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sabato 9 marzo 2024

Cassazione 2024- responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285)

 

Cassazione 2024- responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285)


Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23/11/2023) 27-02-2024, n. 8368 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

QUARTA SEZIONE PENALE 

Composta da: 

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente 

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere 

Dott. CENCI Daniele - Relatore 

Dott. MARI Attilio - Consigliere 

Dott. CIRESE Marina - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

OMISSIS nato a S il (Omissis) 

avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero 

Svolgimento del processo 

1.La Corte di appello di Milano il 13 gennaio 2023, in riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Monza il 26 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto OMISSIS responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 2 luglio 2017 in ora notturna e causando un incidente stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, con revoca della patente di guida, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; con conferma nel resto. 

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali censura violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo). 

2.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 601, 469 e 129 cod. proc. pen., anche alla luce dei principi di cui alla sentenza del Corte costituzionale n. III del 5 aprile - 9 maggio 2022, per avere la Corte di appello adottato la sentenza impugnata in camera di consiglio de plano, senza previo avviso alle Parti, così precludendo all'imputato appellante di svolgere le proprie difese ed incappando in una nullità assoluta e insanabile, come affermato da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539. 

Si rammenta anche l'insegnamento di Sez. 2, n. 40095 del 02/10/2001, Aiello, Rv. 220271 («// giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado»), poi ribadito da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, secondo cui «Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio». 

Né potrebbe farsi utile riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., la cui applicazione postula l'instaurazione del contradditorio che invece nel caso di specie è stato totalmente omesso. 

Si pone in luce avere l'imputato ritualmente rinunziato alla prescrizione con dichiarazione depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2023 con atto a propria firma autenticata dal Difensore e si richiama l'insegnamento della Corte costituzionale nella sentenza n. III del 2022 (di cui si riportano passaggi salienti della motivazione) che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato». 

Si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza affinchè la Corte di merito si pronunzi sugli originari motivi di impugnazione, che in estrema sintesi si richiamano, concernenti: a) la mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie; b) il trattamento sanzionatorio. 

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla analisi delle cause che avrebbero potuto e dovuto condurre al proscioglimento dell'imputato, anche in ragione della emersa inaffidabilità degli esami sul tasso alcoolico, siccome effettuati ad eccessiva distanza temporale, richiamandosi il precedente, stimato pertinente, di Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618, secondo cui «In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata su due esami spirometria, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l'imputato allontanato dal luogo dell'incidente, ritenendo che la circostanza che la parabola si fosse presentata ascendente durante l'esecuzione del test, impedisse di attribuire ai rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad ore prima l'effettuazione del controllo, stante il generale andamento crescente della curva metabolica tra i venti e i sessanta minuti dall'assunzione e il successivo andamento decrescente, e ritenendo pertanto necessaria la presenza di altri elementi sintomatici ai fini della configurabilità del reato)». 

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano. 

Motivi della decisione 

1. Premesso che il reato si è, in effetti, prescritto il 2 luglio 2022 (fatto del 2 luglio 2017 + cinque anni; nessun rinvio chiesto dalla Difesa in primo grado; in appello non si è tenuta udienza, come segnalato nel ricorso), il ricorso, come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale, è pienamente fondato e deve quindi trovare accoglimento. 

2. La Corte di appello, infatti, non si è attenuta al principio di diritto autorevolmente fissato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui «Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza de! contraddittorio» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). 

3. Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio. 

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2024. 


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