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venerdì 3 giugno 2011

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 5-5-2011 n. 32 Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246). Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali, ex Ipsema.

Circ. 5 maggio 2011, n. 32 (1).
Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali, ex Ipsema.


Quadro normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:  “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e s.m.i.
D.M. 20 giugno 1988,  concernente la nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, e relative modalità di  applicazione;
D.M. 12 febbraio 1999 di approvazione del regolamento di assicurazione dell’ex IPSEMA;
D.M. 12 dicembre 2000,  concernente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione;
Deliberazione n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell’ex Ipsema, concernente le classi di rischio assicurativo ai fini del calcolo contributivo;
L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, articolo 1, commi da 241 a 246;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 1, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e la sua incorporazione nell’INAIL;
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto di cui alla Legge finanziaria 2008;



Premessa
La  Finanziaria 2008 ha istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e  separata, il "Fondo per le vittime dell'amianto", finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 entrato in vigore il 13 aprile u.s., di seguito denominato regolamento,  ne ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio. Lo stesso decreto ha disciplinato,  altresì, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato,  istituito per la gestione del Fondo.



Beneficiari
Hanno diritto alla prestazione del Fondo [1]:
-  i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia  stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico");
-  i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari  di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato.


[1] Articolo 2, comma 1, del regolamento.



Accesso al beneficio
Il  beneficio si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d'ufficio dall'INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l'incasso degli oneri previsti a carico delle imprese. Per  l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.



Prestazione aggiuntiva [2]
La  prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale.
Per  gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata  dal regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.
Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto [3] tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall'INAIL per le  rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.


Modalità di erogazione e di calcolo


Per  gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un'unica soluzione entro il:
- 31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009;
- 30 giugno 2012 per il 2010.
Dal  2011, la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall'addizionale riscossa dalle imprese.


a) Primo acconto


La  misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della  rendita percepita e l'importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.


b) Secondo acconto


È  corrisposto in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel Fondo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l'anno  2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).
La  misura percentuale del secondo acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l'anno di riferimento, tenuto conto  del primo acconto già corrisposto [4].
Con determinazione del Presidente dell'INAIL è definita la misura complessiva dell'acconto (primo più secondo acconto).


c) Conguaglio e misura complessiva della prestazione aggiuntiva


Il  conguaglio è corrisposto in un'unica soluzione, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto (per es.: per l'anno di riferimento 2011, il conguaglio è erogato entro il 30 giugno 2013), con le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall'addizionale riscossa dalle imprese per l'anno di riferimento.
Con il pagamento del conguaglio si conclude la ripartizione, tra i beneficiari dell'anno di riferimento, della complessiva disponibilità dell'intero Fondo per il medesimo anno. La misura del conguaglio  è calcolata per differenza tra la misura complessiva della prestazione aggiuntiva spettante (vedi nota 3) e i due acconti di cui ai punti precedenti.
La  misura complessiva della prestazione aggiuntiva è calcolata rapportando  il Fondo complessivo disponibile (quota trasferita dal bilancio dello Stato e addizionali effettivamente riscosse dalle imprese per l'anno di riferimento) e le spese per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo,  spettanti, per l'anno di riferimento, alla data della determinazione della misura della prestazione complessiva aggiuntiva.
Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, sono fissate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella  del conguaglio.
Con decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione.
La  prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e altri importi), elaborata a  livello centrale, è erogata secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL.


[2] Articolo 2 del regolamento.
[3]  Misura prestazione aggiuntiva = Importo Fondo "ANNO X" (Risorse Stato +  Imprese)/Spese per rendite beneficiari (INAIL + ex IPSEMA)"ANNO X" %.
[4]  2° ACCONTO = MISURA % COMPLESSIVA DELL'ACCONTO - 1° ACCONTO = Risorse Fondo Stato "ANNO X"/Spese per rendite beneficiari "ANNO X" % - 10%.



Finanziamento del fondo
La  legge finanziaria 2008 [5] ha stabilito che il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto è per tre quarti a carico del bilancio dello  Stato e per un quarto a carico delle imprese [6].
L'onere  a carico dello Stato è stato determinato dalla predetta legge in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Di conseguenza l'ammontare del finanziamento ripartito tra Stato e imprese è il seguente:



(Euro)
2008
2009
2010
2011 e oltre

Totale FONDO
40.000.000
40.000.000
29.333.000
29.333.000

STATO
30.000.000
30.000.000
22.000.000
22.000.000

IMPRESE
10.000.000
10.000.000
7.333.000
7.333.000








[5] Tabella A - Interventi in materia previdenziale; Tabella B - Attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13, L. n. 152/2001 per attività all’estero; Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute e Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale.
[6] Articolo 3, comma 1, del regolamento.



Addizionale sui premi a carico delle imprese
La  predetta legge finanziaria ha disposto che "Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi …".
Il  regolamento [7] ha stabilito che sono tenute al versamento dell'addizionale le imprese assicurate all'INAIL e al soppresso IPSEMA "individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni".
Tali  imprese sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente  svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le tariffe dei premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000 alle seguenti voci, espressamente individuate dal regolamento [8]:


a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b)  gestione Industria - voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attività - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100.


Stante  l'espresso richiamo alle tariffe dei premi, l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari di competenza dell'INAIL dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate nel regolamento.
Per quanto riguarda il settore marittimo del soppresso IPSEMA, l'addizionale si applica alle seguenti categorie naviglio: Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (cod. 11, 20, 21, 30 e 31).
L'addizionale  per il Fondo amianto riveste natura e funzione di premio, pertanto, la stessa si applica, altresì, ai premi evasi e ai premi liquidati d'ufficio ai sensi dell'articolo 28, comma 8, del TU, D.P.R. n. 1124/1965 in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi.
Per la stessa ragione, in caso di mancato o tardato versamento o di evasione, si applica il regime sanzionatorio, previsto dall'articolo 116, comma 8, della L. n. 388/2000, nonché l'esazione coattiva.
L'addizionale  si applica anche ai premi anticipati in caso di inizio attività e di variazione delle lavorazioni esercitate, per le voci tariffarie e le categorie di naviglio sopra citate.


[7] Articolo 3, comma 2, del regolamento.
[8] Articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento.



Misura e applicazione delle addizionali
Il regolamento ha stabilito le addizionali nelle seguenti misure [9]:




Anno
Premi Inail
Premi ex Ipsema

2008
1,44%
0,03%

2009
1,44%
0,03%

Dal 2010
1,07%
0,02%






Per  gli anni successivi al 2010 le misure suddette possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Istituto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno [10]. Con lo stesso decreto possono essere altresì  variati, per gli anni successivi al 2010, i criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento dell'addizionale.


Applicazione per gli anni 2008, 2009 e 2010


L'addizionale  Fondo amianto sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle categorie naviglio del  settore marittimo individuate dal regolamento.
Al  fine di garantire la tempestiva alimentazione del Fondo, funzionale al pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le date previste dal regolamento e secondo le modalità di erogazione già esplicitate, si procederà a determinare e richiedere l'importo complessivamente dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale. Il versamento dell'addizionale sarà effettuato secondo le ordinarie modalità di pagamento attualmente previste per i datori di lavoro e le imprese di armamento.
Successivamente, e con analoghe modalità, si procederà alla richiesta dell'addizionale per l'anno 2010.


Applicazione per il 2011 e anni successivi


Per  quanto riguarda l'addizionale dovuta per l'anno 2011, l'INAIL richiederà il pagamento dell'integrazione della rata di premio per l'anno in corso, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale, secondo le modalità previste per la riscossione dell'addizionale 2008, 2009 e 2010. La regolazione dell'addizionale sarà operata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento in sede di autoliquidazione 2012.
A decorrere dal 2012, tenuto conto del carattere strutturale dell'addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l'addizionale sarà versata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento interessati con l'autoliquidazione annuale dei premi.


[9] Articolo 3, comma 5, del regolamento.
[10] Articolo 3, comma 6, del regolamento.



Comitato amministratore del fondo
Per  la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della  finanza pubblica, un "Comitato Amministratore" che si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
Il regolamento [11] ne disciplina l'organizzazione, definendone la composizione e i compiti.
Il  Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
-  predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo  e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
- delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
- partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva;
-  vigila sull'affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;
- assolve ogni altro compito previsto dal regolamento senza oneri a carico del Fondo medesimo.


[11] Articolo 5 del regolamento.



Ricorsi
Il  regolamento, all'art. 7, relativamente alla prestazione aggiuntiva, prevede la possibilità di presentare ricorso e individua espressamente i  soggetti e i motivi del ricorso stesso.
In particolare, i soggetti legittimati sono individuati con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello stesso regolamento, di cui al precedente paragrafo "Beneficiari".
I motivi previsti sono esclusivamente:
a) la mancata erogazione della prestazione aggiuntiva;
b) l'errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva.
In  particolare, in merito ai ricorsi di cui al punto a), si evidenzia che,  in considerazione della natura della prestazione aggiuntiva stessa [12], la relativa motivazione non può riguardare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale (diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale). Ogni contestazione relativa a detti elementi costitutivi può essere fatta valere esclusivamente con gli ordinari mezzi previsti dal Testo Unico.
Pertanto,  i predetti ricorsi sono ipotizzabili nei casi di errori materiali (ad esempio digitazione di codici errati) o derivanti dalla procedura informatica di gestione (ad esempio mancata intercettazione del caso negli archivi centrali) ovvero nella fase di pagamento.
Per  quanto riguarda i ricorsi di cui al punto b), gli stessi sono relativi ai casi in cui l'importo erogato della prestazione aggiuntiva sia stato determinato dall'Istituto in misura non corretta.
Ai ricorsi, previsti dal citato art. 7, si applica la disciplina di cui all'art.104 e seguenti del TU, D.P.R. n. 1124/1965 [13] e, pertanto, devono essere presentati comunicando all'INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano  gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta.
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 per la presentazione dei ricorsi, decorre:
-  nel caso di ricorso avverso la mancata erogazione della prestazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi);
- nel caso di ricorso  avverso la misura della prestazione erogata, dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento.
Si  evidenzia che, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, considerato che il pagamento della prestazione aggiuntiva è subordinato alla disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese, i soggetti interessati, al fine di poter utilmente proporre ricorso, dovranno tenere conto dell'effettivo avvio dei primi pagamenti,  che sarà reso noto attraverso comunicazione sul sito internet o altra modalità.


[12]  È una prestazione accessoria che deriva dalla sussistenza del diritto principale cioè la rendita diretta o a superstite erogata alle vittime dell'amianto e della fiberfrax.
[13]  In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla L. n. 533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 non ha carattere perentorio, pertanto l'opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione.



Prescrizione
Il  diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.). Il termine decorre:
- dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente;
- dalla data di costituzione della rendita se successiva all'entrata in vigore del regolamento.
Il  diritto a conseguire una diversa misura degli acconti, dei conguagli e di ogni altro pagamento [14] effettuato a titolo di prestazione aggiuntiva si prescrive decorsi cinque anni (art. 2948 c.c.) dalla data della comunicazione relativa al provvedimento con cui è disposto il pagamento.
Nulla è modificato, infine, per quanto  riguarda la prescrizione del diritto a conseguire la rendita, ovvero la  prestazione principale.
Si fa presente che, ai fini dell'erogazione della prestazione aggiuntiva, nonché della riscossione dell'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese, si sta provvedendo alle necessarie implementazioni procedurali.  Al rilascio di dette implementazioni saranno diffuse apposite note operative.
La prestazione aggiuntiva sarà elaborata a livello centrale e si procederà all'erogazione avviando, dapprima, i pagamenti relativi agli anni 2008 e 2009, per i quali sono state già trasferite le risorse da parte dello Stato.
L'avvio dei pagamenti sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul sito internet dell'Istituto.


[14] Ad esempio le prestazioni aggiuntive per gli anni 2008, 2009 e 2010 erogate in una unica soluzione.


Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello



Allegato 1


D.M. 12 gennaio 2011, n. 30
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Gazz. Uff. 29 marzo 2011, n. 72)


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


di concerto con


il Ministro dell'economia e delle finanze


Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e  successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13, comma 7, della L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Vista la L. 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi  i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l'articolo 7, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;


Adotta  il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.


Art. 1
Fondo per le vittime dell'amianto


1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.


Art. 2
Prestazione aggiuntiva


1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli  eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e  la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al  comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
3. Gli acconti di cui al comma 2 sono  corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello  Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto è erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni già erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.
4. Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al  comma 1.
5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva è erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.
7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.


Art. 3
Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese


1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive  modificazioni.
3.  Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi  all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con D.M. 12 dicembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:
a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attività - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.
4.  Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri.
5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari  a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4.
6. L'addizionale è richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 è applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.
7.  Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute  in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.


Art. 4
Contabilità del Fondo


1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilità autonoma e separata.
2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilità separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.
3.  Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa.
4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479,  le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.


Art. 5
Comitato amministratore del Fondo


1.  Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti  delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che,  a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie  asbesto-correlate.
2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati  una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e può essere richiesta da ciascun componente del  Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avrà termine alla scadenza del predetto triennio.
3. Il presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
5.  Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Art. 6
Compiti del Comitato amministratore


1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a)  predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo  e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
c)  partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità di cui al presente decreto;
d)  vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.


Art. 7
Ricorsi


1.  I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.


Art. 8
Norme finali


1. La prestazione aggiuntiva è riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.
Il  presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo  dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 2
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 3
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 5
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 7
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 241-246
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 104
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17
L. 27 marzo 1992, n. 257
D.M. 12 dicembre 2000

Referendum: tutti a votare 4 SI ( QUATTRO SI )

Referendum: tutti a votare
Iniziative in tutt'Italia a sostegno dei quattro Referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento. Dopo il si della Cassazione al quesito sul nucleare si è più fiduciosi sulla possibilità di raggiungere il quorum, ovvero di superare la soglia del 50% + 1 dei votanti che renderebbe validi i referendum. "Sappiamo che l'asticella per il referendum è molto alta, si chiede un'affluenza non richiesta neanche per le elezioni politiche o amministrative, siamo tuttavia fiduciosi di poter raggiungere il quorum ", ha detto il leader PD Bersani. Altrettanto fiducioso si è detto il leader dell'IDV, Di Pietro.
Sabato alle ore 21.00, a Roma al Teatro Ambra Jovinelli,  H2Ora, serata di musica e parole a sostegno dei Sì ai referendum popolari del 12 e 13 giugno. Con Ascanio Celestini, MAT Trio Jazz, Progetto Acqua, Gianni Minà, Giuseppe De Marzo, Paolo Carsetti.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-5-2011 n. 10095 Art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Effetti ai fini previdenziali. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Msg. 4 maggio 2011, n. 10095 (1).
Art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Effetti ai fini previdenziali.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.


Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), al fine di realizzare il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, all'art. 9, comma 2, ha disposto che «..... a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i  trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale  di statistica (Istat), ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la  parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro.....».
Inoltre,  la suddetta norma specifica che «la riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali». Tanto premesso, si fa presente quanto segue.



1) Destinatari
Destinatari  della riduzione del trattamento economico complessivo, nelle misure indicate nella norma in commento, sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della  pubblica amministrazione, la cui individuazione è demandata all'Istat il quale, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), ne effettua la ricognizione con proprio provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
Tra  le Amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat figurano numerosi enti tenuti ad assicurare, a vario titolo, i propri dipendenti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell'Istituto.



2) Effetti previdenziali
Come  innanzi detto, l'art. 9, comma 2, della legge in oggetto, dispone che la riduzione delle retribuzioni non opera ai fini previdenziali.
Dall'interpretazione  letterale della norma si evince che la riduzione retributiva applicata ai trattamenti economici dei lavoratori interessati non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.  Pertanto, le amministrazioni pubbliche che hanno rapporti assicurativi con l'Istituto (v. prec. p. 1) sono tenute a calcolare e versare i contributi sull'intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva operata ex art. 9, comma 2, della legge n. 122/2010, con l'osservanza delle consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione.


Il Direttore generale
Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1

CARBURANTI: IN ATTESA DI RIBASSI, DOPO CALO PREZZO INTERNAZIONALE

CARBURANTI: IN ATTESA DI RIBASSI, DOPO CALO PREZZO INTERNAZIONALE =

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - ''Tra mercoledi' e giovedi' il prezzo
internazionale della benzina ha perso oltre 39 euro per mille litri,
quello del gasolio quasi dieci. A trascinare giu' il prezzo dei
prodotti raffinati l'aumento delle scorte Usa sia di greggio che di
benzina e l'andamento negativo dei mercati azionari statunitensi. Il
prezzo internazionale della benzina e' sceso di 17 euro per mille
litri mercoledi' e di 22 giovedi' attestandosi a 529 euro per mille
litri, quello del gasolio e' rimasto sostanzialmente stabile
mercoledi' ed e' sceso di 9 euro per mille litri giovedi' a 578 euro
per mille litri''. E' quanto scrive oggi la 'Staffetta Quotidiana'.

''Sulla rete italiana registriamo ancora movimenti non univoci,
con prezzi alla pompa sostanzialmente allineati, nella media ponderata
nazionale, a 1,568 euro/litro sulla verde e a 1,438 euro/litro sul
diesel. In particolare, negli ultimi due giorni Shell ha ritoccato al
rialzo di 0,5 centesimi al litro i prezzi di entrambi i prodotti con
la verde a 1,583 euro/litro e il gasolio a 1,441 euro/litro. Movimento
inverso per TotalErg che riduce il prezzo del gasolio di 0,6 centesimi
al litro portandolo a 1,438 euro/litro'', conclude la nota.

(Rem/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 09:33

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Lett.Circ. 3-5-2011 n. 7794 Giappone emergenza nucleare. Raccomandazioni del Ministero della Salute per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (fall out). Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Divisione 1 - Personale della navigazione marittima ed interna - Affari generali.

Lett.Circ. 3 maggio 2011, n. 7794 (1).
Giappone  emergenza nucleare. Raccomandazioni del Ministero della Salute per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi  in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (fall out).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Divisione 1 - Personale della navigazione marittima ed interna - Affari generali.



 
A
Tutte le capitanerie di porto
 
Loro sedi
 
Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
 
Sede

e, p.c.:
Al
Ministero della salute
 
Direzione generale della prevenzione e comunicazione
 
Direzione generale della prevenzione sanitaria
 
Uffici II e III
 
Viale Giorgio Ribotta, 5
 
00144 - Roma







Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P del Ministero della Salute contenente in allegato il documento concernente raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione, per la sua massima diffusione nelle sedi e ambiti di competenza.


Il Direttore generale
Dr. Enrico Maria Pujia



Allegato


Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out) (2)

(2) Il testo della nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P, emanata dal Ministero della salute, è riportato autonomamente.


Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/PMinistero della salute
Nota 29-4-2011 n. DGPREV/10474/P
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out).
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.
Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P (1).
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out).

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.




Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti






Si  fa seguito alla riunione tenutasi presso codesto Ministero in data 11 aprile 2011 per inviare, come da accordi intercorsi nella medesima, l'allegato documento contenente raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione, per una sua eventuale diffusione nelle sedi ed ambiti di competenza.


Il Capo dipartimento
Dott. Fabrizio Oleari



Allegato


Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione e di esposizione a radiazioni ionizzanti per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out)


1. Premessa


Le  seguenti raccomandazioni hanno l'obiettivo di fornire suggerimenti atti  a limitare al minimo (nei limiti di quanto consentito dalle circostanze  e dalle risorse disponibili) possibili esposizioni delle persone imbarcate su navi che si trovino in navigazione o in sosta in una zona interessata da possibile ricaduta (fallout) radioattiva.
Nell'ottica  di fornire informazioni quanto più immediate e semplici possibili, si tralasciano i dettagli relativi alle varie forme e sorgenti di radioattività.
Basterà ricordare che la ricaduta radioattiva è dovuta alla presenza nell'atmosfera di radionuclidi (detti  anche radioisotopi, i quali emettono radiazioni ionizzanti di diverso tipo, quali radiazioni alfa, beta, gamma) a seguito di gravi incidenti in impianti nucleari vari (es. reattori nucleari) o per esplosioni di ordigni nucleari. I radionuclidi, trasportati da correnti aeree e masse nuvolose a distanza dal luogo della loro liberazione, ricadendo (soprattutto a seguito di pioggia o neve) possono depositarsi sul terreno, superfici acquatiche, prodotti della agricoltura, sul corpo e sugli indumenti, essere inalati o ingeriti o penetrare nell'organismo attraverso ferite e lesioni aperte della cute e delle mucose esposte.
I  radioisotopi una volta ingeriti, inalati o comunque incorporati, emettono radiazioni ionizzanti che interagiscono con le cellule del corpo e possono produrre effetti dannosi sulla salute a breve o a lungo termine, in funzione della tipologia e della quantità incorporata. Analoghi effetti si possono avere se si è esposti alle radiazioni ionizzanti emesse da radionuclidi posti esternamente al corpo (ad esempio depositati sul pavimento o altre superfici). Va sottolineato che  gli effetti a breve termine sono possibili solo per dosi molto elevate di radiazioni (superiori a determinate soglie) ed hanno gravità tanto maggiore quanto più alta è la dose, mentre gli effetti a lungo termine (in particolare alcuni tumori) possono prodursi in linea di principio anche per dosi più piccole, ma la probabilità che effettivamente si verifichino è tanto minore quanto minore è la dose.


2. Informazioni in merito al rischio di esposizione


Un  aspetto fondamentale per la protezione della nave e del suo equipaggio è  direttamente collegato alla conoscenza tempestiva dell'esistenza di un possibile rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti.
La  conoscenza dell'esistenza del rischio in una determinata area rappresenta una informazione indispensabile al fine di poter mettere in atto misure preventive per evitare o minimizzare i rischi espositivi, con allontanamento dalle aree a rischio da parte della nave mediante opportune eventuali correzioni di rotta e di velocità.
Uno  strumento di previsione fondamentale è rappresentato dalla disponibilità di un bollettino meteo aggiornato, con particolare riferimento a direzione e velocità del vento e alle eventuali precipitazioni in corso o prevedibili.
Per quanto  riguarda la garanzia dei necessari flussi informativi, questi devono essere assicurati innanzitutto mantenendo un contatto diretto con i principali organi di informazione, per il tramite dei principali canali televisivi dedicati quasi esclusivamente alla informazione - come ad esempio alcune emittenti satellitari italiane e straniere - delle stazioni radio, o tramite internet.
A tale proposito si segnalano i siti consigliati dall'IMO come i seguenti:
http://www.miit.go.io/page/kanbo01_hy_001411.html
e
http://www.mlit.go.jp/kowan_fr1_000041.html
oppure quello dell'IAEA (http://www.iaea.org/)
o quello dell'OMS (http://www.who.int/hac/crises/jpn/en/index.html).


Per  la comunicazione tempestiva di un rischio radioattivo accertato per navi in navigazione o in sosta in determinate aree geografiche, sarà utile la disponibilità di canali di comunicazione diretti con il Comando  Nave. Tali flussi informativi di allerta possono vedere il coinvolgimento in via prioritaria della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, afferente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del CIRM, nonché della Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, delle Ambasciate e delle sedi consolari italiane all'estero, delle missioni militari italiane fuori area.
La disponibilità a bordo di un apparecchio per il rilevamento della radioattività è utile solo nel caso sia possibile il suo utilizzo (e la corretta lettura dei dati) da parte di personale esperto.


3. Stazioni di bonifica di circostanza a bordo


I  Comandi Navi posti a conoscenza del rischio possono approntare, qualora  non presenti, Stazioni di Decontaminazione di circostanza in prossimità dei passaggi di entrata/uscita dalle zone della nave scoperte verso i locali al chiuso. Tali varchi devono essere in numero limitato, onde consentirne il massimo controllo.
Le stazioni di bonifica (aree filtro) devono comprendere (in progressione dall'esterno all'interno):
1) una zona dove liberarsi degli abiti indossati al momento della esposizione all'aperto;
2)  una doccia possibilmente alimentata con acqua dolce o, in mancanza, con  acqua di mare. La doccia può comprendere eventualmente un schizzetto oculare;
3) una zona vestizione (area pulita) con abiti sicuramente non contaminati.


4. Allarme


Navigando  in zona sottoposta a possibile ricaduta radioattiva, il personale presente sui ponti scoperti risulterà esposto al rischio di contaminazione radioattiva esterna (vestiario, capelli, cute ecc.), mentre le persone al chiuso risulteranno discretamente protette (a patto  della chiusura ermetica delle aperture esterne) per cui i primi, ove venga comunicata una situazione dì allarme con raccomandazione di riparo  al chiuso, dovranno:
- recarsi nella zona di bonifica preliminarmente individuata in prossimità dei varchi verso gli ambienti interni;
-  provvedere alla svestizione dagli abiti che indossavano al momento dell'allarme, raccogliendo gli stessi in contenitori o sacchi ermeticamente chiusi che dovranno essere lasciati all'esterno;
-  effettuare immediatamente una doccia al fine di allontanare ogni traccia di contaminante eventualmente presente sulla cute, sui capelli ecc.;
- indossare abiti puliti.
Al  momento dell'allarme, chi è presente su un ponte scoperto dovrà, qualora lo stesse facendo, smettere immediatamente di fumare, di bere o di mangiare.


5. Caratteristiche strutturali della nave ed impianti


Oltre  alla individuazione di una o più aree filtro di decontaminazione, si possono predisporre altre misure per ridurre il rischio di radio-contaminazione per la nave e le persone a bordo, quali, ad esempio, la chiusura delle aperture esterne (oblò, boccaporti, ecc.), che dovrebbero essere opportunamente dotate di sistemi di chiusura rapida e stagna per evitare l'entrata del pulviscolo radioattivo. La tenuta stagna di una apertura può essere verificata dal personale di bordo e se del caso può essere rafforzata con i provvedimenti supplementari adottabili.
Dal momento che una misura certamente utile per la decontaminazione è rappresentata dal lavaggio dei ponti scoperti, avere la disponibilità di appositi sistemi di lavaggio durante il passaggio della nave all'interno di una area a rischio di contaminazione radioattiva consente di rimuove l'eventuale pulviscolo radioattivo depositatosi sulle superfici esterne esposte, con  notevole abbassamento del livello espositivo.
Il  lavaggio per la rimozione della contaminazione radioattiva può essere effettuato anche una volta usciti dall'aerea eventualmente contaminata, ma comunque il prima possibile.
Il transito di una nave, per cause di forze maggiore, all'interno di una area segnalata  come potenzialmente contaminata, presuppone la misura precauzionale della chiusura pressoché ermetica di ogni apertura tra interno ed esterno, quando raccomandata dell'autorità competente, sulla base della dose evitabile a seguito dell'adozione di detta misura precauzionale.
Qualora  vi sia la disponibilità di un impianto di condizionamento a ricircolo dell'area interna, l'impianto stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente con tale modalità. In caso di prolungamento del tempo di transito o sosta nell'area a rischio (>24 - 36 h) la attivazione dell'impianto di condizionamento interno deve presupporre l'efficienza dei filtri nonché la adeguata manutenzione dell'impianto.
Per  quanto riguarda la immissione forzata di aria esterna nel locale motori  va tenuto presente il vantaggio rappresentato dalla disponibilità di comandi a distanza.


6. Protezione del personale


In  caso di transito in zone potenzialmente contaminate, le attività lavorative sui ponti scoperti devono essere ridotte al minimo. Particolare cura andrà dedicata alla conservazione degli alimenti e dell'acqua di bordo e al loro consumo che dovrà avvenire solo al coperto. Qualsiasi oggetto o superficie allo scoperto deve essere considerata potenzialmente contaminata. Qualora lavabile, potrà essere successivamente decontaminata con accurati lavaggi, eseguiti con dispositivi di protezione individuale e in condizioni di sicurezza.
Gli  abiti da lavoro utilizzati all'aperto e dismessi prima delle operazioni  di bonifica individuale devono essere considerati contaminati e come tali raccolti in sacchi impermeabili chiusi, successivamente stoccati temporaneamente in area di deposito isolata e smaltiti, una volta in porto, tramite ditta specializzata.

Ministero della salute Nota 29-4-2011 n. DGPREV/10474/P Raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P (1).
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out).

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.




Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti






Si  fa seguito alla riunione tenutasi presso codesto Ministero in data 11 aprile 2011 per inviare, come da accordi intercorsi nella medesima, l'allegato documento contenente raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione, per una sua eventuale diffusione nelle sedi ed ambiti di competenza.


Il Capo dipartimento
Dott. Fabrizio Oleari



Allegato


Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione e di esposizione a radiazioni ionizzanti per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out)


1. Premessa


Le  seguenti raccomandazioni hanno l'obiettivo di fornire suggerimenti atti  a limitare al minimo (nei limiti di quanto consentito dalle circostanze  e dalle risorse disponibili) possibili esposizioni delle persone imbarcate su navi che si trovino in navigazione o in sosta in una zona interessata da possibile ricaduta (fallout) radioattiva.
Nell'ottica  di fornire informazioni quanto più immediate e semplici possibili, si tralasciano i dettagli relativi alle varie forme e sorgenti di radioattività.
Basterà ricordare che la ricaduta radioattiva è dovuta alla presenza nell'atmosfera di radionuclidi (detti  anche radioisotopi, i quali emettono radiazioni ionizzanti di diverso tipo, quali radiazioni alfa, beta, gamma) a seguito di gravi incidenti in impianti nucleari vari (es. reattori nucleari) o per esplosioni di ordigni nucleari. I radionuclidi, trasportati da correnti aeree e masse nuvolose a distanza dal luogo della loro liberazione, ricadendo (soprattutto a seguito di pioggia o neve) possono depositarsi sul terreno, superfici acquatiche, prodotti della agricoltura, sul corpo e sugli indumenti, essere inalati o ingeriti o penetrare nell'organismo attraverso ferite e lesioni aperte della cute e delle mucose esposte.
I  radioisotopi una volta ingeriti, inalati o comunque incorporati, emettono radiazioni ionizzanti che interagiscono con le cellule del corpo e possono produrre effetti dannosi sulla salute a breve o a lungo termine, in funzione della tipologia e della quantità incorporata. Analoghi effetti si possono avere se si è esposti alle radiazioni ionizzanti emesse da radionuclidi posti esternamente al corpo (ad esempio depositati sul pavimento o altre superfici). Va sottolineato che  gli effetti a breve termine sono possibili solo per dosi molto elevate di radiazioni (superiori a determinate soglie) ed hanno gravità tanto maggiore quanto più alta è la dose, mentre gli effetti a lungo termine (in particolare alcuni tumori) possono prodursi in linea di principio anche per dosi più piccole, ma la probabilità che effettivamente si verifichino è tanto minore quanto minore è la dose.


2. Informazioni in merito al rischio di esposizione


Un  aspetto fondamentale per la protezione della nave e del suo equipaggio è  direttamente collegato alla conoscenza tempestiva dell'esistenza di un possibile rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti.
La  conoscenza dell'esistenza del rischio in una determinata area rappresenta una informazione indispensabile al fine di poter mettere in atto misure preventive per evitare o minimizzare i rischi espositivi, con allontanamento dalle aree a rischio da parte della nave mediante opportune eventuali correzioni di rotta e di velocità.
Uno  strumento di previsione fondamentale è rappresentato dalla disponibilità di un bollettino meteo aggiornato, con particolare riferimento a direzione e velocità del vento e alle eventuali precipitazioni in corso o prevedibili.
Per quanto  riguarda la garanzia dei necessari flussi informativi, questi devono essere assicurati innanzitutto mantenendo un contatto diretto con i principali organi di informazione, per il tramite dei principali canali televisivi dedicati quasi esclusivamente alla informazione - come ad esempio alcune emittenti satellitari italiane e straniere - delle stazioni radio, o tramite internet.
A tale proposito si segnalano i siti consigliati dall'IMO come i seguenti:
http://www.miit.go.io/page/kanbo01_hy_001411.html
e
http://www.mlit.go.jp/kowan_fr1_000041.html
oppure quello dell'IAEA (http://www.iaea.org/)
o quello dell'OMS (http://www.who.int/hac/crises/jpn/en/index.html).


Per  la comunicazione tempestiva di un rischio radioattivo accertato per navi in navigazione o in sosta in determinate aree geografiche, sarà utile la disponibilità di canali di comunicazione diretti con il Comando  Nave. Tali flussi informativi di allerta possono vedere il coinvolgimento in via prioritaria della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, afferente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del CIRM, nonché della Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, delle Ambasciate e delle sedi consolari italiane all'estero, delle missioni militari italiane fuori area.
La disponibilità a bordo di un apparecchio per il rilevamento della radioattività è utile solo nel caso sia possibile il suo utilizzo (e la corretta lettura dei dati) da parte di personale esperto.


3. Stazioni di bonifica di circostanza a bordo


I  Comandi Navi posti a conoscenza del rischio possono approntare, qualora  non presenti, Stazioni di Decontaminazione di circostanza in prossimità dei passaggi di entrata/uscita dalle zone della nave scoperte verso i locali al chiuso. Tali varchi devono essere in numero limitato, onde consentirne il massimo controllo.
Le stazioni di bonifica (aree filtro) devono comprendere (in progressione dall'esterno all'interno):
1) una zona dove liberarsi degli abiti indossati al momento della esposizione all'aperto;
2)  una doccia possibilmente alimentata con acqua dolce o, in mancanza, con  acqua di mare. La doccia può comprendere eventualmente un schizzetto oculare;
3) una zona vestizione (area pulita) con abiti sicuramente non contaminati.


4. Allarme


Navigando  in zona sottoposta a possibile ricaduta radioattiva, il personale presente sui ponti scoperti risulterà esposto al rischio di contaminazione radioattiva esterna (vestiario, capelli, cute ecc.), mentre le persone al chiuso risulteranno discretamente protette (a patto  della chiusura ermetica delle aperture esterne) per cui i primi, ove venga comunicata una situazione dì allarme con raccomandazione di riparo  al chiuso, dovranno:
- recarsi nella zona di bonifica preliminarmente individuata in prossimità dei varchi verso gli ambienti interni;
-  provvedere alla svestizione dagli abiti che indossavano al momento dell'allarme, raccogliendo gli stessi in contenitori o sacchi ermeticamente chiusi che dovranno essere lasciati all'esterno;
-  effettuare immediatamente una doccia al fine di allontanare ogni traccia di contaminante eventualmente presente sulla cute, sui capelli ecc.;
- indossare abiti puliti.
Al  momento dell'allarme, chi è presente su un ponte scoperto dovrà, qualora lo stesse facendo, smettere immediatamente di fumare, di bere o di mangiare.


5. Caratteristiche strutturali della nave ed impianti


Oltre  alla individuazione di una o più aree filtro di decontaminazione, si possono predisporre altre misure per ridurre il rischio di radio-contaminazione per la nave e le persone a bordo, quali, ad esempio, la chiusura delle aperture esterne (oblò, boccaporti, ecc.), che dovrebbero essere opportunamente dotate di sistemi di chiusura rapida e stagna per evitare l'entrata del pulviscolo radioattivo. La tenuta stagna di una apertura può essere verificata dal personale di bordo e se del caso può essere rafforzata con i provvedimenti supplementari adottabili.
Dal momento che una misura certamente utile per la decontaminazione è rappresentata dal lavaggio dei ponti scoperti, avere la disponibilità di appositi sistemi di lavaggio durante il passaggio della nave all'interno di una area a rischio di contaminazione radioattiva consente di rimuove l'eventuale pulviscolo radioattivo depositatosi sulle superfici esterne esposte, con  notevole abbassamento del livello espositivo.
Il  lavaggio per la rimozione della contaminazione radioattiva può essere effettuato anche una volta usciti dall'aerea eventualmente contaminata, ma comunque il prima possibile.
Il transito di una nave, per cause di forze maggiore, all'interno di una area segnalata  come potenzialmente contaminata, presuppone la misura precauzionale della chiusura pressoché ermetica di ogni apertura tra interno ed esterno, quando raccomandata dell'autorità competente, sulla base della dose evitabile a seguito dell'adozione di detta misura precauzionale.
Qualora  vi sia la disponibilità di un impianto di condizionamento a ricircolo dell'area interna, l'impianto stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente con tale modalità. In caso di prolungamento del tempo di transito o sosta nell'area a rischio (>24 - 36 h) la attivazione dell'impianto di condizionamento interno deve presupporre l'efficienza dei filtri nonché la adeguata manutenzione dell'impianto.
Per  quanto riguarda la immissione forzata di aria esterna nel locale motori  va tenuto presente il vantaggio rappresentato dalla disponibilità di comandi a distanza.


6. Protezione del personale


In  caso di transito in zone potenzialmente contaminate, le attività lavorative sui ponti scoperti devono essere ridotte al minimo. Particolare cura andrà dedicata alla conservazione degli alimenti e dell'acqua di bordo e al loro consumo che dovrà avvenire solo al coperto. Qualsiasi oggetto o superficie allo scoperto deve essere considerata potenzialmente contaminata. Qualora lavabile, potrà essere successivamente decontaminata con accurati lavaggi, eseguiti con dispositivi di protezione individuale e in condizioni di sicurezza.
Gli  abiti da lavoro utilizzati all'aperto e dismessi prima delle operazioni  di bonifica individuale devono essere considerati contaminati e come tali raccolti in sacchi impermeabili chiusi, successivamente stoccati temporaneamente in area di deposito isolata e smaltiti, una volta in porto, tramite ditta specializzata.

Tar "...Con il ricorso in epigrafe il sig. G.S., Commissario dei ruoli speciali della Polizia di Stato,  posto in quiescenza con decreto del Ministro dell'interno per inabilità fisica con decorrenza 23/8/2005, chiede l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di settantacinque giorni di ferie maturate, ma non godute, durante il periodo di aspettativa per infermità (contratta per causa di servizio) negli anni 2004 e 2005, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento di Euro 8.650,51 giusta consulenza tecnica allegata al ricorso...."

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-04-2011, n. 1028Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe il sig. G.S., Commissario dei ruoli speciali della Polizia di Stato,  posto in quiescenza con decreto del Ministro dell'interno per inabilità fisica con decorrenza 23/8/2005, chiede l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di settantacinque giorni di ferie maturate, ma non godute, durante il periodo di aspettativa per infermità (contratta per causa di servizio) negli anni 2004 e 2005, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento di Euro 8.650,51 giusta consulenza tecnica allegata al ricorso.
L'istanza  di corresponsione della predetta somma, avanzata dal sig. G. alla Questura di Enna, è stata rigettata dall'Amministrazione oggi resistente  sulla considerazione che in base alla Circolare Ministeriale n.333/G.Z.4. N.13/02 del 3/5/2002 non sussisterebbe alcuna possibilità di procedere alla cosiddetta monetizzazione per i giorni di congedo durante i periodi di aspettativa per infermità, non risultando in tale periodo effettuata alcuna reale prestazione lavorativa.
A sostegno di detta tesi l'Amministrazione citava la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, n.374 del 30/3/1998.
Secondo quanto dedotto con il ricorso in epigrafe detto diniego sarebbe illegittimo per violazione dei combinati disposti degli artt. 14 del DPR n. 395/1995 che avrebbe introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute e dell'art. 18 del DPR n. 254/1999 che prevederebbe il diritto al pagamento sostitutivo del congedo ordinario anche nei casi che detto congedo non sia stato fruito per cessazione dal servizio, per malattia, o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
L'Amministrazione  intimata costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso atteso che la cosiddetta monetizzazione delle ferie non godute sarebbe ammessa dall'art. 14 del DPR n. 395/1995 soltanto nell'ipotesi che, al momento del congedo dal servizio, le ferie non possano essere state fruite del dipendente per esigenze si servizio.
Nulla l'Amministrazione ha controdedotto sul numero dei giorni di ferie non potuti godere dal ricorrente per infermità, né sull'entità della somma richiesta a titolo di pagamento quale corrispettivo dei giorni di ferie non godute.
Alla pubblica udienza del 23/3/2011 il ricorso è passato in decisione.Motivi della decisione
Il  ricorso, anche alla luce della giurisprudenza più recente del Consiglio  di Stato (vedasi tra le altre Consiglio Stato, sez VI, n.8372 del 1/12/2010) dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è meritevole di positiva valutazione.
Nella predetta decisione è stato precisato, per una fattispecie analoga a quella sottoposta oggi alla decisione di questo Collegio, che:
"l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando  all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito  per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e  non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione,  è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresi - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale -a prescindere dalla effettività della prestazione- mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di  servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio e stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo
delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05). Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell' emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include
automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda soltanto sull' art. 18 del d.P.R. n. 254/1999,  ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle  ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi). Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia, contratta per causa di servizio, è seguita la
dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi  contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
Ciò  in quanto il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica,  costituzionalmente tutelata dall'art. 36." (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; cfr. anche Sez. VI: 26 gennaio2009, n.339; 23 luglio 2008, n. 3636).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, e, per l'effetto, l'Amministrazione  resistente va condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute, per complessivi settantacinque giorni, nella misura richiesta dal ricorrente, e non contestata dall'Amministrazione resistente che ha assunto la non dovutezza della retribuzione sostitutiva per il predetto periodo, ma non  ha contro dedotto in merito all'entità della somma richiesta dal ricorrente che, come è dato evincere dal ricorso e dall'allegata perizia  di parte, al netto degli interessi e della rivalutazione ascende ad 7.424,31.
In virtù dell'art.16,comma 6, della L. 30/12/1991 n. 412 ed art.22,comma 36, della L.23/12/1994 n. 724 (che prevedono rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti la corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito) sulla somma di Euro 7.424,31, va corrisposta la rivalutazione monetaria; ma l'importo degli interessi va portato in detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, e, per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla monetizzazione mediante compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per complessivi gg. settantacinque, oltre interessi legali e rivalutazione da calcolare con le modalità di cui in motivazione; condanna le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento di Euro 1.500,00 (millecinquecento /00) oltre IVA, CPA, e spese generali, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

ARTE: RECUPERATI DA CC MONZA DIPINTI WARHOL E MORANDI

ARTE: RECUPERATI DA CC MONZA DIPINTI WARHOL E MORANDI =
(AGI) - Milano, 3 giu. - Diverse opere d'arte trafugate negli
anni scorsi dal Principato di Monaco sono state ritrovate dal
nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Monza. Tra
queste anche alcuni dipinti di Giorgio Morandi e Andi Warhol.
Dopo i furti le opere erano state inserite nelle banche dati
dei carabinieri e dell'Interpol.
Maggiori dettagli verranno forniti durante una conferenza
stampa che si terra' alle 12 nella sala stampa della caserma di
via Moscova a Milano. (AGI)
Mi6/Dma
030848 GIU 11

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Consiglio di Stato "...La ricorrente, signora ####################, appartiene al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di operatore tecnico del settore telematica; è stata assegnata nel dicembre 2001, quale prima sede di servizio, alla Questura  di ####################. Dopo aver maturato un quadriennio ininterrotto di servizio - e dunque una volta in possesso del requisito di anzianità nella sede prescritto dall'art.55 del d.P.R. n. 335 del 1982 - rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza apposita istanza (ivi rappresentando la propria situazione di coniuge e madre del minore ####################) di trasferimento, a domanda, presso la Questura di Roma - Commissariato della P.S...."

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2379
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La ricorrente, signora ####################, appartiene al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di operatore tecnico del settore telematica; è stata assegnata nel dicembre 2001, quale prima sede di servizio, alla Questura  di ####################.
Dopo aver maturato un quadriennio ininterrotto di servizio - e dunque una volta in possesso del requisito di anzianità nella sede prescritto dall'art.55 del d.P.R. n. 335 del 1982 - rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza apposita istanza (ivi rappresentando la propria situazione di coniuge e madre del minore ####################) di trasferimento, a domanda, presso la Questura di Roma - Commissariato della P.S. di #################### - ####################.
L'Amministrazione  la trasferiva ai sensi del 4° comma del predetto art. 55 (norma che consente la mobilità, anche in soprannumero, in presenza di date circostanze fra le quali "gravissime ed eccezionali situazioni personali"), ma non nella sede richiesta bensì presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - sede di Roma - Tuscolana - (cfr. messaggio telegrafico del 9 agosto 2006 notificato il successivo 22 agosto), ove l'interessata assumeva regolare  servizio il 4 settembre 2006.
Il trasferimento in questione - nonostante non coincidente con le aspettative della dipendente - non veniva gravato in alcuna sede. Allo stesso seguiva, invero, istanza in pari data (e cioè in data 22 agosto 2006) per ottenere - alla luce della peculiare situazione familiare ivi rappresentata (il minore, ancora allattato dalla madre, era stato iscritto presso un asilo nido di #################### sin dal 13 aprile 2006) - una temporanea aggregazione presso il Commissariato di #################### per giorni 60, rinnovabile, ex art.7 del d.P.R. n. 254 del 1999.
Tale  istanza, cui in prosieguo se ne aggiungevano altre due, veniva assecondata consentendosi l'aggregazione della M. al predetto Commissariato (per l'ovvio impiego in mansioni proprie del profilo di appartenenza) sino al 13 gennaio 2007 (assegnazione poi prorogata, una prima volta, sino al 10 marzo 2007 ed una seconda ed ultima volta sino al 10 aprile 2007).
Nel frattempo, peraltro, l'interessata produceva il 16 novembre 2006 due distinte istanze:
-  la prima con la quale chiedeva, in via principale, il riesame della propria posizione d'impiego al fine di essere assegnata al Commissariato  di ####################, sede indicata nella propria originaria istanza; ed in via gradata che il trasferimento disposto, da ritenersi effettuato per prevalenti esigenze della p.a., venisse considerato (non a domanda, ma) d'autorità;
- la seconda con la quale chiedeva di aver accesso a tutti gli atti propedeutici e consequenziali al proprio trasferimento.
A tali richieste l'Amministrazione replicava:
- consentendo l'accesso ai documenti del fascicolo d'Ufficio in data 5 febbraio 2007;
-  con nota in data 20 marzo 2007 nella quale - pur se nelle relative premesse l'istanza della dipendente si evoca quale volta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.100 del 1987 (e dunque volta a conseguire quanto ivi richiesto solo in via gradata) - si specifica che il trasferimento con decorrenza 4 settembre 2006, è stato disposto dal Capo della Polizia sulla base delle tabella del 5 giugno 2006 e dunque assegnando la dipendente a Roma nella sede più vicina a quella richiesta ove avrebbe potuto essere impiegata in mansioni proprie  del profilo professionale di appartenenza ("addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazioni e trattamento dati ed informazioni del settore telematica").
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio deducendo un unico complesso motivo così epigrafato:  violazione e falsa applicazione dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 335 del 1982 (art.55), eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti.
Successivamente  la ricorrente ha notificato motivi aggiunti con i quali ha dedotto che essa non può essere impiegata presso l'attuale sede di servizio (e cioè la predetta direzione centrale che non è abilitata ad interloquire col C.e.d.) mentre può esserlo presso il Commissariato di #################### #################### che detiene tale abilitazione.
Il Tribunale amministrativo ha rilevato, tra l'altro, che nella tabella dei trasferimenti a domanda, con decorrenza 4 settembre 2006 (che è quella in cui è inclusa, al 69° posto, la ricorrente) non solo non risulta assegnazione alcuna al Commissariato di #################### #################### (al pari di quanto  si riscontra anche per le movimentazioni in date successive) ma, neppure, risulta alcuna movimentazione presso la Scuola di Polizia con sede in ####################. Tutti i movimenti verso la Capitale hanno interessato la Questura di Roma ovvero uffici del Ministero dell'interno allocati nella Capitale stessa, mentre la mobilità presso la Questura di #################### (che la ricorrente ritiene sede più vicina ad #################### ove risiede la famiglia) riguarda operatore tecnico indicato al nr.48 della tabella, e dunque dipendente, con tutta probabilità, più anziano della ricorrente ed in possesso di più qualificanti titoli.
Il Tribunale adito ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato il ricorso sulla base delle seguenti conclusive considerazioni.
La ricorrente poteva, alla luce delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, essere assegnata alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (che, fra l'altro, come rilevasi nella memoria difensiva  della resistente, aveva fatto richiesta di incremento del personale dei  ruoli tecnici in possesso del profilo professionale detenuto dalla ricorrente).
Nessun operatore tecnico risulta essere stato trasferito presso il commissariato #################### #################### sia con i movimenti disposti con decorrenza 4 settembre 2006 che con i movimenti successivi.
La circostanza che la movimentazione della ricorrente sia avvenuta ai sensi dell'art. 55 c. 4 del d.P.R. n. 335 del 1982 non comporta, meccanicamente, che tale trasferimento doveva essere disposto, anche in soprannumero, presso tale Commissariato dovendosi, come sopra chiarito, contemperare le esigenze personale e familiari del dipendente con i principi derivanti dall'art. 97 Costituzione (il che, nel caso di specie, si traduce nel doveroso apprezzamento delle esigenze di incremento del personale tecnico prospettate dalla Direzione Centrale predetta e non anche dal Commissariato di #################### ####################).
I trasferimenti effettuati presso la  Scuola di Polizia di #################### non minano la legittimità della mobilità della ricorrente trattandosi di trasferimenti successivi a quello che ha  riguardato il personale movimentato insieme alla ricorrente.
Con  l'atto d'appello in esame la ricorrente ha dedotto un unico complesso motivo così epigrafato: difetto assoluto - o quanto meno illogicità, contraddittorietà ed apoditticità - della motivazione, peraltro basata su un travisamento della realtà documentale e conseguente omessa pronuncia su un aspetto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione della legge 8 agosto1990, n. 241 (art. 10 bis, nonché artt.  22, 23, 4 e 25)nonché del d.P.R. n. 335 del 1982 (art. 55, comma 4, esaminato alla luce del d.m. 8 luglio 1985). Eccesso  di potere per difetto - o quanto meno contraddittorietà - della motivazione, illogicità, sviamento, erronea valutazione dei presupposti,  travisamento dei fatti.
In data I ottobre 2010 il Ministero dell'interno ha depositato atti a sostegno delle proprie ragioni.
All'udienza del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
La ricorrente, appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato con la qualifica di operatore tecnico del settore telematica, è stata assegnata nel dicembre 2001, quale prima sede di servizio, alla Questura  di ####################.
In data 4 gennaio 2006 chiedeva di essere trasferita alla Questura di Roma (Commissariato distaccato di ########################################).
A  decorrere dal 4 settembre 2006 veniva trasferita presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - sede di Roma - Tuscolana, dove assumeva sevizio.
Con istanza del 16 novembre 2006, premesso che il trasferimento disposto ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.P.R. 335 del 1982,  era stato accordato in sede diversa da quella richiesta, la ricorrente chiedeva che venisse esaminata la propria posizione d'impiego con l'accoglimento della prima istanza e, in via subordinata che, essendo evidente la prevalenza dell'interesse pubblico nel movimento in questione, che lo stesso venisse definito "d'autorità".
Con  il provvedimento impugnato in primo grado l'Amministrazione resistente comunicava che l'istanza non poteva essere accolta perché "larichiedente  veniva assegnata a Roma, sede più vicina rispetto a quella richiesta a quella ove può essere impiegato personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica in possesso del profilo professionale di "addetto alle lavorazioni dei centri di elaborazione e trattamento datied informazioni del settore telematica'".
È  di tutta evidenza che la ricorrente agisce in giudizio per ottenere la tutela di un interesse pretensivo consistente nel trasferimento presso il Commissariato distaccato di ########################################.
Il  Collegio ritiene che in simili casi il ricorrente non possa limitarsi a  dedurre violazioni di carattere formale, ma debba fornire la prova della ragionevole previsione che, a seguito della rinnovazione del procedimento, egli possa ottenere il bene della vita cui aspira.
Tutto ciò manca nel caso in esame.
La  sentenza appellata ha evidenziato che nella tabella dei trasferimenti a  domanda con decorrenza 4 settembre 2006 (che è quella in cui è inclusa,  al 69° posto, la ricorrente) non solo non risulta assegnazione alcuna al Commissariato #################### #################### (al pari di quanto si riscontra anche per  le movimentazioni in date successive) ma, neppure, risulta alcuna movimentazione presso la Scuola di Polizia con sede in ####################. Tutti i movimenti verso la Capitale hanno interessato la Questura di Roma ovvero  uffici del Ministero dell'interno allocati nella Capitale stessa, mentre la mobilità presso la Questura di #################### (che la ricorrente ritiene sede più vicino ad #################### ove risiede la famiglia) riguarda operatore tecnico indicato al nr.48 della tabella, e dunque dipendente, con tutta probabilità, più anziano della ricorrente ed in possesso di più qualificanti titoli.
La ricorrente censura in tale parte la sentenza affermando che "dalla citata tabella emerge che:
al n. 1 viene disposto il già menzionato trasferimento del perito superiore (...) alla scuola di ####################;
al  n. 75 viene designato il trasferimento dell'operatore tecnico (...) (stessa qualifica della ricorrente) a #################### - sezione di Polizia stradale con la conseguenza che, volendo assegnare all'odierna appellante "la sede più vicina" a quella richiesta (ma non attribuibile), è questa movimentazione che sarebbe stata più corretta effettuare se si fosse realmente tenuto conto delle esigenze sottese alla domanda di trasferimento".
La ricorrente prosegue indicando trasferimenti effettuati con decorrenza 20 novembre 2006 effettuati presso la Questura di #################### e presso la Scuola di Polizia di #################### e, con decorrenza 12 marzo 2008 e 8 ottobre 2008, presso la Scuola di ####################.
La censura è infondata.
La  ricorrente, nella domanda formulata in data 4 gennaio 2006 chiedeva esclusivamente di essere trasferita alla Questura di Roma (Commissariato  distaccato di ########################################), senza indicare specificamente o genericamente altre sedi alle quali ambiva di essere trasferita.
D'altro  canto, dovendosi ritenere i trasferimenti effettuati per un numero limitato di posti, la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso di  primo grado o i successivi motivi aggiunti a quel controinteressato che, a suo giudizio, le era stato preferito nella scelta operata dall'Amministrazione.
La ricorrente, quindi, non può dolersi del mancato trasferimento presso il Commissariato distaccato di ########################################, perché nessuno è stato trasferito presso quella struttura, né alle sedi viciniori perché esse non sono state indicate nella domanda di trasferimento e ciò senza qui considerare che il ricorso non è stato notificato ad alcuno dei beneficiari di quei trasferimenti.
Il ricorso è invece fondato nella parte in cui l'Amministrazione non ha riconosciuto il trasferimento effettuato "d'autorità".
È  di tutta evidenza che la ricorrente aveva indicato come unica sede di servizio prescelta il Commissariato distaccato di ########################################, mentre è  stata poi trasferita in Roma presso la Direzione centrale dell'immigrazione (sede non richiesta).
L'Amministrazione,  per ritenere il trasferimento effettuato a domanda, avrebbe dovuto (ciò  che non ha fatto) acquisire preventivamente il consenso dell'interessata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese d giudizio.P.Q.M.
il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  accoglie in parte riconoscendo il trasferimento dell'appellante presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere -  sede di Roma - Tuscolana effettuato "d'autorità".
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Consiglio di Stato "...In  ragione di alcuni episodi ritenuti dall'Amministrazione disdicevoli e produttivi di responsabilità disciplinare, al Maresciallo ####################, attuale  appellante, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva inflitta da parte del Comandante della Compagnia dei CC di #################### la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero in quanto " per minor buon senso nel governo del personale e nell'azione di  comando, non adoperavasi adeguatamente per alleviare tensione creatasi con dipendente graduato per futili motivi non di servizio, coinvolgendo in un vicenda personale tutti i militari del reparto, tanto da far venir  meno l'armonia e la serenità all'interno della caserma"...."

FORZE ARMATE - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2615
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
In  ragione di alcuni episodi ritenuti dall'Amministrazione disdicevoli e produttivi di responsabilità disciplinare, al Maresciallo ####################, attuale  appellante, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva inflitta da parte del Comandante della Compagnia dei CC di #################### la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero in quanto " per minor buon senso nel governo del personale e nell'azione di  comando, non adoperavasi adeguatamente per alleviare tensione creatasi con dipendente graduato per futili motivi non di servizio, coinvolgendo in un vicenda personale tutti i militari del reparto, tanto da far venir  meno l'armonia e la serenità all'interno della caserma".
Successivamente, richiamati i comportamenti sanzionati in sede disciplinare, il Comandante Regionale Carabinieri del Piemonte e della Valle d'#################### con determinazione del 21 giugno 1996 disponeva il trasferimento del predetto sottufficiale " per servizio " dalla Stazione Carabinieri di #################### (AO) alla Stazione Carabinieri di #################### (CN).
L'interessato  impugnava innanzi al TAR per il Piemonte l'atto recante la sanzione disciplinare sopraindicata unitamente al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso l'irrogato "rimprovero", nonché il provvedimento di trasferimento succitato, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e per violazione della normativa dettata in tema di disciplina militare.
L'adito  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con sentenza n.112/2001 dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo della non ammissibilità di una impugnativa avente ad oggetto più provvedimenti effettuata con la proposizione di un solo ricorso.
Insorge  avverso tale sentenza, con l'appello all'esame, il maresciallo P. che sostiene l'erroneità della decisione di contenuto processuale assunta dal primo giudice e ripropone, nel merito, i profili di illegittimità già dedotti in primo grado nei confronti dei provvedimenti impugnati.
Si è costituito in giudizio per resistere al proposto gravame l'intimato Ministero della Difesa.
All'udienza del 29 marzo 2011 la causa viene trattenuta in decisione.Motivi della decisione
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Il  Collegio deve in primo luogo rilevare l'erroneità del decisum di primo grado che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal P..
Il Tar ha ritenuto che il ricorso cumulativo prodotto dall'interessato sia inammissibile, trattandosi di gravame avente ad oggetto provvedimenti tra loro distinti  (il trasferimento ad altra sede e la sanzione disciplinare del rimprovero), atti questi ultimi che nell'ottica del primo giudice andavano impugnati con autonomi, separati ricorsi.
La statuizione di contenuto processuale resa in prime cure si appalesa errata
Secondo  un consolidato orientamento giurisprudenziale il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico oppure in quanto i diversi atti incidano sulla medesima vicenda ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico (cfr Con Stato Sez.VI 17 settembre 2009 n.5546; idem 9 ottobre 2007 n. 5295; Sez. V 29 dicembre 2009 n.8914).
In  particolare, la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui anche se appartengono a procedimenti diversi sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione (cfr, questa Sezione 6 maggio 2010 n.2626).
Ebbene,  nel caso di specie le condizioni processuali richieste dalla giurisprudenza (ma anche dalla dottrina) ben sussistono se è vero che sia il trasferimento sia la sanzione pecuniaria irrogata affondano le loro radici in fatti ad essi comuni costituiti in particolare dalle frizioni e contrasti insorti all'interno dalla caserma tra il Maresciallo P. ed altro graduato (l'appuntato F.), così come emergenti dalle note documentali illustrative della vicenda stessa.
Inoltre  lo stesso provvedimento di trasferimento fa espressa menzione nella sua  parte motivazionale dei pregressi comportamenti, sanzionati in sede disciplinare, tenuti dall'attuale appellante, rinvenendosi in tale richiamo un rapporto che se non è di presupposizione certamente costituisce un nesso logico e fattuale tra gli atti in contestazione.
In  definitiva, in presenza di chiari elementi di connessione e interdipendenza tra i provvedimenti in contestazione non v'è motivo, anche per ragioni di economia processuale, di non consentire la proposizione di un solo ricorso che cumuli come oggetto due provvedimenti i quali ancorchè "diversi " sono fra loro intimamente connessi.
Una volta superata la questione di ammissibilità occorre pronunciarsi sul merito della proposta impugnativa.
Essa è fondata.
La  determinazione di trasferire il P. è stata assunta dall'Amministrazione  militare, come inequivocabilmente si rileva, per tabulas, dalla lettura  della parte narrativa dell'atto impugnato "per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio nonché alla tutela del prestigio della P.A.", lì dove, è stata ritenuta "incompatibile l'ulteriore permanenza del maresciallo nell'attuale reparto".
Le  ragioni di carattere ambientale, in particolare, sono rilevabili dall'esame delle note nn.62/101 e 62/10- 3 del Comando Gruppo di #################### con cui, appunto, tale organo avanza ai superiori gerarchici la proposta  di trasferimento nei confronti del predetto sottufficiale.
Ciò  debitamente premesso, è ormai acquisito negli orientamenti giurisprudenziali di questa Sezione che nei trasferimenti dei militari disposti per esigenze di servizio rientrano oltre a quelli rispondenti ad esigenze organizzative, anche quelli che trovano fondamento in motivi  di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale (cfr, ex multis Sez.IV 9 marzo 2004 n.1013).
Al  riguardo, avuto riguardo alla tipologia di provvedimento, si osserva come il trasferimento per incompatibilità ambientale non costituisca di per sé una misura sanzionatoria e non richiede quindi necessariamente un  diretto rapporto di imputabilità di fatti e comportamenti, nondimeno, però, postula ai fini della sua adozione la sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione riferibile alla presenza in loco del dipendente (cfr Cons Stato Sez. IV 21 feb####################io 2005  n.566).
In particolare, l'allontanamento per ragioni ambientali di un militare deve essere ancorato a presupposti fattuali del tutto oggettivi costituiti da quei motivi di opportunità che rivelino oggettivamente l'esistenza in loco di una situazione di nocumento per l'Amministrazione arrecata dall'attività istituzionale svolta dal dipendente (in tal senso Cons Stato n.566/2005 già citata).
Nella  specie, tale condizione di concreta lesione del prestigio all'esterno della struttura, richiesta per potersi configurare la fattispecie tipologica del trasferimento ambientale, non pare si sia verificata e in  ogni caso le ragioni che avrebbero suggerito l'adozione del trasferimento sono incongrue o comunque insufficienti a rivelare con ragionevole certezza una situazione di nocumento addebitale al comportamento istituzionale del maresciallo P..
Nelle note del Comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle D'#################### nn.62/101 e 62/102, rispettivamente del 24 aprile 1996 e 18 maggio 1996 (riportate espressamente nell'impugnato provvedimento) e in altri documenti pure illustrativi della vicenda all'esame, ci si sofferma sui contrasti tra il P. e il suo sottoposto F.  nonché sul diminuito prestigio del Maresciallo ma sempre con riferimento all'attività istituzionale di gestione, per così dire interna, della Stazione indubbiamente caratterizzata da una particolare situazione di tensione dovuta peraltro a comportamenti rilevabili anche sotto il profilo disciplinare, ma tutto ciò non è sufficiente a giustificare l'affermata situazione di incompatibilità di che trattasi giacchè quest'ultima per potersi concretamente configurare deve essere rapportata all'esterno della struttura, cosi come rilevabile dagli ambienti locali,
costituiti dalle altre istituzioni e dalla stessa popolazione e tale indefettibile condizione non risulta essere stata adeguatamente appurata o comunque sufficientemente esplicitata negli atti di causa.
Per il vero negli atti istruttori posti a base del provvedimento de quo si fa solo un generico accenno alle perplessità delle Autorità locali in ordine al comportamento tenuto dal P., ma tali rilievi non sono oggetto di puntuali riscontri documentali e comunque trattasi di critiche del tutto  generiche che avrebbero dovuto essere corroborate da più pregnanti elementi di giudizio idonei appunto supportare in maniera convincente la  determinazione di allontanare il citato sottufficiale dal Comando della  Stazione di ####################.
In definitiva, se da un lato vanno respinte le critiche di sviamento di potere pure mosse dall'appellante nei confronti del disposto trasferimento, non pare che l'assunta determinazione di trasferire per incompatibilità ambientale il  P. possa andare esente dalla censura, fondatamente dedotta, di eccesso di potere per difetto, genericità e indeterminatezza della motivazione: da tale profilo di illegittimità il provvedimento impugnato risulta affetto, fatte salve, s'intende, al riguardo le ulteriori, eventuali determinazioni dell'Amministrazione.
Quanto poi al provvedimento di inflizione della sanzione di corpo del rimprovero, va rilevata la sussistenza a carico di tale determinazione di un vizio di tipo procedimentale che finisce per inficiarne la validità sia pure per gli assorbenti profili procedurali.
Il  P. è stato destinatario della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero che risulta irrogata dal Capitano Comandante della Compagnia Carabinieri di #################### con provvedimento datato 10 maggio 1996 "per mancanza commessa  dal predetto sottufficiale nel mese di aprile 1996 nel grado di maresciallo capo, esaminate le risultanze degli accertamenti svolti ".
Tale  sanzione risulta assunta in concreto a conclusione dell'attività istruttoria svolta dallo stesso Ufficiale in ordine a fatti e circostanze ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare dei quali si dà adeguata contezza nel rapporto indirizzato al superiore Comando della Regione Carabinieri di cui alla nota n.224/12 del 13 maggio 1996.
Orbene,  al di là del merito dei rilievi mossi all'appellante e / o della loro fondatezza o meno, va qui in via preliminare dato atto che non risultano  essere state osservate le formalità procedurali richieste dalla normativa dettata in tema di attivazione e gestione di procedimento disciplinare.
La legge 11 luglio 1978 n.382, recante espressamente norme di principio nella disciplina militare, all'art.14 indica quali sono le sanzioni disciplinari di corpo, includendo fra queste il rimprovero.
Al  successivo art.15 poi detta legge stabilisce che " nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare": sono, quindi previsti altri adempimenti procedurali posti a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato.
Orbene,  nella specie non risulta siano state osservate preliminarmente alla inflizione del rimprovero le formalità procedurali di tipo garantistico contemplate da detta norma, dettate all'evidente scopo di assicurare un adeguato esercizio del diritto di difesa da farsi valere, appunto, in sede di procedimento disciplinare di appuramento e definizione di una mancanza avente una sua specifica rilevanza.
Non  risulta invero che il P. sia stato destinatario di un apposito atto di contestazione di addebiti che com'è noto, costituisce il primo atto del procedimento disciplinare, avente la precipua funzione di indicare specificatamente il comportamento per il quale l'Amministrazione intende  procedere disciplinarmente.
Va da sé che, avuto riguardo alle finalità di tipo garantistico sottese a tale atto (di approntamento di adeguata difesa e di verifica dei tempi di gestione  del procedimento stesso), l'adozione dello stesso si atteggia come adempimento assolutamente indefettibile, e correlativamente la sua assenza non può non inficiare la fattispecie procedimentale culminata con l'irrogata sanzione.
Va altresì rilevata l'inosservanza degli ulteriori adempimenti procedurali pure previsti dal  citato articolo 15 e posti anch'essi a garanzia di un compiuto esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato, oltreché del principio di certezza del rapporto giuridico in rilievo.
E'  il caso poi di far notare come non possa considerarsi satisfattivo degli adempimenti procedurali sopra descritti il rapporto del Capitano Comandante la Compagnia Carabinieri di #################### del 13 maggio 1996 prot. n. 224/12 (già citato), che indubbiamente reca una dettagliata. se non esaustiva descrizione dei fatti disdicevoli accaduti in caserma e ritenuti meritevoli di essere sanzionati disciplinarmente, ma che ancorché utile ai fini sostanziali dell'inchiesta disciplinare non vale a sostituire il richiesto atto formale di contestazione di addebiti.
Il carattere assorbente del vizio procedurale, fondatamente anche qui dedotto dalla parte appellante, impedisce al Collegio di valutare i profili sostanziali della legittimità della irrogata sanzione, la cui validità risulta comunque inficiata dall'error in procedendo in cui è incorsa l'Amministrazione, ferma restando la facoltà della medesima di adottare le ulteriori determinazioni, emendate dal profilo di illegittimità sopra descritto.
In forza delle suesposte considerazioni il proposto gravame, nei termini di cui sopra, va accolto.
Sussistono, peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente  pronunciando sull'appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e per  l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado, nei sensi e limiti di cui in motivazione
Compensa tra le parti. le spese e competenze del doppio grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Tar "...L'art.1, comma primo, della richiamata legge n. 100/1987 così dispone: " A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. "..."

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 573Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  ricorrente, agente del Corpo Forestale dello Stato, era assegnato, fino  a poco tempo addietro, al Comando Stazione di ####################. Tale sede lavorativa, unitamente al Comando Stazione di #################### e di ####################,  è stata soppressa con D.C.C. del 13.7.2010, provvedimento con il quale è  stata istituita la Stazione di ####################.
Il ricorrente precisa che prima del citato provvedimento di riforma dei distaccamenti territoriali, era reso edotto, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, degli imminenti mutamenti logistici ed invitato ad esprimere l'eventuale gradimento in ordine alla  nuova collocazione lavorativa.
Il ricorrente,  in particolare, esprimeva, con dichiarazione di data 25.2.2010, il proprio assenso al trasferimento presso l'istituenda Stazione di ####################  e, con successiva nota del 2.3.2010, il Comando Regionale del Corpo Forestale proponeva questa quale prossima sede di assegnazione per il medesimo. Seguiva, quindi, il decreto di assegnazione alla Stazione di ####################, decreto che attestava l'insussistenza del diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1 legge n. 100/1987.
A  detta del ricorrente, tale ultimo provvedimento, nella parte in cui non  prevede l'applicazione dell'indennità in questione, si appalesa illegittimo e, conseguentemente,lo stesso lo impugna, chiedendone, previa sospensione cautelare, l'annullamento in parte qua e denunciano i  seguenti vizi: " violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L.100/1987, art. 3 L. 241/1990 per inosservanza dell'obbligo di motivazione. Eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione degli atti, illogicità ed ingiustizia manifesta."
Resiste in giudizio il  Ministero delle Politiche Agricole, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque rigettato per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 755, assunta alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010, è stata concessa la sospensioni  cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta, essenzialmente, il mancato riconoscimento del trattamento economico di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100,  recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", in estensione di analogo trattamento già previsto per i magistrati dall'art. 13 legge 2 aprile 1979 n. 97,  dal primo espressamente richiamato, applicabile al caso di collocamento, per esigenze d'ufficio, del personale presso altro contesto lavorativo. Infatti, in presenza del trasferimento "d'autorità"  sorge il diritto all'indennità prevista dalla norma citata, ogniqualvolta il mutamento logistico sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
L'art.1, comma primo, della richiamata legge n. 100/1987 così dispone: " A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. "
La  norma, che riconosce il diritto al trattamento economico in questione in considerazione dei disagi che il cambiamento di sede cagiona al personale trasferito, collega il riconoscimento dell'indennità stessa al  fatto che il trasferimento avvenga "d'autorità", con esclusione, quindi, dei trasferimenti a domanda.
Il discrimine tra trasferimento d'autorità (o d'ufficio) e trasferimento a domanda del personale militare in questione deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente; per cui, nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2007,  n. 6664).
Proprio in considerazione di tale diversità, è stato, altresì, rilevato che nel caso di un trasferimento qualificabile, in base al criterio sopra esposto,"d'ufficio", non è sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, l'esistenza di una dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato, atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che -come sopra ricordato - quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico dell'amministrazione, al militare trasferito spetta l'indennità di cui all'art. 1, legge 10 marzo 1987 n. 100. (Consiglio di Stato, sez., VI, 27 novembre 2008, n. 5867; id, 22 dicembre 2007, 6611).
Tanto  premesso in linea generale, si rileva che con d.C.C. del 13.7.2010, il Capo del Corpo Forestale dello Stato decretava la soppressione delle stazioni di ####################, di #################### e di ####################, in considerazione del fatto che tali "misure possono giovare all'efficienza  del servizio di controllo del territorio, sia tramite la formazione di reparti più consistenti in conseguenza della semplificazione e razionalizzazione organizzativa, sia in virtù della ridefinizione della circoscrizioni dei presidi".
In precedenza, con comunicazione del 2.3.2010 del Comando regionale della Calabria diretta all'Ispettorato Generale CFS, esposte le ragioni alla base della  programmata riorganizzazione, erano proposte le chiusure, le aggregazioni e le modifiche dei Comandi interessati alla riorganizzazione, oltre che le istituzioni dei nuovi Comandi. In tale nota era anche indicato il "trasferimento d'ufficio" del personale interessato alle modifiche, con l'indicazione del nominativo, tra gli altri, del ricorrente.
Non c'è dubbio, pertanto, che i trasferimenti posti in essere a seguito della chiusura, tra gli altri, del Comando di #################### -sede di servizio del ricorrente -, siano da considerarsi a tutti gli effetti trasferimenti "d'autorità", in quanto conseguenti e rispondenti ad un interesse specifico dell'Amministrazione, e, più specificamente, all'interesse pubblico alla maggiore efficienza e funzionalità del servizio, oltre che  alla semplificazione e razionalizzazione organizzativa attuata tramite la ridefinizione delle circoscrizioni e dei presidi.
Per  le ragioni esposte in precedenza, non muta la qualificazione giuridica di trasferimento d'ufficio il fatto che il ricorrente abbia prestato assenso, a seguito di espressa richiesta, al trasferimento presso l'istituendo Comando di ####################: infatti, ai fini della qualificazione dei trasferimenti, ciò che rileva è l'atteggiarsi dei contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che quando il trasferimento è disposto per realizzare l'interesse pubblico - come nel caso in esame - e  non per soddisfare un interesse privato riconosciuto compatibile con le  esigenze dell'Amministrazione, il trasferimento deve essere considerato  d'autorità.
Del resto, lo stesso tenore letterale dell'assenso prestato dal ricorrente non lascia dubbio in ordine al fatto che quello in esame non possa essere considerato quale trasferimento a domanda. Il ricorrente, infatti, nell'accettare la sede proposta, espressamente dichiara "In relazione alla possibilità di essere trasferito d'autorità per esigenze di servizio all'istituendo Comando Stazione Forestale di ####################", rendendo con ciò evidente che il  trasferimento avviene esclusivamente per realizzare l'interesse specifico dell'Amministrazione.
Non è, infine,  condivisibile la prospettazione offerta dalla difesa erariale in ordine  alla applicabilità al caso qui in esame della norma contenuta nell'art. 1, comma 209, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto che l'art. 13 della legge n. 97/1979 si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede, la domanda o  la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
La  norma invocata, infatti, riferendosi espressamente all'art. 13, riguarda esclusivamente gli appartenenti alla magistratura, per le ipotesi ivi contemplate e non consente una trasposizione generalizzata delle previsioni da essa contenute ad ipotesi del tutto differenti, in forza unicamente del collegamento operato dal richiamo di cui all'art. 1 della legge n. 100/1987.  Infatti, ove il legislatore avesse inteso un ambito di applicazione della norma ulteriore e più ampio, il tenore letterale della norma stessa sarebbe stato del tutto diverso.
Alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che il trasferimento in questione deve essere considerato d'autorità, al ricorrente spetta, in presenza delle altre condizioni stabilite dal citato art. 1, legge n. 100/1987, l'indennità dal medesimo articolo prevista.
In  conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del punto 2 dell'art. 1 del provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone che la nuova assegnazione "non da diritto alla corresponsione della indennità di cui alla legge 100/87 e successive modifiche".
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente  pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per  l'effetto, annulla il provvedimento impugnato come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR "...Con  il ricorso introduttivo il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria,  ha impugnato, in via principale, il provvedimento con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente"...."

CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2376
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  il ricorso introduttivo il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria,  ha impugnato, in via principale, il provvedimento con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente".
Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con  il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha sviluppato le censure già spiegate, alla luce della sopravvenuta conoscenza di ulteriori atti endoprocedimentali, contestualmente gravati.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Preliminarmente  il Collegio deve rilevare l'inidoneità dell'eccezione di incompetenza territoriale, contenuta nella memoria di costituzione dell'amministrazione e ribadita nella memoria del 8 novembre 2010, a consentire al Tribunale di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, in considerazione del fatto che l'amministrazione non ha proposto tempestivo regolamento di competenza.
Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, infatti, ai ricorsi instaurati prima dell'entrata in vigore del c.p.a., non possono essere applicate le norme sopravvenute in materia di competenza territoriale inderogabile (cfr. Adunanza Plenaria 07 marzo 2011, n. 1, ove si rileva come "... la nuova disciplina della competenza introdotta dal codice del  processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere per "instaurati" i ricorsi per i  quali a tale data è intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso").
Nel merito il gravame è infondato.
Il  provvedimento impugnato dispone il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione al servizio permanente, in quanto, nel periodo da valutare ai fini dell'ammissione al servizio permanente lo stesso "ha manifestato carenze professionali e di condotta, fornendo un rendimento attestato su livelli insoddisfacenti, incorrendo in una sanzione disciplinare, palesato la mancanza dei requisiti minimali richiesti per poter continuare a permanere nelle fila dell'Arma".
La  proposta di non ammissione al servizio permanente, richiamata per relationem nella premesse dell'atto gravato, rappresenta a sua volta come la valutazione non favorevole della idoneità del ricorrente a transitare nei ruoli permanenti debba essere posta in relazione con i seguenti profili ostativi:
a) temporanea inidoneità psicofisica;
b) sottoposizione a procedimento penale per reato non colposo;
c) assenza di aspetti di crescita professionale;
d) frequente manifestazione di segni di profondo disagio;
e)  manifestata incapacità di infondere nel proprio servizio entusiasmo o intraprendenza alcuna, frequente inesattezza nella esecuzione degli ordini, con conseguente emersione di una motivazione sempre minore che ha compromesso il profilo rendimentale già di per sé appena sufficiente;
f)  conseguimento della qualifica di "insufficiente" nella ultima valutazione caratteristica riportata, determinata dall'apporto professionale, decisamente scarso, valutato insieme alla generale trascuratezza del militare, del suo modo di agire e comportarsi, spesso irrispettoso del lavoro dei colleghi e delle responsabilità dei superiori;
g) coinvolgimento del militare in un episodio di esplosione accidentale di un colpo di pistola nei bagni della camerata a mezzo di una cartuccia sottratta durante una esercitazione al poligono.
Il provvedimento è stato assunto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/1989, il quale dispone: ".. al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psicofisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo... l'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga  che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della
Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.. ".
Preliminarmente  occorre rilevare come le censure articolate dal ricorrente nell'atto introduttivo si appuntino sostanzialmente sulla parte di provvedimento in cui l'amministrazione ritiene ostativa alla ammissione al servizio permanente la temporanea inidoneità psicofisica dell'istante, alla quale  si cerca di ricondurre, con valenza assorbente, l'episodio che ha dato luogo al procedimento penale.
A tanto consegue  l'infondatezza del gravame, alla luce della consolidata massima giurisprudenziale secondo la quale ".. in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una  pluralità di ragioni - ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento) - è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti  indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (del resto difetterebbe  l'interesse alla coltivazione dell'impugnativa avverso l'ulteriore ragione ostativa, il cui esito è assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa) (cfr., da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104).
Quanto alle censure di violazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 53/1989 e di difetto di istruttoria e di motivazione sviluppate con il ricorso per motivi aggiunti, deve, per contro, osservarsi come l'amministrazione, chiamata ai sensi del citato articolo 4 un giudizio ampiamente discrezionale (cfr., Consiglio di stato, sez. IV, 04 dicembre  2008, n. 5963, Consiglio di Stato, sez. IV, 03 luglio 2000, n. 3647, Cons. giust. amm. 14 ottobre 1997, n. 445) ha emesso, nel caso in esame,  un giudizio sorretto da una argomentazione completa, logica e congruente.
Le ragioni considerate ostative, infatti, riconducibili ad autonomi profili di incompatibilità con il complessivo giudizio di meritevolezza al quale è subordinato l'avanzamento richiesto, risultano evidenziate con chiarezza e suffragate da precisi riferimenti a circostanze e dati non contestati, la cui asserita riconducibilità in via esclusiva alle vicende connesse alle condizioni di salute del ricorrente è rimasta del tutto indimostrata.
Il complessivo atteggiamento del  ricorrente nei confronti del servizio svolto, dei superiori e dei colleghi, l'assenza di profili di crescita professionale, il conseguimento della qualifica di insufficiente nel periodo più recente di permanenza in servizio (e con esclusione, dunque, del periodo relativo all'assenza per motivi di salute), l'esistenza della sentenza penale di condanna in primo grado per l'episodio di esplosione del colpo  di pistola sottratto durante le esercitazioni, genericamente contestati  dal ricorrente quanto alla mera idoneità a determinare il provvedimento  di diniego gravato, appaiono, in conclusione, adeguatamente ponderati e  logicamente correlati alla decisione assunta, tanto più che i requisiti  psico - fisici e quelli morali e attitudinali oggetto del giudizio espresso devono ricorrere simultaneamente, senza possibilità di giudizio  di bilanciamento tra
i vari profili (Consiglio di stato, sez. IV, 3647/2000, cit. sez. IV, 23 ottobre 1990, n. 820).
Il  ricorso ed i successivi motivi aggiunti vanno quindi respinti, ma le spese di lite possono essere compensate, in ragione della materia del contendere.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.