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sabato 9 marzo 2024

TAR 2024-"…il nesso eziologico tra una patologia ed il servizio prestato non può derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, ma deve necessariamente essere individuata o in un episodio eccezionale, in cui il soggetto viene a trovarsi a causa del proprio servizio, o in un servizio particolarmente disagiato, immediatamente percepibile come tale e con la presenza di disagi ambientali e lavorativi che fuoriescono dalle normali condizioni di lavoro…"

 


 

 

 

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 16/01/2024) 26-02-2024, n. 232

 

Fatto Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

 

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

 

contro

 

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

 

per l'annullamento

 

del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato all'interessato in data -OMISSIS- e reso dal Ministero della Difesa con il quale l'infermità "Spondilo-unco-artrosi marcata con discopatie multiple e segni di compromissione di grado lieve della conduzione motoria sul nervo ulnare sin al gomito e segni di danno neurogeno di tipo radicolare C5-C6-C7 sin senza denervazione in atto; EMG accertata", già ritenuta ascrivibile per entità e non emendabilità, in esito a v.c. presso la C.M.O. di Roma, alla VIII ctg. tab. A, a vita è stata ritenuta non dipendente da c.s.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

 

Nel ricorso si evidenzia che il ricorrente, Sergente Maggiore dell'A.M., risulta essersi arruolato il -OMISSIS-, come V.A.M. alla S.A.R.V.A.M. di Viterbo, giusta quanto residua dallo stralcio del foglio matricolare e dalle stesse schede valutative inerenti il ventennio di attività.

 

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato all'interessato in data -OMISSIS- e reso dal Ministero della Difesa, con il quale l'infermità "Spondilo-unco-artrosi marcata con discopatie multiple e segni di compromissione di grado lieve della conduzione motoria sul nervo ulnare sin al gomito e segni di danno neurogeno di tipo radicolare C5-C6-C7 sin senza denervazione in atto; EMG accertata", già ritenuta ascrivibile per entità e non emendabilità, in esito a v.c. presso la C.M.O. di Roma, alla VIII categoria, tab. A, a vita, è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio.

 

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l'illegittimità per: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 e ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e/o lesioni contratte in e per causa di servizio, in ossequio anche alla disciplina di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 in merito alla dipendenza da causa di servizio della denunciata ed accertata infermità da parte del C.V.C.S., errore nei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di motivazione, oltre che per l'ulteriore argomentare in punto di diritto costituito da eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato, violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione ex art. 97 della Costituzione, sviamento dal fine tipico dell'atto e contraddittorietà esterna ed interna.

 

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

 

All'udienza pubblica del 16 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

 

1. - Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

 

2. - In estrema sintesi, secondo il ricorrente, il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio e della riconducibilità della accertata patologia si fonderebbe sulla omessa e/o erronea valutazione delle circostanze del caso concreto, laddove si manifesta l'avviso che il servizio prestato non possa essere stato idoneo ad esercitare alcuna efficacia, neppure sotto l'aspetto concausale efficiente e determinante, nel determinismo della gravosa affezione e dei susseguenti esiti.

 

Più nello specifico, il ricorrente sostiene che dalla piana lettura dei fatti che hanno cristallizzato il curriculare lavorativo del ricorrente medesimo emergerebbe che egli sia stato incessantemente sottoposto a carichi lavorativi che hanno superato la normale tollerabilità, come tali idonei - in termini inequivocabili ed in maniera assorbente - sul determinismo dell'infermità di che trattasi.

 

Nel ricorso, si evidenzia che il ricorrente ha dovuto porre in essere attività che, di fatto, avrebbe dovuto svolgere con maggiori cautele e protezioni. In particolare, il ricorrente segnala l'attività resa per oltre 20 anni, le ore di straordinario, le attività di piantonamento, guardianie e spostamenti su territori accidentati, i continui traumi e microtraumi cui era stato eccessivamente sottoposto proprio nell'adempimento dei propri obblighi e doveri di militare.

 

Tale circostanza unitamente considerata al gravoso servizio prestato per molti anni anche in turni prolungati, (giorno, pomeriggio e notte senza esclusione del sabato o della domenica e/o di festività) alle ore di lavoro straordinario, oltre che alle documentate perfrigerazioni, a parere del ricorrente, sarebbero le circostanze (rectius l'etiopatogenesi) da cui mutua l'infermità (il complesso morboso) che ne occupa.

 

In particolare, il ricorrente sarebbe stato impiegato per l'utilizzo di automezzi militari dediti al trasporto ed imballaggio dei relativi pacchi contenenti documentazioni amministrative/contabili, operazioni di carico e scarico mobilia, arredo e relativi effettivi letterecci, servizi armati di reparto con turnazioni h. 24 massimo mensili, esercitazioni di reparto dove veniva impiegato come componente fisso nelle squadre di Force-protection, oltre attività ausilio nei videoterminali.

 

Inoltre, il ricorrente evidenzia che, dal testo del parere, emergerebbe che l'infermità venga riconnessa a soggetti con familiarità artrosica o perché precocemente invecchiati, mentre nella fattispecie concreta, una siffatta circostanza non troverebbe riscontro né risulterebbe evincibile ex actis. Secondo il ricorrente, il parere del Comitato di verifica poserebbe su una premessa che non ha fondamento e, in quanto tale, sarebbe fuorviante, atteso che non sussisterebbe connotazione di ereditarietà o familiarità o vecchiaia avanzata con l'infermità in esame.

 

Il ricorso, in sintesi, si fonda, sostanzialmente, su due motivi di gravame: con il primo viene denunciato il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a recepire acriticamente le conclusioni rassegnate, nella fase istruttoria, dalla Commissione medico ospedaliera di Roma, nonché dal Comitato di verifica, in quanto i rapporti informativi e la stessa documentazione medico-legale non risultavano essere stati adeguatamente valutati e valorizzati; le doglianze formulate con il secondo motivo, invece, investono, nello specifico, il merito della valutazione negativa circa la dipendenza delle infermità da causa di servizio delle surriferite infermità senza tener conto del complesso delle cause esogene ma solo delle tare ereditarie, dei deficit genetici o per fattori ex senectute o endogeno costituzionale a carico del ricorrente, non considerando il carattere particolarmente stressante ed usurante della mansioni svolte, giusta la documentazione in atti che, tra l'altro, era stata resa dalla stessa Amministrazione resistente. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, tutte le patologie da lui sofferte sono sicuramente ricollegabili al servizio prestato qualitativamente, quantitativamente, cronologicamente oltre che sul profilo della modalità.

 

Nel ricorso si sottolinea che i fattori ambientali non sarebbero stati adeguatamente indagati (nessun cenno, infatti, sarebbe stato fatto al servizio svolto, alle modalità di esecuzione ed i riflessi sulla vita quotidiana del ricorrente) e che si doveva comunque tenere conto del fatto che il disposto dell'art. 67 ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973 in materia, prevede la dipendenza da causa di servizio, anche per patologia preesistente aggravatasi in costanza di servizio.

 

3. - Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente tutte le censure dedotte dal ricorrente.

 

Ai fini del decidere, preliminarmente, si osserva che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione della cosiddetta discrezionalità tecnica riconosciuta al Comitato di verifica per le cause di servizio che assume le proprie determinazioni in base a cognizioni di scienza medica e specialistica.

 

Per costante giurisprudenza del giudice amministrativo, il sindacato giurisdizionale su tali decisioni deve considerarsi ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici della motivazione che evidenzino un'inattendibilità metodologica o nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (sul punto, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 28.6.2016, n. 7486; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 giugno 2016, n. 6739).

 

Ne discende, dunque, che il sindacato giurisdizionale deve concentrarsi in prevalenza sul difetto di motivazione e di istruttoria.

 

Con specifico riferimento alla controversia in esame, nel parere formulato dal Comitato di verifica n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamato a supporto motivazionale nel decreto impugnato, il disconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente è stato così motivato: "considerato: - che il dipendente è stato impiegato in servizi inerenti la categoria di appartenenza, in particolare addetto ufficio assegni, addetto nucleo alloggi, addetto ufficio assegni, ha partecipato inoltre a missioni tattico- addestrative. - che l'infermità spondilo unco artrosi marcata con discopatie multiple e segni di compromissione di grado lieve della conduzione motoria sul nervo ulnare sin. al gomito e segni di danno neurogeno di tipo radicolare c5 c6 c7 sin. senza denervazione in atto; emg accertata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

 

Orbene, tale parere risulta adeguatamente rappresentativo delle motivazioni sottese al gravato disconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle succitate patologie, mediante esplicitazione delle specifiche ragioni per le quali il Comitato stesso si è determinato in senso sfavorevole al ricorrente e non evidenzia quei profili di illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, tali da far considerare ammissibile il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento nell'epigrafe indicato.

 

Peraltro, dagli elementi informativi attinenti all'attività prestata dal ricorrente, evidenziati in ricorso, non emergono particolari episodi, ovvero eccezionali fattori di rischio correlati all'ambiente di lavoro o alla vita operativa del soggetto, tali da poter aver determinato o accentuato l'insorgenza delle patologie in questione e da rappresentare, quindi, indizi d'irragionevolezza dell'azione amministrativa o di travisamento dei fatti.

 

Il ricorrente, sul punto, invero, si limita ad osservare che, nell'espletamento del proprio servizio, sarebbe stato impiegato per l'utilizzo di automezzi militari dediti al trasporto ed imballaggio dei relativi pacchi contenenti documentazioni amministrative/contabili, operazioni di carico e scarico mobilia, arredo e relativi effettivi letterecci, servizi armati di reparto con turnazioni h. 24 massimo mensili, esercitazioni di reparto dove veniva impiegato come componente fisso nelle squadre di Force-protection, oltre attività ausilio nei videoterminali.

 

Ebbene, le argomentazioni difensive svolte non paiono sufficienti a porre in discussione la ragionevolezza e logicità del parere negativo espresso dal Comitato e del successivo diniego opposto dal Ministero della Difesa, né in grado di giustificare un eventuale approfondimento istruttorio disposto dal giudice.

 

In primis, il Collegio evidenzia che il Comitato non afferma che l'infermità sia frutto di un fattore ereditario ovvero di un processo di patologico invecchiamento precoce, ma unicamente che la patologia sia frutto di un ordinario percorso degenerativo delle articolazioni connesso al progredire dell'età.

 

Inoltre, dalla lettura del parere emerge che il Comitato di verifica abbia esaminato in concreto le specifiche mansioni svolte dal ricorrente. Nel parere, invero, si legge: "Considerato che il dipendente è stato impiegato in servizi inerenti la categoria di appartenenza, in particolare addetto ufficio assegni, addetto nucleo alloggi, addetto ufficio assegni, ha partecipato inoltre a missioni tattico- addestrative" e alla fine che: "Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

 

Ciò premesso, senza voler sminuire il ruolo del ricorrente, nonché il rischio connesso al servizio prestato, il Collegio ritiene che non siano stati indicati fatti ed eventi eccezionali, eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro.

 

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nella nozione di causa di servizio, ovvero di concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (tra le tante, T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 16 marzo 2016, n. 488; Tar Lazio, Roma, I-quater, 23 febbraio 2016, n. 2521).

 

Più di recente, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che: "Ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 settembre 2023, n. 716, che richiama T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 maggio 2023, n. 1523) e che, nello specifico ambito militare, "per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante di detta attività. La prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può quindi ritenersi fornita solo se si dimostra con rigore scientifico che l'infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente" (Cons. Stato, sez. II, 6 febbraio 2023, n. 1210).

 

In tal senso anche le pronunce di questo Tribunale: "…il nesso eziologico tra una patologia ed il servizio prestato non può derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, ma deve necessariamente essere individuata o in un episodio eccezionale, in cui il soggetto viene a trovarsi a causa del proprio servizio, o in un servizio particolarmente disagiato, immediatamente percepibile come tale e con la presenza di disagi ambientali e lavorativi che fuoriescono dalle normali condizioni di lavoro…" (T.A.R. Toscana, sez. I, 8 aprile 2023, n. 370).

 

Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente non indica alcun episodio specifico, facendo unicamente riferimento al servizio svolto nel corso di un periodo ventennale; inoltre, egli, pur evidenziando la particolare gravosità delle condizioni di lavoro, non dimostra che esse abbiano esorbitato rispetto alle normali mansioni tipiche degli incarichi ricoperti.

 

Ricordando che l'onore probatorio è a carico del ricorrente, si ribadisce che non è sufficiente affermare astrattamente che l'attività di servizio è stata caratterizzata dalla sottoposizione a disagi stressanti da un punto di vista fisico, psicologico, ambientale o logistico, posto che si tratta di un dato che accomuna la prestazione lavorativa di un numero rilevantissimo di soggetti, specie nell'ambito dell'impiego militare.

 

4. - Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.

 

5. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna il sig. -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

 

Roberto Pupilella, Presidente

 

Luigi Viola, Consigliere

 

Flavia Risso, Consigliere, Estensore

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