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domenica 25 febbraio 2024

Cassazione 2024- La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto in parte l'impugnazione proposta da OMISSIS nei confronti dell'Agenzia del Demanio avverso la sentenza n. 102 del 2016 resa tra le parti dal Tribunale di L'Aquila e ha condannato l'Agenzia del Demanio a pagare al lavoratore la somma complessiva di euro 21.749,99, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della lege n. 724 del 1994.

 




Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 23/01/2024) 21-02-2024, n. 4659 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. TRIA Lucia - Presidente 

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere 

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere 

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - Rel. 

Dott. BELLE' Roberto - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. 33735/2018 R.G. proposto da: 

AGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege 

-ricorrente- 

contro 

OMISSIS, elettivamente domiciliato in  

-controricorrente- 

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 350/2018 depositata il 24/05/2018, RG 951/2016. 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere IRENE TRICOMI. 

Svolgimento del processo 

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto in parte l'impugnazione proposta da OMISSIS nei confronti dell'Agenzia del Demanio avverso la sentenza n. 102 del 2016 resa tra le parti dal Tribunale di L'Aquila e ha condannato l'Agenzia del Demanio a pagare al lavoratore la somma complessiva di euro 21.749,99, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della lege n. 724 del 1994. 

2. Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 198 del 2012, confermata dalla Corte d'Appello e diventata definitiva, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'attribuzione del V livello del CCNL Agenzia del Demanio con decorrenza febbraio 2005 e aveva condannato l'Agenzia al pagamento delle differenze retributive con la medesima decorrenza maggiorate dagli accessori di legge. 

Pertanto il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo: a) in ragione della suddetta sentenza n. 198 del 2012, il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di assegno ad personam ragguagliato in via principale al V livello, in via subordinata al IV livello previsto dall'articolo 5 del CCNL personale impiegatizio Agenzia del Demanio E. P.E, premio di produzione, cd comma 165 (art. 3, comma 165, legge n. 350 del 2003) e lavoro straordinario; b) il pagamento del trattamento di mobilità interna per il periodo 10 giugno 2011- 31 maggio 2013, previsto dall'accordo sindacale del 12 gennaio 2004. 

3. Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza 102 del 2016 rigettava la domanda. 

4. La Corte d'Appello ha accolto in parte l'appello del lavoratore, in particolare accogliendo la domanda introduttiva del giudizio per la parte relativa al pagamento del trattamento di mobilità speciale previsto dall'accordo sindacale 12 gennaio 2004 e dall'allegato 7 al CCNL di riferimento del 3 aprile 2009 nel testo di cui all'accordo sindacale del 20 gennaio 2011, rigettando nel resto. 

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Agenzia del Demanio prospettando un motivo di ricorso. 

6. Resiste con controricorso il lavoratore, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa specificazione delle ragioni dell'impugnazione. 

Motivi della decisione 

1. Va premesso che in ragione della mancanza di ricorso per cassazione da parte del lavoratore rispetto alla statuizione di rigetto di parte della domanda introduttiva del giudizio da parte della Corte d'Appello, su tale statuizione si è formato giudicato implicito. 

2. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 62 del CCNL personale dirigente Agenzia del demanio E.P.E. 2004/2008, e dell'art. 60 e allegato 7, punto 2, del CCNL personale impiegatizio e quando l'Agenzia del Demanio E.P.E. del 2009 (testo che recepisce le modifiche di cui all'accordo sindacale del 20 dicembre 2011), art. 360. n. 3, cod. proc. civ. 

2.1. L'Agenzia del Demanio ricostruisce la vicenda come segue. 

Con il D.Lgs. n. 173 del 2003 l'Agenzia del Demanio veniva trasformata in ente pubblico economico. 

L'art. 3, comma 5, consentiva al personale di optare per la permanenza nel Comparto Agenzia fiscali, in rapporto di impiego pubblico contrattualizzato. 

Il lavoratore non esercitava tale diritto di opzione. 

Per coloro che avevano esercitato il diritto di opzione l'Accordo sindacale 12 gennaio 2004 "Trattamento economico per mobilità interna", all'art. 62 prevedeva l'indennità per cui è causa. 

Successivamente, nel 2006 l'Agenzia del Demanio aveva operato un piano di riorganizzazione delle filiali. Al fine di non penalizzare il personale che aveva necessità di continuare a prestare servizio nella città/sede oggetto della riorganizzazione, venne sottoscritto il 22 gennaio 2008 tra l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate una convenzione per offrire al personale interessato dal trasferimento (per la soppressione della propria sede) l'opportunità di essere assegnato in regime di "distacco per ragioni tecnico organizzative" presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. 

Il lavoratore, essendo stata disposta la chiusura della sede dell'Agenzia del Demanio di L'Aquila, ove prestava servizio, veniva distaccato a richiesta alla sede dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila ove prestava servizio fino al 10 giugno 2011, data in cui scadeva la convenzione tra L'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate. 

In data 13 giugno 2011 quindi il lavoratore rientrava presso la sede di Pescara dell'Agenzia del Demanio, ove prestava la propria attività lavorativa fino al maggio 2013. 

Il 1 giugno veniva a compimento l'iter di riorganizzazione dell'Agenzia del Demanio e a seguito di speciale istanza di mobilità il lavoratore veniva trasferito all'Agenzia delle Entrate. 

2.2. Tale ricostruzione trova conferma nel controricorso, dove il lavoratore fa presente che era in servizio presso l'Agenzia del Demanio dell'Aquila; non aveva esercitato l'opzione dopo la trasformazione dell'Agenzia del demanio in EPE; nella successiva riorganizzazione delle sedi dell'Agenzia del Demanio veniva prevista la chiusura della sede dell'Aquila con trasferimento alla sede di Pescara. 

A fronte del trasferimento alla sede dell'Agenzia del Demanio di Pescara il lavoratore optò per il distacco presso l'Agenzia delle Entrate dell'Aquila, e al termine del periodo rientrava nei ranghi dell'Agenzia del Demanio venendo assegnato dal 10 giugno 2011 al 31 maggio 2013 alla sede di Pescara. 

2.3. In ragione della vicenda, l'Agenzia ricorrente deduce che non poteva trovare applicazione il beneficio in questione in quanto previsto in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del Demanio in EPE e alla connessa mobilità aziendale conseguente all'esercizio del diritto di opzione di cui al D.Lgs. n. 173 del 2003. Il lavoratore aveva già fruito del trattamento di mobilità di cui all'art. 60 del CCNL. 

2.4. Tanto premesso si osserva che la Corte d'Appello ha affermato che il trattamento di mobilità in questione era applicabile al lavoratore proprio in considerazione del mancato esercizio dell'opzione e dell'avvenuta accettazione del trasferimento dall'Ufficio dell'Aquila alla sede di Pescara. 

Il lavoratore aveva chiesto il pagamento del contributo una tantum nella misura di 5 mensilità prevista nel punto 1 dell'accordo 12 gennaio 2004, la cui debenza non era collegata ad altri presupposti se non la mera accettazione del trasferimento e non era esclusa dal riconoscimento dei trattamenti di cui ai punti successivi. 

Il CCNL 12 gennaio 2024 qualificava provvisorio il trattamento in questione, fissando come termine finale la data di entrata in vigore del nuovo contratto poi sottoscritto il 1 ottobre 2004. Tuttavia, l'articolo 7 del contratto collettivo nel testo integrato a dicembre 2011, considerato il protrarsi dell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, ribadiva la vigenza dell'accordo del 2004, e la conseguente applicabilità del trattamento economico in questione fino alla conclusione di detto processo di riorganizzazione. 

Erano tardive le deduzioni difensive relative alle risultanze della CTU proposte dall'Agenzia. 

Infine, rilevava la Corte d'appello che era pacifico che il lavoratore non avesse trasferito la propria famiglia presso la nuova sede di Pescara e quindi la voce in questione non era alternativa a quella della concessione di un alloggio di servizio o rimborso spese di locazione per un periodo di due anni, ma doveva essere cumulata a questa, attesa la finalità di indennizzare il disagio apportato al nucleo familiare dal trasferimento del suo dipendente presso una diversa sede dalla residenza. 

3. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. 

È pacifico tra le parti che nel periodo per cui è chiesta l'indennità giugno 2011-maggio 2013, il lavoratore dipendente dell'Agenzia del Demanio EPE, al fine di non trasferirsi dalla sede dell'Aquila che veniva chiusa alla sede di Pescara, si avvaleva della Convenzione stipulata tra l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2008, optando per il distacco presso l'Agenzia delle entrate di L'Aquila. 

Il D.Lgs. n. 173 del 2003 disponeva la trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico. 

L'art. 3, comma 5, prevedeva che "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione". 

Con l'Accordo sindacale del 12 gennaio 2004 si prevedeva un trattamento incentivante la mobilità interna allo scopo di rendere più consapevole e agevolare la gestione delle opzioni previste dal D.Lgs. n. 173 del 2003. 

Il nuovo CCNL Agenzia del Demanio PEC entrava in vigore il 1 ottobre 2004. 

L'allegato 7, punto 2, del CCNL, all'esito delle modifiche del dicembre 2011 prevede "Viene confermata la validità dell'Accordo del 12/01/2004 tra l'Agenzia del Demanio e le OO.SS. per le parti connesse ai trattamenti economici che accompagnano la mobilità interna dovuta a riorganizzazione aziendale connessa all'applicazione del D.Lgs. n. 173 del 2003. L'azienda darà tempestiva informativa sulla conclusione di tale processo, che segnerà la cessazione dei trattamenti con tale accordo previsti". 

Dunque, la previsione contrattuale conseguente alle modifiche del dicembre 2011 nel confermare la validità dell'Accordo del 12 gennaio 2004, ne ha ribadito l'originaria finalità per la fase di passaggio conseguente all'opzione ex D.Lgs. 173 del 2003. 

Erroneamente la Corte d'Appello ha applicato tale previsione alla fattispecie in esame che riguarda la temporanea applicazione del ricorrente dipendente dell'Agenzia del Demanio, presso l'Agenzia delle Entrate, proprio per il mancato esercizio del diritto di opzione previsto dal D.Lgs. n. 173 del 2003. 

4. Il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda introduttiva del giudizio anche per la parte relativa all'indennità di mobilità speciale. 

5. Gli alterni esiti nei gradi di merito inducono a compensare tra le parti le spese dell'intero processo. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio anche per la parte relativa all'indennità di mobilità speciale. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024. 

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2024. 


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