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venerdì 11 febbraio 2011

ROMA: AGENZIA MOBILITA', CON VARCHI IN TANGENZIALE MULTE CERTE DALLE 23 ALLE 6



ROMA: AGENZIA MOBILITA', CON VARCHI IN TANGENZIALE MULTE CERTE DALLE 23 ALLE 6 =

Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - La tangenziale est di Roma dal 31
gennaio scorso e' vigiliata dalle telecamere. Dunque non potranno che
incappare nella multa coloro i quali si troveranno a percorrere in
orario notturno, dalle 23 alle 6 del mattino, il tratto compreso tra
viale Castrense, Circonvallazione Tiburtina (altezza largo
Passamonti), e via Prenestina (altezza via Colleoni).

"L'accertamento automatico delle violazioni al Codice della
strada (art.7, c 1, let.i) una volta effettuato - comunica Roma
servizi per la mobilita' - e' comunque successivamente convalidato
dalla polizia municipale".

"L'interdizione al traffico privato (sono esclusi mezzi pubblici
e di soccorso), oltre a tutelare i cittadini della zona da un
inquinamento acustico che supera i limiti di legge - conclude
l'azienda - consente di aumentare anche i parametri di sicurezza per
tutti. L'installazione dei sistemi 'Sirio Ves 1.0' e' stata effettuata
da Roma Servizi per la Mobilita' su disposizione di Roma Capitale".

(Lum/Col/Adnkronos)
11-FEB-11 15:19

NNNN

MINORI. INTERNET, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA PER UN UTILIZZO SICURO E RESPONSABILE DEI MEDIA TRA I GIOVANI.




MINORI. INTERNET, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA
PER UN UTILIZZO SICURO E RESPONSABILE DEI MEDIA TRA I GIOVANI.

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 feb. - "Mano sul mouse e
piedi per terra. E' piu' di un gioco e' la tua vita!" E' il
messaggio che piu' di 40 realta', tra istituzioni, societa'
scientifiche, media, industrie Ict e di telefonia mobile,
associazioni, universita', diffondono tutte insieme, in occasione
del Safer Internet Day 2011 che si e' tenuto il 7 febbraio
scorso, per promuovere un utilizzo sicuro e responsabile dei
nuovi media tra i piu' giovani. L'iniziativa rappresenta la prima
azione comune del Comitato consultivo del Centro italiano per la
sicurezza in rete, che si propone di diventare un punto di
riferimento sul tema a livello nazionale.
Tutte le sigle aderenti al Comitato consultivo renderanno
visibile, ciascuna sui propri canali di comunicazione, il banner
della Commissione Europea sul Safer Internet Day 2011 (giornata
mondiale della sicurezza online), e lo slogan comune: "Mano sul
mouse e piedi per terra. E' piu' di un gioco e' la tua vita!"
Nei prossimi mesi il Comitato lavorera' per elaborare un'agenda
che indichi le priorita' d'azione e una serie di misure di
intervento diretto per la tutela dei minori in ambito nuovi
media.
Da martedi' 8 febbraio 2011 e' attivo il sito informativo
www.sicurinrete.it.

(Wel/ Dire)
15:59 11-02-11

I soldi del terremoto dove sono finiti? Una parte sono stati individuati !

GIORNALISTA PUGLIESE SOTTO SCORTA DENUNCIA SABOTAGGIO AUTO



GIORNALISTA PUGLIESE SOTTO SCORTA DENUNCIA SABOTAGGIO AUTO

(ANSA) - FOGGIA, 11 FEB - Il giornalista free lance Gianni
Lannes ha denunciato di avere subito un ''ennesimo avvertimento
mafioso'' da parete di sconosciuti che hanno sabotato
l'automobile di sua maglie che era parcheggiata sotto casa, in
un comune non precisato.
A Lannes e' stata assegnata una scorta della polizia dal
dicembre 2009 a causa delle minacce e gli attentati subiti per
le inchieste giornalistiche che conduce in particolare sul tema
delle ecomafie. Si tratta di inchieste che riguardano le ''navi
dei veleni'' (con la prossima la pubblicazione del dossier Bombe
amare), la strage di Ustica con riapertura delle indagini alla
Procura della Repubblica di Roma, il traffico di armi tra Stati
e sui containers radioattivi a Ravenna, Genova e Cagliari.
Secondo quanto denunciato da Lannes, sua moglie e' stata
dapprima raggiunta da telefonate anonime di minacce, poi questa
mattina ha scoperto che le era stata sabotata l'automobile ed
era stato visibilmente manomesso all'interno del veicolo anche
il seggiolino di sicurezza del figlio. (ANSA).

LF
11-FEB-11 12:30 NNNN

TRIONFALE, BARBERA (PRC-FDS):"APPROVATO ATTO SUGLI SFRATTI FAMIGLIE POLIZIOTTI IN PENSIONE"



Ufficio Stampa  Cons. Giovanni Barbera
Presidente del Consiglio del Municipio Roma XVII
componente Consiglio della Federazione della Sinistra di Roma 
 
Tel: 380 7119234 - E-mail: g.barbera67@libero.it
 
 

TRIONFALE, BARBERA (PRC-FDS):"APPROVATO ATTO SUGLI SFRATTI FAMIGLIE POLIZIOTTI IN PENSIONE"
"Approvato all'unanimità in Consiglio un atto che chiede al Governo e al Parlamento nazionale di intraprendere tutte le iniziative possibili per trovare una soluzione definitiva  alle 30 famiglie dei poliziotti in pensione che vivono da decenni nello stabile demaniale di Via Trionfale e che rischiano di essere sfrattate dal Ministero degli Interni che ha in uso tale edificio. Una situazione che rischia di essere addirittura paradossale per le istituzioni pubbliche, qualora non fosse risolta come noi tutti auspichiamo,   in quanto potrebbe vedere la  Polizia di Stato impiegata, nelle operazioni di sgombero,  contro i propri colleghi in pensione. D'altronde, una situazione simile  è  già avvenuta tre anni fa per uno degli inquilini che è stato costretto ad abbandonare la sua abitazione dopo l'intervento degli agenti di polizia. Non possiamo tollerare che persone ultrasettantenni a basso reddito, molti dei quali anche invalidi per servizio,  vengano 'traditi' dalle stesse istituzioni che hanno servito per una vita. Quello che chiediamo, come Municipio, è una soluzione che tuteli il diritto alla casa delle famiglie interessate"
E' quanto dichiara Giovanni Barbera,  presidente del Consiglio del XVII Municipio ed,   esponente romano del Prc e della Federazione della Sinistra.

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04173 presentata da MASSIMO MARCHIGNOLI martedì 8 febbraio 2011, seduta n.431 MARCHIGNOLI e AMICI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: in data 15 settembre 2010 il sindaco della città di Imola ha inviato al Ministro dell'interno una lettera in merito alla situazione di difficoltà nella quale si trova ad operare il commissariato di Polizia della città chiedendo un incontro urgente;

La difficile tutela della privacy nel condominio

giovedì 10 febbraio 2011

Autovelox 'nascosti', a giudizio tre vigili urbani

 

AUTOVELOX 'NASCOSTI', A GIUDIZIO TRE VIGILI URBANI REGGIO E.

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 FEB - Tre vigili urbani del Comune
di Reggio Emilia, indagati per abuso d'ufficio, sono stati
rinviati a giudizio dal tribunale su richiesta del pm Luciano
Padula. Secondo l'accusa avrebbero eseguito alcuni controlli con
l'autovelox nella tangenziale di Reggio ''senza ottemperare alle
disposizioni di legge in materia di buona visibilita' e
presegnalazione del servizio''; in pratica le apparecchiature
per misurare la velocita' sarebbero state installate, secondo i
denuncianti, in modo da non essere ben visibili a distanza dagli
automobilisti. Accusa sempre respinta dagli agenti e dallo
stesso Comando della polizia municipale.
La vicenda giudiziaria era nata come conseguenza di una
querela sporta dall'assessore alla sicurezza di Merlara (Padova)
Marco Borin. Borin aveva raccontato all'Automobile Club Padania
(che ha collaborato nell'iter giudiziario con Borin) di aver
rischiato un incidente a Reggio Emilia nel 2009 a causa un
veicolo che gli aveva bruscamente frenato davanti, avendo scorto
all'ultimo l'autovelox nascosto tra la vegetazione a bordo
strada. Il 20 aprile si terra' la prima udienza. L'Automobile
Club Padania, che si costituira' parte civile, segnala in una
nota che sarebbero 25 gli automobilisti sanzionati da
considerare parte lesa, oltre a Marco Borin. (ANSA).

YAX-GIO
10-FEB-11 19:48 NNNN

Autovelox 'nascosti', a giudizio tre vigili urbani

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-2-2011 n. 2886 Verbali di invalidità civile definitivi. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale. Msg. 4 febbraio 2011, n. 2886 (1).

Verbali di invalidità civile definitivi.


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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.




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Ai
 Direttori regionali

Ai
 Direttori delle sedi

Al
 Direttore delle agenzie







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Si conferma che, in attesa del completamento delle operazioni di inserimento in procedura INVCIV2010 dei verbali ASL, affidati a POSTEL per la relativa digitalizzazione, le Sedi dell'Istituto potranno, in presenza di verbali definitivi, utilizzare la procedura WEBDOM per la liquidazione delle prestazioni economiche, ove spettanti.

Invece, per i verbali telematici definitivi, la procedura da utilizzare è la INVICIV2010.

I verbali di cui sopra, nonché quelli per handicap (L. n. 104/1992) e per disabilità (L. n. 68/1999), dovranno essere trasmessi ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di patronato e/o alle Associazioni di categoria presso le quali gli associati abbiano eletto il relativo domicilio.

Si riepilogano in allegato le modalità da seguire.




Il Direttore generale

Nori


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Allegato 1




Modalità operative: Invalidità civile - Liquidazione prestazione tramite procedura webdom




La liquidazione mediante la procedura WEBDOM riguarda i casi in cui il verbale è divenuto definitivo e, cioè quelli per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- sono decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale da parte delle ASL;

- non è stata effettuata la sospensione presso le ASL per ulteriori accertamenti sanitari;

- non è stato espresso da parte dell’inps entro i 60 giorni un giudizio definitivo.

Tali domande, infatti, possono essere liquidate utilizzando come verbali definitivi i verbali ASL, che devono essere inoltrati anche ai cittadini interessati e, in caso di assistenza, ai relativi Enti di Patronato e/o Associazioni di categoria presso le quali i cittadini abbiano eletto il relativo domicilio.

Le presenti modalità si applicano alle domande per le quali il verbale ASL è pervenuto al CML in forma cartacea e per il quale il CML non abbia inserito nella procedura INVCIV2010 un verbale di visita o agli atti; con Msg. n. 2036 del 28 gennaio 2011 è stato, infatti, comunicato il rilascio nella procedura invciv2010 della funzionalità automatica di gestione del silenzio-assenso.

Tutte le domande, invece, con verbale ASL telematico, o per le quali i CML abbiano comunque inserito e confermato un verbale digitale in procedura, devono essere trattate all’interno di INVCIV2010 che provvederà in automatico, rilevata la conclusione della decorrenza dei 60 giorni e previa apposizione del flag di conferma della scadenza della domanda da parte del CML, all’inoltro del verbale telematico verso il cittadino, verso i patronati e per la fase concessoria utile per la successiva liquidazione della prestazione tramite webdom.

I verbali ASL cartacei che alla data del 1 settembre u.s. non erano ancora stati validati dai CML, e che sono stati oggetto di sospensione, devono essere inseriti da parte del CML, in procedura INVCIV2010, come verbali digitali, nella tipologia “agli atti” o “per visita diretta”. Tale adempimento si rende necessario affinché sia possibile l’ulteriore fase di validazione da parte della CMS e la gestione automatica del silenzio-assenso secondo quanto sopra descritto.


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L. 5 febbraio 1992, n. 104
L. 12 marzo 1999, n. 68

E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 3-2-2011 n. 5 Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007 e del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità operative per la fruizione del beneficio. Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari. Circ. 3 febbraio 2011, n. 5 (1).

Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007 e del D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità operative per la fruizione del beneficio.


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(1) Emanata dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Area contributi e vigilanza, Ufficio normativa e circolari.




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  A
 Tutte le imprese dello spettacolo

  Agli
 Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo

  A
 tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti

  Alla
 Direzione generale della SIAE

  Agli
 Uffici interregionali e sedi territoriali

  Alle
 Aree, direzioni e consulenze professionali della direzione generale

    Loro sedi

e, p.c.:
 Al
 Sig. Presidente

  Al
 Consiglio di indirizzo e vigilanza

    Loro sedi








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1. Ambito di applicazione.

Come noto, la L. n. 247/2007, all’art. 1, comma 67, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Con il D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state stabilite le modalità di attuazione delle misure previste per il 2009, stabilendo la competenza ad autorizzare l’ammissione al beneficio contributivo in capo all’INPS, al quale sono state presentate, dai datori di lavoro interessati, le relative domande con le modalità previste dal medesimo Istituto nella Circ. 18 marzo 2010, n. 39.

Con successivo Msg. 17 agosto 2010, n. 21389, l’INPS ha comunicato di aver provveduto ad informare le imprese ed intermediari dell’avvenuta ammissione al beneficio.

Con la presente circolare si illustrano, pertanto, le modalità operative che i datori di lavoro ammessi agli sgravi sono tenuti ad osservare al fine della concreta fruizione del beneficio contributivo di cui all’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007.

Al riguardo, si rammenta che lo sgravio contributivo, che, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, stabilito per il 2009 entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua [1] dei lavoratori, è così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate [2];

- totale sulla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore [3].

Non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà, previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Con specifico riferimento alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si tiene a precisare quanto segue:

- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);

- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione moltiplicato per 312 (pari, per l’anno 2009, a euro 667,08 x 312 = euro 208.128,96);

- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti sia già iscritti al 31 dicembre 1995, sia iscritti dopo detta data, a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari, per l’anno 2009, a euro 91.507,00);

Sempre con riferimento alla misura dei benefici concessi, si tiene a precisare che gli importi comunicati dall’INPS ai datori di lavoro ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui le imprese, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si fa presente, inoltre, che per il calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della L. n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi.

Con riguardo alla contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti da versare all’Enpals, si rammenta che la regolarità contributiva presuppone l’insussistenza, in capo all’impresa, di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente dall’Ente riferiti a tutte le attività dell’impresa medesima [4].

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.





[1] Ai fini della determinazione del tetto del 2,25% della retribuzione imponibile annua concorre anche l’importo complessivo dei premi in trattazione erogati.


[2] Fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, in primis, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare all’Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alla “contribuzione minore” (malattia, maternità, etc.) da versare all’INPS, operando lo sgravio sulla posizione contributiva in essere presso l’INPS limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni. Pertanto, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alla “contribuzione minore”. Naturalmente, in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25.81% - tab.aliquota R3 e X3) e, pertanto, non vi sarà sgravio sulla “contribuzione minore”.


[3] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31 dicembre 1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.


[4] Si precisa, a tal proposito, che in presenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori, l’impresa è considerata in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali nei confronti di questo Ente, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:

- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell’Enpals e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;

- sussistenza di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale;

- emissione di un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;

- sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.


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2. Regolarizzazioni e fattispecie particolari.

2.1 Operazioni societarie




Nel caso di operazioni societarie (es.: fusioni, cessioni d’azienda, etc.), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio - le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.




2.2 Imprese cessate




Le imprese autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009, che, nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio, abbiano sospeso, ovvero cessato, l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza a questo Ente (Direzione Contributi).


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3. Istruzioni operative.

Le imprese ammesse allo sgravio, secondo quanto comunicato dall’INPS mediante trasmissione degli elenchi delle imprese, distinte per contrattazione aziendale e territoriale, le cui domande sono risultate accolte, potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati [5] dal suddetto Istituto, da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di febbraio 2011 incluso.

A tal fine l’Ente provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.

Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare a questo Ente (Direzione Contributi) in quali mensilità si sia generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso.

Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento.

La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.

Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.

Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese.

Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.

Da ultimo, in ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 marzo 2011.





[5] Si ribadisce, a tal proposito, che nel caso in cui le imprese, per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore rispetto alle somme autorizzate dall’INPS, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.




Il Direttore generale

Massimo Antichi


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L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.M. 17 dicembre 2009
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-2-2011 n. 2883 Autorità portuali istituite dall'art. 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84. Chiarimenti sugli obblighi contributivi di cui all'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate. Msg. 4 febbraio 2011, n. 2883 (1).

Autorità portuali istituite dall'art. 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84. Chiarimenti sugli obblighi contributivi di cui all'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008.


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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.




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Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti con i quali è stato chiesto se le Autorità Portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, siano o meno tenute al versamento dei contributi di malattia, maternità e disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008. Rimandando a successive precisazioni per quanto concerne l'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria, si forniscono di seguito le indicazioni relative alle contribuzioni di malattia e maternità.


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A) Natura giuridica delle autorità portuali

L'art. 6, comma 1, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito le Autorità Portuali per lo svolgimento di una serie di compiti riguardanti, prevalentemente, attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali.

Il successivo comma 2 dell'art. 6 ha attribuito alle predette Autorità Portuali la personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1641 del 9 luglio 2002, ha affermato che "... sia per la configurazione formale ad esse (Autorità Portuali) attribuite dalla legge, sia per l'attività svolta, sia, ancora, per le modalità di finanziamento, svolgono funzioni ..... nel complesso, preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse.".

La natura di ente pubblico non commerciale delle Autorità Portuali, quale emerge dal citato parere del Consiglio di Stato, è stata ribadita anche in alcune risoluzioni rese dall'Agenzia delle Entrate (si veda, ad es., la Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E).

Infine, l'art. 1, comma 993, L. n. 296/2006 ha affermato espressamente che le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici.


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B) Contributi di malattia e maternità ex art. 20, comma 2, L. n. 133/2008

L'art. 20, comma 2, L. n. 133/2008 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

La predetta disposizione non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti delle Autorità Portuali, state la loro rilevata natura giuridica di enti pubblici non economici, non interessati da processi di privatizzazione.

Conseguentemente, alle posizioni contributive riferite alle predette Autorità Portuali, classificate con c.s.c. 2.01.01, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2009 ed in sostituzione dei c.a. "8G" e "8H", il codice di autorizzazione "6F" che assume il significato di "azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia e maternità".




Il Direttore generale

Nori


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L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 2-2-2011 n. 2597 Presentazione dei certificati di malattia on-line - Attivazione servizio Contact Centre. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.

Msg. 2 febbraio 2011, n. 2597 (1).

Presentazione dei certificati di malattia on-line - Attivazione servizio Contact Centre.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.



Ai


Direttori centrali

Ai


Direttori regionali

Ai


Direttori delle sedi

Ai


Direttori delle agenzia




Si rende noto che, a decorrere dalla data odierna, nell'ambito della cooperazione con il Ministero della Funzione pubblica e della Innovazione, è stato reso disponibile il servizio di Contact Centre per la presentazione dei certificati di malattia on line.

Pertanto, a supporto del processo di telematizzazione dei certificati medici di malattia ai sensi dell'art. 25 della L. n. 183/2010, di cui alla Circ. 16 aprile 2010, n. 60 e alla Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 questo Istituto ha attivato il Numero Verde 800 180 919, specifico per i medici, in affiancamento ai servizi forniti dal "SAC" (Sistema di Accesso Centralizzato).

Tale numero verde, con gestione tramite rete intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del contact centre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Attraverso l'operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi.

Per l'accesso a tali funzioni il medico dovrà essere in possesso di un PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione di invalidità civile.


Il Direttore generale

Nori



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 3-2-2011 n. 9 Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI. Circ. 3 febbraio 2011, n. 9

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2011/2012.


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(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio VI.




--------------------------------------------------------------------------------

Ai
 Direttori generali degli uffici scolastici regionali

  Loro sedi

Al
 Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano

All’
 Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca Bolzano

All’
 Intendente scolastico per la scuola delle località ladine Bolzano

Al
 Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia autonoma di Trento

  Trento

Al
 Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta

  Aosta







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L’art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d’inflazione programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:




nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
 limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009
 rivalutazione in ragione dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore
 limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010

1
 4.945,00
 75,00
 5.020,00

2
 8.203,00
 124,00
 8.327,00

3
 10.544,00
 159,00
 10.703,00

4
 12.593,00
 189,00
 12.782,00

5
 14.640,00
 220,00
 14.860,00

6
 16.593,00
 249,00
 16.842,00

7 e oltre
 18.540,00
 279,00
 18.819,00











La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (Gazz. Uff. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990).

Con la Circ. 4 gennaio 2006, n. 2 e con la Circ. 30 gennaio 2007, n. 13 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

L’art. 1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n. 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione - ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4-bis, della L. 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. Circ. 30 dicembre 2010, n. 101, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).

Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto-dovere di cui al D.Lgs. n. 76/2005.

Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Con l’occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.




Il Direttore generale

Carmela Palumbo


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L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 21
L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 28
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28
D.P.C.M. 18 maggio 1990
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64
O.M. 5 maggio 2010, n. 44, art. 22
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76

“ L’impostazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro”, a cura della dott. ing. Chiara Anselmi, documento relativo ad attività di formazione realizzate dal CSF Istituto Antonio Provolo

FACEBOOK: PUNTA SU CELLULARI, ARRIVA 'FACEBOOKFONINO'



FACEBOOK: PUNTA SU CELLULARI, ARRIVA 'FACEBOOKFONINO'

(ANSA) - NEW YORK, 10 feb - Un 'Facebookfonino': bastera'
cliccare su un pulsante per accedere direttamente al sito che
sara' completamente integrato con il cellulare. La taiwanese Htc
e INQ presenteranno entro la fine del mese un telefonino touch
screen con il sistema operativo di Google Android e Facebook
perfettamente integrato. Lo riporta il Financial Times, citando
alcune fonti, sottolineando che agli utenti bastera' inserire i
propri dati Facebook sul cellulare una sola volta per poi essere
sempre connessi.
''Facebook e' piu' che un social network. E' una piattaforma
di comunicazione'' osserva Frank Meehan, amministratore delegato
di INQ. ''La telefonia mobile e' la nostra priorita' - mette in
evidenza Henri Moissinac, numero uno delle attivita' di
comunicazione mobile di Facebook - Riteniamo che ogni telefonino
debba diventare social, dal momento che in cui si apre la
scatola che lo contiene''.(ANSA).

DRZ
10-FEB-11 16:14 NNNN

SALUTE. IN ARRIVO FARMACI A MISURA DI BAMBINO I DATI DEL CLINICAL TRIAL DAY AL BAMBINO GESU' DI ROMA

SALUTE. IN ARRIVO FARMACI A MISURA DI BAMBINO
I DATI DEL CLINICAL TRIAL DAY AL BAMBINO GESU' DI ROMA

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 10 feb. - A misura di bambino,
efficaci e sicuri: i prossimi 10 anni vedranno una rapida
crescita delle sperimentazioni dei farmaci sui piu' piccoli, con
un investimento da parte dei privati stimato in oltre due
miliardi e mezzo di euro per lo sviluppo di medicinali pediatrici
sempre piu' mirati. Questo consentira' una spinta propulsiva
anche per le sperimentazioni no profit piu' avanzate, come le
terapie geniche, i vaccini a DNA e la biotecnologia.
I dati sulle prospettive della sperimentazione pediatrica sono
emersi nel corso del Clinical trial Day, la giornata di studi che
ha riunito all'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma i
massimi esperti del settore.
Se fino a qualche anno fa i farmaci venivano testati solo
sugli adulti, dal 2007 in Europa per ottenere l'indicazione
pediatrica e l'autorizzazione dell'Agenzia del farmaco europea i
medicinali devono aver superato test eseguiti tramite il
coinvolgimento dei bambini.Pertanto, per garantire la sicurezza e
l'efficacia di tutti i farmaci usati in pediatria - cosi' come
previsto dal Regolamento pediatrico europeo - con le oltre 80
sperimentazioni gia' in atto (sulle tre mila attese entro il 2020
nel Vecchio Continente, secondo la stima dell'Agenzia del farmaco
europea), il Centro trial del Bambino Gesu' sta colmando le
lacune relative alle indicazioni cliniche, ai dosaggi e alle
formulazioni dei medicinali al fine di assicurare l'adeguatezza
delle cure rivolte ai piccoli pazienti.
Nel corso del 2010, fase iniziale e pilota dell'attivita' del
centro, e' stata avviata la sperimentazione del primo vaccino
terapeutico al mondo per bambini infetti da HIV.

(Wel/ Dire)
15:50 10-02-11

NNNN
SALUTE. FARMACI PER MALATTIE RARE: ARRIVA L'INTESA
SARÀ REALIZZATO ANCHE UN DATABASE PER SAPERE DOVE TROVARLI

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 10 feb. - Un aiuto concreto a
pazienti e familiari per la ricerca di farmaci non sostituibili
per la loro patologia rara e di difficile reperibilita', perche'
non prodotti a livello industriale oppure richiesti, specialmente
in campo pediatrico, in dosaggi particolari. La Federazione
italiana malattie rare Uniamo e l'Unione professionale farmacisti
(U.p.farm) hanno stilato un protocollo d'intesa che mira a
sviluppare in modo ancora piu' efficace e capillare il "Progetto
farmaci orfani" per i malati rari e i loro familiari. Molti di
questi farmaci essenziali per i malati rari - spiegano le
associazioni promotrici - una volta assicurata la reperibilita'
della materia prima, possono essere preparati nei laboratori
galenici delle farmacie in modo personalizzato: un vero farmaco
su misura per il paziente. Oltre a risolvere il problema della
disponibilita' di farmaco "vicino a casa" la rete di farmacie
galeniche fa si' che cure fondamentali possano proseguire anche
in seguito a dimissioni da centri specialistici ospedalieri,
garantendo, oltre alla continuita' delle cure, l'allestimento
secondo linee guida concordate e un prezzo controllato.
Con l'accordo raggiunto tra Uniamo e Upfarm sara' realizzato
un database, consultabile sul sito di Uniamo (www.uniamo.org) e
sul sito di U.P. Farm (http://www.upfarm.it ), dove potranno
essere identificate le farmacie aderenti al progetto piu' vicine
al domicilio del paziente, inoltre verra' promossa una nuova
formazione e cultura sul farmaco, con seminari, eventi, e con il
coinvolgimento di universita' ed enti regolatori, oltre che
un'apertura verso istituzioni nazionali ed europee. "Una risposta
di cura per i pazienti affetti da malattie rare - dichiara la
presidente di Uniamo Renza Barbon Galluppi - puo' essere data dai
farmaci di rete: quei farmaci che grazie alle loro interazioni e
alle specifiche funzionalita' della cellula producono efficaci
risposte alle anomalie di funzionamento. Spesso queste capacita'
vengono scoperte in prodotti sviluppati per indicazioni del tutto
diverse. Sempre piu' spesso tali farmaci, una volta finito il
loro ciclo commerciale, vengono tolti dal mercato, ma grazie
all'osservazione clinica ad hoc per le malattie rare, emerge la
necessita' di una loro produzione. L'intesa tra Uniamo e Upfarm -
conclude la presidente - vuole essere un passo avanti per tutti i
malati rari italiani per l'accesso a importanti prospettive di
cura, ma anche un segnale forte verso la politica e l'economia
perche' venga affrontato il problema ad un alto livello".
L'iniziativa, aggiungo i promotori "non ha la presunzione di
risolvere il problema dei farmaci orfani ma vuole dare un
supporto concreto ai pazienti affetti da malattie rare fornendo,
per quei farmaci realizzabili galenicamente e che non richiedono
tecnologie di produzione sofisticate, certezza sul loro
reperimento, sicurezza sulla loro preparazione ed economicita'".
Il progetto potrebbe essere l'occasione di unire conoscenze
scientifiche e organizzative per creare un elenco galenico di
farmaci orfani erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale.

(Wel/ Dire)
15:50 10-02-11

NNNN

MAFIA: CASELLI, DELEGITTIMARE GIUDICI NON AIUTA LA LOTTA PROCURATORE A BRUXELLES ATTACCA 'CHI CONSIDERA REGOLE OPTIONAL'



MAFIA: CASELLI, DELEGITTIMARE GIUDICI NON AIUTA LA LOTTA
PROCURATORE A BRUXELLES ATTACCA 'CHI CONSIDERA REGOLE OPTIONAL'
(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - ''La scarsa resistenza in
Italia'' contro la mafia ''si registra perche' da noi c'e' il
malvezzo di delegittimare la giustizia parlando a vanvera del
partito dei giudici''. Giancarlo Caselli, procuratore capo di
Torino, ha chiuso con una nota dichiaratamente 'polemica' il suo
intervento al convegno sulla lotta alla mafia organizzato dal
gruppo S&D (Socialisti e Democratici) al Parlamento europeo a
Bruxelles.
''Non aiuta la lotta alla mafia - ha insistito Caselli - la
delegittimazione di chi e' portatore di legalita' - ha insistito
Caselli - da parte di chi considera molte volte le regole un
optional''. (ANSA).

GLD/FLO
10-FEB-11 12:42 NNNN
MAFIA: CASELLI, DELEGITTIMARE GIUDICI NON AIUTA LA LOTTA (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - Parlando della situazione in
Italia, il magistrato ha sottolineato che ''il nostro Paese ha
tanta mafia, ma e' anche il Paese dell'antimafia''. La
criminalita' organizzata, pero', secondo Caselli ''appare
vincente perche' e' scarsa la resistenza politica e
amministrativa''.
''E' attraverso l'impegno di alcuni - ha detto Caselli - ed
il martirio di altri, che l'idea del partito dei giudici in
Italia prende forma. Nasce, questa idea, dalla sorpresa che, in
un'Italia spesso con poco senso dello Stato, esistano funzionari
disposti a morire per questa patria e questo Stato. Cosi', ad
ogni funerale, prende corpo l'idea che i magistrati siano
rivoluzionari in quanto portatori di legalita'''. (ANSA).

GLD/FLO
10-FEB-11 12:45 NNNN

(ER) BERLUSCONI. CGIL E ARCI ADERISCONO A 'SE NON ORA QUANDO' "LO DOBBIAMO ALLE DONNE E ALLE FIGLIE, MA ANCHE A NOI STESSI"

(ER) BERLUSCONI. CGIL E ARCI ADERISCONO A 'SE NON ORA QUANDO'
"LO DOBBIAMO ALLE DONNE E ALLE FIGLIE, MA ANCHE A NOI STESSI"

(DIRE) Bologna, 10 feb. - "C'e' il rischio dell'affermazione di
nuove gerarchie politiche, culturali e sociali che alludono a una
realta' nella quale torni a essere normale la sopraffazione". Una
sopraffazione "che puo' avvalersi, senza vergogna, di un uso
distorto del potere e la riduzione del corpo femminile a merce".
Cosi' Danilo Gruppi, segretario generale della Cgil di Bologna e
Stefano Brugnara, presidente provinciale Arci, spiegano perche'
e' importante esserci il 13 febbraio alla manifestazione 'Se non
ora quando?', organizzata per dire no al 'modello Ruby' e
chiedere- oltre alle dimissioni di Silvio Berlusconi- rispetto e
dignita' nei confronti dell'universo femminile.
"Donne e uomini indistintamente- spiegano nella lettera
aperta- devono poter determinare in piena liberta' le proprie
azioni e le proprie scelte". Quindi e' fondamentale "una pratica
della relazione improntata sul reciproco rispetto, sul
riconoscimento delle differenze, sulla valorizzazione
dell'autonomia e della dignita' di ognuno". Perche' e' "a questa
realta' che non intendiamo rassegnarci. Riteniamo di doverlo alle
donne e alle figlie- concludono Groppi e Brugnara- ma anche a noi
stessi".

(Map/ Dire)
13:25 10-02-11

Mafia/ Stragi '93, il pentito Romeo ribadisce accuse a Berlusconi

Mafia/ Stragi '93, il pentito Romeo ribadisce accuse a Berlusconi
"E' il politico dietro agli attentati, lo disse Spatuzza"

Firenze, 10 feb. (TMNews) - Gaspare Spatuzza disse a Francesco
Giuliano che il politico dietro agli attentati del '93 era Silvio
Berlusconi: a ribadirlo il pentito Pietro Romeo, considerato
l'artificiere della cosca mafiosa di Brancaccio e gi condannato
per la strage dei Georgofili. Da pentito, Romeo torna a parlare
di quei fatti nel processo al boss Francesco Tagliavia, nell'aula
bunker del Tribunale di Firenze. Romeo ha confermato le
dichiarazioni, che risalgono gi al 14 dicembre 1995.
"Berlusconi, neanche lo conosco", ha detto Romeo, che sostiene di
aver appreso "queste cose" da Gaspare Spatuzza: "Le aveva dette a
Giuliano prima di essere arrestato".

Romeo ha precisato che "sapevo da Giuliano di un politico, per
non sapevo chi era; poi un giorno io, Francesco e Gaspare
Spatuzza eravamo insieme. Giuliano parlava sempre delle stragi e
degli omicidi, li commentava, parlava con Spatuzza". Ma, ha
continuato Romeo, Giuliano non era a conoscenza dei mandanti
degli attentati quanto Spatuzza. "Perch li abbiamo fatti?",
avrebbe quindi chiesto Giuliano a Spatuzza, "per Andreotti o
Berlusconi? Berlusconi, risponde Spatuzza".

Xfi/Cro

101112 feb 11

STRAGI MAFIA: ROMEO TORNA A FARE IL NOME DI BERLUSCONI =
(AGI) - Firenze, 10 feb. - Il pentito di mafia Pietro Romeo,
che stamane e' in aula bunker a Firenze come testimone per il
processo sulle stragi del '93, dove unico imputato e' il boss
Francesco Tagliavia, e' tornato oggi a parlare di Silvio
Berlusconi. Alla domanda del pm, Giuseppe Nicolosi, perche'
venivano fatti questi attentati, Romeo ha ribadito che
servivano a fare pressioni per alleggerire il 41 bis. "Sapevo -
ha sottolineato - da Giuliano di un politico. Un giorno - ha
aggiunto Romeo - Giuliano, parlando con Spatuzza, chiese
perche' avevamo fatto questi attentati, per Andreotti o per
Berlusconi. La risposta fu Berlusconi". (AGI)
Sep/Stp
101046 FEB 11

NNNN
MAFIA: PENTITO ROMEO, SPATUZZA DISSE 'STRAGI PER BERLUSCONI'

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - ''Io prima avevo sempre saputo da
Francesco Giuliano di un politico, ma non sapevo chi era. Poi un
giorno eravamo io, Francesco Giuliano e Gaspare Spatuzza.
Giuliano commentava gli attentati e chiese a Spatuzza 'Perche'
li abbiamo fatti, per chi, per Andreotti o Berlusconi?' e
Spatuzza rispose: 'Per Berlusconi''. Lo ha detto il pentito
Pietro Romeo stamani a Firenze mentre depone come teste al
processo contro il boss Francesco Tagliavia per le stragi del
'93.
''Giuliano da tempo mi diceva che c'era un politico'' e che
le stragi erano fatte ''per far alleggerire il carcere duro, il
41 bis''. Spatuzza ha anche osservato che ''Spatuzza era vicino
ai Graviano, erano come fratelli''.(ANSA).

GUN
10-FEB-11 10:44 NNNN

STRAGI MAFIA: NE' RIPRESE NE' AUDIO PER PENTITO ROMEO =
(AGI) - Firenze, 10 feb. - Nessuna ripresa ne' audio per il
pentito Pietro Romeo che stamane e' in aula bunker a Firenze.
Questa la richiesta dello stesso Romeo che minaccia di
andarsene dall'aula. Il pentito viene sentito stamane dai pm
Giuseppe Nicolosi e Alessandro Crini come testimone per il
processo sulle stragi del '93 dove unico imputato e' il boss
Francesco Tagliavia. (AGI)
Sep/Zeb
101044 FEB 11

NNNN
MAFIA: PENTITO ROMEO, STRAGI '93 PER ALLEGGERIRE 41 BIS =
IL COLLABORATORE CITA SILVIO BERLUSCONI

Fireenze, 10 feb. - (Adnkronos) - Le stragi di mafia del '93
furono compiute ''per far alleggerire il 41 bis''. Lo ha detto il
pentito Pietro Romeo, della cosca mafiosa di Brancaccio. Romeo e'
stato sentito stamattina al processo di Firenze contro Francesco
Tagliavia.

''Prima - ha detto Romeo - sapevo da Giuliano di un politico,
poi c'e' stato un giorno che eravamo io, Giuliano e Spatuzza, che
parlava sempre delle stragi, degli omicidi, parlava con Spatuzza e
chiese: ma gli attentati perche' sono stati fatti, per Andreotti o
Berlusconi? Spatuzza rispose 'per Berlusconi'''.

(Fas/Ct/Adnkronos)
10-FEB-11 11:29

NNNN
STRAGI MAFIA: IL CAPPELLANO DI SPATUZZA SU BANCO TESTIMONI =
(AGI) - Firenze, 10 feb. - Ad essere sentito come testimone sul
processo per le stragi del '93 anche un cappellano del carcere
di Ascoli Piceno, lo stesso dove era detenuto il pentito
Gaspare Spatuzza. Don Pietro Capoccia racconta di Spatuzza come
di "una persona vera che aveva bisogno di ritrovarsi. Una
persona in crisi mistica". Il religioso ha orientato lo
Spatuzza verso la Scuola Superiore di Scienze Religiose di
Ascoli Piceno.
"Gli ho procurato dei libri. Ha sostenuto tutti gli esami
del primo anno, con la media dell'otto, poi' e' stato
trasferito". Alla domanda del pm se ricorda in quale
circostanza Spatuzza diede un segnale di pentimento, ricorda
quando una volta lo Spatuzza gli disse "padre Pietro mi sento
responsabile della morte di questo santo". Il santo era
riferito a don Puglisi. Il religioso ha sottolineato di non
aver parlato mai di problemi giudiziari con lo Spatuzza
sottolineando come, in carcere, i detenuti, soprattutto quelli
del 41 bis, il rapporto piu' umano ce l'hanno con il
cappellano. (AGI)
Sep/Stp
101151 FEB 11

NNNN

TENTA CORROMPERE CC CON 50 EURO PER EVITARE MULTA, ARRESTATO AUTOMOBILISTA CINESE BLOCCATO A CARPI SENZA CINTURA SICUREZZA

(ANSA) - MODENA, 10 FEB - Sorpreso senza la cintura di
sicurezza, un automobilista cinese di 39 anni residente a
Gonzaga (Mantova) ha tentato di corrompere i carabinieri
offrendo 40, e poi 50 euro, a ciascuno dei due militari per
evitare la contravvenzione e il taglio dei punti sulla patente,
ma e' stato arrestato. E' accaduto ieri sera a Fossoli di Carpi,
sulla strada provinciale 413 Romana nord.
Fermato alla guida del suo Fiat Ducato l'uomo, un operaio
tessile, ha pensato di offrire 40 euro a testa ai carabinieri
per 'chiudere un occhio', poi ha alzato la posta a 50 e ha messo
le banconote nelle mani del brigadiere capo equipaggio. A quel
punto i carabinieri lo hanno portato in caserma e lo hanno
arrestato per istigazione alla corruzione. (ANSA).
GUIDA SENZA CINTURA E OFFRE 50 EURO PER EVITARE MULTA, ARRESTATO =
(AGI) - Modena, 10 feb. - Ieri sera i carabinieri di Carpi
hanno arrestato Z.S., un cinese 39enne residente a Gonzaga
(MN), operaio tessile, per aver tentato di corrompere i
militari di pattuglia al fine di evitare una contravvenzione. I
militari lo hanno fermato e controllato a Carpi in Frazione
Fossoli, lungo la provinciale Romana nord, mentre era alla
guida di un Fiat Ducato di sua proprieta'. Mentre veniva
contravvenzionato per il mancato uso delle cinture di
sicurezza, e preoccupato soprattutto della conseguente
decurtazione dei punti dalla patente, ha pensato di offrire 40
euro ad ognuno dei due militari perche' evitassero di multarlo.
Di fronte allo stupore e all'ovvio diniego dei Carabinieri, ha
ritenuto di alzare la posta, offrendo 50 euro e mettendoli
direttamente nelle mani del Brigadiere capo equipaggio. Di
fronte alla sfrontatezza del cinese, a quel punto, i
Carabinieri lo hanno condotto in Caserma a Carpi e lo hanno
immediatamente arrestato. (AGI)

Mir
101043 FEB 11

NNNN


GIO
10-FEB-11 10:57 NNNN

Noi poliziotte, la nostra divisa Contributo di Simonetta, Elisabetta, Emilia, Milena, Angela… ecc. Tutte le poliziotte SILP CGIL Roma e Lazio per la mobilitazione 'Se non ora quando?' del 13 febbraio

Quegli agenti che impedirono l'insabbiamento. La notte della Questura. La telefonata del presidente del Consiglio e le pressioni

Case di lusso a Genova, paga lo Stato. Dopo il bagno del Prefetto, dubbi sugli 80 mila euro spesi per ristrutturare quella del Questore.


mercoledì 9 febbraio 2011

NOMADI: ZINGARETTI, OSCURARE VERGOGNOSE PAGINE FACEBOOK = 'RIFIUTARE LUOGHI COMUNI RAZZISMO, FAVORIRE POLITICHE DI ACCOGLIENZA E LEGALITA'

NOMADI: ZINGARETTI, OSCURARE VERGOGNOSE PAGINE FACEBOOK =
'RIFIUTARE LUOGHI COMUNI RAZZISMO, FAVORIRE POLITICHE DI
ACCOGLIENZA E LEGALITA'

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - ''Chiedo che le autorita'
competenti oscurino al piu' presto le pagine vergognose, oltraggiose e
insultanti pubblicate su facebook dopo il rogo in cui hanno perso la
vita quattro bambini Rom. Si tratta di commenti riconducibili alla
piu' becera e razzista retorica xenofoba, che non possono trovare
cittadinanza in un Paese che si definisce civile''. E' quanto afferma
in una nota Nicola Zingaretti, presidente della Provincia di Roma.

''La questione nomadi - aggiunge Zingaretti - si puo' affrontare
con un impegno congiunto delle istituzioni, con politiche di
accoglienza, legalita' e solidarieta', rifiutando i luoghi comuni del
razzismo che gia' hanno causato troppe tragedie nella nostra citta'''.

(Rre/Zn/Adnkronos)
09-FEB-11 20:59


ROGO CAMPO ROM: ZINGARETTI, OSCURARE PAGINE FACEBOOK VERGOGNOSE =
(AGI) - Roma, 9 feb. - "Chiedo che le autorita' competenti
oscurino al piu' presto le pagine vergognose, oltraggiose e
insultanti pubblicate su facebook dopo il rogo in cui hanno
perso la vita quattro bambini Rom. Si tratta di commenti
riconducibili alla piu' becera e razzista retorica xenofoba,
che non possono trovare cittadinanza in un Paese che si
definisce civile". Lo afferma in una nota Nicola Zingaretti,
presidente della Provincia di Roma. (AGI)
Vic
092051 FEB 11

ROM: ZINGARETTI, OSCURARE PAGINE FACEBOOK VERGOGNOSE

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - ''Chiedo che le autorit… competenti
oscurino al pi— presto le pagine vergognose, oltraggiose e
insultanti pubblicate su Facebook dopo il rogo in cui hanno
perso la vita quattro bambini Rom. Si tratta di commenti
riconducibili alla pi— becera e razzista retorica xenofoba, che
non possono trovare cittadinanza in un Paese che si definisce
civile''. Lo afferma in una nota Nicola Zingaretti, presidente
della Provincia di Roma.
''La questione nomadi - conclude Zingaretti - si pu•
affrontare con un impegno congiunto delle istituzioni, con
politiche di accoglienza, legalit… e solidariet…, rifiutando i
luoghi comuni del razzismo che gi… hanno causato troppe tragedie
nella nostra citt…''. (ANSA).

DO
09-FEB-11 21:06 NNNN
ANSA-FOCUS/ BIMBI MORTI ROMA: CITTA' A LUTTO MA INDIFFERENTE
PAPA INVOCA 'PACE E AMORE'; NEGOZI APERTI, 'SERVONO SOLUZIONI'
(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Bandiere a mezz'asta, minuti di
silenzio, lezioni di sensibilizzazione a scuola e una veglia. Ma
la maggior parte dei romani non ha rispettato il lutto cittadino
per ricordare Sebastian, Patrizia e Fernando e Raul, i quattro
bimbi morti domenica sera in un incendio divampato nella loro
baracca, alla periferia della Capitale.
A Roma molte serrande dei negozi non sono state abbassate
durante la giornata, nemmeno per qualche minuto. ''Colpa della
poca informazione, ormai tutto questo e' inutile e ipocrita.
Bisognerebbe trovare delle soluzioni piuttosto'', dicono alcuni
negozianti del centro. Le bandiere che campeggiano sul
Campidoglio e negli uffici di Roma Capitale sono state oggi a
mezz'asta, sotto un sole che sembrava primaverile. Lutto anche
alla Regione Lazio, dove il presidente del Consiglio regionale,
Mario Abbruzzese, ha aperto e chiuso la seduta di oggi rinviando
i lavori d'aula alla prossima settimana. A ''piangere la morte
dei quattro bambini'' e' stata anche la diocesi ortodossa romena
d'Italia.
''Nel nome delle 150 comunita' monastiche e parrocchiali
ortodosse romene che si trovano in Italia'', i piccoli sono
stati ricordati su tutti gli altari dei monasteri e delle
parrocchie della Diocesi ortodossa. Un minuto di silenzio e'
stato osservato anche tra i banchi della scuola elementare Iqbal
Masih di Roma, frequentata da diversi alunni rom che arrivano
dello stesso quartiere Casilino, caratterizzato dalla presenza
di numerosi insediamenti nomadi. Nell'istituto si sono svolte
anche lezioni per sensibilizzare gli alunni sulla situazione di
precarieta' nei campi nomadi. Approfondimenti sugli affidi di
bimbi rom e sulla loro situazione in genere a Roma sono stati
fatti in occasione di un convegno all'Universita' Roma Tre.
Nel pomeriggio, nella basilica di Santa Maria in Trastevere,
stracolma, si e' invece tenuta la veglia di preghiera diocesana
cattolica per i piccoli rom. A presiederla e' stato il cardinale
vicario Agostino Vallini, di fronte a diversi genitori dei
bimbi, Elena Moldovan e Erdei Mircea, che hanno pianto senza
riuscire a fermarsi. Al loro fianco, gli esponenti delle
istituzioni locali: Alemanno, Poverini, Zingaretti. ''Questo
tragico evento pone anche a ciascuno di noi una domanda:
potevamo fare qualcosa per scongiurare questa morte ingiusta? La
morte di Sebastian, Patrizia, Fernando e Raul Š come un macigno
che ci pesa sul cuore e ci invita ad un grave esame di
coscienza, ciascuno per la sua parte di responsabilita''', ha
detto nella sua omelia Vallini, parlando di un evento
''umanamente inaccettabile''. Il leader dell'udc, Casini,
presente in chiesa, ha gettato acqua sul fuoco: ''Non si devono
suscitare nuove polemiche. Questa vicenda deve farci riflettere
e deve essere un'occasione per un ripensamento e un'assunzione
di responsabilit… da parte di tutta la politica''. Anche il Papa
e' intervenuto, per bocca di Vallini: ''Porto il ricordo e la
preghiera del nostro vescovo Benedetto XVI che prega con noi e
invoca pace e amore''. Alla cerimonia, e' stata accesa una
candelina per ogni bimbo rom morto a Roma, una piccola fiamma
per ogni anima volata in cielo: sono state dunque accese circa
cento candeline in ricordo di tutti i bambini nomadi morti a
causa delle precarie e poco sicure condizioni di vita. Alemanno,
prima di lasciare la chiesa, ha salutato alcuni dei rom
presenti. Una donna, in particolare, gli si Š avvicinata per
dirgli: "Sindaco, basta con i campi, i nostri bambini sono tutti
malati e bruciati".(ANSA).

Y4J-DO/CNT
09-FEB-11 20:22 NNNN
 

Per un semplice viaggio? Leggiamo ed impariamo! "Tunisia/ Sondaggio, 52% francesi vuole dimissioni Alliot-Marie"


Tunisia/ Sondaggio, 52% francesi vuole dimissioni Alliot-Marie
Dopo polemiche su vacanze private in Tunisia

Parigi, 9 feb. (TMNews) - La maggioranza dei francesi ritiene che
il ministro degli Esteri Michele Alliot-Marie debba rassegnare le
dimissioni dopo le polemiche scatenate dalle sue vacanze private
in Tunisia, dove aveva utilizzato un areo messo a disposizione da
un amico del deposto presidente Zine El Abidine Ben Ali.

Secondo un sondaggio della Bva, il 52% degli intervistati
favorevole alle dimissioni del Ministro (il 75% egli elettori
della sinistra e il 23% di quelli conservatori), contro un 46% di
parere contrario. Il sondaggio stato effettuato su un campione
di 1.061 persone, senza che sia stato indicato alcun margine di
errore.

Il sondaggio ricorda come nel novembre del 2009 solo il 22% dei
francesi si era detto favorevole alle dimissioni del
Sottosegretario Rama Yade, colpevole di avere criticato il
governo, e il mese precedente appena il 20% aveva auspicato
quelle del ministro della Cultura Frederic Mitterrand, finito nel
mirino per alcuni passaggi del suo libro "Mauvaise vie".(fonte
Afp)

Mgi

092039 feb 11

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password al 10 febbraio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 8-2-2011 n. 28 Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.

Circ. 8 febbraio 2011, n. 28 (1).

Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




1. Premessa

Il processo di modernizzazione della legislazione in materia di lavoro sviluppatosi negli ultimi anni ha evidenziato il graduale abbandono delle logiche gestionali fondate sul ricorso ad adempimenti formali a favore del costante e crescente sviluppo dell'informatizzazione.

In tale ottica si inquadra, tra l'altro, la recente determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 2010 (emessa in attuazione dell'art. 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010 n. 122), che prevede l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio appositamente elencate.

Per i datori di lavoro acquisisce pertanto una particolare rilevanza, ai fini della possibilità di relazionarsi con l'Istituto, l'accesso al fascicolo aziendale, nonché la prossima estensione e potenziamento delle funzionalità di comunicazione bidirezionale con datori di lavoro ed intermediari.

Ne risulta la necessità di chiarire e precisare ulteriormente le modalità di definizione dei titoli ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.

Come recentemente affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'attività Ispettiva (nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, in allegato 2), la crescente informatizzazione dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo degli intermediari a ciò abilitati, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti attività.



2. Datori di lavoro

Restano confermate, per quanto riguarda i datori di lavoro che intendano adempiere in prima persona o per il tramite di propri dipendenti all'uopo delegati alla cura degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, le istruzioni relative al rilascio del PIN, impartite da ultimo con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32.

I datori di lavoro (persone fisiche e rappresentanti legali delle società) che abbiano già richiesto l'abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali secondo le modalità attualmente in uso e che risultano essere inseriti tra i soggetti collegati all'azienda, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

Oltre alla modalità di accesso tramite PIN è già operativa una nuova modalità di accesso mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117.

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, compilando l'apposito modulo allegato alla presente circolare (allegato 3).


2.1. Abilitazione ad operare. Modalità di attribuzione.


Qualora intendano delegare alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto uno o più lavoratori dipendenti, i datori di lavoro sopra indicati, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti del datore di lavoro stesso.

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non da parte del datore di lavoro stesso (persona fisica o legale rappresentante) o di un dipendente appositamente delegato nelle forme anzidette.


2.2. Gruppi di impresa. Delega a società del gruppo.


Come già affermato con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32, l'articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede, al comma 1, che "i gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate".

Come già affermato, in relazione al libro unico, dal Vademecum pubblicato dal Ministero del Lavoro, la società capogruppo può delegare agli adempimenti una qualsiasi società del medesimo gruppo, rimanendone tuttavia sempre direttamente responsabile.

Lo svolgimento degli adempimenti ad opera della società capogruppo o di quella delegata non modifica la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

Per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa funzione dovranno indicare il codice fiscale della società facente parte del gruppo cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto. Tale delega comporta l'autocertificazione circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

La messa a disposizione del servizio sopra descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.


2.3. Consorzi di società cooperative. Delega a società facenti parte del consorzio.


Come già affermato con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32, l'articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede, al comma 2, che "i consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della L. 11 gennaio 1979, n. 12".

Analogamente a quanto previsto per i gruppi di impresa, per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti legali delle società cooperative, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa funzione, dovranno indicare il codice fiscale della società cooperativa facente parte del consorzio, cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto. Tale delega comporta l'autocertificazione circa l'appartenenza al consorzio.

La messa a disposizione del servizio sopra descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.



3. Intermediari incaricati dai datori di lavoro

La citata nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'attività Ispettiva, rimarca la centralità - nel quadro normativo destinato a regolare l'attività svolta dagli "intermediari" - della L. 11 gennaio 1979, n. 12, che identifica, tra l'altro, i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo, la nota precisa che dette attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. In tal senso, il Ministero del Lavoro richiama il combinato disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 12/1979 (allegato 1).

Pertanto, ai sensi della predetta nota, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED) - in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L. n. 12/1979, possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32.


3.1. Modalità di identificazione degli intermediari autorizzati.


Al fine di avere una più precisa identificazione degli intermediari abilitati ad operare, l'Inps ha predisposto un sistema di profilazione degli stessi.

I consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati all'articolo 1, comma 1, della citata L. n. 12/1979 saranno abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell'interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento, con cui sono già vigenti, o in fase di stipula, convenzioni.

Per quanto riguarda i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della L. n. 12/1979), sarà predisposta - sulla base dell'identificazione operata dalla relative associazioni nazionali - una profilazione di struttura, alla cui abilitazione saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili.

I professionisti abilitati ad operare ed i responsabili di struttura, identificati nel modo sopra descritto, potranno accedere ai servizi on line dell'Istituto previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall'Istituto. Qualora siano già dotati di PIN potranno continuare ad operare con quello già in uso.

Per i professionisti ed i responsabili di struttura che risultino avere un PIN non abilitato ad operare per i servizi aziendali sarà in automatico effettuata tale abilitazione.

I professionisti e i responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, compilando l'apposito modulo allegato alla presente circolare (allegati 4 e 5).

Sono conseguentemente superate le disposizioni impartite a tale proposito con Circ. 30 ottobre 2001, n. 191.


3.2. Applicazione di gestione delle deleghe da parte delle aziende e delle sub-abilitazioni ad operare.


Gli intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 12/1979, individuati secondo le modalità indicate al punto 3.1 della presente circolare, potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

A tale scopo l'intermediario autorizzato accederà - mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall'Istituto - all'applicazione di gestione deleghe, resa disponibile sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "servizi per le aziende e i consulenti".

Tramite l'applicazione, l'intermediario riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante. Una volta terminata la compilazione, l'intermediario potrà stampare la delega perché possa essere sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L'intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega - unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante - per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, gli intermediari dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti dell'intermediario.



4. Tempistica

L'applicazione di gestione delle deleghe sarà resa disponibile sul sito internet dell'Istituto dal 7 febbraio 2011. A decorrere dalla data suddetta gli intermediari autorizzati possono pertanto accedere ed inserire le proprie deleghe.

Durante la prima fase del nuovo sistema sarà comunque possibile inviare i flussi UniEmens secondo il sistema attualmente in uso.

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:

a) datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);

b) dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della presente circolare);

c) società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della presente circolare;

d) società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.3 della presente circolare;

e) intermediario autorizzato ai sensi della L. n. 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della presente circolare.

In tutti i casi sopra descritti, le persone incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio PIN o CNS.

Durante il periodo di transizione sarà realizzata una attività di informazione nei confronti dei datori di lavoro interessati.



5. Datori di lavoro agricoli

I criteri operativi descritti nei punti precedenti saranno applicati anche nei confronti dei datori di lavoro che assumono operai agricoli.

Con riferimento ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli, ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate, sono soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici (Circ. 7 aprile 2008, n. 45).

Di contro, anche nel caso di datori di lavoro agricoli, non sono autorizzati alle sopracitate attività né i Centri di elaborazione dati (CED) - in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L. n. 12/1979, possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie - né quei soggetti - quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili - che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con Circ. 17 febbraio 2004, n. 32 e con la successiva specifica Circ. 22 settembre 2006, n. 100.

Nelle more del rilascio della procedura di gestione deleghe che interesserà la generalità dei soggetti continueranno ad applicarsi le normali procedure di abilitazione previste per lo specifico settore.

Sarà comunque consentito anche alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di utilizzare il sistema delle sub-abilitazioni nei confronti dei propri dipendenti.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


L. 11 gennaio 1979, n. 12

Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro

(Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20)


- Stralcio -


Articolo 1

Esercizio della professione di consulente del lavoro.


Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell’apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui all’art. 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della L. 25 luglio 1956, n. 860 nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non é richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all’evoluzione professionale ed occupazionale del settore.



Allegato 2


Nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857 (2)

(2) Il testo della presente nota, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è pubblicato autonomamente.



Allegato 3


Richiesta assegnazione “PIN” datore di lavoro


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Allegato 4


Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato


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Allegato 5


Richiesta assegnazione “PIN” intermediario associazioni


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D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1