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domenica 9 giugno 2024

Commissione Dir. 14/03/2024, n. 2024/846/UE DIRETTIVA DELEGATA DELLA COMMISSIONE recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

 


Commissione

Dir. 14/03/2024, n. 2024/846/UE

DIRETTIVA DELEGATA DELLA COMMISSIONE recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Pubblicata nella G.U.U.E. 31 maggio 2024, Serie L.


Epigrafe


Premessa


Articolo 1


Articolo 2Recepimento


Articolo 3Entrata in vigore


Articolo 4Destinatari


Allegato


Dir. 14 marzo 2024, n. 2024/846/UE (1).


DIRETTIVA DELEGATA DELLA COMMISSIONE recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 31 maggio 2024, Serie L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,


considerando quanto segue:


(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).


(2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, un elenco delle infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, compresa la valutazione della loro gravità, è riportato nell'allegato III di tale direttiva.


(3) Al fine di determinare o aggiornare la valutazione della gravità delle infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 o del regolamento (UE) n. 165/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis della direttiva 2006/22/CE, per modificare l'allegato III al fine di tenere conto degli sviluppi normativi e delle considerazioni relative alla sicurezza stradale.


(4) Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. E' opportuno modificare l'allegato III della direttiva 2006/22/CE per includervi le suddette nuove infrazioni.


(5) La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


(2) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.


(3) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).


(4) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).


(5) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).


(6) Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).



Articolo 1

In vigore dal 20 giugno 2024


L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.



Articolo 2 Recepimento

In vigore dal 20 giugno 2024


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.


Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.


2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 3 Entrata in vigore

In vigore dal 20 giugno 2024


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 4 Destinatari

In vigore dal 20 giugno 2024


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

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