Agenzia delle Entrate
Risp. 30/10/2024, n. 213
Fondo Unico di Giustizia - Sequestro preventivo - Trasferimento da parte di un Fondo Pensione di somme corrispondenti ad una quota parte della posizione di previdenza complementare di alcuni aderenti - Regime fiscale applicabile alle somme trasferite al FUG e corretta determinazione della ritenuta da applicare alle prestazioni di previdenza complementare da erogare agli aderenti, al netto delle predette somme.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali (Risposta a istanza di interpello).
Epigrafe
Quesito
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Parere dell'agenzia delle entrate
Risp. 30 ottobre 2024, n. 213 (1)
Fondo Unico di Giustizia - Sequestro preventivo - Trasferimento da parte di un Fondo Pensione di somme corrispondenti ad una quota parte della posizione di previdenza complementare di alcuni aderenti - Regime fiscale applicabile alle somme trasferite al FUG e corretta determinazione della ritenuta da applicare alle prestazioni di previdenza complementare da erogare agli aderenti, al netto delle predette somme.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali (Risposta a istanza di interpello).
Quesito
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Fondo Pensione istante (di seguito, il "Fondo" o l"'Istante"), rappresenta che, in data gg/mm/aa, è stato notificato allo stesso un verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo per equivalente del denaro e dei beni nei confronti di due suoi aderenti:
- Tizio, fino alla concorrenza di euro (...);
- Caio, fino alla concorrenza di euro (...).
Sulla base di pregresse interlocuzioni con l'autorità inquirente, con nota xy del gg/mm/aa, il Fondo comunicava che a favore dei destinatari vi erano, a quella data, somme in accumulo sulle rispettive posizioni di previdenza complementare pari a:
- euro (...) a favore di Tizio;
- euro (...) a favore di Caio.
Tale sequestro preventivo, pertanto, riguarda solo una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare dei succitati due aderenti.
Pur consapevole della circostanza che l'importo di euro (...) era stato sottoposto a sequestro preventivo, come risultante nella propria Area Riservata del sito web del Fondo, in data gg/mm/aa, l'aderente Tizio ha inoltrato all'Istante la richiesta di riscatto totale della propria posizione individuale di previdenza complementare, sussistendo i relativi requisiti previsti dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Alla data del gg/mm/aa, ultima data di valorizzazione del patrimonio, l'importo, al lordo delle ritenute fiscali della prestazione di previdenza complementare erogabile al signor Tizio, al netto della succitata somma di euro (...) intestata al Fondo Unico Giustizia (di seguito, FUG), al lordo delle anticipazioni erogate precedentemente al sequestro, è pari ad euro (...).
L'anticipazione erogata è pari ad euro (...), di cui euro (...) riferibili al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed euro (...) riferibili al periodo dal 1° gennaio 2007.
Riguardo al signor Caio, l'Istante fa presente che l'aderente ha cessato l'attività lavorativa, perdendo quindi i requisiti di partecipazione al Fondo, in data anteriore alla notifica del verbale di sequestro, e, pertanto, sarà necessario procedere alla liquidazione della sua posizione individuale non appena perverrà la relativa istanza.
Alla data del gg/mm/aa, ultima data di valorizzazione del patrimonio, l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, della prestazione di previdenza complementare erogabile al signor Caio, al netto della succitata somma di euro (...) intestata al FUG, è pari ad euro (...), con un montante riferibile al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 pari ad euro (...) ed un montante riferibile al periodo dal 1° gennaio 2007 pari ad euro (...).
L'Istante, in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, riguardo alle modalità di contabilizzazione e rilevazione dell'importo intestato al FUG, ha precisato che "sia prima che, successivamente, al riscatto della posizione dell'aderente [...], l'importo destinato al FUG è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo del gg/mm/aa [...] e reso indisponibile all'aderente. Anche a seguito di interlocuzioni informali con Equitalia Giustizia SpA, il Fondo è in procinto di procedere alla realizzazione di una posizione cosiddetta a specchio intestata al FUG per le quote sequestrate, situazione che verrà mantenuta anche a seguito dell'erogazione del riscatto. Ad oggi nessun riscatto è stato erogato in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti a Codesta Agenzia".
L'Istante ha confermato, inoltre, che, in caso di dissequestro, le somme saranno erogate all'aderente dal Fondo.
Rappresentato quanto sopra, l'Istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al FUG e sulla corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare erogabili ai due aderenti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Fondo ritiene che alle somme oggetto di sequestro preventivo trasferite al FUG, corrispondenti ad una parte delle posizioni di previdenza complementare, non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.
L'Istante è dell'avviso, infatti, che la fattispecie in esame esuli dalle ordinarie ipotesi di liquidazione da assoggettare a tassazione, non trattandosi di una prestazione di previdenza complementare erogabile ad un aderente o diverso beneficiario.
Ciò posto, il Fondo ritiene che le somme trasferite al FUG non debbano subire alcuna imposizione e che, quindi, sulle stesse non sia tenuto ad applicare alcuna ritenuta alla fonte.
Analogamente, il Fondo ritiene di non dover applicare alcuna ritenuta sulle suddette somme anche nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria dovesse emanare un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo al FUG.
In merito alla imputazione fra i vari montanti di previdenza complementare degli importi intestati al FUG, così come avviene per le anticipazioni, l'Istante fa presente che gli importi intestati al FUG verrebbero imputati prioritariamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L'irrilevanza fiscale delle somme intestate al FUG, comporta, tuttavia, che relativamente a tali importi non si andrebbe ad effettuare il conguaglio fiscale sulla tassazione separata di anticipazioni precedentemente percepite dal signor Tizio.
Riguardo, invece, alla imputazione fra le componenti esenti (i.e. redditi già tassati, redditi esenti o contributi non dedotti) e le componenti imponibili di un singolo montante di previdenza complementare, l'Istante fa presente che laddove gli importi intestati al FUG dovessero interessare solo parzialmente un singolo montante, gli stessi importi verrebbero imputati in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, analogamente a quanto avviene per le fattispecie di anticipazioni o di altre tipologie di prestazioni parziali che non interessano completamente un singolo montante di previdenza complementare.
Riguardo alle somme liquidate agli aderenti, l'Istante fa presente che le stesse saranno riferibili ai montanti residui rimasti intestati al singolo aderente a seguito del mutamento di titolarità delle somme oggetto di sequestro preventivo e, analogamente, saranno imputate in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante.
Su tali somme liquidabili all'aderente, e non anche sugli importi intestati al FUG, l'Istante intenderebbe applicare la ritenuta alla fonte nel rispetto delle disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione degli stessi importi erogabili all'aderente.
In particolare, nel determinare la ritenuta sulle somme erogabili al signor Tizio, il Fondo intende effettuare il conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell'anticipazione precedentemente erogata ed effettuare l'eventuale compensazione tra una possibile eccedenza di imposta a suo tempo applicata a titolo di tassazione separata sull'anticipazione e la ritenuta alla fonte a titolo di imposta gravante sugli importi residui erogabili all'aderente.
Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) prevede che "Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6".
In relazione al concetto di "possesso" del reddito (presente anche nell'articolo 1 del previgente d.P.R. n. 597 del 1973), l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che "la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d'imposta. In altri termini, la nozione di possesso (...) va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito" (cfr. risposta ad interpello pubblicata il 28 maggio 2019, n. 167).
Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di aver versato al FUG, a seguito di verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti.
L'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'istituire il predetto FUG, prevede, infatti, che allo stesso affluiscono "Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma".
L'Istante, in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha dichiarato che l'importo destinato al FUG è stato "immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo del gg/mm/aa [...] e reso indisponibile all'aderente. Anche a seguito di interlocuzioni informali con Equitalia Giustizia SpA, il Fondo è in procinto di procedere alla realizzazione di una posizione cosiddetta a specchio intestata al FUG per le quote sequestrate, situazione che verrà mantenuta anche a seguito dell'erogazione del riscatto".
In tale contesto, assume rilievo la circostanza che a seguito del verbale di esecuzione del sequestro preventivo, l'aderente non ha più la disponibilità delle somme destinate al FUG, fino al termine del procedimento che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione delle stesse. In tale ultimo caso, come chiarito in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, sarà l'Istante a restituire le somme all'aderente.
Ne consegue, pertanto, che tali somme, al momento del versamento al FUG, non costituiscono reddito per gli aderenti, e per tale motivo l'Istante non dovrà applicare alcuna ritenuta.
Analogamente, l'Istante non sarà tenuto ad operare alcuna ritenuta nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria emani un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo delle stesse al FUG.
Con riferimento al secondo quesito, occorre far presente che, nel caso di specie, riguardante soggetti per i quali la prestazione è maturata in parte fino al 31 dicembre 2006 e, in parte dal 1° gennaio 2007, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Tuir vigente fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni maturate fino al 2006, e le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 252 del 2005 per le prestazioni maturate dal 2007.
Ciò posto, riguardo all'imputazione dei vari montanti di previdenza complementare delle predette somme, si ritiene corretto imputare prioritariamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l'eccedenza, gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei limiti di quello che residua dall'eventuale anticipazione.
Pertanto, in relazione al caso specifico del primo aderente al quale, precedentemente al sequestro, è stata erogata un'anticipazione per complessivi euro (...), di cui euro (...) riferibili al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed euro (...) riferibili al periodo dal 1° gennaio 2007, le somme intestate al FUG sono da imputare esclusivamente agli importi maturati dal 1° gennaio 2007, in quanto gli importi relativi al periodo 2001-2006 sono stati interamente oggetto di anticipazione. L'irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG comporterà l'esclusione di tali importi dal conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell'anticipazione erogata all'aderente.
Riguardo all'ipotesi in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante, si ritiene che l'imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante debba avvenire in proporzione fra le componenti esistenti.
Conseguentemente, l'Istante, nel corrispondere le somme riferite ai montanti residui agli aderenti, dovrà liquidare gli importi imputandoli in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, applicando l'aliquota della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede "Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6".
Riguardo al caso specifico del primo aderente al quale è stata erogata un'anticipazione interessante gli importi maturati nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2006 e una parte degli importi maturati dal 1° gennaio 2007, l'Istante deve effettuare il conguaglio ricostruendo l'intera posizione maturata, ivi compresa l'anticipazione erogata prima del sequestro preventivo. Per rideterminare l'onere fiscale, potrà, in tale sede operare l'eventuale compensazione tra la possibile eccedenza di imposta applicata a titolo di tassazione separata sull'anticipazione e la ritenuta alla fonte dovuta sulle residue somme spettanti all'aderente (cfr. risoluzione 12 febbraio 2003, n. 33/E).
Resta fermo che, in caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Il Direttore centrale ad interim
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