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domenica 25 febbraio 2024

Racc. 06/02/2024, n. 2024/539/UE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla promozione normativa della connettività Gigabit [notificata con il numero C(2024) 523].

 


Commissione

Racc. 06/02/2024, n. 2024/539/UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla promozione normativa della connettività Gigabit [notificata con il numero C(2024) 523].

Pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2024, L.


Epigrafe


Premessa


[Testo della determinazione]


Allegato I - Applicazione degli obblighi di non discriminazione di cui al punto 25 della presente raccomandazione


Allegato II - Applicazione del principio di equivalenza per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP conformemente al punto 34 della presente raccomandazione


Allegato III - Parametri del test di replicabilità economica ex ante di cui al punto 46 della raccomandazione


Allegato IV - Fissazione dei prezzi di accesso a lungo termine e sconti basati sul volume di cui al punto 63 della presente raccomandazione


Racc. 6 febbraio 2024, n. 2024/539/UE (1).


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla promozione normativa della connettività Gigabit [notificata con il numero C(2024) 523].


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2024, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,


considerando quanto segue:


(1) La disponibilità di connettività Gigabit è uno degli elementi costitutivi della transizione digitale ed è quindi di primaria importanza nella visione digitale dell'Unione per il 2030, come stabilito nella comunicazione sulla bussola per il digitale (2) e nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).


(2) Oltre agli altri tre obiettivi generali consistenti nel promuovere la concorrenza, il mercato interno e gli interessi degli utenti finali, la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) mira a promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità (5), e il loro utilizzo, a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell'Unione. Tali reti ad altissima capacità comprendono le reti fisse, mobili e senza fili. Incentivi adeguati per gli investimenti in nuove reti ad altissima capacità, che stimolano lo sviluppo di servizi innovativi, dovrebbero rafforzare la competitività internazionale dell'Unione, offrendo nel contempo vantaggi ai consumatori e alle imprese. E' quindi fondamentale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di reti ad altissima capacità attraverso un quadro normativo opportunamente concepito e prevedibile.


(3) Negli ultimi anni si è registrata una forte concorrenza in diversi mercati delle comunicazioni elettroniche. Ciò ha permesso di ridurre ulteriormente la portata degli interventi ex ante (6), come si riscontra nella raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione (7). La presente raccomandazione integra altre fonti di orientamento (8) in merito alla direttiva (UE) 2018/1972 e mira a promuovere il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Intende conseguire tale obiettivo attraverso approcci normativi coerenti che favoriscano gli investimenti in reti ad altissima capacità, mantenendo e garantendo nel contempo una concorrenza effettiva. La coerenza tra gli approcci normativi adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione dei vari Stati membri è di importanza fondamentale sia per evitare distorsioni nel mercato interno sia per garantire la certezza del diritto a favore di tutte le imprese, in particolare quelle che investono nell'installazione delle reti. E' pertanto opportuno fornire alle autorità nazionali di regolamentazione orientamenti volti a: i) prevenire inopportune divergenze negli approcci normativi; ii) promuovere una regolamentazione tesa a superare le strozzature; e iii) attenuare o revocare del tutto gli obblighi regolamentari qualora ciò risulti giustificato in base agli sviluppi del mercato. Questi tre obiettivi dovrebbero essere conseguiti consentendo nel contempo alle autorità nazionali di regolamentazione di tenere debitamente conto delle circostanze nazionali al momento della definizione di misure correttive adeguate nei casi in cui tale regolamentazione sia comunque necessaria.


(4) Garantire la prevedibilità a livello normativo è essenziale per promuovere l'efficienza dell'innovazione e degli investimenti in reti ad altissima capacità. L'applicazione di un approccio normativo uniforme e stabile nel tempo è essenziale per trasmettere agli investitori la fiducia necessaria per l'elaborazione di progetti imprenditoriali sostenibili. Per assicurare la prevedibilità necessaria per un periodo più lungo (ossia oltre il periodo di riferimento di una singola analisi del mercato), quando impongono misure correttive di natura regolamentare a norma della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero chiarire per quanto possibile in che modo i cambiamenti prevedibili nella situazione di mercato potranno incidere sulle misure correttive in questione.


(5) L'obiettivo della presente raccomandazione, in linea con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, è migliorare le condizioni normative necessarie per:


a) promuovere la connettività, l'accesso alle reti ad altissima capacità e il loro utilizzo;


b) promuovere una concorrenza effettiva;


c) contribuire allo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;


d) promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione.


e) La presente raccomandazione mira inoltre ad accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità a livello normativo, tenuto conto degli orizzonti a lungo termine degli investimenti in reti ad altissima capacità.


(6) L'ambito di applicazione della presente raccomandazione dovrebbe riguardare gli obblighi regolamentari da imporre agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato (SMP) sulla base di una procedura per l'analisi del mercato svolta ai sensi degli articoli 64 e 67 della direttiva (UE) 2018/1972. In ragione dello sviluppo della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, in questa fase la regolamentazione ex ante dovrebbe concentrarsi soltanto sulle rimanenti strozzature della concorrenza. Come indicato nella raccomandazione (UE) 2020/2245, due mercati sono considerati tali da giustificare una regolamentazione ex ante a livello di Unione: il mercato dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 1) e il mercato della capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2). La presente raccomandazione dovrebbe concentrarsi principalmente sul mercato dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 1 di cui alla raccomandazione (UE) 2020/2245). In linea di principio la presente raccomandazione non dovrebbe applicarsi al mercato della capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 di cui alla raccomandazione (UE) 2020/2245), in considerazione dei seguenti aspetti: i) le caratteristiche specifiche dei prodotti richiesti dalle imprese di grandi dimensioni e/o tecnologicamente avanzate; e ii) l'eterogeneità e la specificità dei prodotti al dettaglio e all'ingrosso e dei relativi processi su tale mercato. Tuttavia gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione sull'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dovrebbero essere applicabili indipendentemente dal fatto che tale accesso sia imposto nel contesto: i) della regolamentazione del mercato dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 1); ii) della regolamentazione di qualsiasi altro mercato, compreso quello della capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2); o iii) della regolamentazione di un mercato a monte distinto per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile laddove tale mercato sia stato individuato e ritenuto tale da giustificare una regolamentazione ex ante. Inoltre, le misure adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto concerne la migrazione a reti ad altissima capacità e l'abbandono delle reti preesistenti, possono ripercuotersi sul mercato 2. Qualora si producano tali ripercussioni, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenerne debitamente conto. Infine, la presente raccomandazione dovrebbe applicarsi anche ad altri mercati dell'accesso all'ingrosso in postazione fissa non menzionati nella raccomandazione (UE) 2020/2245, in relazione ai quali, per poter regolamentare ex ante, l'autorità nazionale di regolamentazione deve dimostrare che sono soddisfatti i tre criteri di cui all'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. Ciò potrebbe rivestire particolare importanza per i mercati all'ingrosso che comprendono o sono limitati a un accesso centrale in postazione fissa (mercato 3b di cui alla raccomandazione 2014/710/UE della Commissione (9)), laddove tali mercati siano ancora regolamentati.


(7) La direttiva (UE) 2018/1972 fa riferimento a diverse situazioni in cui la presenza di soluzioni orientate al mercato, di autoregolamentazione o coregolamentazione incide sulla necessità di effettuare interventi normativi o sulla definizione degli obblighi regolamentari. Ciascuna delle situazioni previste dalla direttiva (UE) 2018/1972 va considerata singolarmente per quanto riguarda gli obiettivi, la valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione e i possibili esiti normativi. Ad esempio, nel caso degli impegni di coinvestimento in nuove reti ad altissima capacità offerti dall'operatore SMP in conformità agli articoli 76 e 79 della direttiva (UE) 2018/1972 e che rispettano tali disposizioni, in linea di principio le autorità nazionali di regolamentazione non possono imporre alcun obbligo (supplementare) per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità se un potenziale coinvestitore ha concluso un accordo di coinvestimento con l'operatore SMP. Per quanto concerne gli impegni relativi ad accordi di cooperazione offerti dall'operatore SMP in conformità all'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972, in linea di principio le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero effettuare un test del mercato in relazione a tali impegni, che in ultima analisi potrebbe portarle a ridurre gli oneri normativi che gravano sull'operatore SMP.


(8) Nel valutare le dinamiche concorrenziali di un determinato mercato all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, ove opportuno, tenere conto degli accordi commerciali (tra cui gli accordi sull'accesso all'ingrosso, gli accordi di coinvestimento e gli accordi di accesso reciproco tra operatori, compresi quelli di cui l'operatore SMP non è parte). Tali accordi possono portare a concludere che un determinato mercato all'ingrosso non giustifica più una regolamentazione ex ante se sono soddisfatte determinate condizioni. Come principio generale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere debitamente conto delle iniziative di mercato, come gli accordi commerciali, e dei modelli commerciali che contribuiscono alla diffusione delle reti ad altissima capacità, al di là di quanto accadrebbe in loro assenza, consentendo nel contempo una concorrenza sostenibile sui mercati a valle.


(9) Con il progredire della diffusione di reti alternative, in particolare a livello locale o regionale, le condizioni concorrenziali varieranno sempre più tra le diverse aree di uno stesso Stato membro (ad esempio tra aree urbane e rurali). Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto delle differenze geografiche nelle condizioni concorrenziali anche in relazione alla definizione dei mercati.


(10) Qualora siano stati individuati mercati geografici distinti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché la regolamentazione sia revocata nei mercati geografici ritenuti effettivamente concorrenziali in assenza di regolamentazione. Tuttavia, se tali differenze non sono abbastanza stabili o non sono sufficienti per stabilire l'esistenza di mercati geografici distinti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare misure correttive segmentate a livello geografico, ove necessario, per risolvere in modo proporzionato i problemi concorrenziali individuati nelle varie aree definite. La segmentazione dovrebbe basarsi su criteri oggettivi, di natura analoga a quelli utilizzati per la segmentazione dei mercati geografici. Tra tali criteri oggettivi dovrebbero figurare: i) il numero e le caratteristiche delle reti concorrenti; ii) la distribuzione e l'evoluzione delle quote di mercato; iii) i prezzi; e iv) i modelli comportamentali. Le mappature geografiche effettuate a norma dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 possono con ogni probabilità essere utili alle autorità nazionali di regolamentazione nello svolgimento di tale compito.


(11) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero aggiornare l'elenco delle aree soggette a misure correttive geograficamente segmentate sulla base dei criteri definiti dettagliatamente nell'analisi di mercato. I parametri di tali aggiornamenti (la loro periodicità, la natura delle diverse misure correttive applicate nelle varie aree e, se del caso, un periodo di preavviso) dovrebbero essere stabiliti sin dall'inizio. Ciò contribuirà a preservare l'equilibrio tra l'adeguamento delle misure correttive alle specifiche circostanze concorrenziali e la necessaria prevedibilità e trasparenza per tutti i portatori di interessi.


APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE


(12) L'obbligo di non discriminazione di cui all'articolo 70 della direttiva (UE) 2018/1972 è una delle principali misure correttive che possono essere imposte agli operatori SMP al fine di promuovere una concorrenza effettiva in un mercato rilevante. Tale obbligo funge altresì da meccanismo di salvaguardia nei casi in cui, pur esistendo ancora un operatore SMP, la concorrenza si sta sviluppando fino al punto in cui l'autorità nazionale di regolamentazione applica la flessibilità nella fissazione dei prezzi.


(13) L'esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'imposizione di obblighi di non discriminazione, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e attualmente a norma dell'articolo 70 della direttiva (UE) 2018/1972, indica che gli approcci normativi continuano a variare all'interno dell'UE. Ciò nonostante esiste un ampio consenso sul fatto che l'obbligo di non discriminazione è uno strumento essenziale di regolamentazione ex ante per promuovere la concorrenza in presenza di un operatore SMP integrato verticalmente. Al contrario, un operatore SMP attivo esclusivamente sul mercato all'ingrosso, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, non avrebbe in principio alcun incentivo a operare discriminazioni tra fornitori a valle. Di conseguenza, in linea di principio le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero astenersi dall'imporre obblighi di non discriminazione agli operatori attivi esclusivamente sul mercato all'ingrosso, tranne qualora possano dimostrare l'esistenza di circostanze specifiche che giustifichino l'imposizione di tali obblighi.


(14) I vantaggi dell'equivalenza degli input (EoI) rispetto all'equivalenza degli output (EoO) possono variare notevolmente da un prodotto di accesso all'ingrosso all'altro. Nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene che l'EoI non sia proporzionata per un determinato prodotto o processo, un regime di EoO ben concepito, associato a un monitoraggio appropriato e a indicatori chiave di prestazione/accordi sul livello di servizio/garanzie sul livello di servizio adeguati, può spesso essere sufficiente e contribuire a un ulteriore sviluppo della concorrenza. Sia per l'EoO che per l'EoI l'efficacia dell'obbligo di non discriminazione dipende in larga misura dalla qualità dell'offerta di riferimento; dal grado di completezza ed efficacia degli indicatori chiave di prestazione, degli accordi sul livello di servizio e delle garanzie sul livello di servizio e dalla misura in cui tali elementi rispecchiano le reali esigenze degli operatori alternativi; nonché dall'efficacia del monitoraggio e dell'applicazione degli obblighi di non discriminazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.


(15) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere debitamente conto degli impegni offerti dall'operatore o dagli operatori SMP a norma dell'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972 al fine di garantire un'applicazione efficace ed efficiente dell'obbligo di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare i costi e i benefici derivanti dall'imposizione della fornitura di input all'ingrosso regolamentati secondo un principio di EoI, rispetto ad altre forme di obblighi di non discriminazione, in particolare l'EoO. Se da un lato è probabile che la previsione normativa dell'equivalenza degli input provochi costi di conformità più elevati rispetto ad altre forme di non discriminazione, dall'altro l'analisi costi-benefici dovrebbe tenere conto anche dei costi di monitoraggio a lungo termine delle autorità nazionali di regolamentazione. Tali costi potrebbero essere più elevati in caso di EoO e, in alcuni casi, superiori ai costi di attuazione a lungo termine. E' pertanto opportuno procedere caso per caso effettuando una valutazione della proporzionalità dell'EoI rispetto all'EoO. Nella pratica le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto di una serie di fattori all'atto di valutare se sia probabile che l'obbligo dell'EoI venga effettivamente attuato, dato che ciò dipende dai prodotti all'ingrosso in questione. Tra tali fattori figurano: i) un'analisi quantitativa costi/benefici, comprendente i costi di attuazione sia per l'operatore SMP sia per il richiedente l'accesso; e ii) una stima qualitativa dell'esigenza di garantire un livello «più rigoroso» di non discriminazione per i prodotti di accesso all'ingrosso in questione. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero considerare che la fornitura di input all'ingrosso su sistemi nuovi in base al principio dell'EoI abbia maggiori probabilità di generare benefici netti sufficienti e di risultare quindi proporzionata, dato che i costi incrementali di conformità da sostenere per garantire che i sistemi di nuova costruzione rispettino il principio dell'EoI sono comparativamente più ridotti. D'altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero anche valutare se gli obblighi siano proporzionati per le imprese interessate, ad esempio prendendo in considerazione i costi di attuazione e ponderando i possibili disincentivi alla realizzazione di nuovi sistemi rispetto all'introduzione di potenziamenti progressivi, nel caso in cui la realizzazione di nuovi sistemi sia soggetta a obblighi regolamentari più restrittivi. Negli Stati membri con numerose imprese di dimensioni ridotte designate come detentrici di un significativo potere di mercato, l'imposizione del principio dell'EoI a ciascuna di tali imprese può rivelarsi sproporzionata. In generale si presume che un prodotto all'ingrosso sia costituito da vari input (ad esempio attività, processi informatici ecc.). Nella pratica il confine tra EoI ed EoO a livello di prodotto non sarà netto ed è improbabile che l'EoI sia applicata a tutti gli input dei prodotti all'ingrosso.


(16) Nell'imporre un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 70 della direttiva (UE) 2018/1972, e al fine di garantirne un'applicazione effettiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre all'operatore SMP di attuare: i) indicatori chiave di prestazione; ii) i corrispondenti accordi sul livello di servizio, unitamente agli indicatori chiave di prestazione; e iii) le corrispondenti garanzie sul livello di servizio in caso di violazione degli accordi sul livello di servizio. Dovrebbe essere istituito un meccanismo per aggiornare gli indicatori chiave di prestazione, gli accordi sul livello di servizio e le garanzie sul livello di servizio ogniqualvolta ve ne sia l'esigenza. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre all'operatore SMP di includere nell'offerta di riferimento gli indicatori chiave di prestazione, gli accordi sul livello di servizio e le garanzie sul livello di servizio.


(17) Gli indicatori chiave di prestazione sono fondamentali per garantire un monitoraggio efficace del rispetto dell'obbligo di non discriminazione. Il processo di monitoraggio di tali indicatori dovrebbe essere pienamente trasparente. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero rendere pubbliche le relazioni o decisioni volte a porre rimedio alla non conformità. In effetti, quasi tutte le autorità nazionali di regolamentazione obbligano a mettere gli indicatori chiave di prestazione a disposizione di tutti gli operatori autorizzati (sistematicamente o su richiesta). Anche i valori aggregati possono essere resi disponibili e gli operatori possono confrontare gli indicatori chiave di prestazione con la media del settore (11). Inoltre le sanzioni relative agli indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere proporzionate, ma dovrebbero essere sufficientemente elevate da risultare dissuasive. Nel valutare se le sanzioni a livello di fornitura all'ingrosso siano sufficientemente dissuasive, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe tenere presente che la violazione degli obblighi all'ingrosso da parte dell'operatore SMP può avere l'effetto collaterale di far sì che l'operatore alternativo che utilizza il prodotto di accesso all'ingrosso sia soggetto al risarcimento, imposto dalla stessa autorità nazionale di regolamentazione, dei danni per problemi a livello di mercato al dettaglio. La sanzione a livello di fornitura all'ingrosso dovrebbe pertanto essere sufficientemente elevata da coprire il risarcimento a livello di fornitura al dettaglio.


ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI INGEGNERIA CIVILE


(18) Un accesso effettivo alle infrastrutture di ingegneria civile è di primaria importanza per l'installazione di reti ad altissima capacità. Oltre alla regolamentazione simmetrica o asimmetrica imposta a norma della direttiva (UE) 2018/1972, i fornitori di reti di comunicazione elettronica possono richiedere l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, all'infrastruttura fisica esistente degli operatori di rete, compresi quelli che operano in settori diversi dalle comunicazioni elettroniche, conformemente alla direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, nell'effettuare le analisi di mercato le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere conto dell'impatto di altri tipi di regolamentazione o misure imposte, nonché di altri obblighi derivanti, ad esempio, dalla direttiva 2014/61/UE, e devono valutare i risultati di tali misure sui mercati rilevanti. Tuttavia, se l'operatore che detiene un significativo potere di mercato controlla un'infrastruttura di ingegneria civile ben sviluppata che può essere riutilizzata per l'installazione di reti ad altissima capacità e per la quale non esistono alternative equivalenti, gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/61/UE non sarebbero in genere sufficienti per affrontare adeguatamente i problemi concorrenziali individuati nell'analisi di mercato.


(19) Ogni volta che un'attività è soggetta a un obbligo di accesso in forza di una normativa in materia di significativo potere di mercato ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, tale obbligo dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di accesso derivante dalla direttiva 2014/61/UE. La direttiva (UE) 2018/1972 consente una regolamentazione più rigorosa e dettagliata in materia di accesso, che sostituisce gli obblighi di accesso basati su altre normative più generali. Ciò significa che l'obbligo regolamentare di accesso in relazione alle infrastrutture di ingegneria civile di un operatore che detiene un significativo potere di mercato prevale sugli obblighi in materia di accesso derivanti dalla direttiva 2014/61/UE.


(20) A norma dell'articolo 73, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, prima di imporre qualsiasi obbligo di accesso alle reti, le autorità nazionali di regolamentazione devono valutare se l'imposizione di un obbligo di accesso alle sole infrastrutture di ingegneria civile sia proporzionata per promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali. E' probabile che ciò avvenga quando l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile controllate dall'operatore SMP consente lo sviluppo di una concorrenza basata sulle infrastrutture da punto a punto (end-to-end). A determinate condizioni di mercato (13) le autorità nazionali di regolamentazione possono inoltre decidere di considerare il mercato relativo alle infrastrutture di ingegneria civile come un mercato separato.


(21) In alcuni Stati membri l'accesso regolamentato ai condotti ha avuto un ruolo fondamentale nell'installazione di reti ad altissima capacità. Poiché tale installazione avviene innanzitutto nelle aree urbane e si sposta poi gradualmente verso le zone rurali, l'accesso regolamentato ai pali renderà maggiormente necessaria l'installazione di reti ad altissima capacità, soprattutto al di fuori delle aree urbane. Inoltre l'articolo 72 della direttiva (UE) 2018/1972 consente un ampio accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, che va ben oltre le attività strettamente corrispondenti al mercato del prodotto a valle.


(22) Al fine di creare parità di condizioni tra l'operatore SMP e altri operatori di mercato, è importante che l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP sia fornito su basi rigorosamente equivalenti. Le offerte di riferimento, gli indicatori chiave di prestazione, gli accordi sul livello di servizio e le garanzie sul livello di servizio sono essenziali nel garantire una corretta applicazione del principio di equivalenza. Viceversa è importante che l'operatore SMP non utilizzi eventuali conoscenze asimmetriche in suo possesso relative ai piani di installazione di terzi richiedenti l'accesso per ottenere un qualsiasi vantaggio commerciale.


(23) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di connettività stabiliti dalla decisione (UE) 2022/2481, le condizioni di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP dovrebbero consentire a tutti i richiedenti l'accesso che installano reti ad altissima capacità di procedere a tale installazione su larga scala in tutto il territorio. Per tale motivo le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché l'operatore SMP fornisca moduli predefiniti per la richiesta di accesso alle proprie infrastrutture di ingegneria civile. L'operatore SMP dovrebbe inoltre fornire documenti e informazioni in un formato standard e utilizzare strumenti automatizzati per trattare le richieste di accesso. Analogamente le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché l'operatore SMP: i) approvi simultaneamente le richieste di accesso relative a più siti; ii) risponda a tali richieste in tempi brevi; e iii) consenta il pieno scambio dei dati necessari per via elettronica con i richiedenti l'accesso.


(24) L'efficacia dell'accesso regolamentato alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP dipende in larga misura dalla disponibilità di informazioni per i richiedenti l'accesso sull'ubicazione, sulla capacità inutilizzata e sulla disponibilità di tali infrastrutture. Se le informazioni in questione sono contenute in una banca dati interna dell'operatore SMP, tutti i richiedenti l'accesso, anche del ramo di attività al dettaglio dell'operatore SMP, dovrebbero avere parità di accesso a tale banca dati. L'accesso degli operatori alternativi alla banca dati dell'operatore SMP non dovrebbe essere negato per motivi di riservatezza delle informazioni. A seconda delle circostanze nazionali, l'operatore SMP potrebbe essere tenuto a rispettare l'obbligo regolamentare di mettere a disposizione informazioni sulle proprie infrastrutture di ingegneria civile attraverso uno sportello unico, come previsto dalla direttiva 2014/61/UE. In tal modo l'operatore SMP potrebbe ridurre i propri costi di conformità, in quanto potrebbe non avere la necessità di mantenere una banca dati separata o un portale web distinto a fini regolamentari. Anche i richiedenti l'accesso che pagano per accedere alla banca dati o al portale web dell'operatore SMP potrebbero ridurre i loro costi, in quanto l'accesso allo sportello unico è generalmente gratuito. I richiedenti l'accesso potrebbero altresì ottenere vantaggi in termini di maggiore efficienza, in quanto lo sportello unico conterrebbe informazioni non soltanto sulle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP, ma anche sulle infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori di rete e di enti pubblici.


NON IMPOSIZIONE DI PREZZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO REGOLAMENTATI PER LE RETI AD ALTISSIMA CAPACITA'


(25) Le autorità nazionali di regolamentazione che valutano la possibilità di imporre obblighi di controllo dei prezzi in relazione alle reti ad altissima capacità dovrebbero considerare attentamente l'adeguatezza e la proporzionalità di tali obblighi, tenendo conto in particolare del loro possibile impatto sugli incentivi a investire in tali reti e della necessità di tutelare la concorrenza. Nell'effettuare tale valutazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto delle iniziative di mercato, in particolare degli impegni vincolanti proposti dagli operatori SMP a norma dell'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972, che consentono alle parti di diversificare il rischio di investimento permettendo nel contempo una concorrenza sostenibile nei mercati a valle. Nella valutazione circa l'opportunità di non imporre la regolamentazione dei prezzi in relazione agli input per l'accesso all'ingrosso alle reti ad altissima capacità dovrebbe essere presa in debita considerazione l'attuazione della separazione funzionale o volontaria a norma dell'articolo 78 della direttiva (UE) 2018/1972.


(26) In caso di incertezza circa il tasso di materializzazione della domanda di fornitura di servizi ad altissima capacità, al fine di promuovere la connettività e l'accesso a reti ad altissima capacità nonché la loro diffusione, è importante consentire agli operatori che investono in tali reti un certo grado di flessibilità nella fissazione dei prezzi se sono presenti sufficienti misure di salvaguardia della concorrenza, come indicato nel considerando 193 della direttiva (UE) 2018/1972. Tale flessibilità nella fissazione dei prezzi è necessaria per consentire agli operatori SMP di sperimentare i livelli di prezzo ideali e fissare prezzi atti a favorire la penetrazione sul mercato. Ciò consente altresì agli operatori SMP e ai richiedenti l'accesso di condividere una parte dei rischi di investimento differenziando i prezzi fissati per l'accesso all'ingrosso in base al livello di impegno scelto dai richiedenti l'accesso. Ciò potrebbe tradursi in prezzi più bassi per accordi a lungo termine con garanzie sui volumi, che potrebbero rispecchiare il fatto che i richiedenti l'accesso si assumono una parte dei rischi associati all'incertezza della domanda. Inoltre, la flessibilità nella fissazione dei prezzi all'ingrosso può essere un modo adeguato per consentire sia ai richiedenti l'accesso sia al ramo di attività al dettaglio dell'operatore SMP di differenziare i prezzi sul mercato della banda larga al dettaglio per rispondere meglio alle preferenze dei consumatori e per migliorare la penetrazione di servizi a banda larga ad altissima velocità. Dato che la concorrenza, in particolare a livello di infrastrutture, ha registrato progressi notevoli in numerosi mercati e in molte aree in tutta l'Unione dall'adozione della raccomandazione 2013/466/UE della Commissione (14), potrebbe esservi margine, a seconda delle circostanze, per applicare la flessibilità nella fissazione dei prezzi su scala notevolmente più ampia rispetto a quanto fatto finora.


(27) Per quanto concerne le reti ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di non imporre obblighi di controllo dei prezzi oppure di revocare quelli in vigore a norma dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2018/1972, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare che siano presenti sufficienti misure di salvaguardia della concorrenza. Tali misure di salvaguardia della concorrenza sono necessarie per evitare che la flessibilità nella fissazione dei prezzi dia luogo a prezzi eccessivi nei mercati in cui è stato riscontrato un significativo potere di mercato, a pratiche che compromettono la concorrenza o a entrambi tali conseguenze.


(28) In particolare, dovrebbero esistere un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza a livello di infrastrutture o un prezzo-àncora derivante da altri prodotti di accesso regolamentati, o entrambi. Se un operatore continuasse ad avere un significativo potere di mercato, un tale vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio non sarebbe sufficientemente forte da giustificare la conclusione che il mercato all'ingrosso rilevante è effettivamente concorrenziale. Tale vincolo sui prezzi al dettaglio dovrebbe però impedire all'operatore che detiene un significativo potere di mercato a livello di attività all'ingrosso di fissare prezzi al dettaglio eccessivi. Inoltre la flessibilità nella fissazione dei prezzi dovrebbe essere accompagnata da misure di salvaguardia aggiuntive per tutelare la concorrenza. A tal fine la previsione di obblighi di non discriminazione effettivi dovrebbe essere accompagnata da una garanzia di replicabilità economica dei prodotti a valle.


(29) Inoltre, un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio può risultare altresì da un prezzo-àncora derivante da altri prodotti di accesso regolamentati orientati ai costi. Laddove i prodotti basati su rame (compresi i prodotti di accesso disaggregato virtuale alla rete locale forniti su una rete in rame aggiornata) siano comunque in grado di esercitare, in prospettiva, un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio sulle reti ad altissima capacità, tali prodotti dovrebbero essere definiti come prodotti-àncora regolamentati. Se il prodotto offerto dall'operatore SMP sulla rete di accesso preesistente non è più in grado di esercitare sul prodotto all'ingrosso basato su reti ad altissima capacità un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio (ad esempio in caso di abbandono del rame, o qualora l'autorità nazionale di regolamentazione constati che i prodotti al dettaglio forniti su reti in rame non sono sostituibili con quelli forniti su reti ad altissima capacità), tale prodotto potrebbe essere sostituito da un prodotto basato sulle reti ad altissima capacità, ad esempio un prodotto di livello base che utilizza la fibra. L'autorità nazionale di regolamentazione, se conclude che la definizione di un prodotto basato sul rame o di un prodotto di livello base che utilizza la fibra potrebbe non essere sufficiente ad esercitare un reale vincolo sul prezzo per l'operatore SMP, dovrebbe avere la possibilità di definire un prodotto-àncora efficace, che potrebbe essere una combinazione di prodotti-àncora (reti in rame e ad altissima velocità); in alternativa l'autorità nazionale di regolamentazione potrebbe definire come prodotto-àncora un insieme di prodotti regolamentati sufficientemente rappresentativo della domanda dei consumatori e dell'architettura di rete. Le prestazioni tecniche di tale prodotto regolamentato dovrebbero essere limitate a quanto necessario per esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe pertanto individuare le caratteristiche tecniche del prodotto-àncora o dei prodotti-àncora virtuali o attivi, al fine di garantire che sia mantenuta la flessibilità nella fissazione dei prezzi per altri prodotti basati su reti ad altissima capacità che offrono prestazioni più elevate.


(30) Per stabilire se i richiedenti l'accesso possano replicare, dal punto di vista economico, un'offerta a valle proposta dall'operatore SMP utilizzando l'input all'ingrosso regolamentato disponibile, nei casi in cui non sia imposta la regolamentazione dei prezzi all'ingrosso l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe effettuare un test di replicabilità economica. Tale test non incide sui test di compressione dei margini (margin squeeze test) ex post effettuati in applicazione della normativa sulla concorrenza dalla Commissione, dalle autorità nazionali competenti o da entrambe.


(31) Inoltre, se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione possono applicare anche un test di compressione dei margini ex ante agli input all'ingrosso regolamentati, in particolare: i) nel contesto della fissazione dei prezzi a lungo termine e degli sconti basati sul volume; o ii) per garantire uno spazio economico sufficiente tra i diversi input all'ingrosso regolamentati. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero specificare in anticipo la metodologia che seguiranno per effettuare tali test. Gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione sul test di replicabilità economica non dovrebbero applicarsi a tali casi.


(32) I test di replicabilità economica mirano a garantire, insieme ad altre misure di salvaguardia della concorrenza, che gli operatori SMP non abusino della flessibilità nella fissazione dei prezzi per escludere dal mercato concorrenti effettivi e potenziali.


(33) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare che il margine esistente fra il prezzo praticato al dettaglio dall'operatore SMP e il prezzo degli input all'ingrosso sulle reti ad altissima capacità copra i costi incrementali a valle e una percentuale congrua dei costi comuni. Qualora non sia imposta all'operatore SMP la regolamentazione dei prezzi per gli input all'ingrosso sulle reti ad altissima capacità e siano attuate misure di salvaguardia aggiuntive in conformità alla presente raccomandazione, la mancanza di replicabilità economica può essere appurata dimostrando che il ramo di attività al dettaglio a valle dell'operatore SMP non potrebbe operare con profitto applicando il prezzo a monte che il ramo di attività a monte dell'operatore SMP pratica ai propri concorrenti (prova equally efficient operator (EEO) - operatore ugualmente efficiente). L'uso del criterio EEO permette alle autorità nazionali di regolamentazione di favorire gli investimenti degli operatori SMP in reti ad altissima capacità e rappresenta un incentivo all'innovazione dei servizi basati su tali reti.


(34) La possibilità di applicare un adeguamento di scala al test di replicabilità economica dovrebbe essere utilizzata ove ciò sia giustificato da specifiche circostanze di mercato; tale caso potrebbe darsi in particolare qualora in passato si siano rivelati infruttuosi i tentativi di ingresso o espansione sul mercato o quando esistono squilibri notevoli in termini di economie di scala e di diversificazione tra l'operatore SMP e i suoi concorrenti. In tali casi le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire con attenzione il fattore di scala per garantire che l'ingresso dei concorrenti efficienti e la replicabilità economica rappresentino una prospettiva realistica.


(35) A seguito di un'analisi di mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe definire e rendere pubblica in anticipo la decisione con cui stabilisce le misure correttive, la procedura e i parametri che applicherà nell'effettuare il test di replicabilità economica ex ante. L'autorità nazionale di regolamentazione può effettuare tale test prima del lancio di una nuova offerta al dettaglio da parte dell'operatore SMP, ad esempio ove ritenga opportuno allineare la tempistica del test di replicabilità economica a quella del test di replicabilità tecnica, se anche quest'ultimo è effettuato prima del lancio dell'offerta. L'autorità nazionale di regolamentazione non deve effettuare il test per ciascuna nuova offerta al dettaglio, ma soltanto per i prodotti di punta da essa individuati. Le autorità nazionali di regolamentazione possono effettuare il test: i) di propria iniziativa, ad esempio nelle fasi iniziali di applicazione di una misura che consente margini di flessibilità nella fissazione dei prezzi per le reti ad altissima capacità (in particolare quando in passato erano stati imposti prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati); o ii) in risposta a cambiamenti nella struttura del mercato, ad esempio a seguito di sviluppi tecnologici.


(36) Il test di replicabilità economica può essere applicato a: i) singoli prodotti, che possono essere offerte a pacchetto (le quali possono comprendere anche prodotti non regolamentati) oppure offerte a sé stanti, ad esempio un'offerta unicamente per servizi di accesso a Internet); oppure ii) un portafoglio di prodotti, ossia un insieme di singoli prodotti. Un approccio basato sul portafoglio di prodotti offre all'operatore SMP maggiore f lessibilità nella fissazione dei prezzi dei singoli prodotti e può rispecchiare meglio le realtà del mercato, ad esempio negli Stati membri con mercati contendibili per le reti ad altissima capacità e in cui la concorrenza nei segmenti rilevanti del mercato dei prodotti riguarda principalmente un insieme specifico di prodotti al dettaglio in ciascun segmento. Invece negli Stati membri che presentano mercati meno contendibili per le reti ad altissima capacità, caratterizzati da un livello elevato di concentrazione o da un livello molto elevato di potere di mercato dell'operatore SMP, oppure da entrambi tali elementi, l'approccio basato sul portafoglio di prodotti potrebbe non essere adeguato. In ogni caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero discutere con gli operatori interessati la portata e la natura del test di replicabilità economica ex ante e, in funzione delle circostanze nazionali, la questione se tali operatori debbano valutare la possibilità di effettuare il test prima del lancio effettivo del prodotto o dei prodotti al dettaglio.


(37) Il test di replicabilità economica definito in anticipo dall'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere sufficientemente dettagliato e includere un insieme minimo di parametri rilevanti onde garantire la prevedibilità e la necessaria trasparenza per gli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare un modello LRIC+ (long-run incremental cost plus, modello a costi incrementali di lungo periodo più costi comuni) tenendo conto nel contempo dei costi a valle sottoposti ad audit dell'operatore SMP. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre valutare il margine sui prodotti al dettaglio maggiormente rilevanti, compresi i servizi a banda larga (prodotti di punta), rispetto agli input per l'accesso regolamentato alle reti ad altissima capacità più utilizzati o individuati. Dovrebbero procedere in tal senso adottando un approccio prospettico, che è il più adatto per la fornitura dei prodotti al dettaglio per il periodo di analisi di mercato in questione. La definizione del test, che utilizza i costi a valle sottoposti ad audit dell'operatore SMP e si applica unicamente ai prodotti di punta, dovrebbe mirare a garantire che questa misura di salvaguardia non ostacoli gli investimenti in reti ad altissima capacità né l'effetto della flessibilità raccomandata nella fissazione dei prezzi. Per evitare sussidi incrociati tra prodotti diversi in un pacchetto o portafoglio, le autorità nazionali di regolamentazione non solo possono effettuare un test strutturato su un unico livello, vale a dire tra i servizi al dettaglio e l'input per l'accesso alle reti ad altissima capacità più rilevante per i richiedenti l'accesso (ad esempio, accesso alla fibra a livello di armadio di strada o disaggregazione virtuale), ma dovrebbero avere anche la possibilità di sottoporre a un test di replicabilità economica ciascuno degli input all'ingrosso; di conseguenza potrebbero esservi vari test strutturati su un unico livello tra un prodotto al dettaglio e diversi input all'ingrosso. Nel corso del tempo un nuovo input per l'accesso a reti ad altissima capacità può però acquisire maggiore rilevanza (ad esempio la disaggregazione della fibra nel permutatore ottico. In tal caso il test di replicabilità economica dovrebbe essere eseguito facendo riferimento al nuovo input anziché a quello inizialmente più utilizzato. Nel caso in cui le situazioni concorrenziali nazionali evidenzino una differenza tra aree geografiche in termini di input utilizzati per l'accesso alle reti ad altissima capacità (ad esempio tra le aree rurali e quelle densamente popolate), le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero modificare il test in base agli input specifici che appaiono più rilevanti. In tal caso il test di replicabilità economica dovrebbe mirare a garantire che i prezzi dei servizi di punta al dettaglio lascino ai concorrenti spazio economico sufficiente rispetto al prezzo o ai prezzi dei principali prodotti di accesso all'ingrosso con significativo potere di mercato utilizzabili per produrre tali servizi in ogni area geograficamente differenziata.


(38) Può accadere che le autorità nazionali di regolamentazione non riscontrino le misure di salvaguardia della concorrenza di cui al considerando 27 della presente raccomandazione nell'intero mercato definito. Qualora non siano in grado di concludere che le diverse condizioni concorrenziali sono stabili nel tempo né che sono tali da permettere di decidere che si tratta di mercati subnazionali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero comunque valutare la possibilità di rispondere a tali condizioni concorrenziali divergenti applicando misure correttive differenziate; tra queste potrebbe esservi la revoca della regolamentazione dei prezzi all'ingrosso soltanto nelle aree in cui si applicano le necessarie misure di salvaguardia della concorrenza. Qualora ritenga che le condizioni concorrenziali e normative siano tali da limitare a sufficienza l'operatore SMP nella fissazione dei prezzi, l'autorità nazionale di regolamentazione può astenersi dall'imporre la regolamentazione dei prezzi in relazione ai prodotti all'ingrosso basati sulle reti ad altissima capacità.


APPROCCI COERENTI AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI


(39) Qualora non siano soddisfatte le condizioni per la flessibilità nella fissazione dei prezzi e si giustifichi l'imposizione di prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che la metodologia di determinazione dei costi fornisca un chiaro incentivo agli investimenti attraverso la prevedibilità e la stabilità dei prezzi regolamentati.


(40) Il recupero dei costi è un principio fondamentale, in quanto garantisce che gli operatori possano recuperare i costi sostenuti in modo efficiente e ricevere una remunerazione adeguata del capitale investito.


(41) Una metodologia di determinazione dei costi che permetta di inviare adeguati segnali di costruzione o acquisto (build-or-buy) consente di raggiungere il giusto equilibrio tra l'efficienza statica e quella dinamica. Per «efficienza statica» si intende la garanzia di un ingresso efficiente; per «efficienza dinamica» si intende la garanzia di incentivi sufficienti a investire e, in particolare, a installare reti ad altissima capacità, e quindi la garanzia di incentivi sufficienti alla fornitura di servizi a banda larga nuovi, più rapidi e di qualità migliore.


(42) La metodologia raccomandata per la determinazione dei costi dovrebbe garantire trasparenza e coerenza in tutta l'Unione, rispecchiando nel contempo le specifiche circostanze nazionali. A tale riguardo gli orientamenti sulla metodologia di determinazione dei costi forniti nella raccomandazione 2013/466/UE sono stati ampiamente seguiti dalle autorità nazionali di regolamentazione e i principi fondamentali di tale metodologia restano pertinenti, anche in quanto consentono di tenere debitamente conto delle specifiche condizioni economiche esistenti o prevedibili. Gli orientamenti dovrebbero pertanto essere adeguati, in particolare per rispecchiare il passaggio progressivo alle reti ad altissima capacità.


(43) La metodologia di determinazione dei costi BU-LRIC+ (bottom-up long-run incremental cost plus, modello a costi incrementali a lungo termine dal basso verso l'alto più costi comuni) permette di realizzare al meglio tale obiettivo all'atto della fissazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso nei mercati in questione. Tale metodologia permette di modellizzare i costi incrementali, sia di capitale (compresi i costi irrecuperabili) sia operativi, sostenuti da un ipotetico operatore efficiente che fornisce tutti i servizi di accesso, e aggiunge una maggiorazione (mark-up) per un recupero rigoroso dei costi comuni. La metodologia BU-LRIC+ permette quindi il recupero dei costi totali sostenuti secondo principi di efficienza.


(44) La metodologia BU-LRIC+ calcola con un approccio prospettico (ossia basato su tecnologie aggiornate, sulla domanda prevista ecc.) i costi correnti che un operatore di rete efficiente si troverebbe a sostenere per costruire oggi una rete moderna ad altissima capacità, in grado di fornire tutti questi servizi. Di conseguenza la metodologia BU LRIC+ permette di fornire segnali di ingresso efficienti e affidabili.


(45) Quando il cavo, la fibra («FTTH», fibre to the home, fibra ottica fino all'abitazione, o «FTTB», fibre to the building, fibra ottica fino all'edificio) e, in misura minore, le reti senza fili sono in concorrenza con le reti in rame, gli operatori SMP reagiscono in genere sostituendo progressivamente le loro reti in rame con reti ad altissima capacità. Di conseguenza, poiché oggi gli operatori non costruirebbero una rete in rame, la metodologia BU-LRIC+ consente di calcolare i costi correnti legati all'installazione di una rete ad altissima capacità moderna ed efficiente.


(46) Una simile rete ad altissima capacità efficiente sarebbe in grado di conseguire gli obiettivi stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481. Nella pratica una rete ad altissima capacità moderna ed efficiente sarebbe in genere una rete FTTH.


(47) Una valutazione delle attività di tale rete ad altissima capacità effettuata sulla base dei costi correnti riflette al meglio il processo concorrenziale sottostante e, in particolare, la replicabilità di tali attività.


(48) Diversamente da attività quali le attrezzature tecniche e il mezzo trasmissivo (ad esempio la fibra), le infrastrutture di ingegneria civile (ad esempio condotti, trincee, pali) sono attività che difficilmente vengono replicate. Si prevede che i cambiamenti tecnologici e il livello di concorrenza e di domanda al dettaglio non saranno tali da consentire agli operatori alternativi di installare infrastrutture di ingegneria civile parallele, almeno nei casi in cui le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti siano riutilizzabili per l'installazione di una rete ad altissima capacità.


(49) La RAB (Regulatory Asset Base, ossia il capitale investito netto riconosciuto a fini di regolamentazione) corrispondente alle infrastrutture di ingegneria civile non dovrebbe essere valutata al costo della loro sostituzione, ma al costo registrato nella contabilità regolamentare sottoposta a audit dell'operatore SMP, al netto degli ammortamenti. I costi presi in considerazione dovrebbero essere ben documentati e chiaramente collegati alle spese per le infrastrutture di ingegneria civile. In tal modo si terrebbe conto del ciclo di vita utile trascorso delle infrastrutture e quindi dei costi già recuperati dall'operatore SMP regolamentato. Tale approccio permette di inviare segnali di ingresso nel mercato efficienti per le decisioni di costruzione o acquisto, evitando nel contempo il rischio di un recupero eccessivo dei costi, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili; il recupero eccessivo dei costi non sarebbe giustificato per assicurare un ingresso efficiente e mantenere gli incentivi agli investimenti, dato che per tale categoria di infrastrutture l'opzione della costruzione non sarebbe economicamente praticabile.


(50) Per il calcolo di tali costi ammortizzati si dovrebbe applicare il metodo dell'indicizzazione. La preferenza per tale metodo è dovuta alla sua praticabilità, solidità e trasparenza. Tale metodo si baserebbe sui seguenti elementi: i) dati storici su spese, ammortamenti maturati e cessione di attività, tutti desumibili dalla contabilità obbligatoria e regolamentare e dai rendiconti finanziari dell'operatore SMP regolamentato; e ii) un indice dei prezzi pubblicamente disponibile, quale l'indice dei prezzi al dettaglio.


(51) La RAB corrispondente alle infrastrutture di ingegneria civile dovrebbe essere quindi fissata al valore contabile regolamentare, al netto dell'ammortamento maturato alla data del calcolo, indicizzato in base a un indice dei prezzi appropriato, quale l'indice dei prezzi al dettaglio. Per le nuove infrastrutture di ingegneria civile sia l'ammortamento netto sia l'indice dei prezzi al dettaglio saranno pari o prossimi a zero, essendo trascorso poco tempo dalla loro installazione o non essendone trascorso affatto.


(52) La RAB iniziale dovrebbe essere poi bloccata e riportata da un periodo regolamentare al successivo al fine di garantire che, una volta completato l'ammortamento di un'infrastruttura di ingegneria civile, quest'ultima non rientri più nella RAB iniziale e quindi non rappresenti più un costo per il richiedente l'accesso, così come non è più un costo per l'operatore SMP. Tale approccio assicurerebbe inoltre una remunerazione sufficiente per l'operatore SMP, garantendo contemporaneamente la certezza della regolamentazione nel tempo sia all'operatore SMP sia ai richiedenti l'accesso.


(53) Si potrebbe utilizzare un approccio alternativo nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione abbia stabilito che il metodo dell'indicizzazione sarebbe inappropriato, in particolare quando i dati storici dell'operatore SMP non sono attendibili. In tali casi la RAB corrispondente alle infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili può essere valutata sulla base dei costi correnti adeguati per tenere conto dell'ammortamento nel corso del ciclo di vita delle infrastrutture. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe garantire che il metodo utilizzato per la valutazione delle attività sia tale da evitare in generale che siano replicate le infrastrutture di ingegneria civile.


(54) La fissazione dei prezzi per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione dell'operatore SMP a fini di installazione di reti ad altissima capacità da parte di operatori alternativi potrebbe incidere sugli incentivi dell'operatore SMP a costruire nuove infrastrutture di ingegneria civile con capacità sufficiente per ospitare reti alternative. Se la nuova infrastruttura di ingegneria civile dell'operatore SMP è stata installata entro i limiti geografici del mercato o nelle aree chiaramente delimitate rientranti nell'ambito geografico del mercato, e se tale infrastruttura coesiste con quella preesistente, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fissare prezzi individuali applicabili all'interno dell'area interessata per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione. In linea di principio, non dovrebbero essere considerate di nuova costruzione le infrastrutture di ingegneria civile oggetto di mere operazioni di riparazione, ristrutturazione o manutenzione. Il prezzo per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione dovrebbe rispecchiare le condizioni di mercato del momento e basarsi sulla totalità dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore SMP, purché sia rigorosamente garantito il rispetto del principio di non discriminazione nei termini e nelle condizioni di accesso a tali infrastrutture. Tale approccio fornirebbe i giusti incentivi agli investimenti in nuove infrastrutture di ingegneria civile. Inoltre, a seconda delle circostanze del mercato, la costruzione di nuove e importanti infrastrutture di ingegneria civile può implicare per l'operatore SMP un profilo di investimento/rischio più elevato rispetto al profilo di rischio associato al riutilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile preesistenti. Tale profilo comporterebbe rischi in termini di costi sostenuti e di entrate previste. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare attentamente le circostanze di mercato e, se del caso, ricompensare il profilo di investimento/rischio più elevato e quantificabile mediante un premio di rischio (più elevato).


(55) La migrazione dei clienti alle reti via cavo, in fibra o mobili è all'origine di una diminuzione delle linee in rame attive. La modellizzazione di un'unica rete ad altissima capacità efficiente per i prodotti di accesso su rame e reti ad altissima capacità neutralizzerebbe l'effetto inf lazionistico legato ai volumi che si crea quando, nel modellizzare una rete in rame, i costi fissi di rete devono essere distribuiti tra un numero decrescente di linee in rame attive. Con l'installazione di reti ad altissima capacità e il passaggio alle stesse è possibile trasferire progressivamente il traffico dalle reti in rame alle reti ad altissima capacità. Soltanto il traffico che si sposta su altre infrastrutture (ad esempio mobili o via cavo) determinerebbe un aumento dei costi unitari.


(56) Alla luce sia del principio di neutralità tecnologica sia delle diverse situazioni nazionali, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di sufficiente flessibilità per modellizzare questo tipo di reti ad altissima capacità efficienti. Le reti ad altissima capacità possono quindi basarsi su una qualsiasi delle diverse tecnologie di accesso e topologie di rete a disposizione degli operatori per l'installazione delle stesse.


(57) La forma tipica delle reti ad altissima capacità moderne ed efficienti potrebbe essere quella delle reti FTTH o FTTB. In base a tale approccio, il costo calcolato per le reti ad altissima capacità dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle diverse caratteristiche di una rete in rame nei casi in cui è necessario determinare il prezzo di accesso all'ingrosso alla rete in rame. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stimare la differenza di costo tra un prodotto di accesso basato su una rete ad altissima capacità e un prodotto di accesso su rame effettuando i corrispondenti adeguamenti di ingegneria nel modello della rete ad altissima capacità.


(58) Se la topologia della rete ad altissima capacità da modellizzare è talmente diversa da quella della rete in rame da rendere impossibili gli adeguamenti nel modello ingegneristico della rete ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero ricavare il costo dell'accesso su rame modellizzando una rete in coesistenza (overlay) con la rete in rame, in cui due reti parallele (in rame e in fibra) condividono in parte la stessa rete di infrastrutture di ingegneria civile. Secondo tale approccio, l'effetto inflazionistico legato ai volumi verrebbe neutralizzato per le infrastrutture di ingegneria civile, in quanto le reti in rame e in fibra modellizzate condividerebbero l'uso di tali infrastrutture, per cui il costo unitario di tali attività rimarrebbe stabile. Tuttavia, fatta eccezione per le infrastrutture di ingegneria civile, la modellizzazione di due reti parallele (in rame e in fibra) potrebbe determinare comunque un effetto inflazionistico legato ai volumi per le infrastrutture in rame in ragione del calo del traffico sulla rete in rame.


FISSAZIONE DEI PREZZI DI ACCESSO A LUNGO TERMINE E SCONTI BASATI SUL VOLUME


(59) Gli sconti basati sul volume e gli accordi sui prezzi di accesso a lungo termine possono rappresentare strumenti importanti per favorire gli investimenti in reti ad altissima capacità, in particolare nei casi in cui la diffusione presso i consumatori rimane bassa. La autorità nazionali di regolamentazione possono accettare sconti basati sul volume e accordi sui prezzi di accesso a lungo termine offerti dagli operatori SMP sui loro rami di attività a valle, a condizione che detti sconti e accordi non precludano l'ingresso nel mercato di concorrenti efficienti (e la concorrenza a livello di infrastrutture) né compromettano la posizione di mercato esistente di tali concorrenti. Ciò avviene quando gli sconti basati sui volumi e gli accordi sui prezzi di accesso a lungo termine offerti da un operatore SMP al proprio ramo di attività al dettaglio non sono superiori agli sconti offerti ai terzi richiedenti l'accesso, o quando gli accordi non prevedono condizioni più favorevoli di quelle offerte in buona fede ai terzi richiedenti l'accesso.


RICOMPENSARE ADEGUATAMENTE IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DI NUOVI PROGETTI RELATIVI A RETI AD ALTISSIMA CAPACITA'


(60) Il costo medio ponderato del capitale («WACC») utilizzato dovrebbe rispecchiare la situazione di mercato del momento. Se il WACC applicabile non tiene sufficientemente conto delle condizioni economiche del momento, potrebbe essere utile aggiornarlo, garantendo così che si basi sui parametri macroeconomici rilevanti.


(61) Il rendimento del capitale autorizzato ex ante per investimenti nelle reti ad altissima capacità dovrebbe consentire da un lato di fornire agli operatori incentivi sufficienti ad investire (il che richiede un tasso di rendimento sufficientemente elevato), e dall'altro di promuovere l'efficienza allocativa e la sostenibilità della concorrenza nonché di massimizzare i benefici per i consumatori (il che implica un tasso di rendimento non eccessivo).


(62) Se esistono obblighi di controllo dei prezzi per quanto concerne i prodotti di accesso all'ingrosso a reti ad altissima capacità su un mercato specifico, il rendimento regolamentato consentito dovrebbe rispecchiare adeguatamente sia il costo di installazione della rete sia il rischio assunto dall'operatore SMP al momento dell'investimento. Se il rischio aggiuntivo e quantificabile di investire in nuove reti ad altissima capacità non è adeguatamente preso in considerazione, l'investitore si asterrà dall'effettuare gli investimenti a scapito degli utenti finali e della connettività globale nella società.


(63) L'installazione di reti ad altissima capacità, in particolare nelle aree rurali e scarsamente popolate, comporta l'impegno a realizzare ingenti investimenti di capitale, con proventi attesi in un futuro lontano, il che aumenta l'esposizione ai rischi sul lato della domanda. E' probabile che anche la domanda di servizi avanzati, quali quelli resi possibili dalle reti ad altissima capacità, sia più sensibile alle variazioni del reddito delle famiglie. Di conseguenza è probabile che gli investimenti in reti ad altissima capacità espongano gli operatori a rischi più elevati rispetto agli investimenti realizzati in infrastrutture preesistenti.


(64) Gli operatori SMP che investono in progetti separati relativi a reti ad altissima capacità possono trovarsi ad affrontare un'ampia gamma di rischi; questi possono variare notevolmente a seconda dei tipi di progetti e delle aree geografiche. Tenendo conto di tali aspetti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero riconoscere il rischio aggiuntivo per ciascun progetto intrapreso dall'operatore SMP. In linea di principio, tali considerazioni possono comportare l'applicazione di premi di rischio multipli, ossia di un premio per ciascun progetto specifico di rete ad altissima capacità oppure, se i progetti sono sufficientemente simili, di un premio di rischio comune. Spetterà all'autorità nazionale di regolamentazione decidere se con un unico premio di rischio comune sia possibile coprire in misura sufficiente le differenze presenti in ogni area oppure se debbano essere applicati contemporaneamente più premi di rischio. Indipendentemente dall'approccio adottato, l'aggiunta al WACC applicabile del premio di rischio specifico per progetto consente di ottenere il WACC specifico per progetto.


(65) Per garantire la massima trasparenza il premio di rischio dovrebbe essere applicato, ove opportuno, in aggiunta al WACC applicabile; questo per sottolineare il fatto che il premio di rischio comprende e ricompensa soltanto lo specifico rischio aggiuntivo e quantificabile nella situazione per la quale è previsto.


(66) Il WACC specifico per progetto dovrebbe essere valutato al momento dell'investimento e dovrebbe garantire stabilità e coerenza all'operatore SMP. I rischi e le incertezze variano con il tempo e possono pertanto modificare la percezione dell'autorità nazionale di regolamentazione quanto al premio di rischio riconosciuto per un progetto specifico.


(67) Al fine di garantire che gli investitori siano ricompensati per il rischio assunto al momento dell'investimento, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prevedere un premio di rischio stabile per ciascun progetto specifico per un periodo di tempo sufficientemente lungo.


MIGRAZIONE


(68) La presente raccomandazione mira anche a fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione in merito all'applicazione dell'articolo 81 della direttiva (UE) 2018/1972 in situazioni nelle quali l'intera rete in rame preesistente è disattivata e gli utenti finali vengono fatti migrare a una rete ad altissima capacità. I potenziamenti progressivi delle reti in rame non rientrano nell'ambito di applicazione della presente raccomandazione.


(69) Nella direttiva (UE) 2018/1972, con cui è stato introdotto l'obiettivo di promuovere la connettività e l'accesso a reti ad altissima capacità, nonché il loro utilizzo, si afferma che dovrebbero essere evitati ritardi ingiustificati nella migrazione verso tali reti. Di conseguenza l'articolo 81 della direttiva (UE) 2018/1972 prevede la possibilità di revocare gli obblighi di accesso in relazione alle reti in rame per consentirne l'abbandono. Tale articolo dovrebbe essere applicato in modo da rendere il processo di migrazione e di abbandono del rame il più agevole e rapido possibile, preservando nel contempo una concorrenza effettiva.


(70) Una volta soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 e rispettato un congruo periodo di preavviso, gli obblighi di accesso relativi alle reti in rame possono essere revocati per consentirne l'abbandono. Inoltre, al fine di incoraggiare la migrazione, taluni obblighi regolamentari possono già essere allentati prima della completa revoca degli obblighi di accesso. Per allentare determinati obblighi di accesso è necessario che gli utenti finali e i richiedenti l'accesso su cui tale allentamento avrà effetto possano effettivamente accedere a prodotti su reti ad altissima capacità che costituiscano alternative valide ai prodotti forniti attraverso la rete preesistente, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972. Una volta che tale accesso sarà effettivamente stabilito, la migrazione dovrebbe essere incoraggiata e l'abbandono dovrebbe essere autorizzato entro un termine ragionevole. Il termine di cinque anni di cui alla raccomandazione 2010/572/UE della Commissione (15) non corrisponde più né al ritmo di installazione delle reti ad altissima capacità né al ritmo di migrazione dalle reti in rame a quelle ad altissima capacità. Dovrebbe quindi essere ridotto a una durata compresa tra due e tre anni, che può essere ulteriormente abbreviata in alcune situazioni in funzione delle circostanze nazionali.


(71) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire la disponibilità di prodotti alternativi, forniti attraverso reti ad altissima capacità, di qualità almeno comparabile a quella dei prodotti disponibili nell'ambito della rete preesistente sulla base dell'articolo 73 della direttiva (UE) 2018/1972. A seconda delle loro caratteristiche e delle condizioni alle quali sono offerti, i prodotti di accesso all'ingrosso forniti tramite una rete ad altissima capacità su base commerciale o da un operatore diverso dall'operatore SMP possono essere considerati un'alternativa valida ai prodotti di accesso all'ingrosso forniti attraverso la rete preesistente.


(72) Nel contesto del graduale allentamento degli obblighi regolamentari prima della revoca di tutti gli obblighi, la chiusura commerciale della rete preesistente incoraggia la migrazione e può rappresentare un passo intermedio importante verso l'abbandono completo.


(73) La prevedibilità è un fattore chiave per garantire un quadro favorevole agli investimenti per l'installazione di reti ad altissima capacità. La metodologia raccomandata per la determinazione dei costi contribuisce a tale obiettivo neutralizzando, in tutto o in parte, l'effetto inflazionistico sui prezzi di accesso all'ingrosso su rame determinato dalla migrazione degli utenti finali dalle reti preesistenti a quelle ad altissima capacità.


(74) Una volta che il piano di disattivazione è stato comunicato dall'operatore SMP della rete preesistente a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, e se in una determinata area sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 2, della medesima direttiva, l'esistenza di un calendario e di condizioni trasparenti per il processo di disattivazione garantirà la prevedibilità per tutti i portatori di interessi. Nel contesto dell'allentamento graduale degli obblighi regolamentari che precede la revoca totale di tali obblighi nel quadro della disattivazione della rete in rame, le autorità nazionali di regolamentazione possono tenere conto dell'effetto inflazionistico sui costi della rete in rame determinato dalla migrazione dei clienti dalle reti in rame a quelle ad altissima capacità. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione possono consentire all'operatore SMP di aumentare i prezzi dei prodotti di accesso all'ingrosso su rame nelle aree in cui i clienti all'ingrosso e al dettaglio presenti sulla rete in rame hanno effettivamente la possibilità di migrare verso una rete ad altissima capacità. Ciò consentirebbe di tenere conto delle inefficienze economiche derivanti dal mantenimento di due reti in parallelo, al fine di incentivare l'operatore SMP della rete preesistente a presentare un piano di disattivazione e a procedere quanto prima alla sua disattivazione effettiva. Il fatto di avvicinare potenzialmente i prezzi dell'accesso su rame a quelli delle reti ad altissima capacità consentirebbe anche di incentivare gli utenti finali e i richiedenti l'accesso a migrare verso reti ad altissima capacità prima dell'abbandono dei servizi sulla rete preesistente.


(75) Tale aumento dei prezzi dovrebbe rappresentare una misura transitoria, subordinata ad un impegno vincolante ed esecutivo, da parte dell'operatore SMP, a disattivare la propria rete in rame; tale misura si applicherebbe soltanto nelle aree in cui è iniziato il termine di preavviso per l'abbandono del rame. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe garantire che l'applicazione dell'aumento dei prezzi non sia prorogata a causa di indebiti ritardi nell'attuazione del piano di abbandono. A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione può ad esempio valutare la possibilità di applicare sanzioni o un meccanismo di recupero. Una simile misura, se attuata, dovrebbe essere accompagnata da misure di salvaguardia sufficienti a preservare la concorrenza, come indicato al punto 81 della presente raccomandazione.


(76) Quando promuovono l'allentamento o la revoca completa degli obblighi regolamentari nei casi in cui ciò risulti giustificato dagli sviluppi del mercato, le autorità nazionali di regolamentazioni dovrebbero rimanere vigili, monitorare tali sviluppi e intervenire ove necessario per preservare la concorrenza e il mercato interno e tutelare gli interessi degli utenti finali.


(77) Le raccomandazioni 2010/572/UE e 2013/466/UE non dovrebbero più essere attuate; dovrebbe invece essere applicata la presente raccomandazione, in ragione dell'evoluzione delle condizioni di mercato rilevate a partire dall'adozione di tali raccomandazioni, nonché in ragione dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972,


HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final/2 del 9 marzo 2021).


(3) Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).


(4) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).


(5) Quali definite all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972.


(6) Attualmente solo due mercati a livello di Unione sono considerati tali da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari (rispetto a diciotto mercati nel 2003).


(7) Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).


(8) Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione; comunicazione della Commissione «Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 1), punti 67 e 68; linee guida dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).


(9) Raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 79).


(10) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).


(11) In uno Stato membro sono disponibili soltanto valori aggregati e gli operatori possono confrontare gli indicatori chiave di prestazione con la media del settore (BEREC BoR (16) 219, pag. 42).


(12) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1). Il processo per sostituire tale direttiva è in corso nel quadro della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final).


(13) Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione del 18 dicembre 2020 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (SWD(2020) 337 final del 18.12.2020).


(14) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).


(15) Raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35).



[Testo della determinazione]


AMBITO DI APPLICAZIONE


1. Se, nel corso delle procedure di analisi del mercato svolte a norma degli articoli 64 e 67 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono che un mercato di cui al punto 7 della presente raccomandazione non è effettivamente concorrenziale e individuano le imprese che detengono, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato (SMP) su tale mercato (in qualità di operatore/i SMP), le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare quali siano gli obblighi proporzionati e appropriati da imporre a norma dell'articolo 68 della direttiva (UE) 2018/1972.


2. La presente raccomandazione concerne l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 e definisce un'impostazione comune per promuovere un'attuazione coerente ed efficiente di tali obblighi per le reti preesistenti e per quelle ad altissima capacità, se consentono la fornitura di servizi a banda larga.


3. La presente raccomandazione non riguarda le situazioni che giustificano la revoca di obblighi regolamentari in conformità alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare:


a) se l'operatore SMP ha offerto impegni di coinvestimento in nuove reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972;


b) se l'operatore SMP è un operatore attivo esclusivamente sul mercato all'ingrosso ai sensi dell'articolo 80 della direttiva (UE) 2018/1972.


4. Conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere in debita considerazione, in base a un'analisi caso per caso, gli accordi commerciali e gli accordi di cooperazione che possano contribuire all'installazione di reti ad altissima capacità mediante la diversificazione del rischio di investimento, rendendo possibile nel contempo una concorrenza sostenibile nei mercati a valle.


5. Indipendentemente dagli impegni di coinvestimento ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, nel valutare l'imposizione di eventuali obblighi regolamentari agli operatori SMP, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe tenere debitamente conto anche dell'esistenza di accordi di cooperazione. Ciò vale in particolare quando l'operatore SMP offre impegni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972 in relazione alle condizioni di accesso, compresi gli accordi di cooperazione. In particolare, nelle aree in cui sono in vigore impegni giuridicamente vincolanti in forza dell'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972, ai sensi dei quali l'accesso a una rete ad altissima capacità è messo a disposizione di terzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare se i termini e le condizioni proposti dall'operatore SMP possano essere considerati equi e ragionevoli e se gli impegni in questione permettano di preservare la concorrenza. In tal caso le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di monitorare l'impatto di tali impegni e astenersi dall'introdurre misure correttive intrusive, in particolare obblighi di controllo dei prezzi. Tali obblighi di controllo dei prezzi dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità nazionali di regolamentazione soltanto laddove siano necessari per affrontare notevoli problemi concorrenziali esistenti in tale momento o che potrebbero emergere sul mercato in un momento successivo.


6. Analogamente, nel valutare le dinamiche concorrenziali di un determinato mercato all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, ove opportuno, tenere conto degli accordi commerciali, compresi quelli di cui l'operatore SMP non è parte. Tali accordi possono portare a concludere che un determinato mercato all'ingrosso non giustifica più una regolamentazione ex ante qualora:


a) siano stati stipulati su base duratura;


b) siano sostenibili; e


c) migliorino le dinamiche concorrenziali.


7. I principi enunciati nella presente raccomandazione si applicano al mercato dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 1 di cui alla raccomandazione (UE) 2020/2245). I principi enunciati nella presente raccomandazione si applicano anche ad altri mercati dell'accesso all'ingrosso in postazione fissa individuati dalle autorità nazionali di regolamentazione che non sono contemplati dalla raccomandazione (UE) 2020/2245 ma che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante, e riguardano, ad esempio, i livelli di rete seguenti:


a) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile;


b) accesso disaggregato a reti locali in rame e in fibra o alla sottorete in rame;


c) accesso a reti virtuali;


d) accesso alla banda larga all'ingrosso (servizi bitstream) su reti in rame, in fibra e su cavo coassiale.


8. La presente raccomandazione non si applica al mercato della capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 di cui alla raccomandazione (UE) 2020/2245), eccetto se e nella misura in cui l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile è regolamentato sulla base del riscontro di un significativo potere di mercato in tale mercato.


DEFINIZIONI


9. Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni pertinenti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1972.


Si applicano inoltre le definizioni seguenti:


a) «approccio di modellizzazione dal basso verso l'alto»: un approccio per sviluppare un modello relativo ai costi a partire dalle previsioni sulla domanda in termini di abbonati e traffico. Tale approccio definisce poi il modello di rete efficiente occorrente per soddisfare la domanda attesa e valuta i relativi costi utilizzando un modello di ingegneria della rete teorico, allo scopo di calcolare il costo sulla base di una rete efficiente che utilizza la tecnologia più recente impiegata nelle reti su larga scala;


b) «infrastrutture di ingegneria civile»: infrastrutture fisiche e altre risorse che offrono la possibilità di ospitare elementi delle reti di comunicazione elettronica; vi rientrano in particolare edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, condotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione;


c) «chiusura commerciale»: la fase del processo di disattivazione durante la quale l'operatore SMP cessa di vendere, all'ingrosso e al dettaglio, nuovi accessi all'infrastruttura di rete preesistente da disattivare;


d) «costi comuni»: costi condivisi per prodotti o servizi prodotti congiuntamente e non imputabili a un singolo prodotto o servizio;


e) «costi correnti»: costi risultanti dalla determinazione del valore delle attività al costo di sostituzione, vale a dire al costo di sostituzione di un'attività con un'altra identica o avente prestazioni simili, tenendo conto del deterioramento causato da usura e degli adeguamenti per migliorarne l'efficienza;


f) ammortamento»: metodo per ripartire il valore di un'attività sulla sua vita utile, influenzando così il profilo degli utili ammissibili per il proprietario di tale attività in qualsiasi periodo considerato;


g) «costi a valle»: costi delle operazioni al dettaglio, compresi il marketing, l'acquisizione di clienti, la fatturazione e altri costi di rete, sostenuti in aggiunta ai costi di rete già inclusi nel servizio di accesso all'ingrosso;


h) «equivalenza degli input» (Equivalence of Inputs, EoI): in relazione a prodotti di accesso e a servizi associati e accessori necessari per fornire gli input all'ingrosso, la fornitura di servizi e informazioni a soggetti interni e terzi richiedenti l'accesso agli stessi termini e condizioni, anche in relazione ai livelli di prezzo e di qualità del servizio, con le stesse tempistiche, usando gli stessi sistemi e processi e con lo stesso grado di affidabilità e prestazioni;


i) «equivalenza degli output» (Equivalence of Outputs, EoO): la fornitura ai richiedenti l'accesso di input all'ingrosso equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelli che l'operatore SMP applica internamente ai propri rami di attività a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti;


j) «costi incrementali»: costi direttamente associati alla produzione di un incremento di attività economica, ossia il costo addizionale legato alla fornitura di un servizio rispetto alla situazione in cui tale servizio non è fornito, ipotizzando che ogni altra attività produttiva resti invariata;


k) «indicatori chiave di prestazione»: indicatori che misurano il livello di prestazione nella fornitura dei servizi all'ingrosso considerati;


l) «costi incrementali di lungo periodo» (LRIC, Long Run Incremental Costs): costi incrementali che corrispondono a un orizzonte temporale in cui tutti i fattori di produzione, compresi i beni strumentali, sono variabili in risposta a variazioni della domanda dovute a modificazioni del volume o della struttura della produzione e in cui tutti gli investimenti sono considerati costi variabili;


m) «maggiorazione» (mark-up): maggiorazione del costo incrementale di uno specifico servizio effettuata a fini di ripartizione e recupero dei costi comuni attraverso l'imputazione a tutti i servizi cui tali costi comuni sono riferibili;


n) «nuova offerta al dettaglio»: qualsiasi nuova offerta al dettaglio di servizi, compresi pacchetti di servizi, forniti da un operatore SMP sulla base di input all'ingrosso regolamentati già esistenti o nuovi;


o) «valore contabile regolamentare»: valore di un'attività registrato nella contabilità regolamentare sottoposta a audit di un'impresa; tiene conto dell'utilizzo effettivo e della vita utile delle attività, che in genere è di durata superiore a quella riportata nella contabilità obbligatoria per legge ed è maggiormente allineata alla durata della vita tecnica dell'attività;


p) «Regulatory Asset Base (RAB)» (capitale investito netto riconosciuto a fini di regolamentazione): valore capitale totale delle attività usato per calcolare i costi dei servizi regolamentati;


q) «infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili»: infrastrutture di ingegneria civile preesistenti che sono utilizzate per la rete in rame e possono essere riutilizzate per una rete ad altissima capacità;


r) «accordo sul livello di servizio»: un accordo commerciale in base al quale l'operatore SMP è tenuto ad assicurare l'accesso ai servizi all'ingrosso con un determinato livello di qualità;


s) «garanzia sul livello di servizio»: garanzia che forma parte integrante di un accordo sul livello di servizio e specifica il risarcimento dovuto dall'operatore SMP nel caso in cui questi fornisca servizi all'ingrosso di qualità inferiore a quella precisata nell'accordo sul livello di servizio;


t) «livello all'ingrosso basato su reti ad altissima capacità»: livello di rete in cui ai richiedenti viene accordato l'accesso su una rete ad altissima capacità e in cui possono essere forniti diversi «input all'ingrosso»;


u) «costo medio ponderato del capitale (WACC)»: valore percentuale della remunerazione richiesta dall'investitore per un investimento;


v) «input all'ingrosso»: prodotto di accesso necessario ai richiedenti l'accesso per fornire agli utenti finali un servizio a banda larga su un mercato al dettaglio; l'input all'ingrosso, che consiste in un prodotto attivo o passivo o in un prodotto di accesso virtuale che offre funzionalità equivalenti a quelle di un prodotto di accesso passivo, può essere fornito su infrastrutture di rete in rame preesistenti o su infrastrutture di rete ad altissima capacità.


SEGMENTAZIONE GEOGRAFICA DELLE MISURE CORRETTIVE


10. Qualora le differenze geografiche per quanto riguarda le condizioni concorrenziali siano insufficienti o non siano abbastanza stabili da permettere di definire mercati geografici separati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre, ove giustificato, misure correttive differenziate per area geografica all'interno di un determinato mercato geografico.


11. I criteri che le autorità nazionali di regolamentazione possono utilizzare per la segmentazione geografica delle misure correttive dovrebbero essere gli stessi utilizzati per la segmentazione geografica dei mercati, con differenze in termini di grado o stabilità. Tra tali criteri dovrebbero figurare il numero e le caratteristiche delle reti concorrenti, la distribuzione e l'evoluzione delle quote di mercato, dei prezzi e dei modelli comportamentali.


12. Quando differenziano le misure correttive perché le differenze tra le condizioni concorrenziali non sono sufficientemente stabili da permettere di definire mercati geografici separati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare la possibilità di aggiornare periodicamente la segmentazione risultante entro il periodo di validità dell'analisi di mercato in cui è applicata la segmentazione. I criteri per tali aggiornamenti dovrebbero essere definiti in maniera chiara nell'analisi di mercato e dovrebbero basarsi sui medesimi criteri utilizzati per la segmentazione geografica iniziale delle misure correttive, garantendo in tal modo la massima prevedibilità e parità di condizioni.


NON DISCRIMINAZIONE


Garantire l'equivalenza di accesso


13. Il modo più sicuro per conseguire l'effettivo rispetto del principio di non discriminazione e promuovere la concorrenza è, in linea di principio, l'applicazione dell'EoI, che garantisce parità di condizioni tra i rami di attività dell'operatore SMP a valle e i terzi richiedenti l'accesso. Qualora valutino la possibilità di imporre un obbligo di non discriminazione a un operatore SMP a norma dell'articolo 70 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire se sia proporzionato obbligare l'operatore SMP a fornire input all'ingrosso in base al principio dell'EoI o dell'EoO.


14. Nell'effettuare tale valutazione della proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto in particolare degli aspetti seguenti:


a) costi incrementali e ritardi nella conformità derivanti dall'applicazione del principio dell'EoI o dell'EoO, compresi i costi del monitoraggio della non discriminazione;


b) gli effetti potenziali della non imposizione di prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati per le reti ad altissima capacità;


c) l'effetto potenzialmente positivo che l'applicazione rigorosa del principio di non discriminazione, sotto forma di equivalenza degli input o degli output, potrebbe avere sugli investimenti in reti ad altissima capacità, sull'innovazione e sulla concorrenza;


d) qualsiasi impegno assunto volontariamente dall'operatore SMP per la fornitura di input all'ingrosso ai richiedenti l'accesso sulla base dell'equivalenza degli input o degli output, purché tale offerta volontaria soddisfi le condizioni di cui alla presente raccomandazione;


e) il numero e le dimensioni degli operatori SMP;


f) le esperienze maturate con gli standard attuati fino a tale momento.


15. Ove proporzionato, il principio di non discriminazione, sotto forma di equivalenza degli input o degli output, dovrebbe essere rigorosamente applicato, al livello o ai livelli più appropriati nella catena del valore, agli input all'ingrosso che l'operatore SMP fornisce ai propri rami di attività a valle. In generale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero giustificare le loro scelte tra l'equivalenza degli input e l'equivalenza degli output sulla base di ogni singolo prodotto all'ingrosso, tenendo conto delle circostanze nazionali. Se invece un singolo input all'ingrosso è utilizzato in più prodotti al dettaglio, la decisione dovrebbe essere presa sull'insieme dei prodotti all'ingrosso.


16. Nel valutare l'applicazione dell'EoI, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare innanzitutto la possibilità di introdurre tale principio al livello di rete più profondo possibile in cui la concorrenza sarà effettiva e sostenibile a lungo termine. Qualora l'accesso a infrastrutture di ingegneria civile sia imposto conformemente ai punti da 30 a 37 della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare attentamente i benefici e i costi dell'attuazione dell'EoI per le infrastrutture di ingegneria civile, tenendo conto in particolare del modo in cui tale misura potrebbe contribuire a rendere possibile una concorrenza basata sulle infrastrutture.


17. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché, quando viene imposto un obbligo di non discriminazione, i richiedenti l'accesso possano utilizzare i pertinenti sistemi e processi con lo stesso livello di affidabilità e prestazioni del ramo di attività al dettaglio a valle dell'operatore SMP.


Garantire la replicabilità tecnica delle nuove offerte al dettaglio dell'operatore SMP integrato verticalmente


18. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre agli operatori SMP soggetti a un obbligo di non discriminazione di fornire ai richiedenti l'accesso input all'ingrosso regolamentati che consentano a tali richiedenti di replicare efficacemente, da un punto di vista tecnico, le nuove offerte al dettaglio del ramo di attività al dettaglio a valle dell'operatore SMP. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre tale obbligo qualora il principio di non discriminazione basato sull'EoI non trovi piena e rigorosa attuazione.


19. A tal fine, e per garantire condizioni di parità tra il ramo di attività al dettaglio a valle dell'operatore SMP e i terzi richiedenti l'accesso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché i soggetti interni e terzi richiedenti l'accesso abbiano accesso alle medesime informazioni tecniche e commerciali sugli input all'ingrosso regolamentati in questione, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza delle informazioni commerciali. Tali informazioni riguardano anche i nuovi input all'ingrosso regolamentati o modifiche degli input all'ingrosso regolamentati esistenti e devono essere fornite entro termini fissati caso per caso.


20. Nel valutare la replicabilità tecnica della nuova offerta al dettaglio dell'operatore SMP, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe considerare:


a) se i corrispondenti input all'ingrosso o input per l'ordinazione, la consegna e la riparazione, di cui ha bisogno un operatore efficiente per sviluppare o adattare i propri sistemi e processi al fine di offrire nuovi servizi al dettaglio competitivi, siano messi a disposizione dei richiedenti l'accesso per un periodo di tempo ragionevole prima che l'operatore SMP o il suo ramo di attività al dettaglio a valle lanci il proprio servizio al dettaglio corrispondente;


b) la disponibilità dei corrispondenti accordi sul livello di servizio e indicatori chiave di prestazione.


21. Il test di replicabilità tecnica prescritto può essere effettuato dall'operatore SMP o dall'autorità nazionale di regolamentazione. Se l'operatore SMP effettua in proprio il test di replicabilità tecnica, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe imporre a tale operatore di fornirle i risultati del test, comprese tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la replicabilità tecnica è pienamente garantita. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe imporre all'operatore SMP di comunicare la nuova offerta al dettaglio con un preavviso sufficiente a consentirle di convalidare i risultati del test e a permettere ai richiedenti l'accesso di replicare tempestivamente l'offerta al dettaglio in questione, se lo desiderano.


22. In alternativa, se il test di replicabilità tecnica è effettuato dall'autorità nazionale di regolamentazione, quest'ultima dovrebbe imporre all'operatore SMP di trasmetterle informazioni particolareggiate sulle nuove offerte al dettaglio per le quali è previsto l'uso di un determinato input all'ingrosso regolamentato, oltre a tutte le informazioni necessarie all'autorità nazionale di regolamentazione per verificare la replicabilità, con sufficiente anticipo rispetto al lancio di tali offerte al dettaglio. Tale anticipo dovrebbe essere sufficiente per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di effettuare il test di replicabilità tecnica e ai richiedenti l'accesso di replicare tempestivamente l'offerta al dettaglio in questione, se lo desiderano.


23. Se ritiene che non sia garantita la replicabilità tecnica della nuova offerta al dettaglio, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe imporre all'operatore SMP di modificare i pertinenti input all'ingrosso regolamentati in modo da garantire la replicabilità tecnica.


24. Se ritiene che un'offerta al dettaglio non replicabile dal punto di vista tecnico comporti una significativa distorsione della concorrenza, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe imporre all'operatore SMP, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/1972, di revocare o posticipare tale offerta fino a quando non sia soddisfatto l'obbligo di replicabilità tecnica.


Monitoraggio del rispetto degli obblighi di non discriminazione


25. Nell'imporre un obbligo di non discriminazione a norma dell'articolo 70 della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di garantire l'applicazione effettiva e il rispetto di tale obbligo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre all'operatore SMP di attuare indicatori chiave di prestazione, accordi sul livello di servizio associati agli indicatori chiave di prestazione e garanzie sul livello di servizio in caso di violazione degli accordi sul livello di servizio, conformemente ai principi di cui all'allegato I della presente raccomandazione. Dovrebbe essere istituito un meccanismo per aggiornare gli indicatori chiave di prestazione, gli accordi sul livello di servizio e le garanzie sul livello di servizio ogniqualvolta ve ne sia l'esigenza. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre all'operatore SMP di includere nell'offerta di riferimento gli indicatori chiave di prestazione, gli accordi sul livello di servizio e le garanzie sul livello di servizio.


26. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere debitamente conto di tutti gli impegni proposti dall'operatore SMP in relazione alla non discriminazione ai sensi dell'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972. Simili impegni possono essere proposti in particolare in relazione agli indicatori chiave di prestazione, agli accordi sul livello di servizio e alle garanzie sul livello di servizio, anche per quanto riguarda le relative condizioni, specialmente quando i richiedenti l'accesso concordano con le proposte presentate dall'operatore SMP. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero promuovere un dialogo multipartecipativo tra l'operatore SMP e i richiedenti l'accesso al fine di giungere a un accordo od orientare una decisione in merito a:


a) una serie completa di indicatori chiave di prestazione, accordi sul livello di servizio e garanzie sul livello di servizio;


b) i relativi termini e condizioni, compreso un intervallo adeguato per l'aggiornamento degli indicatori chiave di prestazione, degli accordi sul livello di servizio e delle garanzie sul livello di servizio.


Monitoraggio da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione


27. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'effettiva applicazione del principio di equivalenza. Qualora gli indicatori chiave di prestazione indichino un possibile inadempimento dell'obbligo di non discriminazione da parte dell'operatore SMP, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe intervenire svolgendo indagini più approfondite e, se necessario, far rispettare tale obbligo. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche, ad esempio sul proprio sito web, le decisioni volte a porre rimedio all'inadempimento.


28. Oltre alle relazioni sugli indicatori chiave di prestazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché gli operatori SMP tengano traccia di tutti gli elementi necessari per monitorare il rispetto dell'obbligo relativo all'equivalenza di accesso. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere controlli periodici per verificare che l'operatore SMP comunichi ai terzi richiedenti l'accesso le informazioni prescritte e che le procedure, in particolare quelle relative all'ordinazione e alla fornitura, siano applicate correttamente.


Asimmetrie dell'informazione


29. Quando il ramo di attività all'ingrosso dell'operatore SMP dispone di conoscenze preliminari sui piani di installazione dei richiedenti l'accesso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che tali informazioni non siano condivise con il ramo di attività al dettaglio dell'operatore SMP, al fine di evitare che quest'ultimo ottenga un indebito vantaggio concorrenziale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quanto meno garantire che il personale coinvolto nelle attività al dettaglio dell'operatore SMP non possa far parte di strutture societarie di tale operatore responsabili, direttamente o indirettamente, di gestire l'accesso agli input all'ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre all'operatore SMP di presentare una relazione annuale per illustrare:


a) le pratiche che ha adottato per impedire la condivisione di informazioni sensibili tra i suoi rami di attività all'ingrosso e al dettaglio;


b) qualsiasi accusa di violazione;


c) qualsiasi azione correttiva adottata dall'operatore.


ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI INGEGNERIA CIVILE DELL'OPERATORE SMP


30. Ove necessario e proporzionato per affrontare i problemi concorrenziali individuati, nel caso in cui vi sia capacità disponibile nell'infrastruttura di ingegneria civile dell'operatore SMP, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile a norma dell'articolo 72 della direttiva (UE) 2018/1972. Tale obbligo può essere imposto soltanto nei mercati geografici in cui l'operatore è stato individuato come detentore di un significativo potere di mercato. La portata di tale obbligo può variare in funzione delle aree geografiche, se la segmentazione geografica delle misure correttive è applicata come previsto ai punti 10, 11 e 12 della presente raccomandazione. Nell'imporre l'obbligo di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare tutte le attività e risorse, sotterranee e fuori terra, che fanno parte delle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP.


31. Fatta eccezione per circostanze specifiche (ad esempio quando le infrastrutture di ingegneria civile possedute o controllate dall'operatore SMP sono inesistenti o estremamente limitate o quando l'autorità nazionale di regolamentazione accerta adeguatamente che la domanda di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile possedute o controllate dall'operatore SMP è inesistente o molto limitata), è probabile che gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/61/UE in relazione all'accesso alle infrastrutture fisiche non siano sufficienti per affrontare i problemi concorrenziali individuati nelle analisi di mercato effettuate a norma degli articoli 64 e 67 della direttiva (UE) 2018/1972.


32. Prima di imporre qualsiasi altro obbligo di accesso a norma dell'articolo 73 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe valutare in primo luogo se la sola imposizione dell'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile permetta di risolvere i problemi concorrenziali individuati. In particolare è probabile che l'accesso a infrastrutture di ingegneria civile, in quanto unica misura correttiva in materia di accesso, sia sufficiente per porre rimedio ai problemi concorrenziali individuati se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:


a) l'operatore SMP ha il controllo di un'ampia infrastruttura di ingegneria civile che consente ad operatori alternativi di installare le proprie reti ad altissima capacità fino ai locali degli utenti finali, senza pregiudicare la condivisione del cablaggio interno all'edificio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972;


b) è emerso un livello sufficiente di concorrenza basata sulle infrastrutture da punto a punto, oppure esiste una prospettiva concreta e realistica secondo cui una simile concorrenza emergerà entro il periodo oggetto dell'analisi di mercato.


33. Qualora la prospettiva di una concorrenza basata sulle infrastrutture da punto a punto sia concreta e realistica ma tale concorrenza non si sia ancora concretizzata, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare se sia necessario imporre o mantenere, su base transitoria, altri obblighi di accesso prima di basarsi unicamente sull'accesso regolamentato alle infrastrutture di ingegneria civile. In tali casi le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fissare un periodo transitorio adeguato per l'applicazione di altri obblighi di accesso prima di basarsi unicamente sull'accesso regolamentato alle infrastrutture di ingegneria civile, al fine di concedere agli operatori efficienti il tempo sufficiente per duplicare la rete di accesso.


34. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fare in modo che l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile esistenti sia fornito conformemente ai principi di cui all'allegato II della presente raccomandazione e a prezzi orientati ai costi, secondo la metodologia raccomandata per la determinazione dei costi indicata ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione.


35. Qualora sia stata richiesta un'offerta di riferimento per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre che tale offerta sia presentata appena possibile. L'offerta di riferimento dovrebbe essere predisposta al più tardi entro sei mesi dalla data di presentazione della richiesta.


36. In base alla domanda del mercato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero incoraggiare o, se possibile ai sensi del diritto nazionale, obbligare l'operatore SMP, in fase di costruzione delle infrastrutture di ingegneria civile, a predisporre capacità sufficiente affinché anche altri operatori possano utilizzare tali risorse.


37. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero collaborare con altre autorità per creare una banca dati con informazioni sulla posizione geografica, sulla capacità disponibile e sulle altre caratteristiche fisiche di tutte le infrastrutture di ingegneria civile che possono essere utilizzate per l'installazione di reti ad altissima capacità in un determinato mercato o segmento di mercato. Tale banca dati dovrebbe essere accessibile a tutti gli operatori.


NON IMPOSIZIONE DI PREZZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO REGOLAMENTATI PER LE RETI AD ALTISSIMA CAPACITA'


38. Si raccomanda che l'autorità nazionale di regolamentazione non imponga né mantenga prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati per gli input all'ingrosso relativi a reti ad altissima capacità, ai sensi dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2018/1972, nei casi in cui, nel quadro della stessa misura, l'autorità nazionale di regolamentazione imponga all'operatore SMP, a norma dell'articolo 70 della medesima direttiva, obblighi di non discriminazione relativi a input all'ingrosso concernenti reti ad altissima capacità e siano rispettate tutte le condizioni seguenti:


a) l'autorità nazionale di regolamentazione impone l'obbligo di applicare l'equivalenza degli input, oppure l'equivalenza degli output qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia stabilito che obblighi di EoI sarebbero sproporzionati e che obblighi di EoO sarebbero sufficienti a garantire un'effettiva non discriminazione;


b) l'autorità nazionale di regolamentazione impone obblighi relativi alla replicabilità tecnica e meccanismi adeguati di monitoraggio, applicati conformemente ai punti da 18 a 24 della presente raccomandazione, quando l'EoI non è pienamente attuata;


c) l'autorità nazionale di regolamentazione impone obblighi relativi al test di replicabilità economica, applicato conformemente ai punti 46 e 47 della presente raccomandazione;


d) esiste un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio derivante da uno dei seguenti fattori:


i) concorrenza basata sulle infrastrutture, derivante dalla fornitura di servizi al dettaglio su una o più infrastrutture alternative che non sono controllate dall'operatore SMP;


ii) impegni chiari e realistici, derivanti dalla mappatura geografica per l'installazione di reti alternative, volti a garantire la copertura di una parte significativa dell'area entro il periodo di analisi di mercato, in particolare se sostenuti da accordi per un accesso effettivo alle infrastrutture di ingegneria civile controllate dall'operatore SMP o se l'installazione ha già avuto inizio;


iii) un prodotto-àncora regolamentato, definito dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente ai punti da 41 a 45 della raccomandazione e soggetto a un obbligo di controllo dei prezzi orientati ai costi, applicato conformemente alla metodologia raccomandata per la determinazione dei costi indicata ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione.


39. Nei mercati nei quali le condizioni di cui al punto 38 della presente raccomandazione sono soddisfatte soltanto in determinate aree, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero differenziare le misure correttive e mantenere o imporre obblighi di controllo dei prezzi a norma dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2018/1972 soltanto nelle aree in cui dette condizioni non ricorrono. L'imposizione di misure correttive differenziate all'interno di un determinato mercato geografico non dovrebbe alterare le ipotesi formulate dalle autorità nazionali di regolamentazione a sostegno dell'attuazione della metodologia raccomandata per la determinazione dei costi e non dovrebbe pertanto portare a un risultato divergente rispetto allo scenario alternativo di non imposizione di misure correttive differenziate.


40. Le condizioni di cui al punto 38, lettera d), della presente raccomandazione non dovrebbero essere considerate le uniche circostanze in cui le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non imporre prezzi di accesso regolamentati per gli input all'ingrosso relativi alle reti ad altissima capacità. A seconda delle condizioni concorrenziali e della dimostrazione del rispetto effettivo dell'obbligo di non discriminazione, possono esistere altre situazioni in cui l'imposizione di prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati non risulta giustificata sulla base della direttiva (UE) 2018/1972. Conformemente al punto 71 della presente raccomandazione, tale caso potrebbe verificarsi in particolare quando la giustificazione economica per l'installazione di una rete ad altissima capacità sia marginalmente sostenibile anche in assenza di qualsiasi regolamentazione in tale area, ad esempio in aree a bassa densità di popolazione.


Definizione delle caratteristiche di un prodotto-àncora regolamentato


41. Il prodotto-àncora regolamentato è un prodotto di accesso all'ingrosso con prezzo orientato ai costi, o una combinazione di tali prodotti, che vincola i prezzi delle reti ad altissima capacità in modo tale che per i servizi correlati sia stabilito un prezzo in linea con la disponibilità dei consumatori a pagare per la capacità e le funzionalità aggiuntive offerte da un prodotto al dettaglio basato su rete ad altissima capacità un prezzo più elevato che per quelle offerte da prodotti al dettaglio forniti sulla base di uno o più prodotti-àncora regolamentati. Il prodotto-àncora regolamentato può essere costituito da una combinazione di prodotti basati su rame e prodotti basati su reti ad altissima capacità, oppure può fondarsi su un portafoglio di prodotti. Un vincolo analogo a quello derivante dal prodotto-àncora regolamentato potrebbe essere esercitato, a seconda delle circostanze nazionali, dall'accesso regolamentato alle infrastrutture di ingegneria civile.


42. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe definire le caratteristiche del prodotto-àncora regolamentato sulla base delle risultanze dell'analisi di mercato, tenendo conto del fatto che il prodotto àncora dovrebbe essere orientato ai costi, sulla base della metodologia raccomandata per la determinazione dei costi indicata ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione.


43. Se un prodotto basato su rame (compresi i prodotti di accesso disaggregato virtuale alla rete locale forniti su una rete in rame aggiornata) è comunque in grado di esercitare, in prospettiva, un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio per i prodotti basati su reti ad altissima capacità, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe definire tale prodotto come prodotto-àncora regolamentato o come uno dei prodotti-àncora regolamentati.


44. Se l'autorità nazionale di regolamentazione conclude che un prodotto-àncora basato sul rame non eserciterebbe più un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio, e in assenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi dovuto all'esistenza di reti alternative o di un accesso regolamentato alle infrastrutture di ingegneria civile, detta autorità dovrebbe definire come prodotto-àncora regolamentato (o come uno dei prodotti àncora regolamentati) un prodotto regolamentato di livello base fornito tramite una rete ad altissima capacità nel mercato all'ingrosso rilevante. Le prestazioni tecniche di tale prodotto regolamentato dovrebbero essere limitate a quanto necessario, in prospettiva, per esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio. Il prodotto-àncora basato su reti ad altissima capacità potrebbe essere costituito da un prodotto regolamentato attivo o virtuale, oppure da entrambi. Dovrebbe essere orientato ai costi secondo la metodologia raccomandata per la determinazione dei costi indicata ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione, mentre per tutti gli altri prodotti forniti tramite reti ad altissima capacità dovrebbe essere previsto un margine di flessibilità nella fissazione dei prezzi. Se l'operatore SMP installa una rete ad altissima capacità, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe consentirgli di fornire un prodotto-àncora che offra prestazioni analoghe a quelle del prodotto-àncora più recente basato sul rame, a condizione che il prodotto-àncora sia in grado di esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio.


45. Se l'autorità nazionale di regolamentazione conclude che la definizione di un prodotto basato sul rame o di un prodotto di livello base che utilizza la fibra potrebbe essere insufficiente per esercitare un vincolo effettivo in termini di prezzi sull'operatore SMP, tale autorità dovrebbe avere la possibilità di definire un prodotto-àncora efficace, che potrebbe derivare dalla combinazione di vari prodotti-àncora (basati sul rame e su reti ad altissima capacità), oppure la possibilità di definire come prodotto-àncora un portafoglio di prodotti regolamentati sufficientemente rappresentativo della domanda dei consumatori. Le prestazioni tecniche di ciascun prodotto regolamentato dovrebbero essere limitate a quanto necessario, in prospettiva, per esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio. Ciascun prodotto-àncora potrebbe essere un prodotto regolamentato virtuale o attivo. Ciascun prodotto dovrebbe essere orientato ai costi secondo la metodologia raccomandata per la determinazione dei costi indicata ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione, mentre per tutti gli altri prodotti forniti tramite reti ad altissima capacità dovrebbe essere previsto un margine di flessibilità nella fissazione dei prezzi.


Test di replicabilità economica


46. Si dovrebbe ritenere che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga gli obblighi di replicabilità economica di cui al punto 38, lettera c), della presente raccomandazione, quando tale autorità adotta una misura definitiva con cui decide di non imporre né mantenere prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati per gli input all'ingrosso relativi a reti ad altissima capacità e include nella stessa misura definitiva gli elementi descritti di seguito, sottoposti a consultazione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972:


a) la misura dovrebbe includere i dettagli del test di replicabilità economica ex ante che l'autorità nazionale di regolamentazione applicherà. Tali dettagli dovrebbero specificare quanto meno i parametri seguenti, se del caso in conformità agli orientamenti di cui all'allegato III della presente raccomandazione:


1) i costi a valle pertinenti presi in considerazione;


2) lo standard dei costi pertinente;


3) gli input all'ingrosso regolamentati e i prezzi di riferimento pertinenti;


4) i prodotti al dettaglio rilevanti;


5) il periodo di tempo rilevante per l'effettuazione del test;


6) la metodologia utilizzata per determinare i prodotti di punta;


7) il fatto che i prodotti di punta siano destinati ad essere analizzati su base individuale o come elementi di un portafoglio;


8) l'approccio che sarà utilizzato per tutti i prodotti non regolamentati che fanno parte del pacchetto di punta;


b) la misura dovrebbe includere altresì la procedura che l'autorità nazionale di regolamentazione seguirà per effettuare un test di replicabilità economica ex ante, in cui dovrebbe essere specificato che l'autorità nazionale di regolamentazione:


1) può avviare la procedura di propria iniziativa o su richiesta di terzi, in qualsiasi momento ma non oltre tre mesi dal lancio del prodotto al dettaglio in questione;


2) svolgerà e concluderà il test quanto prima e in ogni caso entro quattro mesi dall'avvio della procedura. Se invece l'autorità nazionale di regolamentazione deve trattare casi complessi, ad esempio test su un portafoglio di prodotti, oppure deve dare seguito a modifiche di prodotti di punta o rivedere i risultati dell'analisi di replicabilità sulla base di informazioni aggiornate, tale periodo di quattro mesi può essere prolungato di un periodo di tempo adeguato, a condizione che l'autorità giustifichi debitamente la necessità di tale proroga. Inoltre, se è richiesto anche un test di replicabilità tecnica, i tempi dei due test (di replicabilità tecnica ed economica) dovrebbero essere il più possibile allineati.


La procedura dovrebbe precisare che il test di replicabilità economica ex ante che deve essere effettuato dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma del punto 38, lettera c), della presente raccomandazione, è diverso da qualunque test di compressione dei margini che può essere effettuato ex post in applicazione della normativa in materia di concorrenza e non incide su di esso;


c) la misura dovrebbe comprendere anche la misura correttiva che l'autorità nazionale di regolamentazione adotterà, qualora l'offerta dell'operatore SMP non superi il test, facendo uso degli strumenti di applicazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/1972 per assicurare il rispetto delle norme. Se del caso, tale misura correttiva dovrebbe includere la richiesta all'operatore SMP di affrontare la questione della replicabilità economica conformemente agli orientamenti dell'autorità nazionale di regolamentazione e sulla base dei risultati del test di replicabilità economica ex ante effettuato. Qualora ritenga che un'offerta al dettaglio non replicabile dal punto di vista economico comporti una significativa distorsione della concorrenza, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe avvalersi dei poteri conferitile dall'articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2018/1972 per chiedere all'operatore SMP di revocare o posticipare l'offerta al dettaglio in questione fino a quando non sia soddisfatto l'obbligo di replicabilità economica.


47. Una volta adottata la misura, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubblici sul proprio sito web la tabella di marcia e il contenuto dettagliato del test di replicabilità economica ex ante nel quadro della misura definitiva. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti di applicazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/1972 per assicurare la conformità a tutti gli aspetti delle misure imposte. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi dei poteri loro conferiti dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2018/1972 per ottenere dall'operatore SMP e, se necessario, da altre imprese, le informazioni necessarie per elaborare e applicare il test di replicabilità economica; tra tali informazioni vi sono anche quelle necessarie per ripartire il prezzo di un pacchetto di prodotti di punta al dettaglio tra le diverse componenti dell'offerta a pacchetto per il test di replicabilità economica.


APPROCCI COERENTI AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI


Metodologia di determinazione dei costi


Metodologia raccomandata per la determinazione dei costi


48. Per stabilire i prezzi per i prodotti di accesso all'ingrosso forniti tramite reti in rame e reti ad altissima capacità ove l'orientamento ai costi sia appropriato, proporzionato e giustificato a norma dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo 68, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adottare una metodologia di determinazione dei costi BU LRIC+ (bottom-up long-run incremental cost plus, modello a costi incrementali a lungo termine dal basso verso l'alto più costi comuni). Tale metodologia dovrebbe comprendere un approccio di modellizzazione dal basso verso l'alto che utilizzi i costi incrementali a lungo termine come modello di costo e aggiunga una maggiorazione per il recupero dei costi comuni.


49. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adottare una metodologia di determinazione dei costi BU-LRIC+ che stimi i costi correnti che un ipotetico operatore efficiente si troverebbe a sostenere per costruire una rete moderna ed efficiente, ossia una rete ad altissima capacità; ciò non pregiudica la questione se le reti ad altissima capacità presenti nel mercato geografico rilevante siano o no soggette all'obbligo di fissazione di prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati, di cui al punto 38 della presente raccomandazione.


50. Nel modellizzare una rete ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero definire un'ipotetica rete ad altissima capacità efficiente, in grado di conseguire gli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 in termini di larghezza di banda e copertura, oltre a tener conto della relativa diffusione. Nel modellizzare una rete ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero includere: i) tutte le infrastrutture di ingegneria civile esistenti che sono generalmente in grado di ospitare anche una rete ad altissima capacità; e ii) le infrastrutture di ingegneria civile che dovranno essere costruite ex novo per ospitare una rete ad altissima capacità. Pertanto, nell'elaborare il modello BU-LRIC+, le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero ipotizzare la costruzione di una rete di infrastrutture di ingegneria civile interamente nuove per l'installazione di una rete ad altissima capacità.


51. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero determinare il valore di tutte le attività che formano la Regulatory Asset Base (RAB) della rete modellizzata sulla base dei costi di sostituzione. In linea di principio, l'unica eccezione a tale regola è costituita dalle infrastrutture di ingegneria civile, comprese quelle preesistenti riutilizzabili.


52. In linea di massima le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le infrastrutture di ingegneria civile e la relativa RAB secondo il metodo dell'indicizzazione. Più precisamente, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare la RAB per tale tipo di infrastrutture al valore contabile regolamentare, al netto degli ammortamenti maturati alla data del calcolo, indicizzato in base a un indice dei prezzi adeguato, quale l'indice dei prezzi al dettaglio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione i costi che risultano ben documentati e chiaramente collegati alle spese per le infrastrutture di ingegneria civile. Per le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero esaminare i dati contabili dell'operatore SMP, ove disponibili, al fine di stabilire se siano sufficientemente attendibili per essere utilizzati come base per la ricostruzione del valore contabile regolamentare. In caso contrario dovrebbero effettuare un esame basato sulla valutazione comparativa delle migliori pratiche disponibili in Stati membri comparabili. Le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero includere le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili che sono state completamente ammortizzate ma sono ancora in uso.


53. Quando applicano il metodo di valutazione delle attività raccomandato al punto 52 della presente raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero bloccare il valore della RAB corrispondente alle infrastrutture di ingegneria civile e quindi riportarlo da un periodo regolamentare a quello successivo.


54. Qualora possano stabilire che il metodo di indicizzazione non sarebbe appropriato, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di valutare le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili e la RAB corrispondente sulla base dei costi correnti adeguati per tener conto dell'ammortamento nel corso della loro durata di vita. Le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero tenere conto del valore delle infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili che sono state completamente ammortizzate ma sono ancora in uso, e dovrebbero garantire che il metodo utilizzato per la valutazione delle attività rispecchi il fatto che di norma le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti riutilizzabili non possono essere replicate nel processo concorrenziale.


55. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fissare la durata di vita utile delle infrastrutture di ingegneria civile a un livello corrispondente sia al periodo di utilità prevista di tali infrastrutture sia al profilo della domanda; solitamente tale periodo non è inferiore a 40 anni per i condotti.


56. Alla luce del principio della neutralità tecnologica, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione vari approcci per modellizzare un'ipotetica rete ad altissima capacità efficiente, in funzione della tecnologia di accesso e della topologia di rete che meglio riflettono la situazione nazionale. Per determinare i prezzi di accesso di servizi non basati su una rete ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adeguare il costo calcolato per la rete ad altissima capacità modellizzata in modo da tenere conto delle diverse caratteristiche dei servizi di accesso all'ingrosso non basati su tale rete. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stimare la differenza di costo tra un prodotto di accesso basato ad esempio su FTTH (fibre to the home, fibra ottica fino all'abitazione) e un prodotto di accesso su rame sostituendo gli elementi ottici con elementi in rame il cui prezzo sia determinato a un livello efficiente, ove appropriato, nel modello ingegneristico della rete ad altissima capacità. Ove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero altrimenti ottenere il costo dell'accesso su rame modellizzando una rete ad altissima capacità in coesistenza (overlay) con la rete in rame, in cui due reti (in rame e FTTH) condividano in parte le stesse infrastrutture di ingegneria civile.


57. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ripartire i costi incrementali in modo proporzionato tra tutte le imprese che fruiscono dell'accesso, compreso il ramo di attività a valle dell'operatore SMP.


58. Qualora le infrastrutture di ingegneria civile possedute o controllate dall'operatore SMP siano inesistenti o limitate e siano necessari investimenti significativi in nuove infrastrutture di ingegneria civile per installare reti ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che l'approccio agli obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile preservi gli incentivi ad investire sia nelle reti ad altissima capacità sia nelle infrastrutture di ingegneria civile destinate a ospitarle.


59. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fissare prezzi individuali per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione dell'operatore SMP ogniqualvolta: i) l'orientamento ai costi sia stato imposto sia per le infrastrutture di ingegneria civile preesistenti sia per quelle di nuova costruzione; e ii) le infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione siano già diffuse all'interno dell'area interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che i prezzi per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione rispecchino il valore contabile regolamentare delle attività, conformemente al punto 52 della presente raccomandazione.


Applicazione della metodologia di determinazione dei costi


60. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto del principio di trasparenza e prevedibilità a livello normativo, come pure della necessità di assicurare la stabilità senza fluttuazioni significative:


a) nella fissazione dei prezzi di accesso orientati ai costi;


b) nello sviluppo della metodologia raccomandata per la determinazione dei costi indicata ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione (la «metodologia raccomandata per la determinazione dei costi»);


c) nell'attuazione della metodologia per la determinazione dei costi, una volta che questa è stata ultimata.


61. Una volta ultimata la metodologia raccomandata per la determinazione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare la possibilità di mantenerla in vigore, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di promuovere la prevedibilità regolamentare cercando di garantire prezzi di accesso stabili per almeno due periodi di revisione adeguati. Tale raccomandazione presuppone che le autorità nazionali di regolamentazione mantengano un obbligo di controllo dei prezzi per tutto il periodo in questione, e non dovrebbe applicarsi in caso di sviluppi tecnologici o di mercato significativi e inattesi.


62. Quando, durante l'attuazione della metodologia raccomandata per la determinazione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione la mantengono in vigore in conformità ai punti da 48 a 59 della presente raccomandazione, tali autorità non dovrebbero aggiornare i dati alla base della metodologia più di due volte per ogni periodo di analisi del mercato. In fase di aggiornamento del modello, ammesso che le condizioni di mercato siano rimaste stabili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in linea di principio limitarsi ad aggiornare i dati in linea con le reali variazioni dei prezzi dei singoli input (ad esempio al fine di tenere conto dell'inflazione, se del caso) e dovrebbero comunque garantire il recupero nel tempo dei costi sostenuti secondo principi di efficienza per fornire servizi di accesso all'ingrosso regolamentati. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pubblicare la metodologia di determinazione dei costi aggiornata e i prezzi di accesso che ne derivano per il corrispondente periodo di due anni e mezzo.


Fissazione dei prezzi di accesso a lungo termine e sconti basati sul volume


63. L'operatore SMP può applicare sconti sui prezzi ai contratti di accesso a lungo termine o ai contratti legati a impegni di volume per prodotti di accesso all'ingrosso a reti ad altissima capacità, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IV della presente raccomandazione.


Ricompensare adeguatamente il rischio di investimento per i nuovi progetti relativi a reti ad altissima capacità


64. Se considerano che gli obblighi di controllo dei prezzi siano appropriati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero consentire all'impresa un tasso di rendimento sul capitale investito che ne assicuri l'efficienza, in considerazione dei rischi specifici dell'investimento.


65. Nello stabilire il WACC applicabile, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che rispecchi i parametri macroeconomici del momento. Se il WACC applicabile non tiene sufficientemente conto delle condizioni economiche del momento, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare la possibilità di aggiornarlo, garantendo in tal modo l'uso di parametri macroeconomici corretti per definire il WACC specifico per progetto per i nuovi investimenti.


66. Nell'applicare il tasso di costo del capitale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fare in modo che l'inflazione non sia conteggiata due volte, dato che potrebbe già essere stata presa in considerazione in fase di attuazione della metodologia per la determinazione dei costi.


67. Nel fissare i prezzi di accesso a reti ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare la possibilità di applicare, oltre al WACC applicabile, anche un premio di rischio che tenga conto degli eventuali rischi supplementari quantificabili cui è esposto l'operatore SMP in relazione al nuovo progetto di investimento nella rete, ivi comprese le infrastrutture di ingegneria civile di nuova costruzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere trasparenti in merito all'applicazione del premio di rischio in aggiunta al WACC applicabile.


68. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare il rischio di investimento tenendo conto di uno o più dei fattori di incertezza seguenti:


a) incertezza relativa alla domanda al dettaglio e all'ingrosso;


b) incertezza relativa ai costi di installazione, alle opere di ingegneria civile e di esecuzione gestionale;


c) incertezza relativa ai progressi tecnologici;


d) incertezza relativa alle dinamiche del mercato e all'evoluzione della situazione concorrenziale, come il grado di concorrenza basata sulle infrastrutture;


e) incertezza macroeconomica.


69. E' probabile che i rischi varino notevolmente a seconda dei diversi livelli di copertura delle reti ad altissima capacità nelle diverse aree geografiche. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto valutare il rischio di investimento con un livello di dettaglio sufficiente, tenendo conto per quanto possibile delle caratteristiche specifiche e dell'area o delle aree in cui sono previsti gli investimenti. In caso di differenze minori o in assenza di differenze chiare per quanto concerne il rischio di investimento tra aree geografiche distinte, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare tutte le aree soggette al medesimo rischio di investimento.


70. Poiché il livello di rischio può calare nel tempo, gli investitori potrebbero ritenere opportuno ritardare gli investimenti se prevedono che ciò aumenti ulteriormente la redditività consentendo loro di prendere decisioni di investimento più informate in futuro. Su tale base le autorità nazionali di regolamentazione possono constatare che l'inclusione del valore dell'opzione di attesa nel calcolo del WACC potrebbe stimolare e accelerare gli investimenti, in particolare in aree con prospettive limitate di concorrenza basata sulle infrastrutture (ad esempio nelle aree scarsamente popolate).


71. L'incertezza degli investimenti implica una serie di possibili esiti, sia favorevoli che avversi. Nell'utilizzare il costo stimato del capitale per stabilire controlli dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto degli effetti di tali controlli sulle aspettative degli investitori per quanto riguarda il tasso di rendimento per tutta la durata dell'investimento. Al fine di non compromettere gli investimenti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero evitare di fissare controlli dei prezzi a livelli che ridurrebbero il tasso di rendimento atteso al di sotto del costo stimato del capitale, tenendo conto del rischio che si possano concretizzare scenari avversi, come una domanda inferiore alle attese o costi superiori al previsto. Nei casi in cui la redditività attesa in assenza di controlli dei prezzi sia già marginale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare la possibilità di non imporre obblighi di controllo dei prezzi, almeno fino a quando non si sia dissipata in larga misura l'incertezza associata, come indicato al punto 70 della presente raccomandazione.


72. Al fine di promuovere la prevedibilità regolamentare, il premio di rischio applicabile a un determinato nuovo progetto di investimento dovrebbe essere stabile per un periodo di tempo sufficiente, che dovrebbe essere in linea il periodo dell'analisi di mercato da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, di solito pari ad almeno cinque anni.


73. Stabilire il premio di rischio per almeno cinque anni significa che il premio per un determinato progetto non dovrebbe essere modificato nel corso di tale periodo. Qualora un nuovo progetto di investimento aggiuntivo sia sottoposto alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, quest'ultima può prendere in considerazione una delle possibilità seguenti: i) estendere il premio di rischio stabilito in precedenza anche al nuovo progetto, se del caso; o ii) fatto salvo il punto 71 della presente raccomandazione, applicare un premio di rischio nuovo e distinto stabilito specificamente per il nuovo progetto. Un tale premio distinto dovrebbe rispecchiare i rischi esistenti nel momento in cui l'autorità nazionale di regolamentazione prende una decisione, nonché le specificità del nuovo progetto. Se decide che il premio di rischio già applicabile rappresenta un incentivo sufficiente anche per il nuovo progetto, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe illustrare in dettaglio il proprio ragionamento. Analogamente, se propone un premio diverso, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe seguire i principi generali alla base della presente raccomandazione.


74. Per stimare il costo del capitale che corrisponde al rischio sistematico di investimento in reti ad altissima capacità al fine di fissare il premio di rischio, le autorità nazionali di regolamentazione possono basarsi in parte su modelli finanziari dettagliati che consentano di confrontare la volatilità dei rendimenti delle reti ad altissima capacità e delle reti preesistenti. Qualora siano disponibili informazioni sufficienti, ad esempio dai mercati finanziari, le autorità nazionali di regolamentazione possono basarsi in parte anche su tecniche di stima quantitativa che consentano di scomporre i rischi sistematici delle diverse attività.


75. In circostanze eccezionali in cui le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di quantificare adeguatamente l'ulteriore rischio di investimento, in particolare a causa della mancanza di risorse o di vincoli di tempo imprevisti che rendono impossibile la raccolta di dati affidabili, le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il premio di rischio sulla base di una valutazione comparativa delle migliori pratiche disponibili in Stati membri o regioni comparabili, o in entrambi. Le autorità nazionali di regolamentazione che procedono in tal modo per fissare il premio di rischio dovrebbero assicurarsi che i dati di cui si tiene conto per calcolare tale valore di riferimento rappresentino circostanze analoghe e siano stati ottenuti per finalità simili a quelle del progetto di investimento cui tale valore è destinato.


MIGRAZIONE A RETI AD ALTISSIMA CAPACITA' E DISATTIVAZIONE DELLA RETE IN RAME


Condizioni per la conformità del piano di disattivazione al dettato dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972


76. Quando l'operatore SMP annuncia l'intenzione di disattivare la propria rete in rame, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, che sia previsto un idoneo periodo di preavviso per la transizione, affinché gli operatori alternativi siano informati con largo anticipo della disattivazione. Tale periodo di preavviso non dovrebbe essere superiore a due o tre anni. Dovrebbe essere stabilito che ai richiedenti l'accesso sia messo a disposizione un prodotto alternativo adeguato di qualità almeno comparabile che consenta l'accesso all'infrastruttura di rete aggiornata. Ciò dovrebbe


essere stabilito prima dell'inizio del periodo di preavviso o con sufficiente anticipo rispetto alla revoca degli obblighi di accesso alla rete preesistente al fine di consentire la disattivazione. Tali condizioni dovrebbero essere prese in considerazione dall'autorità nazionale di regolamentazione, ove necessario per salvaguardare la concorrenza e tutelare i diritti degli utenti finali. L'esatta durata del periodo di preavviso, che può oscillare tra due e tre anni, dovrebbe essere stabilita tenendo conto dell'uso effettivo che i richiedenti l'accesso fanno della rete da disattivare oppure del tipo di prodotto di accesso fornito sulla rete preesistente e sulle reti nuove. In particolare, la migrazione dei richiedenti l'accesso da o verso prodotti passivi (ad esempio l'accesso a condotti o fibra inattiva) potrebbe richiedere più tempo rispetto alla migrazione da o verso prodotti attivi (ad esempio accesso di tipo bitstream), in quanto è più probabile che il punto di consegna del traffico cambi tra la rete in rame e la rete ad altissima capacità per i prodotti passivi. Analogamente, a seconda delle circostanze nazionali, in alcune situazioni può essere necessario un periodo di preavviso più breve, in particolare quando l'operatore SMP e tutti i richiedenti l'accesso che utilizzano i prodotti di accesso all'ingrosso preesistenti sono d'accordo.


77. Al fine di valutare, a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, se il piano garantisca l'effettiva disponibilità di prodotti di accesso alternativi di qualità almeno comparabile a quella dei prodotti disponibili utilizzando l'infrastruttura preesistente, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire una matrice che specifichi quali prodotti di accesso sull'infrastruttura di rete nuova o aggiornata corrispondono ai prodotti di accesso forniti sulla rete preesistente a norma dell'articolo 73 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli indicatori chiave di prestazione e gli accordi sul livello di servizio utilizzati a tale proposito dovrebbero tenere conto non soltanto delle prestazioni tecniche intrinseche di entrambe le reti, ma anche di tutte le pertinenti condizioni di accesso. A seconda delle circostanze nell'area interessata, l'offerta di accesso alternativa può essere fornita dall'operatore SMP della rete in rame o da un altro operatore che ha installato la rete ad altissima capacità in tale area. L'offerta alternativa può essere fornita in forza di obblighi regolamentari (nei casi in cui siano stati imposti), di impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 79 della direttiva (UE) 2018/1972, oppure di un accordo commerciale. In ogni caso l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare se l'operatore SMP della rete in rame stabilisca la disponibilità di un prodotto di accesso alternativo che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972.


78. Al fine di garantire che i prodotti di accesso alternativi consentano ai richiedenti l'accesso di raggiungere i medesimi utenti finali dell'infrastruttura preesistente a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire una soglia di copertura, che deve essere raggiunta in una determinata area dalle reti ad altissima capacità che offrono prodotti considerati alternative adeguate ai prodotti regolamentati forniti sulla rete preesistente prima che gli obblighi di accesso alla rete preesistente siano completamente revocati in tale area, consentendo in tal modo la disattivazione.


79. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire la piena trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interessi e il loro coinvolgimento durante la progettazione e l'attuazione del processo e del calendario di disattivazione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre garantire che il processo di disattivazione non dia luogo a comportamenti discriminatori; vi rientrano le potenziali discriminazioni tra il ramo di attività al dettaglio dell'operatore SMP (se integrato verticalmente) e i richiedenti l'accesso in relazione alle condizioni di accesso alla rete in rame durante la fase di migrazione e di disattivazione. In particolare, l'operatore SMP non dovrebbe continuare a fornire accesso al proprio ramo di attività al dettaglio una volta che ha cessato di fornire servizi ai richiedenti l'accesso dopo che le autorità nazionali di regolamentazione hanno revocato gli obblighi di accesso al fine di consentire la disattivazione a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. Rientrano tra tali comportamenti discriminatori anche le differenze non giustificate in base a criteri oggettivi relative al calendario di abbandono tra le aree in cui la rete ad altissima capacità è stata installata nella rete preesistente dall'operatore SMP e le aree in cui la rete ad altissima capacità è stata installata da un altro operatore.


Allentamento graduale e revoca delle misure correttive, compreso il controllo dei prezzi dell'accesso su rame


80. Nel quadro del processo di disattivazione in una determinata area secondo quanto previsto all'articolo 81, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare la possibilità di consentire all'operatore SMP di realizzare una chiusura commerciale con un periodo di preavviso adeguato. Tale chiusura commerciale dovrebbe aver luogo soltanto una volta che sia disponibile un prodotto di accesso alternativo a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, come stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione, se il prodotto di accesso disponibile è necessario per salvaguardare la concorrenza e tutelare i diritti degli utenti finali. Tuttavia gli accessi già esistenti in quel momento dovrebbero essere mantenuti fino alla revoca completa delle misure correttive attuate sulla rete preesistente.


81. Qualora i prezzi all'ingrosso per l'accesso alle reti in rame siano orientati ai costi, conformemente alla metodologia raccomandata per la determinazione dei costi e una volta che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia determinato la conformità del piano di disattivazione o di sostituzione notificato dall'operatore SMP all'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in considerazione, tra le diverse opzioni, un allentamento graduale dell'obbligo di controllo dei prezzi, consentendo all'operatore SMP di aumentare progressivamente i prezzi all'ingrosso per l'accesso alle reti in rame. Un tale aumento dei prezzi dovrebbe essere applicabile soltanto nelle aree nelle quali è iniziato il periodo di preavviso per l'abbandono delle reti in rame. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe garantire che il periodo di applicabilità dell'aumento dei prezzi non sia prolungato a causa di indebiti ritardi nell'attuazione del piano di abbandono. L'attuazione di una simile misura dovrebbe essere accompagnata da garanzie sufficienti al fine di preservare la concorrenza, tra cui quelle descritte di seguito:


a) l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe stabilire in anticipo norme dettagliate per tale aumento dei prezzi;


b) dovrebbero essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare la disponibilità di prodotti forniti attraverso reti ad altissima capacità per tutti gli utenti finali nelle aree interessate dall'aumento dei prezzi, al fine di garantire che gli utenti finali e i richiedenti l'accesso possano effettivamente migrare verso reti ad altissima capacità;


c) l'aumento dei prezzi non dovrebbe portare a prezzi al dettaglio eccessivi, che ostacolino la concorrenza nel mercato;


d) l'aumento dei prezzi dovrebbe essere non discriminatorio e non dovrebbe consentire la compressione dei margini;


e) l'aumento dei prezzi dovrebbe essere soggetto a un impegno vincolante ed esecutivo, da parte dell'operatore SMP, riguardante la data di fine per tutti i servizi forniti mediante la rete in rame;


f) l'aumento dei prezzi non dovrebbe avere una durata superiore al periodo di preavviso per l'abbandono del rame.


Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.


Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2024


Per la Commissione


Thierry BRETON


Membro della Commissione



Allegato I

Applicazione degli obblighi di non discriminazione di cui al punto 25 della presente raccomandazione


Indicatori chiave di prestazione


1) Gli indicatori chiave di prestazione dovrebbero misurare le prestazioni almeno in relazione ai seguenti elementi essenziali della fornitura di servizi all'ingrosso regolamentati:


a) processo di ordinazione;


b) fornitura di servizi;


c) qualità del servizio, compresi i guasti;


d) tempi di riparazione dei guasti;


e) migrazione tra diversi input all'ingrosso regolamentati (ad esclusione delle migrazioni in grande numero e su base non ricorrente).


2) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre indicatori chiave di prestazione per ciascuno degli elementi essenziali di cui al punto 1 nella fornitura di servizi all'ingrosso regolamentati. Gli indicatori chiave di prestazione dovrebbero consentire il raffronto tra i servizi forniti internamente al ramo di attività al dettaglio a valle dell'operatore con significativo potere di mercato e quelli forniti esternamente a terzi richiedenti l'accesso.


3) I dettagli specifici degli indicatori chiave di prestazione imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al punto 2 possono essere concordati tra l'operatore SMP e i terzi richiedenti l'accesso.


4) Nel determinare gli indicatori chiave di prestazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto dei metodi esistenti per la misurazione delle prestazioni, anche qualora siano usati dall'operatore SMP unicamente per finalità interne.


5) Il processo di monitoraggio di tali indicatori dovrebbe essere pienamente trasparente. Al fine di garantire la trasparenza e l'individuazione precoce di comportamenti potenzialmente discriminatori nella fornitura di servizi all'ingrosso regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pubblicare gli indicatori chiave di prestazione almeno ogni trimestre, nella forma appropriata, sul loro sito web o su quello di un soggetto terzo indipendente designato dall'autorità nazionale di regolamentazione.


6) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché gli indicatori chiave di prestazione siano verificati periodicamente, dall'autorità stessa o da un revisore indipendente.


Accordi sul livello di servizio e garanzie sul livello di servizio


7) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre all'operatore SMP di attuare, insieme agli indicatori chiave di prestazione, i corrispondenti accordi sul livello di servizio.


8) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre all'operatore SMP di fornire opportune garanzie sul livello di servizio in caso di violazione degli accordi sul livello di servizio.


9) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che in linea di principio le sanzioni per il mancato rispetto delle garanzie sul livello di servizio siano pagate senza indebito ritardo e seguano un processo predeterminato per il pagamento e la fatturazione. L'ammontare delle sanzioni dovrebbe essere sufficientemente dissuasivo da assicurare che l'operatore SMP ottemperi ai propri obblighi di fornitura.


10) Le sanzioni per il mancato rispetto degli indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere proporzionate, ma sufficientemente elevate da risultare dissuasive. Al fine di stabilire se una sanzione sia sufficientemente dissuasiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare se una violazione degli obblighi all'ingrosso da parte dell'operatore SMP causi problemi a livello di vendita al dettaglio all'operatore alternativo che utilizza il prodotto di accesso all'ingrosso. In caso affermativo, la sanzione dovrebbe essere sufficientemente elevata da coprire il risarcimento a livello di fornitura al dettaglio.


11) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero monitorare eventuali ritardi nel pagamento delle sanzioni in modo da garantirne l'effetto dissuasivo, in particolare se in passato sono sorti problemi di rilievo.



Allegato II

Applicazione del principio di equivalenza per l'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore SMP conformemente al punto 34 della presente raccomandazione


Principio di equivalenza


1) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero esigere che l'operatore SMP fornisca accesso alle proprie infrastrutture di ingegneria civile a terzi richiedenti l'accesso alle stesse condizioni applicate ai richiedenti l'accesso interni. In particolare, l'operatore SMP dovrebbe condividere tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche delle infrastrutture e applicare, in linea di principio, le stesse procedure in materia di ordinazione e fornitura di accesso.


Informazioni relative alle infrastrutture di ingegneria civile e ai punti di distribuzione


2) L'operatore SMP dovrebbe fornire a terzi richiedenti l'accesso un livello di informazione sulle proprie infrastrutture di ingegneria civile e sui propri punti di distribuzione pari a quello disponibile internamente. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'organizzazione delle infrastrutture di ingegneria civile e le caratteristiche tecniche dei diversi elementi inclusi nelle stesse. Dovrebbero essere indicati l'ubicazione geografica di tali elementi, compresi condotti, pali e altre attività materiali (ad esempio, locali di manutenzione), nonché lo spazio disponibile nei condotti e, se possibile, sui pali. Si dovrebbe fornire altresì l'ubicazione geografica dei punti di distribuzione e un elenco degli edifici collegati.


3) L'operatore SMP dovrebbe specificare tutte le norme e le condizioni tecniche per l'accesso e l'uso di tutti gli elementi delle sue infrastrutture di ingegneria civile e dei suoi punti di distribuzione. Le stesse norme e condizioni dovrebbero essere applicate sia ai terzi che ai soggetti interni richiedenti l'accesso.


4) L'operatore SMP dovrebbe fornire strumenti di informazione efficaci, quali repertori, banche dati o portali web facilmente consultabili. Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate periodicamente in modo da tener conto degli sviluppi delle infrastrutture e delle nuove informazioni, in particolare in merito a progetti di installazione della fibra realizzati dall'operatore SMP o da altri richiedenti l'accesso. Qualora gli strumenti in questione contengano informazioni riservate, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe garantire che ciò non ritardi indebitamente la fornitura, da parte dell'operatore SMP, di informazioni sulle sue infrastrutture di ingegneria civile e sui suoi punti di distribuzione.


5) Qualora altre disposizioni giuridiche impongano all'operatore SMP di fornire la totalità o parte delle informazioni di cui ai punti da 1 a 4 in un repertorio, una banca dati o un portale web gestiti da un terzo o di renderle disponibili tramite tali strumenti, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare se siano comunque soddisfatti gli obblighi di trasparenza. Tra i fattori che l'autorità nazionale di regolamentazione è chiamata a prendere in considerazione dovrebbero figurare:


a) i dati che l'operatore SMP è tenuto a fornire;


b) il livello di dettaglio e la regolarità degli aggiornamenti;


c) le condizioni alle quali le informazioni contenute nel repertorio, nella banca dati o nel portale web gestito da terzi sono disponibili per i richiedenti l'accesso.


6) Se le raccomandazioni in materia di trasparenza di cui alla presente sezione sono già soddisfatte in forza di altre disposizioni giuridiche, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare se sia opportuno basarsi unicamente su tali disposizioni giuridiche.


7) Qualora ritenga necessario imporre all'operatore SMP un obbligo di trasparenza per quanto concerne le sue infrastrutture di ingegneria civile, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare inoltre se sia opportuno esigere che le informazioni siano presentate in un repertorio, una banca dati o un portale web gestiti da un soggetto terzo. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe adottare un approccio coerente nell'imporre l'obbligo di trasparenza, in modo da non creare oneri amministrativi superflui per l'operatore SMP e i richiedenti l'accesso.


Ordinazione e fornitura di accesso


8) L'operatore SMP dovrebbe mettere in atto le procedure e predisporre gli strumenti necessari per garantire l'efficienza nell'accesso a tutti gli elementi delle sue infrastrutture di ingegneria civile e dei suoi punti di distribuzione e nel loro uso. In particolare, l'operatore SMP dovrebbe fornire ai terzi richiedenti l'accesso sistemi per l'ordinazione e la fornitura di accesso da punto a punto e sistemi di gestione dei guasti equivalenti a quelli forniti ai richiedenti l'accesso interni, compreso un processo adeguato e non discriminatorio per decongestionare i condotti in uso.


9) Le richieste di informazioni in merito all'accesso a tutti gli elementi delle infrastrutture di ingegneria civile e a tutti i punti di distribuzione, così come le richieste di uso di tali elementi e punti, presentate dai terzi richiedenti l'accesso dovrebbero essere trattate entro lo stesso termine delle richieste equivalenti presentate dai richiedenti l'accesso interni. Dovrebbe essere inoltre garantito lo stesso livello di visibilità per quanto riguarda lo stato di avanzamento di tali richieste e i dinieghi di accesso dovrebbero essere giustificati con motivazioni oggettive.


10) Il sistema o i sistemi di informazione dell'operatore SMP dovrebbero tenere traccia del trattamento delle richieste e tali registrazioni dovrebbero essere a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.


Indicatori chiave di prestazione specifici


11) L'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile richiede una serie specifica di indicatori chiave di prestazione per garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. Tra tali indicatori dovrebbero figurare:


a) misurazioni dei ritardi nella risposta alle richieste di informazioni circa la disponibilità di determinati elementi dell'infrastruttura, tra cui condotti, pali, altre attività materiali (ad esempio pozzetti) o punti di distribuzione;


b) misurazioni della risposta a richieste sulla fattibilità dell'utilizzo di determinati elementi dell'infrastruttura;


c) reattività nel trattamento delle richieste di accesso a determinati elementi dell'infrastruttura e di utilizzo degli stessi;


d) reattività per i processi di risoluzione dei guasti.



Allegato III

Parametri del test di replicabilità economica ex ante di cui al punto 46 della raccomandazione


Quando l'autorità nazionale di regolamentazione decide di non imporre né mantenere prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati su input all'ingrosso di reti ad altissima capacità, a norma dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2018/1972, il test di replicabilità economica ex ante di cui al punto 46 della presente raccomandazione mira a valutare se il margine tra il prezzo al dettaglio dei prodotti al dettaglio rilevanti e il prezzo degli input per l'accesso all'ingrosso regolamentati basati su reti ad altissima capacità copra i costi incrementali a valle e una percentuale congrua dei costi comuni. Quando stabiliscono i parametri per il test di replicabilità economica ex ante, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero provvedere affinché l'operatore SMP non sia messo in una posizione né di vantaggio né di svantaggio rispetto ai richiedenti l'accesso per quanto concerne la condivisione dei rischi di investimento.


I parametri cui fa riferimento il punto 46, lettera a), della presente raccomandazione sono indicati in appresso.


Costi a valle pertinenti


1) I costi a valle sono stimati sulla base dei costi dei rami di attività a valle dell'operatore SMP (test dell'operatore ugualmente efficiente). Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero utilizzare i costi a valle sottoposti a audit dell'operatore SMP, a condizione che siano sufficientemente disaggregati.


2) Nei casi in cui i tentativi di ingresso o espansione sul mercato siano stati ostacolati in passato (come evidenziato, ad esempio, da risultanze sui comportamenti passati), o qualora dai numeri estremamente bassi di linee e da una copertura geografica significativamente limitata rispetto alla reti ad altissima capacità dell'operatore SMP si evinca che le condizioni economiche oggettive non favoriscono l'acquisizione delle dimensioni di scala da parte degli operatori alternativi, le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo conto del livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e delle dinamiche concorrenziali individuate nell'analisi del mercato, possono apportare adeguamenti di scala ai costi a valle dell'operatore SMP per garantire che la replicabilità economica sia una prospettiva realistica. In tali casi, la scala ragionevolmente efficiente individuata dall'autorità nazionale di regolamentazione non dovrebbe andare oltre quella di una struttura di mercato con un numero di operatori ammissibili sufficiente a garantire una concorrenza effettiva, tenendo conto anche della concorrenza di altre piattaforme. Nell'effettuare tale valutazione, ove opportuno le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto in particolare degli elementi seguenti:


a) le dimensioni dei concorrenti più grandi rispetto a quelle dell'operatore SMP;


b) il numero di concorrenti che potrebbero rivelarsi sostenibili a ciascun livello della catena del valore;


c) l'HHI (16) del momento a ciascun livello della catena del valore e la sua evoluzione prevista nel tempo;


d) le dimensioni del mercato delle reti ad altissima capacità nello Stato membro (che potrebbero incidere sul numero di concorrenti economicamente sostenibili).


Standard dei costi pertinente


3) Lo standard appropriato è il costo incrementale associato alla fornitura del servizio a valle in questione. Per calcolare il costo incrementale (compresi i costi irrecuperabili) e per aggiungere una maggiorazione che tenga conto dei costi comuni legati alle attività a valle, è opportuno utilizzare un modello LRIC+ (modello a costi incrementali di lungo periodo più costi comuni).


Input all'ingrosso regolamentati e prezzi di riferimento pertinenti


4) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero individuare gli input regolamentati più pertinenti utilizzati o presumibilmente destinati a essere utilizzati dai richiedenti l'accesso al livello all'ingrosso basato su reti ad altissima capacità che probabilmente risulterà prevalente nel periodo di analisi del mercato in corso. Il livello delle reti ad altissima capacità prevalente dipenderà dai piani di installazione dell'operatore SMP e dalle topologie di rete scelte, nonché dalla diffusione delle offerte all'ingrosso.


5) Un input di questo tipo può essere attivo o passivo. Può anche essere un input non materiale o virtuale che offre funzionalità equivalenti a quelle di un input passivo.


6) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero eseguire il test di replicabilità economica ex ante per valutare il margine realizzato tra il prodotto o i prodotti al dettaglio di cui al punto 46, lettera a), punto 4, della presente raccomandazione e l'input regolamentato più pertinente individuato al livello all'ingrosso prescelto basato su reti ad altissima capacità.


7) Inoltre, quando ciò sia giustificato, in particolare quando viene lanciato un prodotto al dettaglio di cui al punto 46, lettera a), punto 4, della presente raccomandazione, basato su un input diverso da quello individuato in precedenza, o quando vi è una domanda consistente di accesso a un nuovo livello all'ingrosso basato su reti ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare anche il margine realizzato tra il prodotto al dettaglio e il nuovo input all'ingrosso regolamentato basato su reti ad altissima capacità.


8) Se le caratteristiche della rete dell'operatore SMP e la domanda di offerte all'ingrosso variano notevolmente nel territorio di uno Stato membro, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare quanto sia fattibile differenziare in funzione dell'area geografica il livello all'ingrosso regolamentato basato su reti ad altissima capacità più pertinente, e adattare il test di conseguenza.


9) Nell'individuare il prezzo all'ingrosso di riferimento, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione il prezzo di accesso che l'operatore SMP applica effettivamente a terzi richiedenti l'accesso per l'input all'ingrosso regolamentato in questione. Tali prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero essere equivalenti ai prezzi che l'operatore SMP pratica internamente al proprio ramo di attività al dettaglio. In particolare, per assicurare che nella specifica situazione nazionale vi sia un giusto equilibrio tra l'incentivazione di strategie di fissazione dei prezzi all'ingrosso efficienti e flessibili e la creazione di condizioni che garantiscano ai richiedenti l'accesso un margine sufficiente a mantenere una concorrenza sostenibile, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero attribuire il giusto peso alla presenza di sconti basati sui volumi, di accordi sui prezzi di accesso a lungo termine, o di entrambi tali elementi, tra l'operatore SMP e i richiedenti l'accesso, in particolare nel caso in cui una parte significativa dei richiedenti l'accesso stia ricevendo servizi all'ingrosso a prezzi scontati.


Prodotti al dettaglio rilevanti


10) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare i prodotti al dettaglio maggiormente rilevanti che includono servizi a banda larga («prodotti di punta») offerti dall'operatore SMP sulla base del livello di accesso all'ingrosso individuato basato su reti ad altissima capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero individuare i prodotti di punta sulla base delle osservazioni di mercato attuali e prospettiche, tenendo conto in particolare della loro pertinenza ai fini della concorrenza del momento e futura. A tal fine dovrebbero effettuare tra l'altro una valutazione delle quote del mercato al dettaglio in termini di volumi e valore dei prodotti basati su input all'ingrosso regolamentati su reti ad altissima capacità, nonché della spesa per pubblicità, ove disponibile.


11) I prodotti di punta sono con ogni probabilità offerti all'interno di un pacchetto. Nell'individuare i prodotti di punta e nel valutare se un'offerta a pacchetto (contenente offerte comprendenti componenti non regolamentati quali l'accesso a contenuti audiovisivi premium) costituisca un prodotto di punta, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere conto delle circostanze nazionali, quali la prevalenza e la natura delle offerte a pacchetto nel mercato specifico. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre valutare le variazioni innovative di tali pacchetti, se è probabile che sostituiscano il prodotto di punta.


12) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire il livello di aggregazione (per singolo prodotto o portafoglio di prodotti) adeguato per il test di replicabilità economica, alla luce della valutazione dei problemi concorrenziali individuati nell'analisi del mercato. Nei mercati contendibili può essere giustificato concedere una maggiore flessibilità all'operatore SMP attraverso un approccio basato sul portafoglio di prodotti. Nei mercati in cui l'operatore SMP detiene un livello elevato di concentrazione o un livello molto elevato di potere di mercato, o entrambi, può essere invece necessaria una valutazione per singolo prodotto al fine di evitare sovvenzioni incrociate tra prodotti e per consentire ad operatori alternativi di competere sui vari segmenti del mercato.


13) Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare se un particolare prodotto al dettaglio, che può non essere compreso tra i prodotti al dettaglio più rilevanti dell'operatore SMP, risulti particolarmente interessante per operatori alternativi che si concentrino su una determinata nicchia o su prodotti al dettaglio di qualità inferiore. Le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di includere un prodotto con tali caratteristiche tra i prodotti di punta.


Periodo di tempo considerato


14) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare la redditività dei prodotti di punta sulla base di un'analisi dinamica su più periodi, quale il metodo dei flussi di cassa scontati (discounted cash flow). Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero individuare un periodo di riferimento adeguato durante il quale valutare se il margine tra il prezzo al dettaglio del prodotto di punta e il prezzo del pertinente input di accesso all'ingrosso basato su reti ad altissima capacità consenta il recupero dei costi a valle (compresa una percentuale ragionevole di costi comuni) calcolati sulla base dei punti 1 e 2.


(15) Il periodo considerato per questo test di replicabilità economica ex ante dovrebbe essere stabilito in base alla permanenza media stimata dei clienti. Tale permanenza media dei clienti corrisponderebbe al periodo di tempo durante il quale un cliente contribuisce al recupero di entrambe le categorie seguenti:


a) i costi a valle annualizzati secondo un metodo di ammortamento adeguato alle attività in questione e alla durata del ciclo di vita economico delle corrispondenti attività necessarie per le operazioni al dettaglio (compresi i costi di rete che non sono inclusi nel servizio di accesso all'ingrosso a reti ad altissima capacità);


b) altri costi a valle che di norma non sono annualizzati (in genere i costi di acquisizione di abbonati) e che l'operatore sostiene per acquisire clienti, che cerca di recuperare durante il periodo di permanenza media dei clienti.


16) Nello stimare la permanenza media dei clienti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella dovuta considerazione le diverse caratteristiche e condizioni concorrenziali che contraddistinguono la fornitura di servizi sulle reti ad altissima capacità rispetto alla rete in rame preesistente, se tali elementi possono dar luogo a differenze di permanenza media dei clienti tra gli utenti delle reti ad altissima capacità e quelli delle reti in rame.


17) Gli orientamenti forniti per il test di replicabilità economica ex ante di cui al punto 46 della raccomandazione e al presente allegato sono limitati all'ambito di applicazione della raccomandazione e si applicano quindi in circostanze diverse rispetto ai test di compressione dei margini ex ante applicati ai prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati. Ciò non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza da parte della Commissione, delle autorità nazionali competenti o di entrambe, e la loro interpretazione da parte del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali orientamenti lasciano inoltre impregiudicate eventuali azioni che la Commissione possa intraprendere o eventuali orientamenti che la Commissione possa emanare in futuro in merito all'applicazione della legislazione in materia di concorrenza nell'Unione.


(16) L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) è una misura comunemente accettata della concentrazione del mercato. Si calcola elevando al quadrato la quota di mercato di ciascuna impresa concorrente su un mercato e sommando quindi i numeri risultanti. Può variare da valori prossimi allo zero fino a 10 000.



Allegato IV

Fissazione dei prezzi di accesso a lungo termine e sconti basati sul volume di cui al punto 63 della presente raccomandazione


Criteri per valutare la fissazione dei prezzi di accesso a lungo termine per le installazioni di reti ad altissima capacità, in particolare per le reti FTTH


(1) I prezzi di accesso corretti per il rischio basati sull'accesso a lungo termine possono variare a seconda del periodo cui si riferiscono gli impegni in materia di accesso. I prezzi relativi ai contratti di accesso a lungo termine possono essere inferiori per linea di accesso a quelli dei contratti di accesso a breve termine. I prezzi di accesso a lungo termine dovrebbero riflettere unicamente la riduzione del rischio per l'investitore e non dovrebbero pertanto essere inferiori al prezzo orientato al costo al quale non viene aggiunto alcun premio di rischio più elevato che tenga conto del rischio sistematico dell'investimento. Nell'ambito di contratti a lungo termine i nuovi operatori acquisirebbero il pieno controllo delle attività materiali, il che offrirebbe loro anche la possibilità di operare sul mercato secondario. I contratti a breve termine non richiederebbero lunghi impegni e quindi presenterebbero di norma prezzi più elevati per linea di accesso, con prezzi di accesso che riflettono il vantaggio per il richiedente l'accesso in termini di maggiore flessibilità.


(2) Esiste tuttavia il rischio che nel corso del tempo l'operatore SMP abusi dei prezzi per l'accesso a lungo termine vendendo i propri servizi al dettaglio con un margine insufficiente rispetto ai prezzi all'ingrosso regolamentati (in quanto applicherebbe al proprio ramo di attività al dettaglio a valle i prezzi ridotti praticati per gli impegni a lungo termine), precludendo così l'accesso al mercato. Inoltre, i prestatori di servizi alternativi con meno clienti e prospettive commerciali incerte affrontano un rischio più elevato. Tali prestatori potrebbero non essere in grado di impegnarsi in un acquisto che si protrae per un lungo periodo di tempo e potrebbero quindi dover scaglionare i loro investimenti e acquistare l'accesso regolamentato in una fase successiva.


(3) Per questi motivi la fissazione dei prezzi per l'accesso a lungo termine dovrebbe essere accettabile soltanto se le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto di entrambe le condizioni seguenti:


a) i prezzi per l'impegno a lungo termine rispecchiano unicamente la riduzione del rischio per l'investitore;


b) fra i prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio esiste, per un periodo di tempo adeguato, un margine tale da consentire l'ingresso di un concorrente efficiente nel mercato a valle.


Criteri per la valutazione degli sconti basati sul volume nel caso di installazioni di reti ad altissima capacità, in particolare di FTTH


(4) I prezzi di accesso corretti per il rischio sulla base degli sconti basati sul volume tengono conto del fatto che il rischio di investimento diminuisce con l'aumentare del numero totale di reti in fibra già vendute in una determinata area. Il rischio di investimento è strettamente connesso al numero di reti in fibra che rimangono inutilizzate. Quanto più alta è la percentuale di reti in fibra utilizzate, tanto minore è il rischio. I prezzi di accesso potrebbero pertanto variare in funzione del volume acquistato. E' opportuno autorizzare un livello unico di sconto, disponibile ad un prezzo uniforme per linea per tutti gli operatori ammissibili. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero stabilire il volume di linee che deve essere acquistato per avere accesso allo sconto basato sul volume, tenendo conto delle dimensioni operative minime stimate affinché un richiedente l'accesso possa competere in modo efficiente sul mercato e dell'esigenza di mantenere una struttura di mercato con un numero sufficiente di operatori ammissibili per garantire una concorrenza effettiva. Tale sconto basato sul volume dovrebbe riflettere unicamente la riduzione del rischio per l'investitore e non dovrebbe pertanto dar luogo a prezzi di accesso inferiori al prezzo orientato al costo al quale non viene aggiunto alcun premio di rischio più elevato che tenga conto del rischio sistematico dell'investimento. Considerato che di norma il premio di rischio dovrebbe diminuire con l'aumento globale della domanda soddisfatta al dettaglio e all'ingrosso, anche lo sconto basato sul volume dovrebbe diminuire di conseguenza e non potrà più essere giustificato una volta che la domanda al dettaglio e all'ingrosso raggiunge livelli elevati.


(5) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accettare uno sconto basato sul volume solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:


a) viene calcolato un unico sconto basato sul volume per ogni area, adeguatamente dimensionato dall'autorità nazionale di regolamentazione tenendo conto delle circostanze e dell'architettura di rete nazionali; tale sconto si applica in maniera uguale a tutti i richiedenti l'accesso che, nell'area in questione, sono disposti ad acquistare almeno il volume di linee che dà diritto allo sconto;


b) lo sconto basato sul volume rispecchia unicamente la riduzione del rischio per l'investitore;


c) fra i prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio esiste, per un periodo di tempo adeguato, un margine tale da consentire l'ingresso nel mercato di un concorrente efficiente. 

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