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sabato 28 ottobre 2023

Tar 2023-“esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale "per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017" con la seguente motivazione "Ha conseguito una media globale inferiore a 12/20"”



T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 14/07/2023) 11-10-2023, n. 15016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Stralcio) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4326 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Attitudinali, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

previa richiesta di sospensione, 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- del provvedimento di inidoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 13 febbraio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale "per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017" con la seguente motivazione "Ha conseguito una media globale inferiore a 12/20"; 

- della scheda riassuntiva numerica allegata al provvedimento di inidoneità con la quale viene calcolata la "media attitudinale" del ricorrente nella parte in cui dichiara il ricorrente "non idoneo"; 

- del provvedimento redatto in data 12 febbraio 2018 dallo psicologo della Commissione di concorso con il quale è stata avanzata la "richiesta di ripetizione del colloquio in sede collegiale per il candidato"; 

- del provvedimento redatto in data 12 febbraio 2018 dallo psicologo della Commissione di concorso contenente "l'immagine speculare" del ricorrente; 

-del verbale redatto dalla Commissione di concorso all'esito del colloquio collegiale nella parte in cui ritiene inidoneo il ricorrente; 

-di tutti i verbali redatti dalla Commissione attitudinale del concorso redatti all'esito della prova attitudinale espletata nei giorni 12 e 13 febbraio 2018 nella parte in cui rilevano l'inidoneità attitudinale al ruolo di parte ricorrente; 

- dell'art. 15 del bando con il quale sono stati indetti i "Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017" che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; 

-della direttiva tecnica per la regolamentazione delle "procedure per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di stato pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017", pubblicata nel sito www.poliziadistato.it.; 

- del bando con cui sono stati indetti i "Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale "Concorsi Ed Esami" del 26 maggio 2017"; 

-della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 893 posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione ai sensi dell'art.1, primo comma, lett. a) del bando gravato, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. 

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria di merito del concorso una volta formatasi o in subordine, qualora Codesto Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario, ordinando la verificazione ex artt. 16 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a ,nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19\6\2018 : 

- Della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori pubblicata in data 29 maggio 2018 afferente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 40 del 26 maggio 2017; 

- nonché' degli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo; 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento (e gli atti ad esso presupposti) con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato l'ha ritenuto inidoneo alla procedura de qua in quanto "Ha conseguito una media globale inferiore a 12/20". 

Espone in fatto di aver partecipato al concorso pubblico, per esame, a 893 posti nella Polizia di Stato, di aver superato le prime prove concorsuali e di essere stato valutato agli accertamenti attitudinali. A tali accertamenti sarebbe risultato inidoneo, con un giudizio, tuttavia, che a parere del ricorrente non avrebbe tenuto conto dei risultati conseguiti ai test psicomotori, psicosensoriali e cognitivi, in asserita difformità della normativa di settore. 

Impugna, dunque, il predetto provvedimento, articolando i seguenti motivi di diritto: 

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.M. Interno n. 129/2005- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 della lex specialis - Violazione e/o falsa applicazione delle direttiva tecnica per la regolamentazione delle procedure per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali - Violazione e/o falsa applicazione del D.M. Interno n.198/2003 - Contraddittorietà manifesta - Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione art. 3 della L. n. 241 del 1990 - Difetto di motivazione - Disparità di trattamento- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Difetto d'istruttoria 

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la media globale riportata, ritenuta inferiore ai 12/20, non sarebbe derivata dalla considerazione globale di tutti i risultati conseguiti dal ricorrente in tutti i test a cui lo stesso era stato sottoposto, ma si riferirebbe solo alle aree valutate nel colloquio collegiale. Secondo parte ricorrente, invece, la commissione di concorso avrebbe dovuto sommare i punteggi ottenuti dai candidati per ciascun test e per ciascun requisito attitudinale per addivenire, in questo modo, al c.d. punteggio medio globale. Vi sarebbe, inoltre, una carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione, laddove a fronte dei positivi risultati conseguiti ai test, che rappresenterebbero dati oggettivi, considerato l'esito negativo dei colloqui, avrebbe dovuto motivare adeguatamente la decisione finale. 

2. L'Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 26.05.2018, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato. 

3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di misura cautelare avanzata da parte ricorrente. 

4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19.06.2018, è stata impugnata la graduatoria finale del concorso de quo. 

5. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 14 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è infondato. 

1.1 Il ricorrente censura il fatto che il punteggio medio globale ottenuto, inferiore a 12/20, non avrebbe tenuto conto dei risultati positivi raggiunti ai test psicoattitudinali ( consistenti in : 4 test psicomotori che prendono in esame i tempi di reazione acustico e visivo del candidato; 1 test psicosensoriale utile per valutare la memoria a breve termine, la capacità associativa e la rapidità percettiva; 2 test cognitivi valutano le potenzialità intellettive;1 questionario di personalità e motivazionale). Assume, in sostanza, che nel giudizio finale non sarebbero stati sommati i punteggi ottenuti in questi test con quelli ottenuti nei colloqui, operazione che, diversamente, avrebbe fatto conseguire al ricorrente un'idoneità, nonostante il giudizio negativo della commissione. 

Censura, inoltre, il fatto che il provvedimento sarebbe privo di motivazione, non potendosi ritenere l'onere motivazionale assolto mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, stante, come evidenziato, la discrasia tra i risultati positivi ottenuti ai test e quelli negativi del colloquio. 

Le censure del ricorrente non possono essere accolte. 

1.3. La normativa generale di settore di cui al D.M. n. 198 del 2003, successivamente integrato dal D.M. n. 129 del 2005, ha individuato le tipologie di test attitudinali da sottoporre ai candidati, le modalità di svolgimento dei colloqui psicoattitudinali (individuale e collegiale), nonché i criteri di valutazione della prova. Ai sensi del co. 4 del D.M. n. 129 del 2005 "le prove attitudinali …consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un funzionario psicologo, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità". 

Quanto prescritto dalla norma è quanto appare sia stato effettuato dalla Commissione nella procedura selettiva de qua, allorquando lo psicologo, valutate alcune criticità a seguito del colloquio con il candidato, ha richiesto un nuovo colloquio collegiale, all'esito del quale la Commissione, approfondendo proprio gli aspetti critici evidenziati, ha ritenuto il candidato inidoneo al ruolo di allievo di agente della polizia di stato. 

Se si accedesse alla ricostruzione di parte ricorrente, si arriverebbe alla conclusione che il raggiungimento di alti livelli nei test somministrati renderebbe superfluo il colloquio, sia individuale che collegiale, se, conteggiati da soli, i risultati raggiunti nei test potessero comunque prevalere sul giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione. 

Tale ricostruzione comporterebbe, a ben vedere, una interpretatio abrogans della norma che prescrive che lo psicologo possa chiedere un secondo colloquio collegiale con la Commissione, a seguito della rilevata discrasia tra i risultati del primo colloquio e quelli dei test. Infatti, nella prospettazione di parte ricorrente, dovrebbe ritenersi che, a fronte di test positivi, anche una rilevata immaturità negli altri aspetti attitudinali fondamentali ai fini del ruolo da ricoprire soccomberebbe in favore di una idoneità, ancorché parziale, al ruolo. 

È evidente che tale ricostruzione non può essere accolta. 

Il colloquio, prima con il perito e, eventualmente, con la Commissione mira a verificare l'esistenza degli ulteriori aspetti della personalità del candidato (-OMISSIS-) che non possono essere considerati disgiuntamente rispetto ai risultati raggiunti ai test che, seppur possono apparire oggettivi, tuttavia necessitano di essere armonizzati ed integrati con la successiva valutazione attitudinale ad opera del perito psicologo. Ciò in quanto le caratteristiche necessarie per il ruolo da ricoprire non possono ritenersi desumibili dalla acritica valutazione di test inerenti le capacità motorie o di risposta agli stimoli, ecc. apparendo del tutto evidente che l'appartenente ad un corpo di polizia deve possedere quei requisiti ulteriori di "-OMISSIS-", così come rappresentato dall'Amministrazione. 

Come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, la valutazione di tali aspetti è demandata alla Commissione, il cui apprezzamento rientra nella discrezionalità tecnica, che attiene al merito dell'azione ( cfr., Tar Lazio, sez. I, 1280/2020; id. n. 377/2020) sindacabile da questo giudice solo nei casi di macroscopici vizi, nella specie non sussistenti. 

Nel caso in esame, invero, la metodologia di indagine adottata per valutare l'attitudine del candidato all'assunzione in polizia è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dal bando di concorso, dal dettato dell'art. 4 del D.M. n. 198 del 2003, nonché dal D.M. n. 129 del 2005, e l'esito è derivato dai risultati conseguiti. 

La procedura, invero, si è svolta secondo quanto previsto dalla normativa e, infatti, dopo il primo colloquio psicologico, il perito, rilevando una contraddittorietà tra i risultati emersi in sede di test e la valutazione all'esito del colloquio, ha investito la Commissione di procedere nuovamente al colloquio medesimo. In particolare, dalla scheda di richiesta di nuovo colloquio emerge che l'esito dei test è stato positivo ma che gli altri aspetti attitudinali sono risultati tutti deficitari, in quanto per quanto riguarda il livello evolutivo " risulta -OMISSIS- dei propri -OMISSIS- e -OMISSIS-", per quanto riguarda il controllo emotivo " -OMISSIS-", per quanto riguarda la capacità intellettiva "-OMISSIS-", per quanto riguarda la socialità " -OMISSIS-". La Commissione ha confermato i dubbi espressi dal perito, rilevando delle criticità persistenti che non hanno consentito di ritenere il ricorrente idoneo all'assunzione nel ruolo di cui si discute. 

1.4. Il ricorrente, dunque, è stato legittimamente escluso per aver riportato una media attitudinale globale di 10,250, inferiore al punteggio minimo di 12/20, avendo ritenuto la Commissione dei selettori che il profilo individuale del candidato non integrasse i requisiti attitudinali previsti dalla normativa. Tale giudizio non appare illogico o abnorme ed è adeguatamente motivato in riferimento al punteggio conseguito. 

2. Per i motivi sopra esposti, il ricorso va respinto. 

3. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Roberto Vitanza, Consigliere 

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore 



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