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domenica 9 giugno 2024

Consiglio Dir. 07/05/2024, n. 2024/1499/UE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

 


Consiglio

Dir. 07/05/2024, n. 2024/1499/UE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

Pubblicata nella G.U.U.E. 29 maggio 2024, Serie L.


Epigrafe


Premessa


Articolo 1Scopo, oggetto e ambito di applicazione


Articolo 2Designazione degli organismi per la parità


Articolo 3Indipendenza


Articolo 4Risorse


Articolo 5Sensibilizzazione, prevenzione e promozione


Articolo 6Assistenza alle vittime


Articolo 7Risoluzione alternativa delle controversie


Articolo 8Accertamenti


Articolo 9Pareri e decisioni


Articolo 10Contenzioso


Articolo 11Garanzie procedurali


Articolo 12Parità di accesso


Articolo 13Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità


Articolo 14Cooperazione


Articolo 15Consultazione


Articolo 16Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità


Articolo 17Relazioni e pianificazione strategica


Articolo 18Monitoraggio e relazione


Articolo 19Dialogo sul funzionamento degli organismi per la parità


Articolo 20Requisiti minimi


Articolo 21Trattamento dei dati personali


Articolo 22Procedura di comitato


Articolo 23Modifiche delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE


Articolo 24Recepimento


Articolo 25Entrata in vigore


Articolo 26Destinatari


Dir. 7 maggio 2024, n. 2024/1499/UE (1).


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 maggio 2024, Serie L.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,


vista la proposta della Commissione europea,


previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),


visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),


deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:


(1) L'uguaglianza e la non discriminazione sono riconosciute come valori essenziali dell'Unione agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono, rispettivamente, che nelle sue azioni l'Unione debba promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela il diritto alla non discriminazione, il diritto alla parità tra uomini e donne e l'inserimento dei disabili rispettivamente agli articoli 21, 23 e 26. L'Unione ha già adottato varie direttive per combattere la discriminazione.


(2) Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità»), per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE (4), 2000/43/CE (5), 2000/78/CE (6) e 2004/113/CE (7) del Consiglio.


(3) La direttiva 79/7/CEE mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in materia di sicurezza sociale.


(4) La direttiva 2000/43/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.


(5) La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni in materia di occupazione, impiego e formazione professionale fondate su religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.


(6) La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per combattere le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.


(7) La Corte di giustizia ha ritenuto che l'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, esso si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso (8).


(8) Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive. Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché tali organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni.


(9) Le direttive 2006/54/CE (9) e 2010/41/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono inoltre la designazione di organismi per la parità per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso.


(10) Tutti gli Stati membri hanno designato organismi per la parità a norma delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. E' stato introdotto un sistema diversificato di organismi per la parità e sono emerse buone pratiche. Molti organismi per la parità devono però affrontare sfide che riguardano in particolare le risorse, l'indipendenza e i poteri necessari per adempiere i propri compiti.


(11) Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Di conseguenza si riscontrano differenze significative tra gli organismi per la parità negli Stati membri in termini di mandato, competenze, struttura, risorse e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.


(12) Benché le direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE non impongano agli Stati membri di designare organismi per la parità incaricati di trattare le questioni che rientrano nel loro ambito di applicazione, esistono organismi per la parità competenti per tali questioni in gran parte degli Stati membri in cui ciò è previsto dal diritto nazionale. Non è però così in tutti gli Stati membri, e ne derivano livelli diversi di protezione contro la discriminazione all'interno dell'Unione in merito alle questioni trattate dalle suddette direttive.


(13) Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza nell'accesso alla giustizia a tutti i singoli e i gruppi che subiscono discriminazioni all'interno dell'Unione, è necessario istituire norme minime per il funzionamento di questi organismi ed estenderne il mandato alle questioni trattate dalle direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE. Le norme minime fissate nella presente direttiva tengono conto della raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione (11), traendo spunto da alcune delle sue disposizioni e dall'approccio ivi raccomandato. Tali norme si ispirano altresì ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione riveduta di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (European Commission against Racism and Intolerance) e i principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani adottati dalle Nazioni Unite, che si applicano alle istituzioni nazionali per i diritti umani.


(14) Le stesse norme minime per il funzionamento degli organismi per la parità per quanto riguarda le questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE sono previste dalla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).


(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. I requisiti minimi fissati dalla presente direttiva dovrebbero riguardare soltanto il funzionamento degli organismi per la parità senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive.


(16) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione e raccolgono dati sulla stessa e assistono le vittime a norma della presente direttiva, è importante che gli organismi per la parità prestino particolare attenzione alle discriminazioni intersezionali, intese come discriminazioni basate su una combinazione dei motivi di discriminazione di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE.


(17) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di esercitare le competenze stabilite nella presente direttiva. Gli Stati membri possono suddividere le competenze tra diversi organismi per la parità, ad esempio affidando a un organismo la prevenzione delle discriminazioni, la promozione della parità di trattamento e l'assistenza alle vittime di discriminazione e a un altro funzioni decisionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge, come anche l'autonomia e il ruolo delle parti sociali.


(18) Gli organismi per la parità possono assolvere la propria funzione in maniera efficace soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adottare una serie di misure che contribuiscano all'indipendenza degli organismi per la parità. Gli organismi per la parità che esercitano le competenze di cui alla presente direttiva possono far parte di un ministero o di un altro ente organizzativo, a condizione che siano predisposte le garanzie necessarie ad assicurarne l'indipendenza da influenze politiche, finanziarie, religiose o di altra natura nell'adempimento dei loro compiti. In particolare, nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli organismi per la parità dovrebbero mantenere la loro indipendenza rispetto alle influenze esterne, dirette o indirette, astenendosi dal sollecitare o accettare istruzioni da chiunque. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità dovrebbero poter gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e fissare le loro priorità. I membri del personale che detengano un incarico decisionale o direttivo, permanente o temporaneo, quali il capo o il vicecapo dell'organismo per la parità e, se del caso, i membri del consiglio direttivo, dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e selezionati attraverso un processo trasparente. La trasparenza in tale processo può essere garantita, ad esempio, pubblicando gli avvisi di posto vacante.


(19) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la struttura interna degli organismi per la parità, come l'organizzazione e le procedure interne, consenta l'esercizio indipendente e, se del caso, imparziale delle loro varie competenze, istituendo garanzie adeguate nei casi in cui gli organismi per la parità abbiano compiti potenzialmente confliggenti, in particolare quando alcuni di tali compiti si concentrano sul sostegno alle vittime. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero agire in modo imparziale durante lo svolgimento di accertamenti o la valutazione di un caso, in particolare laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti.


(20) Qualora un organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, come un difensore civico con un mandato più ampio o un'istituzione nazionale per i diritti umani, la sua struttura interna dovrebbe garantire l'effettivo esercizio del mandato specifico per la parità.


(21) Attraverso le rispettive procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri dovrebbero far sì che gli organismi per la parità ricevano risorse sufficienti, tra cui personale qualificato, sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli o entro i termini stabiliti dal diritto nazionale. Ricevere risorse sufficienti è fondamentale per il funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti. E' importante che gli Stati membri, laddove siano attribuite nuove competenze agli organismi per la parità, provvedano affinché le loro risorse finanziarie e di altro tipo continuino a consentire l'adempimento dei loro compiti e l'esercizio delle loro competenze in maniera efficace.


(22) E' importante che l'assegnazione di risorse finanziarie rimanga stabile, sia pianificata su base pluriennale e consenta agli organismi per la parità di coprire costi difficilmente prevedibili come in caso di aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di sistemi automatizzati. E' fondamentale prestare attenzione alle opportunità e ai rischi derivanti dall'uso di sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero essere dotati di risorse umane e tecniche adeguate. Tali risorse dovrebbero in particolare consentire agli organismi per la parità, da un lato, di utilizzare sistemi automatizzati per il proprio lavoro e, dall'altro, di valutare la conformità di tali sistemi alle disposizioni in materia di non discriminazione. Qualora l'organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, dovrebbero essere garantite le risorse necessarie all'adempimento del suo mandato per la parità.


(23) Gli organismi per la parità, insieme ad altri soggetti, come le parti sociali e le organizzazioni della società civile, assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, agli organismi per la parità dovrebbe essere conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione in relazione ai motivi e agli ambiti disciplinati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/EC e a promuovere la parità di trattamento. Tali attività possono comprendere la condivisione di buone pratiche, azioni positive e l'integrazione della parità negli enti pubblici e privati, cui dovrebbero essere fornite le relative attività di formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. E' inoltre essenziale che gli organismi per la parità comunichino con i pertinenti portatori di interessi e partecipino al dibattito pubblico.


(24) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza alle vittime di discriminazione. Per vittime si dovrebbero intendere tutte le persone che ritengono di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/EEC, dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE, dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE o dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE. Chiunque può essere vittima di discriminazione fondata sul sesso la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e dovrebbe beneficiare sin dall'inizio dell'assistenza degli organismi per la parità, a prescindere dal fatto che la discriminazione sia stata accertata. Tale assistenza dovrebbe sempre includere almeno la comunicazione di informazioni essenziali ai denuncianti, comprese informazioni che indichino se la denuncia sarà archiviata o se vi sono motivi per darvi ulteriore seguito, a meno che la denuncia non sia stata presentata in forma anonima. Gli Stati membri hanno la responsabilità di definire le modalità in base alle quali l'organismo per la parità informa i denuncianti, come la tempistica del processo o le garanzie procedurali contro denunce ripetute o abusive.


(25) Per consentire a tutte le vittime di presentare denuncia, dovrebbe essere possibile procedervi secondo varie modalità. Secondo la raccomandazione (UE) 2018/951, dovrebbe essere possibile presentare denunce nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo per la parità. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, gli organismi per la parità dovrebbero informare le vittime in merito alle disposizioni di riservatezza applicabili.


(26) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di cercare una risoluzione alternativa delle controversie, offerta dall'organismo per la parità stesso o da un altro ente competente esistente. Nel selezionare un altro ente competente, è importante prendere in considerazione gli enti istituiti su base permanente e garantire che la persona o le persone incaricate del processo di risoluzione siano indipendenti, imparziali e possiedano le competenze necessarie. La risoluzione extragiudiziale delle controversie ha maggiori probabilità di avere esito positivo se avviene con l'accordo delle parti. Può essere altresì utile alle parti avere la possibilità di chiedere consulenze indipendenti o di essere rappresentate o assistite da terzi, come le parti sociali, in qualsiasi fase della risoluzione alternativa della loro controversia. Il mancato raggiungimento di una risoluzione, per esempio perché una delle parti respinge l'esito della procedura non dovrebbe precludere alle parti di agire in giudizio. Gli Stati membri dovrebbero definire le modalità del processo di risoluzione alternativa delle controversie secondo il diritto e la prassi nazionali.


(27) Laddove sospettino una possibile violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE, gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di svolgere accertamenti, segnatamente a seguito di una denuncia o di propria iniziativa.


(28) La vittima spesso non è in possesso degli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni necessarie per accertare se la discriminazione ha avuto luogo e collaborare con altri organismi competenti, che possono includere i servizi pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione, e le parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di tale competenza conformemente alle disposizioni e alle procedure nazionali. Gli Stati membri possono affidare l'incarico di svolgere accertamenti a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Al fine di evitare una duplicazione delle procedure, tale organismo competente dovrebbe fornire all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni sui risultati degli accertamenti al termine della procedura.


(29) Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di documentare la propria valutazione della denuncia, sulla base degli elementi di prova raccolti. Gli Stati membri dovrebbero determinare la natura giuridica di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante. Entrambi dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se del caso, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e prevenirne il ripetersi, tenendo conto della natura differente dei pareri e delle decisioni. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare meccanismi adeguati per dar seguito ai pareri ed eseguire le decisioni.


(30) Per sensibilizzare in merito al proprio operato e alla legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di pubblicare almeno le sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono particolarmente pertinenti.


(31) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire in giudizio per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Tali procedimenti giudiziari possono svolgersi dinanzi a organi giurisdizionali o organi equivalenti che si occupano di questioni di parità di trattamento e discriminazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il diritto e le prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere potenzialmente l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. Si prevede che i poteri di svolgere accertamenti e di prendere decisioni e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE e all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE. Il sostegno offerto dagli organismi per la parità di cui alla presente direttiva faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le vittime. Gli organismi per la parità dovrebbero poter selezionare le cause che decidono di perseguire in giudizio in modo da contribuire alla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di parità di trattamento.


(32) Qualora gli organismi per la parità abbiano il potere di adottare decisioni vincolanti, dovrebbero essere autorizzati ad agire come parti nei procedimenti relativi all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di tali decisioni. Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali osservazioni, ad esempio fornendo il loro parere di esperti, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.


(33) Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio può assumere forme diverse nei diversi quadri giuridici nazionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero scegliere, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, uno o più dei seguenti tipi di azioni per gli organismi per la parità:agire per conto di una o più vittime, o a sostegno di una o più vittime, ovvero avviare procedimenti giudiziari in nome proprio.


(34) Gli organismi per la parità dovrebbero poter agire per conto o a sostegno delle vittime, se del caso con la loro approvazione, consentendo loro di accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente per le vittime. Quando gli organismi per la parità agiscono per conto di una o più vittime, rappresentano le vittime dinanzi all'organo giurisdizionale. Quando gli organismi per la parità agiscono a sostegno di una o più vittime, partecipano ai procedimenti giudiziari avviati dalle vittime, a sostegno della domanda.


(35) In alcuni casi è difficile combattere la discriminazione, perché non vi sono denuncianti che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 (13), promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile stabilire l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una vittima identificata. Pertanto, al fine di combattere la discriminazione nell'interesse pubblico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che gli organismi per la parità siano in grado di agire in nome proprio in determinati casi di discriminazione, ad esempio a causa della quantità o gravità dei casi, o della necessità di chiarimenti giuridici, ciascuno dei quali potrebbe implicare che la discriminazione è di natura strutturale o sistematica. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, dovrebbero poter disporre che in tali casi di discriminazione vi sia obbligatoriamente come convenuto una persona o un ente identificati.


(36) Per garantire il rispetto dei diritti individuali gli Stati membri dovrebbero inserire i poteri degli organismi per la parità in un quadro di opportune garanzie procedurali, affinché siano adeguatamente tutelati il diritto alla riservatezza e i principi generali del diritto, come il diritto a un equo processo, il diritto di difesa e il diritto al controllo giurisdizionale delle decisioni vincolanti, anche nel caso in cui l'organismo per la parità agisca in giudizio come parte o per conto di una parte. Gli Stati membri, per esempio, potrebbero offrire riservatezza ai testimoni e agli informatori, il che sarebbe importante per incoraggiare la segnalazione di casi.


(37) Le disposizioni della presente direttiva relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE alle vittime o alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle vittime e che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate, anche laddove tali vittime, associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici siano coinvolti in eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi o entrambi.


(38) L'efficacia dell'operato degli organismi per la parità dipende anche dalla possibilità di offrire ai gruppi a rischio di discriminazione un accesso completo ai loro servizi. Nella seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il 71 % degli appartenenti a gruppi minoritari di tipo etnico o a gruppi di migranti ha dichiarato di ignorare l'esistenza di organizzazioni che offrono sostegno o consulenza alle vittime di discriminazioni. Per favorire tale accesso è essenziale che gli Stati membri si adoperino affinché i cittadini siano consapevoli dei propri diritti e sappiano dell'esistenza degli organismi per la parità e dei servizi che questi offrono.


(39) E' opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denuncianti questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle autorità regionali e locali, dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le potenziali vittime in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali, anche mobili, utilizzando strumenti di comunicazione, organizzando campagne locali, cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali o ricorrendo a fornitori di servizi convenzionati.


(40) Al fine di garantire l'accesso delle persone con disabilità a tutti i servizi e tutte le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurare l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e garantire accomodamenti ragionevoli in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto garantire accessibilità fisica e digitale, tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi e alle informazioni degli organismi per la parità; dovrebbero inoltre fornire accomodamenti ragionevoli e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda.


(41) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità dello stesso Stato membro e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come reti di organismi per la parità a livello dell'Unione, organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, parti sociali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, organismi incaricati dell'applicazione della legge, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, uffici statistici nazionali, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.


(42) Gli organismi per la parità non possono assolvere il proprio ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento né contribuire all'integrazione della dimensione di genere se non sono consultati con sufficiente anticipo durante il processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure per garantire la tempestività di tale consultazione, e dovrebbero consentire agli organismi per la parità che lo ritengano necessario, di elaborare e pubblicare raccomandazioni in tempo utile affinché possano essere prese in considerazione.


(43) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza della discriminazione, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti. Gli organismi per la parità possono contribuire all'elaborazione di dati sulla parità per tali scopi, ad esempio organizzando tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Gli organismi per la parità dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività, essere in grado di svolgere inchieste e avere la possibilità, conformemente al diritto nazionale, di consultare e utilizzare le statistiche connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. I dati personali raccolti dall'organismo per la parità dovrebbero essere anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.


(44) Gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione, in modo da consentire loro di assicurare la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e di affrontare i problemi sistemici della discriminazione che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo.


(45) Oltre a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare periodicamente una relazione che includa una valutazione complessiva della situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato, come anche altre relazioni in materia di discriminazione.


(46) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento degli obblighi di comunicazione degli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. Tali indicatori non dovrebbero essere finalizzati alla classificazione o alla formulazione di raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).


(47) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.


(48) Ogni trattamento dei dati personali da parte di organismi per la parità ai sensi della presente direttiva dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i compiti degli organismi per la parità siano chiaramente stabiliti per legge, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Gli organismi per la parità dovrebbero trattare i dati personali soltanto nella misura necessaria ad adempiere i propri compiti ai sensi della presente direttiva. Coloro i cui dati personali vengono trattati dovrebbero essere informati sui loro diritti in quanto interessati, compresi i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.


(49) Qualora l'adempimento dei compiti degli organismi per la parità richieda il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che il diritto nazionale rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali misure di tutela dovrebbero comprendere ad esempio politiche e misure interne volte a garantire la riduzione al minimo dei dati, anche tramite l'anonimizzazione dei dati personali ove possibile, ad applicare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione dei dati personali e a garantire che i dati personali non siano trattati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono trattati.


(50) La presente direttiva si fonda sulle disposizioni sancite dalle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e introduce norme rafforzate per il funzionamento degli organismi per la parità. Si dovrebbero pertanto sopprimere le disposizioni relative agli organismi per la parità delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.


(51) La presente direttiva intende garantire il funzionamento degli organismi per la parità sulla base di norme minime, nella prospettiva di migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza, così da rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a stabilire norme minime, ossia si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.


(52) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2023 (18),


HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


(2) Approvazione del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


(3) GU C 184 del 25.5.2023, pag. 71.


(4) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).


(5) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).


(6) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).


(7) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).


(8) Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996, P/S e Cornwall County Council, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; sentenza della Corte di giustizia del 7 gennaio 2004, K.B./National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health, C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018, M.B./Secretary of State for Work and Pensions, C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.


(9) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).


(10) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).


(11) Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).


(12) Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).


(13) Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.


(14) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).


(15) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


(16) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


(18) GU C 64 del 21.2.2023, pag. 46.



Articolo 1 Scopo, oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 18 giugno 2024


1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE.


2. Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti attribuiti agli organismi per la parità ai sensi della presente direttiva riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE.



Articolo 2 Designazione degli organismi per la parità

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri designano uno o più organismi («organismi per la parità») per esercitare le competenze definite nella presente direttiva.


2. La presente direttiva non pregiudica le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge e né i diritti e le prerogative delle parti sociali secondo il diritto e la prassi nazionali, anche per quanto riguarda i contratti collettivi, nonché la rappresentanza e la difesa in procedimenti giudiziari.



Articolo 3 Indipendenza

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne e che non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da alcun altro ente pubblico o privato nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità possono gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo e adottare autonomamente le proprie decisioni per quanto riguarda la struttura interna, i meccanismi di responsabilità, il personale, le questioni organizzative e la gestione delle risorse finanziarie.


2. Gli Stati membri prevedono procedure trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità che detiene un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, dei membri del consiglio di amministrazione, per garantirne la competenza e l'indipendenza.


3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità istituiscano una struttura interna che garantisca l'esercizio indipendente e, ove opportuno, imparziale delle loro competenze.


4. Gli Stati membri provvedono affinché la struttura interna degli organismi plurimandato garantisca l'esercizio effettivo del mandato sulla parità.



Articolo 4 Risorse

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri provvedono, in conformità delle rispettive procedure di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per i motivi indicati e negli ambiti trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE, incluso il caso in cui gli organismi per la parità facciano parte di organismi plurimandato.



Articolo 5 Sensibilizzazione, prevenzione e promozione

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come ad esempio le strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi.


2. Gli Stati membri garantiscono che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati, la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno, la partecipazione al dibattito pubblico, la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche. Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti da discriminazioni intersezionali, che sono intese come discriminazioni fondate sul sesso in combinazione con uno o più dei motivi di discriminazione di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE.


3. Gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti e le modalità di comunicazione appropriati a ciascun gruppo di destinatari. Riservano particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online.



Articolo 6 Assistenza alle vittime

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle presunte vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4.


Ai fini della presente direttiva, per «vittime» si intendono tutte le persone che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE, dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE, dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE o dell'articolo 4 della 2004/113/CE.


2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni.


3. Gli organismi per la parità offrono assistenza alle vittime, in primo luogo informandole in merito:

a) al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica;

b) ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali;

c) ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria;

d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali; e

e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.


4. Gli organismi per la parità informano i denuncianti, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito.



Articolo 7 Risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di cercare una risoluzione alternativa della controversia. Tale procedura può essere condotta dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro ente competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. Tale risoluzione alternativa delle controversie può assumere diverse forme, come la mediazione o la conciliazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il mancato raggiungimento della risoluzione alternativa non preclude alle parti di esercitare il diritto di agire in procedimenti giudiziari. Gli Stati membri assicurano che ci sia un termine di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia possano avviare un'azione giudiziaria, ad esempio sospendendo il termine di prescrizione mentre le parti partecipano a un processo di risoluzione alternativa delle controversie.



Articolo 8 Accertamenti

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere accertamenti sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE.


2. Gli Stati membri stabiliscono un quadro di riferimento per lo svolgimento degli accertamenti che consente agli organismi per la parità di appurare i fatti. In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. Tale quadro prevede inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti.


3. Gli Stati membri possono altresì conferire a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2. Una volta completati gli accertamenti, tale organismo competente fornisce all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni in merito ai relativi risultati.


4. Gli Stati membri possono prevedere che non siano avviati né portati avanti accertamenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 se sullo stesso caso sono pendenti procedimenti giudiziari.



Articolo 9 Pareri e decisioni

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di fornire e documentare la loro valutazione del caso, comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti.


2. Se del caso, sia i pareri non vincolanti sia le decisioni vincolanti comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come ad esempio gli obblighi di riscontro, nonché l'esecuzione delle decisioni vincolanti.


3. Gli organismi per la parità pubblicano almeno la sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono di particolare rilevanza.



Articolo 10 Contenzioso

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE, come indicato ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, comprese eventuali disposizioni che impongano il consenso della vittima.


2. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali.


3. Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio comprende inoltre almeno uno dei seguenti casi:

a) il diritto di avviare un procedimento giudiziario per conto di una o più vittime;

b) il diritto di partecipare a procedimenti giudiziario a sostegno di una o più vittime; oppure

c) il diritto di avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l'interesse pubblico.


4. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di decisioni vincolanti, laddove gli organismi per la parità siano autorizzati ad adottare tali decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.



Articolo 11 Garanzie procedurali

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli da 6 a 10 siano tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Le decisioni vincolanti di cui all'articolo 9 sono soggette al controllo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.



Articolo 12 Parità di accesso

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità.


2. Gli organismi per la parità garantiscono che non vi siano barriere alla presentazione di denunce, ad esempio attraverso la possibilità di ricevere denunce oralmente, per iscritto e online.


3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente i loro servizi ai denuncianti sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.



Articolo 13 Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri garantiscono accessibilità e offrono accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.



Articolo 14 Cooperazione

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale, nonché in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione.



Articolo 15 Consultazione

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE.


Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti.



Articolo 16 Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui all'articolo 17, lettere b) e c).


I dati raccolti dagli organismi per la parità sono disaggregati per i motivi e gli ambiti trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE, e conformemente agli indicatori di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Tutti i dati personali raccolti sono anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.


2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione.


3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE, in conformità del diritto nazionale, ove gli organismi per la parità ritengano tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere le relazioni di cui all'articolo 17, lettera c), della presente direttiva.


4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati da raccogliere in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri possono altresì consentire agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.



Articolo 17 Relazioni e pianificazione strategica

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità:

a) adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione;

b) producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale, indicazioni in merito al personale e una rendicontazione finanziaria; e

c) pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro.



Articolo 18 Monitoraggio e relazione

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Entro il 19 giugno 2026, la Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, compila un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione può consultare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e le reti di organismi per la parità a livello di Unione. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l'indipendenza di funzionamento, l'accessibilità e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale. Gli indicatori non sono finalizzati alla formulazione di graduatorie o raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri.


L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.


2. Entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni includono almeno i dati sul funzionamento degli organismi per la parità e tengono conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità a norma dell'articolo 17, lettere b) e c).


3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione, in particolare presso gli organismi per la parità, le reti di organismi per la parità a livello di Unione, come Equinet, le organizzazioni della società civile o altri portatori di interessi, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. La relazione esamina l'indipendenza di funzionamento e l'efficacia degli organismi per la parità negli Stati membri sulla base degli indicatori stabiliti a norma del paragrafo 1.



Articolo 19 Dialogo sul funzionamento degli organismi per la parità

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Nel quadro del monitoraggio e dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 18 e al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza, il Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere annualmente le questioni di cui a tale articolo relative al funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva.


2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui all'articolo 18.


3. La Commissione tiene conto, se del caso, di tutti gli elementi emersi dalle opinioni espresse attraverso il dialogo instaurato a norma del presente articolo, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo sulle questioni di cui all'articolo 18, anche in sede di riesame del funzionamento della presente direttiva.



Articolo 20 Requisiti minimi

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.


2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CEe 2004/113/CE.



Articolo 21 Trattamento dei dati personali

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano raccogliere e trattare dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un compito previsto dalla presente direttiva.


2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.



Articolo 22 Procedura di comitato

In vigore dal 18 giugno 2024


1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.


2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



Articolo 23 Modifiche delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE

In vigore dal 18 giugno 2024


Il capo III della direttiva 2000/43/CE e il capo III della direttiva 2004/113/CE sono soppressi. I riferimenti agli organismi per la promozione della parità di trattamento di cui a tali capi si intendono fatti agli organismi per la parità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.



Articolo 24 Recepimento

In vigore dal 18 giugno 2024


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 giugno 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.


Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.


2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 25 Entrata in vigore

In vigore dal 18 giugno 2024


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


L'articolo 23 si applica a decorrere dal 19 giugno 2026.



Articolo 26 Destinatari

In vigore dal 18 giugno 2024


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

M.-C. LEROY

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