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giovedì 28 luglio 2011

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05135 presentata da GIANCLAUDIO BRESSA martedì 19 luglio 2011, seduta n.504 BRESSA e RUBINATO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicina al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio;

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05135
presentata da
GIANCLAUDIO BRESSA
martedì 19 luglio 2011, seduta n.504

BRESSA e RUBINATO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la questura di Treviso, afflitta da una perdurante e gravissima carenza di organico, è oramai vicina al tracollo, nonostante il grandissimo impegno e la dedizione degli agenti in servizio e di chi attualmente vi opera per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio;

solo negli ultimi due anni l'organico, secondo i dati forniti in primo luogo dal sindacato Siap, ha subito una riduzione di quasi 30 elementi, oltre a tre funzionari nel ruolo direttivo. Si è inoltre registrato il mancato rinnovo del contratto di lavoro a favore di 10 lavoratori interinali, non più confermati dal Ministero dell'interno per la mancanza di fondi; dal lo gennaio 2011 ad oggi altri 17 elementi di vari ruoli hanno cessato il servizio;

la situazione appare particolarmente grave ove si consideri, secondo quanto confermato anche dal Silp/Cgil, che la questura può contare su soli cinque dirigenti/funzionari (ai quali si aggiunge il dirigente dell'unico commissariato distaccato, quello di Conegliano Veneto), chiamati ad un carico di lavoro e all'attribuzione di competenze del tutto fuori linea rispetto alla normativa generale. In particolare, è assegnato un doppio incarico al dirigente della Digos particolarmente gravoso, visto che, seppure privo di un funzionario che lo coadiuvi nel proprio ufficio, dirige anche l'intero ufficio di gabinetto, rimasto anch'esso privo di qualsiasi funzionario; inoltre la sezione volanti, uno degli uffici principali di ogni questura, che gestisce il pronto intervento e amministra una percentuale considerevole dell'intero organico, da alcuni anni non vede al proprio vertice un funzionario ed è retta da un sostituto commissario; analoga sorte accomuna l'ufficio del personale e l'ufficio tecnico logistico, anch'essi privi di un funzionario dirigente;

per nulla migliore, anzi per molti versi decisamente peggiore, è la situazione per quanto riguarda tutto il restante personale, di ogni ruolo e qualifica, da quello operativo a quello addetto ad attività più amministrativa o tecnica: sulla base di una comparazione con i dati di Vicenza (realtà, tra quelle regionali, assai simile per composizione di popolazione, indici di criminalità e presenza di cittadini stranieri), la questura di Treviso ha 60 persone in meno;

appare del tutto fondata, pertanto, la denuncia del Siap secondo la quale in tale contesto, la questura non è in grado di assicurare un adeguato servizio di controllo del territorio attraverso almeno due equipaggi delle volanti, per la quale ragione il gestore ha annunciato ai sindacati la decisione di aggregare a tal fine, in modo provvisorio, tutto il personale impiegabile per ragioni di età e competenza professionale secondo una turnazione «equa» tutte le volte in cui l'ufficio prevenzione generale non sia in grado di garantire le due pattuglie per turno per mancanza di agenti; in conseguenza di tale decisione si riduce ulteriormente il personale in altri settori (squadra mobile, digos, ufficio immigrazione) con grave pregiudizio delle attività in delicati settori, quale quello investigativo;

inoltre una recente ordinanza del questore ha disposto con riferimento al corpo di guardia della nuova sede, in cui la questura si è trasferita da poco più di 4 mesi, il ripristino alla situazione in vigore nella precedente sede, per cui alla predetta funzione, nelle ore serali e notturne, è impiegato un solo dipendente, una condizione unica in tutta la regione (a Verona 4 o 5 addetti, a Venezia 3 o 5, Rovigo 2, a Padova 3), pur essendo state segnalate dai sindacati di polizia le evidenti criticità funzionali della nuova sede, collocata in sostanza in un «condominio», senza un rinforzo dell'organico adeguato a mantenere la sicurezza dello stabile;

in tali condizioni gli impieghi giornalieri dell'intera questura vengono gestiti ed elaborati da un unico ufficio servizi, all'interno del quale opera un solo dipendente (in teoria coadiuvato dall'ufficio servizi delle volanti), sul quale ricade una mole di compiti e di termini da rispettare che sta mettendo a dura prova la sua resistenza;

inoltre tutto ciò comporta che vi sono numerosi agenti, nell'ordine di decine di singole posizioni, che contano fino a 8-9 riposi da recuperare e quasi tutti debbono ancora fruire delle ferie del 2010. Inevitabilmente poi gli agenti si vedono negare la concessione del recupero del riposo, pena l'impossibilità di predisporre i necessari ed indispensabili servizi, non superando il bacino di personale al quale attingere per i servizi di ordine pubblico (sia feriale che festivo, per la moltitudine di manifestazioni di varia natura che caratterizzano la vivace provincia trevigiana) le 30 persone; per di più, da ultimo, viene riferito anche il taglio dei pagamenti per le ore di straordinario per la scarsità delle risorse a disposizione;

la situazione, già di emergenza, è destinata ad aggravarsi ulteriormente, visto che entro la fine dell'anno altri agenti andranno in quiescenza;

a ciò si aggiunge la problematica relativa all'aggregazione - per la temporanea sospensione dei voli all'aeroporto Canova di Treviso per lavori di adeguamento e potenziamento - all'ufficio di polizia di frontiera di Venezia di un numero eccessivo di unità di polizia di frontiera di Treviso, compromettendo la funzionalità minima di quest'ultimo;

eppure una provincia con quasi 900 mila abitanti, caratterizzata da un tessuto produttivo molto diffuso costituito da moltissime piccole e medie imprese, da un elevato numero di stranieri regolarizzati (112.000 circa) e da un elevato numero di richieste di passaporti (circa 70.000), necessiterebbe di un organico adeguato a far fronte alle aumentate esigenze, mentre per garantire la presenza minima di due pattuglie si deve ridurre il personale in altri settori. Anche il posto di polizia dell'ospedale è rimasto quasi privo di tutto l'organico, ovvero di ben quattro elementi che erano in servizio due anni fa;

la situazione della questura di Treviso è stata oggetto di due lettere al Ministro degli interni, rispettivamente del 15 dicembre 2009 e del 23 settembre 2010, con le quali l'onorevole Simonetta Rubinato chiedeva di conoscere quali iniziative intendesse assumere il Ministro dell'interno a tal riguardo, anche alla luce delle annunciate assunzioni di oltre 4.000 tra carabinieri e poliziotti: le lettere tuttavia sono rimaste ad oggi senza riscontro;

nell'ultima tornata di trasferimenti di personale della polizia a Treviso sono giunti solo 2 operatori, mentre, per fare un confronto con una realtà provinciale analoga, a Varese ne sono stati inviati 29 e nel mese di aprile dieci operatori aggregati sono stati richiamati dall'amministrazione e destinati ad altri compiti, per cui si ha l'impressione che la provincia di Treviso sia considerata dal Ministero dell'interno, sotto questo profilo meno importante di altre -:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire con urgenza, predisponendo misure atte ad adeguare l'organico della questura di Treviso agli effettivi bisogni di sicurezza del territorio e dei cittadini ed ad assicurare più decorose e sostenibili condizioni di lavoro per gli operatori addetti.
(5-05135) 
 



 

MEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO ILLEGALI AIUTI DI STATO, VANNO RESTITUITI TENENDO CONTO DEI VANTAGGI.

 MEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO ILLEGALI
AIUTI DI STATO, VANNO RESTITUITI TENENDO CONTO DEI VANTAGGI.

(DIRE) Roma, 28 lug. - Dopo il corposo risarcimento Cir, altre
nubi sul cielo di Mediaset (e delle altre emittenti televisive
che hanno beneficiato degli aiuti per l'acquisto dei decoder
digitali). La Corte di giustizia dell'Unione europea "conferma
che i contributi italiani per l'acquisto dei decoder digitali
terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato
incompatibili con il mercato comune" e che di conseguenza "le
emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente
degli aiuti di Stato sono tenute a rimborsare le somme
corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti".
La Corte Ue insomma "respinge l'impugnazione della Mediaset"
confermando quindi la sentenza del tribunale di primo grado,
contro la quale il gruppo aveva presentato ricorso. (SEGUE)

(Com/Ran/ Dire)
12:45 28-07-11

NNNNMEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO... -2-


(DIRE) Roma, 28 lug. - Con la legge finanziaria del 2004, ricorda
la nota della Corte di giustizia dell'Unione europea del
Lussemburgo, l'Italia ha concesso un contributo pubblico di 150
euro ad ogni utente che acquistasse o noleggiasse un apparecchio
per la ricezione, in chiaro, dei segnali televisivi digitali
terrestri (T-Dvb/C-Dvb). Il limite di spesa del contributo e'
stato fissato a 110 milioni. La legge finanziaria del 2005 ha
reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di 110
milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo
decoder digitale a 70 euro.
Per poter fruire del contributo era necessario acquistare o
noleggiare un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi
digitali terrestri. Conseguentemente, il consumatore che avesse
optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la
ricezione di segnali satellitari non poteva ottenere il
contributo. Contro tali contributi le emittenti televisive Centro
Europa 7 Srl e Sky Italia hanno inoltrato esposti alla
Commissione.
Con la decisione emanata nel 2007, la Commissione osservava
che i contributi "costituivano aiuti di Stato a favore delle
emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a
pagamento nonche' degli operatori via cavo fornitori di servizi
televisivi digitali a pagamento". La misura non sarebbe stata
"tecnologicamente neutra", considerato che non si applicava ai
decoder digitali satellitari. Conseguentemente, la Commissione ha
ordinato il recupero degli aiuti.(SEGUE)

(Com/Ran/ Dire)
12:52 28-07-11

NNNNMEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO... -3-


(DIRE) Roma, 28 lug. - Mediaset ha allora proposto un ricorso
dinanzi al Tribunale ai fini dell'annullamento della decisione
della Commissione. Tuttavia - prosegue la nota della Corte di
giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo, nel giugno del
2001 - il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando che il
contributo costituiva un vantaggio economico a favore delle
emittenti terrestri, quali Mediaset, in quanto aveva loro
consentito di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro
posizione esistente sul mercato. Mediaset ha quindi impugnato
tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte ricorda oggi che, "ai fini della valutazione della
selettivita' di una misura, occorre accertare se essa implichi un
vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in
analoga situazione di fatto e giuridica". Il Tribunale ha
rilevato che "i contributi di cui trattasi hanno spinto i
consumatori all'acquisto di decoder digitali terrestri, limitando
i costi per le emittenti televisive digitali terrestri le quali
hanno potuto, in tal modo, consolidare la loro posizione sul
mercato rispetto ai nuovi concorrenti".
La Corte conferma inoltre che "il Tribunale ha correttamente
affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i
consumatori puo' nondimeno costituire un aiuto indiretto agli
operatori economici, quali le emittenti televisive in questione"
e "giustamente" ha inoltre respinto l'argomento della Mediaset
secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza
di un collegamento tra il contributo e le emittenti di cui
trattasi.(SEGUE)

(Com/Ran/ Dire)
12:52 28-07-11

NNNNMEDIASET. CORTE GIUSTIZIA UE: CONTRIBUTI DECODER SONO... -4-


(DIRE) Roma, 28 lug. - La Corte di giustizia dell'Unione europea
del Lussemburgo "condivide" il ragionamento del Tribunale secondo
cui l'elemento di selettivita' basato sulle caratteristiche
tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre
rispetto a quella satellitare, "ha comportato una distorsione
della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi e'
incompatibile con il mercato comune".
La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset
secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito
di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle
somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del
vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava
al giudice nazionale. Per la Corte Ue "correttamente" il
Tribunale ha affermato che spettera' al giudice nazionale,
laddove venga adito, fissare l'importo dell'aiuto da recuperare
sulla base delle indicazioni delle modalita' di calcolo fornite
dalla Commissione".
Conseguentemente, "la Corte respinge l'impugnazione della
Mediaset".

(Com/Ran/ Dire)
12:52 28-07-11

NNNN


Mediaset/ No da Corte Ue a ricorso,deve rimborsare aiuti decoder
Sono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune

Roma, 28 lug. (TMNews) - Mediaset dovrà rimborsare gli aiuti
statali ottenuti negli anni scorsi per l'acquisto dei decoder. La
Corte di giustizia europea infatti ha respinto l'impugnazione
della società contro la decisione del tribunale che nel giugno
del 2001 aveva già respinto un ricorso di Mediaset, confermando
invece la richiesta arrivata dalla commissione di recuperare gli
aiuti. Il contributo, aveva spiegato il tribunale, costituiva un
vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri, quali
Mediaset, in quanto aveva loro consentito di consolidare,
rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione esistente sul
mercato e la Corte di giustizia ha confermato questo orientamento.

Mediaset dovrà rimborsare non solo i 220 milioni di euro del
contributo dello Stato, ma anche i vantaggi economici conseguenti
all'aumento dello share causato dall'operazione.


(segue)

Cos

281348 lug 11
Mediaset/ No da Corte Ue a ricorso,deve rimborsare aiuti... -2-
Giudice italiano fisser importo su modalit calcolo Commissione

Roma, 28 lug. (TMNews) - Contro i contributi concessi, la Corte
di giustizia ricorda che erano state le emittenti televisive
Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl ad aver "inoltrato esposti
alla Commissione".

Secondo la Corte "il Tribunale ha rilevato correttamente che i
contributi di cui trattasi hanno spinto i consumatori
all'acquisto di decoder digitali terrestri, limitando i costi per
le emittenti televisive digitali terrestri le quali hanno potuto,
in tal modo, consolidare la loro posizione sul mercato rispetto
ai nuovi concorrenti".

La Corte conferma inoltre che "il Tribunale ha correttamente
affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i
consumatori pu nondimeno costituire un aiuto indiretto agli
operatori economici, quali le emittenti televisive in questione.
Giustamente - prosegue la nota della Corte di giustizia Ue - il
Tribunale ha inoltre respinto l'argomento della Mediaset secondo
cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un
collegamento tra il contributo e le emittenti di cui trattasi".

La Corte condivide altres il ragionamento del Tribunale secondo
cui "l'elemento di selettivit basato sulle caratteristiche
tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre
rispetto a quella satellitare, ha comportato una distorsione
della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi
incompatibile con il mercato comune".

La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset
secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito
di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle
somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del
vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava
al giudice nazionale. A parere della Mediaset, il Tribunale
sarebbe incorso in un errore di diritto, segnatamente perch
avrebbe omesso di verificare, a tal riguardo, l'applicazione del
principio della certezza del diritto. La Corte conferma,
tuttavia, che "correttamente il Tribunale ha affermato che il
diritto dell'Unione non impone alla Commissione di fissare
l'importo esatto dell'aiuto da restituire. Al contrario,
sufficiente che la decisione della Commissione consenta al
destinatario stesso di determinare, senza difficolt eccessiva,
tale importo secondo le modalit previste dall'ordinamento
nazionale".

La Corte rammenta, infine, che "l'obbligo per le autorit
nazionali di calcolare l'importo preciso degli aiuti da
recuperare deriva dall'obbligo di leale cooperazione che vincola
reciprocamente la Commissione e gli Stati membri
nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di
Stato. Correttamente il Tribunale ha quindi affermato che
spetter al giudice nazionale, laddove venga adito, fissare
l'importo dell'aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni
delle modalit di calcolo fornite dalla Commissione".

Cos

281357 lug 11

SALUTE: ITALIA QUARTA IN CLASSIFICA VACANZE CHE INGRASSANO

SALUTE: ITALIA QUARTA IN CLASSIFICA VACANZE CHE INGRASSANO
RICERCA GB, PER SUDDITI SUA MAESTA' AL PRIMO POSTO GLI USA
(ANSA) - LONDRA, 28 LUG - Se non volete ingrassare in
vacanza, non andate negli Usa. E nemmeno in Italia. Una ricerca
britannica ha rivelato che i sudditi di Sua Maesta' in media
tornano da una vacanza negli Stati Uniti piu' grassi di 3,6
chili, mentre dall'Italia, al quarto posto in classifica,
tornano con 3,1 chili di piu'. Al secondo posto invece sono i
Caraibi con 3,35 chili e al terzo e' la Fancia, con 3,31 chili.
La Grecia e' invece al quinto posto e la Gran Bretagna al
sesto, con un 'quoziente di ingrasso' di poco piu' di 3 chili.
Secondo la ricerca sei britannici su 10 aumentano di peso in
vacanza. La meta' di questi affermano che la colpa e' della
porzioni piu' grandi di quelle che mangiano a casa, mentre
sempre per la meta' e' la scarsa attivita' fisica a contribuire
all'aumento di peso. Per il 40% e' invece colpa dell'alcol,
mentre per il 20% si tratta dei famigerati buffet, dove un
secondo round non costa nulla. La meta' degli ingrassati
realizza il danno soltanto una volta tornato a casa, al primo
incontro con la bilancia. (ANSA).

YK4

INTERNET: VITA, BENE MORATORIA AGCOM SU COPYRIGHT, ORA LEGGE

INTERNET: VITA, BENE MORATORIA AGCOM SU COPYRIGHT, ORA LEGGE
(V. 'INTERNET: CALABRO', NON PRIMA...' DELLE 12.12)
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - ''Oggi c'e' un primo importantissimo
risultato: si era chiesta una moratoria nell'applicazione del
regolamento dell'Agcom'' in materia di diritto d'autore su
internet ''e di fatto ora c'e''' con la stesura finale del testo
che ''non arrivera' prima di novembre. Anche il presidente
Calabro' ci e' sembrato piu' aperto''. A dirlo e' il senatore
del Pd Vincenzo Vita, dopo la nuova audizione a Palazzo Madama
del presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni sul nuovo schema stilato dall'Autorita'.
''Meglio sarebbe - prosegue Vita - se nel frattempo si
trovasse il modo di avviare un procedimento parlamentare in
materia. Ci sono delle aperture, ci e' sembrato, frutto di una
straordinaria mobilitazione della rete, che su questa questione
e' stata la terza camera. Quanto a noi, ci batteremo perche'
questo regolamento sia solamente una sequenza e si arrivi
finalmente a una legge''. (ANSA).

YVV-MAJ
28-LUG-11 13:09 NNNN

MANOVRA. CGIL: DECRETO GOVERNO SU TICKET ATTO IRRESPONSABILE

MANOVRA. CGIL: DECRETO GOVERNO SU TICKET ATTO IRRESPONSABILE


(DIRE) Roma, 28 lug. - "Un atto irresponsabile che aggrava
ulteriormente una situazione gia' difficile". E' il giudizio
della Cgil sul decreto di attuazione sui ticket sanitari emanato
dal governo. Secondo la segretaria confederale Vera Lamonica e il
responsabile delle Politiche per la salute Stefano Cecconi "siamo
ormai, per usare le parole del presidente della conferenza delle
Regioni, in una situazione di assoluta emergenza".
Per i due dirigenti sindacali della Cgil, infatti, "i 'super
ticket' vanno aboliti perche' sono una vergognosa tassa sui
malati e un vero e proprio regalo al mercato privato della
sanita' a danno del servizio pubblico". Inoltre, proseguono
Lamonica e Cecconi, "la miscela esplosiva composta dai ticket
piu' i tagli, pari a otto miliardi in due anni, mette a rischio i
Livelli essenziali di assistenza sanitaria e spinge al disavanzo
tutte le regioni, stroncando il risanamento di quelle impegnate
nei piani di rientro".

(Com/Anb/ Dire)
12:45 28-07-11

NNNN
SANITA': CGIL, DECRETO GOVERNO SU TICKET ATTO IRRESPONSABILE =
(AGI) - Roma, 28 lug. - "Un atto irresponsabile che aggrava
ulteriormente una situazione gia' difficile". E' il giudizio
della Cgil sul decreto di attuazione sui ticket sanitari
emanato dal governo. Secondo la segretaria confederale, Vera
Lamonica, e il responsabile delle Politiche per la salute,
Stefano Cecconi, "siamo ormai, per usare le parole del
presidente della conferenza delle Regioni, in una situazione di
assoluta emergenza".
Per i due dirigenti sindacali della Cgil, infatti, "i
'super ticket' vanno aboliti perche' sono una vergognosa tassa
sui malati e un vero e proprio regalo al mercato privato della
sanita' a danno del servizio pubblico". Inoltre, proseguono
Lamonica e Cecconi, "la miscela esplosiva composta dai ticket
piu' i tagli, pari a otto miliardi in due anni, mette a rischio
i Livelli essenziali di assistenza sanitaria e spinge al
disavanzo tutte le regioni, stroncando il risanamento di quelle
impegnate nei piani di rientro".
La Cgil sostiene quindi la necessita' di "rovesciare questa
impostazione recessiva, che penalizza ogni investimento per la
salute invece di considerarlo un bene prezioso per garantire i
diritti delle persone e - concludono Lamonica e Cecconi - per
dare piu' forza allo stesso sviluppo economico". (AGI)
Red/Ila
281231 LUG 11

NNNN

ROMA: DAL 4 AGOSTO CHIUSA GALLERIA GIOVANNI XXIII, DEVIAZIONE BUS 446

ROMA: DAL 4 AGOSTO CHIUSA GALLERIA GIOVANNI XXIII, DEVIAZIONE BUS 446 =

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - L'Agenzia per la Mobilita' informa
che la galleria Giovanni XXIII, a Roma, sara' chiusa al traffico
veicolare pubblico e privato, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore
00.00 del 4 agosto alle 24.00 del 17 agosto. Per questo il bus 446
sara' deviato su percorsi alternativi.

La chiusura e' necessaria per consentire i lavori di
manutenzione, ristrutturazione e adeguamento delle cabine elettriche
di trasformazione di media e bassa tensione che alimentano gli
impianti tecnologici, al fine di assicurare i necessari standard di
sicurezza all'interno della galleria Giovanni XXIII.

L'efficienza degli impianti contribuira' a garantire
l'incolumita' degli utenti in transito nella galleria; tale
intervento, infatti, riguardera' lavori indifferibili sulle cabine di
alimentazione a servizio degli impianti di illuminazione, di controllo
della purezza dell'aria, della ventilazione, controllo del traffico
veicolare a mezzo sistema Tv.C.C., colonnine Sos e controllo
rivelazione fumi.

(Gil/Col/Adnkronos)
28-LUG-11 10:37

NNNN

CORPO FORESTALE NEI TRIBUNALI, ROMANO "RICONOSCIMENTO IMPORTANTE"

CORPO FORESTALE NEI TRIBUNALI, ROMANO "RICONOSCIMENTO IMPORTANTE" =
(AGI) - Roma, 28 lug. - "Il provvedimento che ho firmato ha
un'importanza storica: e' la prima volta dalla nascita, nel
1822, del Corpo Forestale dello Stato che i suoi agenti
presteranno servizio presso i Tribunali ordinari in tutto il
territorio nazionale. E' il riconoscimento dell'alta
professionalita' del personale appartenente al Corpo, in
particolare nella prevenzione, nella repressione degli illeciti
in materia agroambientale e nella lotta alla contraffazione,
che costituiscono piaghe da debellare. Queste funzioni si
aggiungono a quelle che storicamente fanno del Corpo una forza
capace di tutelare l'ambiente, salvaguardare le risorse
agroambientali, il patrimonio faunistico e naturalistico
nazionale". Cosi' il ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Saverio Romano, ha commentato il
decreto interministeriale tra il Mipaaf e il ministero della
Giustizia relativo alla determinazione dell'organico della
sezione di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica
presso i Tribunali ordinari per il biennio 2011-2012. Gli
applicati del Corpo Forestale dello Stato saranno 271
distribuiti in tutti i distretti in Italia. "La presenza in
tutta Italia degli agenti del Corpo e' una garanzia per la
sicurezza dei cittadini e dei nostri meravigliosi paesaggi
rurali, dove nascono le nostre eccellenze alimentari. Voglio
ancora una volta esprimere - conclude - la mia gratitudine al
capo del Corpo, Cesare Patrone, e a tutti i forestali per il
loro prezioso impegno quotidiano". (AGI)
Eli
281110 LUG 11
GIUSTIZIA: CORPO FORESTALE PRESTERA' SERVIZIO IN TRIBUNALI
MINISTRO ROMANO, RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEL CORPO
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Gli agenti della Forestale andranno a
prestare servizio preso i tribunali ordinari di tutto il
territorio nazionale. Ad annunciare la novita' e' il ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali Saverio Romano
dopo la firma del decreto interministeriale tra il Mipaaf ed il
Ministero della Giustizia relativo alla determinazione
dell'organico della sezione di polizia giudiziaria delle Procure
della Repubblica presso i Tribunali ordinari per il biennio
2011-2012. Gli applicati del Corpo Forestale dello Stato saranno
271 distribuiti in tutti i distretti in Italia.
''Il provvedimento che ho firmato ha un'importanza storica -
osserva Romano - E' il riconoscimento dell'alta professionalita'
del personale appartenente al Corpo, in particolare nella
prevenzione, nella repressione degli illeciti in materia
agroambientale e nella lotta alla contraffazione, che
costituiscono piaghe da debellare. Queste funzioni si aggiungono
a quelle che storicamente fanno del Corpo una forza capace di
tutelare l'ambiente, salvaguardare le risorse agroambientali, il
patrimonio faunistico e naturalistico nazionale. La presenza in
tutta Italia degli agenti del Corpo e' una garanzia per la
sicurezza dei cittadini e dei nostri meravigliosi paesaggi
rurali, dove nascono le nostre eccellenze alimentari. Voglio
ancora una volta esprimere la mia gratitudine al Capo del Corpo,
Cesare Patrone, e a tutti i forestali per il loro prezioso
impegno quotidiano''.
(ANSA).

LS
28-LUG-11 11:06 NNNN

CRISI: CAMUSSO, PAESE DEPRESSO; ORA SERVE UNA SCOSSA = MANOVRA: LANDINI; SERVE MOBILITAZIONE, FINO ALLO SCIOPERO

CRISI: CAMUSSO, PAESE DEPRESSO; ORA SERVE UNA SCOSSA =
(AGI) - Roma, 28 lug. - La situazione "e' grave" ed e' "una
gravita' di cui tutte le parti sociali sono consapevoli ma di
cui il governo non si rende conto, visto che ha ripreso a
parlare d'altro". Lo sottolinea il leader della Cgil, Susanna
Camusso, in un'intervista a Repubblica, all'indomani
dell'appello comune firmato da tutte le parti sociali per
chiedere discontinuita' (esclusa la Uil). "Le politiche finora
seguite non vanno bene", sostiene Camusso. E aggiunge: "Fosse
stato per noi, saremmo stati piu' espliciti, non e' da ora che
chiediamo al governo di andarsene. La nota e' frutto di una
mediazione, ma da' il segnale di quanto sia grave e
generalizzata la preoccupazione per questo quadro economico e
sociale. Tutti quelli che hanno firmato il documento - osserva
- chiedono un patto per la crescita che non c'e'. Come non c'e'
occupazione e nemmeno credibilita' del paese". Secondo Camusso,
"c'e' solo il vuoto: Tremonti - afferma - dopo la manovra, e'
sparito dalla scena. E il governo che pensa delle azioni della
Ue o delle conseguenze della situazione americana?".
Quanto all'ipotesi di un governo tecnico, il leader della
Cgil chiarisce: "Su questo punto non c'e' unita' di vedute, le
opinioni sono troppo differenti per fare un discorso collettivo
che non e' ancora maturato. Per ora c'e' un forte spirito
collettivo, la voglia di reagire alla depressione". (AGI)
Rm1
281006 LUG 11

NNNN
MANOVRA: LANDINI; SERVE MOBILITAZIONE, FINO ALLO SCIOPERO
FIAT, IL VOTO E' UN DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI, NON A DEROGHE
(ANSA) - ROMA, 28 LUG - ''La manovra sara' devastante per i
lavoratori, i pensionati e soprattutto i giovani, percio'
sarebbe necessario che tutto il movimento sindacale reagisse. Se
non vuole perdere il rapporto con chi rappresenta, la Cgil
dovra' pur fare i conti con la manovra mettendo in campo una
grande mobilitazione, fino allo sciopero generale''. Lo afferma
il segretario della Fiom Maurizio Landini, che in un'intervista
al manifesto torna a criticare la Fiat.
''Cresce solo la cassa integrazione. Dei 20 miliardi
promessi, escluso l'investimento a Pomigliano, s'e' persa ogni
traccia. La Fiat in Italia produce piu' licenziamenti che posti
di lavoro'', afferma Landini, che definisce ''ianccettabile'' la
chiusura di Termini Imerese ''in assenza di un'alternativa
industriale concreta''.
''Governo, Confindustria e Fiat hanno una strategia tesa a
cancellare diritti e libera contrattazione'', denuncia Landini.
''Qualunque ipotesi di accordo deve essere sottoposta al
giudizio determinante degli interessati. Questa e' la ragione
per cui riteniamo illegittimo il referendum imposto dalla Fiat a
Pomigliano, Mirafiori e alla Bertone. Siamo contrari a
quell'ipotesi di accordo - spiega - perche' toglie ai lavoratori
il diritto di voto, prevede deroghe e addirittura impedisce
l'esercizio dello sciopero''. La Cgil, prosegue Landini,
''sapeva che queste sono le nostre posizioni. Non aver cercato
un approdo condiviso e' una precisa responsabilita' di chi ha
diretto la trattativa''.
Il leader sindacale smentisce l'isolamento della Fiom. ''C'e'
una forte domanda di democrazia e partecipazione che i partiti
non sono in grado di cogliere e dunque non hanno risposte'',
dichiara. ''Non vedo un isolamento della Fiom che invece
incrocia questa domanda di giustizia sociale''. (ANSA).

Y89-PNZ
28-LUG-11 10:06 NNNN

Omicidio a Torrevecchia Agguato nel rione delle case popolari


Manovra, stangata Iva su pane pasta latte e acquisto prima casa


Riforma fisco, tassare il patrimonio per ridurre prelievo su lavoro e imprese


Manovra, torna l'Irpef sulla prima casa, doppia imposizione assegno mantenimento


Manovra, inasprimenti fiscali taglio agevolazioni e ticket per tutti


Lista di controllo per la prevenzione dei disturbi degli arti inferiori (fonte EU-OSHA)






Una estate sicura, accorgimenti forniti dai Vigili del Fuoco













Nota 23 giugno 2011, n. 24 dell'INPDAP I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 23-6-2011 n. 24 Assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'ANF a decorrere dal 1° luglio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.


A  partire dalla rata in scadenza nel mese di luglio, l'INPDAP rivaluta i limiti di reddito che sono alla base delle tabelle per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Nota 23 giugno 2011, n. 24 (1).
        Assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'ANF a decorrere dal 1° luglio 2011.         

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.


                               
                                  
Ai                                                  
Direttori delle sedi provinciali e territoriali                                           
                                  
Alle                                                  
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati                                           
                                  
Agli                                                  
Enti di patronato                                           
                                  
Ai                                                  
Caf                                           
                                  
Ai                                                  
Dirigenti generali centrali e regionali                                           
                                  
Ai                                                  
Direttori regionali                                           
                                  
Agli                                                  
Uffici autonomi di Trento e Bolzano                                           
                                  
Ai                                                  
Coordinatori delle consulenze professionali                                         


                 



Le disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 153,  prevedono, ai fini della determinazione dell'importo di detto assegno, all'art. 2, comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per  la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.     
In base ai calcoli effettuati dall'Istat, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2009  e l'anno 2010, è risultata pari al 1,6 per cento.     
Alla luce di quanto sopra, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relativo al periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 la Direzione Centrale Sistemi Informativi ha provveduto a rivalutare con il predetto indice i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011.     
I nuovi limiti di reddito da considerare per la prestazione in esame saranno applicati a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte sulla medesima rata direttamente dagli Uffici periferici, i quali, pertanto, a partire dalla successiva rata di  agosto, nell'allestimento delle segnalazioni, dovranno tenere conto delle nuove tabelle (allegato 1).     
Con uno specifico messaggio da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi saranno comunicate le modalità per la visualizzazione delle relative tabelle riepilogative.     
Per l'applicazione dei nuovi limiti reddituali  da considerare a decorrere dal 1° luglio 2011, la D.C. Sistemi Informativi, sulla base del reddito imponibile di pensione relativo all'anno 2010, ha provveduto ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca dati secondo i seguenti criteri:     
- qualora il reddito accertato per l'anno 2010  sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l'anno 2009, in banca dati è stato memorizzato l'importo più elevato dello scaglione di reddito della fascia di appartenenza nel quale è compreso il reddito accertato;     
- qualora l'importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sia risultato  superiore al reddito dell'anno 2010, al fine di lasciare inalterato l'importo dell'assegno, in banca dati è stato convenzionalmente memorizzato, come reddito familiare relativo all'anno 2010, l'importo minimo dello scaglione di reddito riportato nella tabella relativa all'importo dell'assegno stesso.     
Per completezza di esposizione, si precisa che  i pensionati interessati riceveranno il cedolino di pensione sul quale sarà apposta la seguente dicitura:     
"L'importo dell'assegno per il nucleo familiare che le viene mensilmente corrisposto è relativo a n. ___ persone e riferito, per l'anno 2010, ad un reddito imponibile comunque inferiore a euro ____________. Qualora la predetta situazione risulti variata, Lei è tenuto a regolarizzare la propria posizione presso questa  sede provinciale".     

     
La presente nota operativa è diramata d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.   


Il Dirigente generale
 Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1  (2)     

   

(2) Si omette il testo dell'allegato 1 in quanto non pubblicato alla fonte.


D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2


mercoledì 27 luglio 2011

SALUTE: OCCHIO AI PRIMI GIORNI DI FERIE, DECISIVI PER NON FINIRE CON IL 'MAL DI VACANZA'

SALUTE: OCCHIO AI PRIMI GIORNI DI FERIE, DECISIVI PER NON FINIRE CON IL 'MAL DI VACANZA' =
RICERCA OLANDESE, MAI TORNARE DI DOMENICA

Roma, 27 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Partire per le
vacanze ci puo' rendere felici per lungo tempo? Secondo recenti studi,
la risposta e' negativa. Infatti, non sono solo deboli gli effetti
positivi delle vacanze sul nostro benessere, ma il 'surplus' di
appagamento acquisito si dissolve presto. E spesso quando finisce il
viaggio, chi e' stato al mare o all'estero non si sente meglio di chi
e' rimasto a casa.

A svelare i trucchi per non incappare nel 'mal di vacanza' e'
uno studio condotto da Jeroen Nawijn, ricercatore alla 'Nhtv
International University of Applied Sciences' di Breda (Paesi Bassi),
che ha sviluppato una curva della felicita' in vacanza.

Secondo lo studio - riporta il Washington Post - il nostro umore
tende ad essere piu' basso per il primo 10% della vacanza, poi si alza
durante il 'clou' del viaggio, che si estende per circa il 70% del
tempo. Inoltre i pericoli maggiori per la salute del turista si
riscontrano nelle prime 24-48 ore delle ferie, e - secondo gli esperti
- per evitare il trauma del rientro meglio non scegliere come data di
ritorno la domenica. (segue)

(Frm/f/Adnkronos)
27-LUG-11 17:51

NNNN
SANITA': A CASERTA UNA TOMBA PER BIMBI MAI NATI, CGIL CHIEDE STOP A CALDORO (2) =
COZZA, SEPOLTURA PUO' ACCRESCERE SENSO DI COLPA DONNA CON RISCHI
PSICHICI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - A fare da apripista sulla
sepoltura dei feti abortiti la Regione Lombardia nel 2007. Il
Pirellone ando' oltre il Dpr 285 del 1990 che prevede l'inumazione dei
"prodotti abortivi di presunta eta' gestazionale dalle 20 alle 28
settimane" e su richiesta dei genitori "anche di prodotti del
concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane". Con il
regolamento lombardo non solo "si impone alle direzioni sanitarie di
informare i genitori della possibilita' di richiedere la sepoltura
anche per i feti di presunta eta' inferiore alle 20 settimane -
ricorda il sindacato - ma in caso di assenza di richiesta si prevede
comunque la sepoltura come si fa per le 'parti anatomiche
riconoscibili' in un'area riservata dei cimiteri".

"L'ospedale - attacca massimo Cozza, segretario nazionale Fp
Cgil medici - dovrebbe tutelare la salute delle donne che effettuano
la scelta consapevole ma dolorosa dell'interruzione volontaria di
gravidanza. La sepoltura nel cimitero puo' accrescere i sensi di colpa
della donna, con il rischio di disturbi psichici post-aborto che
possono insorgere anche dopo parecchi mesi, con sintomi di natura
depressiva e ansiosa, anche con un andamento cronico".

"Il servizio pubblico - continua Cozza - non dovrebbe compiere
scelte ideologiche di natura religiosa a danno della salute della
donna e in conflitto con la deontologia professionale di medici e
operatori. Chiediamo norme e protocolli che rispettino su tutto il
territorio nazionale il diritto alla salute e all'autodeterminazione
della donna".

(Red-Lus/Col/Adnkronos)
27-LUG-11 17:56

NNNN
SALUTE: OCCHIO AI PRIMI GIORNI DI FERIE, DECISIVI PER NON FINIRE CON IL 'MAL DI VACANZA' (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un altro studio, condotto sullo
stesso argomento da Philip Pearce della 'James Cook University'
(Australia), ha testato i turisti che visitano le isole tropicali
lungo la Grande Barriera Corallina e ha scoperto che i loro stati
d'animo sono risultati particolarmente negativi nel secondo e terzo
giorno di vacanza, "durante i quali - spiega la ricerca - sembravano
anche sviluppare la maggior parte dei problemi di salute: eruzioni
cutanee, stanchezza, allergie, infezioni dell'orecchio e asma".

A causare alcune di queste 'malattie del viaggiatore' e' spesso
l'incapacita' di rilassarsi e di adattarsi "al ritmo di vita fuori dal
lavoro. Una modalita' piu' prevalente nelle persone che vivono nelle
grandi citta'. Le persone colpite - avvertono gli esperti - soffrono
di mal di testa, dolori muscolari, nausea e sintomi influenzali,
proprio quando inizia il loro tempo libero, che si tratti di un
weekend o una di una vacanza piu' lunga".

(Frm/f/Adnkronos)
27-LUG-11 18:03

NNNN

Cane clonato in sudcorea può aiutare per cura alzheimer


SALUTE: CANE CLONATO IN SUDCOREA PUO' AIUTARE PER CURA ALZHEIMER =
(AGI/REUTERS) - Seul, 27 lug. - Gli scienziati sudcoreani hanno
clonato un cane con una tecnica che potrebbe contribuire a
curare malattie umane quali l'Alzheimer e il Parkinson. Lo ha
riferito l'agenzia Yonhap. Secondo un team di ricercatori
dell'Universita' di Seul, un beagle femmina geneticamente
modificato (Tegon il nome scelto per lui) si illumina di luce
verde fosforescente se sottoposto a raggi ultravioletti dopo
aver ingerito un particolare antibiotico. La scoperta e' stata
fatta dopo due anni di test. Il gene iniettato nell'animale per
causare questo tipo di reazione puo' essere sostituito con geni
che gli inoculano gravi malattie che colpiscono anche l'uomo. I
ricercatori hanno ricordato infatti che le malattie che
colpiscono sia l'uomo che il cane sono 268. Tegon e' stato
creato gli stessi nuclei di cellule somatiche usate per Snuppy,
il primo cane clonato al mondo, nel 2005 sempre in Corea del
Sud. (AGI)
Zec
271851 LUG 11

NNNN

TAR "...Ordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace..."







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7309 del 2008, proposto da:
-
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia e Corte d’Appello di Catanzaro, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
del decreto del 14 maggio 2008 del Ministro della Giustizia, con il quale è stata irrogata la sanzione della revoca
dall’incarico di giudice di pace nella sede di-
di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 14 maggio 2008, il Ministro della Giustizia, vista la deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura in pari data, ha irrogato al dott. --- la sanzione della revoca dall’incarico di giudice di pace nella sede di
--
Di talché, l’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
Violazione di legge, violazione dell’art. 17 d.P.R. 198/2000. Nullità del provvedimento impugnato. Estinzione del
procedimento disciplinare.
Non sarebbero stati rispettati i termini stabiliti dall’art. 17 d.P.R. 198/2000 per i procedimenti da seguirsi nei casi di
decadenza, dispensa e comminatoria di sanzioni disciplinari; in particolare, sarebbe stato disatteso il termine di quindici
giorni entro il quale il Presidente della Corte di Appello avrebbe dovuto dare comunicazione della notizia di cui è
venuto a conoscenza, atteso che l’invito a giustificarsi è stato rivolto al dott. F. il 24 maggio 2007 sulla base di una
notizia del 5 aprile 2007 e che il procedimento disciplinare è stato avviato, con l’iscrizione della notizia, in data 18
settembre 2007.
Il Consiglio Giudiziario, inoltre, avrebbe deliberato la proposta di sanzione nella seduta del 2 aprile 2007, a distanza di
sei mesi e mezzo dalla iscrizione della notizia.
Erronea valutazione delle circostanze di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Illegittimità.
Il CSM avrebbe erroneamente valutato e semplicisticamente superato i concreti motivi di fatto che giustificano e
ridimensionano i ritardi maturati dal ricorrente nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e, in particolare, la
carenza di personale amministrativo nell’ufficio del giudice di pace di B. per un arco di tempo di particolare rilevanza,
lo svolgimento da solo delle funzioni di giudice di pace presso la sede di B. dal 28.11.2000 al 30.5.2003 e l’aumento del
carico di lavoro determinato dalla proposizione contestuale di un alto numero di ricorsi seriali.
Difetto di motivazione.
Il CSM non avrebbe ponderato il quadro di difficoltà in cui versa l’ufficio del Giudice di Pace di -mantenendo la
propria proposta di revoca avulsa dal contesto lavorativo in cui il ricorrente si sarebbe trovato costretto ad operare.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del
ricorso.
All’udienza pubblica del 22 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
2.1 L’art. 17 d.P.R. 198/2000 - che disciplina i procedimenti in casi di decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari –
prevede, al primo comma, che il presidente della corte di appello che abbia notizia non manifestamente infondata di
fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai primi tre commi dell’art. 9 l.
374/1991, come sostituito dall’art. 7 l. 468/1999, entro quindici giorni contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace
interessato ed, al secondo comma, che ogni notizia concernente i fatti predetti è iscritta immediatamente, a cura del
presidente della corte di appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice al quale si
riferisce; il presidente della corte di appello, ai sensi del quinto comma, anche all’esito degli accertamenti di cui al
comma precedente, se la notizia non si è rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla iscrizione della
notizia dell’apposito registro, trasmette, con le sue proposte, gli atti al consiglio giudiziario per le determinazioni di cui
all’art. 9, co. 4, l. 374/1991, vale a dire la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura o la
revoca; il nono comma, infine, dispone che, decorso un anno dall’iscrizione nel registro senza che sia stato emesso il
decreto di cui all’art. 9, co. 5, della l. 394/1991 il procedimento, con il consenso dell’interessato, si estingue.
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che la normativa sopra sintetizzata configura come perentorio il solo
termine di conclusione del procedimento, fissandolo in un anno dall'iscrizione della notitia criminis nel registro all'uopo
istituito, pena l'estinzione del procedimento stesso, sicché tutti gli altri termini indicati nel citato art. 17 hanno natura
ordinatoria, tanto che la loro inosservanza non è sanzionata in alcuna maniera (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, I, 4
febbraio 2008, n. 939).
Ne consegue che le censure relative alla violazione dei termini endoprocedimentali sono infondate in quanto l’iscrizione
della notizia nel registro è verosimilmente avvenuta in data 18 settembre 2007, data dell’atto di contestazione, mentre il
decreto di revoca dall’incarico è stato adottato il 14 maggio 2008, per cui il termine perentorio di un anno è stato
nettamente rispettato.
2.2 In ordine alle censure di carattere sostanziale, il Collegio fa innanzitutto presente che il provvedimento del Ministro
della Giustizia è esaustivamente motivato, per relationem, attraverso il richiamo alla deliberazione assunta in pari data
dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Tale delibera, infatti, dà pienamente conto delle ragioni che hanno indotto l’organo di autogoverno ad irrogare al dott.
F., ai sensi dell’art. 9, co. 3, l. 374/1991 e successive modificazioni, la sanzione della revoca dall’incarico di giudice di
pace nella sede di Borgia (circondario di Catanzaro).
In particolare, il CSM ha evidenziato come, da esiti di ispezione ministeriale, risulti che l’interessato, giudice di pace di
Borgia e coordinatore dell’ufficio, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia accumulato una serie di ritardi nel
deposito di sentenze in un arco temporale che va dal 1995 al 2006; infatti, alla data del 21 novembre 2006, aveva
depositato 286 sentenze civili oltre i 60 giorni (con ritardi fino a 1.109 giorni), 6 ordinanze oltre i 30 giorni (con ritardi
fino a 481 giorni) e, alla data dell’ispezione, doveva ancora depositare 255 sentenze (con ritardi fino a 1.475 giorni) e
213 ordinanze riservate da più di 30 giorni (con ritardi fino a 1.315 giorni).
L’organo di autogoverno ha altresì specificato che le giustificazioni contenute nelle memorie difensive del dott. F. non
fanno venire meno la rilevanza disciplinare dell’addebito ed ha peraltro fatto presente che la produttività dell’interessato
negli anni oggetto dell’accertamento è stata a dir poco modesta (appena 449 sentenze civili, per una media di 38,8
all’anno, e 66 sentenze penali, con una media di 13,5 all’anno) e l’entità dei ritardi è stata notevole (in 19 casi superiore
ai 1.000 giorni).
Ha poi messo in rilievo che la sistematica inosservanza dei termini non trova giustificazioni nelle carenze strutturali
dell’ufficio, considerato il flusso d’affari contenuto, sicché, anche in ragione della percentuale significativa delle
sentenze depositate in ritardo sul totale di quelle estese (286 su 449, pari al 63%) ed il numero di quelle ancora da
depositare (255), la condotta contestata risulta particolarmente grave ed, inoltre, che alla data del 1° ottobre 2007, a
distanza di oltre dieci mesi dall’accertamento, il magistrato onorario doveva ancora depositare 98 sentenze delle 255
indicate, a riprova di una diligenza e di una laboriosità assolutamente inadeguata al ruolo chiamato a svolgere.
Sulla base di tale itinerario argomentativo, la scelta adottata da CSM e recepita nel decreto del Ministro della Giustizia
di revocare al ricorrente l’incarico di giudice di pace in quanto non in grado di svolgere lo stesso diligentemente e
proficuamente si rivela scevra dalle censure dedotte in quanto ragionevole, logica e non basata su alcun travisamento
dei fatti.
In proposito, è sufficiente porre l’attenzione sull’elevatissimo numero delle sentenze depositate in ritardo o ancora da
depositare, sull’entità dei ritardi, sulla percentuale delle sentenze depositate in ritardo sul totale di quelle estese e sulla
modesta produttività dell’interessato per dissipare ogni dubbio sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Né può incidere quanto indicato dal ricorrente circa le cause giustificative dei ritardi, atteso che queste, anche a
prescindere dalla considerazione che la presenza di cause seriali avrebbe dovuto piuttosto costituire un vantaggio in
termini di sentenze depositate, avrebbero potuto assumere rilievo, ove del caso, ai fini di una minore intensità della
gravità della condotta nell’ipotesi di elevata produttività, mentre, nel caso di specie, la produttività del ricorrente è stata
senz’altro modesta, in considerazione della media di circa 39 sentenze civili e della media di 13,5 sentenze penali
l’anno.
3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila,00), sono poste a carico del
ricorrente ed a favore, in parti uguali, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila,00), in
favore, in parti uguali, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 25-7-2011 n. 19 Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.


Nota 25 luglio 2011, n. 19 (1).
 Contribuzione figurativa per         mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed         integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23         dicembre 1999, n. 488.     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.


          
                           
Ai                          
Consigli regionali delle regioni             
                                        
Basilicata  
                                                   
Calabria  
                                                   
Campania  
                                                   
Emilia Romagna  
                                                   
Lazio  
                                                   
Liguria  
                                                   
Lombardia  
                                                   
Marche  
                                                   
Piemonte  
                                                   
Puglia  
                                                   
Toscana  
                                                   
Umbria  
                                                   
Veneto  
                           
Ai                          
Dirigenti delle sedi provinciali e               territoriali  
                         
e, p.c.:                          
Ai                          
Dirigenti generali centrali e               regionali  
                           
Ai                          
Dirigenti delle direzioni regionali             
                           
Agli                          
Uffici autonomi di Trento e Bolzano             
                           
Ai                          
Consigli regionali delle regioni             
                                        
Abruzzo  
                                                   
Sardegna  
                                                   
Valle D'Aosta  
                                                   
Trentino Alto Adige             
                                        
Sicilia  
                                                   
Friuli Venezia Giulia             
                                        
Molise  
                           
Ai                          
Coordinatori generali delle consulenze               professionali  
                                      
Agli                          
Enti di patronato            



              



I lavoratori pubblici dipendenti iscritti a         questa gestione previdenziale ed eletti nell'ultima legislatura nelle Regioni         in indirizzo hanno diritto a chiedere il riconoscimento della contribuzione         figurativa per la copertura, ai fini pensionistici, dell'intero periodo di         aspettativa lavorativa per l'espletamento del mandato elettorale. Ciò, in         ossequio alle disposizioni legislative di cui all'art. 3 del D.Lgs. 16         settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dall'art. 3 del D.Lgs. 29         giugno 1998, n. 278, nonché dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n.         488.      
Tali le disposizioni legislative vigenti, con la         presente nota, che codesti Consigli regionali vorranno divulgare agli         interessati, si ritiene opportuno richiamare preventivamente l'attenzione circa         gli adempimenti da assolvere e la documentazione da produrre, cui l'esercizio         di tale diritto è subordinato.      
Il riconoscimento del diritto di accredito         figurativo è subordinato alla formalizzazione di apposita istanza da parte del         Consigliere, lavoratore dipendente collocato in aspettativa, da inoltrare alla         scrivente Direzione, Ufficio I, entro il termine perentorio del 30 settembre         p.v. (quale anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio         l'aspettativa concessa dal proprio Ente datore di lavoro), pena la decadenza         dal diritto medesimo. Detta istanza si intende tacitamente rinnovata per         ciascun anno di durata del mandato elettivo, salvo espressa manifestazione di         volontà in senso contrario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3,         della L. 29 luglio 2003, n. 229.      
La presentazione tardiva della domanda preclude         il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è         verificata l'omissione. Si informa, altresì, che da quest'anno è disponibile         sul sito dell'Istituto l'apposita modulistica relativa all'istanza sopra         descritta, da compilare e da inviare con le ordinarie modalità.      
Al fine del riconoscimento del predetto         accredito, successivamente alla domanda, gli interessati sono tenuti a         corrispondere, per il tramite di codesti Organi elettivi, l'equivalente dei         contributi pensionistici relativi alla quota a carico del lavoratore da         calcolare sull'imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici,         determinata sulla retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se         fosse rimasto in servizio.      
Il termine ultimo per il versamento è previsto         per il 31 ottobre successivo e tale indicato riferimento temporale costituisce         il termine di scadenza per ciascun versamento per ogni anno successivo al         corrente, nel periodo di espletamento del mandato elettivo, oltre il quale         maturano le somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, della L. n.         388/2000.      
Ed invero l'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n.         488, ha previsto che i lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento         Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni         pubbliche, che, in ragione dell'elezione o della nomina, maturino il diritto ad         un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a         corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'equivalente dei contributi         pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di         aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato         elettivo o della funzione pubblica.      
Detto versamento deve essere effettuato tramite         modello F 24 - versamenti con elementi identificativi con le modalità indicate         nella Circ. 19 ottobre 2010, n. 19 e non più sul C/C postale n. 30946008. Ciò         allo scopo di consentire l'acquisizione automatica di tali versamenti ai fini         dell'implementazione della posizione assicurativa dell'iscritto.      
Al riguardo, è bene precisare che, al fine della         rintracciabilità dei versamenti, deve essere indicato il codice fiscale         dell'interessato nell'apposito campo del modello F24 nonché il codice         identificativo della causale, corrispondente alla cassa pensionistica cui lo         stesso risulta iscritto e che di seguito si elencano:      
        
      
          
              
P138 Cassa CTPS                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
              
P238 Cassa CPDEL                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
              
P338 Cassa CPI                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
              
P438 Cassa CPUG                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
                         
P538 Cassa CPS                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive.            


                
        
      
La correttezza di detti versamenti sarà oggetto         di apposita verifica e confronto con le informazioni relative all'imponibile         contributivo, necessario per la quantificazione      
dei contributi dovuti, che l'Amministrazione di         appartenenza, quale datore di lavoro del consigliere regionale, è tenuta a         trasmettere a questa Gestione previdenziale tramite le dichiarazioni mensili         analitiche, secondo le istruzioni impartite con la Circ. 27 ottobre 2004, n. 59        dell’Inpdap.      
Corre l'obbligo di sottolineare, da ultimo, che         per i periodi di contribuzione figurativa è comunque dovuto a questo Istituto         il contributo obbligatorio dello 0,35% della base contributiva e pensionabile,         a carico del solo lavoratore dipendente, per iscrizione alla Gestione Unitaria         delle Prestazioni creditizie e sociali, di cui all'art. 1, comma 245, della L.         23 dicembre 1996, n. 662. Anche il versamento dello 0,35% deve essere         effettuato tramite modello F 24 -versamenti con elementi identificativi, nel         quale, oltre all'annotazione del codice fiscale, va indicato il sotto riportato         codice identificativo della causale: P9-38 CASSA UNICA CREDITO. Contributo         0,35%.      
L'occasione è utile per ricordare che l'art. 31        della L. 20 maggio 1970, n. 300, non trova applicazione per coloro che         ricoprono la carica di assessore regionale nominato, senza essere stati         preventivamente eletti consiglieri regionali, come, tra l'altro, rappresentato         con nota n. 6193 del 26 maggio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e         delle Politiche Sociali.      
Infatti l'accreditamento della contribuzione         figurativa, ai sensi della richiamata normativa e della disposizione di         interpretazione autentica, di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n.         724, è da considerarsi attinente esclusivamente ai lavoratori dipendenti eletti         al Parlamento nazionale, a quello europeo ed ai Consigli regionali.      
Tale ambito soggettivo è stato successivamente         confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, che definisce         destinatari dell'intervento "I lavoratori chiamati a ricoprire funzioni         pubbliche elettive".      
        
      
Il Dirigente generale      
Dott. Diego De Felice    



D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art.       3
D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, art.       3
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art.       38
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art.       116
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,       comma 245
L. 20 maggio 1970, n. 300, art.       31
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.       39