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giovedì 18 luglio 2024

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA Superbonus: la “commistione” tra beneficiari e imprese cessionarie del credito

 

SENTENZA DEL 06/06/2024 N. 7482/6 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA

Superbonus: la “commistione” tra beneficiari e imprese cessionarie del credito

La presenza dei medesimi soggetti nella compagine sociale del cedente e del cessionario non preclude la possibilità di procedere con la cessione del credito d’imposta.

In base a questa nuova statuizione, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso di un contribuente avverso 20 provvedimenti di annullamento di comunicazioni di cessione del credito. 

Nel caso di specie, dopo aver svolto lavori su alcuni immobili, il contribuente aveva proceduto a cedere i relativi crediti d’imposta a una società di cui il contribuente era rappresentante. Secondo i giudici romani, in assenza di ulteriori e diversi elementi di prova, tale commistione non rappresenta un abuso del diritto.

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente



Massima:

Nessuna massima presente



Testo:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


F. N. impugnava n. 20 provvedimenti di annullamento degli effetti di altrettante analoghe comunicazioni, aventi ad oggetto l'esercizio dell'opzione, di cui all' art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 , di cessione del credito sisma bonus acquisti 110%. A sostegno del ricorso evidenziava la legittimità e spettanza del credito de quo e la conseguente sussistenza del diritto di esercizio dell'opzione.


Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei citati provvedimenti, emessi in data 05/04/2023 , ed il conseguente riconoscimento degli effetti delle rispettive comunicazioni dell'esercizio dell'opzione di cessione del credito bonus acquisti 110%, presentate in data 28/02/2023.


Si costituiva Agenzia delle Entrate dichiarando di aver bloccato in via cautelativa il sussidio del bonus di cui si tratta, disciplinato dall' articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , (c.d. «Decreto Rilancio»), convertito con modificazione con la legge 17 luglio 2020, n.77 , rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali». Precisava che detta norma introduce, limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi individuati nel secondo comma e tra i quali rientrano quelli relativi all'«Ecobonus» ( articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ) e all' articolo 16- bis, co. 1, lett. a) e b), del TUIR , la possibilità di optare, alternativamente - in luogo della detrazione diretta - per:


a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. «sconto in fattura»), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;


b) la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


Richiamata, per opportunità, la normativa che disciplina il bonus in questione, si porta all'attenzione di Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria la "situazione oggettiva" che ha indotto l'Ufficio ad emettere i provvedimenti di annullamento qui impugnati.


Rilevava che nel corso delle operazioni relative al controllo dei requisiti previsti dal sopra citato D.L. n. 34/2020 , Decreto Rilancio, Superbonus 110%, effettuato sulle istanze presentate dal sig. Nati Fabrizio, in relazione a venti unità immobiliari, ubicate nel Comune di Roma, Via Pieve Ligure 81, erano emerse criticità in merito all'impresa cessionaria, la società A.F. Costruzioni Innovative s.r.l.


Evidenziava che la suddetta società è rappresentata dallo stesso sig. Nati Fabrizio e dal sig. Sebasti Scalera Salvatore Alessandro. La compagine sociale è costituita da due società: "1. Montegrappa S.r.l. con quota 50%, con i seguenti soci: Socio valore % SEBASTI SCALERA ELENA 3.825,00 37,5 PROPRIETA' SEBASTI SCALERA SALVATORE ALESSANDRO 3.825,00 37,5 PROPRIETA' SEBASTI SCALERA SANDRO 2.550,00 25 PROPRIETA 4 2. RE.GA. Residence Hotel Garden S.r.l. quota 50%, con socio unico: Socio valore % tipo diritto NATI FABRIZIO 10.400,00 100 PROPRIETA".


Rappresentava che le venti unità immobiliari, oggetto della richiesta di bonus per ristrutturazione edilizia, erano state acquistate dal sig. Nati Fabrizio, unitamente al sig. Sebasti Scalera Salvatore Alessandro, alla sig.ra Sebasti Scalera Elena e alla sig.ra Sacchetto Lucilla, per la quota pari ad un quarto ciascuno dalla società A.F. Costruzioni Innovative s.r.l. con atto del 30/12/2022 (serie 1T, n. 660 - registrato presso l'Ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni in data 17/01/2023).


Soggiungeva che gli immobili erano pervenuti alla società A.F. Costruzioni Innovative s.r.l. con atto del 3/03/2021 (serie 1T, n. 6268 - registrato presso l'Ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni in data 17/03/2021), che subentrava al promissario acquirente, società S.A.I.E. Società Attività Industrie Edilizie a.r.l. (CF 80095250587) nel contratto preliminare di vendita del 14/09/2020 (serie 1T, n. 17170 - registrato presso l'Ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni in data 18/09/2020). La società S.A.I.E. Società Attività Industrie Edilizie a r.l., rappresentata dal sig. Sebasti Scalera Salvatore Alessandro, presenta la seguente compagine sociale: SEBASTI SCALERA ELENA 16.296,00 61,0 PROPRIETA' SEBASTI SCALERA SALVATORE ALESSANDRO 10.417,94 39,0 PROPRIETA'.


Rilevata la commistione dei soggetti coinvolti, allo stesso tempo proprietari finali degli immobili e rappresentanti e/o soci della A.F. Costruzioni Innovative s.r.l. precedente proprietaria degli stessi, nonché esecutrice dei 5 lavori di ristrutturazione, l'Agenzia delle Entrate aveva negato l'autorizzazione all'utilizzo del credito de quo al sig. Nati Fabrizio, configurandosi, nel caso di specie una elusione fiscale, quindi, un abuso del diritto perché il contribuente ha inteso realizzare un indebito vantaggio fiscale.


Fabrizio Nati depositava successiva memoria.


All'odierna udienza la causa era decisa.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve ritenersi fondato.


L'Agenzia delle Entrate ha giustificato il blocco cautelativo del sussidio del bonus in questione adducendo profili di elusione fiscale configurabile nella "commistione " di soggetti titolari di quote societarie sia nel cedente che nel cessionario del credito oltre che nell'esecutore dei lavori.


Deve rilevarsi che la disposizione di riferimento nella fattispecie in esame ( art. 121 DL n. 34/2020 ) prevede limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (successivamente anche per gli anni successivi) per gli interventi individuati nel secondo comma e tra i quali rientrano quelli relativi all'«Ecobonus» ( articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ) e all' articolo 16- bis, co. 1, lett. a) e b), del TUIR , la possibilità di optare, alternativamente - in luogo della detrazione diretta, un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. «sconto in fattura»), oppure ) la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


La finalità della norma è dunque rinvenibile nella realizzazione di opere con sconto fiscale attuabile sia attraverso lo sconto in fattura che la cessione del credito a terzi.


L'Agenzia delle entrate obietta che nella scelta dell'opzione della cessione del credito, la commistione di soggetti all'interno delle compagini sociali del cedente e del cessionario, possa "adombrare" una ipotesi di elusione fiscale.


La tesi prospettata, e tale non può che ritenersi in quanto priva di conclamate e provate effettività elusive, non risulta essere considerata dalla disposizione che regola le scelte alternative per la fruizione del bonus in questione.


Invero la scelta legislativa è quella di incentivare e sostenere lavori di ristrutturazione con valenza di rispetto ambientale, rispetto a tale finalità non è ben comprensibile come la presenza dei medesimi soggetti nella compagine di società interessate alla opzione di cessione del credito e di realizzazione delle opere, possa determinare illegittimi comportamenti ai fini della normativa fiscale.


La possibilità di optare tra lo sconto in fattura e la cessione del credito, senza ulteriori specificazione di quali debbano essere gli eventuali soggetti cessionari del credito e quali caratteristiche debbano possedere, deve far ritenere che non vi possano essere preclusioni a priori nell'esercizio della scelta attribuita dalla disposizione. Soltanto la effettiva dimostrazione di effetti elusivi e dunque di attività illegittime puo' fornire elementi di valutazione per la attuale scelta dell'Ente impositore. Allo stato, pertanto, l'assenza di tali elementi probatori, non puo' che far ritenere fondato il ricorso in esame.


Attesa la novità della questione, le spese devono essere compensate.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Elenco Atti Normativi citati


Legge del 17/07/2020 n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Articolo 121


Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali


In vigore dal 29 maggio 2024

Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.


Articolo 14


Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (1)(2)(3)


In vigore dal 17 febbraio 2023

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati


Testo unico del 22/12/1986 n° 917 - Articolo 16 bis-com1

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