; d) interrompere la corsa di propria iniziativa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo; e) consumare cibo durante la corsa (...)”.

14.2) Per l’osservanza di tali regole di condotta sono anche individuate le sanzioni delineate al capo IV del regolamento ed irrogate da una Commissione tecnica-disciplinare all’uopo nominata. Ai sensi dell’art. 56, infatti, titolato “Classi di sospensione” il legislatore regionale ha determinato in corrispondenza di ogni violazione di regole di condotta i relativi tempi di sospensione della licenza che, nei casi più gravi, può condurre alla decadenza.

14.3) È vincolato a dare esecuzione alle sospensioni disposte dalla Commissione tecnica-disciplinare il Comune che ha rilasciato la licenza al tassista, stante il tenore letterale dell’art. 55 c.1 del Regolamento 2/2014 per il quale: “Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità della violazione commessa ed alla recidiva, la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi individuate all'art. 56”. Ciò risulta, inoltre, confermato dalla lettura dell’art. 12 Deliberazione n° x / 4591 (attuazione del regolamento regionale n. 2 del 8 aprile 2014 “Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”) per cui: “Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Comune che ha rilasciato la licenza, il quale è tenuto a dare applicazione, in conformità al Capo VI del Regolamento (...)”.

15) Alla luce del delineato quadro normativo, il primo motivo di ricorso è fondato.

15.1) Ai sensi dell’art. 55 comma 1, competente ad adottare il provvedimento esecutivo della sanzione disposta dalla Commissione disciplinare è il Comune che ha rilasciato la licenza. Ne discende, dunque, che il provvedimento del 18/10/2022, in epigrafe specificato, è illegittimo in quanto adottato dal Comune di Milano in difetto di competenza dovendosi quest’ultima ravvisarsi nel Comune di -OMISSIS-, ente che ha rilasciato la licenza de quo. In linea con la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria 5/2015 del Consiglio di Stato, accertato il difetto di competenza del Comune di Milano l’analisi delle ulteriori questioni di merito devono ritenersi assorbite. Si rende superflua, infatti, una valutazione nel merito degli ulteriori vizi-motivi qualora il provvedimento sia adottato da un’amministrazione non competente, volendo, in tal modo evitare, un sindacato del giudice su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione competente.

16) Passando all’analisi del ricorso per motivi aggiunti, assorbito il primo motivo di ricorso in quanto ripetitivo della censura esposta nel ricorso principale, e più sopra accolta, non essendo sopravvenuti ulteriori elementi che possano modificare il convincimento, seppur sommario, già espresso in fase cautelare, il Collegio lo ritiene infondato.

17) In particolare è da ritenersi infondata la censura prospettante un’illegittimità del provvedimento del Comune di -OMISSIS- nella parte in cui omette di richiamare direttamente il parere della Commissione disciplinare limitandosi a far propria la sola determinazione dirigenziale del Comune di Milano considerato comunque che il provvedimento del Comune considera in modo espresso “ che la Commissione Disciplinare tecnica, nella seduta del 6/10/2022, ha determinato di adottare, nei confronti del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare di n. 7 giorni di sospensione della licenza d’esercizio”. Non è condivisibile, quindi, l’assunto secondo cui un provvedimento è illegittimo tutte le volte in cui la motivazione comporti uno sforzo interpretativo che trascenda il concetto di semplicità in quanto “ciò che conta, ai fini della legittimità del provvedimento, è che la sua motivazione renda chiaramente intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della decisione adottata e che gli atti prodromici del procedimento eventualmente richiamati per relationem siano indicati e resi disponibili alla parte interessata” ( cft. T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent. n. 29 del 03-01-2023; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent. n. 1142 del 15-11-2022; Cons. Stato Sez. VI, Sent. n. 62 del 07-01-2022,). Ne consegue, dunque, che il provvedimento de quo non è illegittimo in quanto la motivazione per relationem fornita rende chiaramente intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della decisione adottata, risultando tra l’altro nella disponibilità del ricorrente il parere reso dalla Commissione. Inoltre, con richiamo alla determinazione dirigenziale, il Comune di -OMISSIS- fa proprio il contenuto di quest’atto del quale, il parere rilasciato dalla Commissione disciplinare, costituisce parte integrante.

18) Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale: “nei procedimenti disciplinari l'amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità, in ordine alla valutazione dei fatti addebitati, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere” ne deriva che “il sindacato giurisdizionale non può addentrarsi nel merito della valutazione della gravità dei comportamenti addebitati e della proporzionalità della sanzione inflitta, se non in caso di manifesta irragionevolezza e illogicità o di palese incongruità e abnormità” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent. n. 2309 del 17-10-2013; T.A.R Piemonte Torino, Sez. I, Sent. n.916 del 2017). Ne discende, pertanto, che, non trovando smentita negli atti di causa le condotte contestate con segnalazione del 21.07.2022, il Collegio ritiene di respingere l’impugnativa del provvedimento del Comune di -OMISSIS- tenuto conto che la sanzione disciplinare applicata non risulta manifestamente irragionevole, illogica, di palese incongruità o abnormità tale da giustificarne l’annullamento.

19) La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

-) accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

-) respinge i motivi aggiunti.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Anna Corrado Marco Bignami

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


 

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