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domenica 9 giugno 2024

Commissione Com. 07/05/2024, n. C/2024/2997 Comunicazione della Commissione Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato (Testo rilevante ai fini del SEE).

 


Commissione

Com. 07/05/2024, n. C/2024/2997

Comunicazione della Commissione Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicata nella G.U.U.E. 7 maggio 2024, Serie C.


Epigrafe


[Testo della Comunicazione]


Com. 7 maggio 2024, n. C/2024/2997 (1) (2).


Comunicazione della Commissione Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 maggio 2024, Serie C.


(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



[Testo della Comunicazione]


Abbreviazioni e termini


Nell'ambito del presente documento si utilizzano le abbreviazioni o i termini seguenti:


- "direttiva relativa al caricabatteria standardizzato": la direttiva (UE) 2022/2380 (3);


- "direttiva sulle apparecchiature radio": la direttiva 2014/53/UE (4) sulle apparecchiature radio;


- "allegato I bis": l'allegato I bis della direttiva sulle apparecchiature radio, introdotto in quest'ultima dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato come modificata dal regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione (5);


- "obblighi introdotti nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato", "regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato", "disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato" o "modifiche introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato": obblighi, regole, disposizioni o modifiche introdotti dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nella direttiva sulle apparecchiature radio, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione;


- "apparecchiature radio soggette alle regole sul 'caricabatteria standardizzato'": apparecchiature radio che: a) rientrano nelle categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I; b) sono dotate di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata; e c) possono essere ricaricate mediante cavo;


- "soluzione di ricarica standardizzata" o "soluzione di ricarica armonizzata": la presa di ricarica armonizzata (USB-C) e la tecnologia di ricarica armonizzata (opzioni di alimentazione tramite USB-C fino a 15 W e USB PD oltre i 15 W).


Avviso importante


Scopo del presente documento è fornire orientamenti, attraverso una sintesi seguita da una sezione di domande e risposte, sulle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato che modifica la direttiva sulle apparecchiature radio e contribuire quindi a una migliore comprensione e a un'applicazione più uniforme e coerente di tali disposizioni.


Rivolto agli Stati membri e a tutti coloro che devono essere informati in merito alle suddette disposizioni (ad esempio associazioni di categoria, associazioni di consumatori, organismi di normazione, fabbricanti, importatori, distributori, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali), il documento è stato stilato sulla base di quanto emerso dalla consultazione delle parti interessate; tuttavia non rappresenta necessariamente in toto la posizione di tutti i portatori di interessi.


Il presente documento non è giuridicamente vincolante e ha uno scopo puramente orientativo: solo il testo degli atti dell'Unione citati nel documento ha effetti giuridicamente vincolanti. Alcune delle disposizioni degli atti dell'Unione potrebbero non essere descritte in maniera esauriente o puntuale in un documento di orientamento.


L'interpretazione vincolante della legislazione dell'Unione è di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Pertanto il presente documento lascia impregiudicata l'interpretazione data dalla CGUE alle stesse disposizioni. I pareri espressi nel presente documento non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione europea, o qualsiasi soggetto che agisce in suo nome, non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni che seguono.


Il presente documento rappresenta la legislazione al momento della sua redazione e gli orientamenti proposti possono essere soggetti a successive modifiche.


Si precisa infine che il presente documento non è necessariamente esaustivo e completo. Alcune questioni sono state incluse solo quando si è ritenuto di dover fornire spiegazioni; il documento fornisce chiarimenti solo sulle disposizioni della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.


Introduzione e sintesi


Introduzione


Scopo del presente documento è fornire orientamenti su alcune questioni e procedure disciplinate dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato che modifica la direttiva sulle apparecchiature radio, fermo restando quanto indicato nell'avviso importante di cui sopra.


Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato sono applicabili a specifiche categorie di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I.


Il presente documento raggruppa le indicazioni emerse dagli scambi di informazioni con le autorità nazionali competenti e i portatori di interessi che hanno avuto luogo in seguito all'adozione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato (in particolare, la consultazione dei membri del gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio (6)).


La direttiva relativa al caricabatteria standardizzato è entrata in vigore il 28 dicembre 2022 e si applica a decorrere dalle date indicate all'articolo 2 (ulteriori dettagli sono forniti nella sezione Ambito di applicazione e applicabilità). Al momento dell'adozione del presente documento, l'allegato I bis era stato modificato una volta, il 27 giugno 2023, dal regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, con cui sono stati aggiornati i riferimenti alle specifiche tecniche per la ricarica mediante cavo contenuti in tale allegato.


Il presente documento si concentra esclusivamente sulle regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato. Non intende spiegare altre regole della direttiva sulle apparecchiature radio, le regole del nuovo quadro legislativo o i pertinenti documenti di orientamento, ossia la "guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio" (7) e la "guida blu" (8).


Il presente documento costituisce pertanto un'integrazione della guida sulla direttiva sulle apparecchiature radio e andrebbe letto, ove necessario, congiuntamente a tale guida e alla guida blu. Le apparecchiature radio disciplinate dalla direttiva sulle apparecchiature radio godono della libera circolazione nel mercato dell'UE solo se il prodotto è conforme a tutte le normative applicabili dell'Unione, che non sono necessariamente menzionate nel presente documento.


Sintesi delle nuove disposizioni


Ambito di applicazione e applicabilità


Le regole stabilite dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato saranno applicabili a telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari a partire dal 28 dicembre 2024. Per quanto riguarda i laptop, saranno applicabili a partire dal 28 aprile 2026.


Le suddette categorie di apparecchiature radio sono elencate nell'allegato I bis. Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicano a tali categorie, a decorrere dalle date suindicate, se l'apparecchiatura radio in questione può essere ricaricata mediante cavo.


Presa di ricarica armonizzata


A norma della direttiva sulle apparecchiature radio, le categorie di apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" devono essere dotate di una presa di ricarica armonizzata (la presa USB-C). L'uso di altre prese non è vietato, a condizione che i dispositivi radio contemplati siano altresì dotati di una presa USB-C come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis). Tale norma indica anche le diverse opzioni di alimentazione tramite USB disponibili dal punto di vista di un'apparecchiatura radio con presa USB-C.


La disposizione sulla presa di ricarica armonizzata è stata introdotta dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio come nuovo requisito essenziale. La procedura di valutazione della conformità a tale requisito è stabilita all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio (9).


Tecnologia di ricarica armonizzata


Per la ricarica "standard", le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, se ricaricabili mediante cavo e con tensione fino a 5 volt, corrente fino a 3 ampère o potenza fino a 15 watt, devono integrare le opzioni di alimentazione tramite USB specificate nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis).


Per la ricarica "rapida", le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, se ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, devono: a) integrare il protocollo USB Power Delivery (USB PD), come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2 (richiamata nell'allegato I bis); e b) nel caso in cui integrino qualsiasi protocollo di ricarica supplementare, consentire la piena funzionalità del suddetto protocollo USB PD.


Il requisito è stato introdotto dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio come nuovo requisito essenziale. La procedura di valutazione della conformità a tale requisito è stabilita all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio (10).


Separazione della vendita del dispositivo di ricarica dalla vendita del dispositivo elettronico


Un operatore economico che offra ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare le apparecchiature radio contemplate insieme a un dispositivo di ricarica (alimentatore esterno) deve offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica.


I consumatori potranno quindi comprare un nuovo dispositivo elettronico senza un nuovo dispositivo di ricarica.


Migliori informazioni per gli utenti finali/i consumatori


Gli operatori economici devono provvedere affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio contemplata siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile (11). Le due versioni del pittogramma sono disponibili ad alta risoluzione agli indirizzi:


- https://single-market-economy.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/Pictogram_Not_Included_final_nodim.png; e


- https://single-market-economy.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/Pictogram_Included_final_nodim.png.


Inoltre nelle istruzioni che accompagnano l'apparecchiatura radio devono essere presenti le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili (12). Tali informazioni devono indicare, tra l'altro, la potenza richiesta dal dispositivo e se il dispositivo supporta la ricarica rapida armonizzata. Le stesse informazioni devono essere esposte anche in forma grafica utilizzando un'etichetta di facile utilizzo e facilmente accessibile (13). Il modello dell'etichetta è disponibile ad alta risoluzione all'indirizzo:


- https://single-market-economy.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/Label_final_nodim.png.


Questo aiuterà il consumatore a stabilire se il suo attuale dispositivo di ricarica è conforme alle specifiche del suo nuovo dispositivo e/o lo aiuterà a scegliere un dispositivo di ricarica compatibile.


Ambito di applicazione


1. La direttiva sulle apparecchiature radio definisce la nozione di "caricabatteria standardizzato"?


La direttiva sulle apparecchiature radio non definisce di per sé la nozione di "caricabatteria standardizzato". Essa stabilisce i requisiti per l'armonizzazione della ricarica mediante cavo per determinate categorie o classi di apparecchiature radio. Prescrivendo che tali apparecchiature possano essere ricaricate mediante caricabatteria armonizzati, essa prescrive anche, in via indiretta, il requisito dell'interoperabilità dei caricabatteria.


Per quanto riguarda il "caricabatteria standardizzato" è in programma l'introduzione di requisiti complementari nell'ambito di un altro atto legislativo (ossia il regolamento (UE) 2019/1782 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni). Secondo le previsioni, la versione riveduta del suddetto regolamento (14) dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2025. Le principali opzioni proposte sono:


- informare i consumatori contrassegnando i "caricabatteria standardizzati" con un logo e un pittogramma corrispondenti;


- impedire che insieme ai dispositivi contemplati dalla direttiva sulle apparecchiature radio vengano venduti caricabatterie proprietari non conformi;


- moltiplicare i vantaggi dell'interoperabilità estendendo l'ambito di applicazione dei "caricabatteria standardizzati" ad apparecchiature diverse dai dispositivi contemplati dalla direttiva sulle apparecchiature radio.


2. Gli obblighi introdotti nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicano a tutti i dispositivi elettronici che rientrano nelle categorie o classi elencate nell'allegato I bis, parte I?


Gli obblighi introdotti nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicano esclusivamente alle apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato". La nozione di apparecchiatura radio è definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva sulle apparecchiature radio. Ai sensi di tale disposizione, si intende per "apparecchiatura radio" un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione. I termini "onde radio", "radiocomunicazione" e "radiodetereterminazione" sono anch'essi definiti all'articolo 2 della direttiva sulle apparecchiature radio.


3. Le apparecchiature radio che appartengono a una categoria o classe di apparecchiature radio elencata nell'allegato I bis e si ricaricano mediante vano, custodia o stazione di ricarica sono escluse dall'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata?


No. L'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata riguarda tutte le apparecchiature radio appartenenti a una categoria o classe di apparecchiature radio elencata nell'allegato I bis, parte I, che possono essere ricaricate mediante cavo. Solo gli auricolari, come precisato al considerando 14 della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato, sono da considerarsi insieme al vano o alla custodia di ricarica:


"Per quanto riguarda gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica."


4. Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicano esclusivamente alle apparecchiature ricaricabili?


Sì. Le regole sul "caricabatteria standardizzato" si applicano alle apparecchiature radio che: a) rientrano nelle categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I; b) sono dotate di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata; e c) possono essere ricaricate mediante cavo.


5. Le apparecchiature radio dotate di batterie non ricaricabili (di "tipo AA") sono soggette alle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


No. Si veda la risposta alla domanda 4.


6. Le apparecchiature radio dotate di una batteria amovibile che può essere ricaricata solo separatamente dall'apparecchiatura radio (in un caricabatteria) sono assoggettate alle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


No. Queste apparecchiature radio non rientrano nella definizione di "apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo". Questo genere di prodotto è "assimilabile" a un prodotto alimentato da batterie non ricaricabili (di "tipo AA"). Tale prodotto non è soggetto alle regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato se è provvisto di una presa che viene utilizzata solo per l'alimentazione. In altri termini, non è soggetto a tali regole se la presa non può essere utilizzata per (ri)caricare l'apparecchiatura radio.


Per contro, se la batteria amovibile può essere ricaricata (tramite la presa USB-C) quando è collocata all'interno o su di un'apparecchiatura radio elencata nell'allegato I bis, tale apparecchiatura radio è soggetta alle regole introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato nonostante il fatto che la batteria possa essere ricaricata anche separatamente dall'apparecchiatura radio.


7. I dispositivi con capacità di batteria limitata sono assoggettati alle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


Sì. Le regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato riguardano le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata (si veda il considerando 14 della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato) che: a) possono essere ricaricate mediante cavo; e b) sono elencate nell'allegato I bis, parte I. La presenza della batteria fa dell'apparecchiatura un dispositivo ricaricabile e la capacità della batteria è irrilevante (anche se è solo di un'ora). Infatti è anche usuale che gli utenti di tali apparecchiature radio accendano il dispositivo in altri ambienti che non sono in prossimità di un caricabatteria (come avviene, ad esempio, nel caso dei sistemi di navigazione portatili, per verificare itinerari, eseguire aggiornamenti ecc.).


8. I supercondensatori sono considerati batterie?


No. I supercondensatori non sono batterie. I supercondensatori sono adatti ad applicazioni che prevedono numerosi cicli di carica e scarica molto rapidi, circostanza che non si verifica con le apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I.


9. Qual è la definizione di portatile?


Sono contemplati tutti i dispositivi delle categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, che sono dotati di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata, possono essere ricaricati mediante cavo e possono essere trasportati prima, durante o dopo il funzionamento. A tal fine, per alcune categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, è utilizzato il termine "portatile".


10. Le apparecchiature radio che incorporano un alimentatore interno sono assoggettate alle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


No. All'articolo 3, paragrafo 4, e nell'allegato I bis della direttiva sulle apparecchiature radio viene fatto specifico riferimento all'interoperabilità tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica. A questo proposito, il considerando 2 della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato precisa che i "[...] dispositivi di ricarica [...] sono la parte dell'alimentatore esterno dei caricabatteria [...]". Pertanto le apparecchiature radio che incorporano alimentatori interni e sono alimentate direttamente in corrente alternata (CA) proveniente dalla rete elettrica non sono disciplinate dalle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.


11. Come fa un fabbricante ad essere sicuro che il suo prodotto rientri in una delle categorie o classi di apparecchiature radio contemplate dall'allegato l bis? La categoria del prodotto è definita dal caso d'uso primario dell'apparecchiatura radio?


Nella sezione 2.8 della guida blu si afferma che la normativa dell'Unione si applica nel caso in cui i prodotti messi a disposizione o messi in servizio sul mercato siano utilizzati per l'uso previsto. Nella stessa sezione sono forniti anche chiarimenti sul termine "uso previsto" e su come le autorità di vigilanza del mercato devono tenere conto dell'uso del prodotto per verificare la sua conformità.


Per determinare quindi l'appartenenza di un prodotto a una delle classi o categorie di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis è necessario tenere conto delle precedenti indicazioni della guida blu. Poiché i fabbricanti forniscono informazioni sull'uso del prodotto, è evidente che tali informazioni devono riflettere in modo accurato e corretto lo scopo e l'uso del prodotto medesimo.


Tuttavia l'uso primario previsto del prodotto è rilevante per determinare l'esatta categoria o classe di appartenenza del prodotto, ai fini dell'allegato I bis, se il prodotto ha usi (funzioni) secondari.


Ad esempio, uno smartphone che incorpora una fotocamera digitale rientra nella categoria "1.1 telefoni cellulari portatili" e non nella categoria "1.3 fotocamere digitali". Il suo uso primario è quello di essere impiegato come smartphone (in quanto smartphone, è soggetto alle regole introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato che si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024).


Sempre al fine di stabilire se un prodotto appartiene a una classe o categoria elencata nell'allegato I bis, è opportuno non confondere l'uso previsto di un prodotto con la commercializzazione di un prodotto per fini specifici (come nel caso dei prodotti per usi medici) o per particolari categorie di consumatori (come nel caso dei giocattoli).


Ad esempio, uno smartphone destinato esclusivamente ai bambini in quanto caratterizzato da un design accattivante che richiama quello di un giocattolo rientra comunque nella categoria "1.1 telefoni cellulari portatili" e pertanto la categorizzazione non è influenzata dal fatto che lo smartphone è destinato solo ai bambini.


La Commissione riconosce tuttavia che in alcuni casi potrebbe essere difficile stabilire se un prodotto rientri o meno in una particolare categoria elencata nell'allegato I bis, parte I. In tali casi, per valutare se un determinato prodotto rientri in una particolare categoria elencata nell'allegato I bis, parte I, occorre basarsi su elementi fattuali concreti. Poiché l'applicazione delle regole introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato avverrà a livello nazionale per opera delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, in caso di dubbi circa la classificazione dei loro prodotti gli operatori economici dovrebbero rivolgersi alla propria autorità di vigilanza del mercato per ottenere le opportune indicazioni.


12. Un dispositivo appartenente a una delle categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis e facente parte di un sistema costituito da più apparecchiature radio e da altre apparecchiature funzionanti insieme ad esse ma non elencate nell'allegato I bis, parte I è interessato dalle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


Nei casi in cui una specifica apparecchiatura radio facente parte di un sistema sia destinata a operare unicamente all'interno di tale sistema e non possa funzionare autonomamente, si deve considerare l'intero sistema in sé e per sé come una categoria o classe di apparecchiatura radio. Le disposizioni della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato si applicheranno quindi a tale sistema solo se questo è soggetto alle regole sul "caricabatteria standardizzato".


13. Alcuni prodotti specifici progettati solo per uso commerciale/industriale sono esentati dall'applicazione delle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


No. La direttiva sulle apparecchiature radio non prevede questo tipo di esenzione. Tuttavia il considerando 14 della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato chiarisce alcuni aspetti riguardo a determinate classi o categorie di apparecchiature radio interessate dalle regole sul "caricabatteria standardizzato".


In base al considerando 14, "[p]er le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata".


14. Le apparecchiature radio che ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative devono essere conformi alle disposizioni introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


Sì. Un dispositivo che ricade nell'ambito di applicazione di un'altra normativa deve rispettare gli obblighi introdotti nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato e deve integrare la soluzione di ricarica standardizzata se: a) rientra nella definizione di apparecchiatura radio di cui alla direttiva sulle apparecchiature radio; b) non rientra in nessuna delle categorie escluse dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 di tale direttiva; c) rientra nelle categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I; d) è dotato di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata; e e) può essere ricaricato mediante cavo.


15. Le apparecchiature radio per le quali è possibile solo la ricarica senza fili possono essere messe a disposizione sul mercato senza soluzione di ricarica armonizzata integrata?


Sì. Non è necessario che queste apparecchiature radio integrino la soluzione di ricarica armonizzata (mediante cavo), in quanto non possono essere ricaricate mediante cavo.


Quanto alla ricarica senza fili, la Commissione ne promuoverà l'armonizzazione al fine di evitare la futura frammentazione del mercato interno e qualsiasi effetto negativo sui consumatori e sull'ambiente. La Commissione monitorerà l'evoluzione di tutti i tipi di tecnologie di ricarica senza fili (non solo quelle induttive), in particolare in termini di sviluppi del mercato, penetrazione nel mercato, frammentazione del mercato, prestazioni tecnologiche, interoperabilità, efficienza energetica e prestazioni di ricarica.


Come affermato al considerando 13 della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato in merito alle soluzioni di ricarica con mezzi diversi dal cavo, "la Commissione dovrebbe intervenire per promuoverle e armonizzarle al fine di evitare la futura frammentazione del mercato interno".


16. I computer portatili e le altre apparecchiature radio che richiedono una potenza di ricarica superiore a 240 W sono esentati dal rispetto delle regole sul "caricabatteria standardizzato"?


No, non lo sono. Le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" devono integrare la soluzione di ricarica armonizzata.


La Commissione (con regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione) ha aggiornato i riferimenti alle norme citate nell'allegato I bis all'ultima versione delle norme europee. In forza delle modifiche introdotte dal regolamento delegato, per le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" sussiste quindi l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata fino alla loro potenza massima di ricarica, oppure fino a 240 W se la potenza massima di ricarica è superiore a 240 W (rispetto ai 100 W delle versioni precedenti delle norme in questione).


La Commissione continuerà ad aggiornare le specifiche tecniche di cui all'allegato I bis al fine di riflettere il progresso scientifico e tecnologico o gli sviluppi del mercato, a condizione che tali sviluppi rispondano agli obiettivi della soluzione di ricarica standardizzata.


17. Le apparecchiature radio devono integrare il protocollo USB PD se, durante il processo di ricarica, la tensione, la corrente o la potenza di ricarica supera leggermente, solo per brevi periodi, la soglia (>##gt; 5 V,>##gt; 3 A o>##gt; 15 W) oltre la quale è richiesta l'integrazione del protocollo USB PD?


No. Se la tensione nominale è inferiore o uguale a 5 V, o la corrente nominale è inferiore o uguale a 3 A, o la potenza nominale è inferiore o uguale a 15 W, l'apparecchiatura radio in questione non deve integrare il protocollo USB PD e deve applicare le opzioni di alimentazione tramite USB specificate nella norma USB-C (la norma EN IEC 62680-1-3 richiamata nell'allegato I bis).


18. Le apparecchiature radio che non utilizzano per la ricarica la corrente alternata (CA) proveniente delle prese elettriche sono disciplinate dalle nuove regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


Sì. Tutte le categorie o classi di apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, utilizzano per la ricarica la corrente continua (CC). Tale corrente deriva dalla corrente alternata (CA), trasformata in CC mediante un dispositivo di ricarica (un alimentatore esterno). Tuttavia esistono casi in cui l'apparecchiatura radio può essere ricaricata direttamente (senza alimentatore esterno) in corrente continua (ad esempio in un'automobile). L'USB-C si sta diffondendo come porta di ricarica standard in numerosi sistemi (edifici, aeroporti, aeromobili, treni, automobili ecc.); questi sistemi fungono da alimentatore esterno ed erogano corrente continua alle apparecchiature radio.


19. I "telefoni cordless DECT" (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, telecomunicazioni digitali avanzate senza fili) e i telefoni con pulsante per attivare la trasmissione ("push-to-talk") sono interessati dalle nuove regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


Per le apparecchiature radio che non rientrano nelle categorie o classi di prodotti elencate nell'allegato I bis, parte I, o che non possono essere ricaricate mediante cavo non sussiste l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata.


I "telefoni cellulari" si collegano alla rete tramite una frequenza radio e sono di fatto apparecchi "mobili", che possono essere utilizzati ovunque (nei luoghi in cui il fornitore di servizi telefonici offre la copertura).


I "telefoni DECT" si collegano alla rete attraverso la base e una linea fissa e funzionano solo in prossimità della base "fissa". Non possono pertanto essere considerati "telefoni cellulari".


I dispositivi "push-to-talk" che non si collegano alla rete cellulare e comunicano tra di loro utilizzando le frequenze radio non sono considerati "telefoni cellulari".


Per contro i dispositivi "push-to-talk over cellular" rientrano nella categoria dei "telefoni cellulari". Infatti quella del "push-to-talk over cellular" è un'opzione che permette a un "telefono cellulare" di collegarsi a una rete cellulare, consentendo agli abbonati di utilizzare il telefono come dispositivo "push-to-talk" con portata illimitata.


Presa di ricarica


20. Sono ammesse prese di ricarica proprietarie in aggiunta alla presa USB-C?


Sì. La direttiva sulle apparecchiature radio prescrive solo che le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" siano dotate della presa USB-C. Pertanto l'uso di altre prese non è vietato, sempre che l'apparecchiatura radio contemplata sia anche dotata di una presa di ricarica armonizzata (USB-C).


21. Per la ricarica possono essere utilizzate le prese USB-C a 6 pin?


No. Possono essere utilizzate solo le prese USB-C specificate nella norma EN IEC 62680-1-3 richiamata nell'allegato I bis (a 12, 16 e 24 pin).


22. Per la ricarica, le apparecchiature radio possono essere dotate solo di una presa di ricarica proprietaria ed essere vendute con un adattatore che trasforma la presa di ricarica proprietaria in una presa USB-C?


No. Le apparecchiature radio possono essere dotate di una soluzione proprietaria, a condizione tuttavia che siano dotate anche di una presa di ricarica armonizzata (USB-C) come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis). Si veda anche la risposta alla domanda 33.


Protocolli di ricarica


23. Quali opzioni di ricarica (opzioni di alimentazione tramite USB) deve supportare un'apparecchiatura radio?


Per le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" che utilizzano una potenza di ricarica massima inferiore o uguale a 15 W, è prevista l'armonizzazione dell'alimentazione attraverso l'integrazione della presa USB-C. Le opzioni di "alimentazione" disponibili per le prese USB-C che devono essere supportate dall'apparecchiatura radio sono elencate nella norma EN IEC 62680-1-3 (richiamata nell'allegato I bis) e sono: USB 2.0, USB 3.2, USB 4, USB BC 1.2, USB tipo C corrente 1,5 A, USB tipo C corrente 3,0 A e USB PD.


Per quanto riguarda le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" con potenza di ricarica massima superiore a 15 W, l'armonizzazione della "ricarica rapida" contribuirà, da un lato, a evitare che i produttori di apparecchiature radio limitino ingiustificatamente la velocità di ricarica e, dall'altro, a garantire che la velocità di ricarica sia la stessa con qualsiasi dispositivo di ricarica compatibile utilizzato. Tali apparecchiature radio devono supportare come minimo l'alimentazione USB PD. Deve essere inoltre garantita la piena funzionalità del protocollo USB PD, che non deve essere ostacolata da alcun protocollo di ricarica supplementare (proprietario).


24. Sono ammessi protocolli di ricarica proprietari in aggiunta al protocollo USB PD?


Sì. L'obiettivo è incoraggiare l'innovazione e consentire di continuare a utilizzare altri protocolli di ricarica. Tuttavia i protocolli di ricarica proprietari supplementari non devono impedire, restringere o limitare la potenza massima raggiungibile con il protocollo di ricarica USB PD e l'hardware di ricarica armonizzato (presa, chip, ecc.) integrato nell'apparecchiatura radio.


25. Un'apparecchiatura radio può limitare le prestazioni di ricarica di un dispositivo di ricarica di marca diversa ma conforme alle norme citate?


No. L'obiettivo delle modifiche introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato è di migliorare la convenienza per i consumatori e garantire l'interoperabilità tra i dispositivi e i dispositivi di ricarica, a prescindere dalla marca.


26. Durante l'utilizzo di un protocollo di ricarica proprietario un'apparecchiatura radio può supportare una potenza di ricarica più elevata (ad es. 40 W) rispetto a quella supportata durante l'utilizzo del protocollo USB PD (ad es. 30 W)?


La direttiva sulle apparecchiature radio (all'allegato I bis, parte I, punto 3.2) garantisce l'interoperabilità con diversi protocolli di ricarica. A tal fine, le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" devono "garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato".


La formulazione "piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery" indica che durante l'utilizzo del protocollo di ricarica USB PD l'apparecchiatura radio deve raggiungere la potenza negoziata appropriata per l'hardware di ricarica armonizzato integrato nell'apparecchiatura (a prescindere dalla marca del dispositivo di ricarica compatibile utilizzato). I protocolli di ricarica proprietari supplementari che massimizzano le capacità di ricarica oltrepassando le specifiche USB PD dello stesso hardware di ricarica armonizzato sono consentiti. Tuttavia, come indicato nella risposta alla domanda 24, nessun protocollo di ricarica proprietario supplementare deve impedire, restringere o limitare la potenza con cui l'apparecchiatura radio può essere ricaricata utilizzando il protocollo di ricarica USB PD (fino alla potenza massima specificata nella norma EN IEC 62680-1-2, richiamata nell'allegato I bis) sullo stesso hardware di ricarica armonizzato integrato nell'apparecchiatura radio.


Questa disposizione garantisce in particolare che la ricarica tramite USB PD non sia ostacolata da un protocollo di ricarica proprietario supplementare o non avvenga a scapito di quest'ultimo.


Il principio vale anche per i dispositivi con livelli di potenza inferiori o uguali a 15 W.


27. Un'apparecchiatura radio può essere ricaricata a una potenza superiore a 240 W quando utilizza un protocollo di ricarica supplementare?


Sì. Se la soluzione di ricarica proprietaria dell'apparecchiatura radio richiede più di 240 W (ad esempio 300 W), l'apparecchiatura radio interessata deve supportare anche il protocollo USB PD fino a 240 W.


Con il regolamento delegato (UE) 2023/1717 la Commissione ha aggiornato i riferimenti alle norme citate nell'allegato I bis all'ultima versione delle norme europee. La versione aggiornata delle norme si applicherà a partire dalla data di applicabilità delle pertinenti regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva sul caricabatteria standardizzato, ossia dal 28 dicembre 2024 per telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari, e dal 28 aprile 2026 per i computer portatili. Ciò significa che, a partire dalle date suindicate, un'apparecchiatura radio elencata nell'allegato I bis che può essere ricaricata mediante cavo con potenza superiore a 240 W dovrà integrare la soluzione di ricarica armonizzata fino a 240 W.


La Commissione continuerà ad aggiornare le specifiche tecniche di cui all'allegato I bis al fine di riflettere il progresso scientifico e tecnologico o gli sviluppi del mercato, a condizione che questi rispondano agli obiettivi della soluzione di ricarica standardizzata.


28. E' consentito utilizzare una corrente di ricarica superiore a 5 A quando si usa un protocollo di ricarica supplementare?


Sì. La norma USB PD (norma EN IEC 62680-1-2 richiamata nell'allegato I bis) e la norma USB-C (norma EN IEC 62680-1-3 richiamata nell'allegato I bis) prevedono un limite massimo per la corrente di ricarica (5 A). Ciononostante, se per i protocolli di ricarica supplementari non esistono requisiti di ricarica corrispondenti è possibile utilizzare una corrente di ricarica superiore a 5 A, a condizione che non limiti/ostacoli la soluzione di ricarica armonizzata. Ciò non dispensa tuttavia dal rispetto di quanto indicato in risposta alle altre domande correlate nella presente sezione degli orientamenti.


29. Le apparecchiature radio devono offrire la possibilità di effettuare la ricarica in tutte le modalità di funzionamento (spento, stand-by, uso leggero, uso normale e uso intensivo)?


La direttiva sulle apparecchiature radio non definisce le modalità di funzionamento in cui l'apparecchiatura radio deve trovarsi per mantenere il funzionamento durante la ricarica.


Il considerando 6 della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato fornisce solo chiarimenti sulla potenza minima e massima necessaria per caricare l'apparecchiatura radio. Vi si afferma che: "La potenza minima dovrebbe corrispondere alla somma della potenza necessaria all'apparecchiatura radio per mantenere il funzionamento e della potenza minima richiesta dalla relativa batteria per avviare la ricarica. La potenza massima dovrebbe corrispondere alla somma della potenza richiesta dall'apparecchiatura radio per mantenere il funzionamento e della potenza necessaria per raggiungere la massima velocità di ricarica."


Un'apparecchiatura radio soggetta alle regole relative al "caricabatteria standardizzato" deve tuttavia garantire che nessuna delle sue modalità di ricarica consentite ostacoli o limiti la sua conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio (comprese le regole introdotte nella medesima dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato).


Le apparecchiature radio con potenza massima di ricarica fino a 240 W sono di norma in grado di effettuare la ricarica con la soluzione di ricarica armonizzata e mantenere il funzionamento in tutte le modalità (spento, stand-by, uso leggero, uso normale e uso intensivo).


E' possibile che alcune modalità di funzionamento delle apparecchiature radio con potenza massima di ricarica superiore a 240 W impediscano la ricarica con il protocollo di ricarica armonizzato perché troppo intense in termini di potenza; in tal caso, è necessario garantire che non vi siano conseguenze a livello della conformità di tali apparecchiature radio.


30. Un'apparecchiatura radio che si ricarica mediante USB-C e USB PD ma che limita la velocità di trasmissione dati con altri mezzi, ivi compresi componenti menzionati o non menzionati nella norma USB-C, è conforme alle nuove regole sulla ricarica?


La direttiva relativa al caricabatteria standardizzato non introduce regole sul trasferimento dati, bensì regole relative alla soluzione di ricarica standardizzata, grazie alla quale i consumatori possono ricaricare i loro dispositivi alla stessa velocità con qualsiasi dispositivo di ricarica USB-C, indipendentemente dalla marca del dispositivo. In base all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sulle apparecchiature radio, alla Commissione è conferito il potere di definire, se necessario, quali categorie o classi di apparecchiature radio devono essere fabbricate in modo tale da interagire con gli accessori.


Vendita separata del dispositivo di ricarica


31. Un'apparecchiatura radio può essere venduta con il dispositivo di ricarica incluso nella confezione?


Sì, a condizione che il consumatore possa scegliere anche di acquistare la stessa apparecchiatura radio senza il dispositivo di ricarica incluso nella confezione.


In base alle nuove regole della direttiva sulle apparecchiature radio introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato, il fabbricante non ha l'obbligo di garantire che alcune caratteristiche accessorie (ad esempio un colore specifico) delle apparecchiature radio offerte senza caricabatteria siano le stesse.


32. Il dispositivo di ricarica offerto al consumatore separatamente dall'apparecchiatura radio deve essere identico quello che viene venduto incluso nella confezione?


No. Non è necessario che sia dello stesso colore, modello, tipo o marca di quelli venduti nella stessa confezione dell'apparecchiatura radio, purché sia un dispositivo di ricarica compatibile.


33. Se, oltre alla presa USB tipo C, un'apparecchiatura radio ha anche una presa di ricarica alternativa, ossia non USB-C (ad esempio, cilindrica), al dispositivo di ricarica alternativo si applicano i requisiti relativi alla fornitura di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica previsti all'articolo 3 bis della direttiva sulle apparecchiature radio?


Sì. L'obiettivo è incoraggiare l'uso di dispositivi di ricarica compatibili con la soluzione di ricarica standardizzata.


L'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio sancisce l'obbligo per gli operatori economici di fornire informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con le apparecchiature radio soggette alle regole sul "caricabatteria standardizzato" e fa riferimento a un pittogramma (indicato nell'allegato I bis, parte III, punto 1). Esistono due formati del pittogramma: il formato di cui al punto 1.1, da utilizzare quando l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica, e il formato di cui al punto 1.2, da utilizzare quando l'apparecchiatura radio non include un dispositivo di ricarica. Il formato del pittogramma che indica l'inclusione di un dispositivo di ricarica (indicato al punto 1.1) deve essere utilizzato (fornito) anche quando l'apparecchiatura radio viene offerta con un dispositivo di ricarica non compatibile con la soluzione di ricarica armonizzata (se può interoperare solo tramite un adattatore, il dispositivo di ricarica non è considerato un dispositivo di ricarica compatibile). Quando l'apparecchiatura radio viene offerta con due dispositivi di ricarica, uno compatibile e l'altro non compatibile, può essere fornito un solo pittogramma, che deve essere nel formato indicato al punto 1.1.


Se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva sulle apparecchiature radio devono indicare se il dispositivo di ricarica incluso con l'apparecchiatura radio è compatibile o meno con la soluzione di ricarica armonizzata. Nel caso in cui siano due i dispositivi di ricarica inclusi con l'apparecchiatura radio, le informazioni di cui sopra vanno fornite per ciascuno di essi.


34. I requisiti di cui all'articolo 3 bis della direttiva sulle apparecchiature radio si applicano anche al cavo di ricarica?


No. Se il caricabatteria è dotato di un cavo di ricarica staccabile, la fornitura, da parte del fabbricante, di un cavo di ricarica con caratteristiche nominali adeguate insieme all'apparecchiatura radio può essere nell'interesse dell'utente finale. Questa decisione spetta al fabbricante che, per quanto riguarda il caricabatteria con cavo, deve tenere conto di altre normative dell'UE applicabili, come la direttiva sulla bassa tensione (direttiva 2014/35/UE (15)), il cui obiettivo è garantire che il materiale elettrico che rientra nel suo ambito di applicazione offra un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.


35. In base al requisito relativo alla vendita separata, quando viene posta in vendita un'apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica, non vi è l'obbligo di offrire anche lo stesso modello di apparecchiatura radio con dispositivo di ricarica. E' corretto?


Sì.


36. In base al requisito relativo alla vendita separata del dispositivo di ricarica, deve essere sempre possibile per il consumatore acquistare un prodotto senza il dispositivo di ricarica. E' corretto?


Sì.


Informazioni per i consumatori


37. In che modo il fabbricante è tenuto a informare i consumatori in merito alle capacità di ricarica (ad es. potenza di ricarica minima e massima, protocollo di ricarica) che esprime l'apparecchiatura radio quando utilizza un protocollo di ricarica supplementare?


Il fabbricante non è obbligato a fornire informazioni riguardo alle soluzioni di ricarica proprietarie. Per qualsiasi soluzione di ricarica supplementare integrata nell'apparecchiatura radio può utilizzare un proprio elemento visivo e riportare le descrizioni pertinenti separatamente dall'etichetta di cui all'allegato I bis, parte IV, su cui devono figurare solo le informazioni relative alla soluzione di ricarica armonizzata.


38. Quali misure può adottare la Commissione se si genera confusione tra i consumatori e questi non interpretano correttamente le capacità di ricarica dell'apparecchiatura radio in rapporto a quelle del loro dispositivo di ricarica (alimentatore esterno)?


Alla Commissione è conferito il potere di risolvere i potenziali problemi derivanti dai requisiti di informazione visiva modificando mediante atti delegati, ove necessario, il pittogramma o l'etichetta di cui, rispettivamente, alle parti III e IV, dell'allegato I bis.


39. I computer portatili sono esclusi dall'obbligo di riportare sull'imballaggio il pittogramma e l'etichetta di cui all'allegato I bis, parti III e IV, della direttiva sulle apparecchiature radio?


No. Tutte le categorie o classi di apparecchiature radio soggette alle regole relative al "caricabatteria standardizzato" devono riportare il pittogramma e l'etichetta sull'imballaggio. Il pittogramma che indica se l'apparecchiatura radio include o meno un dispositivo di ricarica è definito all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio. L'etichetta che fornisce informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai caricabatteria compatibili è definita all'articolo 10, paragrafo 8, della stessa direttiva.


In forza delle regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato, le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai caricabatteria compatibili (allegato I bis, parte II) possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe.


Applicazione, conformità e attuazione


40. Come devono comportarsi gli operatori economici per quanto riguarda i modelli precedenti di apparecchiature radio che non integrano la soluzione di ricarica standardizzata?


Per applicare le nuove regole ai loro prodotti, i fabbricanti beneficiano di un periodo di transizione di 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.


- Entrata in vigore: 28 dicembre 2022.


- Entrata in applicazione: 28 dicembre 2024 per telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari; 28 aprile 2026 per i computer portatili.


Nota: le suddette categorie di apparecchiature radio sono elencate nell'allegato I bis, parte I; le regole relative al "caricabatteria standardizzato" si applicano a decorrere dalle date suindicate se le apparecchiature radio possono essere ricaricate mediante cavo.


Per quanto riguarda i prodotti esistenti, le nuove regole si applicheranno a tutti i dispositivi che saranno "immessi sul mercato" dell'UE per la prima volta a partire dalla data di entrata in applicazione (vedi sopra), indipendentemente dal fatto che si tratti di un "modello" già commercializzato. La direttiva sulle apparecchiature radio non riconosce la nozione di "modello", che è un termine commerciale.


Quanto sopra non impedirà alle scorte esistenti di apparecchiature immesse sul mercato dell'UE prima dell'entrata in applicazione delle nuove regole di poter essere vendute legalmente dopo la data di entrata in applicazione. Nella "guida blu", in particolare nella sezione 2, sono riportati ulteriori orientamenti dettagliati al riguardo. Si veda anche la risposta alla domanda 43.


41. Le regole sono applicabili ai prodotti venduti al di fuori dell'UE?


La direttiva sulle apparecchiature radio istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato dell'UE delle apparecchiature radio. Le regole e i requisiti stabiliti nella direttiva sulle apparecchiature radio sono applicabili solo sul territorio degli Stati membri dell'UE e non hanno applicazione extraterritoriale.


Le regole dell'UE non obbligano i fabbricanti a introdurre la soluzione di ricarica armonizzata in tutte le linee di prodotti che vendono a livello mondiale; l'obbligo è circoscritto ai prodotti venduti sul mercato dell'UE. Pertanto le regole dell'UE non impediscono ai fabbricanti di offrire prodotti che integrano altre soluzioni di ricarica in altre regioni del mondo. La decisione se scegliere altre soluzioni di ricarica per i prodotti venduti in altre regioni del mondo o scegliere piuttosto le soluzioni di ricarica armonizzate dell'UE per tutti i prodotti venduti a livello mondiale è quindi interamente rimessa ai fabbricanti.


Le regole sul "caricabatteria standardizzato" potranno in futuro essere applicate in paesi come gli Stati EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) conformemente alle disposizioni di un accordo specifico.


42. I cavi e i dispositivi di ricarica non USB dovranno essere gettati?


La direttiva relativa al caricabatteria standardizzato non prevede l'obbligo di smaltire le apparecchiature radio, i cavi o i dispositivi di ricarica non dotati della soluzione di ricarica armonizzata che vengono utilizzati dai consumatori o risultano già immessi sul mercato dell'UE. Le regole si applicano esclusivamente alle apparecchiature radio che saranno immesse sul mercato dell'UE a partire dalla data di entrata in applicazione delle regole sul "caricabatteria standardizzato". Ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio si intende per "immissione sul mercato" "la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione". Va osservato tuttavia che il concetto di messa a disposizione si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie (si veda anche la sezione 2 della guida blu, che fornisce chiarimenti sui termini "immissione sul mercato" e "messa a disposizione sul mercato"). In virtù delle nuove regole occorrerà adeguare le pratiche esistenti nel corso del tempo, ma si prevedono impatti positivi, in quanto attualmente la frammentazione del mercato in termini di prese di ricarica, in particolare, e di tecnologia di ricarica, in generale, crea disagi ai consumatori e produce inutili rifiuti elettronici.


43. In che modo i fabbricanti dimostreranno la conformità ai requisiti essenziali relativi al "caricabatteria standardizzato"?


La conformità ai requisiti essenziali applicabili della direttiva sulle apparecchiature radio costituisce una condizione indispensabile per l'immissione sul mercato dell'UE dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.


A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio, i fabbricanti devono dimostrare la conformità della loro apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, della medesima direttiva utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:


(a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;


(b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;


(c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.


I requisiti essenziali relativi al "caricabatteria standardizzato" sono stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle apparecchiature radio.


Nota: per gli altri requisiti essenziali previsti dalla direttiva sulle apparecchiature radio, ossia quelli precisati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, le procedure di valutazione della conformità sono indicate all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della stessa.


44. Chi garantirà che i prodotti non conformi non giungano sul mercato dell'UE?


Spetta agli Stati membri organizzare ed eseguire la vigilanza del mercato, con cui garantire che i prodotti contemplati da una legislazione armonizzata specifica che possono compromettere la salute o la sicurezza degli utenti o non sono conformi alle norme di cui alle legislazioni specifiche sui prodotti siano ritirati dal mercato dell'UE o ne sia vietata o limitata la presenza su tale mercato.


Ai fini della vigilanza del mercato si applica la direttiva sulle apparecchiature radio in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.


45. A quali sanzioni va incontro il fabbricante se il suo prodotto non è conforme alle regole introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


La direttiva relativa al caricabatteria standardizzato non introduce sanzioni per il mancato rispetto dei nuovi requisiti. La direttiva sulle apparecchiature radio, in corso di modifica, contiene già disposizioni riguardanti l'applicazione delle regole (procedura della clausola di salvaguardia) e le possibili sanzioni nei confronti degli operatori economici che non rispettano i requisiti applicabili. In particolare, le misure specifiche di applicazione sono dettagliate nell'apposito capo V della direttiva. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato, responsabili dell'applicazione delle norme, possono adottare una serie di misure correttive e/o restrittive in relazione ai prodotti non conformi, tra cui il ritiro o il richiamo delle apparecchiature radio non conformi.


Inoltre l'articolo 46 della direttiva sulle apparecchiature radio impone agli Stati membri di stabilire, nella rispettiva legislazione nazionale, le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle regole stabilite dalla medesima direttiva. Le regole introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato sono parte integrante della direttiva sulle apparecchiature radio; le sanzioni si applicheranno pertanto anche alle infrazioni da parte degli operatori economici alle regole stabilite dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.


Le sanzioni (comprese eventuali sanzioni pecuniarie) irrogabili in caso di mancato rispetto delle nuove regole, che saranno introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato, figureranno quindi nei rispettivi strumenti giuridici nazionali di recepimento della direttiva sulle apparecchiature radio. Tali misure nazionali di recepimento sono indicate nell'omonima sezione della seguente pagina web accessibile al pubblico: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/NIM/?uri=CELEX%3A32014L0053.


46. E' richiesta la conformità a tutti gli elementi oppure solo a determinate parti delle norme richiamate nell'allegato I bis della direttiva sulle apparecchiature radio?


Le regole introdotte dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato prevedono che le apparecchiature radio soggette alle disposizioni sul "caricabatteria standardizzato" debbano integrare la presa USB e il protocollo di ricarica USB PD, come descritto nelle rispettive norme. L'allegato I bis non fa riferimento a deroghe all'applicazione di parti/sezioni specifiche delle norme. Per garantire la conformità ai requisiti di cui sopra è pertanto obbligatorio considerare le norme nella loro integralità (nella misura in cui le relative parti/sezioni hanno attinenza a tali requisiti). Determinati altri aspetti sono disciplinati da altre disposizioni della direttiva sulle apparecchiature radio (ad esempio, gli aspetti relativi alla sicurezza sono regolamentati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), mentre quelli relativi alla compatibilità elettromagnetica sono regolamentati dall'articolo 3 paragrafo 1, lettera b)).


Se le norme di cui all'allegato I bis specificano più soluzioni alternative, la scelta della soluzione appropriata non deve compromettere la conformità alle specifiche di cui all'allegato I bis.


47. Come verranno aggiornati i riferimenti alle norme di cui all'allegato I bis a fronte della pubblicazione di nuove edizioni da parte delle organizzazioni internazionali o europee di normazione?


La direttiva sulle apparecchiature radio conferisce alla Commissione il potere di modificare l'allegato I bis mediante atti delegati. Le modifiche, preparate con largo anticipo in consultazione con esperti pertinenti e portatori di interessi, permetteranno di rispecchiare in maniera puntuale il progresso scientifico e tecnologico o gli sviluppi del mercato. Il primo atto delegato (regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, con cui sono stati aggiornati i riferimenti alle norme richiamate nell'allegato I bis) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'11 settembre 2023. Per quanto riguarda i periodi di transizione, sarà effettuata un'analisi caso per caso. Ad esempio, il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione non prevede un periodo di transizione. Di fatto tuttavia esso si applicherà a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni dell'allegato I bis dallo stesso modificate, per le quali la stessa direttiva relativa al caricabatteria standardizzato aveva già previsto un periodo di transizione adeguato.


48. Un'apparecchiatura radio che sia già adeguata a una nuova edizione di una norma il cui riferimento non è ancora riportato nell'allegato I bis può essere ammessa sul mercato dell'UE prima della pubblicazione dell'atto delegato che aggiorna tale riferimento?


La conformità ai requisiti essenziali deve essere dimostrata. Il fabbricante può utilizzare una nuova edizione di una norma il cui riferimento non figura ancora nell'allegato I bis a condizione che il prodotto sia conforme alle norme i cui riferimenti sono giuridicamente vincolanti ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio (quelle richiamate nell'allegato I bis) e che la documentazione tecnica dimostri che è stata garantita la conformità a tali norme.


49. Le norme specificate nell'allegato I bis devono essere citate nella dichiarazione di conformità UE?


No. Non è previsto alcun obbligo in tal senso. Le norme di cui all'allegato I bis non costituiscono specifiche tecniche/norme armonizzate volontarie per la valutazione della conformità. La struttura della dichiarazione di conformità UE (l'allegato VI, punto 6, della direttiva sulle apparecchiature radio non riguarda i requisiti essenziali obbligatori o le specifiche obbligatorie) non prevede l'inserimento di un riferimento alle norme di cui sopra.


Tuttavia i fabbricanti delle apparecchiature radio elencate nell'allegato I bis, parte I, della direttiva sulle apparecchiature radio devono conservare nella documentazione tecnica del prodotto le prove che dimostrano la sua conformità ai requisiti suddetti. All'articolo 17 della direttiva sulle apparecchiature radio sono indicate le procedure di valutazione della conformità, che si applicano anche ai "nuovi" requisiti essenziali relativi al "caricabatteria standardizzato" aggiunti alla direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.


50. Poiché le norme richiamate non sono norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il fabbricante è tenuto a ricorrere a un organismo notificato per dimostrare la conformità alla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato?


No. Il ricorso a un organismo notificato non è obbligatorio. Fare riferimento all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulle apparecchiature radio e vedere la risposta alla domanda 43.


51. Che cosa prevede la direttiva sulle apparecchiature radio modificata dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato per impedire la vendita/l'acquisto/l'utilizzo di cavi e caricabatteria non sicuri?


I prodotti non conformi alla normativa dell'UE applicabile non sono ammessi sul mercato dell'UE.


La direttiva sulle apparecchiature radio contiene disposizioni chiare e inequivocabili volte a garantire la sicurezza delle apparecchiature radio che rientrano nel suo ambito di applicazione. La sicurezza dei caricabatteria con cavo è inoltre disciplinata dalla direttiva sulla bassa tensione. Le modifiche introdotte nella direttiva sulle apparecchiature radio dalla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato mirano a incoraggiare l'utilizzo di cavi e dispositivi di ricarica compatibili con essa, indipendentemente dal fatto che siano prodotti dal fabbricante dell'apparecchiatura radio o da un altro fabbricante. Ciò contribuisce a ridurre i costi per i consumatori e ad aumentare la concorrenza. Inoltre è compito delle autorità nazionali di vigilanza del mercato garantire che i prodotti non conformi (non sicuri) non vengano immessi sul mercato dell'UE.


(3) Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj).


(4) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).


(5) Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo (GU L 223 dell'11.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1717/oj).


(6) Gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio - E03587.


(7) "Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU" versione del 19 dicembre 2018 - https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162?locale=it.


(8) Comunicazione della Commissione, "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022" (GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1).


(9) Il fabbricante può scegliere una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II della direttiva sulle apparecchiature radio; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III della direttiva sulle apparecchiature radio; c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV della direttiva sulle apparecchiature radio.


(10) Il fabbricante può scegliere una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II della direttiva sulle apparecchiature radio; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III della direttiva sulle apparecchiature radio; c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV della direttiva sulle apparecchiature radio.


(11) Il pittogramma deve essere stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma deve essere esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.


(12) Tali informazioni devono essere incluse nelle istruzioni da produrre in formato cartaceo. Possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe.


(13) Tale etichetta deve essere: a) stampata nelle istruzioni; e b) stampata sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta deve essere apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta deve essere esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio.


(14) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13351-External-power-supplies-ecodesign-informationrequirements-review-_it.


(15) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj). 

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