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sabato 9 marzo 2024

Corte dei Conti 2024- Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)

 

Corte dei Conti 2024- Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)

 

Corte dei Conti Basilicata Sez. contr., Delib., (ud. 15/02/2024) 22-02-2024, n. 12

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte - Presidente

Dott. Lorenzo Gattoni - Referendario - Relatore

Dott.ssa Antonella Romanelli - Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

VISTA la nota prot. n. (...) del 02.11.2023 del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2020;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione con nota prot. n. (...) del 14.11.2023;

VISTA l'ordinanza n. 3/2024 del 15 febbraio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;

Svolgimento del processo

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di OMISSIS.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. (...) del 02.11.2023, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco e l'Organo di revisione, con nota congiunta prot. n. (...) del 14.11.2023, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

Motivi della decisione

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei Conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266 del 2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della L. n. 266 del 2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei Conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire "(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) nonché il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa" (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 F.P.V. per spese correnti

Dall'esame degli schemi contabili trasmessi dall'Ente alla BDAP si è rilevato che il F.P.V. di parte corrente è stato valorizzato ma, tra le voci di spesa, non risultano indicati incarichi legali o di altra natura.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 - prevede che il F.P.V. di parte corrente debba essere costituito nell'ipotesi in cui vi sia la sussistenza di entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi (tra cui, ad esempio, la spesa per il personale, la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio - punto 5.2, lett. a) dell'Allegato n. 4/2 - ovvero spese derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni - punto 5.2, lett. g) dell'Allegato n. 4/2).

Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto di chiarire se l'Ente avesse conferito incarichi legali o di altra natura tali da rendere necessaria l'attivazione del F..

L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha riferito che: "Il F.P.V. è costituito da trasferimenti correnti vincolati regionali e di altri enti destinati alla copertura di spese correnti, allocate principalmente alla missione 12, esigibili negli esercizi successivi. Nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente non ha conferito incarichi legali o di altra natura che hanno reso necessario l'attivazione del F.".

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti e dell'elevato importo riportato a titolo di F. nel prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione (Euro. 444.420,18 di cui Euro. 325.870,68 della Missione 12), invita l'Ente ad una corretta applicazione dello strumento in questione rammentando all'uopo che trattasi di un saldo finanziario, costituito da risorse accertate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata; che riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa (cfr. punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011). Il F.P.V. nasce, dunque, dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2015/INPR, ha evidenziato l'importanza del F. quale "strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate. È necessario rappresentare contabilmente in modo rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla copertura di spese "impegnate", sono contabilmente descritte nel F.P.V., mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate.

La rappresentazione contabile nel risultato di amministrazione comporta la necessità di analizzare e indicare puntualmente la fonte di copertura della spesa: entrate vincolate per legge, entrate da indebitamento, entrate da trasferimenti vincolati, entrate straordinarie vincolate dall'ente.

La sostanziale differenza tra le risorse affluite al F.P.V. e quelle affluite al risultato di amministrazione non deve consentire una contabilizzazione carente del presupposto giuridico voluto dal principio contabile.

A questo fine dovrà essere analiticamente motivato l'afflusso delle risorse al F.P.V. con una chiara descrizione degli atti presupposto che sorreggono l'esistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata".

3.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dall'esame dei dati presenti su BDAP si è rilevata la presenza di un accantonamento a titolo di F. per Euro. 245.549,83; tuttavia il F. appostato in sede rendiconto non è risultato pari alla sommatoria di quello indicato nella tabella 2.2 della Sezione I.III del questionario. In sede istruttoria si è chiesto pertanto che l'Organo di revisione attestasse la congruità del F. accantonato dall'Ente nonché di inviare un prospetto mediante il quale si potesse valutare la modalità di calcolo dello stesso attraverso l'indicazione analitica delle entrate considerate, della media degli incassi e della quota da accantonare secondo quanto disciplinato nell'Appendice Tecnica, Esempio n. 5, dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha trasmesso i prospetti di calcolo richiesti e l'Organo di revisione ha attestato la congruità dell'accantonamento a titolo di F..

La Sezione prende atto della attestazione di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità resa dall'Organo di revisione ma rileva una discrepanza tra l'importo dello stesso indicato dal Revisore nel questionario (Euro. 237.084,99) e quello indicato in BDAP (Euro. 245.549,83). Si sottolinea pertanto la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266 del 2005, e ciò in quanto Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare) (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Questa Sezione ha già evidenziato più volte che tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

In definitiva, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

3.3 Fondo contenzioso

Nel questionario (domanda 7.2 - pag. 12) l'Organo di revisione, in merito alle quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso ha dichiarato che "Non ricorre la fattispecie".

Si è chiesto pertanto di specificare se l'Ente avesse contenziosi in corso, se avesse valutato il grado di rischio delle passività potenziali da essi derivanti, e di trasmettere l'elenco del contenzioso in essere con la stima della relativa soccombenza compilando una apposita tabella elaborata dalla Sezione. Il Comune, con nota di risposta del 14.11.2023, ha riferito che: "...L'accantonamento del fondo per il contenzioso non è stato effettuato per l'assenza di potenziali spese impreviste".

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rammenta che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure vi sia una sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza dell'accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l'eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.

A tal proposito la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 14/2017/INPR ha affermato che: "Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione.

Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza" (sul punto vedasi anche Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR).

La Sezione, pertanto, invita l'Ente a procedere ad una costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e ad una corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all'Organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione dell'importo accantonato a titolo di fondo contenzioso con una motivata, puntuale analisi di ogni singola controversia e la classificazione delle passività potenziali secondo i seguenti principi (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 37/2023/VSG; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazioni nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e 125/2019/PRSP; Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 18/2020/PRSE; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP):

- il debito certo (indice di rischio 100%) è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- passività probabile, con indice di rischio del 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Tale operazione risulta imprescindibile essendo volta a garantire la corretta e veritiera rappresentazione del risultato di amministrazione.

3.4 Altri fondi e accantonamenti

Nella Relazione allegata al rendiconto 2020 si legge che: "Il Revisore Unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a Euro 10.250,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente". Tuttavia, dall'esame del prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione presente in BDAP tale accantonamento non è rilevabile, risultando non valorizzata la voce "Altri accantonamenti".

Si è chiesto pertanto di fornire chiarimenti in merito e l'Ente ha precisato che: "In riferimento all'importo di Euro 10.250,00 allocato dal Revisore, erroneamente, tra gli accantonamenti si precisa che la somma di 10.520,00 rappresenta una quota della parte vincolata per legge (Fondo rinnovi contrattuali) nel risultato di amministrazione e non accantonata".

La Sezione, contrariamente a quanto affermato dal Comune, rileva che il Fondo rinnovi contrattuali rappresenta una quota della parte accantonata e non vincolata del risultato di amministrazione: nello specifico, il punto 5.2, lett. a) dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 chiarisce come "nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione".

La Sezione, dunque, invita l'Ente a prestare particolare attenzione alla corretta rappresentazione contabile di tale fondo nel risultato di amministrazione e a valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per l'accantonamento de quo, in conformità ai principi di prudenza e sana gestione finanziaria.

3.5 Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al rendiconto (pag. 3), ha dichiarato di aver verificato il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

Da controlli effettuati sul sito istituzionale dell'Ente, tuttavia, non risultano pubblicati, nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli indicatori di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 e successivi (art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto di fornire chiarimenti al riguardo e il Comune, con nota di risposta del 14.11.2023, ha precisato che: "L'indicatori sulla tempestività dei pagamenti è stato pubblicata sul sito dell'Ente, erroneamente, come atto genetico e non nella sezione "Amministrazione Trasparente". L'addetto alla pubblicazione degli atti sul sito istituzione è stato informato dell'errore, al fine di evitare l'inadempimento per le successive pubblicazioni".

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, evidenzia che - da controlli effettuati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - risultano pubblicati soltanto gli indicatori annuali e non anche quelli trimestrali di tempestività dei pagamenti relativi agli anni 2020/2021/2022, in violazione di quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Dall'esame dei suddetti indicatori annuali di tempestività dei pagamenti si evince inoltre il superamento dei tempi medi di pagamento in tutti e tre gli esercizi considerati (8,74 anno 2020; 16,85 anno 2021; 15,13 anno 2022).

La Sezione sollecita pertanto l'Ente ad adottare tutte le misure (anche di natura organizzativa e gestionale) finalizzate a garantire il rispetto dei termini di pagamento legislativamente previsti. A tal proposito si sottolinea che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio in quanto "In un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio....accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica" (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR).

Infine, occorre ricordare che l'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145 del 2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, con la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali "quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE).

3.6 Residui

Dai dati inseriti nella banca dati BDAP si rileva nel 2020 una scarsa movimentazione dei residui attivi, come meglio evidenziato nella sottostante tabella:

Omissis

A fronte di residui iniziali di parte corrente di Euro. 851.698,95 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2020 sono state solo di Euro. 109.355,56, pari al 12,84%.

Anche la gestione di parte capitale evidenzia una modesta capacità di riscossione dei residui attivi (38,72%), come si evince dalla tabella di seguito riprodotta:

Omissis

Pertanto, in sede istruttoria, si è chiesto di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che l'Amministrazione ha adottato o intende adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate.

Si è chiesto inoltre, che l'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, specificasse:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011);

- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha riferito che: "In merito alla scarsa movimentazione dei residui attivi e passivi l'Amministrazione, in sede di verifica degli equilibri generali di bilancio, (Deliberazione consiliare n. 27/2020) ha formulato i seguenti indirizzi per migliorare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese:

- attivazione del gettito delle entrate tributarie di competenza e anni precedenti;

- attivazione della riscossione di tutti gli altri crediti;

- contenimento degli impegni di spesa, tenendo conto della duplice esigenza di completare i programmi e non determinare squilibri di carattere finanziario;

- evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi, a tal fine ogni responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.

L'Organo di revisione, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha verificato la fondatezza giuridica dei crediti, l'esigibilità e l'affidabilità della scadenza; in riferimento ai residui attivi conservati si precisa quanto segue:

- i residui riportati nel titolo primo riguardano fondamentalmente TARSU-TARES TARI accertati per ruolo, la cui riscossione coattiva è in corso. L'accantonamento al F. relativo a questi residui è pari al 75,42% dei residui stessi;

- nel titolo secondo i residui si riferiscono principalmente al rimborso delle rate mutui servizio idrico da parte di Acquedotto lucano anticipate dal Comune, crediti sollecitati costantemente;

- i residui del titolo terzo riportati nel rendiconto 2020 sono stati ad oggi integralmente riscossi;

- In merito alla gestione dei residui attivi di parte capitale ed al grado di riscossione l'ufficio preposto ha prodotto le richieste di accredito dei fondi di investimento, si è in attesa della riscossione.

L'Organo di Revisione ha effettuato delle verifiche a campione in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti dell'Ente".

La Sezione ritiene necessario che il Comune di OMISSIS provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

3.7 Attendibilità delle previsioni

Dall'esame dei dati presenti nella Sezione I.III, punto 1 del questionario (pag. 29) si è rilevata, con riferimento alle entrate del titolo IV, una scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza (22,94%), e si è pertanto chiesto di illustrare le ragioni di tale scostamento.

L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha affermato che: "In merito all'attendibilità delle previsioni definitive delle entrate del titolo IV si precisa che con Deliberazione di G.M. n. 98 in data 10/11/2023 è stata apportata una variazione al fine di iscrivere in Bilancio il finanziamento di Euro 1.970.000,00 per la sistemazione del torrente Frido e consolidamento dei versanti in frana, lavori non realizzati entro fine anno. Gli accertamenti di competenza, al netto di tale contributo, ammonterebbero al 41,26%".

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, evidenzia che le previsioni di entrata devono essere attendibili e, quindi, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162, comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Infatti, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento; diversamente, dinanzi ad informazioni inattendibili circa gli accertamenti e le somme effettivamente incassate, diventa concreto il rischio di generare una copiosa mole di residui attivi, in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Calabria, deliberazioni nn. 36/2023/PRSP, 6/2022/PRSP, 111/2021/PRSP).

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il relativo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento e, soprattutto, di riscossione cui l'Ente può andare incontro. Si invita, pertanto, il Comune di OMISSIS a conformare la propria attività di programmazione ai principi contabili generali di veridicità e di attendibilità (Allegato 1 al D.Lgs. n. 118 del 2011).

3.8 Capacità di riscossione

Dall'analisi dei dati del "Piano degli indicatori" trasmessi dall'Ente alla BDAP (Foglio: 2 RND b Entrate - Indicatori), si evince una bassa percentuale di riscossione (19,78%) con riferimento all'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali".

In sede istruttoria si è chiesto di motivare in ordine alla scarsa attività di riscossione di cui al suddetto indicatore e di confermare quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario 2020 in ordine alla corretta conservazione dei residui attivi.

L'Ente, con nota di risposta del 14.11.2023, ha affermato che: La bassa percentuale di riscossione con riferimento all'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossione c/residui/residui definitivi iniziali" è originata dalla bassa percentuale di riscossione del titolo primo (14,54%) e secondo (10,08%) dell'entrata. I residui del titolo primo sono fondamentalmente TARSU-TARES TARI, per i quali la riscossione coattiva è in corso da parte dell'Agenzia delle entrate riscossioni. I residui del titolo secondo attengono principalmente al rimborso delle rate mutui servizio idrico da parte di Acquedotto lucano anticipate dal Comune che non sono state ancora pagate nonostante le ripetute richieste.

La Sezione, nel rinviare alle considerazioni già espresse al precedente paragrafo 3.6, rappresenta la necessità di migliorare il grado di riscossione delle entrate e, anche in considerazione del notevole importo accantonato a titolo di F. dall'Ente, ritiene di dover richiamare in questa sede quell'orientamento giurisprudenziale per cui "una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente dovrà provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 326/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 145/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 219/2021/PRSE).

La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di tale criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.9 Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella di cui al punto 2.1 della Sezione I.III del questionario (pag. 30), risulta del tutto assente il recupero dell'evasione tributaria con riferimento alla COSAP/TOSAP e agli "altri tributi".

Quanto, invece, al recupero dell'evasione tributaria in relazione alla fase della riscossione, la stessa risulta estremamente bassa con riferimento al TARSU/TIA/TARES/TARI (5%).

Si è chiesto pertanto di fornire opportuni chiarimenti in merito e di indicare le azioni che l'Ente intende intraprendere per rendere più efficiente l'attività di recupero.

Il Comune di San Severino, con nota di risposta del 14.11.2023, ha riferito che: "In merito al recupero dell'evasione tributaria con riferimento alla COSAP/TOSAP ed altri tributi si comunica che la riscossione di tali entrate viene effettuata nell'anno di competenza e per le riscossioni a mezzo C/C/P al massimo entro i primi mesi dell'anno successivo.

Quanto al recupero dell'evasione TARSU-TARES TARI il Comune ha affidato la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate riscossioni che sta procedendo alla riscossione stessa".

In via preliminare, la Sezione rileva che la risposta fornita dal Comune in merito al recupero dell'evasione della COSAP/TOSAP e degli "altri tributi" risulta contraddetta dai dati riportati nel questionario, come sopra evidenziato. Tanto precisato, si osserva come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).

La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di tale criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.10 Spesa del personale

L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al rendiconto 2020, non ha specificato se fossero stati rispettati nell'anno 2020:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

Si è chiesto pertanto di trasmettere i prospetti che dimostrassero l'osservanza, da parte dell'Ente, nell'anno 2020, di ciascuno dei vincoli sopra indicati. Il Comune, in sede di riscontro, ha trasmesso quanto richiesto dalla Sezione, ma l'esame del prospetto relativo alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, ne ha fatto emergere l'incompletezza essendo state indicate soltanto le risorse di parte variabile stanziate senza alcun riferimento a quelle di parte stabile, con conseguente impossibilità di accertare l'avvenuto rispetto nell'anno 2020 del limite di legge complessivo. A ciò si aggiunga che non è stata trasmessa la delibera di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 e la stessa non risulta pubblicata né sul sito istituzionale dell'Ente (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013) né sulla banca dati dei contratti integrativi, gestita dall'A. (art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001).

3.11 Parametri obiettivi di deficitarietà

Con riferimento all'esercizio 2020, dall'esame dei dati trasmessi dall'Ente alla banca dati BDAP non risulta compilata la tabella di cui al foglio (...) All. I) Parametri comuni.

In sede istruttoria si è chiesto di comunicare i dati mancanti a dimostrazione del rispetto, nell'anno 2020, da parte dell'Ente, dei parametri obiettivi di deficitarietà.

Il Comune di San Severino, con nota di risposta del 14.11.2023, ha trasmesso la tabella relativa ai parametri obiettivi di deficitarietà da cui si evince il mancato rispetto, nell'esercizio 2020, dell'indicatore P2 (codice 2.8 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%, per le ragioni strettamente correlate alle problematiche descritte nei precedenti paragrafi afferenti alla gestione delle entrate.

La Sezione, dunque, rappresenta la necessità che l'Ente adotti ogni iniziativa volta al superamento delle criticità connesse al mancato rispetto dell'indicatore in questione.

Sul punto si evidenzia che se da un lato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, TUEL "sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari", dall'altro, tuttavia, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno solo di tali parametri può costituire un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

3.12 Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

In merito alle risorse connesse all'emergenza da Covid-19 messe a disposizione a vario titolo nell'esercizio 2020 dallo Stato, dalla regione e da altri soggetti e istituzioni, al fine di consentire la verifica dell'entità dei trasferimenti ricevuti, del loro impiego, nonché la corretta destinazione del residuo nella parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la Sezione ha chiesto di compilare due prospetti, l'uno relativo al F.F.F. ed ai ristori specifici di entrata (con indicazione della quantificazione degli stessi e dell'importo complessivo) e l'altro relativo ai ristori specifici di spesa con evidenza dell'impiego dei medesimi e della quota eventualmente rimasta inutilizzata al termine dell'esercizio.

Si è chiesto, inoltre, di trasmettere la certificazione, Modello CERTIF-COVID-19 (comprensiva della Sezione Entrate e Sezione Spese) inviata al Ministero competente indicando la data di inoltro, nonché di specificare:

- la quota Tari corrispettivo riconosciuta a titolo di perdita massima agevolazioni da Covid-19, le agevolazioni effettivamente concesse e la quota non utilizzata nell'esercizio 2020;

- la quota di competenza dell'anno 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 per eventuali maggiori spese connesse all'emergenza da Covid-19.

Si è rammentato, al riguardo, che la perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'E.F.F. (c.d. "Fondone") deve essere calcolata "al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza" (art. 39, comma 2, D.L. n. 104 del 2020) e che la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Infatti, l'art. 1, comma 823, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate nel 2020 confluiscano nell'avanzo di amministrazione vincolato e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

L'Ente, in sede di riscontro, ha trasmesso la certificazione "MODELLO CERTIF-COVID-19" (priva della Sezione Entrate e della Sezione Spese) attestando che la stessa è stata inviata al Ministero competente in data 24.05.2021 ed ha dichiarato inoltre che per l'anno 2020:

- "La quota Tari riconosciuta a titolo di perdita massima agevolazioni è pari ad Euro 9.728,44

- La riduzione Tari effettivamente concessa ammonta ad Euro 9.728,44 in favore delle utenze non domestiche che hanno chiuso l'attività a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19, giusta Det. Settore tributi n. 233 in data 8 luglio 2020.

La quota di competenza dell'anno 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 per eventuali maggiori spese connesse all'emergenza da Covid-19 è pari ad Euro10.000,00 ed è relativa all'incremento delle corse del servizio trasporto scolastico causa Covid".

Di seguito si riporta la certificazione trasmessa dall'Ente:

Modello CERTIF-COVID-19

Articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

Comune di OMISSIS

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comum delle Unione di Comum e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in euro

Importo

Totale minori maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -97.976

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 29.413

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 8.602

Saldo complessivo -77.165

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) 0

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1. D.L. n. 137 del 2020) 0

Fondo per la S.A.P., Città metropolitane e Comum - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 0

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020) 0

Fondo comum ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34 del 2020 (D.M. dell'interno del 27 maggio 2020)

Fondo comum particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pan opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) 0

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 0 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205 del 2017 - incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (D.P.C.M. 24 settembre 2020) 0

Risorse per i comum siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104 del 2020)

Totale 0

Nel dettaglio, la Certificazione ha evidenziato:

- un saldo negativo complessivo di Euro. - 77.165,00;

- il completo utilizzo nell'anno 2020 dei ristori specifici di spesa.

In ottemperanza a quanto richiesto con la nota istruttoria, sono stati altresì trasmessi i seguenti prospetti:

Omissis

La Sezione, sulla base dei dati contenuti nelle Tabelle di cui sopra, rileva che le risorse straordinarie di provenienza statale assegnate all'Ente nell'esercizio 2020 sono state pari complessivamente ad Euro. 109.780,00 così suddivise:

- Euro. 50.218,00 derivanti dal F.F.F. (interamente accertate e riscosse);

- Euro. 9.232,00 da ristori specifici di entrata (accertate e riscosse per Euro. 9.098,00 e non per Euro. 9.232,00 come indicato dall'Ente nella Tabella di cui sopra in quanto il ristoro di entrata per la cancellazione della seconda rata IMU 2020, di Euro. 135,00, è stato trasferito al Comune in data 04.05.2021, successivamente all'emanazione del relativo decreto interministeriale di riparto avvenuta in data 16 aprile 2021);

- Euro. 50.329,00 da ristori specifici di spesa di cui impegnato l'importo di Euro. 29.666,00, pagato l'importo di Euro. 12.383,00 e riportata a residui passivi la somma di Euro. 17.283,00.

Con riferimento all'importo di Euro. 20.663,00 a titolo di "Fondo di sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205 del 2017 - incremento di cui all'art. 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (D.P.C.M. 24 settembre 2020)" l'Ente ha dichiarato di "aver assunto una prenotazione di spesa reimputata all'esercizio 2021, anno di erogazione del contributo".

In realtà, dalle verifiche effettuate dalla Sezione, le risorse derivanti da trasferimenti dello Stato nell'esercizio 2020, correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in base ai dati presenti in Finanza Locale riscontrati con i decreti di assegnazione, sono ammontate, complessivamente, ad Euro. 133.079,99 di cui Euro. 63.186,37 derivanti dal F.F.F. (FFF), Euro. 9.232,85 da ristori specifici di entrata ed Euro. 60.660,77 da ristori specifici di spesa.

La differenza si rinviene nell'importo a titolo di F.F.F. pari ad Euro. 63.186,36 anziché Euro. 50.218,00 come dichiarato dall'Ente e nel "Fondo di sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205 del 2017 - incremento di cui all'art. 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (D.P.C.M. 24 settembre 2020)" pari ad Euro 30.995,00 e non a Euro. 20.663,00 che invece risulta essere la quota assegnata per il 2021, come si rileva dalla G.U. Serie Generale n. 302 del 04.12.2020.

Alla luce di quanto descritto la Sezione ha rielaborato le Tabelle trasmesse dall'Ente con l'inserimento della Colonna "trasferimenti da FINANZA LOCALE e da decreti di assegnazione":

Omissis

Da controlli effettuati sugli schemi BDAP relativi al rendiconto 2020 (Allegato a/2) nessuna somma risulta essere stata vincolata né alla voce "Vincoli derivanti da leggi" né alla voce "Vincoli derivanti da trasferimenti".

L'unico vincolo riguarda il "Fondo rinnovi contrattuali pregressi" per Euro. 10.520,00, presente in "Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020":

Omissis

Si è provveduto dunque a verificare la correttezza della quantificazione dell'avanzo vincolato, da legge e da trasferimenti, alla luce di quanto sin qui rilevato. Le verifiche effettuate hanno condotto ad una diversa quantificazione dell'ammontare dell'avanzo vincolato secondo il seguente prospetto elaborato dalla Sezione:

Omissis

Dall'analisi della tabella emerge che i complessivi fondi Covid-19 dell'anno 2020, non utilizzati dal Comune di OMISSIS al termine del medesimo esercizio, da far confluire tra i vincoli del risultato di amministrazione, sono i seguenti:

- Vincoli da trasferimenti per ristori specifici di spesa per complessivi Euro. 30.995,00 a titolo di "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della L. n. 205 del 2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (D.P.C.M. 24 settembre 2020)", in conformità a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria Generale dello Stato (FAQ n. 38).

La Sezione, pertanto, rileva la violazione del succitato art. 1, comma 823 della L. n. 178 del 2020 in conseguenza della errata quantificazione da parte dell'Ente delle risorse vincolate rivenienti dai fondi Covid-19, essendo stati apposti nel risultato di amministrazione minori vincoli per Euro. 30.995,00.

In ogni caso, si invita il Comune di OMISSIS ad effettuare le opportune verifiche in merito anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.I. dell'8 febbraio 2024 concernente "i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della L. 30 dicembre 2023, n. 213", di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a mente del quale "Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F".

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di OMISSIS la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;

- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024.

 

 


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