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venerdì 3 giugno 2011

ROMA: PAURA AL PORTO DI OSTIA, ESTRAE PISTOLA E LA PUNTA VERSO DUE PASSANTI

ROMA: PAURA AL PORTO DI OSTIA, ESTRAE PISTOLA E LA PUNTA VERSO DUE PASSANTI =

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Armato di pistola, si e' avvicinato
a due persone, che stavano passeggiando sulla banchina del porto di
Ostia e, dopo essersi qualificato come appartenente a una fantomatica
organizzazione, ha estratto una pistola, l'ha puntata in direzione del
volto dei due e ha iniziato a blaterare frasi senza un senso compiuto.
E' accaduto ieri sul litorale romano verso le 19. I due uomini,
approfittando di un attimo di distrazione dello squilibrato, sono
riusciti a disarmarlo. Da qui e' nata una violenta colluttazione a
seguito della quale, tutti tre hanno riportato contusioni in varie
parti del corpo.

Un passante ha informato i carabinieri di stanza al porto
turistico, da dove e' scattata la segnalazione alla centrale operativa
dell'Arma. In pochi attimi, sul posto sono arrivati i carabinieri del
Nucleo Operativo della Compagnia di Ostia che, unitamente ai colleghi
del servizio navale, hanno riportato la calma. (segue)

(Rre-Sod/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 11:36

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ROMA: PAURA AL PORTO DI OSTIA, ESTRAE PISTOLA E LA PUNTA VERSO DUE PASSANTI (2) =

(Adnkronos) - L'aggressore, un impiegato 25enne di Ostia e'
stato arrestato con l'accusa di lesioni personali volontarie e minacce
aggravate. L'arma, una pistola Beretta Calibro 9 con tre colpi nel
caricatore, regolarmente acquistata, e' stata sequestrata.

Nella sua auto lasciata parcheggiata poco distante e,
nell'abitazione, un appartamento sul lungomare Paolo Toscanelli a
Ostia, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 200
proiettili. Dagli accertamenti e' emerso che l'uomo, gia' in passato,
aveva manifestato disturbi mentali per i quali non si era mai
sottoposto a cure mediche.

(Rre-Sod/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 11:39

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REFERENDUM: DE MAGISTRIS, IL 12 E 13 GIUGNO BISOGNA VOTARE

REFERENDUM: DE MAGISTRIS, IL 12 E 13 GIUGNO BISOGNA VOTARE =

Napoli, 3 giu. - (Adnkronos) - Il nuovo sindaco di Napoli, Luigi
de Magistris, lancia un appello per il si' ai referendum del 12 e 13
giugno. "E' un impegno importantissimo - dichiara - si puo' andare al
mare o in montagna, ma prima bisogna andare a votare".

"Bisogna votare si' per l'acqua pubblica, che e' un bene comune
di tutti e non puo' essere fonte di profitti. Da sindaco mi impegnero'
in questo senso", ha sottolineato de Magistris, che ha aggiunto: "Si
deve votare si' per scongiurare il pericolo del nucleare in Italia,
dopo la tragedia del Giappone, e per cancellare dall'ordinamento
giuridico il legittimo impedimento, perche' tutti i cittadini sono
uguali e lo e' anche il presidente del Consiglio".

(Zca/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 11:02

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GIAPPONE: BANDO FOGLIE TE' VERDE RADIOATTIVE INTORNO A TOKYO CONTAMINAZIONE RILEVATA A OLTRE 250 KM DA CENTRALE FUKUSHIMA

GIAPPONE: BANDO FOGLIE TE' VERDE RADIOATTIVE INTORNO A TOKYO
CONTAMINAZIONE RILEVATA A OLTRE 250 KM DA CENTRALE FUKUSHIMA
(ANSA) - TOKYO, 3 GIU - Il governo nipponico ha messo al
bando la circolazione delle foglie di te' verde coltivate in
quattro prefetture del Giappone orientale, intorno all'area di
Tokyo, dopo che nelle ultime settimane si sono ripetuti casi di
contaminazione da cesio radioattivo oltre i limiti di legge in
scia alla crisi nucleare di Fukushima.
Il divieto, deciso dal ministero della Salute, riguarda le
foglie, sia fresche sia essiccate, prodotte in alcune zone delle
prefetture di Tochigi, Chiba e Kanagawa, e le piante coltivate
nell'intera prefettura di Ibaraki, che si affaccia sulla costa
del Pacifico e confina a nord con la regione di Fukushima.
Il bando e' il primo a interessare le foglie di te' varato
dal governo dall'inizio della crisi, per i cui effetti diversi
generi alimentari sono stati e sono soggetti a restrizioni.
Mentre la contaminazione in alcuni prodotti agricoli era
emersa fin da subito nelle aree vicine a Fukushima, la scoperta
di sostanze radioattive oltre la norma nelle foglie di te' di
Kanagawa e' stata una sorpresa che ha destato non poche
preoccupazioni: la prefettura si trova infatti ancora piu' a sud
di Tokyo, a circa 250 chilometri dalla centrale in avaria,
delineando la possibilita' di un inquinamento radioattivo piu'
vasto di quanto stimato in precedenza.
Forti polemiche, inoltre, sono scaturite ieri in seguito alle
dichiarazioni del governatore della prefettura di Shizuoka, a
ovest di Kanagawa, prima regione nipponica per la produzione di
te', che ha espresso l'intenzione di non svolgere analisi di
radioattivita' sulle foglie essiccate, in quanto sono un
prodotto non finito ''che non si mangia cosi' com'e'''. (ANSA).

YY2-FT
03-GIU-11 10:38 NNNN

RUSSIA: INCENDIO IN ARSENALE MILITARE, PIU' DI 28MILA EVACUATI

RUSSIA: INCENDIO IN ARSENALE MILITARE, PIU' DI 28MILA EVACUATI =
(AGI/AFP) - Mosca, 3 giu. - Una gigantesca evacuazione e' stata
messa in moto in Russia, nella regione di Udmurtia, per
l'incendio scoppiato in un arsenale militare: piu' di 28mila
persone sono state allontanate dalle loro case, per le fiamme
scoppiate nella 'santabarbara' situata alle porte della citta'
di Izhevsk. Gli abitanti dei vicini villaggi, per un raggio di
30-60 chilometri, sono stati portati via in pullman. L'incendio
nell'arsenale, che secondo la tv custodiva materiale che doveva
essere distrutto e comunque tonnellate di bombe, e' iniziato
intorno a mezzanotte ora locale e ha innescato numerose
esplosioni. Gli incendi nei depositi di armi, in Russia, sono
abbastanza frequenti e causati di solito dall'obsolescenza dei
materiali e dalle scarse misure di sicurezza. (AGI)
Bia
030816 GIU 11

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DROGA: TRAFFICO E RICICLAGGIO TRA ROMA E BOSTON, SEQUESTRATI BENI PER 10 MLN = OPERAZIONE SQUADRA MOBILE ROMA E DEA USA CONTRO ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

DROGA: TRAFFICO E RICICLAGGIO TRA ROMA E BOSTON, SEQUESTRATI BENI PER 10 MLN =
OPERAZIONE SQUADRA MOBILE ROMA E DEA USA CONTRO ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Era un vero e proprio sistema di
'money laundering' e 'drug trafficking' quello messo in piedi da
un'organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di
sostanze stupefacenti e al reinvestimento dei proventi ricavati.
L'operazione 'Fire and Ice', articolata in circa due anni di indagini
che hanno attraversato gli stati esteri, sotto la lente della Squadra
Mobile di Roma, diretta da Vittorio Rizzi, e della Dea (Drug
Enforcement Administration) statunitense, con il coordinamento del
procuratore distrettuale Antimafia, Giancarlo Capaldo, ha consentito
l'arresto di 66 persone, di cui 14 in Italia.

Sequestrati oltre 1000 kg di cocaina, di cui circa 200 chili
purissimi stoccati in attesa del ritiro presso il deposito
dell'aeroporto di Fiumicino. Pedinamenti, tracciati bancari e agenti
sottocopertura della Polizia hanno consentito di ricostruire la
filiera del riciclaggio del traffico di droga lungo la rotta
Roma-Boston.

Complessivamente gli investigatori, coordinati dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Roma, hanno proceduto al sequestro di beni
per oltre 10.000.000 di euro tra cui 3 conti correnti attivi presso
istituti di credito di San Marino per un totale di 1.500.000 di
euro.(segue)

(Rre-Sod/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 08:19
DROGA: TRAFFICO E RICICLAGGIO TRA ROMA E BOSTON, SEQUESTRATI BENI PER 10 MLN (2) =
ALLE 11 CONFERENZA STAMPA IN PROCURA A ROMA

(Adnkronos) - Il capo della Squadra Mobile della Questura di
Roma e il Procuratore Distrettuale Capaldo hanno partecipato ieri sera
alla conferenza stampa indetta negli stati Uniti a Boston con tutte le
altre strutture investigative e giudiziarie che hanno contribuito
all'operazione.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una
conferenza stampa che si terra' alle 11 presso la Procura della
Repubblica di Roma, alla presenza del Procuratore Capo della
repubblica di Roma Giovanni Ferrara e del Questore di Roma Francesco
Tagliente.

(Rre-Sod/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 08:23

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Corte dei Conti "...Dalla lettura degli articoli 1 e 4 del DPR 69/1984, si desume che gli aumenti contrattuali previsti per il personale della Polizia di Stato si riferiscono al periodo contrattuale che va dal 1/1/1982 al 30/6/1985 e tali aumenti ancorchè giuridicamente retroattivi alla suddetta data sono scaglionati per esigenze finanziarie in tre scansioni temporali: dal 1/1/1983, dal 1/1/1984, e dal 1/1/1985, ciò significa che il ricorrente andato in pensione il 22/10/1984 ha diritto al loro integrale percepimento perché in servizio alla data di entrata in vigore del contratto...."

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N.  755/2011      
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 7/11/1997 ed iscritto al n.53755 del registro di segreteria, promosso da #################### rappresentato e difeso dall’avv. -
nei confronti di
Ministero Interno, INPDAP.
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale trattato all’udienza del 7/2/2011 udito il dott  Onofrio Marino per l’INPDAP; 
FATTO
 Il signor #################### già sovrintendente della Polizia di Stato in pensione sin dal 22/10/1983, con il presente ricorso contesta la mancata applicazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico degli aumenti contrattuali previsti da DPR 69/1984, il quale li attribuiva al personale in servizio al 1/1/1983.
Tuttavia tali aumenti contrattuali pur se decorrenti da tale data erano scaglionati per esigenze finanziarie in tre scansioni temporali, dal 1/1/1983, dal 1/1/1984, e dal 1/1/1985,il ricorrente dunque rivendica che nella base pensionabile siano anche inclusi gli ultimi due scaglioni successivi al suo pensionamento essendo in  diritto retroattivi  al 1/1/1983, data in cui il ricorrente era in servizio, avendone avuto diritto al loro pieno percepimento retributivo e conseguentemente di riflesso, sul trattamento pensionistico decorrente dal 22/10/1983.
Non si è costituito il Ministero dell’Interno, si è costituito invece l’Inpdap che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva essendo il provvedimento di pertinenza dell’amministrazione poichè in questo caso l’ente è un mero ordinatore di spesa; ma comunque ha eccepito la prescrizione quinquennale per i ratei anteriori a tale periodo. .
All’udienza del 7/2/2011 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso del  signor #################### è fondato nel merito nei termini che seguono.
Dalla lettura degli articoli 1 e 4 del DPR 69/1984, si desume che gli aumenti contrattuali previsti per il personale della Polizia di Stato si riferiscono al periodo contrattuale che va dal 1/1/1982 al 30/6/1985 e tali aumenti ancorchè giuridicamente retroattivi alla suddetta data sono scaglionati per esigenze finanziarie in tre scansioni temporali: dal 1/1/1983, dal 1/1/1984, e dal 1/1/1985, ciò significa che il ricorrente andato in pensione il 22/10/1984 ha diritto al loro integrale percepimento perché in servizio alla data di entrata in vigore del contratto.
Questo si riflette conseguentemente sul trattamento pensionistico, poichè il trattamento economico da considerare sulla base pensionabile è quello a regime e non quello materialmente percepito alla data del pensionamento.
Da ciò consegue il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del trattamento economico giuridicamente a regime. 
Pertanto, il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze economiche sul trattamento pensionistico derivanti dall’applicazione del DPR 69/1984, e non è accoglibile l’eccepita prescrizione per i ratei anteriori al quinquennio dalla data di notifica del ricorso sollevata dall’INPDAP, per il suo difetto di legittimazione passiva eccepita  dallo stesso ente.
Su tali somme sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria nella maggior somma tra i due valori ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
Si ritiene giusta la compensazione delle spese
P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, giudice unico per le pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor #################### nei termini di cui in motivazione .
Spese compensate
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2011.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 02 marzo 2011
                                               Il collaboratore di   cancelleria
                                   F.to   Dr..       Virgilio   David
                                             
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SICILIA
Sentenza
755
2011
Pensioni
02-03-2011
 

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 5-5-2011 n. 32 Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246). Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali, ex Ipsema.

Circ. 5 maggio 2011, n. 32 (1).
Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali, ex Ipsema.


Quadro normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:  “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e s.m.i.
D.M. 20 giugno 1988,  concernente la nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, e relative modalità di  applicazione;
D.M. 12 febbraio 1999 di approvazione del regolamento di assicurazione dell’ex IPSEMA;
D.M. 12 dicembre 2000,  concernente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione;
Deliberazione n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell’ex Ipsema, concernente le classi di rischio assicurativo ai fini del calcolo contributivo;
L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, articolo 1, commi da 241 a 246;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 1, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e la sua incorporazione nell’INAIL;
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto di cui alla Legge finanziaria 2008;



Premessa
La  Finanziaria 2008 ha istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e  separata, il "Fondo per le vittime dell'amianto", finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il D.M. 12 gennaio 2011, n. 30 entrato in vigore il 13 aprile u.s., di seguito denominato regolamento,  ne ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio. Lo stesso decreto ha disciplinato,  altresì, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato,  istituito per la gestione del Fondo.



Beneficiari
Hanno diritto alla prestazione del Fondo [1]:
-  i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia  stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico");
-  i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari  di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato.


[1] Articolo 2, comma 1, del regolamento.



Accesso al beneficio
Il  beneficio si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d'ufficio dall'INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l'incasso degli oneri previsti a carico delle imprese. Per  l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.



Prestazione aggiuntiva [2]
La  prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale.
Per  gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata  dal regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.
Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto [3] tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall'INAIL per le  rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.


Modalità di erogazione e di calcolo


Per  gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un'unica soluzione entro il:
- 31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009;
- 30 giugno 2012 per il 2010.
Dal  2011, la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall'addizionale riscossa dalle imprese.


a) Primo acconto


La  misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della  rendita percepita e l'importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.


b) Secondo acconto


È  corrisposto in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel Fondo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l'anno  2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).
La  misura percentuale del secondo acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l'anno di riferimento, tenuto conto  del primo acconto già corrisposto [4].
Con determinazione del Presidente dell'INAIL è definita la misura complessiva dell'acconto (primo più secondo acconto).


c) Conguaglio e misura complessiva della prestazione aggiuntiva


Il  conguaglio è corrisposto in un'unica soluzione, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto (per es.: per l'anno di riferimento 2011, il conguaglio è erogato entro il 30 giugno 2013), con le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall'addizionale riscossa dalle imprese per l'anno di riferimento.
Con il pagamento del conguaglio si conclude la ripartizione, tra i beneficiari dell'anno di riferimento, della complessiva disponibilità dell'intero Fondo per il medesimo anno. La misura del conguaglio  è calcolata per differenza tra la misura complessiva della prestazione aggiuntiva spettante (vedi nota 3) e i due acconti di cui ai punti precedenti.
La  misura complessiva della prestazione aggiuntiva è calcolata rapportando  il Fondo complessivo disponibile (quota trasferita dal bilancio dello Stato e addizionali effettivamente riscosse dalle imprese per l'anno di riferimento) e le spese per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo,  spettanti, per l'anno di riferimento, alla data della determinazione della misura della prestazione complessiva aggiuntiva.
Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, sono fissate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella  del conguaglio.
Con decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione.
La  prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e altri importi), elaborata a  livello centrale, è erogata secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL.


[2] Articolo 2 del regolamento.
[3]  Misura prestazione aggiuntiva = Importo Fondo "ANNO X" (Risorse Stato +  Imprese)/Spese per rendite beneficiari (INAIL + ex IPSEMA)"ANNO X" %.
[4]  2° ACCONTO = MISURA % COMPLESSIVA DELL'ACCONTO - 1° ACCONTO = Risorse Fondo Stato "ANNO X"/Spese per rendite beneficiari "ANNO X" % - 10%.



Finanziamento del fondo
La  legge finanziaria 2008 [5] ha stabilito che il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto è per tre quarti a carico del bilancio dello  Stato e per un quarto a carico delle imprese [6].
L'onere  a carico dello Stato è stato determinato dalla predetta legge in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Di conseguenza l'ammontare del finanziamento ripartito tra Stato e imprese è il seguente:



(Euro)
2008
2009
2010
2011 e oltre

Totale FONDO
40.000.000
40.000.000
29.333.000
29.333.000

STATO
30.000.000
30.000.000
22.000.000
22.000.000

IMPRESE
10.000.000
10.000.000
7.333.000
7.333.000








[5] Tabella A - Interventi in materia previdenziale; Tabella B - Attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13, L. n. 152/2001 per attività all’estero; Tabella C - Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute e Tabella D - Interventi in materia socio-assistenziale.
[6] Articolo 3, comma 1, del regolamento.



Addizionale sui premi a carico delle imprese
La  predetta legge finanziaria ha disposto che "Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi …".
Il  regolamento [7] ha stabilito che sono tenute al versamento dell'addizionale le imprese assicurate all'INAIL e al soppresso IPSEMA "individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni".
Tali  imprese sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente  svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le tariffe dei premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000 alle seguenti voci, espressamente individuate dal regolamento [8]:


a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b)  gestione Industria - voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attività - voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100.


Stante  l'espresso richiamo alle tariffe dei premi, l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari di competenza dell'INAIL dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate nel regolamento.
Per quanto riguarda il settore marittimo del soppresso IPSEMA, l'addizionale si applica alle seguenti categorie naviglio: Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (cod. 11, 20, 21, 30 e 31).
L'addizionale  per il Fondo amianto riveste natura e funzione di premio, pertanto, la stessa si applica, altresì, ai premi evasi e ai premi liquidati d'ufficio ai sensi dell'articolo 28, comma 8, del TU, D.P.R. n. 1124/1965 in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi.
Per la stessa ragione, in caso di mancato o tardato versamento o di evasione, si applica il regime sanzionatorio, previsto dall'articolo 116, comma 8, della L. n. 388/2000, nonché l'esazione coattiva.
L'addizionale  si applica anche ai premi anticipati in caso di inizio attività e di variazione delle lavorazioni esercitate, per le voci tariffarie e le categorie di naviglio sopra citate.


[7] Articolo 3, comma 2, del regolamento.
[8] Articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento.



Misura e applicazione delle addizionali
Il regolamento ha stabilito le addizionali nelle seguenti misure [9]:




Anno
Premi Inail
Premi ex Ipsema

2008
1,44%
0,03%

2009
1,44%
0,03%

Dal 2010
1,07%
0,02%






Per  gli anni successivi al 2010 le misure suddette possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Istituto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno [10]. Con lo stesso decreto possono essere altresì  variati, per gli anni successivi al 2010, i criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento dell'addizionale.


Applicazione per gli anni 2008, 2009 e 2010


L'addizionale  Fondo amianto sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle categorie naviglio del  settore marittimo individuate dal regolamento.
Al  fine di garantire la tempestiva alimentazione del Fondo, funzionale al pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le date previste dal regolamento e secondo le modalità di erogazione già esplicitate, si procederà a determinare e richiedere l'importo complessivamente dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale. Il versamento dell'addizionale sarà effettuato secondo le ordinarie modalità di pagamento attualmente previste per i datori di lavoro e le imprese di armamento.
Successivamente, e con analoghe modalità, si procederà alla richiesta dell'addizionale per l'anno 2010.


Applicazione per il 2011 e anni successivi


Per  quanto riguarda l'addizionale dovuta per l'anno 2011, l'INAIL richiederà il pagamento dell'integrazione della rata di premio per l'anno in corso, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale, secondo le modalità previste per la riscossione dell'addizionale 2008, 2009 e 2010. La regolazione dell'addizionale sarà operata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento in sede di autoliquidazione 2012.
A decorrere dal 2012, tenuto conto del carattere strutturale dell'addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l'addizionale sarà versata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento interessati con l'autoliquidazione annuale dei premi.


[9] Articolo 3, comma 5, del regolamento.
[10] Articolo 3, comma 6, del regolamento.



Comitato amministratore del fondo
Per  la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della  finanza pubblica, un "Comitato Amministratore" che si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
Il regolamento [11] ne disciplina l'organizzazione, definendone la composizione e i compiti.
Il  Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
-  predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo  e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
- delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
- partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva;
-  vigila sull'affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;
- assolve ogni altro compito previsto dal regolamento senza oneri a carico del Fondo medesimo.


[11] Articolo 5 del regolamento.



Ricorsi
Il  regolamento, all'art. 7, relativamente alla prestazione aggiuntiva, prevede la possibilità di presentare ricorso e individua espressamente i  soggetti e i motivi del ricorso stesso.
In particolare, i soggetti legittimati sono individuati con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello stesso regolamento, di cui al precedente paragrafo "Beneficiari".
I motivi previsti sono esclusivamente:
a) la mancata erogazione della prestazione aggiuntiva;
b) l'errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva.
In  particolare, in merito ai ricorsi di cui al punto a), si evidenzia che,  in considerazione della natura della prestazione aggiuntiva stessa [12], la relativa motivazione non può riguardare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale (diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale). Ogni contestazione relativa a detti elementi costitutivi può essere fatta valere esclusivamente con gli ordinari mezzi previsti dal Testo Unico.
Pertanto,  i predetti ricorsi sono ipotizzabili nei casi di errori materiali (ad esempio digitazione di codici errati) o derivanti dalla procedura informatica di gestione (ad esempio mancata intercettazione del caso negli archivi centrali) ovvero nella fase di pagamento.
Per  quanto riguarda i ricorsi di cui al punto b), gli stessi sono relativi ai casi in cui l'importo erogato della prestazione aggiuntiva sia stato determinato dall'Istituto in misura non corretta.
Ai ricorsi, previsti dal citato art. 7, si applica la disciplina di cui all'art.104 e seguenti del TU, D.P.R. n. 1124/1965 [13] e, pertanto, devono essere presentati comunicando all'INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano  gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta.
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 per la presentazione dei ricorsi, decorre:
-  nel caso di ricorso avverso la mancata erogazione della prestazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi);
- nel caso di ricorso  avverso la misura della prestazione erogata, dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento.
Si  evidenzia che, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, considerato che il pagamento della prestazione aggiuntiva è subordinato alla disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese, i soggetti interessati, al fine di poter utilmente proporre ricorso, dovranno tenere conto dell'effettivo avvio dei primi pagamenti,  che sarà reso noto attraverso comunicazione sul sito internet o altra modalità.


[12]  È una prestazione accessoria che deriva dalla sussistenza del diritto principale cioè la rendita diretta o a superstite erogata alle vittime dell'amianto e della fiberfrax.
[13]  In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla L. n. 533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 del TU, D.P.R. n. 1124/1965 non ha carattere perentorio, pertanto l'opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione.



Prescrizione
Il  diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.). Il termine decorre:
- dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente;
- dalla data di costituzione della rendita se successiva all'entrata in vigore del regolamento.
Il  diritto a conseguire una diversa misura degli acconti, dei conguagli e di ogni altro pagamento [14] effettuato a titolo di prestazione aggiuntiva si prescrive decorsi cinque anni (art. 2948 c.c.) dalla data della comunicazione relativa al provvedimento con cui è disposto il pagamento.
Nulla è modificato, infine, per quanto  riguarda la prescrizione del diritto a conseguire la rendita, ovvero la  prestazione principale.
Si fa presente che, ai fini dell'erogazione della prestazione aggiuntiva, nonché della riscossione dell'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese, si sta provvedendo alle necessarie implementazioni procedurali.  Al rilascio di dette implementazioni saranno diffuse apposite note operative.
La prestazione aggiuntiva sarà elaborata a livello centrale e si procederà all'erogazione avviando, dapprima, i pagamenti relativi agli anni 2008 e 2009, per i quali sono state già trasferite le risorse da parte dello Stato.
L'avvio dei pagamenti sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul sito internet dell'Istituto.


[14] Ad esempio le prestazioni aggiuntive per gli anni 2008, 2009 e 2010 erogate in una unica soluzione.


Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello



Allegato 1


D.M. 12 gennaio 2011, n. 30
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Gazz. Uff. 29 marzo 2011, n. 72)


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


di concerto con


il Ministro dell'economia e delle finanze


Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e  successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13, comma 7, della L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Vista la L. 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi  i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l'articolo 7, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;


Adotta  il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.


Art. 1
Fondo per le vittime dell'amianto


1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.


Art. 2
Prestazione aggiuntiva


1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli  eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e  la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al  comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
3. Gli acconti di cui al comma 2 sono  corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello  Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto è erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni già erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.
4. Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al  comma 1.
5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva è erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.
7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.


Art. 3
Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese


1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive  modificazioni.
3.  Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi  all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con D.M. 12 dicembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:
a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attività - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.
4.  Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri.
5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari  a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4.
6. L'addizionale è richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 è applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.
7.  Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute  in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.


Art. 4
Contabilità del Fondo


1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilità autonoma e separata.
2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilità separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.
3.  Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa.
4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479,  le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.


Art. 5
Comitato amministratore del Fondo


1.  Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti  delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che,  a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie  asbesto-correlate.
2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati  una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e può essere richiesta da ciascun componente del  Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avrà termine alla scadenza del predetto triennio.
3. Il presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
5.  Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Art. 6
Compiti del Comitato amministratore


1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a)  predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo  e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
c)  partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità di cui al presente decreto;
d)  vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.


Art. 7
Ricorsi


1.  I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.


Art. 8
Norme finali


1. La prestazione aggiuntiva è riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.
Il  presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo  dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 2
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 3
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 5
D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, art. 7
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 241-246
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 104
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17
L. 27 marzo 1992, n. 257
D.M. 12 dicembre 2000

Referendum: tutti a votare 4 SI ( QUATTRO SI )

Referendum: tutti a votare
Iniziative in tutt'Italia a sostegno dei quattro Referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento. Dopo il si della Cassazione al quesito sul nucleare si è più fiduciosi sulla possibilità di raggiungere il quorum, ovvero di superare la soglia del 50% + 1 dei votanti che renderebbe validi i referendum. "Sappiamo che l'asticella per il referendum è molto alta, si chiede un'affluenza non richiesta neanche per le elezioni politiche o amministrative, siamo tuttavia fiduciosi di poter raggiungere il quorum ", ha detto il leader PD Bersani. Altrettanto fiducioso si è detto il leader dell'IDV, Di Pietro.
Sabato alle ore 21.00, a Roma al Teatro Ambra Jovinelli,  H2Ora, serata di musica e parole a sostegno dei Sì ai referendum popolari del 12 e 13 giugno. Con Ascanio Celestini, MAT Trio Jazz, Progetto Acqua, Gianni Minà, Giuseppe De Marzo, Paolo Carsetti.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-5-2011 n. 10095 Art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Effetti ai fini previdenziali. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Msg. 4 maggio 2011, n. 10095 (1).
Art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Effetti ai fini previdenziali.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.


Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), al fine di realizzare il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, all'art. 9, comma 2, ha disposto che «..... a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i  trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale  di statistica (Istat), ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la  parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro.....».
Inoltre,  la suddetta norma specifica che «la riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali». Tanto premesso, si fa presente quanto segue.



1) Destinatari
Destinatari  della riduzione del trattamento economico complessivo, nelle misure indicate nella norma in commento, sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della  pubblica amministrazione, la cui individuazione è demandata all'Istat il quale, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), ne effettua la ricognizione con proprio provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
Tra  le Amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat figurano numerosi enti tenuti ad assicurare, a vario titolo, i propri dipendenti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell'Istituto.



2) Effetti previdenziali
Come  innanzi detto, l'art. 9, comma 2, della legge in oggetto, dispone che la riduzione delle retribuzioni non opera ai fini previdenziali.
Dall'interpretazione  letterale della norma si evince che la riduzione retributiva applicata ai trattamenti economici dei lavoratori interessati non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.  Pertanto, le amministrazioni pubbliche che hanno rapporti assicurativi con l'Istituto (v. prec. p. 1) sono tenute a calcolare e versare i contributi sull'intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva operata ex art. 9, comma 2, della legge n. 122/2010, con l'osservanza delle consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione.


Il Direttore generale
Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1

CARBURANTI: IN ATTESA DI RIBASSI, DOPO CALO PREZZO INTERNAZIONALE

CARBURANTI: IN ATTESA DI RIBASSI, DOPO CALO PREZZO INTERNAZIONALE =

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - ''Tra mercoledi' e giovedi' il prezzo
internazionale della benzina ha perso oltre 39 euro per mille litri,
quello del gasolio quasi dieci. A trascinare giu' il prezzo dei
prodotti raffinati l'aumento delle scorte Usa sia di greggio che di
benzina e l'andamento negativo dei mercati azionari statunitensi. Il
prezzo internazionale della benzina e' sceso di 17 euro per mille
litri mercoledi' e di 22 giovedi' attestandosi a 529 euro per mille
litri, quello del gasolio e' rimasto sostanzialmente stabile
mercoledi' ed e' sceso di 9 euro per mille litri giovedi' a 578 euro
per mille litri''. E' quanto scrive oggi la 'Staffetta Quotidiana'.

''Sulla rete italiana registriamo ancora movimenti non univoci,
con prezzi alla pompa sostanzialmente allineati, nella media ponderata
nazionale, a 1,568 euro/litro sulla verde e a 1,438 euro/litro sul
diesel. In particolare, negli ultimi due giorni Shell ha ritoccato al
rialzo di 0,5 centesimi al litro i prezzi di entrambi i prodotti con
la verde a 1,583 euro/litro e il gasolio a 1,441 euro/litro. Movimento
inverso per TotalErg che riduce il prezzo del gasolio di 0,6 centesimi
al litro portandolo a 1,438 euro/litro'', conclude la nota.

(Rem/Ct/Adnkronos)
03-GIU-11 09:33

NNNN

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Lett.Circ. 3-5-2011 n. 7794 Giappone emergenza nucleare. Raccomandazioni del Ministero della Salute per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (fall out). Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Divisione 1 - Personale della navigazione marittima ed interna - Affari generali.

Lett.Circ. 3 maggio 2011, n. 7794 (1).
Giappone  emergenza nucleare. Raccomandazioni del Ministero della Salute per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi  in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (fall out).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Divisione 1 - Personale della navigazione marittima ed interna - Affari generali.



 
A
Tutte le capitanerie di porto
 
Loro sedi
 
Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
 
Sede

e, p.c.:
Al
Ministero della salute
 
Direzione generale della prevenzione e comunicazione
 
Direzione generale della prevenzione sanitaria
 
Uffici II e III
 
Viale Giorgio Ribotta, 5
 
00144 - Roma







Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P del Ministero della Salute contenente in allegato il documento concernente raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione, per la sua massima diffusione nelle sedi e ambiti di competenza.


Il Direttore generale
Dr. Enrico Maria Pujia



Allegato


Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out) (2)

(2) Il testo della nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P, emanata dal Ministero della salute, è riportato autonomamente.


Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/PMinistero della salute
Nota 29-4-2011 n. DGPREV/10474/P
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out).
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.
Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P (1).
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out).

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.




Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti






Si  fa seguito alla riunione tenutasi presso codesto Ministero in data 11 aprile 2011 per inviare, come da accordi intercorsi nella medesima, l'allegato documento contenente raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione, per una sua eventuale diffusione nelle sedi ed ambiti di competenza.


Il Capo dipartimento
Dott. Fabrizio Oleari



Allegato


Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione e di esposizione a radiazioni ionizzanti per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out)


1. Premessa


Le  seguenti raccomandazioni hanno l'obiettivo di fornire suggerimenti atti  a limitare al minimo (nei limiti di quanto consentito dalle circostanze  e dalle risorse disponibili) possibili esposizioni delle persone imbarcate su navi che si trovino in navigazione o in sosta in una zona interessata da possibile ricaduta (fallout) radioattiva.
Nell'ottica  di fornire informazioni quanto più immediate e semplici possibili, si tralasciano i dettagli relativi alle varie forme e sorgenti di radioattività.
Basterà ricordare che la ricaduta radioattiva è dovuta alla presenza nell'atmosfera di radionuclidi (detti  anche radioisotopi, i quali emettono radiazioni ionizzanti di diverso tipo, quali radiazioni alfa, beta, gamma) a seguito di gravi incidenti in impianti nucleari vari (es. reattori nucleari) o per esplosioni di ordigni nucleari. I radionuclidi, trasportati da correnti aeree e masse nuvolose a distanza dal luogo della loro liberazione, ricadendo (soprattutto a seguito di pioggia o neve) possono depositarsi sul terreno, superfici acquatiche, prodotti della agricoltura, sul corpo e sugli indumenti, essere inalati o ingeriti o penetrare nell'organismo attraverso ferite e lesioni aperte della cute e delle mucose esposte.
I  radioisotopi una volta ingeriti, inalati o comunque incorporati, emettono radiazioni ionizzanti che interagiscono con le cellule del corpo e possono produrre effetti dannosi sulla salute a breve o a lungo termine, in funzione della tipologia e della quantità incorporata. Analoghi effetti si possono avere se si è esposti alle radiazioni ionizzanti emesse da radionuclidi posti esternamente al corpo (ad esempio depositati sul pavimento o altre superfici). Va sottolineato che  gli effetti a breve termine sono possibili solo per dosi molto elevate di radiazioni (superiori a determinate soglie) ed hanno gravità tanto maggiore quanto più alta è la dose, mentre gli effetti a lungo termine (in particolare alcuni tumori) possono prodursi in linea di principio anche per dosi più piccole, ma la probabilità che effettivamente si verifichino è tanto minore quanto minore è la dose.


2. Informazioni in merito al rischio di esposizione


Un  aspetto fondamentale per la protezione della nave e del suo equipaggio è  direttamente collegato alla conoscenza tempestiva dell'esistenza di un possibile rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti.
La  conoscenza dell'esistenza del rischio in una determinata area rappresenta una informazione indispensabile al fine di poter mettere in atto misure preventive per evitare o minimizzare i rischi espositivi, con allontanamento dalle aree a rischio da parte della nave mediante opportune eventuali correzioni di rotta e di velocità.
Uno  strumento di previsione fondamentale è rappresentato dalla disponibilità di un bollettino meteo aggiornato, con particolare riferimento a direzione e velocità del vento e alle eventuali precipitazioni in corso o prevedibili.
Per quanto  riguarda la garanzia dei necessari flussi informativi, questi devono essere assicurati innanzitutto mantenendo un contatto diretto con i principali organi di informazione, per il tramite dei principali canali televisivi dedicati quasi esclusivamente alla informazione - come ad esempio alcune emittenti satellitari italiane e straniere - delle stazioni radio, o tramite internet.
A tale proposito si segnalano i siti consigliati dall'IMO come i seguenti:
http://www.miit.go.io/page/kanbo01_hy_001411.html
e
http://www.mlit.go.jp/kowan_fr1_000041.html
oppure quello dell'IAEA (http://www.iaea.org/)
o quello dell'OMS (http://www.who.int/hac/crises/jpn/en/index.html).


Per  la comunicazione tempestiva di un rischio radioattivo accertato per navi in navigazione o in sosta in determinate aree geografiche, sarà utile la disponibilità di canali di comunicazione diretti con il Comando  Nave. Tali flussi informativi di allerta possono vedere il coinvolgimento in via prioritaria della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, afferente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del CIRM, nonché della Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, delle Ambasciate e delle sedi consolari italiane all'estero, delle missioni militari italiane fuori area.
La disponibilità a bordo di un apparecchio per il rilevamento della radioattività è utile solo nel caso sia possibile il suo utilizzo (e la corretta lettura dei dati) da parte di personale esperto.


3. Stazioni di bonifica di circostanza a bordo


I  Comandi Navi posti a conoscenza del rischio possono approntare, qualora  non presenti, Stazioni di Decontaminazione di circostanza in prossimità dei passaggi di entrata/uscita dalle zone della nave scoperte verso i locali al chiuso. Tali varchi devono essere in numero limitato, onde consentirne il massimo controllo.
Le stazioni di bonifica (aree filtro) devono comprendere (in progressione dall'esterno all'interno):
1) una zona dove liberarsi degli abiti indossati al momento della esposizione all'aperto;
2)  una doccia possibilmente alimentata con acqua dolce o, in mancanza, con  acqua di mare. La doccia può comprendere eventualmente un schizzetto oculare;
3) una zona vestizione (area pulita) con abiti sicuramente non contaminati.


4. Allarme


Navigando  in zona sottoposta a possibile ricaduta radioattiva, il personale presente sui ponti scoperti risulterà esposto al rischio di contaminazione radioattiva esterna (vestiario, capelli, cute ecc.), mentre le persone al chiuso risulteranno discretamente protette (a patto  della chiusura ermetica delle aperture esterne) per cui i primi, ove venga comunicata una situazione dì allarme con raccomandazione di riparo  al chiuso, dovranno:
- recarsi nella zona di bonifica preliminarmente individuata in prossimità dei varchi verso gli ambienti interni;
-  provvedere alla svestizione dagli abiti che indossavano al momento dell'allarme, raccogliendo gli stessi in contenitori o sacchi ermeticamente chiusi che dovranno essere lasciati all'esterno;
-  effettuare immediatamente una doccia al fine di allontanare ogni traccia di contaminante eventualmente presente sulla cute, sui capelli ecc.;
- indossare abiti puliti.
Al  momento dell'allarme, chi è presente su un ponte scoperto dovrà, qualora lo stesse facendo, smettere immediatamente di fumare, di bere o di mangiare.


5. Caratteristiche strutturali della nave ed impianti


Oltre  alla individuazione di una o più aree filtro di decontaminazione, si possono predisporre altre misure per ridurre il rischio di radio-contaminazione per la nave e le persone a bordo, quali, ad esempio, la chiusura delle aperture esterne (oblò, boccaporti, ecc.), che dovrebbero essere opportunamente dotate di sistemi di chiusura rapida e stagna per evitare l'entrata del pulviscolo radioattivo. La tenuta stagna di una apertura può essere verificata dal personale di bordo e se del caso può essere rafforzata con i provvedimenti supplementari adottabili.
Dal momento che una misura certamente utile per la decontaminazione è rappresentata dal lavaggio dei ponti scoperti, avere la disponibilità di appositi sistemi di lavaggio durante il passaggio della nave all'interno di una area a rischio di contaminazione radioattiva consente di rimuove l'eventuale pulviscolo radioattivo depositatosi sulle superfici esterne esposte, con  notevole abbassamento del livello espositivo.
Il  lavaggio per la rimozione della contaminazione radioattiva può essere effettuato anche una volta usciti dall'aerea eventualmente contaminata, ma comunque il prima possibile.
Il transito di una nave, per cause di forze maggiore, all'interno di una area segnalata  come potenzialmente contaminata, presuppone la misura precauzionale della chiusura pressoché ermetica di ogni apertura tra interno ed esterno, quando raccomandata dell'autorità competente, sulla base della dose evitabile a seguito dell'adozione di detta misura precauzionale.
Qualora  vi sia la disponibilità di un impianto di condizionamento a ricircolo dell'area interna, l'impianto stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente con tale modalità. In caso di prolungamento del tempo di transito o sosta nell'area a rischio (>24 - 36 h) la attivazione dell'impianto di condizionamento interno deve presupporre l'efficienza dei filtri nonché la adeguata manutenzione dell'impianto.
Per  quanto riguarda la immissione forzata di aria esterna nel locale motori  va tenuto presente il vantaggio rappresentato dalla disponibilità di comandi a distanza.


6. Protezione del personale


In  caso di transito in zone potenzialmente contaminate, le attività lavorative sui ponti scoperti devono essere ridotte al minimo. Particolare cura andrà dedicata alla conservazione degli alimenti e dell'acqua di bordo e al loro consumo che dovrà avvenire solo al coperto. Qualsiasi oggetto o superficie allo scoperto deve essere considerata potenzialmente contaminata. Qualora lavabile, potrà essere successivamente decontaminata con accurati lavaggi, eseguiti con dispositivi di protezione individuale e in condizioni di sicurezza.
Gli  abiti da lavoro utilizzati all'aperto e dismessi prima delle operazioni  di bonifica individuale devono essere considerati contaminati e come tali raccolti in sacchi impermeabili chiusi, successivamente stoccati temporaneamente in area di deposito isolata e smaltiti, una volta in porto, tramite ditta specializzata.

Ministero della salute Nota 29-4-2011 n. DGPREV/10474/P Raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Nota 29 aprile 2011, n. DGPREV/10474/P (1).
Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate  su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out).

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.




Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti






Si  fa seguito alla riunione tenutasi presso codesto Ministero in data 11 aprile 2011 per inviare, come da accordi intercorsi nella medesima, l'allegato documento contenente raccomandazioni per la riduzione del rischio di contaminazione per le persone imbarcate su navi in navigazione, per una sua eventuale diffusione nelle sedi ed ambiti di competenza.


Il Capo dipartimento
Dott. Fabrizio Oleari



Allegato


Raccomandazioni  per la riduzione del rischio di contaminazione e di esposizione a radiazioni ionizzanti per le persone imbarcate su navi in navigazione o in sosta in area interessata da ricaduta radioattiva (Fall out)


1. Premessa


Le  seguenti raccomandazioni hanno l'obiettivo di fornire suggerimenti atti  a limitare al minimo (nei limiti di quanto consentito dalle circostanze  e dalle risorse disponibili) possibili esposizioni delle persone imbarcate su navi che si trovino in navigazione o in sosta in una zona interessata da possibile ricaduta (fallout) radioattiva.
Nell'ottica  di fornire informazioni quanto più immediate e semplici possibili, si tralasciano i dettagli relativi alle varie forme e sorgenti di radioattività.
Basterà ricordare che la ricaduta radioattiva è dovuta alla presenza nell'atmosfera di radionuclidi (detti  anche radioisotopi, i quali emettono radiazioni ionizzanti di diverso tipo, quali radiazioni alfa, beta, gamma) a seguito di gravi incidenti in impianti nucleari vari (es. reattori nucleari) o per esplosioni di ordigni nucleari. I radionuclidi, trasportati da correnti aeree e masse nuvolose a distanza dal luogo della loro liberazione, ricadendo (soprattutto a seguito di pioggia o neve) possono depositarsi sul terreno, superfici acquatiche, prodotti della agricoltura, sul corpo e sugli indumenti, essere inalati o ingeriti o penetrare nell'organismo attraverso ferite e lesioni aperte della cute e delle mucose esposte.
I  radioisotopi una volta ingeriti, inalati o comunque incorporati, emettono radiazioni ionizzanti che interagiscono con le cellule del corpo e possono produrre effetti dannosi sulla salute a breve o a lungo termine, in funzione della tipologia e della quantità incorporata. Analoghi effetti si possono avere se si è esposti alle radiazioni ionizzanti emesse da radionuclidi posti esternamente al corpo (ad esempio depositati sul pavimento o altre superfici). Va sottolineato che  gli effetti a breve termine sono possibili solo per dosi molto elevate di radiazioni (superiori a determinate soglie) ed hanno gravità tanto maggiore quanto più alta è la dose, mentre gli effetti a lungo termine (in particolare alcuni tumori) possono prodursi in linea di principio anche per dosi più piccole, ma la probabilità che effettivamente si verifichino è tanto minore quanto minore è la dose.


2. Informazioni in merito al rischio di esposizione


Un  aspetto fondamentale per la protezione della nave e del suo equipaggio è  direttamente collegato alla conoscenza tempestiva dell'esistenza di un possibile rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti.
La  conoscenza dell'esistenza del rischio in una determinata area rappresenta una informazione indispensabile al fine di poter mettere in atto misure preventive per evitare o minimizzare i rischi espositivi, con allontanamento dalle aree a rischio da parte della nave mediante opportune eventuali correzioni di rotta e di velocità.
Uno  strumento di previsione fondamentale è rappresentato dalla disponibilità di un bollettino meteo aggiornato, con particolare riferimento a direzione e velocità del vento e alle eventuali precipitazioni in corso o prevedibili.
Per quanto  riguarda la garanzia dei necessari flussi informativi, questi devono essere assicurati innanzitutto mantenendo un contatto diretto con i principali organi di informazione, per il tramite dei principali canali televisivi dedicati quasi esclusivamente alla informazione - come ad esempio alcune emittenti satellitari italiane e straniere - delle stazioni radio, o tramite internet.
A tale proposito si segnalano i siti consigliati dall'IMO come i seguenti:
http://www.miit.go.io/page/kanbo01_hy_001411.html
e
http://www.mlit.go.jp/kowan_fr1_000041.html
oppure quello dell'IAEA (http://www.iaea.org/)
o quello dell'OMS (http://www.who.int/hac/crises/jpn/en/index.html).


Per  la comunicazione tempestiva di un rischio radioattivo accertato per navi in navigazione o in sosta in determinate aree geografiche, sarà utile la disponibilità di canali di comunicazione diretti con il Comando  Nave. Tali flussi informativi di allerta possono vedere il coinvolgimento in via prioritaria della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, afferente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del CIRM, nonché della Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, delle Ambasciate e delle sedi consolari italiane all'estero, delle missioni militari italiane fuori area.
La disponibilità a bordo di un apparecchio per il rilevamento della radioattività è utile solo nel caso sia possibile il suo utilizzo (e la corretta lettura dei dati) da parte di personale esperto.


3. Stazioni di bonifica di circostanza a bordo


I  Comandi Navi posti a conoscenza del rischio possono approntare, qualora  non presenti, Stazioni di Decontaminazione di circostanza in prossimità dei passaggi di entrata/uscita dalle zone della nave scoperte verso i locali al chiuso. Tali varchi devono essere in numero limitato, onde consentirne il massimo controllo.
Le stazioni di bonifica (aree filtro) devono comprendere (in progressione dall'esterno all'interno):
1) una zona dove liberarsi degli abiti indossati al momento della esposizione all'aperto;
2)  una doccia possibilmente alimentata con acqua dolce o, in mancanza, con  acqua di mare. La doccia può comprendere eventualmente un schizzetto oculare;
3) una zona vestizione (area pulita) con abiti sicuramente non contaminati.


4. Allarme


Navigando  in zona sottoposta a possibile ricaduta radioattiva, il personale presente sui ponti scoperti risulterà esposto al rischio di contaminazione radioattiva esterna (vestiario, capelli, cute ecc.), mentre le persone al chiuso risulteranno discretamente protette (a patto  della chiusura ermetica delle aperture esterne) per cui i primi, ove venga comunicata una situazione dì allarme con raccomandazione di riparo  al chiuso, dovranno:
- recarsi nella zona di bonifica preliminarmente individuata in prossimità dei varchi verso gli ambienti interni;
-  provvedere alla svestizione dagli abiti che indossavano al momento dell'allarme, raccogliendo gli stessi in contenitori o sacchi ermeticamente chiusi che dovranno essere lasciati all'esterno;
-  effettuare immediatamente una doccia al fine di allontanare ogni traccia di contaminante eventualmente presente sulla cute, sui capelli ecc.;
- indossare abiti puliti.
Al  momento dell'allarme, chi è presente su un ponte scoperto dovrà, qualora lo stesse facendo, smettere immediatamente di fumare, di bere o di mangiare.


5. Caratteristiche strutturali della nave ed impianti


Oltre  alla individuazione di una o più aree filtro di decontaminazione, si possono predisporre altre misure per ridurre il rischio di radio-contaminazione per la nave e le persone a bordo, quali, ad esempio, la chiusura delle aperture esterne (oblò, boccaporti, ecc.), che dovrebbero essere opportunamente dotate di sistemi di chiusura rapida e stagna per evitare l'entrata del pulviscolo radioattivo. La tenuta stagna di una apertura può essere verificata dal personale di bordo e se del caso può essere rafforzata con i provvedimenti supplementari adottabili.
Dal momento che una misura certamente utile per la decontaminazione è rappresentata dal lavaggio dei ponti scoperti, avere la disponibilità di appositi sistemi di lavaggio durante il passaggio della nave all'interno di una area a rischio di contaminazione radioattiva consente di rimuove l'eventuale pulviscolo radioattivo depositatosi sulle superfici esterne esposte, con  notevole abbassamento del livello espositivo.
Il  lavaggio per la rimozione della contaminazione radioattiva può essere effettuato anche una volta usciti dall'aerea eventualmente contaminata, ma comunque il prima possibile.
Il transito di una nave, per cause di forze maggiore, all'interno di una area segnalata  come potenzialmente contaminata, presuppone la misura precauzionale della chiusura pressoché ermetica di ogni apertura tra interno ed esterno, quando raccomandata dell'autorità competente, sulla base della dose evitabile a seguito dell'adozione di detta misura precauzionale.
Qualora  vi sia la disponibilità di un impianto di condizionamento a ricircolo dell'area interna, l'impianto stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente con tale modalità. In caso di prolungamento del tempo di transito o sosta nell'area a rischio (>24 - 36 h) la attivazione dell'impianto di condizionamento interno deve presupporre l'efficienza dei filtri nonché la adeguata manutenzione dell'impianto.
Per  quanto riguarda la immissione forzata di aria esterna nel locale motori  va tenuto presente il vantaggio rappresentato dalla disponibilità di comandi a distanza.


6. Protezione del personale


In  caso di transito in zone potenzialmente contaminate, le attività lavorative sui ponti scoperti devono essere ridotte al minimo. Particolare cura andrà dedicata alla conservazione degli alimenti e dell'acqua di bordo e al loro consumo che dovrà avvenire solo al coperto. Qualsiasi oggetto o superficie allo scoperto deve essere considerata potenzialmente contaminata. Qualora lavabile, potrà essere successivamente decontaminata con accurati lavaggi, eseguiti con dispositivi di protezione individuale e in condizioni di sicurezza.
Gli  abiti da lavoro utilizzati all'aperto e dismessi prima delle operazioni  di bonifica individuale devono essere considerati contaminati e come tali raccolti in sacchi impermeabili chiusi, successivamente stoccati temporaneamente in area di deposito isolata e smaltiti, una volta in porto, tramite ditta specializzata.

Tar "...Con il ricorso in epigrafe il sig. G.S., Commissario dei ruoli speciali della Polizia di Stato,  posto in quiescenza con decreto del Ministro dell'interno per inabilità fisica con decorrenza 23/8/2005, chiede l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di settantacinque giorni di ferie maturate, ma non godute, durante il periodo di aspettativa per infermità (contratta per causa di servizio) negli anni 2004 e 2005, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento di Euro 8.650,51 giusta consulenza tecnica allegata al ricorso...."

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-04-2011, n. 1028Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe il sig. G.S., Commissario dei ruoli speciali della Polizia di Stato,  posto in quiescenza con decreto del Ministro dell'interno per inabilità fisica con decorrenza 23/8/2005, chiede l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di settantacinque giorni di ferie maturate, ma non godute, durante il periodo di aspettativa per infermità (contratta per causa di servizio) negli anni 2004 e 2005, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento di Euro 8.650,51 giusta consulenza tecnica allegata al ricorso.
L'istanza  di corresponsione della predetta somma, avanzata dal sig. G. alla Questura di Enna, è stata rigettata dall'Amministrazione oggi resistente  sulla considerazione che in base alla Circolare Ministeriale n.333/G.Z.4. N.13/02 del 3/5/2002 non sussisterebbe alcuna possibilità di procedere alla cosiddetta monetizzazione per i giorni di congedo durante i periodi di aspettativa per infermità, non risultando in tale periodo effettuata alcuna reale prestazione lavorativa.
A sostegno di detta tesi l'Amministrazione citava la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, n.374 del 30/3/1998.
Secondo quanto dedotto con il ricorso in epigrafe detto diniego sarebbe illegittimo per violazione dei combinati disposti degli artt. 14 del DPR n. 395/1995 che avrebbe introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute e dell'art. 18 del DPR n. 254/1999 che prevederebbe il diritto al pagamento sostitutivo del congedo ordinario anche nei casi che detto congedo non sia stato fruito per cessazione dal servizio, per malattia, o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
L'Amministrazione  intimata costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso atteso che la cosiddetta monetizzazione delle ferie non godute sarebbe ammessa dall'art. 14 del DPR n. 395/1995 soltanto nell'ipotesi che, al momento del congedo dal servizio, le ferie non possano essere state fruite del dipendente per esigenze si servizio.
Nulla l'Amministrazione ha controdedotto sul numero dei giorni di ferie non potuti godere dal ricorrente per infermità, né sull'entità della somma richiesta a titolo di pagamento quale corrispettivo dei giorni di ferie non godute.
Alla pubblica udienza del 23/3/2011 il ricorso è passato in decisione.Motivi della decisione
Il  ricorso, anche alla luce della giurisprudenza più recente del Consiglio  di Stato (vedasi tra le altre Consiglio Stato, sez VI, n.8372 del 1/12/2010) dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è meritevole di positiva valutazione.
Nella predetta decisione è stato precisato, per una fattispecie analoga a quella sottoposta oggi alla decisione di questo Collegio, che:
"l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando  all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito  per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e  non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione,  è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresi - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale -a prescindere dalla effettività della prestazione- mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di  servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio e stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo
delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05). Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell' emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include
automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda soltanto sull' art. 18 del d.P.R. n. 254/1999,  ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle  ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi). Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia, contratta per causa di servizio, è seguita la
dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi  contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
Ciò  in quanto il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica,  costituzionalmente tutelata dall'art. 36." (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; cfr. anche Sez. VI: 26 gennaio2009, n.339; 23 luglio 2008, n. 3636).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, e, per l'effetto, l'Amministrazione  resistente va condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute, per complessivi settantacinque giorni, nella misura richiesta dal ricorrente, e non contestata dall'Amministrazione resistente che ha assunto la non dovutezza della retribuzione sostitutiva per il predetto periodo, ma non  ha contro dedotto in merito all'entità della somma richiesta dal ricorrente che, come è dato evincere dal ricorso e dall'allegata perizia  di parte, al netto degli interessi e della rivalutazione ascende ad 7.424,31.
In virtù dell'art.16,comma 6, della L. 30/12/1991 n. 412 ed art.22,comma 36, della L.23/12/1994 n. 724 (che prevedono rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti la corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito) sulla somma di Euro 7.424,31, va corrisposta la rivalutazione monetaria; ma l'importo degli interessi va portato in detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, e, per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla monetizzazione mediante compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per complessivi gg. settantacinque, oltre interessi legali e rivalutazione da calcolare con le modalità di cui in motivazione; condanna le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento di Euro 1.500,00 (millecinquecento /00) oltre IVA, CPA, e spese generali, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.