Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Circ. 03/10/2024, n. 19/2024
Alcole etilico DS destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (NC 2710 12). Ulteriori disposizioni tecnico - Operative.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione accise.
Epigrafe
Premessa
1.Assetto del deposito fiscale di prodotti alcolici.
2.Assetto del deposito fiscale di prodotti energetici.
Circ. 3 ottobre 2024, n. 19/2024 (1)
Alcole etilico DS destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (NC 2710 12). Ulteriori disposizioni tecnico - Operative.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione accise.
Con la circolare n. 3/2024 [1] sono state fornite istruzioni relativamente alla formula di denaturazione speciale e ai vincoli di circolazione e di deposito per l'alcole etilico destinato alla preparazione di benzina (NC2710 12) per uso carburazione.
Si tratta, com'è noto, dell'alcole etilico ottenuto da materie prime considerate fonti rinnovabili [2] al quale la denaturazione speciale conferisce la destinazione esclusiva al predetto uso, quale semilavorato da miscelare con benzina finita o miscele BOB [3] presso depositi fiscali di prodotti energetici.
Infatti, l'alcole DS deve essere preventivamente additivato alla benzina, per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato, l'alcole DS deve essere preventivamente additivato alla benzina, in modo tale che sia garantito, per la miscela finale risultante (benzina additivata) il rispetto delle specifiche di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D.lgs. 66/2005 e s.m.i..
Al riguardo, a seguito di richieste pervenute relativamente alla fase di prima attuazione delle disposizioni della suddetta circolare, si forniscono i seguenti chiarimenti tecnico-operativi.
[1] Prot.31338 del 18 gennaio 2024
[2] Tra le materie prime alcoligene, sottoposte a vigilanza ai sensi del'art.23 del D.M.153/2001 si segnalano, in particolare, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici inclusi nell'elenco di cui all'allegato 9 alla direttiva UE 2018/2001 e s.m.i. (cosiddetta RED II) come recepito nell'allegato VIII al D.lgs. 199/2021. Tali materie prime forniscono un contributo al conseguimento delle quote minime di emissione doppio rispetto al contenuto energetico del biocarburante finale (cd materie prime double counting ovvero advanced)
[3] Basestock for Oxygenate Blending: si tratta di una miscela di componenti della benzina a cui normalmente si additiva etanolo.
1. Assetto del deposito fiscale di prodotti alcolici.
Relativamente ai depositi del settore dei prodotti alcolici (codice di accisa "A"), per le operazioni di denaturazione dell'alcol etilico, si forniscono le seguenti precisazioni.
1.1 Denaturazione a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato
Nel paragrafo 2 della circolare 3/2024 è previsto, tra l'altro, che le operazioni di denaturazione dell'alcol etilico si svolgono nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.6 del D.M.153/01 che, evidentemente, si intendono integralmente richiamate.
In particolare, si conferma che laddove la denaturazione sia effettuata in linea di trasferimento e siano installati idonei dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti, non è necessaria la presenza continua presso l'impianto di denaturazione degli incaricati della vigilanza.
In particolare, sull'impianto deve essere installato un campionatore automatico (cosiddetto saggiatore) dell'alcol etilico (NC 2207 1000) addotto alla denaturazione.
Il campionatore ha una capacità minima tale da conservare campioni significativi di prodotto per almeno tre giorni di lavorazione e massima fino ad un limite stabilito dall'UD competente [4].
Nel rispetto di tali periodicità, lo svuotamento del campionatore è effettuato dall'UD competente ed il relativo campione, rappresentativo dell'alcol addotto alla denaturazione nel periodo di campionamento, è inviato all'analisi al fine di verificarne la NC ed il titolo alcolometrico.
Inoltre, sempre qualora l'impianto sia conforme alle predette specifiche tecniche, le operazioni possono svolgersi, alle condizioni previste dall'Agenzia, anche al di fuori dell'orario ordinario di apertura degli Uffici delle dogane nonché alla presenza di un solo funzionario o direttamente a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato.
Al riguardo, anche tenendo presente che l'alcol denaturato rientrerà nella tassazione prevista per i prodotti energetici, relativamente alle modalità di esecuzione delle operazioni di denaturazione, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 della determinazione direttoriale 2228/UD del 28 dicembre 2007, in quanto applicabili.
Ovviamente, la sopra descritta operatività è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'UD competente, su istanza dell'esercente deposito fiscale e previa verifica tecnica condotta dall'UD, comprensiva di apposite marce controllate atte a comprovare l'effettiva funzionalità dell'impianto.
1.2 Deposito e contabilizzazione della benzina usata come denaturante
Sempre nel paragrafo 2 della circolare 3/2024 sono fornite disposizioni per il deposito e la trasmissione, in forma telematica, dei dati di contabilità della benzina usata come denaturante per l'alcol DS per uso autotrazione.
Al riguardo si precisa che, qualora lo stoccaggio complessivo di prodotti energetici ad imposta assolta (ivi inclusa la benzina di che trattasi) sia superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, il deposito dovrà essere denunciato quale "deposito minore" di cui alla determinazione direttoriale prot.240433 del 27 dicembre 2019 [5]
In tale evenienza, trovano in particolare applicazione le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.2 della predetta determinazione direttoriale.
Tuttavia, tenendo conto della peculiare funzione della benzina detenuta in deposito e dell'attrazione della stessa nella disciplina della denaturazione dell'alcol etilico di cui al D.M.153/2001, le scritturazioni di scarico relative alla quantità prelevata per effettuare la denaturazione sono effettuate nello stesso giorno dell'operazione e non già ogni sette giorni [6].
Tale quantità è determinata tramite l'apposito strumento di misura istallato sulla linea di adduzione della benzina dal serbatoio di stoccaggio verso il serbatoio dell'alcol etilico sottoposto alla denaturazione.
Come ordinario per i depositi di prodotti energetici ad imposta assolta, la giacenza contabile giornaliera fiscalmente rilevante per gli inventari è espressa in unità di massa.
Qualora il predetto strumento di misura sia di tipo volumetrico, lo scarico giornaliero per effettuare la denaturazione è calcolato tenendo conto della densità della benzina risultante dall'ultimo e-DAS ricevuto.
Resta ferma l'effettuazione della scritturazione di carico con riferimento a ciascun e-DAS pervenuto entro le ore 9: 00 del giorno seguente la ricezione [7] nonché la conservazione da parte del depositario autorizzato degli e-DAS ricevuti a scorta della benzina, di norma, tramite archiviazione in forma dematerializzata nel sistema elettronico del deposito [8].
1.3 Campionamento della benzina usata come denaturante
Com'è noto, in caso di intervento durante le operazioni di denaturazione, l'UD competente è tenuto a redigere apposito processo verbale di constatazione nel quale, tra l'altro, è accertata la corretta quantità dei denaturanti impiegati, ordinariamente attraverso il prelievo di campioni degli stessi denaturanti.
Le relative analisi sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia, al fine di accertare la conformità delle sostanze da impiegare come denaturante alla formulazione tipica prevista per l'uso a cui le stesse sono destinate.
Tuttavia, nel caso di che trattasi, diversamente dalle predette sostanze, il denaturante è costituito dalla benzina (NC 2710 12), vale a dire un prodotto sottoposto ad accisa, già accertato qualitativamente dall'Amministrazione finanziaria all'atto della produzione o dell'importazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, del TUA nonché dell'art.8, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2005 e s.m.i.
La benzina perviene al deposito fiscale dove sono effettuate le operazioni di denaturazione con la scorta dall'e-DAS, vale a dire la dichiarazione resa dall'esercente del deposito speditore che ne legittima la provenienza per i fini fiscali e tributari.
In particolare, l'e-DAS fa fede per l'individuazione della merce effettivamente trasportata, tanto che qualora il documento sia falso o alterato ovvero non consenta, tra l'altro, la predetta individuazione qualitativa del prodotto, si configura l'irregolarità nella circolazione di cui all'art.49 del TUA.
Pertanto, la presenza dell'e-DAS di legittimazione della provenienza, regolarmente emesso e compilato dal deposito speditore, distingue il caso della benzina da quello di tutte le altre sostanze denaturanti.
Quindi, in caso di intervento durante le operazioni di denaturazione, non è necessario l'ulteriore campionamento della benzina utilizzata quale denaturante al fine di richiederne ai Laboratori Chimici sia la conferma della classificazione doganale, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TUA nonché la conformità alla formulazione di denaturazione, ai sensi dell'art.17, comma 4 e dell'art.24-bis del medesimo testo unico.
Nel verbale relativo alle operazioni di denaturazione, sarà sufficiente far riferimento agli e-DAS che hanno scortato la benzina presso il deposito fiscale dove sono effettuate le denaturazioni, nonché alla regolare presa in carico del prodotto nei registri di c/s ed al conseguente invio dei dati di contabilità in forma telematica da parte del depositario.
Ovviamente, qualora da riscontri effettuati in fase di verifica emergano dubbi sulla qualità della benzina utilizzata come denaturante (ad esempio: irregolarità nel controllo dell'e-DAS, ingiustificati sbilanci della giacenza fisica rispetto a quella contabile; assenza del caratteristico odore aromatico, ecc.), l'UD procederà al prelievo di un campione della benzina per l'invio all'analisi e, qualora necessario, anche agli ulteriori controlli inventariali sul deposito del prodotto.
1.4 Campionamento dell'alcol etilico DS per uso autotrazione
Sempre in caso di intervento durante le operazioni di denaturazione, l'UD competente dà atto nel processo verbale di constatazione dell'avvenuta denaturazione dell'alcol etilico.
In tali casi, di norma, la constatazione dell'avvenuta miscelazione della benzina con l'alcol etilico di partenza non richiede ulteriori riscontri analitici sull'alcol DS ottenuto.
Al riguardo, si rammenta che la benzina utilizzata come denaturante, pur eccellente in quanto a caratteristiche atte a rendere non edibile l'alcole etilico di partenza, non è una sostanza pura e, pertanto, non è possibile la determinazione analitica della sua concentrazione nell'alcol DS.
Conseguentemente, qualora l'UD che ha assistito alle operazioni di denaturazione ritenga, comunque, di inviare il campione dell'alcol DS ottenuto ai laboratori chimici dell'Agenzia, la relativa richiesta di analisi chimica dovrà essere limitata alla verifica della presenza di benzina al suo interno non già al riscontro della relativa concentrazione.
Invece, nel verbale di constatazione è sempre dato atto dell'esatta determinazione quantitativa della benzina miscelata nell'alcol etilico nel rispetto della formula di denaturazione speciale, tramite la lettura inziale e quella finale del totalizzatore del sopra richiamato strumento di misura di cui al paragrafo 2 della circolare 3/2024.
Proprio per tale esposta motivazione tecnico - analitica, tale strumento costituisce parte essenziale dell'impianto di denaturazione dell'alcol etilico e deve formare oggetto di preventiva verifica tecnica da parte dell'UD competente.
[4] Cfr. art. 2, comma 5 della determinazione prot.11811 del 6 maggio 2014
[5] Cfr. la definizione di cui all'art.1, comma 1 della determinazione 240433/2019.
[6] Cfr. art. 2, comma 7, della determinazione 240433/2019.
[7] Cfr. art. 2, comma 6, della determinazione 240433/2019.
[8] Cfr. risposta n. 6 della circolare 36 prot.328817 del 23 settembre 2020 - obbligo di utilizzo dell'e-DAS. Chiarimenti operativi.
2. Assetto del deposito fiscale di prodotti energetici.
Relativamente ai depositi del settore dei prodotti energetici (codice di accisa "O"), utilizzatori dell'alcol DS, per le operazioni di miscelazione dell'alcol DS con la benzina e per l'accertamento della benzina additivata immessa in consumo, si forniscono le seguenti precisazioni.
2.1 Accertamento della benzina da additivare introdotta in deposito fiscale
Nel paragrafo 4 della circolare 3/2024 è, tra l'altro, previsto che la benzina (NC 2710 1245 ovvero NC 2710 1249) da additivare con alcol DS deve essere accertata all'atto dell'introduzione in deposito, a seguito di importazione o di trasferimento in sospensione di imposta.
Al riguardo, si conferma la piena applicabilità, rispettivamente, della circolare 4/D del 27 marzo 2015 e dell'articolo 6 della determinazione direttoriale prot.158235 del 7 dicembre 2010.
2.2 Accertamento quantitativo dell'alcol DS oggetto di additivazione in linea.
In caso di additivazione in linea, l'alcol DS in miscela con la benzina è accertato in volume a 15°C tramite il misuratore di cui al par.5.2, punto 3, della circolare 3/2024.
Per la determinazione del volume a 15°C è possibile utilizzare le ordinarie testate compensatrici utilizzate per i prodotti energetici, utilizzando un coefficiente di dilatazione volumica specifico per l'etanolo assoluto (cosiddetto coefficiente alfa), desunto dai fattori di correzione del volume per l'effetto della temperatura indicati nella raccomandazione OIML, relativamente a tutto l'intervallo di temperatura di interesse [9].
Ove utilizzata ai fini della compensazione del volume a 15°C nello strumento di misura di che trattasi, la tabella o l'algoritmo di calcolo del coefficiente alfa dell'etanolo in funzione della temperatura del prodotto sono resi disponibili nella documentazione tecnica del deposito ovvero direttamente nel disciplinare INFOIL.
2.3 Accertamento quantitativo della benzina additivata
Lo sviluppo del serbatoio della benzina additivata con alcol DS è effettuato con le consolidate modalità previste per i prodotti petroliferi.
Pertanto, occorre prelevare un campione della benzina additivata e rilevarne la temperatura e la densità alla medesima temperatura. Da tali dati, la relativa densità a 15°C è desunta dalla tabella 53B della norma API MPMS - Manual of Petroleum Measurement Standards cap.11.1 [10].
Tale approssimazione è ritenuta valida per i fini fiscali, fatti salvi eventuali diverse evidenze sperimentali che dovessero emergere dalla sperimentazione prevista nella circolare 3/2024.
A partire dalla predetta densità a 15°C e dalla temperatura del prodotto in serbatoio, tramite la tabella 54B della medesima norma API è desunto il fattore di correzione del volume a 15°C [11].
Invece, in caso di miscelazione in linea, la densità a 15°C della benzina additivata è fornita in input nella testata compensatrice del misuratore a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato.
Il depositario può desumere tale dato o tramite densimetro in linea ovvero previo calcolo come media ponderale, in funzione della percentuale di alcol DS nella miscela, delle densità a 15°C a serbatoio sia dell'alcol DS, sia della benzina o della miscela BOB addotti alla miscelazione.
In ogni caso, il valore di densità a 15°C della benzina additivata dovrà essere indicato nell'emissione dell'e-DAS e degli e-AD a scorta del prodotto estratto dal deposito.
2.4. Campionamento della benzina additivata con alcol DS, in linea o in baia di carico.
Nel paragrafo 5.2 della circolare 3/2024 sono definite le prescrizioni tecnico - impiantistiche subordinatamente alle quali l'UD competente, in alternativa all'assetto di cui al paragrafo 4 della medesima circolare, può autorizzare l'additivazione di alcol DS con la benzina direttamente in baia di carico, a cura e sotto la responsabilità del depositario.
In particolare, al par.5.2, punto 4 è prescritto che, a valle dell'additivazione, è installato un misuratore fiscale del volume a 15°C per l'accertamento della benzina additivata estratta, che tenga conto dei fenomeni di dilatazione che si originano miscelando l'etanolo con la benzina.
Nel punto 5 è prescritta l'installazione di un campionatore continuo della benzina additivata, al fine di verificarne la conformità alle specifiche di cui all'art.3 e all'allegato I del D.lgs. 66/2005 e s.m.i.
Al riguardo, si precisa che il campionatore della benzina additivata è installato, di norma, a monte del predetto misuratore fiscale.
In particolare, per gli impianti dotati di una pluralità di baie di carico per l'estrazione della benzina additivata, servite da un unico collettore di spedizione, il predetto campionatore è, di norma, installato lungo la linea di carico che adduce la benzina additivata verso le baie.
Non è, quindi, richiesta l'installazione di un campionatore per ciascuna baia di carico.
Come indicato nella circolare 3/2024, il campionatore automatico deve essere tale da conservare campioni significativi della benzina additivata per almeno tre giorni di operatività. Tale termine può essere ulteriormente innalzato dall'UD competente, ove ne ricorrano le condizioni tecniche [12].
Pertanto, conformemente alle consolidate disposizioni sull'accertamento qualitativo in linea dei prodotti sottoposti o sotto vigilanza fiscale [13], il campione ottenuto ha la finalità di riscontrare a posteriori che la qualità media della benzina additivata estratta nel periodo di campionamento sia conforme alle prescritte specifiche fiscali e di commercializzazione [14].
Non è, quindi, evidentemente, richiesto il prelevamento di un campione della benzina additivata per singola estrazione.
Nel rispetto di tali disposizioni generali, l'UD competente, in funzione delle peculiarità dell'assetto impiantistico di ciascun deposito fiscale sottoposto a vigilanza, valuterà:
a) l'ottimale collocazione del campionatore (o dei campionatori, se necessario) della benzina additivata lungo la linea di carico ovvero direttamente sulle baie di carico;
b) la modalità di campionamento, per garantire la significatività del campione ottenuto in funzione della portata nel tempo dell'alcol DS e della benzina semilavorata miscelati in linea di carico;
c) la frequenza di campionamento per minimizzare il numero delle operazioni di svuotamento del campione e, quindi, il numero di campioni conservati dal depositario nel rispetto delle procedure stabilite per INFOIL [15].
Al riguardo, nel disciplinare INFOIL di impianto sono fornite prescrizioni di dettaglio per ciascun impianto anche tenendo conto degli esiti della prescritta sperimentazione e degli ulteriori elementi tecnici che emergeranno nel locale gruppo misto di lavoro INFOIL.
Resta, ovviamente, ferma l'installazione di un misuratore fiscale del volume a 15°C della benzina additivata estratta su ogni singola baia di carico.
Le Direzioni territoriali sono pregate di vigilare sulla corretta applicazione della presente circolare da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche operative che dovessero riscontrarsi nella pratica attuazione delle stesse.
Le medesime Direzioni avranno, in particolare, cura di fornire ai dipendenti Uffici l'assistenza tecnico - fiscale che dovesse rendersi necessaria nell'aggiornamento dei disciplinari INFOIL degli impianti interessati dalla presente disposizione.
Al riguardo, per l'analisi dei casi di maggior dettaglio o complessità, codeste Direzioni potranno richiedere, anche per le vie brevi, un coordinamento tecnico con la scrivente.
[9] Il coefficiente alfa dell'alcol DS nell'intervallo di temperatura tipico degli scarichi di prodotti petroliferi è nell'ordine di grandezza di 10-3 °C-1.
[10] Il valore di coefficiente di dilatazione volumica indicato per una miscela di benzina e etanolo al 10% nella predetta norma è, infatti, comparabile con il valore del coefficiente di dilatazione volumica tipico delle benzine tal quali.
[11] Trattasi del Volume Correction for the Effect of Temperature on Liquid to 15°C - CTL di cui alla norma API MPMS cap.11.1
[12] Cfr. punto 5 del paragrafo 5.2 della circolare 3/2024.
[13] Ad esempio, per l'accertamento diretto dell'alcol etilico, si veda l'art.1, comma 1 e l'art.2, comma 5 della determinazione direttoriale prot.11811 del 6 maggio 2014, relativamente al campionatore automatico in linea (cd ""saggiatore") connesso in serie al misuratore quantitativo. Per i prodotti energetici, si veda, tra l'altro, la circolare 4/D del 27 marzo 2015.
[14] Cfr. sempre, l'art.3 e l'allegato I al D.lgs. 66/2005 e s.m.i.
[15] Cfr. circolare 14/D/2010.
Il Direttore centrale
Luigi Liberatore
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