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domenica 10 novembre 2024

Corte dei Conti 2024-"Alla luce di quanto su evidenziato, si dovrà relazionare in occasione del prossimo monitoraggio sui motivi per cui vi è stato questo ingente accantonamento del F. nell'esercizio 2023 per le sanzioni da violazioni del codice della strada rispetto agli esercizi precedenti con un notevole appesantimento della lett. A e riduzione della parte disponibile (lett. E) del risultato di amministrazione. Per l'appunto, nel caso in cui gli accertamenti siano dovuti all'installazione di un autovelox che ha prodotto un notevole surplus di verbali derivanti da violazioni del codice della strada, in occasione del prossimo monitoraggio da parte dell'Organo di revisione, l'Ente vorrà inoltrare l'atto di convenzione di tale strumento di rilevazione di infrazioni del codice della strada, nonché, visto che l'accantonamento al 100% deciso dall'Ente è indice di fortissimo dubbio sull'esigibilità dei suddetti proventi, si chiede di specificare se ai suddetti verbali si siano susseguiti dei ricorsi da parte delle controparti e se, conseguentemente, siano scaturiti già dei giudizi dagli Organi competenti in merito a tali decisioni. "

 


Corte dei Conti Puglia Sez. contr., Delib., (ud. 24/09/2024) 25-09-2024, n. 122 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Cinzia Barisano - Presidente 

Giovanni Natali - Primo Referendario 

Nunzio Mario Tritto - Primo Referendario 

Daniela Piacente - Primo Referendario 

Donatella Palumbo - Referendario 

Antonio Arnò - Referendario (relatore) 

Valeria Mascello - Referendario 

Benedetta Civilla - Referendario 

Salvatore Romanazzi - Referendario 

ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 

sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di OMISSIS (LE), ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

udito il relatore dott. Antonio Arnò nella camera di consiglio del 24.09.2024, convocata con ordinanza n.23/2024 

Premesso in 

Svolgimento del processo 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26.09.2016, trasmessa alla Sezione il successivo 3.10.2016, il Comune di OMISSIS decideva di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, comma 1, TUEL (di seguito PRFP); con successiva deliberazione commissariale n. 140 del 20.12.2016 l'Ente approvava, entro il prescritto termine di 90 giorni (art. 243-bis, comma 5, TUEL), il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale 2016/2025, trasmesso a questa Sezione il 21.12.2016. 

Con deliberazione n. 91/PRSP/2017 la Sezione approvava il piano, disponendo a carico del Comune di: 

- proseguire le trattative volte alla conclusione dell'accordo transattivo avente a oggetto l'importo di Euro 900.000,00 relativo al conguaglio di energia elettrica; 

- incrementare il fondo contenzioso, in considerazione delle passività potenziali in essere; 

- proseguire e intensificare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e il contrasto all'evasione tributaria; 

- informare la Sezione sugli esiti dell'attività programmata di alienazione immobiliare. 

Con deliberazioni n. 115/PRSP/2017, n. 52/PRSP/2018, n. 120/PRSP/2018, n. 43/PRSP/2019, n. 74/PRSP/2019, n. 36/PRSP/2020, n. 11/PRSP/2021, n. 17/PRSP/2022, n. 59/PRSP/2022, n. 154/PRSP/2022, n. 67/PRSP/2023 e n. 131/PRSP/2023, la Sezione accertava il raggiungimento, nei limiti ivi indicati, degli obiettivi intermedi relativi, rispettivamente, al: primo (periodo 1.1-30.6.2017); secondo (periodo 1.7-31.12.2017); terzo (periodo 1.1-30.6.2018); quarto (periodo 1.7-31.12.2018); quinto (periodo 1.1-30.6.2019); sesto (periodo 1.7-31.12.2019); settimo (periodo anno 2020, ai sensi dell'art. 114-bis, co.2, del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020 che ha unificato il monitoraggio del primo e del secondo semestre dell'anno 2020); ottavo (periodo 1.1-30.6.2021); nono (periodo 1.7-31.12.2021); decimo (periodo 1.1-30.06.2022); undicesimo (periodo 1.7-31.12.2022); dodicesimo (periodo 1.1-30.06.2023). 

Con note prot. n. (...) del 25.01.2024 e prot. n. (...) del 25.07.2024 sono state trasmesse le relazioni dell'Organo di revisione ex art. 243-quater, comma 6, TUEL relative al XIII e XIV monitoraggio semestrale relativo rispettivamente: al secondo semestre dell'anno 2023 (1.7-31.12.2023) e al primo semestre dell'anno 2024 (1.1-30.6.2024). 

Considerato in 

Motivi della decisione 

L'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) prevede che gli enti con squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli artt. 193 e 194 dello stesso testo unico non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possano adottare, con deliberazione consiliare, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. A norma dell'art. 243 quater, comma 3, del TUEL, in caso di approvazione del piano di riequilibrio, la competente Sezione regionale della Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. Il predetto articolo, ai commi 6 e 7, dispone, inoltre, che "ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti" e che "l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto". 

Alla luce della normativa sopra richiamata, la Sezione ha proceduto all'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di OMISSIS (LE), relativamente al secondo semestre 2023 e al primo semestre 2024. 

1. Disavanzo da ripianare e cronoprogramma di rientro 

1.1 Disavanzo da PRFP ex art. 243-bis TUEL 

In sede di approvazione del PRFP le passività principali da ripianare ammontavano ad Euro 2.834.350,86, tutte riconducibili a debiti fuori bilancio; a queste si aggiungevano fattispecie sub judice con perdite potenziali stimate per Euro 680.729,50. 

La massa debitoria principale, così quantificata, risultava ascrivibile alle tipologie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) per Euro 1.934.350,86 e lett. e) per Euro 900.000,00 come rappresentato dalla seguente tabella: 

Omissis 

Entrando nello specifico i debiti fuori bilancio riguardano relativamente alla: 

- lett. a) per un importo complessivo apri a Euro 1.934.350,86, le seguenti sentenze esecutive: 

Omissis 

- lett. e), per un importo complessivo a Euro 900.000,00, come chiarito dall'Ente: "...debiti fuori bilancio per utenze. Parte dell'importo afferisce a fatture di conguaglio consumi, pervenute in anni successivi all'effettivo esercizio finanziario di competenza (almeno con un biennio di ritardo), mentre la maggior parte del debito si è determinata a seguito di mancata fatturazione del gestore Eni, il quale ha contabilizzato i consumi di energia elettrica e metano, relativi al periodo dicembre 2014-luglio 2015, interamente nel corso dell'anno 2016, a bilancio già approvato...". 

Per il ripiano della suddetta massa passiva, con il Piano di riequilibrio, il Comune di OMISSIS ha chiarito che: "...L'Ente non ha necessità di avvalersi delle misure previste dall'art. 243-bis, comma 8, lettera g) del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto non ha debiti fuori bilancio per spese di investimento e non ha necessità di accedere al fondo di rotazione in quanto i debiti fuori bilancio evidenziati verranno ripianati con entrate correnti, in virtù delle rateizzazioni concesse dai creditori..." e che, pertanto , avrebbe fatto leva con risorse proprie, provenienti, prevalentemente, dalle entrate tributarie, dalla lotta all'evasione e dalle misure organizzative volte al contenimento delle spese. 

Il cronoprogramma inserito nel PRFP prevedeva il seguente piano di assorbimento in sette esercizi, ovvero dal 2016 al 2022: 

Omissis 

Le precedenti relazioni, sul raggiungimento degli obiettivi intermedi dell'Organo di revisione, illustravano i seguenti pagamenti nei confronti dei creditori, di cui alla lett. a) elencati nella tabella n. 2, con i quali l'Ente aveva concordato un piano di rateizzazione: 

- controversia Comune c/ S.G. s.r.l. e C. s.p.a. (giudizio di opposizione dell'Ente a decreto ingiuntivo n. 85/2011) risulta totalmente corrisposta la complessiva somma di Euro 600.000,00, mediante il pagamento di n. (...) mensilità, avvenute in data: 29.12.2016 (Euro 150.000,00); 29.07.2017 (Euro 150.000,00); 18.07.2018 (Euro 150.000,00); 

- controversia Comune c/ C. s.p.a. e Consorzio per la G.R., in liquidazione (giudizio di accertamento negativo di obbligazione proposto nei confronti della partecipata C. s.p.a. e del Consorzio A.L. iscritto al n. 4545/2013 R.G. Trib.) risulta totalmente corrisposta la complessiva somma di Euro 1.216.350,86, mediante il pagamento di n. (...) mensilità, avvenute in data: 21.04.2017 (Euro 202.725,14); 26.04.2018 (Euro 202.725,14); 22.05.2019 (Euro 202.725,14); 22.04.2020 (Euro 202.725,14); 20.04.2021 (Euro 202.725,14); 27.06.2022 (Euro 202.725,14); 

- risarcimento danni da allagamento immobile a favore C.S. + 3 avvenuto a saldo in data 3.04.2017 per Euro 117.238,90, finanziato con l'accantonamento al fondo contenzioso nel risultato di amministrazione 2016 pari a Euro 150.000,00. 

Con riferimento, invece, ai debiti fuori bilancio, di cui alla lett. e), afferenti a conguagli di consumi relative ad utenze ed alla mancata fatturazione del gestore Eni per consumi di energia elettrica e metano, relativi al periodo dicembre 2014-luglio 2015 e anno 2016, le precedenti relazioni di monitoraggio davano atto della definizione delle transazioni con le società "H.C. S.r.l." ed "E.G. Spa", nonché con le cessionarie dei crediti di questa ultima "S.F. Spa" e "B.S. Spa", che consentivano la copertura dei debiti evidenziati nel piano di riequilibrio con riferimento ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa per Euro 900.000,00. Nelle precedenti relazioni di monitoraggio la situazione risultava così riepilogata: 

Omissis 

L'ulteriore differenza di importo pari a Euro 46.582,23, rispetto a quanto programmato nel piano di riequilibrio (900.000,00 - 946582,23), ha trovato copertura nel bilancio di previsione triennale 2018-2020; così come tutti gli importi suindicati, oggetto di specifiche rateizzazione come convenuto nelle transazioni stipulate con le suddette società per Euro 497.744,37 (a favore di "H.C. S.r.l.") e per Euro 1.020.773,76 (a favore di "E.G. Spa"), risultavano saldate da parte dell'Ente. 

Infine, per quanto concerne la fattispecie sub judice con perdite potenziali stimate potenzialmente in Euro 680.729,50, l'Ente aveva elencato nel PRFP i seguenti debiti: 

Omissis 

Agli eventuali ripiani delle medesime passività, l'Ente prevedeva di far fronte con ulteriori accantonamenti al fondo contezioso nei successivi risultati di amministrazione. 

Nei successivi monitoraggi semestrali l'Organo di revisione provvedeva ad aggiornare lo status ed il perfezionamento dei pagamenti dei medesimi contenziosi e in particolare: 

- con il I monitoraggio semestrale del 31.07.2017, risultava che in data 12.06.2017 veniva pagato il debito nei confronti di "Q.C. S." per Euro 40.242,50; 

- con il II monitoraggio semestrale del 26.01.2018, risultava che i contenziosi con "M. G." e "B.L.." si erano conclusi con la vittoria dell'Ente; 

- con il IV monitoraggio semestrale dell'11.01.2019, risultava che nella causa con gli eredi "A. G.", relativamente al risarcimento dei danni da occupazione illegittima di area per la realizzazione di opera pubblica, con sentenza, n. 796 del 31.7.2018, la Corte d'Appello di Lecce condannava il Comune al pagamento di Euro 489.770,00, a titolo di controvalore delle aree ablate, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché delle spese di lite dei gradi di giudizio per Euro 23.579,00, oltre accessori di legge, per un totale di circa Euro 771.800,00. L'Ente raggiungeva con gli aventi diritto un accordo transattivo, che prevedeva il pagamento di Euro 555.000,00 dilazionato in 4 esercizi finanziari (Euro 161.250,00 entro il 31.10.2018; Euro 31.250,00 entro il 30.4.2019; Euro 131.250,00 entro il 30.4.2020; Euro 131.250,00 entro il 30.4.2021). Il Comune, con deliberazione consiliare n. 47 del 18.10.2018, approvava l'accordo e riconosceva il relativo debito fuori bilancio. In data 30.10.2018 veniva saldata la prima rata, mediante risorse del fondo contenziosi, mentre le successive rate venivano finanziate con risorse da prevedersi nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Nell'altra controversia con gli eredi "A. G.", sempre relativa a risarcimento danni da occupazione illegittima di area per la realizzazione di opera pubblica (con passività potenziale stimata in E 7.075,50), con ordinanza n. 15422 del 13.6.2018 la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Comune, cassava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 240 dell'8.4.2015 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Ente e rinviato la causa innanzi allo stesso giudice in diversa composizione. 

- con il V monitoraggio semestrale del 9.07.2019, risultava che è stata versata la seconda rata (Euro 131.250,00), prevista dall'accordo transattivo, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 18.10.2018 per la chiusura della vertenza con gli eredi "A. G."; 

- con il VII e VIII monitoraggio semestrale del 2.02.2021, risultava versata la terza rata di Euro 131.250,00 delle quattro totali, relativa al debito degli eredi di "A. G.", definito con transazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18.10.2018; 

- con il IX monitoraggio semestrale del 29.07.2021, risultava versata la quarta e ultima rata di Euro 131.250,00, relativa al debito degli eredi di "A. G.", definito con transazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18.10.2018, pagamento avvenuto in data 28.04.2021; 

- con il X monitoraggio semestrale (periodo 1.01.2022-30.06.2022), l'Organo di revisione, in data 3.08.2022, dichiarava il ripiano completo di tutti i debiti fuori bilancio evidenziati nel PRFP. 

- con l'XI monitoraggio semestrale del 26.01.2023 (relativo al periodo al 31/12/2022), venivano forniti aggiornamenti in merito alla controversia con gli eredi "A. G." (avente ad oggetto risarcimento dei danni da occupazione illegittima di area, con passività potenziale stimata in Euro 7.075,5, di cui al punto 9.3 del piano, pag. 11). L'Organo di revisione forniva dettagli in merito al quadro processuale comunicato dall'Avvocatura civica avente ad oggetto domanda di restituzione di area oggetto di occupazione illegittima per la realizzazione di opera pubblica (tratto finale e opere terminali del tronco di fogna bianca dell'abitato - E. via V.D.), nonché di risarcimento danni da mancato godimento del bene, in cui segnala che: "...il giudizio è stato deciso dal Tar Puglia, Sezione 111 di Lecce, con sentenza n. 16/2023, comunicata in data 04/01/2023, con la quale il Giudice adito, pur dando conto del legittimo avvio della procedura espropriativa da parte del Comune, ha accolto il ricorso proposto dai sigg.ri G, disponendo la condanna del Comune di OMISSIS: a) alla restituzione in favore dei ricorrenti della porzione di terreno illecitamente occupata, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l'acquisizione "sanante" dell'immobile ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm.ii.; b) a proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento delle aree occupate secondo i criteri, le modalità e i termini specificati nella parte motiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, c.p.a., accogliendo parzialmente, sul punto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune. La sentenza suddetta è stata ritualmente trasmessa dall'Avvocatura civica alla competente Direzione tecnica dell'ente per le conseguenti determinazioni da assumere in esecuzione delle statuizioni giudiziali e per la quantificazione delle somme dovute sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Tar...". 

In aggiunta alle passività potenziali suindicate compariva, in fase istruttoria della Sezione ante approvazione del piano, anche, un ulteriore contenzioso per la somma di Euro 570.292,00, emergente da una perizia contrattuale redatta dalla società di revisione "R.G.T." relativamente alla verifica debiti/crediti tra il Comune e la società partecipata "C.S.A.". Come menzionato nella deliberazione n. 91/PRSP/2017 di approvazione del PRFP: "...il suddetto importo non è inserito nel piano di riequilibrio, ma risultava dalla documentazione inviata alla Sezione. L'Ente ha precisato che la perizia sopra indicata è stata depositata in data 27.12.2016, sicché le relative risultante non erano disponibili al momento della predisposizione del piano e che sull'importo complessivo di Euro 570.292,00, indicato in perizia, risultano già impegnate in contabilità Euro 422.607,09...". 

Come menzionato nella deliberazione n. 120/PRSP/2018 relativamente al III monitoraggio semestrale, sulla questione per il suddetto contenzioso è stato riportato che: "...Quanto alla società partecipata C.S.A. S.p.a., la stessa è stata dichiarata fallita in data 13.02.2017 dal Tribunale di Lecce. I contenziosi riuniti Comune c/C. s.p.a. e Consorzio per la G.R. in liquidazione sono stati definiti con sentenza n. 2311/2018, con la quale il Tribunale di Lecce, preso atto della perizia contrattuale intervenuta tra le parti e sulla scorta degli esiti della stessa, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'azione di accertamento dei reciproci rapporti di debito/credito e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Allo stato non si è ancora giunti ad una transazione con la curatela fallimentare, il comune, tuttavia, ha provveduto a finanziare la somma di Euro 570.000,00 indicata nella perizia contrattuale, in parte (Euro 422.000,00) con correlativo impegno nel bilancio di previsione 2018/2020, gestione residui e in parte (Euro 148.000,00) con accantonamento al fondo contenzioso...". Inoltre, con deliberazione n. 74/PRSP/2019 inerente al V monitoraggio semestrale di questa Sezione è stato, anche, riportato che: "...per quanto concerne la controversia con la partecipata C.S.A. Spa, in liquidazione a seguito della dichiarazione di fallimento (febbraio 2018), il 19.4.2019 la curatela fallimentare, sulla base dell'autorizzazione del Giudice delegato, ha accettato la proposta transattiva formulata del Comune, che prevede il pagamento, da parte di quest'ultimo, di complessivi Euro 450.000,00 a tacitazione di ogni reciproca pretesa, nei termini seguenti: i) Euro 240.000,00 entro 15 giorni dall'accettazione della proposta (il saldo è avvenuto il 30.4.2019); Euro 40.000,00 entro il 31.5.2019 (il saldo è avvenuto il 22.5.2019); Euro 170.000,00 entro il 31.5.2020. In proposito la relazione ha evidenziato che: l'onere derivante dall'accordo è inferiore a quello risultante dalla perizia a suo tempo commissionata dalle parti (Euro 570.000,00), oggetto di una prima proposta del Comune non accettata dalla società all'epoca in bonis; l'importo di Euro 240.000,00 è stato finanziato con risorse impegnate e disponibili nel bilancio di previsione 2019/2021, gestione residui; l'importo di Euro 40.000,00 è stato finanziato mediante prelevamento dal fondo spese potenziali del bilancio di previsione 2019; l'importo di 170.000,00 è accantonato nelle somme vincolate dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.4.2019...". Infine, con la deliberazione di questa Sezione n. 11/PRSP/2021, veniva preso atto del versamento della terza ed ultima rata di Euro 170.000,00. 

1.2 Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui art, comma 7, D.Lgs. n. 118 del 2011 

Oltre alla massa passiva indicata nel PRFP, il Comune di OMISSIS deve far fronte ad un altro disavanzo, derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118 del 2011 che ha determinato all'1.01.2015 un maggior disavanzo di Euro 8.081.803,91, per il cui recupero è stata deciso con deliberazione di C.C. n. 15/2016 di ripianare in n. 30 esercizi a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, mediante applicazione di quote costanti di Euro 269.393,46 nei relativi bilanci di previsione. 

Come riportato nella relazione dell'Organo di revisione per il Rendiconto 2023, è stata ripianata a consuntivo 2023 una quota superiore a quanto previsto, ovvero per Euro 705.747,74, pertanto il disavanzo residuo al 31.12.2023 è pari a Euro -579.489,31. 

Si riportano di seguito la composizione e le modalità di recupero del disavanzo: 

Omissis 

2. Gli equilibri economico-finanziari 

L'art. 1, c. 821, della L. n. 145 del 2018 prevede che: "Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118". 

Il D.M. 1 agosto 2019, che ha provveduto ad aggiornare i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, al fine di renderli rispondenti alle esigenze del monitoraggio richieste dalla sopra citata norma, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo (risultato di competenza W1; equilibrio di bilancio W2; equilibro complessivo W3). 

Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno chiarito che: "Il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato dal medesimo prospetto anteriormente al citato D.M. 1 agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di F.P. e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")". 

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere, comunque, al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. 

Per gli esercizi dal 2019 al 2023 le risultanze riguardanti il Comune di OMISSIS sono riassunte dai seguenti prospetti: 

Omissis 

Alla stregua dei dati esaminati, il Comune risulta aver rispettato, negli esercizi dal 2019 al 2023, la condizione prescritta dall'articolo 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (la differenza tra l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso del medesimo esercizio risulta positiva). 

L'Ente, peraltro, è riuscito anche a conseguire nei medesimi esercizi l'equilibrio di bilancio (W2), che illustra l'effettiva capacità di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio, nonché l'equilibrio complessivo (W3) che espone le variazioni che hanno interessato gli accantonamenti dopo il termine ultimo per adottare le variazioni di bilancio. 

Si fa presente che nella relazione sulla gestione esercizio 2023 viene indicato il medesimo risultato sia per W1, W2 e W3, ovvero pari a Euro 15.430.495,40, decisamente non coerente con i dati BDAP e con quelli reperiti nella relazione dell'Organo di revisione per il Rendiconto 2023. 

Pertanto, si invita il comune di OMISSIS, in occasione del prossimo monitoraggio, a fornire i dati ufficiali relativi agli equilibri di bilancio 2023, nonché a trasmettere quelli a pre-consuntivo 2024. 

3. Evoluzione del risultato di amministrazione dal 2016 al 2023 e risultato di amministrazione 2023 

Si illustra, qui di seguito, l'evoluzione e la relativa composizione del risultato di amministrazione del comune di OMISSIS, per gli esercizi 2019-2022, così come risulta dalla banca dati disponibile - BDAP: 

Omissis 

Dal raffronto tra i risultati finali di amministrazione emerge in otto anni di attuazione del piano, il conseguimento della parte disponibile (lett. E) sempre positiva, in cui il disavanzo è notevolmente migliorato passando da Euro -7.415.290,20 a -579.489,31. 

Per quanto concerne l'esercizio 2023, ai fini della verifica dell'attendibilità del risultato di amministrazione, non può prescindersi dall'accertamento in ordine alla congruità del F.P. e degli accantonamenti, nonché ai vincoli, atteso che la mancata valorizzazione delle quote vincolate e accantonate, così come una sottostima delle medesime, si traduce inevitabilmente nell'alterazione del risultato finale e in un sottodimensionamento del disavanzo esistente alla data di chiusura dell'esercizio finanziario interessato dalla procedura di risanamento. 

Qui di seguito, l'esito dell'istruttoria svolta dalla Sezione sui principali fondi e accantonamenti iscritti dall'Ente. 

3.1 F.P. (di seguito F.) esercizio 2023 

Si chiede di trasmettere, in occasione del prossimo monitoraggio dell'Organo di revisione, l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si è proceduto, al 31.12.2023, alla re-imputazione negli esercizi successivi, con attivazione del F.P. pari a Euro 388.110,40 e a Euro 2.446.174,09 (quest'ultimo cresciuto rispetto al 2022 per più di Euro 2.000.000,00). A tal proposito, andranno indicate le motivazioni relative a ciascuna re -imputazione e la fonte di finanziamento. Per le sole spese di parte capitale, si dovrà specificare se la re-imputazione è stata effettuata sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento. 

3.2 F.C. (di seguito F.) accantonato nel risultato di amministrazione 2023 

L'adeguata quantificazione del F.C. condiziona, come noto, la veridicità del risultato di amministrazione, preservando l'ente da potenziali squilibri di cassa. 

I dati disponibili evidenziano il seguente andamento del F., a tutto il 31.12.2022: 

Omissis 

Il prospetto mostra un trend nettamente crescente del fondo dal 2016 al 2023, con un "balzo" consistente tra il 2022 e 2023 per un incremento del fondo de quo pari a circa Euro 9.600.000,00; nondimeno l'Ente registra negli anni un trend crescente di accantonamento dei residui conservati, giungendo nel 2023 ad accantonare il 93% dei residui relativi al Titolo 1 e il 97,00% dei residui attivi relativi al Titolo 3, nonché l'86% dei residui relativi ai permessi di costruire (Titolo 4), come di seguito rappresentato: 

Omissis 

Come si evince dai prospetti suindicati, il maggior accantonamento del F. tra l'esercizio 2022 e 2023 risiede, praticamente, nel Titolo 1 e nel Titolo 3, con la differenza che, nel Titolo 1, l'incremento è stato pari ad Euro 798.147,72 (Euro 11.120.227,86 - Euro 10.322.080,14) rispetto ad importi leggermente superiore di residui conservati nel 2022 rispetto al 2023 mentre, nel Titolo 3, il gap è notevolmente cresciuto sia come importo accantonato (passando da Euro 560.447,43 ad Euro 9.338.723,76) sia come residui finali (passando da Euro 1.312.725,83 ad Euro 9.670.102,04). 

Analizzando analiticamente il notevole maggior accantonamento del Titolo 3, si rileva che lo stesso risiede, soprattutto, nella "Tipologia 200" (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) che nel 2023 è stato pari ad Euro 8.795.852,61 mentre, nel 2022, era di appena 240.687,60, rapportati a residui di tale tipologia anch'essi cresciuti esponenzialmente dal 2022 (Euro 241.668,59) al 2023 (Euro 8.813.823,21). 

Nel prospetto illustrato di seguito, derivante da una simulazione di questa Sezione, il notevole accantonamento, da parte dell'Ente, nell'esercizio 2023, del F. della tipologia 200 (pari al 100% dei residui conservati) è scaturito dalla presenza di uno stock ingente di accertamenti per violazioni del codice della strada effettuati in conto competenza per Euro 13.849.009,02, a fronte di riscossioni in c/competenza di Euro 5.226.758,23. Ciò ha determinato, nella differenza dei residui all'1.01.2023 per Euro 241.668,59 (a cui si deve cancellare l'importo di Euro 18.570,75 come da riaccertamento ordinario) e le riscossioni in c/residui per Euro 31.525,42, un valore di residui, al 31.12.2023, pari ad Euro 8.813.823,21, con una percentuale di riscossione media del quinquennio (2019-2023) pari ad appena al 7,11%: 

Omissis 

Inoltre, dalle tabelle sottostanti, reperite dalla relazione sulla gestione del rendiconto 2023 del comune di OMISSIS, è evidente lo scarto tra gli accertamenti per le sanzioni per violazioni del codice della strada effettuati nel 2023 rispetto al 2022 e 2021, nonché l'aumento percentuale rispetto alle previsioni definitive del medesimo esercizio 2023 pari al 307%: 

Omissis 

Alla luce di quanto su evidenziato, si dovrà relazionare in occasione del prossimo monitoraggio sui motivi per cui vi è stato questo ingente accantonamento del F. nell'esercizio 2023 per le sanzioni da violazioni del codice della strada rispetto agli esercizi precedenti con un notevole appesantimento della lett. A e riduzione della parte disponibile (lett. E) del risultato di amministrazione. Per l'appunto, nel caso in cui gli accertamenti siano dovuti all'installazione di un autovelox che ha prodotto un notevole surplus di verbali derivanti da violazioni del codice della strada, in occasione del prossimo monitoraggio da parte dell'Organo di revisione, l'Ente vorrà inoltrare l'atto di convenzione di tale strumento di rilevazione di infrazioni del codice della strada, nonché, visto che l'accantonamento al 100% deciso dall'Ente è indice di fortissimo dubbio sull'esigibilità dei suddetti proventi, si chiede di specificare se ai suddetti verbali si siano susseguiti dei ricorsi da parte delle controparti e se, conseguentemente, siano scaturiti già dei giudizi dagli Organi competenti in merito a tali decisioni. 

Infine, al fine di consentire il controllo sulla corretta determinazione del F., si chiede all'Ente di trasmettere, in occasione del prossimo monitoraggio, i prospetti di calcolo del F. accantonato nell'esercizio 2023 e pre-consuntivo 2024, redatti secondo il principio contabile n. 3 e l'esempio n. 5 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011: 

A tal fine vorrà riportare: 

- l'entità dei residui attivi all'01.01. per ciascuna annualità del quinquennio considerato, con le relative percentuali di riscossione (per il 2023, dall'01.01.2019 all'01.01.2023; per il 2024, dall'01.01.2020 all'01.01.2024); 

- l'entità dei residui attivi riportati al termine di ciascun esercizio (al 31.12.2023 e 31.12.2024) ai fini della svalutazione; 

- la percentuale media di riscossione e la percentuale di svalutazione applicata ai residui attivi considerati ai fini del calcolo del completamento a cento. 

Infine, il Comune dovrà trasmettere l'elenco di eventuali entrate escluse dal calcolo, indicando per ognuna di esse la motivazione per la quale si è ritenuto di non svalutarle. 

3.3 Fondo anticipazione di liquidità (di seguito F.) 

Il comune di OMISSIS ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35 del 2013 e D.L. n. 66 del 2014 e, successivamente, ai sensi del D.L. n. 78 del 2015. Per tale motivo, al 31.12.2015, l'anticipazione ammontava ad un importo pari a Euro 3.071.232,40 e l'Ente affermava di avvalersi, in un primo momento, della facoltà di cui all'art. 2, comma 6, D.L. n. 78 del 2015 in sede di rendiconto 2015 per l'accantonamento al F.. 

In seguito, è emersa la volontà dell'Ente (nota prot. Cdc n. (...) del 31.05.2017), a seguito dell'istruttoria della Sezione ante approvazione del piano, di non voler fruire dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015. Ciò a partire dal Rendiconto 2016, approvato dal Commissario Straordinario con proprio atto n. 180 del 29/05/2017, in cui tra i fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2016 è stato riportato il residuo debito per le anticipazioni di liquidità ricevute pari ad Euro 2.990.190,38. 

Pertanto, da allora il Comune ha provveduto, altresì, ad accantonare il F. in sede di ciascun rendiconto, come emerge dal seguente prospetto: 

Omissis 

Tenuto conto di quanto premesso, si fa presente la nuova normativa per quanto concerne la contabilizzazione del F. a partire dall'esercizio 2021. 

L'art. 52, comma 1-ter, del citato D.L. n. 73 del 2021 prevede che "a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso". 

Ne deriva che, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più applicare in entrata l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscriverlo nella spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio ma devono ridurre il fondo anticipazioni di liquidità solo "in sede di rendiconto", nell'allegato "a)" e "a/1)", applicando la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. A tal fine, in sede di rendiconto, la quota del fondo anticipazioni di liquidità "liberata" è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità". 

Alla luce di ciò, a decorrere dall'esercizio 2021: 

- in sede di bilancio di previsione: 

- nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), è iscritta la quota annuale di rimborso in conto capitale dell'anticipazione di liquidità; 

- in sede di rendiconto: 

- nell'allegato "a)" è iscritto il fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità"; 

- nell'allegato "a/1", nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono registrati sia la riduzione del fondo anticipazioni di liquidità nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti". 

A decorrere dall'esercizio 2022: 

- in sede di bilancio di previsione: 

- in entrata, è iscritta la quota del risultato di amministrazione liberata nell'esercizio precedente come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità"; 

- nel titolo 4 della spesa, è iscritto la quota annua di rimborso in conto capitale dell'anticipazione di liquidità; 

- in sede di rendiconto, si procede alla stessa contabilizzazione dell'esercizio precedente (2021) e quindi: 

- nell'allegato "a)" è iscritto il fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità"; 

- nell'allegato "a/1", nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono registrati sia la riduzione del fondo anticipazioni di liquidità nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti". 

Tale modalità di contabilizzazione del F. deve essere seguita sino al rimborso totale dell'anticipazione (gli interessi sull'anticipazione concessa continuano viceversa ad essere contabilizzati al titolo I della spesa). 

Inoltre, nella nota integrativa del bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione deve essere data evidenza delle modalità di finanziamento del rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta che, secondo la nuova disciplina contabile, non può essere finanziata con la quota liberata iscritta in bilancio, la quale concorre, unicamente, senza destinazione specifica, all'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione. 

Ciò posto, e venendo alla contabilizzazione del F. operata dal Comune di OMISSIS per esercizi 2021, 2022, 2023 e bilancio previsionale 2024-2026, dalla consultazione dei documenti contabili estrapolati dalla BDAP, per quanto concerne i bilanci e rendiconti dal 2021 al 2023 risulta la corretta applicazione della disciplina contabile introdotta dall'art. 52 del D.L. n. 73 del 2021. Al contrario nei bilanci di previsione 2021-2023 e 2024-2026 non è fedele ai dettami della nuova contabilizzazione, per le seguenti risultanze: 

Bilancio rendiconto 2021-2023. 

Dalla consultazione del "Quadro generale riassuntivo" del bilancio di previsione 2021 - 2023, si evince che il Comune ha iscritto per intero, in entrata, l'importo del F. accantonato in sede di rendiconto 2020 (Euro 2.754.619,48) e in parte spesa, al Titolo IV, lo stesso importo, ridotto della quota capitale da rimborsare nell'esercizio 2021 per Euro 178.702,96 (Euro 2.575.916,52). Contabilizzazione, tuttavia, che come innanzi rilevato, deve considerarsi superata alla luce della nuova disciplina contabile introdotta dall'art. 52 del D.L. n. 73 del 2021. 

Omissis 

Bilancio previsione 2024-2026 

Dalla consultazione del "Quadro generale riassuntivo" del bilancio di previsione 2024 - 2026, si evince che il Comune non ha praticamente iscritto nulla (infatti l'importo è pari a Euro 0,00), sia in entrata con riferimento alla quota del risultato di amministrazione liberata nell'esercizio precedente come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", sia nel titolo 4 della spesa con riferimento alla quota annua di rimborso in conto capitale dell'anticipazione di liquidità: 

Omissis 

Inoltre, non risulterebbe data evidenza delle modalità di finanziamento del rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta nella nota integrativa del bilancio di previsione tranne che nell'esercizio 2022. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ente dovrà riferire in merito alle rilevate discrasie, precisando, altresì, se sia stata fatta applicazione della previsione contenuta nel richiamato articolo 52, comma 1-ter, sia nelle note integrative allegate al bilancio di previsione (tranne nel bilancio 2022-2024) e nelle relazioni sulla gestione allegate al rendiconto nel dare evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità che non possono, come già ribadito, essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. 

Inoltre, si chiede, in occasione del prossimo monitoraggio all'Organo di revisione, di verificare la corretta contabilizzazione del F. nell'esercizio in corso (2024), avendo cura di chiarire se l'Ente: 

i) sia in regola con la restituzione delle rate di ammortamento annuali; in caso affermativo, si chiede di trasmettere i mandati di pagamento a tutto il 2024; 

ii) abbia beneficiato di ulteriori anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 21, del D.L. n. 73 del 2021, conv. dalla L. n. 106 del 2021. 

Si chiede, infine, in occasione del prossimo monitoraggio, di restituire la seguente tabella, compilata in ogni sua parte, con l'esatta indicazione degli importi accertati e riscossi e di quelli restituiti o da restituire: 

Omissis 

3.4 Fondo contenzioso e passività potenziali per gli esercizi 2023 e 2024 

Il fondo contenzioso, accantonato nel risultato di amministrazione dal 2016 al 2023, mostra la seguente evoluzione: 

Omissis 

Con le relazioni dell'Organo di revisione ex art. 243-quater, comma 6, TUEL relative al XIII e XIV monitoraggio del 25.01.2024 (prot. (...) del 26.01.2024) e prot. n. (...) del 25.07.2024 (prot. (...) del 25.07.2024) è stata fatta con il XIII monitoraggio una ricognizione delle liti pendenti e del loro ammontare per l'esercizio 2023; mentre, con il XIV monitoraggio, è stato fornito un aggiornamento del contezioso, secondo quanto comunicato dall'Avvocatura civica. 

Di seguito si riportano i prospetti con riferimento alla ricognizione delle liti pendenti: 

Omissis 

Tabella n. 20 - Stato del contenzioso al 30.06.2024 

1. giudizio D. s.r.l.: trattasi di un giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Lecce dalla Società D. s.r.l. per il recupero di crediti asseritamente rivenienti da un contatto d'appalto. Attualmente pendono trattative volte al componimento bonario della lite. La prossima udienza è fissata per il 06/11/2024 per verificare l'eventuale raggiungimento di un'intesa transattiva; 

2. giudizio Z. N. L. E.: trattasi di giudizio avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale, quantificati in citazione in Euro 18.042,13. La controversia è stata composta bonariamente, giusta scrittura privata di transazione del 09/01/2024, mercé pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di Euro 6.500,00, onnicomprensiva; 

3. giudizio Z. P.: trattasi di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni a seguito di fenomeno di randagismo. La prossima udienza è fissata per il 22/10/2024 per la precisazione delle conclusioni; 

4. gindizio P. G.: trattasi di gravame pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, promosso dal Comune di OMISSIS avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3100/2023. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata dall'attore in primo grado, di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., accolta dal primo Giudice. La prima udienza di comparizione è fissata per il 21/11/2024; 

5. giudizio A. M. R.: trattasi di giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale per complessivi 70.873,07. La controversia è stata transatta mercé pagamento della complessiva somma di Euro 18.500,00 onnicomprensiva; 

6. giudizio A. A. R.: trattasi di giudizio d'appello, proposto dalla sig.ra A. A. R. innanzi alla Corte d'Appello di Lecce avverso la sentenza R.G. n. 2600/2022 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di risarcimento danni da insidia stradale proposta dall'odierna appellante. La controversia è stata trattenuta per la decisione alla udienza del 21/05/2024 con assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. Al momento non risulta depositata la relativa sentenza; 

7. giudizio D. M. A. A.: La controversia pende innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, a seguito di appello proposto dal Comune di OMISSIS avverso la sentenza n. 1558/2021 resa dal Tribunale di Lecce. Trattasi di giudizio avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni per fenomeno di randagismo. All'udienza del 28/11/2023 la controversia è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. Al momento non risulta depositata la relativa sentenza; 

8. giudizio M. M.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. La prossima udienza è fissata per il 05/11/2024 per l'ascolto dei testimoni; 

9. giudizio P. O.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La prossima udienza è fissata per il 20/09/2024 per la discussione; 

10. giudizio P. C.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La prossima udienza è fissata per il 14/01/2025 per la precisazione delle conclusioni; 

11. giudizio B. C.: trattasi di giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La controversia è stata risolta transattivamente mercè scrittura privata di transazione del 02/03/2024 con il pagamento, da parte dell'ente ed in favore della sig.ra B.C., della complessiva somma di Euro 1.500,00 onnicomprensiva, a fronte di una richiesta giudiziale di complessivi Euro 3.381,89; 

12. giudizio S. V. (appello proposto nei confronti della danneggiata, medio tempore diventata maggiorenne. Il precedente grado di giudizio era stato proposto dalla madre della sig.ra S. V., sig.ra S. S., nell'intesse della figlia): trattasi di giudizio d'appello pendente innanzi al Tribunale di Lecce, instaurato dal Comune di OMISSIS avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Lecce n. 5/2017. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata dall'attrice in primo grado, di risarcimento danno da insidia stradale, accolta dal primo Giudice. La prossima udienza è fissata per il 23/01/2025 per la precisazione delle conclusioni; 

13. giudizio D. S. A.: trattasi di giudizio d'appello instaurato dal Comune di OMISSIS innanzi al Tribunale di Lecce avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Lecce n. 3691/2019. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata dall'attrice in primo grado, di risarcimento danni da fenomeno di randagismo, accolta dal primo Giudice. Il giudizio si è concluso favorevolmente per l'ente con sentenza n. 1493/2024: l'appello è stato integralmente accolto e la A. soccombente è stata condannata anche alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in profitto del Comune di OMISSIS; 

14. giudizio P. G.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La controversia è stata rinviata al 05/11/2024 per la verifica del bonario componimento in corso; 

15. giudizio Azienda Agricola S. D.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni per incendio asseritamente sviluppatosi da strada comunale. La controversia è stata rinviata al 26/09/2024 per la discussione; 

16. giudizio A. A.: trattasi di giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Lecce, instaurato dal Comune di OMISSIS avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Lecce n. 3495/2021. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata dall'attore in primo grado, di risarcimento danno da fenomeno di randagismo, accolta dal primo Giudice. Con sentenza n. 1728/2024 il Tribunale adito ha rigettato l'appello; 

17. giudizio S. S.: trattasi di giudizio d'appello innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, instaurato dal Comune di OMISSIS avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecce n. 3240/2021. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata dall'attore in primo grado, di risarcimento danno da insidia stradale, accolta dal primo Giudice. Con sentenza n. 380/2024 la Corte d'Appello adita ha accolto l'appello proposto dal Comune di OMISSIS, condannando il sig. S. anche al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio; 

18. giudizio S. G.: trattasi di giudizio d'appello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, instaurato dal sig. S. G. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecce, n. 1931/2019, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento danni per insidia stradale formulata dall'attore in primo grado. Essendo già state depositate comparsa conclusionale e memoria di replica, si è in attesa della decisione; 

19. giudizio M. C. ed altri: il giudizio pende innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di gravame proposto da M. C. ed altri avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 619/2022. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata in primo grado dagli attori, di risarcimento danno per insidia stradale. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha espresso parere favorevole alla reiezione del ricorso; 

20. giudizio V. A.: trattasi di giudizio d'appello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, instaurato dal sig. V. A. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1444/2020. La vicenda ha ad oggetto l'originaria richiesta, formulata in primo grado dall'attore, di risarcimento danni per insidia stradale. Essendo già state depositate comparsa conclusionale e memoria di replica, si è in attesa della decisione; 

21. giudizio M. A.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La controversia sarà chiamata all'udienza del 03/12/2024 per la precisazione delle conclusioni; 

22. giudizio M. F.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da cose in custodia. La prossima udienza è fissata per 28/10/2024 per l'ascolto dei testimoni; 

23. giudizio M. S.p.a.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce avente ad oggetto la revisione periodica canoni contrattuali relativi al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Alla prima udienza di comparizione il Giudice ha riservato la decisione sull'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'ente e, ove tale eccezione venga respinta, il Giudice dovrà decidere sulla ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Società attrice. Al momento non risulta depositato il relativo provvedimento giudiziale; 

24. giudizio V. G.: trattasi di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce instaurato dal sig. V. per il risarcimento danni ex art. 844 c.c. Il giudizio risulta, ad oggi, interrotto a causa della morte di un Difensore costituito, avv. R. G. M.; 

25. giudizio P. M.: trattasi di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. All'udienza del 28/06/2024 il Giudice della controversia ha riservato la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova orale. Ad oggi non risulta depositata la relativa ordinanza; 

26. giudizio L. L.: trattasi di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La prossima udienza è fissata per il 15/10/2024 per la decisione sulle richieste istruttorie; 

27. giudizio C. P. s.r.I.: trattasi di un giudizio pendente innanzi al Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, avente ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza, presentata dalla ricorrente, al fine di sostituire transenne parapedonali con nuovi manufatti pubblicitari. Al momento non risulta fissata l'udienza di discussione; 

28. giudizio S. Y.: trattasi di un giudizio pendente innanzi al Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, con cui è stato impugnato il rigetto di istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico. Al momento non risulta fissata l'udienza di discussione; 

29. giudizio Farmacia D. P. - L. +1: trattasi di un giudizio d'appello promosso da Farmacia D. P. - L. e da altro appellante, pendente innanzi al Tribunale di Lecce, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 112/2024 con cui è stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. La causa è stata rinviata al 14/11/2024 per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado; 

30. giudizio B. s.r.I. + 1: trattasi di ricorso ex artt. 699 e 700 c.p.c. pendente innanzi al Tribunale di Lecce, proposto dai ricorrenti affinché il Giudice adito ordini al Comune di OMISSIS di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente in vista della cessazione delle immissioni, superiori alla ordinaria tollerabilità, provenienti da esercizi commerciali posti nelle immediate vicinanze della sede della società e della abitazione dell'altro ricorrente. Il procedimento giudiziale si è concluso e, al momento, si è in attesa di conoscere la decisione del Giudice; 

31. giudizio C. T.: trattasi di un giudizio pendente innanzi al Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, con cui è stato richiesto l'annullamento, previa sospensione di efficacia, dell'ordinanza del Responsabile del SUE del Comune di OMISSIS, prot. n. (...) del 21/07/2023, notificata il 26/07/2023, di sospensione dei lavori in corso d'opera e il rispristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della medesima ordinanza. In sede cautelare il Giudice amministrativo ha sospeso gli effetti dell'impugnata ordinanza imponendo, tuttavia, alla parte ricorrente, il divieto di prosecuzione e/o ultimazione dei lavori in corso d'opera. Al momento si è in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del merito; 

32. giudizio C. K.: trattasi di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da insidia stradale. La prima udienza è fissata per il 04/10/2024; 

33. giudizio M. G.: trattasi di un giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, promosso dalla sig.ra M. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 789/2023 resa in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il prossimo incumbente previsto a carico delle parti costituite è il deposito di note in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni (c.d. trattazione cartolare); 

34. giudizio Provincia di Lecce ed EPV03:trattasi di un giudizio instaurato innanzi al Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, dal Comune di OMISSIS avverso la determina n.71.0 del 27/04/2023, con cui il Dirigente del Settore Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce ha disposto la rettifica della D.D.331/23 inerente a un provvedimento di VIA integrato per un progetto di impianto agro-fotovoltaico denominato (...), proposto da (...) Srl, da realizzarsi in agro del Comune di OMISSIS, nonché del predetto D.D. 331/23 nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto. L'udienza per la discussione del ricorso è fissata per il 26/09/2024. 

Fonte: tabella estrapolata e rielaborata dalla relazione per il XIV monitoraggio dell'Odr. del comune di OMISSIS. 

Con riferimento alla tabella n. 19 sulla ricognizione del contenzioso al 31.12.2023, l'Ente ha effettivamente accantonato quanto previsto dall'Avvocatura civica per Euro 354.709,05, secondo una classificazione delle cause pendenti in probabile, possibile e remoto. 

Tuttavia, come si evince dal suddetto prospetto, il contenzioso pendente è cospicuo e le cause valutate come grado di soccombenza "remoto", hanno un esito sempre imprevedibile, come, per esempio, quella relativa al giudizio instaurato in primo grado da "A. A.", in cui il Tribunale, in secondo grado, ha rigettato l'appello proposto del Comune contro la sentenza del Giudice di Pace e condannato l'Ente al pagamento di Euro 6.775,86 (riconosciuto successivamente come debito fuori bilancio), ovvero per un importo ben più alto di quanto stimato. 

Inoltre, altre cause pendenti "remote" non risultano ancora definite, lasciando un'alea del giudizio che potrebbe non combaciare con quanto preventivato dall'Ente. 

Per il profilo in esame si rende, pertanto, necessaria un'accurata e aggiornata ricognizione del contenzioso pendente, ai sensi del principio contabile n. 5.2 lett. h dell'allegato n. 118/2011, tale da consentire a questa Sezione di effettuare le necessarie valutazioni di congruità in ordine all'importo accantonato. 

Infatti, la conseguenza di una sottostima del fondo rischi o di una quantificazione non analitica, invero, è quella di non dare adeguata rappresentazione agli oneri finanziari che potrebbero insorgere a conclusione dei giudizi in corso e che il bilancio potrebbe non riuscire ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel), con tutte le conseguenze in punto di mantenimento degli equilibri di bilancio: un'adeguata costituzione del fondo rischi, in altri termini, consente all'Ente di precostituirsi risorse sufficienti a fronteggiare e neutralizzare gli effetti pregiudizievoli discendenti da un'eventuale soccombenza giudiziale. 

Anche la tabella n. 20 dimostra come l'Ente abbia contratto nuovo contenzioso, così come nell'anno 2024 (cfr. dal n. 25 al n. 32 dell'elenco di cui alla tabella n. 20). Sul punto, si verificheranno gli esiti dell'accantonamento dello stesso in occasione del prossimo monitoraggio. 

Ciò posto, in occasione del prossimo monitoraggio, si vorranno chiarire i criteri di calcolo utilizzati, nonché fornire l'elenco analitico del contenzioso pendente alla data del 31.12.2024 (incluse le sentenze non definitive e non esecutive), compilando all'uopo la tabella di seguito riportata: 

Omissis 

La mappatura aggiornata del contenzioso dovrà essere asseverata dai legali competenti (classificazione del rischio) e dal collegio dei revisori (adeguatezza dell'accantonamento previsto). 

3.5 F.G. (di seguito F.) 

L'articolo 1, commi 859-866, L. 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce, a partire dall'esercizio 2021, il F.G. (di seguito F.) per "sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge" (Corte costituzionale, sentenza n. 78/2020). 

Si tratta di un accantonamento - ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall'art. 167 del Tuel e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle Pubbliche amministrazioni. 

In dettaglio, il comma 859 prevede che "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: 

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 ..., se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; 

b) le misure di cui ai commi 862 ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231". 

Le misure di cui al comma 862 consistono nello stanziamento in parte corrente di "un accantonamento denominato F.G., sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: 

"a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente". 

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al F., determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata "sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"" e l'esclusione va intesa come riferita "solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL" (Sezione controllo Campania n. 4/2022). 

Alla luce delle anzidette coordinate normative, occorrerà, pertanto, defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione. Sull'importo così risultante, andrà applicata la percentuale di accantonamento al F. stabilita in base ai criteri fissati nelle lettere da a) a d) del comma 862. 

Ciò posto, l'accantonamento, da parte del Comune, al F.G. registra nel biennio 2021 - 2022 il medesimo importo pari a Euro 118.000,00 (dati BDAP). Nel 2023 non vi è stato alcun importo accantonato a consuntivo, come riferito dall'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2023, avendo rispettato le condizioni dell'art. 1, c. 859 e ss., L. n. 145 del 2018. 

Nondimeno l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto riferito dallo stesso Organo di revisione nella relazione sul monitoraggio al 30.06.2024, mostra un dato pari a -16,98 gg. 

Alla luce di quanto suesposto, in occasione del prossimo monitoraggio, si vorranno inoltrare i prospetti di calcolo del F. relativi agli esercizi 2023 e 2024, nonché si chiede all'Ente, altresì, di compilare i seguenti prospetti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 che devono essere coerenti con i dati reperibili nella PCC (piattaforma crediti commerciali del MEF): 

Omissis 

4. Debiti fuori bilancio extra PRFP e transazioni 2023 e 2024 

Con le relazioni ex art. 243-quater, comma 6, TUEL relative al XIII e XIV monitoraggio del 25.01.2024 (prot. (...) del 26.01.2024) e prot. n. (...) del 25.07.2024 (prot. (...) del 25.07.2024), l'Organo di revisione ha fornito un elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti al II semestre 2023, mentre nel I semestre 2024 è stato comunicato per il 26.07.2024 il riconoscimento di un debito fuori bilancio per Euro 6.775,86. 

I debiti fuori bilancio riconosciuti nel II semestre 2023, nonché finanziati e liquidati sono i seguenti: 

Tabella n. 24 - Debiti fuori bilancio riconosciuti nel II sem. 2023 

a) con deliberazione n. 41 del 25/07/2023, l'Ente ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio in relazione all'esito della controversia instaurata da P.S. s.r.l. di cui al punto 19 che precede; 

b) con deliberazione n. 50 del 03/10/2023, l'Ente ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio in relazione all'esito della controversia instaurata da B.B. s.p.a. di cui al punto 1 che precede; 

c) con deliberazione n. 51 del 03/10/2023, l'Ente ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio in relazione all'esito della controversia instaurata da A.S. e G. di cui al punto 9 che precede; 

d) con deliberazione n. 73 del 28/12/2023, l'Ente ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio in relazione all'esito della controversia instaurata da P.G. di cui al punto 5 che precede. 

Fonte: tabella estrapolata dalla relazione per il XIII monitoraggio dell'Odr. del comune di OMISSIS. 

In considerazione di quanto summenzionato, si fa presente che l'Ente ha ripreso nell'esercizio 2023 a riconoscere come debiti fuori bilancio a seguito di Sentenze esecutive importi che risultano abbastanza importanti(Euro 160.357,72) come illustrato nella tabella sottostante: 

Omissis 

Ciò posto, si invita, in occasione del successivo monitoraggio, a compilare, per i debiti riconosciuti, sia al 31.12.2023, sia al 31.12.2024, il dettagliato prospetto, qui di seguito riportato, avendo cura di suddividere le varie posizioni per esercizio di emersione: 

Omissis 

Tanto al fine di consentire a questa Sezione di monitorare, per la durata del PRFP, il ritmo di smaltimento dei "nuovi" debiti fuori bilancio (ovvero post PRFP), considerato che proprio la problematica legata ai debiti fuori bilancio è stata la causa maggiore che ha portato in piano di riequilibrio il Comune. 

Si chiede, inoltre, di inoltrare eventuali transazioni sottoscritte al 31.12.2023 e 31.12.2024, compilando la seguente tabella: 

Omissis 

5. Analisi della capacità di riscossione e gestione dei residui attivi 

L'Organo di revisione, nella relazione sul XIII e XIV monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario, ha fornito i dati aggiornati sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie alla data del 31.12.2023 e al 30.06.2024, specificati nelle seguenti tabelle: 

Omissis 

Focalizzandosi sui dati a consuntivo (ovvero al 31.12.2023), comunicati dal Collegio dei Revisori, risulta anche quanto segue: "...Con riferimento alle entrate tributarie si precisa quanto segue: si conferma, come già osservato per i precedenti esercizi finanziari, che l'Ente non rileva alcuna riduzione del gettito dei tributi registrandosi, al contrario, un incremento delle somme incassate in conto competenza e in conto residui rispetto all'esercizio finanziario 2022; con riferimento all'Addizionale comunale all'irpef, come per i precedenti esercizi finanziari, la differenza fra le somme stanziate ed accertate nel bilancio di previsione 2023 e le somme riscosse in conto competenza entro il 31/12/2023, sarà incassata nel corso nell'esercizio finanziario 2024, atteso che le somme dovute a saldo dell'addizionale comunale dai lavoratori dipendenti sono versate il successivo anno in n. 11 rate, come previsto dalla normativa vigente, mentre per le altre categorie il versamento avverrà nel 2024 in sede di dichiarazione dei redditi; circa la Tariffa Rifiuti si segnala che per il 2023, la quarta ed ultima rata degli avvisi di pagamento emessi ha scadenza 31/12/2023. Al fine di rendere confrontabile il dato delle riscossioni con quello dell'esercizio precedente, si rappresenta che alla data odierna l'Ente ha incassato per Tariffa Rifiuti 2023 Euro 279.453,73 che, sommata alla riscossione in conto competenza 2023 di Euro 4.245.470,27 (vedi tabella precedente), evidenzia, allo stato, un dato complessivo di Euro 4.524.924,00; le attività di recupero evasione anche nell'esercizio finanziario 2023 sono state regolarmente svolte dal Servizio Tributi ed hanno consentito, complessivamente, di realizzare delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio. L'attenzione dell'Ente alla puntuale gestione dell'attività di accertamento ha generato nel contribuente una maggiore propensione al pagamento delle imposte dovute. La percentuale di riscossione in conto competenza degli avvisi di accertamento emessi si attesta al 51,32%. Ovviamente, per gli importi accertati e non ancora incassati, l'Ente ha iscritto in bilancio un adeguato F.C.. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la gestione complessiva dei tributi non fa rilevare alcuna criticità....Anche la gestione delle entrate extratributarie non fa emergere alcuna criticità. Si registrano, sostanzialmente, maggiori entrate rispetto alle previsioni, con una percentuale di incassi in conto competenza di circa il 99%. Con riferimento, in particolare, alle sanzioni per violazioni al codice della strada, per le somme non incassate in conto competenza l'Ente ha iscritto in bilancio un adeguato F.C....". 

In considerazione di ciò, il PRFP prevedeva, quale leva di risanamento, l'incremento delle entrate proprie. 

Infatti, nella tabella di seguito si riportano le previsioni indicate nel PRFP con riferimento agli obiettivi di incremento delle entrate: 

Omissis 

In virtù di quanto suesposto, si chiede all'Ente, in occasione del prossimo monitoraggio, di compilare nella tabella di seguito riportata le previsioni indicate nel PRFP con i dati da consuntivo degli esercizi 2016 al 2024 delle entrate proprie: 

Omissis 

Inoltre, si vorrà nel dettaglio compilare anche le seguenti tabelle per gli esercizi 2023 e 2024: 

Omissis 

Infine, si vorrà compilare il dettaglio del recupero da evasione tributaria per gli esercizi 2023 e 2024 relative alle entrate tributarie ed extratributarie, suddivise per singolo tributo: 

Omissis 

In merito al tributo TARI, per il cui ammanco per circa Euro 700,000,00 si è fatto ricorso anche al suddetto piano ( al 31.12.2023 i residui conservati ammontano a circa Euro 7.450.000,00), si chiedono, in occasione del prossimo monitoraggio, maggiori chiarimenti e delucidazioni relativamente al "B.S.", decisa con deliberazione del C.C. n. 8 del 29.04.2024, per la quale opzione si chiede di fornire copia della stessa, con cui è stata disciplinata l'agevolazione sulla tariffa in favore dei nuclei familiari residenti, che versino in condizioni di disagio economico-sociale. 

A prescindere dai dati, la Sezione non può che rilevare per l'esercizio 2023 l'esistenza di una flessione in merito alla capacità di riscossione dei residui, come dimostrato dai dati BDAP, in cui la riscossione percentuale in c/residui del Titolo 1 è pari al 25,35% e quella del Titolo 3 al 42,28%. 

Inoltre, suscita particolare perplessità l'esistenza al 31.12.2023, di consistenti residui attivi (21.418.250,23), soprattutto vetusti del titolo I per un ammontare pari a Euro 5.243.618,91, come si evince dalla seguente: 

Omissis 

A tal riguardo, in occasione del prossimo monitoraggio, si invita l'Ente a fornire per lo stock dei suddetti residui attivi del titolo I vetusti pari a Euro 5.243.618,91, un elenco dettagliato indicando la natura, l'anno di provenienza e la motivazione per cui sono ancora considerati titoli validi per la riscossione. 

Si vorrà anche trasmettere la tabella dell'anzianità dei residui aggiornata al 31.12.2024 (pre-consuntivo). 

6. Revisione della spesa -- andamento della spesa corrente e gestione dei residui passivi 

Il PRFP del comune di OMISSIS prevede, sin dal 2016, l'adozione di politiche di riduzione della spesa, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. 

L'Ente nel medesimo piano ha prodotto le precisioni di riduzione della spesa, rappresentata nel seguente prospetto: 

Omissis 

Con le relazioni sui monitoraggi al 31.12.2023 e 30.06.2024, l'Organo di revisione ha inoltrato le proprie risultanze, illustrate di seguito: "...Per quanto riguarda la revisione della spesa programmata con il piano, come già comunicato in occasione dei precedenti monitoraggi, la stessa è stata incisa, in particolare, dal "caro-bollette". Anche nel corso del 2023, nonostante una generale sensibile riduzione dei costi delle utenze rispetto agli esercizi precedenti, il Ministero dell'Interno è dovuto intervenire con il Decreto 19 maggio 2023 prevedendo la ripartizione in favore dei comuni di un fondo per garantire la continuità dei servizi. Per il Comune di OMISSIS la quota spettante è pari ad Euro 211.810,92. Nonostante questo ristoro, come già evidenziato in occasione del monitoraggio al 30/06/2023, l'Ente, per la sola gestione della pubblica illuminazione, ha dovuto stanziare nel bilancio 2023 Euro 830.000,00 in più rispetto all'importo risultante dalla convenzione C. servizio Luce 2 Lotto 10 Edizione 4 ID 1614 alla quale ha aderito nel giugno 2022 come misura di razionalizzazione. In ogni caso, i dati SIOPE 2023 evidenziano una riduzione dei costi sostenuti con riferimento ai consumi di acqua, gas metano, telefonia fissa e mobile, di circa il 27% rispetto agli stessi dati del SIOPE 2022. Per quanto concerne le misure di compensazione in favore del Comune di OMISSIS, oltre altri interventi già evidenziati in occasione del monitoraggio al 30/06/2023, si segnala che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10/08/2023 è stata approvata la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di OMISSIS e la Società B.D. S.r.l. relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, con obbligo della società di corrispondere in favore del Comune di OMISSIS un importo di Euro 500.000,00 da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale..."; "...Per quanto riguarda la revisione della spesa programmata con il piano, come già comunicato in occasione del monitoraggio al 31/12/2023, la stessa è stata incisa, in particolare, dal "caro-bollette" che, in ogni caso, a quella data, ha fatto registrazione una riduzione di circa il 27%, rispetto all'esercizio 2022, dei costi relativi ai consumi di acqua, gas metano, telefonia fissa e mobile. I dati SIOPE al 30/06/2024 relativi a dette utenze, confrontati con quelli alla data del 30/06/2023, non evidenziano scostamenti significativi e sono, sostanzialmente, sovrapponibili. Con determinazione dirigenziale R.G. n. 2110 del 24/11/2023 l'Ente ha aderito alla Convenzione denominata "E.E." Lotto 14 (Puglia e Basilicata) stipulata fra C. S.p.A. ed E.E. S.p.A., sede legale in M., F. B. n. 31,- P.I. (...), della durata di mesi 12, per alimentare tutte le utenze intestate al Comune di OMISSIS riferite agli usi diversi dalla pubblica illuminazione (per quest'ultima, si rammenta che l'Ente ha aderito nel giugno 2022 alla convenzione C. servizio Luce 2 Lotto 10 Edizione 4 ID 1614). Inoltre, nel mese di gennaio 2024, con determinazione R.G. n. 186, l'Ente ha aderito alla Convenzione C. "E.E." nella quale risulta aggiudicataria per il lotto "14 - Puglia e Basilicata", la società A.A. S.p.A., sede legale in V., L.G. 8- P.I. (...), per la durata di mesi 12, al fine di attivare la fornitura di energia elettrica per alimentare nuove utenze intestate all'Ente...". 

Tenuto conto di quanto suesposto, la Sezione non ha dati contabili sufficienti per comprendere se effettivamente l'Ente è in linea con le misure di contenimento della spesa prevista dal piano dell'Ente. 

Pertanto, in occasione del prossimo monitoraggio, si vorrà compilare la tabella n. 36, aggiornando i dati della stessa con quelli ottenuti a rendiconto dal 2016 al 2024 (pre-consuntivo): 

Omissis 

Inoltre, si chiede, anche, di compilare il prospetto seguente che mostra la capacità di smaltimento della spesa corrente e capitale per tutta la durata del PRFP: Tabella n. 38 - impegni e pagamenti di competenza e residui dal 2016 al 2024 

Omissis 

Infine, con riferimento alla convenzione regolante i rapporti tra il Comune di OMISSIS e la Società B.D. S.r.l. relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, con obbligo della società di corrispondere in favore del Comune di OMISSIS un importo di Euro 500.000,00, si chiede di trasmettere copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10/08/2023, nonché delucidazioni sul quantum erogato dalla suddetta società e per quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale siano stati destinati i medesimi proventi. 

7. Situazione cassa al 31.12.2023 e 31.12.2024 

Il F.C. dal 2016 al 2023 mostra la seguente evoluzione: 

Omissis 

Dal medesimo prospetto si evince che il comune di OMISSIS ha avuto complessivamente dall'inizio del piano un F.C. sempre positivo con incrementi consistenti dal 2016, fino al dato finale al 31.12.2023 pari Euro 16.941.279,20. 

Con le relazioni sui monitoraggi al 31.12.2023 e 30.06.2024, l'Organo di revisione ha fatto presente che ha chiuso l'esercizio finanziario 2023 con un fondo di cassa pari a Euro 16.941.279,20, di cui vincolato Euro 2.797.829,66, mentre al 30.06.2024 il saldo di cassa aumenta ancora a Euro 21.449.315,60, con somme vincolate che ammontano a Euro 4.017.612,89. Inoltre, dalla relazione del Collegio dei revisori per il Rendiconto 2023 è scaturito che l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. 

Al fine di verificare la liquidità di cassa al netto degli interessi passivi, dei debiti complessivi e dei residui passivi del Titolo I, si chiede, in occasione del prossimo monitoraggio, di compilare la seguente tabella in merito alla situazione di cassa dal 31.12.2023 al 31.12.2024 (pre-consuntivo): 

Omissis 

Si chiede, altresì, di trasmettere e relazionare, in occasione del prossimo monitoraggio, rispettivamente: 

- copia delle determinazioni del responsabile finanziario di consistenza della giacenza vincolata al 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, con descrizione delle voci inerenti ai medesimi vincoli, oltre alle registrazioni contabili di utilizzo e reintegro dei fondi vincolati per tutti gli esercizi riferiti alle suddette determinazioni (cfr., principio contabile 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011); 

- in merito alle ragioni sottese al registrato significativo incremento del F.C., avendo cura di chiarire se lo stesso sia legato a trasferimenti (nel qual caso si chiede di fornire il dettaglio dei trasferimenti ricevuti). 

8. Alienazioni patrimoniali 

Per quanto riguarda l'alienazione del patrimonio, si riporta in seguito l'elenco delle alienazioni degli immobili previsto in sede di approvazione del PRFP, con stima del valore di realizzo: 

Omissis 

Già per il 2022 l'Organo di revisione nella relazione specifica aveva comunicato che l'incasso relativo alle alienazioni è stato pari ad Euro 15.592,34 e si riferiva a cessione in proprietà di aree in diritto di superficie e affrancazione enfiteusi gravante su immobili in G., precisando che "si sta determinando per la cessione trentennale del diritto di superficie di n. 2 piccole porzioni di suolo agricolo sulle quali risultano installati degli impianti di telecomunicazione. Il presunto valore di mercato è pari a circa Euro 200.000,00", nonché, come già ribadito nel monitoraggio al 30.06.2022, le risorse provenienti dalle alienazioni del patrimonio non sono più da considerarsi una misura necessaria ai fini del risanamento programmato, ma solamente come risorse da destinare alla riduzione del debito complessivo con estinzione anticipata dei mutui in essere con la C.D.. 

Con le ultime relazioni sui monitoraggi al 31.12.2023 e 30.06.2024, il Collegio dei revisori ha fornito ulteriori aggiornamenti, di seguito riportati: "...Nel corso del 2023, l'Ente ha incassato Euro 3.754,71 per affrancazione enfiteusi gravante su terreno sito in G. ed Euro 4.474,83 per cessione in proprietà area C. S. A.. Inoltre, come anticipato in occasione del monitoraggio al 30/06/2023, l'Ente ha concluso le procedure per l'alienazione del diritto di superficie, per la durata di 30 anni, di n. 2 piccole porzioni di suolo agricolo sulle quali risultano installati degli impianti di telecomunicazione. La ditta C.I. S.p.A., aggiudicataria delle aste, ha provveduto a versare all'Ente la complessiva somma di Euro 212.000,00. Tutti gli importi di cui innanzi, sommati all'importo di Euro 26.568,32, quale somma vincolata nel risultato di amministrazione al 31.12.2022 e relativa ad alienazioni di beni immobili dell'esercizio 2022 e precedenti, e così per complessivi Euro 246.797,86, sono stati destinati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2023 e come previsto nel Piano di Riequilibrio, all'estinzione anticipata dei mutui in essere con la C.D...." e "...Nel corso del 2024 e sino alla data della presente, l'Ente ha incassato Euro 724,52 per affrancazione enfiteusi gravante su terreno sito in G.. L'Ente, inoltre, sta valutando la possibilità di alienare il diritto di superficie di una ulteriore piccola porzione di suolo agricolo sulla quale risulta installato impianto di telecomunicazione. Come già comunicato in occasione del precedente monitoraggio, l'ente ha già concluso l'alienazione del diritto di superficie di n. 2 piccole porzioni di suolo agricolo sulle quali risultano installati degli impianti di telecomunicazione, realizzando il complessivo importo di Euro 212.000,00 destinato ad estinzione anticipata di mutui contratti con la C.D.. Pertanto, verosimilmente, l'eventuale nuova alienazione dovrebbe consentire di realizzare, a parità di condizioni, un importo di circa Euro 100.000,00. Nel prossimo monitoraggio si forniranno ulteriori informazioni circa le determinazioni dell'Ente... ". 

La Sezione prende atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2023, l'importo di Euro 246.797,86 è stato destinato all'estinzione anticipata dei mutui in essere con la C.D. come previsto nel piano, e che vi è anche la prospettiva di nuova alienazione che dovrebbe consentire di realizzare un ulteriore importo di circa Euro 100.000,00. 

Si vorrà, in occasione del prossimo monitoraggio, fornire aggiornamenti in merito. 

9. Spese per il personale anno 2023 e 2024 

Con riferimento al PRFP, è stato riportato il trend della spesa di personale rappresentato nella tabella che segue: 

Omissis 

E' stato evidenziato nel medesimo piano che i risparmi di spesa evidenziati sono relativi alle cessazioni di personale previsti negli anni dal 2017 al 2021 e che eventuali nuove assunzioni per garantire il turn over, saranno valutate di volta in volta, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia e sulla base della sostenibilità finanziaria delle stesse. 

Nell'anno 2023, L'organo di revisione nella propria relazione sul rendiconto 2023 ha fornito il dato del rispetto del limite, di cui all'art. 1, commi 557-quater, 562 L. n. 296 del 2006: 

Omissis 

Si chiede, in occasione del prossimo monitoraggio, di confermare il suddetto dato e di fornire aggiornamenti sulla spesa in merito al 2024, nonché di compilare le tabelle sottostanti: 

Omissis 

10. Indebitamento 2023 e 2024 (pre-consuntivo) 

Dalla relazione per il Rendiconto 2023 dell'Organo di revisione è scaturito il rispetto dei limiti di indebitamento come previsti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000 per l'anno 2023, ottenendo una percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti pari allo 0,97%. 

A tal riguardo, anche il trend dell'ultimo triennio risulta sempre rispettoso del suddetto limite come illustrato di seguito: 

Omissis 

Si vorrà, in occasione del prossimo monitoraggio, fornire aggiornamenti alla percentuale di cui sopra realizzata nell'esercizio 2024. 

11. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Con il PRFP è stato riportato che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 182 del 16.06.2016, aveva approvato le nuove tariffe dei servizi a domanda individuale (Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido Comunale), in misura tale da garantire l'aumento della percentuale di copertura dei costi a circa il 63%. 

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. b) prevede che "Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 

a) ... 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2", che a sua volta prevede che "il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto"; 

Si chiede, in occasione del prossimo monitoraggio, di fornire ragguagli sulle percentuali di copertura dei servizi mensa e asili nido per gli esercizi 2023 e 2024 (pre-consuntivo), compilando il seguente prospetto: 

Omissis 

12. Organismi partecipati 

Con riferimento alla società "F.D.G. S.p.a." (la cui quota di partecipazione era del 24,68%), a seguito di dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del Tribunale di Lecce del 21.01.2016, il Comune vantava un credito pari a Euro 75.321,37, ammesso al passivo in via chirografaria. Inoltre, la società era debitrice dell'importo di Euro 22.474,80 per la Tariffa Rifiuti anni 2010-2011-2012, importo iscritto a ruolo coattivo da Equitalia che ha provveduto all'insinuazione al passivo. 

Si chiedono, in occasione del prossimo monitoraggio, delucidazioni in merito al recupero dei suddetti importi. 

13. Spesa degli Organi politici istituzionali 

Con riferimento al PRFP, l'Ente era in gestione commissariale, pertanto, circa la riduzione della spesa degli organi politici istituzionali, si rimandava alle determinazioni che avrebbero adottate le Amministrazioni insediate successivamente a seguito delle elezioni amministrative. 

Da una verifica è risultato che il Commissariamento è terminato con le elezioni di giugno 2017, pertanto si chiede di fornire aggiornamenti sui relativi costi della politica dal 2017 al 2024 (pre-consuntivo), compilando la seguente tabella: 

Omissis 

14. Considerazioni conclusive 

In sede di approvazione del PRFP le passività principali da ripianare ammontavano ad Euro 2.834.350,86, tutte riconducibili a debiti fuori bilancio; a queste si aggiungevano fattispecie sub judice con perdite potenziali stimate per Euro 680.729,50. 

La massa debitoria principale, scaturente da debiti fuori bilancio, risultava ascrivibile alle tipologie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) per Euro 1.934.350,86 e lett. e) per Euro 900.000,00. 

La gestione delle annualità del piano dal 2016 al 2022 ha evidenziato, come risulta dalle relazioni semestrali, l'assorbimento della suddetta massa passiva. 

Per le fattispecie sub judice con perdite potenziali stimate per Euro 680.729,50, l'Ente ha fatto fronte con ulteriori accantonamenti al fondo contezioso nei successivi risultati di amministrazione e l'organo di revisione ha provveduto, con i monitoraggi semestrali, ad aggiornare lo status ed il perfezionamento delle suddette passività. 

Il miglioramento registrato dal risultato di amministrazione (lettera E), nei rendiconti dall'esercizio 2016 al 2023, ha, inoltre, consentito all'Ente di recuperare più delle quote annuali del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, co. 14, del D.Lgs. n. 118 del 2011) previste per Euro 269.393,46. 

Gli equilibri di bilancio, anche, per l'esercizio 2023 hanno registrato valori W1, W2 e W3 sempre positivi, così come un F.C. al 31.12.2023 nettamente più elevato rispetto alle annualità precedenti (Euro 16.941.279,20), senza aver utilizzato alcuna anticipazione di tesoreria. 

Altri dati positivi sono l'indice di tempestività dei pagamenti pari a -10,66gg. e le alienazioni immobiliari che oltre all'importo incassato per quasi Euro 212.000,00 nel 2023, si prospetta un ulteriore entrata nel 2024 per Euro 100.000,00. 

L'evoluzione e la relativa composizione del risultato di amministrazione del comune di OMISSIS, per gli esercizi 2019-2023 evidenzia che in otto anni di attuazione del piano, il conseguimento della parte disponibile (lett. E) è sempre positiva e il disavanzo è notevolmente migliorato, passando da Euro -7.415.290,20 a -579.489,31. 

La Sezione, tuttavia, ha evidenziato alcuni elementi di criticità in ordine alla congruità dei fondi e dei relativi accantonamenti, atteso che, la mancata valorizzazione delle quote vincolate e accantonate, così come una sottostima delle medesime, si traduce inevitabilmente nell'alterazione del risultato finale e in un sottodimensionamento del disavanzo esistente alla data di chiusura dell'esercizio finanziario interessato dalla procedura di risanamento. In particolare, dall'esame del risultato di amministrazione, per gli esercizi 2019-2023, risulta un aumento dell'accantonamento al F. di parte corrente e parte capitale. La stessa criticità è evidente per il F. che, in considerazione dell'elevato numero di accertamenti al codice della strada (aumentati nel 2023 del 307% rispetto alle previsione iniziali) e della bassa capacità di riscossione nell'ultimo quinquennio (7,1%), riporta accantonamenti pari al 100%. Tale modalità di accantonamento se, da un lato, prudenzialmente, consente all'Ente di stigmatizzare entrate di dubbia esigibilità, dall'altro lato, è indice di fortissimo dubbio sull'esigibilità di tali proventi che, se scaturenti da accertamenti di violazione al CDS con strumenti elettronici, richiedono particolari garanzie di omologazione in fase di installazione sulle strade di competenza del comune, per evitare eccessivi ricorsi che possono pregiudicare l'effettivo introito delle entrate previste. 

Il Collegio, inoltre, evidenzia il permanere della criticità legata alla presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti dopo l'approvazione del PRFP e dell'elevata esposizione al contenzioso. Tali fattori richiedono, prudenzialmente, la costituzione di un apposito accantonamento in sede di rendiconto, al fine di evitare che la massa debitoria in parola e la soccombenza nei giudizi pendenti continuano a costituire per l'Amministrazione comunale una preoccupante incognita in punto di mantenimento degli equilibri finanziari. 

Giova ribadire che l'iscrizione di accantonamenti a "copertura" della predetta debitoria, se per un verso costituisce una misura prudenziale volta a salvaguardare gli equilibri di bilancio, dall'altro, non esime l'ente dall'obbligo di individuare, per la debitoria in parola, le necessarie e credibili coperture, come peraltro esplicitamente prescritto dalla disposizione in tema di utilizzo delle quote accantonate/vincolate (art. 1, commi 897 e 898 della L. n. 145 del 2018) che fa salva "la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate ..." atteso che l'applicazione di avanzi non effettivamente garantiti da una reale copertura, ove reiterata nel tempo, può all'evidenza creare rischi sulla tenuta degli equilibri di bilancio, sia di competenza che di cassa. 

Invece, con riferimento al contenzioso, il Collegio rimarca, in particolare, l'importanza della costante ricognizione e del periodico aggiornamento del contenzioso in essere e delle verifiche sulla congruità dei relativi accantonamenti a bilancio e a consuntivo. 

In ossequio al principio della prudenza, il Collegio richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di effettuare un'attenta e ponderata valutazione della congruità di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, al fine di fronteggiare l'insorgenza di eventuali passività idonee a pregiudicare, in prospettiva, l'equilibrio economico-finanziario, tenuto anche conto che "l'eventuale sottostima o mancata indicazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione pregiudica la veridicità ed attendibilità delle risultanze dell'intero rendiconto ripercuotendosi anche sui bilanci degli esercizi successivi. In tal senso assume rilevanza l'asseverazione della congruità dei vari accantonamenti da parte dell'organo di revisione" (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018 riguardante le "linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 quater, TUEL)". 

Anche la sussistenza di una cospicua quota di residui attivi e passivi costituisce una forte criticità gestionale, a fronte della quale il Comune di OMISSIS dovrà effettuare un costante e attento monitoraggio, ponendo in essere le azioni, anche di ordine organizzativo, necessarie a migliorare la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio. 

Venendo alle misure di risanamento, l'Ente ha varato una manovra complessa, incentrata sulle alienazioni degli immobili, sulla riduzione della spesa corrente e sull'implementazione della capacità di riscossione delle entrate, che alla data del presente monitoraggio, risulta essere stata attuata solo in parte. 

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, ha avuto modo di precisare che il ricorso al PRFP non si esaurisce in una estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco temporale, ma deve assicurare anche l'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti medesimi. 

Ciò posto, il Comune di OMISSIS dovrà accelerare l'attuazione delle misure previste dalla procedura deliberata, proseguendo con regolarità e senza ritardi nel percorso di risanamento, al fine di evitare che il ricorso alla PRFP si riduca a un mero escamotage finalizzato a dilazionare nel tempo azioni che andrebbero viceversa immediatamente attuate a tutela delle finanze pubbliche. 

Al contempo, in chiave prospettica, si raccomanda all'Ente di monitorare con attenzione l'andamento delle entrate proprie al fine di intercettare per tempo eventuali flessioni nonché monitorare costantemente gli equilibri di bilancio, sul cui andamento la Sezione si riserva di effettuare le opportune valutazioni in sede di esame dei dati di rendiconto relativi agli esercizi successivi. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, 

DICHIARA 

il raggiungimento, al 30/06/2024, nei limiti di cui in parte motiva, degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di OMISSIS, salva ogni ulteriore valutazione nella prossima relazione in cui saranno esposti i dati e le integrazioni richieste; 

INVITA 

il Comune di OMISSIS: 

- ad attenersi ai principi relativi all'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo alla corretta quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti nel risultato di amministrazione; 

- a fornire, per il tramite dell'Organo di revisione, in occasione del prossimo monitoraggio al 31.12.2024, l'aggiornamento/chiarimenti dei dati: 

- sugli equilibri di bilancio 2023 e pre-consuntivo 2024; 

- sul F. relativo all'esercizio 2023; 

- sul F. esercizio 2023 e pre-consuntivo 2024; 

- sul F. esercizio 2024; 

- sul fondo contenzioso esercizio 2023 e pre-consuntivo 2024; 

- sul calcolo del F. 2023 ed esercizio 2024 e dati sui pagamenti di natura commerciale; 

- sui debiti fuori bilancio e transazioni esercizi 2023 e 2024; 

- sulla capacità di riscossione e recupero evasione tributaria esercizi 2023 e 2024; 

- sull'anzianità dei residui attivi al 31.12.2023 e 31.12.2024 (pre-consuntivo); 

- sulla revisione della spesa esercizi 2023 e 2024 (pre-consuntivo); 

- sul F.C. e giacenza vincolata al 31.12.2023 e 31.12.2024 (pre-consuntivo); 

- sull'eventuali alienazioni immobiliari realizzate nell'esercizio 2024; 

- sulle spese per il personale 2023 e 2024 (pre-consuntivo); 

- sull'indebitamento anno 2023 e 2024 (pre-consuntivo); 

- sulla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2023 e 2024 (pre-consuntivo); 

- sugli organismi partecipati; 

- sui costi degli organi politici istituzionali. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto: 

- al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di OMISSIS; 

- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale; 

- all'Organo di revisione del Comune di OMISSIS. 

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. 

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2024. 


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