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sabato 28 ottobre 2023

Consiglio di Stato 2023-Gli odierni appellanti - tutti inquadrati nell'organico del personale appartenente ai nuclei operativi di soccorso acquatico e subacqueo presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Brindisi e di Taranto, in qualità di sommozzatori/operatori subacquei - con il gravame in esame si dolgono del mancato riconoscimento…"dell'indennità di immersione (indennità c.d. per operatori subacquei), anche ai fini pensionistici, al pari degli altri Corpi civili e militari dello Stato, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, anche essa inquadrata, come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel Ministero dell'Interno, nonché dell'equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.FF.. a quello della Polizia di Stato".

 Consiglio di Stato 2023-Gli odierni appellanti - tutti inquadrati nell'organico del personale appartenente ai nuclei operativi di soccorso acquatico e subacqueo presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Brindisi e di Taranto, in qualità di sommozzatori/operatori subacquei - con il gravame in esame si dolgono del mancato riconoscimento…"dell'indennità di immersione (indennità c.d. per operatori subacquei), anche ai fini pensionistici, al pari degli altri Corpi civili e militari dello Stato, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, anche essa inquadrata, come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel Ministero dell'Interno, nonché dell'equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.FF.. a quello della Polizia di Stato".


Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 05/10/2023) 23-10-2023, n. 9177 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10443 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato  

contro 

il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Gli odierni appellanti - tutti inquadrati nell'organico del personale appartenente ai nuclei operativi di soccorso acquatico e subacqueo presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Brindisi e di Taranto, in qualità di sommozzatori/operatori subacquei - con il gravame in esame si dolgono del mancato riconoscimento…"dell'indennità di immersione (indennità c.d. per operatori subacquei), anche ai fini pensionistici, al pari degli altri Corpi civili e militari dello Stato, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, anche essa inquadrata, come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel Ministero dell'Interno, nonché dell'equipollenza del brevetto di sommozzatore VV.FF.. a quello della Polizia di Stato". 

I medesimi, sulla base di una dedotta omogeneità d'impiego operativo con le altre Forze e Corpi dello Stato, invocano, in buona sostanza, l'applicazione, in loro favore ed in via analogica, dei decreti di recepimento degli accordi sindacali per gli altri Corpi dello Stato e, in particolare, della Polizia di Stato, alla luce del principio della specificità del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riconosciuto dall'art. 19 della L. n. 183 del 2010. 

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, con sentenza -OMISSIS- marzo 2019, ha respinto il ricorso; ha, in particolare, affermato il primo giudice, che "non è possibile applicare ai ricorrenti disposizioni previste per altri comparti, né estendere loro i decreti di recepimento degli accordi sindacali riguardanti le Forze di polizia (o le altre Forze dello Stato), in mancanza di una norma di legge che ne preveda la relativa copertura finanziaria (con relativa contrattazione integrativa che ne definisca modalità e criteri di corresponsione)". La normativa di settore osta, sempre ad avviso del primo giudice, all'accoglimento delle domande, posto che non contiene previsioni omogenee in relazione alla posizione dei sommozzatori dei Vigili del fuoco rispetto a quelle concernenti i sommozzatori delle altre Forze armate e di Polizia: …"l'indennità invocata non può che essere raggiunta attraverso le apposite procedure negoziali (sede propria riservata alla contrattazione)". 

3. Con l'appello in esame, i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) in riferimento all'art. 1 della L. n. 573 del 9 luglio 1967; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.18 della L. 23 marzo 1983, n. 78, art. 5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art. 10, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, e in subordine dell'art. 104 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, L. n. 78 del 1983 (diritto alla percezione dell'indennità per attività di aerosoccorso sia in servizio che in quiescenza), limitatamente alle ore e giorni di intervento alle operazioni di soccorso; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 141 CE. 

I ricorrenti reiterano la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) visto il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 ("attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Cost.; nonché dell'art. 9 della L. 23 marzo 1983, n. 78, là dove il legislatore, al citato art. 1 del codice dell'ordinamento militare, disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività di difesa richiamando al secondo comma le disposizioni vigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza inserire la clausola di recepimento dei principi espressi nell'art. 1 della L. n. 573 del 9 luglio 1967 a favore degli operatori subacquei dei vigili del fuoco, in possesso di analogo brevetto e svolgenti identiche mansioni di soccorso e salvataggio. 

I ricorrenti lamentano ancora che il primo giudice non avrebbe tenuto conto dell'intervenuto D.Lgs. n. 127 del 2018 recante "Disposizioni recanti modifiche al D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 

Gli appellanti affermano in estrema sintesi di possedere i requisiti soggettivi (qualifica di sommozzatore a seguito di esito positivo di un corso selettivo) e oggettivi (appartenenza a nucleo operativo di soccorso subacqueo ed acquatico), per godere delle indennità rivendicate di immersione, sia in servizio che in quiescenza, al pari dei sommozzatori della Polizia di Stato. 

Resiste in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo la reiezione dell'appello. 

Alla pubblica udienza 5 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. L'appello non è fondato. 

I ricorrenti ripropongono sostanzialmente le questioni sollevate in primo grado - esposte nella parte in fatto - concernenti l'ingiustificata ed illogica disparità di trattamento economico dei sommozzatori dei vigili del fuoco, a fronte di esercizio di pari funzioni, rispetto ai sommozzatori appartenenti alle altre Forze Armate e della Polizia di Stato, quest'ultima avente un ordinamento a "statuto speciale", a seguito della cd. smilitarizzazione (L. n. 121 del 1981). 

Argomentano ulteriormente, in grado di appello, tale disparità di trattamento con riguardo alla strutturazione di ruoli, qualifiche e meccanismi retributivi previsti dal D.Lgs. n. 217 del 2005 in modo analogo a quanto previsto per le Forze dell'ordine, tale da permettere l'adeguamento economico attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva. 

I ricorrenti hanno invocato, altresì, l'applicazione dei principi contenuti nell'art. 19 della L. n. 183 del 2010, a sostegno delle richieste formulate nel giudizio de quo. 

5. Al riguardo, anzitutto va detto che questione analoga è già stata esaminata da questa Sezione con sentenza n. 2483/2020, in senso sfavorevole alle richieste degli appellanti ed alla stessa il Collegio intende conformarsi, condividendone le conclusioni. 

Osserva il Collegio che il primo comma del richiamato art. 19 della L. n. 183 del 2010 stabilisce il principio giuridico della specificità dei comparti sicurezza, difesa e vigili del fuoco in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e difesa dell'ordine pubblico; deve, tuttavia, rilevarsi che il secondo comma del medesimo articolo dispone espressamente che "La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.". 

È, dunque, evidente che le invocate richieste d'indennizzo avanzate dalla parte appellante non possono prescindere da un intervento legislativo - come già avuto modo di chiarire la sezione con la citata sentenza n. 2483 del 2020 - che disponga specifiche discipline ordinamentali e ne preveda la relativa copertura finanziaria. 

In tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, invero, l'attività amministrativa è del tutto vincolata, di tal che non è consentito all'Amministrazione estendere benefici previsti per il personale appartenente ad altra categoria e disciplinato da diversa fonte normativa e/o contrattuale. 

Rafforza la suesposta conclusione quanto ancora affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sent. n. 3597 del 2016), là dove è stato chiarito in un caso del tutto analogo che: …"L'ambito soggettivo degli aventi diritto all'indennità è univocamente delimitato dalla normativa e non può essere ampliato in sede giurisdizionale sulla base di valutazioni concernenti l'asserita equivalenza funzionale (la pari importanza, in un certo senso) delle mansioni svolte, che viceversa il legislatore non ha inteso riconoscere ... Può dunque ribadirsi che è ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti) l'estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. Ciò, in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo.". 

Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che "il riconoscimento di tali indennità è demandato alla contrattazione collettiva di comparto, non essendo precluso che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso le apposite procedure negoziali" (Ordinanza n. 264/2015); procedure che, nella specie, non si sono allo stato definite, con accordi collettivi che, come rilevato dalla giurisprudenza, rappresentano presupposti necessari per riconoscere l'indennità de qua anche agli operatori subacquei dei Vigili del Fuoco. 

6. Per le suesposte conclusioni l'appello deve essere respinto. 

Le spese del grado di giudizio possono restare compensate tra le parti, attese le peculiarità delle questioni analizzate. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. 

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Mario Luigi Torsello, Presidente 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore 


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