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domenica 25 febbraio 2024

Corte dei Conti 2024-Pensioni indirette o di reversibilità

 Corte dei Conti 2024-Pensioni indirette o di reversibilità




Corte dei Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 09/01/2024) 25-01-2024, n. 17



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA


in composizione monocratica, nella persona del I Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37198 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:


- XX, nato a XX, il XX, residente a XX, al XX, codice fiscale XX, rappresentato e difeso dall'Avv. 


contro:


- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale I.N.P.S. in Bari, alla Via N. Putignani, n. 108.


Oggetto: diritto alla pensione di reversibilità.


Visto il D.Lgs. n. 174 del 2016.


Esaminati gli atti e i documenti di causa.


Udite, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024, l'Avv. Marilena Carluccio per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022, il Sig. XX ha dedotto:


i) di essere il figlio della Sig.ra XX, titolare di pensione a carico del fondo CTPS Civili - Gestione Pubblica e deceduta il XX;


ii) di aver coabitato con la propria madre e di essere stato totalmente a carico di quest'ultima;


iii) di essere totalmente inabile al lavoro, sin dall'ottobre 2013, come accertato nella C.T.U. medico-legale a firma del Dott. Luigi Felline;


iv) che il XX ha presentato all'I.N.P.S. di Lecce, Gestione ex-I.N.P.D.A.P., una domanda rivolta ad ottenere la pensione di reversibilità;


v) che, in seguito alla visita medico-legale effettuata in data XX, l'I.N.P.S. ha respinto la sua domanda di pensione di reversibilità in quanto "NON impossibilitato a proficuo lavoro";


vi) di aver interposto, avverso l'illegittima reiezione della propria istanza di pensione di reversibilità, un ricorso amministrativo rimasto inevaso.


Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: "1. Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza del provvedimento di reiezione oggi gravato.


2. Dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il diritto a percepire la pensione di reversibilità, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto.


3. Di conseguenza e per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.


4. Sempre per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del ... procuratore anticipatario".


2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24 marzo 2023, nella quale ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, sul rilievo dell'insussistenza del requisito sanitario e dell'omessa dimostrazione dell'ulteriore requisito della vivenza a carico del soggetto deceduto.


L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: "- nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto; - spese rifuse".


3. All'udienza del 4 aprile 2023, questo Giudice ha ordinato all'I.N.P.S. di depositare copia del provvedimento di conferimento della pensione in favore della Sig.ra XX ed ha ordinato all'Agenzia delle Entrate di depositare copia delle dichiarazioni dei redditi del Sig. XX relative agli anni 2019, 2020 e 2021.


4. L'I.N.P.S. ha depositato la richiesta documentazione con comunicazioni a mezzo p.e.c. in data 6 aprile 2023 ed in data 18 aprile 2023.


5. Con comunicazioni a mezzo p.e.c. in data 7 aprile 2023 ed in data 26 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato l'assenza di dichiarazioni reddituali del Sig. XX negli anni 2019, 2020 e 2021.


6. All'udienza del 23 maggio 2023, questo Giudice ha disposto l'acquisizione di un parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti (di seguito indicato anche come "C.M.L.") sui seguenti quesiti: "Se, alla data del decesso della Sig.ra XX - ovvero il 20 gennaio 2021 - sussista, in relazione alle infermità lamentate dal Sig. XX, il requisito dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa".


7. In data 7 novembre 2023, il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha trasmesso il proprio parere medico-legale (prot. n. XX).


8. All'udienza del 10 novembre 2023, questo Giudice ha ordinato:


- al Comune di Lizzanello (LE), di depositare copia dell'estratto dell'atto di nascita del Sig. XX;


- al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, di depositare copia della documentazione eventualmente acquisita nel corso delle operazioni peritali;


- al ricorrente, di depositare la documentazione medica richiamata nei punti da 1. a 7. della relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita dal Tribunale di Lecce nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preliminare rubricato al n. XX.


9. Con nota depositata il 13 novembre 2023, il C.M.L. ha rappresentato di non aver acquisito ulteriore documentazione nel corso delle operazioni peritali.


10. In data 20 novembre 2023, il Comune di Lizzanello (LE) ha depositato copia dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita del Sig. XX rilasciato dal Comune di Lecce.


11. In data 23 novembre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato la documentazione medica richiamata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita dal Tribunale di Lecce nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preliminare rubricato al n. XX.


12. All'udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice ha assegnato termine al ricorrente per il deposito della documentazione relativa agli accordi economici intercorsi tra il Sig. XX e la Sig.ra XX in ordine alla loro separazione consensuale.


13. In data 23 dicembre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato la copia del decreto di omologazione della separazione consensuale del Sig. XX dalla Sig.ra XX.


14. All'udienza del 9 gennaio 2024, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed hanno invocato l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.


Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della camera di consiglio - di seguito trascritto.


FATTO


15. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dal Sig. XX per l'accertamento del suo diritto - quale soggetto maggiorenne inabile alla data del decesso della madre, Sig.ra XX, avvenuta il XX - alla reversibilità della pensione pubblica vantata da quest'ultima come ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione.


16. Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico controverso, sostanziandosi piuttosto in una cognizione piena sul detto rapporto e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 20 gennaio 2017, n. 11).


17. Tanto precisato, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.


17.1. Osserva, preliminarmente, questo Giudice che - avendo l'art. 1, comma 41, L. n. 335 del 1995 esteso alle pensioni pubbliche la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria - viene in rilievo, oltre alla normativa di cui agli artt. 82 ss. D.P.R. n. 1092 del 1973, il regime delineato dall'art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, come sostituito dall'art. 22 L. n. 903 del 1965, a mente del quale la pensione di reversibilità spetta anche ai figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro (c.d. "requisito sanitario") ed a carico del genitore al momento del decesso di questi (c.d. "requisito economico").


17.2. In primo luogo, si rileva la sussistenza del requisito economico.


17.2.1. Come precisato dall'Istituto Previdenziale con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015, il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle due condizioni costituite, rispettivamente, dallo stato di bisogno del superstite e dal suo mantenimento abituale da parte del dante causa (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 20 novembre 2023, n. 344).


17.2.1.1. In particolare, lo stato di bisogno del superstite è determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.


La condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.


Per trattamento minimo deve intendersi l'importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità.


Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili.


In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art. 14-septies L. n. 33 del 1980, annualmente rivalutato.


Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 L. n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.


Ai fini dell'accertamento dei limiti suddetti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall' dall'art. 14-septies L. n. 33 del 1980.


Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.


17.2.1.2. Quanto al mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa, tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.


In proposito assume particolare rilevanza la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.


Infatti, per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, potendosi di norma prescindere dalla verifica del mantenimento abituale.


17.2.2. Nel caso di specie, la condizione di non autosufficienza economica del Sig. XX emerge, in primo luogo, dall'assenza di dichiarazioni reddituali negli anni 2019, 2020 e 2021, così come certificato dall'Agenzia delle Entrate.


Inoltre, dalla documentazione relativa alle condizioni della separazione consensuale del Sig. XX dalla Sig.ra XX, non risulta il concorso di quest'ultima nel mantenimento dello stesso.


Né l'anzidetta condizione di non autosufficienza economica è esclusa dalla titolarità, in capo al Sig. XX, di una pensione di invalidità civile - come comunicato dall'I.N.P.S. con nota del XX - trattandosi di provvidenza economica esente da imposizione IRPEF e, alla stregua dei criteri valutativi di cui alla menzionata circolare I.N.P.S. n. 185 del 18 novembre 2015, non computabile ai fini del superamento del limite reddituale.


Inoltre, il requisito della convivenza tra l'odierno ricorrente e la defunta madre, Sig.ra XX, emerge dal certificato di stato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Lizzanello (LE), in data 7 ottobre 2022 nonché dai certificati di residenza degli stessi rilasciati dal detto Ente in pari data.


17.3. Sussiste, inoltre, il requisito sanitario.


17.3.1. A tal riguardo, viene in rilievo la previsione dei cui all'art. 8 L. n. 222 del 1984 circa la configurabilità di una condizione d'inabilità in capo alle persone che - a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.


17.3.2. In relazione a tale profilo, questo Giudice ritiene di dover aderire - siccome formulate all'esito di un percorso argomentativo logico e coerente - alle conclusioni dell'organo di consulenza, il quale ha ritenuto che: "il ricorrente, alla data del decesso della Sig.ra XX - ovvero il XX, in relazione alle infermità lamentate ed oggettivate dalla documentazione in atti, si trovasse all'epoca cui far risalire l'accertamento, in possesso del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (v. parere medico-legale del C.M.L., prot. n. XX, pagg. 6-7).


Nello specifico, è dirimente - ai fini dell'accoglimento del ricorso - il rilievo del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti per cui: "... il quadro di poli-patologia sofferto ... ha esordio all'incirca all'età di 14 anni con la comparsa di un attacco acuto di gotta e deposito di acidi urici a carico della falange ungueale del primo dito del piede sinistro e coinvolgimento successivo bilaterale. Tale artropatia ha presentato carattere di ingravescenza particolarmente rapido e debilitante, tant'è che lo stesso, anche a causa della iperuricemia e dei depositi di acido urico, accusò all'età di soli 20 anni un quadro di ipertensione arteriosa ingravescente e poco rispondente a terapia. A causa dello scadere delle condizioni psicofisiche, anche nella contezza della scarsa possibilità di espressione lavorativa in giovane età, lo stesso venne interessato da un disturbo della sfera psichica trasversale negli anni e rilevato a tutt'oggi nel corso delle operazioni peritali. Nel mese di febbraio 2012 il XX, su richiesta prodotta ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile, venne convocato presso la Commissione di prima istanza di San Cesario ed ivi riconosciuto invalido al 75%, provvedimento verso il quale il XX esperì ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Lecce, non ritenendo tale percentuale bastevole a pesare le limitazioni sofferte relativamente all'età (55 anni) ed alla mancata performance mansionale, fattore che ha riccamente inasprito l'oggettività di malattia soprattutto sotto il profilo psicologico relazionale e peggiorato il quadro della artropatia gottosa agli arti inferiori e superiori, fino ad interessare il semplice "passo" e la stazione eretta prolungata, a causa di un irrigidimento importante della flesso estensione dei piedi e la limitazione di presa delle mani bilateralmente fino a perdere quasi del tutto la funzione di pinza "utile" fra primo e secondo dito bilateralmente, così come la capacità funzionale dell'intero arco palmare in articolazione con le quattro dita. A valle del ricorso contro INPS su menzionato, già nell'ottobre del 2013, venne sottoposto ad accertamento tecnico preventivo ..., il CTU ritenne il sottostante quadro menomativo, (8 anni prima della verifica eseguita dalla CMV di Bari condotta l' XX):


- artropatia gottosa poliarticolare con riduzione della funzione prensile delle mani (cod, anal. 9303 = + cod. anal. 7213 = 46%);


- cardiopatia ipertensiva (cod. 6441 = 25%);


- disturbo ansioso depressivo (cod. 2207 = 15%).


Capace di determinare una inabilità lavorativa del 100%, come da omologa del precitato Tribunale di Lecce datata XX.


...


Appare evidente, da quanto sinora rappresentato e dedotto, che il ricorrente risulti essere affetto da circa 30 anni da un quadro polipatologico ingravescente e fortemente limitante la stessa vita di relazione ed in maggior modo l'espressività dello stesso nel mondo lavorativo, anche di natura sedentaria. Quanto sopra appare ben rispondere a quanto disposto all'articolato di legge che disciplina il criterio di verifica dell'inabilità, ossia quella incapacità a svolgere, per impossibilità, qualsiasi attività lavorativa del soggetto, sia essa subordinata o autonoma e quindi disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e, di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno, definito dalla Cassazione (26181/2916), non simbolico. Il XX presenta, sin dal 2012, difficoltà al passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta, deambulazione difficoltosa e zoppia dopo pochi passi. Mani deformate con sublussazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice con anchilosi in estensione della metacarpo-falangea dell'indice. Perdita completa della forza di presa bilateralmente e scomparsa, come detto, della pinza, rendendo impossibile la prensione e molto difficoltosa quella digito-palmare, tanto da risultare difficoltosa una firma come la gestione di un semplice foglio di carta. L'artropatia gottosa, con accumulo importante di acido urico ha comportato nel tempo, a livello sistemico una sofferenza renale cronica, con deposito di acido urico nei tubuli ed una insufficienza mal gestita sia dai farmaci che dall'habitus depresso del soggetto, ... che associata ad una ipertensione arteriosa mal rispondente ai farmaci disvela un importante limite nella gestione della quotidianità così come una scarsa risposta terapeutica vista la ipo-funzionalità renale. Le predette infermità rendono in tal modo impossibile eseguire qualsivoglia attività lavorativa anche domiciliare sicuramente dai primi mesi del 2010 ed a maggior ragione a far data dalla morte del genitore (20/01/2021) poiché l'artropatia gottosa non ha mai posseduto i caratteri della migliorabilità e, nel tempo, ha compromesso ogni meccanismo di compenso, rivelando una fragilità di fondo personologica suffragata dall'habitus dimesso del soggetto, fortemente evidenziato in corso di O.P. ma presente anche ai tempi della CTU richiesta dal Tribunale di Lecce.


Pertanto, è parere dello scrivente che il ricorrente, alla data del decesso della Sig.ra XX - ovvero il XX, in relazione alle infermità lamentate ed oggettivate dalla documentazione in atti, si trovasse, all'epoca cui far risalire l'accertamento, in possesso del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa ..." (cfr. parere medico-legale del C.M.L., prot. n. XX, pagg. 4-6).


I rilievi dell'organo di consulenza in ordine alle condizioni di salute del ricorrente - e, segnatamente, alla cardiopatia ipertensiva, alla poliartrite cronica gottosa ed al disturbo depressivo - trovano riscontro nella documentazione medica acquisita agli atti del giudizio.


In particolare, vengono in considerazione - oltre alla perizia del C.T.U. nominato dal Tribunale di Lecce - i seguenti documenti:


i) referti di visita specialistica presso la A.L. - P. di S. C. (L.) del XX e del XX, attestanti la sussistenza di cardiopatia ipertensiva;


ii) referto di visita specialistica presso la A.L. - P. "C.S." di L. del XX, attestante una poliartrite cronica gottosa e la compromissione della funzionalità articolare prevalentemente della spalla destra, del gomito e delle mani;


iii) referto di visita specialistica presso la A.L. - P. di S. C. (L.) del XX, attestante l'iperestensione e la discreta rigidità della MF (articolazione metacarpofalangea) nonché la presenza di tofi gottosi diffusi, l'anchilosi e l'alluce valgo;


iv) referto di visita specialistica presso la A.L. - P. di S. C. (L.) del XX, attestante la presenza di un disturbo depressivo con insonnia.


Né l'I.N.P.S. ha formulato rilievi critici sulle conclusioni raggiunte dall'organo di consulenza medico-legale.


17.4. Va, pertanto, riconosciuto il diritto del Sig. XX ad ottenere dall'I.N.P.S. la pensione di reversibilità della madre Sig.ra XX, nata a XX, il XX, con decorrenza dal XX, ovverosia dal giorno successivo alla morte della stessa.


17.5. I ratei della pensione di reversibilità spettanti all'odierno ricorrente andranno incrementati - a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi - degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT (v. Corte dei conti, SS.RR., 18 ottobre 2002, n. 10).


18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Sig. XX - secondo i criteri ed i (derogabili) parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.ii. nonché tenendo conto del valore della domanda, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e del numero di scritti difensivi depositati - nella misura di Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a., con distrazione alla procuratrice del ricorrente dichiaratasi anticipataria.

P.Q.M.


la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37198, così provvede:


1) riconosce il diritto del Sig. XX ad ottenere dall'I.N.P.S. - nei limiti di legge - la reversibilità, con decorrenza dal 21 gennaio 2021, della pensione della sua dante causa Sig.ra XX, nata a XX, il XX, nonché a conseguire gli arretrati costituiti dai ratei pregressi maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;


2) condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite - da distrarre in favore della procuratrice del ricorrente dichiaratasi anticipataria - che si liquidano nella misura di complessivi Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a.


DISPONE


che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.


Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.


Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2024. 

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