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sabato 9 marzo 2024

Cassazione 2024-il giudice, in ossequio ai principi di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento.

 

Cassazione 2024-il giudice, in ossequio ai principi di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento.

 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13/12/2023) 15-02-2024, n. 6796

 

Fatto - Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta da:

 

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

 

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

 

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

 

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

 

Dott. DAWAN Daniela - Relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

OMISSIS nato a C il omissis

 

avverso la sentenza del 22/02/2023 del Tribunale di Crotone

 

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;

 

sentite le conclusioni del PG nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione di copia della decisione al Prefetto di Crotone.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. Il difensore di OMISSIS propone ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Crotone, dichiarata non punibile l'imputata per particolare tenuità del fatto, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi nove.

 

1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 224, comma 3, e dell'art. 224-ter comma 6, D.LGS. 30/04/1992, n. 285, perché l'anzidetto provvedimento di sospensione della patente di guida e demandato per legge agli organi amministrativi, attesa la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo, si lamentano la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, poiché nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria, il Tribunale ha erroneamente fatto richiamo alla lettera c) dell'art. 186 cod. strada, mentre alla ricorrente e ascritta la lettera b) della medesima norma. La difesa censura inoltre il richiamo, che si legge nella sentenza impugnata, ad una pronuncia di legittimità, antecedente a quella delle Sezioni Unite che, in caso di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., demandava il potere di disporre la sanzione amministrativa accessoria al Prefetto.

 

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione di copia della decisione al Prefetto di Crotone per quanto di competenza.

 

3. Il ricorso è fondato.

 

4. Esprimendosi sulla questione relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592). Nella motivazione di tale sentenza si legge, invero, che "quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna."

 

L'insegnamento delle Sezioni Unite è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, PG c/Gansi Giuseppe, Rv. 275127, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio ai principi di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. In motivazione, la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato).

 

5. In conformità ai principi appena richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la conferma della sospensione della patente di guida che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto competente.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria e dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto competente.

 

Così deciso il 13 dicembre 2023.

 

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2024.


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