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martedì 5 ottobre 2010

Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).‏



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 14-7-2010 n. 59802
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 1.
Circ. 14 luglio 2010, n. 59802 (1).
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20 marzo 1958).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 1.


 
Ai
Dirigenti generali territoriali
   
Loro sedi
 
Al
Dipartimento per i trasporti terrestri segreteria amministrativa
   
Sede
 
Al
C.S.R.P.A.D.
   
Roma
 
Ai
C.P.A.
   
Loro sedi
 
Alle
Divisioni della Direzione generale per la motorizzazione
   
Sede
 
All'
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti
   
- Dipartimento trasporti e comunicazioni
   
Via Notarbartolo n. 9
   
90141 - Palermo
 
Alla
Provincia autonoma di Trento
   
Servizio motorizzazione civile ed infrastrutture ferroviarie
   
Lung'Adige San Nicolò, 14
   
33100 - Trento
 
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
   
Alto Adige- Ripartizione 38 traffico e trasporti
   
39100 - Bolzano
e, p.c.:
All'
Anfia
   
Torino
 
All'
Ancma
   
Milano
 
Alla
Cuna
   
Torino
 
All'
Ascomac
   
Roma
 
All'
Unrae
   
Roma
 
All'
Unacoma
   
Roma
 
Alla
Federaicpa
   
Roma
 
All'
Unitai
   
Roma
 
Alla
Confetra
   
Roma
 
Al
Consorzio Italiano GPL
   
Roma
 
Alla
Assogasliquidi
   
Roma
 
Alla
Federmetano
   
Via Alberelli, 2
   
50100 - Bologna
 
Alla
NGV System Italia
   
Via Serio, 16
   
20139 - Milano






Supplemento 13 al regolamento 98.

"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei proiettori dei veicoli stradali muniti di sorgente luminosa a scarica di gas".

Si fa seguito alla Circ. 2 marzo 2010, n. 18296, per comunicare che il giorno 19 agosto 2010 entrerà in vigore il supplemento 13 al regolamento in oggetto.
Il testo dell'emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2009/94) è disponibile in lingua inglese sul sito http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", nella sessione di novembre 2009.
Trattandosi di supplemento esso non implica l'aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il regolamento n. 98 sono attualmente:

E 1
GERMANIA
E 23
GRECIA
E 2
FRANCIA
E 24
IRLANDA
E 3
ITALIA
E 25
CROAZIA
E 4
PAESI BASSI
E 26
SLOVENIA
E 5
SVEZIA
E 27
SLOVACCHIA
E 6
BELGIO
E 29
ESTONIA
E 7
UNGHERIA
E 32
LETTONIA
E 8
REPUBBL. CECA
E 34
BULGARIA
E 9
SPAGNA
E 36
LITUANIA
E 10
SERBIA
E 37
TURCHIA
E 11
REGNO UNITO
E 40
REP. DI MACEDONIA
E 12
AUSTRIA
E 42
COMUN. EUROPEA
E 13
LUSSEMBURGO
E 43
GIAPPONE
E 16
NORVEGIA
E 45
AUSTRALIA
E 17
FINLANDIA
E 47
SUD AFRICA
E 18
DANIMARCA
E 48
NUOVA ZELANDA
E 19
ROMANIA
E 49
CIPRO
E 20
POLONIA
E 50
MALTA
E 21
PORTOGALLO
E 52
MALESIA
E 22
FEDER. RUSSA
   





Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli



Dec. 27 novembre 1997, n. 97/836/CE

Modalità di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai fini delle prestazioni pensionistiche: dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo - Ripartizione del reddito agrario tra i componenti del nucleo familiare.

 I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

 Msg. 1-10-2010 n. 24587



 Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 1 ottobre 2010, n. 24587 (1).

Modalità di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai
fini delle prestazioni pensionistiche: dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo - Ripartizione del reddito agrario tra i componenti
del nucleo familiare.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Premessa

Con messaggio n. 8594 del 26 marzo 2010 sono state fornite le
istruzioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni
annuali dei pensionati da effettuarsi nell'ambito della verifica
generalizzata dei redditi relativi all'anno 2009.

Al punto 3 del citato messaggio è stato precisato che «se la
situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali
componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al
Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non
dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS in quanto
l'Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle
entrate».

A tal proposito sono pervenute richieste di chiarimenti in merito
alle seguenti questioni:

1. se il modello RED possa essere presentato per dichiarare redditi
da lavoro autonomo per soggetti che hanno versato contributi
previdenziali e assistenziali;

2. quali debbano essere le dichiarazioni rese dai componenti del
nucleo familiare in merito alla ripartizione del reddito agrario per
le prestazioni collegate al reddito.

1. Dichiarazione del reddito da lavoro autonomo.

Con circolare n. 61 del 2 maggio 2005 sono state illustrate le linee
definite dagli Organi dell'Istituto in ordine all'emissione della
modulistica reddituale per l'anno 2004. All'Allegato 3 della medesima
circolare, relativo alla "Tipologia di redditi: codici e descrizioni",
in riferimento al reddito da lavoro autonomo (compreso quello prodotto
da coltivatori diretti, mezzadri, coloni) viene precisato che «i
redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute
erariali».

Con messaggio n. 59 del 12 marzo 1997 in merito al cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato chiarito che il
reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle
modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali.

Con successivo messaggio n. 14211 del 24 giugno 1997 avente analogo
oggetto è stato precisato che «i redditi da lavoro autonomo devono
essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e a lordo dei
contributi erariali» e, inoltre che «Dal reddito agrario può essere
dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la
propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in
ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti».

I modelli di dichiarazione dei redditi predisposti
dall'Amministrazione finanziaria prevedono che sia oggetto di
dichiarazione il "reddito complessivo", al lordo quindi dei contributi
previdenziali e assistenziali versati all'Istituto. Ulteriore voce dei
medesimi modelli ha ad oggetto "Contributi assistenziali e
previdenziali" che però comprende, oltre ai contributi previdenziali
contributi versati a diverso titolo.

Pertanto, ad integrazione del citato messaggio n. 8594 del 26 marzo
2010, si fa presente che possono presentare il modello reddituale
coloro che percepiscano un reddito da lavoro autonomo da dichiarare al
netto dei contributi previdenziali.

In tale ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere
dichiarati tutti i redditi del soggetto.

Comunque, in caso di mancata presentazione del modello RED, il valore
di riferimento, per il reddito da lavoro autonomo, ai fini delle
prestazione collegata al reddito, è quello relativo al dato
comunicato dall'Amministrazione finanziaria corrispondente alla voce
"Reddito complessivo."

2. Dichiarazioni rese dai componenti del nucleo familiare in merito
alla ripartizione del reddito agrario.

Con la circolare n. 197 del 2003, nel riepilogare le istruzioni
relative al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro sono state
precisate le modalità di dichiarazione del reddito da lavoro
autonomo.

In particolare è stato precisato che:

«Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente
dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali
(messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Dal reddito agrario può essere
dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la
propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in
ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti (messaggio n. 14211 del 24 giugno
1997). Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo
famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i
componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità
del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai
componenti il nucleo familiare non possono comunque superare il 49%
del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell'azienda
almeno il 51% del reddito. Tali indicazioni recepiscono il criterio
stabilito dall'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la
ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell'impresa familiare
costituita a norma dell'art. 230-bis del codice civile. Nei casi di
mancata costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione del
reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla
gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all'ammontare della
quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell'azienda.
La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare
dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve
ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in
quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo
è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli
anni di interesse (messaggio n. 9333 del 15 maggio 1997)».

Il criterio sopra illustrato deve essere esteso a tutte le situazioni
in cui il diritto o la misura della prestazione pensionistica sono
collegati al reddito da lavoro (da valutarsi da solo o eventualmente
insieme ai redditi di altra natura). L'Amministrazione finanziaria, in
assenza di costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.), non
acquisisce il dato relativo alla ripartizione del reddito agrario tra
i componenti del nucleo familiare.

Pertanto, in caso di mancata costituzione dell'impresa familiare ai
sensi dell'articolo 230-bis c.c., il titolare dell'azienda e i
componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni
collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali al
fine di dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla
dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario
resa da parte del titolare dell'azienda.

In tale ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere
dichiarati tutti i redditi del soggetto.

c.c. art. 230-bis

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

Msg. 26 marzo 2010, n. 8594



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Illegittima la contestazione differita dell'infrazione accertata dall'ispettore della Polstrada fuori servizio

Illegittima la contestazione differita dell'infrazione accertata dall'ispettore della Polstrada fuori servizio (Tribunale di Firenze, sentenza 26 settembre 2010)
Gli agenti in borghese devono intimare l'alt all'automobilista esibendo la paletta e anche lo speciale tesserino di riconoscimento. La fotocopia del verbale, redatto a penna su moduli prestampati, va autenticata prima di essere inviata al trasgressore
 

Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo. Chiarimenti in materia di utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei "buoni lavoro" nei casi di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010.

 I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

 Circ. 4-10-2010 n. 130



 Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione
centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale
pensioni.

Circ. 4 ottobre 2010, n. 130 (1).

Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro
autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime
dell'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per
il personale del settore trasporto aereo. Chiarimenti in materia di
utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore
nominale dei "buoni lavoro" nei casi di compatibilità e cumulabilità
delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del
reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e
2010.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione
centrale pensioni.

 Ai

 Dirigenti centrali e periferici

 Ai

 Direttori delle Agenzie

 Ai

 Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

 Al

 Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

 e, p.c.:

 Al

 Presidente

 Al

 Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

 Al

 Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

 Al

 Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del
controllo

 Ai

 Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

 Al

 Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati

 Ai

 Presidenti dei comitati regionali

 Ai

 Presidenti dei comitati provinciali

La presente circolare sostituisce la Circ. 5 agosto 2010, n. 107
riproponendone integralmente il contenuto integrato con la
precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6.1, circa l’utilizzo
della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei
“buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la
prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con
integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.

1. Premesse e quadro normativo

Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra
attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato
dal combinato disposto dell'articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945,
n. 788 e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86 (convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160).

La prima norma stabilisce che l'integrazione salariale «non sarà
(...) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di
riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»;
l'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore
che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le
giornate di lavoro effettuate».

Come già chiarito con Circ. 12 dicembre 2002, n. 179 (le cui
disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il
combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una
incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario
con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa
sia essa autonoma oppure subordinata.

Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'articolo
3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo
svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata
od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto
all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto
all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione
dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra
attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio -
mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi
l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota
d'integrazione salariale - in ipotesi, invece, di attività lavorativa
autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo
diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza)
l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività
è inferiore all'integrazione salariale stessa» (Cass. n. 12487 del
23 novembre 1992).

Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal
lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto circa lo svolgimento
dell'attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell'art. 8
della L. n. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle
prestazioni per tutto il periodo della concessione.

Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di
seguito le circostanze in cui si può dar luogo:

- all'incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e
l'integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di
lavoro su cui è fondata;

- alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova
attività con l'integrazione salariale;

- ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con
l'integrazione salariale.

2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del
rapporto di lavoro che dava luogo all'integrazione salariale

Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario
dell'integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come
affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il
nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del
rapporto precedente e, quindi, (...) la perdita del diritto al
trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di
lavoro che ne costituiva il fondamento».

2.1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei
(articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134)


Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto
di lavoro (e quindi del diritto all'integrazione salariale) in caso di
stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
la norma contenuta nell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo
alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al
personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da
questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie (ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede
eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per
giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a
rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e
ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del
quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di
lavoro da cui trae origine l'integrazione salariale cessa, anche se,
in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa,
viene ripristinato al fine di consentire la fruizione
dell'integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà
darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell'integrazione
salariale con relativo reddito. A questa conclusione conducono due
ordini di motivi: da una parte l'osservazione che la reviviscenza del
vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione
dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223); dall'altra il dato letterale riguardante l'effetto, che è
quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni
straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già
quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.

3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione
salariale: cumulabilità totale dell'indennità con la remunerazione

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione
salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa,
per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi
diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività
lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale.

In tali casi l'integrazione salariale è pienamente cumulabile con la
remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.

Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro
siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell'orario ordinario
giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere
giornate in periodi predeterminati). Del resto nell'ipotesi di
part-time verticale l'integrazione salariale è dovuta soltanto nei
periodi in cui sarebbe stata espletata l'attività lavorativa.

Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché
le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite
dell'orario massimo settimanale di lavoro.

4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le
prestazioni di lavoro accessorio

Come già illustrato dalla Circ. 26 maggio 2009, n. 75, l'art. 7-ter,
comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l'art. 70 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il
comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009,
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare,
da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al
reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

L'art. 2, comma 148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha esteso
la portata di tale disposizione anche all'anno 2010.

La suddetta norma - con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e
2010 - consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di effettuare
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le
attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Il
limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi
previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va
computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo
stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a
prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio
che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà
obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto.

Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei
3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere
applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale
cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre
l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel
caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso
dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno
solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini
il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli
altri redditi per lavoro accessorio.

5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito
derivante da una nuova attività lavorativa

Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a
cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività
lavorativa e le integrazioni salariali.

In via generale l'integrazione salariale non è dovuta per le
giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre
attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova
attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l'integrazione
salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale
verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la
nuova attività lavorativa.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il
lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è
inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari
alla differenza tra l'intero importo dell' integrazione salariale
spettante e il reddito percepito.

5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato
e contratto di lavoro part-time

Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto
risulta compatibile con il diritto all'integrazione salariale. Se il
reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore
all'integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con
il reddito, a concorrenza dell'importo totale della integrazione
spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore - beneficiario
di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo
pieno - stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo
parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà
possibile il cumulo parziale dell'integrazione salariale con il
reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a
differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile
con il contratto di lavoro che ha dato luogo all'integrazione
salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro autonomo o simili

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione
salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non
rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo
pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e
neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale
tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna
presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale
attività e la misura dell'integrazione salariale cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto.

Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare
l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al
fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota
differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui l'ammontare
dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile
temporalmente, l'Istituto deve comunque sospendere l'erogazione delle
integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.

Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per
incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio
onorario con la Pubblica Amministrazione.

6. Regime dell'accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi
di compatibilità/cumulabilità totale e parziale

Si illustra il regime dell'accredito della contribuzione figurativa
con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità
illustrate nella presente circolare.

Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra la
nuova attività di lavoro e l'integrazione salariale (di cui al
precedente punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni
e quella obbligatoria per l'attività effettivamente prestata si
riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non
sovrapposti, pertanto non si pongono particolari questioni e
l'accredito della contribuzione figurativa collegato al godimento
della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato in base ai
criteri generali.

Diversamente, qualora l'importo della prestazione di integrazione
salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in
conseguenza dello svolgimento di un'attività di lavoro, subordinato o
autonomo (casi di incumulabilità relativa) l'accreditamento dei
contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa,
in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza
tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo
dell'integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione
all'attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria
relativa all'attività effettivamente svolta verrà accreditata nella
gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le
condizioni, alle prestazioni previste dall'ordinamento delle medesime
gestioni.

6.1 Regime dell'accredito della contribuzione figurativa in caso di
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e
2010. Chiarimenti

Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità e
cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di
lavoro accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di
compatibilità e cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del
reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e
2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini
della corretta applicazione della norma di cui al comma 1-bis
dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, si rende necessario che la
quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del
valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è
posto l'onere dell'accredito figurativo correlato alle prestazioni
integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo
onere. Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà
essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo
lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel Msg. 4
maggio 2010, n. 12082 e a scioglimento definitivo della riserva
formulata nella Circ. 9 luglio 2009, n. 88, punto 4.

7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto
aereo

Il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui
all'articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all'erogazione di
un'integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli
ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da
garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della
retribuzione lorda di riferimento.

Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo
2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da
parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del
Fondo. In particolare ha previsto che:

a. la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i
proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo
o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente,
purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di
integrazione salariale;

b. la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari
alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova
attività e l'integrazione salariale, nel caso in cui essi siano
superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori
all'80% della retribuzione di riferimento.

Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta
esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del
trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui
al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il
provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o
autonomo sia inferiore alla misura dell'integrazione salariale, a
nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua
a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.

Il Direttore generale

Nori

Allegato 1

Art. 3 - D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788

L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto
per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.

Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le
giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività
remunerate.

Allegato 2

Art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160

(...) omissis

4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

(…) omissis

Allegato 3

Art. 2, comma 5-quater, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito,
con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166

(...) omissis

5-quater Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa
integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell' articolo
1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa
indennità per il periodo residuo del quadriennio.

Allegato 4

Art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 settembre 2003, n. 276,
modificato dall'art. 7-ter, comma 12, lett. b) del D.L. n. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009 e dall'art. 2, comma
148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191

(…) omissis

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo
19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede
a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

(…) omissis

D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8

D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 3

D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 2

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter

L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2

Circ. 5 agosto 2010, n. 107



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lunedì 4 ottobre 2010

news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org (27 settembre-3 ottobre 2010)

Aggiornamenti della banca dati ( area riservata ai possessori di userid e password)




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Appello di Pietro Ingrao (((( DA ASCOLTARE))))



"Lo stress sul luogo di lavoro"



"Disciplina dell'utilizzo delle telecamere sul posto di lavoro"








"Sanzione disciplinare e audizione del lavoratore"


"Certificati di malattia: i casi in cui vale ancora il cartaceo"

PENSIONI: FRANCIA; LE MONDE, GOVERNO PRONTO A CONCESSIONI

I cugini d'oltralpe quando vogliono una cosa,  la ottengono




EST S0B QBXB PENSIONI: FRANCIA; LE MONDE, GOVERNO PRONTO A CONCESSIONI (ANSA) - PARIGI, 4 OTT - Dopo la terza giornata di mobilitazione in un mese contro la riforma delle pensioni, il governo francese «si dice pronto a fare concessioni, in particolare per le madri di famiglie numerose» nel dibattito sulla proposta di legge al Senato, che comincerà domani. Lo riferisce il quotidiano parigino Le Monde, spiegando che l'ammorbidimento non tocca però i punti chiave della riforma, in particolare l'innalzamento dell'età pensionabile. «C'e un principio di base, che è l'allungamento del periodo (di lavoro) a 62 anni» ha dichiarato il Primo ministro francese Francois Fillon, citato dallo stesso giornale. Le disuguaglianze tra l'importo della pensione degli uomini e quello delle donne, per quanto in diminuzione rispetto a qualche decennio fa, è uno degli elementi più controversi del sistema previdenziale francese. (ANSA). Z13 04-OTT-10
FINE DISPACCIO

DI EX VICESINDACO SCOMPARSO SCHELETRO TROVATO IN SARDEGNA

CRO S0B QBXB È DI EX VICESINDACO SCOMPARSO SCHELETRO TROVATO IN SARDEGNA RICONOSCIUTO DA ABITI E ZAINO, MORTO PER UNA CADUTA (ANSA) - NUORO, 4 OTT - Lo scheletro ritrovato sabato da un'escursionista fra Orgosolo ed Urzulei è di Gesuino Cadinu, l'ex vicesindaco di Mamoiada (Nuoro), di 56 anni scomparso il 27 dicembre dell'anno scorso dopo essere uscito per un'escursione sul Supramonte. La conferma dell'identificazione è arrivata stamani nella sala mortuaria dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Un nipote di Cadinu, Salvatore Gungui, che già ieri sul luogo del ritrovamento aveva riconosciuto gli abiti e uno zainetto dello zio, ha ripetuto davanti al magistrato che i jeans e il cappello trovati sui resti umani sono quelli che lo zio indossava il 27 dicembre quando all'alba uscì di casa. Un altro particolare ha aiutato il riconoscimento: sul volto irriconoscibile vi sono ancora i baffi, caratteristica inconfondibile di Cadinu. Dopo la denuncia della scomparsa di Cadinu furono avviate ricerche e l'auto dello scomparso fu trovata parcheggiata e chiusa a chiave. Neanche speciali unità cinofile della Protezione civile particolarmente addestrate riuscirono a ritrovare le tracce di Cadinu. Solo uno speleologo a distanza di quasi un anno ha notato, sabato scorso, lo scheletro in una cavità calcarea in un dirupo. I primi accertamenti medico-legali hanno stabilito che Cadinu è scivolato, battendo violentemente il capo e la schiena. La morte è stata probabilmente istantanea. Terminati gli accertamenti i resti di Cadinu saranno restituiti alla famiglia per la celebrazione dei funerali. (ANSA). E04 04-OTT-10 12:18 NNN
FINE DISPACCIO

-12



Scendi in piazza anche tu sabato 16 ottobre a Roma

con Sabina Guzzanti, Luigi De Magistris, Ascanio Celestini, Moni Ovadia, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Lidia Ravera, Pancho Pardi, Furio Colombo, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Articolo 21, don Enzo Mazzi, don Paolo Farinella e molti altri

che hanno aderito all'appello di Camilleri, Flores d'Arcais, don Gallo e Hack che invita la società civile a manifestare insieme ai lavoratori della Fiom, per dire:
FUORI BERLUSCONI
REALIZZIAMO LA COSTITUZIONE
VIA I CRIMINALI DAL POTERE
RESTITUIRE LE TELEVISIONI AL PLURALISMO
ELEZIONI DEMOCRATICHE
FATTI LEADER!
L’organizzazione della manifestazione dipende anche da te. Organizza con i tuoi amici pullman, carovane di macchine, viaggi collettivi in treno (segnala a redazione@micromega.net disponibilità e iniziative). Inventa e produci cartelloni, striscioni, manifesti, pupazzi. Produci e diffondi manifestini in piccolo formato, nelle cassette delle lettere e nei luoghi di ritrovo.
Il 16 ottobre tutti a Roma
L’ITALIA SI DESTA!
FUORI BERLUSCONI
REALIZZIAMO LA COSTITUZIONE

www.micromega.net

"Le disposizioni sul contenzioso del lavoro approvate dal Senato (d.d.l. 1167-B-bis

Lavori usuranti - Iter parlamentare al Senato della Repubblica









ACQUA: SOTTO ESAME DLGS SU QUALITA'IDRICA, NUOVI STANDARD

(NEWSLETTER AMBIENTE)
(ANSA) - ROMA, 4 OTT - E' all'esame del Senato lo schema
di Dlgs del Governo (n. 252) sui nuovi standard di qualita'
(Sqa) e le nuove specifiche tecniche in materia di qualita'
delle acque. Lo schema e' stato predisposto ai sensi della
Comunitaria 2009 e, in particolare, dell'allegato B, con lo
scopo di attuare nel nostro ordinamento due direttive
comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque e la
direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio
dello stato delle acque.
La prima e' finalizzata al raggiungimento di uno stato chimico
buono delle acque superficiali istituendo standard di qualita'
per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un
rischio significativo per l'ambiente acquatico, identificandone
in allegato trentatre alcune delle quali indicate come
pericolose (ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi
policiclici aromatici). Spetta agli Stati membri applicare gli
standard di qualita' in base al monitoraggio dello stato delle
acque effettuato e adottare misure per impedire aumenti
significativi delle concentrazioni.
In base alle informazioni raccolte o ad altri dati
disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario
delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze
prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per
ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro
territorio.
La direttiva 2009/90/CE invece stabilisce le specifiche
tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee, prevedendo che i metodi di analisi
utilizzati per i programmi di monitoraggio chimico, compresi i
metodi di laboratorio, siano convalidati e documentati ai sensi
della norma EN ISO/IEC-17025 o di altre norme equivalenti
internazionalmente accettate.
Lo schema attualmente in esame si compone di tre articoli,
intervenendo e chiarendo la materia regolata dal decreto
legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, quelli relative
alla tutela delle acque dall'inquinamento.
Fornisce alle regioni le indicazioni su come identificare il
buono stato chimico delle acque e prevede la riduzione e l'
eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze
pericolose prioritarie entro il 2021. Indica inoltre le
competenze del ministero e dell'Ispra in particolare per il
consolidamento del Sistema Informativo Nazionale per la Tutela
delle Acque Italiane (Sintai). L'articolo 2 abroga alcune
disposizioni regolamentari relative alle modalita' di
informazione sullo stato delle acque e alla fissazione di
standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze
pericolose. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza
finanziaria. (ANSA).

XLO
04-OTT-10

"Straordinari non concordati: raffica di rimborsi ai poliziotti"

ACILIA, VOLANTE POLIZIA COINVOLTA IN INCIDENTE STRADALE





OMR0000 4 CRO TXT Omniroma-ACILIA, VOLANTE POLIZIA COINVOLTA IN INCIDENTE STRADALE (OMNIROMA) Roma, 03 ott - Una volante della polizia, che si stava recando per un intervento allo stadio di Acilia, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, intorno alle 14, in via della Verbena. Sull'altra auto viaggiava una famiglia (padre, madre e due figli): il padre è rimasto ferito ad una mano. I rilievi sono effettuati dalla polizia municipale. red 031904 ott 10
FINE DISPACCIO

NON SI MANGIA SU MOTOVEDETTE POLIZIA PENITENZIARIA, ESPOSTO



CRO S57 S0B QBXB NON SI MANGIA SU MOTOVEDETTE POLIZIA PENITENZIARIA, ESPOSTO (ANSA) - LIVORNO, 3 OTT - «Uno sciopero della fame forzato». È quanto denuncia il Ciisa (sindacato autonomo della polizia penitenziaria) dopo che, secondo quanto riferisce il segretario livornesee Vincenzo Romeo, al personale della base navale di Livorno «è stato proibito di rifocillarsi durante le ore di servizio e sulle motovedette». Romeo ha presentato un esposto alla Procura di Livorno. Il divieto di mangiare durante il servizio, spiega Romeo, è in vigore dal 30 settembre per una disposizione del responsabile della base navale. Gli agenti del servizio navale della polizia penitenziaria di Livorno sono in forza al carcere di Gorgona, ma nel porticciolo dell'isola le motovedette, per motivi di sicurezza, non possono stazionare a lungo. «Quindi - scrive il sindacalista - il personale mangiava agli ormeggi di Livorno, sulle motovedette». Nell'avviso si legge che «il personale che intende consumare il pasto presso esercizi convenzionati dovrà preventivamente chiedere permesso scritto al comandante, timbrare l'uscita e recuperare l'assenza. Si chiarisce che non è consentito assolutamente nè la preparazione nè la consumazione dei pasti a bordo delle motovedette». Secondo il Ciisa la disposizione sarebbe dettata da necessità di risparmiare. «Se proprio si vuol risparmiare denaro - rivela Romeo - segnaliamo alla Procura che al personale della stazione navale è regolarmente elargita l'indennità d'imbarco espressamente vietata da una circolare del 1998». (ANSA). YG3-MOI 03-OTT-10 19:33 NNN
FINE DISPACCIO

La P.E.C. nella Pubblica Amministrazione

Sospensione patente nei centri abitati: attenti ad una TRAPPOLA nel Codice Stradale



domenica 3 ottobre 2010

Cassazione "...Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento ..."

 

Cassazione "...Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento ..."

Cassazione "...Permesso di soggiorno per coesione familiare, requisiti e limiti ..."

Cassazione "...Permesso di soggiorno per coesione familiare, requisiti e limiti ..."

Cassazione "...Il popolo può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, solo se viene pienamente informato di tutti i fatti di interesse pubblico. La funzione del giornalismo di inchiesta...."

Cassazione "...Il popolo può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, solo se viene pienamente informato di tutti i fatti di interesse pubblico. La funzione del giornalismo di inchiesta...."

Lodo Lega, la banda armata non è più reatoDopo tante leggi ad personam/s per Silvio B., eccone una per i fedelissimi di Umberto B., in nome della par condicio.

link per eventuali commenti

 La norma è ben nascosta in un decreto omnibus che entra in vigore fra pochi giorni, il 9 ottobre: il Dl 15.3.2010 n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 maggio col titolo “Codice dell’Ordinamento Militare”. Il decreto comprende la bellezza di 1085 norme e, fra queste, la numero 297, che abolisce il “Dl 14.2.1948 n. 43”: quello che puniva col carcere da 1 a 10 anni “chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici” e si organizzano per compiere “azioni di violenza o minaccia”.

Il trucco c’è e si vede: un provvedimento che abroga una miriade di vecchie norme inutili viene usato per camuffare la depenalizzazione di un reato gravissimo e, purtroppo, attualissimo. Chissà se il capo dello Stato, che ha regolarmente firmato anche questo decreto, se n’è accorto. L’idea si deve, oltreché al ministro della Difesa Ignazio La Russa, anche al titolare della Semplificazione normativa, il leghista Roberto Calderoli. Che cos’è venuto in mente a questi signori, fra l’altro nel pieno dei nuovi allarmi su un possibile ritorno del terrorismo, di depenalizzare le bande militari e paramilitari di stampo politico? Forse l’esistenza di un processo in corso da 14 anni a Verona a carico di politici e attivisti della Lega Nord sparsi fra il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto, accusati di aver organizzato nel 1996 una formazione paramilitare denominata “Guardia Nazionale Padana”, con tanto di divisa: le celebri Camicie Verdi, i guardiani della secessione. Processo che fino a qualche mese fa vedeva imputati anche Bossi, Maroni, Borghezio, Speroni e altri cinque alti dirigenti che erano parlamentari all’epoca dei fatti, fra i quali naturalmente Calderoli.

In origine, i capi di imputazione formulati dal procuratore Guido Papalia sulla scorta di indagini della Digos e di copiose intercettazioni telefoniche, in cui molti protagonisti parlavano di fucili e armi varie, erano tre: attentato alla Costituzione, attentato all’unità e all’integrità dello Stato, costituzione di una struttura paramilitare fuorilegge. Ma i primi due, con un’altra “legge ad Legam”, furono di fatto depenalizzati (restano soltanto in caso di effettivo uso della violenza) nel 2005 dal centrodestra ai tempi del secondo governo Berlusconi. Restava in piedi il terzo, quello cancellato dal decreto La Russa-Calderoli. I leader leghisti rinviati a giudizio si erano già salvati dal processo grazie al solito voto impunitario del Parlamento, che li aveva dichiarati “insindacabili”, come se costituire una banda paramilitare rientrasse fra i reati di opinione degli eletti dal popolo. Papalia ricorse alla Corte costituzionale con due conflitti di attribuzioni fra poteri dello Stato contro la Camera, ma non riuscì a ottenere ragione. Restavano imputate 36 persone, fra le quali Giampaolo Gobbo, segretario della Liga Veneta e sindaco di Treviso e il deputato Matteo Bragantini. Ma ieri, nella prima udienza del processo al Tribunale di Verona, si è alzata l’avvocatessa Patrizia Esposito segnalando ai giudici che anche il reato superstite sta per evaporare: basta aspettare il 9 ottobre e tutti gli imputati dovranno essere assolti per legge. Stupore generale: nessuno se n’era accorto. Al Tribunale non è rimasto che prenderne atto e rinviare il dibattimento al 19 novembre, in attesa dell’entrata in vigore del decreto. Dopodiché il processo riposerà in pace per sempre. Le camicie verdi e i loro mandanti possono dormire sonni tranquilli. Il Partito dell’Amore, sempre pronto a denunciare il “clima di odio che può degenerare in violenza”, ha depenalizzato la banda armata. Per l’“associazione a delinquere dei magistrati” denunciata da B., invece, si procederà quanto prima alla fucilazione.

Uranio impoverito e soldati abbandonati

sabato 2 ottobre 2010

LAVORO: SICUREZZA, APPELLO DAL 'BASSO' CONTRO SPOT MINISTERO ADERISCONO IDV TOSCANA,ART.21,SINDACALISTI CGIL, MEDICI E OPERAI

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Un appello dal 'basso' - con le prime
firme raccolte tra operai, medici d'urgenza, sindacalisti e i
giornalisti di articolo 21 - ha gi… raccolto quasi 200 firme,
certificate ed autorevoli, per chiedere il ritiro degli spot
promossi dal ministero del Lavoro con lo slogan 'Sicurezza sul
lavoro. La pretende chi si vuole bene', "colpevolmente" rivolto
"solo ai lavoratori" e non anche ai datori di lavoro.
"Dopo aver frantumato il Dlgs 81 del 2008 del Governo Prodi,
hanno ben pensato di correggerlo con il decreto correttivo Dlgs
106/09 (sanzioni dimezzate a datori di lavoro e dirigenti,
arresto in alcuni casi sostituito con l'ammenda) e ora il
governo - dicono i promotori dell'appello - cerca di rifarsi la
'verginit…' con spot inutili che ci costano ben 9 milioni di
euro". "Spot non solo inutili - spiegano i primi firmatari tra i
quali Federico Cagnola, vigile del fuoco di Roma, Federico
Orlando e Giuseppe Giulietti di articolo 21 - ma anche dannosi
per l'immagine di chi ogni giorno rischia la vita, e non perch‚
gli piaccia esercitarsi in sport estremi". Gli spot in questione
inoltre "colpevolizzano sottilmente il lavoratore stesso,
nascondendo una realt… drammatica: l'attuale organizzazione del
lavoro offre ben poche possibilit… di ribellarsi a condizioni di
lavoro sempre pi— precarie in tema di sicurezza".
"E' una campagna vergognosa - prosegue l'appello sottoscritto
anche da Nicola Tranfaglia e Daniele Ranieri responsabile salute
e sicurezza della Cgil del Lazio - perch‚ oggi il lavoratore ha
ben poche possibilit… di rispettare lo slogan 'Sicurezza: la
pretende chi si vuole bene' e che nulla dice su chi deve
garantire la sicurezza per legge, ovvero i datori di lavoro. Non
accenna minimamente al fatto che i lavoratori sono sempre pi—
ricattabili e non hanno possibilit… di scegliere ma solo
sottostare a ritmi da Medio Evo".
Questi spot - rilevano i firmatari tra i quali Marco Crociati
macchinista Trenitalia, presidente della cassa di solidariet…
dei macchinisti, e Luisa Memore, chirurgo d'urgenza
dell'ospedale Mauriziano di Torino - "devono essere sostituiti
da una campagna di comunicazione che dovr… puntare sulle
responsabilit… civili, penali e anche etiche che l'imprenditore
deve assumersi per tutelare l'integrita' delle persone che
lavorano per lui". "Via questi spot vergognosi: pretendiamo pi—
ispettori Asl e pi— risorse, affinchŠ la mattanza quotidiana dei
lavoratori abbia fine", conclude l'appello firmato anche
dall'intero gruppo Italia dei valori della Toscana. La prima
firma in calce Š quella di Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico
toscano, seguita da quella di Andrea Bagaglio medico del lavoro
e di Daniela Cortese della Rsu di Telecom Italia Sparkle.
(ANSA).

NM
02-OTT-10

Una 'carta d'identità' europea per le armi da fuoco

All'esame delle Commissioni di Camera e Senato la direttiva Ue che inasprisce le norme in materia
Renato Righi
ROMA 26/09/10 - 19:22
La novità più rilevante della direttiva comunitaria, il cui processo di recepimento è stato avviato dal Governo italiano ed è oggetto di confronto nelle competenti Commissioni parlamentari, riguarda la tracciabilità delle armi da fuoco attraverso una 'marcatura' unica su una parte essenziale o strutturale dell'arma la cui distruzione renderebbe la stessa inutilizzabile. Una sorta di 'carta di identità' europea, indispensabile anche per portare con sé l'arma nei Paesi Ue.
Obiettivo principale dei legislatori europei: combattere efficacemente il traffico e produzione illegale anche grazie a un più efficiente scambio di informazioni tra gli Stati membri. Entro il 2014 ogni Paese dovrà istituire un archivio informatico che dovrà registrare il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie di ciascuna arma da fuoco. Inoltre dovrà essere possibile risalire a nomi e indirizzi del fornitore, dell'acquirente o del possessore dell'arma.
Le nuove norme europee puntano a regolamentare altri aspetti di questo settore, particolarmente delicato. Si affronta la questione delle armi 'trasformate', ad esempio quelle da collezione, che dovranno essere considerate come normali armi da fuoco. Si accrescono i controlli sul commercio online, fino a prevedere il divieto per i non armaioli, mentre l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco sarà possibile solo per coloro che possiedono licenza o il permesso previsti dalle singole legislazioni nazionali e che abbiano un motivo valido. Chi è stato condannato per un reato volontario grave non potrà mai detenere o acquistare armi da fuoco. I minorenni, invece, potranno avere armi solo per la pratica della caccia e del tiro al bersaglio, sempre che abbiano il permesso dei genitori o siano accompagnati da un genitore o da un adulto titolare di porto d'armi.

OKTOBERFEST: LA POLIZIA ITALIANA COLLABORA CON QUELLA TEDESCA

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(AGI) - Roma, 2 ott. - Anche quest'anno la Polizia di Stato e'
presente all'Oktoberfest con una squadra di 5 operatori
bilingui distaccati dalla questura di Bolzano. Una presenza
particolarmente significativa visto che i poliziotti italiani,
grazie a un provvedimento del ministro dell'Interno bavarese,
svolgono il proprio servizio di controllo all'interno dell'area
della festa, insieme ai colleghi della polizia locale,
indossando la propria divisa con l'arma di ordinanza e
rivestendone gli stessi poteri.
La collaborazione all'interno dell'Oktoberfest 2010 ha
avuto ufficialmente inizio con la presentazione alla stampa
tenuta dal questore di Monaco, Wilhelm, Schmidbauer che ha
sottolineato l'importanza della cooperazione della polizia
italiana alla sicurezza dell'evento. Tale presenza, infatti,
permette di superare le barriere linguistiche nei confronti dei
nostri connazionali vittime o autori di reati nel corso della
popolare festa della birra facilitando e velocizzando le
attivita' di polizia. (AGI)
Com/Bas
021155 OTT 10

SCIOPERO GENOVA: STRADE BLOCCATE,SI GIOCA CALCETTO PROTESTA MANIFESTANO ANCHE TASSISTI E POLIZIOTTI DI COISP E SILP-CGIL

(ANSA) - GENOVA, 2 OTT - Alcuni lavoratori dell'Amt hanno
organizzato una partita di calcetto sulla rotatoria davanti
all'area fieristica dove stamani si inaugura il cinquantesimo
Salone Nautico di Genova. Il traffico e' completamente bloccato,
e nessun veicolo viene fatto passare dai manifestanti. La
sopraelevata, una delle arterie principali della viabilita'
genovese, e' stata chiusa.
Sul posto sono arrivati anche numerosi tassisti che si sono
uniti alla protesta. Hanno posteggiato le loro auto di traverso
davanti all'area fieristica. Come annunciato nei giorni scorsi,
manifestano anche i poliziotti del Coisp e quelli del Silp Cgil.
Nel frattempo sono arrivati i grillini che distribuiscono
volantini contro l'inceneritore di Scarpino.
''In occasione del Salone Nautico Genova una volta all'anno
ho un po' di lavoro - spiega uno dei tassisti - ma da un paio di
anni ci ritroviamo varie case automobilistiche che con la scusa
di far provare l'auto, in realta' fanno servizio navetta''.
''Ci scusiamo con Genova e col Salone Nautico ma Amt ha
ricevuto un grosso pugno col nuovo piano aziendale - spiega
invece un lavoratore dell'Amt -. Si parla di oltre 600 esuberi
su 2.450 dipendenti, significa che un quarto dei lavoratori deve
stare a casa. Noi stiamo lottando per il nostro posto di lavoro
anche perche' Genova mantenga una sua dignita', in questo modo
vengono invece penalizzate le persone piu' deboli''. (ANSA).

Y9L-AN
02-OTT-10 11:13 NNNN

Avviso di pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di novecentosette allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale n. 93 del 28 novembre 2008. (GU n. 78 del 1-10-2010 )

Con i decreti Ministeriali n. 333-B/12E.2.08/7882, datato 08/06/2010 e n. 333-B/12E.2.08/7883, datato 13/09/2010, sono state approvate le rettifiche della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto in data 21 novembre 2008. I relativi decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/31, del 02 ottobre 2010. Tale comunicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Ministero della Difesa - Concorsi

Modifiche al decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 37 dell'11 maggio 2010 con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 63 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell'Esercito. (GU n. 78 del 1-10-2010 ) 



Modifica al decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 60 del 30 luglio 2010 con il quale e' stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 4 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. (GU n. 78 del 1-10-2010 )

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n.

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185) (GU n. 230 del 1-10-2010 )

venerdì 1 ottobre 2010

Diritto di precedenza ai rimborsi "scaturiti" da sentenze tributarie

Piede sull'acceleratore, senza attendere il passaggio in giudicato, pure per rendere quanto pagato in più

Corsia preferenziale per i rimborsi derivanti da sentenze emesse da giudici tributari, che hanno accolto le ragioni dei contribuenti.
E' questo il criterio che viene ribadito nella circolare n. 49/E del 1° ottobre, con la quale l'Agenzia delle Entrate sottolinea il carattere prioritario, rispetto ad altre tipologie, dei rimborsi derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La materia è disciplinata dagli articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 546/1992, chiamati in causa a seconda della questione da cui origina il contenzioso.
Il documento di prassi fa il punto e analizza nel dettaglio le due norme.

I rimborsi non aspettano i 90 giorni ex lege
L'articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/1992, disciplina i ricorsi accolti dalle Commissioni tributarie provinciali, relativi a controversie riguardanti gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione (principalmente per imposta di registro e altri tributi indiretti diversi dall'Iva), i provvedimenti che irrogano sanzioni e le iscrizioni a ruolo (liquidazioni ex articolo 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e articolo 54-bis del Dpr 633/1972).

Per queste ipotesi, la norma stabilisce che la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla Ctp deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
La circolare va oltre questo termine, anticipandolo. Il documento precisa, infatti, che gli uffici del contenzioso "possono e debbono" dare il via al rimborso dal momento in cui ricevono la comunicazione del dispositivo della sentenza, a patto che sia possibile determinare con esattezza l'importo da restituire. Le strutture territoriali competenti, pertanto, sono invitate a provvedere al pagamento delle somme spettanti al contribuente non appena vengono a conoscenza (anche se informalmente) dell'esito sfavorevole del contenzioso, senza attendere la notifica della sentenza.

Chiarisce inoltre l'Agenzia che l'articolo in esame (relativo, come detto, alle pronunce della Ctp) è estendibile, "in base ad un'interpretazione logico sistemica", anche alle decisioni a favore dei contribuenti emesse dalle commissioni tributarie regionali.
Stesso iter "accelerato" per le pronunce della Commissione tributaria centrale (articolo 3, comma 2, del Dl 40/2010).

L'adempimento spontaneo non attende il "giudicato"
La seconda parte della circolare indica il comportamento da seguire per i procedimenti connessi alle controversie con oggetto il diniego, espresso o tacito, del rimborso di tributi versati spontaneamente. È in questi casi che trova applicazione l'articolo 69 del decreto legislativo 546/1992. La norma impone all'Amministrazione di restituire i soldi soltanto in esecuzione di sentenze definitive.

L'Agenzia delle Entrate sollecita però le direzioni regionali e provinciali a chiudere il contenzioso ancora pendente e a procedere direttamente e con tempestività all'esecuzione del rimborso quando diventa superfluo attendere il passaggio in giudicato della sentenza, perché riconosciuta legittima la richiesta del contribuente, "in particolare, in caso di acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente, al fine sia di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata della sentenza sia di ridurre gli oneri per interessi".

Ovviamente, per l'erogazione dei rimborsi a seguito di pronuncia passata in giudicato, gli uffici devono restituire quanto stabilito con la massima sollecitudine, senza attendere ulteriori richieste e iniziative da parte della controparte. Da evitare, in definitiva, spese e lavoro inutili.
Anna Maria Badiali
 pubblicato il 01/10/2010
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