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domenica 25 febbraio 2024

Corte d'Appello 2024-. In particolare, trovandosi alla guida della propria autovettura, allorché i militari dei Carabinieri gli intimavano di fermarsi dirigeva il veicolo in direzione del maresciallo V., il quale riusciva giusto in tempo a spostarsi dalla traiettoria dell'automobile. In seguito, si dava alla fuga, procedendo, lungo l'autostrada, ad altissima velocità, con condotta di guida estremamente pericolosa e spericolata, dando così seguito ad un lungo inseguimento automobilistico, nel corso del quale, al fine di sfuggire alle volanti dei Carabinieri e della Polizia di Stato, poneva in essere, reiteratamente, manovre di guida tali da porre in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli stessi pubblici ufficiali.

 

Corte d'Appello Palermo Sez. I, Sent., 06/12/2023 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello del distretto di Palermo 

PRIMA SEZIONE PENALE 

Composta dai Signori: 

Presidente - Mario Conte 

Consigliere - Luisa Anna Cattina 

Consigliere - Riccardo Trombetta 

riunita in Camera di consiglio (artt. 23 co.2 D.L. n. 149 del 2020) il 05/12/2023 con l'assistenza del Cancelliere Esperto Dott.ssa E.S. 

Ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

Nel procedimento penale contro: 

 

Libero 

 

APPELLANTE 

Avverso la sentenza del TRIBUNALE (Monocratico) di TERMINI IMERESE del 04/11/2021 con la quale si dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato a lui ascritto al capo b) della rubrica essendosi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. 

Dichiarava M.E. responsabile del reato a lui ascritto al capo a), e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 

IMPUTATO 

M.E. 

a) del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 81, ppv., 99, 337, c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usava violenza per opporsi ai pubblici ufficiali, maresciallo R.V., appuntato G.R., assistente capo G.V., assistente capo A.A., assistente P.G. e agente S.G.L., mentre compivano atti del loro ufficio. In particolare, trovandosi alla guida della propria autovettura, allorché i militari dei Carabinieri gli intimavano di fermarsi dirigeva il veicolo in direzione del maresciallo V., il quale riusciva giusto in tempo a spostarsi dalla traiettoria dell'automobile. In seguito, si dava alla fuga, procedendo, lungo l'autostrada, ad altissima velocità, con condotta di guida estremamente pericolosa e spericolata, dando così seguito ad un lungo inseguimento automobilistico, nel corso del quale, al fine di sfuggire alle volanti dei Carabinieri e della Polizia di Stato, poneva in essere, reiteratamente, manovre di guida tali da porre in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli stessi pubblici ufficiali. 

Con 1'aggravante di aver commesso il reato per eseguire e comunque assicurarsi l'impunità del reato di cui al capo b). 

Con la recidiva specifica, infraquinquennale, dunque plurima, e reiterata. 

In Scillato, il 30 agosto 2016 

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal DOTT. Mario Conte Letti gli atti del processo. 

Svolgimento del processo 

Con sentenza in data 4 novembre 2021 il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, condannava M.E. alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 99 e 337 c.p. 

La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità sull'esito delle risultanze istruttorie, rappresentate dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Cefalù intervenuti, in data 30.8.2016, nel corso di un ordinario posto di blocco in località Scillato. 

In detta occasione, invero, gli agenti avevano intimato l'alt intorno alle 19,00 ad una Lancia Y di colore blu, targata (...), ma il conducente non soltanto non si era fermato ma aveva anche cercato di investire i militari, che erano riusciti grazie alla loro prontezza ad evitare l'impatto. 

In seguito ad un breve inseguimento il conducente veniva bloccato ed identificato nell'odierno imputato, nonché invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito per valutare il suo stato di sottoposizione a sostanze stupefacenti. 

Il M. si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di rito. 

Alla luce delle emergenze istruttorie in atti il giudice di prime cure affermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie di reato ascrittagli al capo a) e lo condannava alla pena come sopra indicata, dichiarando il decorso della prescrizione in relazione al reato contravvenzionale di cui al capo b). 

Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione il difensore dell'imputato, lamentando la mancanza di elementi a carico dell'imputato, che non aveva posto in essere una fuga pericolosa, essendosi soltanto dileguato in quanto non aveva riconosciuto i militari. 

Chiedeva, pertanto, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato ovvero ai sensi dell'art. 131 bis c.p. nonché la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche, e la sospensione condizionale della pena. 

Emessa citazione in giudizio dinanzi a questa Corte, all'odierna udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 23, comma II, D.L. n. 149 del 2020 e 7 comma 1 D.L. n. 105 del 2021, lette le conclusioni scritte delle parti, al termine della camera di consiglio veniva depositato il separato dispositivo. 

Motivi della decisione 

Ritiene la Corte che il gravame proposto sia infondato e vada, pertanto, rigettato. 

Con i motivi di gravame, la difesa ha sostenuto che, nel caso in esame, difetterebbero sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato in esame, atteso che il M. non aveva posto in essere alcuna attività di resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali, non essendosi reso conto che i soggetti che lo volevano fermare fossero dei militari. 

La doglianza è palesemente infondata e non può trovare accoglimento. 

Ritiene, invero, questo Collegio che la responsabilità dell'odierno imputato si desuma in modo chiaro proprio dal contenuto dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Cefalù intervenuti, in data 30.8.2016, nel corso di un ordinario posto di blocco in località Scillato. 

In detta occasione, invero, gli agenti avevano intimato l'alt intorno alle 19,00 ad una Lancia Y di colore blu, targata (...), ma il conducente non soltanto non si era fermato ma aveva anche cercato di investire i militari, che erano riusciti grazie alla loro prontezza ad evitare l'impatto. 

In seguito ad un breve inseguimento il conducente veniva bloccato ed identificato nell'odierno imputato, nonché invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito per valutare il suo stato di sottoposizione a sostanze stupefacenti. 

Ritiene, invero, questo Collegio che, alla luce della ricostruzione compiuta nel suddetto verbale di arresto, poi ribadite dai testi R.G. e S.G.L. nel corso delle rispettive audizioni all'udienza del 4.2.2020 e del 3.6.2021, nessun dubbio possa sussistere in ordine al fatto che la reazione posta in essere dall'odierno imputato integri gli estremi della resistenza all'operato di agenti di P.G. che stavano compiendo un atto del loro ufficio. 

Va, peraltro, rilevato che non appare ulteriormente in discussione la sussistenza dell'elemento soggettivo. 

Occorre, a tal proposito, ricordare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte le dichiarazioni della persona offesa cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (v. in ultimo Cass. 24.9.2015, n. 43278, imp. M.). 

Nel caso in esame la descrizione contenuta nel verbale di arresto, confermate dai testi R. e S., agenti intervenuti, come già osservato dal giudice di prime cure, appare assolutamente circostanziata, logica e credibile, nonché soprattutto priva di alcun risentimento nei confronti dell'odierno imputato. 

Entrambi i testi, invero, hanno concordemente riferito di essere stati, al momento del controllo, in divisa e di aver attivato anche i lampeggianti, elementi, questi, che portano a smentire la tesi difensiva secondo la quale il M. non si fosse accorto di essere stato fermato da agenti di P.G. 

Con un ulteriore motivo di gravame la difesa ha richiesto l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis c.p. 

Ritiene, invero, questo Collegio che non possa, nel caso in esame, trovare applicazione il disposto invocato. 

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 primo comma cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266591, Tushaj, sempre che la condotta non sia abituale, cioè nel caso in cui l'autore non abbia commesso più reati della stessa indole di quello per cui si procede. 

Tanto premesso, seguendo i principi interpretativi delle Sezioni Unite testé ripercorsi, nel caso che ci occupa tale giudizio si fonda sulle modalità dell'azione posta in essere dall'odierno imputato, il quale si è opposto in due diverse battute a rappresentanti delle Forze dell'Ordine che stavano compiendo un atto del loro ufficio, colpendo addirittura uno di loro. 

Orbene, ritiene questo Collegio che tale condotta non possa certamente ritenersi di particolare tenuità e ciò proprio sulla base della evidente pericolosità dimostrata dall'odierno imputato, soggetto peraltro pluripregiudicato, anche per fatti della medesima specie di quelli per cui si procede, che ha posto in essere una condotta sicuramente assai spregiudicata e violenta, dimostrando un preoccupante disprezzo nei confronti delle regole. 

Con gli ultimi motivi di gravame la difesa ha genericamente richiesto la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche, nonché la sospensione condizionale della pena. 

Le doglianze sono infondate. 

Con riguardo alla prima richiesta, ritiene questo Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente negato le attenuanti generiche al M., in considerazione della condotta assai spregiudicata dallo stesso posta in essere, nonché, d'altra parte, in ragione dell'assoluta mancanza di elementi allo stesso favorevoli in atti. 

Ciò posto la pena applicata dal primo giudice è assai contenuta nonché congrua in relazione ai fatti come contestati. 

Né, infine, può essere concessa la sospensione condizionale, avendone il M. già beneficiato in due occasioni. 

L'impugnata sentenza deve, quindi, essere confermata e l'imputato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p. 

Conferma la sentenza resa in data 4 novembre 2021 dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, appellata dall'imputato M.E., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. 

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149. 

Così deciso in Palermo, il 5 dicembre 2023. 

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2023. 


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