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lunedì 26 agosto 2024

Consiglio di Stato 2024-"per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per allievo vigile del fuoco;"

 


Pubblicato il 22/04/2024

N. 03621/2024 REG.PROV.COLL.


N. 09514/2023 REG.RIC.           




REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 9514 del 2023, proposto da



-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  



contro


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma


della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per allievo vigile del fuoco;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, come risulta dal verbale nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;



Considerato che, con il ricorso di primo grado, il ricorrente ha impugnato:


- il decreto -OMISSIS- dicembre 2022, con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la sua esclusione, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “-OMISSIS-. -OMISSIS-)”;


- il verbale -OMISSIS- novembre 2022, presupposto al decreto impugnato, con il quale è stato riscontrato il deficit suindicato;


- tale ricorso è stato notificato al Sig. -OMISSIS-, che non si è costituito in giudizio;


Rilevato che:


- con la sentenza del TAR Lazio, Sez. Prima Quater del 15 novembre 2023 -OMISSIS-, il ricorso è stato respinto;


- avverso tale sentenza è stato proposto appello corredato dalla relativa istanza cautelare, anche monocratica;


- con decreto presidenziale -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare al fine di mantenere la res adhuc integra con la precisazione “Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, specie con riferimento alla regolarità delle notifiche”;


- con ordinanza cautelare -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare rilevando che l’appellante, “per effetto della misura cautelare concessa in primo grado, è stato assunto con riserva e sta svolgendo il corso di formazione” e che, “nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla fattispecie, può ritenersi prevalente quello al mantenimento della res adhuc integra fino alla definizione della controversia nel merito”;


Ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, precisando: quando è stata pubblicata la graduatoria (comprensiva dei vincitori e degli idonei); in quale posizione si è collocato il sig. -OMISSIS-; con quale atto è stato disposto lo scorrimento di graduatoria, precisando quanti erano i posti disponibili a seguito dello scorrimento e in quale posizione erano collocati, nella graduatoria degli idonei, il sig. -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS- evocato in giudizio; se dopo lo scorrimento in questione, vi sono stati ulteriori scorrimenti.


Il Collegio, per l’espletamento dell’adempimento istruttorio, assegna all’Amministrazione il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione o comunicazione della presente ordinanza.


La causa viene rinviata per il prosieguo all’udienza pubblica -OMISSIS-.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone gli incombenti di cui in motivazione e, quindi, ordina all’Amministrazione appellata di depositare la relazione di chiarimenti di cui sopra entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.


Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica -OMISSIS-.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:


Michele Corradino, Presidente


Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore


Giovanni Pescatore, Consigliere


Giovanni Tulumello, Consigliere


Pier Luigi Tomaiuoli, Consigliere


 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Stefania Santoleri Michele Corradino

 

 

 

IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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