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mercoledì 27 luglio 2011

Polizia e Democrazia - Luglio-Agosto 2011. Contributi pubblicati



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Numero 144 Luglio-Agosto/2011
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Stato Titolo Autore
Editoriale
direttore@poliziaedemocrazia.it: L’inverno del nostro scontento… Paolo Pozzesi
Analisi
Quando non c'era la norma anti badante...
Articoli e Inchieste
Trentennale: Una riforma a volte calpestata Orlando Botti - già Ispettore Capo della Polizia di Stato
Procure che funzionano: Un processo da giurisprudenza B.N.D.
Procure che funzionano: E in ottobre è attesa la sentenza per i morti dell’amianto B.N.D.
Collaboratori eccellenti: Un teste mediatico Sebastiano Gulisano
Film e società: Se il potere assoluto diviene gioia di vivere Avv. Achille Carone Fabiani
Artisti e società: Italia e Costituzione, arte come denuncia Barbara Notaro Dietrich
Rapporto Censis: Gli italiani? Incattiviti depressi e dediti al gioco Marco Cannavicci Psichiatra – Criminologo
Internet e società: Se la vita non costa poco ma addirittura è no cost Eleonora Fedeli
Interviste
Trentennale: «La riforma? Ha avvicinato cittadini e poliziotti ma ora va attualizzata» a cura di Eleonora Fedeli
Immigrati/1: Diritti senza se e senza ma per chi arriva in Italia a cura di Michele Turazza
Immigrati/2: Giustizia e paura binomio impossibile a cura di Michele Turazza. (traduzione di Dora Toti)
Immigrati/3: L’amore non ha colore, l’odio solo ignoranza a cura di Michele Turazza
Dove va l’Italia pagina18: Il nostro futuro è in pericolo a cura di Barbara Notaro Dietrich
Procure che funzionano: Le battaglie importanti di un uomo qualunque a cura di Barbara Notaro Dietrich
Vita e letteratura: La verità è formata da parole precise a cura di Barbara Notaro Dietrich
Sanità e società: Le donne devono essere libere di scegliere a cura di Gianni Verdoliva
Osservatorio
Hedy Lamarr “inventrice”del cellulare Carlotta Rodorigo
Il robot Spirit ucciso dal freddo Carlotta Rodorigo
Tutti i segreti di Sarah Palin in 24 mila mail Carlotta Rodorigo
Mappa digitale per L’Aquila Carlotta Rodorigo
Dopo 40 anni sono online i pentagons paper Carlotta Rodorigo
Immagini e Cultura
Una casa prestigiosa per arte sopraffina a cura di Giulio Sarchiola
Il Ponti ceramista a cura di Giulio Sarchiola
Anni indimenticabili a cura di Giulio Sarchiola
Contributi
Il sindacato militare? Costa 40 milioni di euro l’anno ma non offre servizi Michele Fornicola
Il carcere se affitti a clandestini Avv. Luigi Modaffari
Come cambia la contrattazione Massimo Buggea
Laboratorio
laboratoriopoliziademocratica@gmail.com: Il basso Lazio è “occupato” dai clan della Camorra Gianluca Taccalozzi - Associazione Finanzieri, cittadini e solidarietà
laboratoriopoliziademocratica@gmail.com: Il basso Lazio è “occupato” dai clan della Camorra Segreteria Regionale Silp Cgil Lazio
Pensioni - Il parere dell'esperto
Polizia di Stato penalizzata rispetto ai colleghi militari a cura di Giuseppe Chiola
Panorama sindacale
Le notizie dei sindacati

AUTOSTRADE: ZINGARETTI, SU PEDAGGI RICORREREMO AL TAR


AUTOSTRADE: ZINGARETTI, SU PEDAGGI RICORREREMO AL TAR** =

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - ''Se il pedaggio dovesse essere
ufficialmente applicato al Gra e alla Roma-Fiumicino, ricorreremo al
Tar come gia' abbiamo fatto, con successo, lo scorso anno''. Lo
annuncia il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti.

(Rre/Opr/Adnkronos)
27-LUG-11 16:10

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AUTOSTRADE: ZINGARETTI, SU PEDAGGI RICORREREMO AL TAR (2) =

(Adnkronos) - "La questione dei pedaggi - sottolinea Zingaretti
- e' purtroppo un'altra triste, brutta e noiosa telenovela che ha come
regista e protagonista questo governo di destra in grado solo di
produrre nuove tasse e mettere le mani nelle tasche degli italiani,
cosi' gia' impoverite dalla crisi. La Provincia di Roma non ha alcuna
intenzione di fare da spettatrice e quindi, se il pedaggio dovesse
essere ufficialmente applicato al Gra e alla Roma-Fiumicino,
ricorreremo al Tar come gia' abbiamo fatto, con successo, lo scorso
anno''.

''Siamo convinti - aggiunge il presidente della Provincia di
Roma - non solo dell'iniquita' di questo ennesimo balzello, ma
soprattutto di poter vincere ancora una volta, dimostrando con i fatti
e non con le parole di essere dalla parte dei cittadini. Comunque deve
restare agli atti che questo governo Bossi Berlusconi e' il governo
piu' nemico di Roma che ci sia mai stato nella storia della
Repubblica".

(Zla/Col/Adnkronos)
27-LUG-11 16:11

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Pedaggi/ Pd a Matteoli: Soldi multe vadano a manutenzione strade
Meta: rispetti nostro ordine del giorno

Roma, 27 lug. (TMNews) - "Il ministro Matteoli sbaglia a
considerare irrinunciabili i nuovi pedaggi sul Gra di Roma e su
altri 1.300 chilometri di autostrade e raccordi Anas. Se
si fa riferimento alle leggi approvate in Parlamento allora
bisogna considerare anche il nostro odg approvato il mese scorso
alla Camera con il quale il Parlamento ha chiesto al Governo di
rinunciare ai nuovi pedaggi Anas e di destinare alla manutenzione
e messa in sicurezza delle arterie
stradali i proventi delle multe da limiti di velocit". Lo
afferma il capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla
Camera, Michele Meta, replicando alle parole del ministro secondo
il quale i nuovi pedaggi Anas vanno applicati perch bisogna
rispettare una legge votata in Parlamento.

"Sulla vicenda dei nuovi pedaggi - dice Meta - bisogna dire la
verit ai cittadini. Come ha avuto modo di spiegare l`Anas,
infatti, i proventi dei nuovi pedaggi sul Gra, sulla
Roma-Fiumicino, sulla Siena-Firenze e sulla Salerno-Reggio non
andranno alla manutenzione delle strade perch saranno
utilizzati dallo Stato per ripianare i debiti, cos come aveva
pensato il ministro Tremonti con l`approvazione della Manovra la
scorsa estate. Si tratta, quindi - aggiunge - di una gigantesca
montatura sulla quale la Lega ha ricamato una presunta
arretratezza dei romani piuttosto che teorie strampalate
secondo le quali chi usa un`infrastruttura deve pagarla. I nuovi
pedaggi non servono, quindi, n ai cittadini n all`Anas ma
consentono esclusivamente al Governo di fare cassa - spiega
l`esponente del Pd - per tenere in equilibrio i conti sulle
spalle dei pendolari che non hanno alternative all`utilizzo
dell`automobile e che sono gi vittime del caro benzina.
Chiediamo quindi al Governo di smetterla - conclude Meta - di
prendere in giro i cittadini su questa vicenda dei nuovi pedaggi
Anas".

Red-Pie

271608 lug 11

Pedaggi/ Dal Campidoglio critiche a Matteoli, Pdl: Mai applicati
"Battaglia continua", il Pd: 'Da Alemanno-governo altra stangata'

Roma, 27 lug. (TMNews) - Ancora polemiche sui nuovi pedaggi
autostradali che potrebbero scattare su alcune tratte di
competenza Anas, tra le quali il Grande raccordo anulare di Roma.
Proprio dalla capitale maggioranza e opposizione in Campidoglio
criticano le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e
Trasporti Altero Matteoli, che oggi ha spiegato che "il
Parlamento ha votato la legge" che contiene anche le norme sui
pedaggi "e finché è vigente occorre rispettarla".

Per il segretario del Pd romano, Marco Miccoli, "ormai è chiaro:
l`accoppiata Alemanno-Governo Bossi Berlusconi sta spremendo i
romani. Non bastava l`aumento della tassa sui rifiuti del 20% e
del biglietto dell`autobus ad un`euro e mezzo. Ora arriva la
conferma che il Gra e la Roma-Fiumicino saranno soggetti al
pedaggio, con criteri ancora da definire. Per i romani un`altra
stangata da questa destra targata Alemanno-Bossi-Berlusconi che
mette sempre più le mani nelle tasche dei nostri cittadini".

"Sull`introduzione dei pedaggi il Pdl romano ha sempre
dimostrato la sua ferma contrarietà e ne sono un esempio i
diversi ordini del giorno presentati e fatti approvare alla
Camera per ribadire il no di tutto il centrodestra capitolino ad
un balzello ritenuto iniquo e vessatorio nei confronti di tutti
coloro che ogni giorno percorrono il Gra per raggiungere la
città", ha risposto Maurizio Berruti, vice presidente Pdl della
commissione Mobilità di Roma Capitale. "Come sostenuto fino ad
oggi da Alemanno, che si è messo politicamente in gioco
nell`interesse dei suoi cittadini, Roma Capitale continuerà la
sua battaglia politica affinché la legge sui pedaggi approvata in
Parlamento non venga mai applicata sul Gra e sulla
Roma-Fiumicino. L`odg presentato e fatto approvare dai deputati
del Pdl in giugno rappresenta un elemento di cui il Governo dovrà
tenere conto quando il decreto legge troverà concreta
applicazione in tutto il paese. Lo ribadiamo per l`ennesima
volta, l`opposizione invece di fare della strumentale polemica
dovrebbe condividere il lavoro svolto fino ad oggi dal nostro
partito e affiancare l`amministrazione capitolina nella lotta per
la difesa dei diritti dei cittadini".

Sav

271552 lug 11

Pedaggio sul Gra, Matteoli e Ciucci
ci riprovano  (Fonte Paese Sera)

Gra
Dal ministro e dal presidente di Anas il richiamo alla legge votata in Parlamento e l'ipotesi di agevolazioni per chi usa le autostrade con i nuovi pedaggi tutti i giorni. Su Raccordo e Roma-Fiumicino scoppia subito la polemica. Il Pd contro Alemanno: l'accoppiata governo-sindaco sta spremendo i romani. Nanni: "Adesso attendiamo il sindaco spacca caselli alla prova, come aveva promesso alcuni mesi fa". Critiche anche da Fli. Si difende il Pdl romano: sempre dalla parte della città
LA CONTROFFENSIVA Zingaretti: faremo ricorso al Tar (Fonte Paese Sera)

BATTERIO KILLER: PER CASI FRANCIA GERMOGLI COLPEVOLI, CONFERMA DEFINITIVA

BATTERIO KILLER: PER CASI FRANCIA GERMOGLI COLPEVOLI, CONFERMA DEFINITIVA =
CEPPO BATTERICO APPARENTATO CON QUELLO TEDESCO, AUTORITA'
'CHIUDONO' INDAGINI

Roma, 27 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Conferma
definitiva per i 'colpevoli' dei 15 casi di infezione da E. coli che
si sono verificati in Francia a giugno. Si tratta dei semi
germogliati, individuati gia' pochi giorni dopo le intossicazioni,
contaminati da un batterio geneticamente apparentato con il ceppo che
in Germania ha fatto diverse vittime. L'istituto di vigilanza
sanitaria francese (InVS) ha definitivamente confermato, a conclusione
delle ultime indagini, le cause del focolaio d'oltralpe.

Gia' l'autorita' europea per la sicurezza alimentare (Efsa),
coordinando le diverse inchieste nazionali, aveva indicato che un
lotto di fieno greco importato dall'Egitto sarebbe stato il legame
piu' probabile tra i due focolai infettivi.

In Francia i casi si sono concentrati nella regione della
Gironda, nove pazienti sono stati colpiti dalla piu' temuta
complicazione renale, la sindrome emolitico uremica.

(Ram/Zn/Adnkronos)
27-LUG-11 12:15

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MEDICINA: SAVONA, DITO PIEDE AUTOTRAPIANTATO SU MANO DONNA 25 ANNI = RICOSTRUITO COSI' POLLICE DESTRO PERSO IN UN INCIDENTE

MEDICINA: SAVONA, DITO PIEDE AUTOTRAPIANTATO SU MANO DONNA 25 ANNI =
RICOSTRUITO COSI' POLLICE DESTRO PERSO IN UN INCIDENTE

Roma, 27 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Eccezionale
autotrapianto a Pietra Ligure. Il 21 luglio scorso, nelle sale del
Primo gruppo operatorio dell'ospedale S.Corona e' stato eseguito,
infatti, un intervento di ricostruzione del pollice della mano destra
mediante il trasferimento del secondo dito dal piede sinistro di una
paziente di 25 anni. Cristina Simona Vlad, residente in provincia di
lmperia, aveva perso il pollice della mano destra in seguito alle
complicanze di un incidente avvenuto quando aveva 13 anni.

L'intervento, spiega in una nota l'Asl2 Savonese, e' stato
eseguito grazie alla collaborazione tra due centri di eccellenza: il
centro di Malattie infiammatorie osetoarticolari del S.Corona diretto
da Giorgio Burastero e la Chirurgia della mano del S.Paolo, diretta da
Mario Igor Rossello. L'operazione, eseguita da Andrea Antonini
(chirurgo plastico ricostruttivo del Mioa) con la consulenza di Andrea
Zoccolan (chirurgo della mano del S.Paolo), e' durata 6 ore "durante
le quali l'equipe ha isolato vasi, nervi e tendini del dito del piede,
per poi trasferirlo a sostituire il pollice amputato suturando
microchirurgicamente queste strutture a quelle corrispondenti della
mano".

Nei giorni seguenti all'intervento la paziente e' stata
attentamente monitorata dal personale infermieristico del Mioa,
nell'eventualita' che si fossero presentate complicanze vascolari, "ed
e' ora fuori pericolo". Dovra' iniziare l'iter riabilitativo per
riacquistare la funzione di un segmento corporeo "assente da ben 12
anni, mentre a livello del piede potra' presto ricominciare a
camminare senza alcun deficit funzionale", conclude la Asl.

(Mal/Zn/Adnkronos)
27-LUG-11 12:49

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ESTATE: OSP.BAMBINO GESU' A MATURATI 2011, DONATE IL SANGUE



ESTATE: OSP.BAMBINO GESU' A MATURATI 2011, DONATE IL SANGUE
'E' LA MIGLIORE PROVA DI MATURITA''
(ANSA) - ROMA, 27 LUG - ''Donare il sangue e' la migliore
prova di maturit…''. Con questo slogan, gli esperti
dell'Ospedale Pediatrico di Roma Bambino Gesu' lanciano un
appello ai 495.771 ragazzi e ragazze italiani che quest'anno
hanno sostenuto gli esami di maturita' con successo, affinche'
donino il sangue prima del grande esodo estivo.
Lasciati alle spalle gli esami di maturit… 2011, per la
stragrande maggioranza dei maturati, sottolineano gli esperti,
e' tempo di ''passare all'incasso''. Che si tratti dell'ultimo
regalo da bambini o del primo regalo da adulti, il ''premio per
la maturita'' e' da mesi argomento di negoziazione tra genitori
e figli. Tra le richieste piu' gettonate: auto, moto, tablet,
viaggi e per le ragazze interventi estetici.
Ma a fronte di tali richieste, l'Ospedale Bambino Gesu'
ricorda come donare il sangue sia un ''gesto di amore, di senso
civico e di attenzione verso la propria salute e verso quella
degli altri che pu• rappresentare il primo gesto consapevole
dell'et… adulta e inaugurare una sana abitudine per il resto
della vita''.
Se le donazioni di sangue sono necessarie per le strutture
sanitarie e ospedaliere lungo tutto il corso dell'anno, e'
l'appello degli esperti, ''nella stagione estiva l'esigenza
diventa ancora maggiore specie per una realt… come l'Ospedale
Pediatrico Bambino Ges—, in cui l'attivit… salvavita e di
chirurgia di eccellenza non conosce soste''.(ANSA).

CR
27-LUG-11 13:21 NNNN

MALTRATTAMENTI A BAMBINI, ARRESTATE TRE EDUCATRICI COMUNITA'

MALTRATTAMENTI A BAMBINI, ARRESTATE TRE EDUCATRICI COMUNITA'

(ANSA) - FOGGIA, 27 LUG - Tre educatrici di una comunita' di
recupero della provincia di Foggia sono state arrestate dalla
polizia perche' accusate di maltrattamenti nei confronti di
bambini che hanno un'eta' compresa tra i 4 e 7 anni.
Gli arresti sono stati compiuti in esecuzione di una
ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di
Lucera Ida Moretti su richiesta del pm Flaiani.
Le indagini sono partite all'indomani di un esposto anonimo
giunto in questura, nel quale si evidenziavano vari episodi di
maltrattamento nei confronti dei bambini. Le indagate hanno
ottenuto i benefici degli arresti domiciliari. Maggiori
particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa
che si terr… in mattinata presso la questura di Foggia.(ANSA).

B11-LF
27-LUG-11 09:18 NNNN

TERREMOTI: SCOSSE IN SICILIA E TRA LOMBARDIA E VENETO

TERREMOTI: SCOSSE IN SICILIA E TRA LOMBARDIA E VENETO =
NESSUN DANNO A PERSONE O COSE

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Due scosse di terremoto si sono
registrate nelle prime ore di questa mattina in Sicilia, nelle
province di Messina ed Enna, e due nella notte tra le province di
Mantova e Rovigo. Non sono sono stati segnalati danni a persone o
cose.

Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di geofisica e
vulcanologia, sulla costa siciliana settentrionale il sisma,
registrato alle 6.03, e' stato di magnitudo 3.2, mentre nella
provincia di Enna, nella zona dei monti Nebrodi, e' stato registrato
alle 5.31 con magnitudo 2.7.

Due le scosse nella pianura padana, tra Lombardia e Veneto. la
prima, di magnitudo 3, alle 3.13 e la seconda pochi minuti dopo, alle
3.23, di magnitudo 2.1.

(Sin/Zn/Adnkronos)
27-LUG-11 08:45

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TERREMOTI: DUE SCOSSE MAGNITUDO 3 E 2.1 TRA MANTOVA E ROVIGO

TERREMOTI: DUE SCOSSE MAGNITUDO 3 E 2.1 TRA MANTOVA E ROVIGO

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Due scosse di terremoto di magnitudo
3 e 2.1 sono state registrate nella notte tra Mantova e Rovigo,
rispettivamente alle 3:13 e alle 3:23.
I comuni pi— prossimi agli epicentri dei due sismi sono stati
quelli mantovani di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po,
Felonica e Sermide, e quelli rodigini di Bergantino, Calto,
Castelmassa, Castelnovo Bariano e Ceneselli.
Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o
cose.
Questo mese la zona Š stata interessata da scosse di
terremoto gi… altre tre volte, il 17 (magnitudo 3.1 e 2.8) ed il
18 luglio (2.7). (ANSA).

MNE
27-LUG-11 04:22 NNNN

TERREMOTO: TRE SCOSSE NEL MESSINESE, NESSUN DANNO

TERREMOTO: TRE SCOSSE NEL MESSINESE, NESSUN DANNO =
(AGI) - Palermo, 27 lug. - Tre scosse di terremoto si sono
sucedute tra le 5.31 e le 6.03 di oggi sui monti Nebrodi, in
provincia di Messina, dove non si segnalano danni. L'ultimo
evento e' stato quello di maggiore intensita', magnitudo 3.2
sulla scala Richter, con epicentro tra i Comuni di Alcara Li
Fusi, Caprileone, Castell'Umberto, Frazzano', Galati Mamertino,
Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Marco d'Alunzio,
San Salvatore di Fitalia, Tortorici. Le altre due scosse sono
state rilevate dall'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia a un centinaio di chilometri di distanza, al
confine con la provincia di Enna, tra Mistretta e Castel di
Lucio nel Messinese e Sperlinga nell'Ennese. La terra ha
tremato alle 5.31 con magnitudo 2.7 e alle 5.42 con magnitudo
2.3. (AGI)
Rap
270927 LUG 11

NNNNTERREMOTI: DUE SCOSSE MAGNITUDO 2.7 E 2.3 TRA MESSINA E ENNA

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Due scosse di terremoto di magnitudo
2.7 e 2.3 sono state registrate nella notte tra Messina ed Enna,
rispettivamente alle 5:31 e alle 5:42.
I comuni pi— vicini agli epicentri dei due sismi sono stati
Castel di Lucio e Mistretta nel messinese e Sperlinga
nell'ennese.
Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o
cose. (ANSA).

MNE
27-LUG-11 06:20 NNNN

"I conti segreti della casta....La casta italiana é la più cara"





"In Sicilia cancellato solo il sussidio per il funerale".."Parlamentari, 'liquidazioni' da record





"Giuliano Amato e le pensioni, le ha tagliate tutte tranne la sua"


"Giuliano Amato e le pensioni,
le ha tagliate tutte tranne la sua"

Anticipazione di "Sanguisughe", il nuovo libro di Mario Giordano

foto Dal Web
17:10 - Il 5 aprile prossimo arriverà in libreria il nuovo libro di Mario Giordano, "Sanguisughe", edito da Mondadori. Il volume si presenta come una guida per esplorare la giungla degli scandali della previdenza italiana, scoprendo vitalizi da record alla faccia di chi è costretto a fare sacrifici. Pensioni d'oro, ovvero sanguisughe che ci prosciugano le tasche.

"Sanguisughe" è anche un gruppo su Facebook


Di seguito un brano pubblicato da il Giornale.
Giuliano Amato? Ha tagliato le pensioni di tutti gli italiani. Ma per lui s’è riservato una pensione d’oro. Alla fine di ogni mese, infatti, incassa la bella cifra di 31411 euro. Proprio così: 31411 euro, esattamente 1047 euro per giorno che il buon Dio manda sulla Terra. Non male per l’uomo per primo ha impugnato le forbici per ridurre le aspirazioni nazionali di serena vecchiaia. Ricordate? Era il 1992. “Così non si può andare avanti, serve una riforma delle pensioni”, tuonò l’allora presidente del Consiglio. E la riforma delle pensioni, in effetti, si fece Amato mandò di traverso il caffellatte ai nonnetti di provincia, spaventò milioni di onesti padri di famiglia. E diede il via all’era della previdenza lacrime&sangue.
Da quel momento, com’è noto, non c’è stata più certezza sul futuro previdenziale. Retributivo? Contributivo? Finestre? Non finestre? Ulteriore innalzamento dell’età pensionabile? Domande che divennero assillanti. E il Dottor Sottile sempre lì, con la sua aria da professore ascetico, a spiegarci le storture del sistema del welfare, i segreti della gobba demografica, le esigenze di bilancio di Bruxelles…Un’intervista dopo l’altra, non ha smesso di illustrarci l’importanza dei sacrifici, tanto che per abituarci alla sofferenza una bella notte ha pensato bene di mettere le mani anche nei nostri conti correnti bancari. Si capisce: i sacrifici sono importanti.. Ma solo per gli altri, è ovvio. Mica per lui. Giuliano Amato, infatti, dal 1 gennaio 1998 incassa una pensione Inpdap da ex professore universitario di 12.518 euro netti al mese, cioè 22.048 euro lordi, che corrispondono esattamente a un totale annuo di 264.577 euro. Però non s’accontenta. E dunque, visto che i sacrifici sono necessari, ai 12.518 euro netti che gli entrano in tasca ogni mese aggiunge la pensioncina da parlamentare (9.363 euro). In totale appunto 31411 euro lordi al mese, circa 17mila euro netti. Una cifra che non gli impedisce, per altro, di continuare a prendere incarichi: due pubblici (presidente Treccani e presidente comitato dei garanti per il 150° dell’Unità d’Italia) e uno privato (senior advisor della Deutsche Bank).
Che ci volete fare? Il Dottor Sottile è così: sa difendere con altrettanta gagliardia il bene pubblico e i suoi interessi privati. E se, quando si occupa del benessere degli altri, è il paladino del massimo rigore, quando si tratta del benessere suo, beh, preferisce trasformarsi in generoso dispensatore. Non sfuggirà ai lettori il fatto che il nemico di tutti i baby pensionati è andato in pensione a 59 anni (e mica con due lire: 12.518 euro netti…); non sfuggirà che il nemico di tutti i cumuli cumula allegramente; e non sfuggirà soprattutto che, avendo passato gli ultimi anni a chiedere al Paese di tagliarsi le pensioni, non abbia mai pensato nemmeno lontanamente di tagliare la propria, fosse solo di cento euro, per un beau geste.
Quello che però forse sfugge è che la pensione Inpdap da 12.518 euro al mese, formalmente elargita per il lavoro svolto da Amato come professore universitario, nasce in realtà da un cavillo. Per fortuna delle casse previdenziali, infatti, non tutti i professori universitari, seppur illuminati da brillante carriera, arrivano a tali somme. E allora perché Giulianetto mani di forbice invece sì? Facile spiegarlo. Nel 1996, quando stava scadendo il suo mandato a presidente dell’Antitrust, il dottor Sottile pose agli altri membri della solenne authority, il problema della pensione. Il dilemma era il seguente: il ricco assegno che regolarmente prendiamo alla fine di ogni mese va considerato come semplice indennità o come un vero e proprio stipendio? La legge istitutiva dell’Antitrust non diceva nulla al riguardo, ma voi capirete che la differenza non era da poco: se le retribuzioni fossero state considerate come veri e propri stipendi lo Stato avrebbe dovuto versare i contributi previdenziali, facendo lievitare in modo considerevole i costi delle casse pubbliche ma anche le rendite dei soggetti interessati. Sarebbe bastato infatti ai commissari chiedere il ricongiungimento dei contributi, et voilà... Va notato che fino a quel momento nessuna altra autorithy si era posta il problema. La prima a sollevarlo fu proprio quella del Gengis Khan dell’Inps, Giulianetto nostro, appunto. E va da sé che il Consiglio di Stato diede il parere che egli sperava di avere.
Risultato? Lodo Giuliano approvato, ricongiungimento effettuato, ricca pensione garantita. Ma siccome le casse pubbliche rischiavano un tracollo, lo Stato fu costretto rapidamente a correre ai ripari: con la Finanziaria del 2000, infatti, il governo D’Alema, di cui Amato faceva parte, sterilizzò gli effetti della decisione del Consiglio di Stato. E così, da quel momento, i membri delle authority percepiscono una pensione commisurata non all’indennità super da commissari, ma allo stipendio che avevano prima di essere nominati. Dove sta il trucco? Come sempre, in un cavillo: non essendo infatti la misura retroattiva quelli che hanno smesso di fare i commissari all’Antitrust fra il ’96 (anno della decisione del Consiglio di Stato) e il 2000 (anno della Finanziaria riparatrice) hanno potuto avere ricongiungimento di contributi e conseguente superpensione. Solo loro, s’intende. I più fortunati. Fra questi, ma guarda un po’ il caso, anche il nostro Giulianetto, che così, pur avendo una carriera nel pubblico impiego da professore universitario ordinario (stipendio massimo 5-6mila euro al mese), dal primo gennaio 1998 incassa un vitalizio davvero straordinario, pari appunto a 12mila euro netti al mese.
Non male, no? Amato presidente dell’Antitrust ottiene un beneficio e Amato ministro lo sterilizza, ma la sterilizzazione vale per tutti gli altri e non per sé. Così lui può incassare la superpensione e, nel frattempo, tagliare le pensioni altrui. Meraviglioso. Il Dottor Sottile non ha nulla da dichiarare al proposito? Per carità: predicare tagli previdenziali è giusto e sacrosanto, ma non sarebbe meglio, di grazia, se d’ora in avanti lo facesse qualcun altro? Magari qualcuno che non prende 12mila euro netti al mese in virtù di un cavillo? E infine: la prossima volta che Amato interviene predicando contro l’egoismo, chi è che gli fa una pernacchia?
Mario Giordano

Corte Costituzionale "...Opposizione a sanzioni amministrative: il ricorrente che dichiara la residenza o elegge domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito può richiedere che le notificazioni avvengano in modi diversi dal deposito presso la cancelleria..."

 



 
Corte costituzionale

Sentenza 22 dicembre 2010, n. 365





[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra F.M. e il Comune di Segrate con ordinanza del 28 ottobre 2008, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 28 ottobre 2008 (reg. ord. n. 170 del 2010), in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l'onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria.

2. - L'art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative, «il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma dispone che «se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria».

3. - Il giudice rimettente riporta che il ricorrente nel giudizio principale, con atto depositato in data 30 ottobre 2007 presso l'Ufficio del Giudice di pace di Milano, ha proposto opposizione al verbale della Polizia Locale di Segrate n. 27888/2007-R22935 del 3 settembre 2007, notificatogli il 24 settembre 2007, a seguito di violazione dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). L'opponente, residente ad Antegnate (Bergamo), non ha eletto domicilio in Milano e, pertanto, la comunicazione di fissazione dell'udienza è stata effettuata - ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - mediante deposito nella cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace di Milano, sezione IV. All'udienza del 4 aprile 2008 è comparso il ricorrente, ma non si è presentato il Comune opposto che, con atto depositato in cancelleria, ha chiesto un rinvio della causa. Il giudice ha quindi fissato una nuova udienza al 4 ottobre 2008, con avviso al Comune non presente. L'8 luglio 2008 la causa è stata riassegnata al Giudice di pace della sezione II, odierno rimettente, che ha fissato altra udienza per il 28 ottobre 2008. Il provvedimento è stato regolarmente notificato al Comune, mentre è stato comunicato al ricorrente mediante il solo deposito in cancelleria. All'udienza del 28 ottobre 2008 si è presentato il rappresentante del Comune opposto, ma non è comparso il ricorrente.

3.1. - Il giudice a quo rileva, innanzitutto, che il cambiamento del magistrato investito del giudizio, per di più appartenente ad altra sezione, ha reso ancor più problematica ed aleatoria la possibilità per il ricorrente di essere tempestivamente a conoscenza dell'avvenuto deposito ed ancor maggiore la conseguente difficoltà a farsi parte attiva presso la cancelleria, diversa da quella a lui nota. Il giudice rimettente sottolinea, inoltre, che la mancata comparazione del ricorrente riproduce un comportamento assenteista pressoché costante a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con semplice deposito presso la cancelleria e legittima la supposizione che tale assenza si debba ricondurre proprio alla difficoltà spesso insormontabile di pervenire a conoscenza della comunicazione della data di udienza, considerando di fatto anche l'imprevedibilità dei tempi di deposito del provvedimento.

3.2. - In ordine alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, è determinante agli effetti del giudizio. Quest'ultimo, infatti, «dipende dai diversi elementi di prova di cui il giudice potrebbe disporre a seconda che sia o meno affermata l'illegittimità costituzionale delle norme considerate, per la parte a carico del ricorrente stesso, posto nell'impossibilità concreta di proporli laddove si ritenga legittima la sua convocazione mediante la sola comunicazione in cancelleria». Ad avviso del giudice rimettente, nel caso di specie, per la mancata notifica della sostituzione del giudice, con l'avviso di udienza in data modificata, l'opponente non si è presentato e non ha sviluppato le proprie difese, mentre, dall'altra parte, il Comune opposto non ha prodotto alcunché da cui desumere l'illegittimità o meno della sanzione impugnata. Secondo il giudice a quo, mancherebbero, dunque, i presupposti per una corretta pronuncia di merito.

3.3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette che, in base all'interpretazione prevalente dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, la comunicazione in cancelleria è legittima ogni volta che non sia stato indicato alcun indirizzo di residenza o domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito. Secondo il giudice a quo, inoltre, sarebbe già stata esclusa la illegittimità costituzionale delle norme censurate (con l'ordinanza n. 391 del 2007), talché non vi sarebbe alcuna violazione della Costituzione laddove sia prevista una diversa forma di comunicazione fra la pubblica amministrazione, da un lato, e i cittadini, dall'altro, trattandosi di materia riservata alla libera valutazione discrezionale del legislatore. Al giudice rimettente sarebbe quindi precluso adottare altro criterio di applicazione delle norme in questione, come quello che riconosca la possibilità di attuare la notifica mediante deposito presso la cancelleria solo nell'ipotesi in cui l'opponente non abbia indicato in assoluto alcun luogo di residenza o di domicilio e non quando abbia, invece, dichiarato la propria residenza in altro Comune.

Il giudice a quo, tuttavia, asserisce di proporre la questione di legittimità costituzionale in termini che non sono ancora stati sottoposti all'esame di questa Corte. Secondo il giudice rimettente, l'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell'esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione (artt. 3, 24 e 113 Cost.), in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio - di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Tale disparità contrasterebbe con il principio di uguaglianza perché introdurrebbe «un elemento discriminatorio e privo di qualunque giustificazione progettuale del legislatore, proprio fra i singoli cittadini». Né vi sarebbe altra spiegazione razionale, ad avviso del giudice a quo, data la possibilità per gli uffici di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l'uso di telefono, fax, internet, attualmente previsti e utilizzati nelle cause civili. Peraltro, il giudice rimettente rileva che una simile soluzione non sarebbe consentita nel caso delle opposizioni a sanzioni amministrative, trattandosi di materia regolata con norme a carattere eccezionale e, perciò, non interpretabili in via analogica o con applicazione estensiva delle norme generali. La normativa censurata, dunque, secondo il giudice a quo, sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito. Né sarebbe invocabile la discrezionalità del legislatore, in quanto si risolverebbe in puro arbitrio, inammissibile per i principi della Costituzione, «che prevede l'impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza dei cittadini». L'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, dunque, imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che «ostacolano ad alcuni e non ad altri l'esercizio del loro diritto di tutela giurisdizionale», violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato rileva che questa Corte è già stata investita in passato delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, in termini analoghi a quelli contenuti nell'ordinanza di rimessione del presente giudizio, optando per l'inammissibilità di tale questione. In particolare, con riferimento all'art. 3 Cost., la Corte ha affermato che «le differenze riscontrabili fra la disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale rispecchiano le differenze esistenti fra la situazione del soggetto che sceglie di difendersi personalmente, ed è perciò interessato a seguire gli sviluppi di un'unica vicenda processuale e la situazione del soggetto che, avendo optato per l'assistenza di un legale, ha diritto di attendersi che quest'ultimo sia in grado di svolgere efficacemente l'attività professionale in sua difesa» (ordinanza n. 42 del 1988). Con riguardo al diritto di difesa, inoltre, questa Corte ha precisato che «il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata non rende né impossibile, né eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, ma si inserisce razionalmente nell'ambito di una normativa diretta a snellire e a semplificare le procedure relative alle infrazioni di lieve entità “depenalizzate”» (ordinanza n. 42 del 1988).

L'Avvocatura generale dello Stato osserva, infine, che, questa Corte avrebbe rilevato che una analoga disciplina per la notifica dei provvedimenti è prevista in disposizioni di contenuto similare, anche per altri procedimenti, tanto da poter affermarsi che tale assetto rappresenta un dato dell'ordinamento variabile in relazione a diversi modelli procedimentali su cui non è possibile operare muovendo da una singola norma e valutando, all'interno del quadro sistematico complessivo, una singola ratio, dovendo, pertanto, riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 431 del 1992).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con ordinanza del 28 ottobre 2008, il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l'onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria.

1.1. - La normativa censurata riguarda le modalità delle notificazioni al ricorrente che abbia proposto opposizione a sanzione amministrativa. L'art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che «il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma stabilisce che «se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria».

1.2. - Secondo il giudice rimettente, l'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini in ordine al loro esercizio del diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione, in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio - di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Ad avviso del giudice a quo, pertanto, la normativa censurata sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito. L'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, sostiene il rimettente, imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che ostacolano l'esercizio della tutela giurisdizionale, violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative, regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza «per una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia» (sentenza n. 98 del 2004). Una volta introdotto il giudizio (art. 22, terzo comma), «l'opponente - cui è data facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 23, quarto comma) - non è infatti gravato da alcun ulteriore incombente al fine della instaurazione del contraddittorio, essendo fatto carico alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle parti del ricorso stesso e del decreto del giudice contenente la fissazione dell'udienza di comparizione (art. 23, secondo comma). All'udienza i mezzi di prova necessari sono disposti dal giudice anche d'ufficio e la citazione dei testimoni - cui pure si provvede d'ufficio, così come ad ogni comunicazione e notificazione nel corso del processo (art. 23, nono comma) - può essere disposta anche senza formulazione di capitoli (art. 23, sesto comma)» (così ancora la sentenza n. 98 del 2004).

2.2. - In tale contesto, l'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, detta modi di notificazione differenziati. Se, infatti, l'opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Se, invece, l'opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria (ai sensi dell'art. 23, nono comma , della legge n. 689 del 1981), secondo le norme del codice di procedura civile.

Tale differenziazione rappresenta, in contrasto con la semplificata struttura processuale degli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, un fattore di dissuasione anche di natura economica dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l'altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l'intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione (sentenza n. 98 del 2004). La normativa censurata, pertanto, produce una sperequazione fra coloro che risiedono nel comune dove ha sede il giudice adito e coloro che risiedono altrove, con conseguente limitazione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

2.3. - Questa Corte ha ritenuto legittimo l'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981 (da ultimo, ordinanza n. 391 del 2007).

Tuttavia, da un lato, la questione, nel presente giudizio, è stata prospettata in termini nuovi, in quanto non era stata ancora lamentata, dinanzi a questa Corte, la discriminazione tra cittadini, determinata dalle disposizioni censurate, «basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito».

Dall'altro lato, in considerazione dei mutamenti intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione, il legislatore ha modificato il quadro normativo riguardante le notificazioni. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito, infatti, un nuovo articolo - il 149-bis - nella sezione IV «Delle comunicazioni e delle notificazioni» del libro I del codice di procedura civile. Tale articolo, intitolato «Notificazione a mezzo posta elettronica», prevede che «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo» (primo comma). Successivamente, la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha emendato, tra l'altro, l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada. In base al nuovo comma 3, «il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123» (si tratta del «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»).

Le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Tale orientamento si rintraccia anche nella disciplina legislativa del procedimento amministrativo, la quale prevede diverse norme per la comunicazione personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti telematici (artt. 3-bis, 6, 7, 8 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). La modifica dell'art. 204-bis del codice della strada, inoltre, ha avuto il chiaro intento di porre rimedio al problema lamentato dal giudice rimettente, consistente nel «pressoché costante comportamento assenteista» dell'opponente a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con deposito presso la cancelleria, previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

2.4. - In conclusione, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l'evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l'effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all'opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, vìola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

3. - Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria